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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 17/03/2025, n. 772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 772 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, alla pubblica udienza svolta in data 17 marzo
2025 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nella causa n. 5971/2017 r.g. e vertente tra
(c.f. ), ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Antonina Costantino;
e
già (p. iva Controparte_1 Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'avv. Letteria Parisi;
in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della CP_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, opposto, rappresentato e difeso Controparte_4 dall'avv. Oliviero Atzeni;
Oggetto: opposizione a comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso in riassunzione depositato in data 27 dicembre 2017 Parte_1 proponeva opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
29576201600001204, notificata a mezzo raccomandata a.r. n. 15235634583-8 da Riscossione
Sicilia S.p.A. il 14.06.2016, a mezzo della quale gli veniva intimato il pagamento di euro 27.502,11, comprensiva di interessi di mora, aggio, diritti e spese esecutive, spese di notifica per crediti vari.
1 Precisava che era intenzione dell'opponente impugnare la citata comunicazione preventiva di ipoteca limitatamente alla cartella di pagamento n. 29520070002067108/000, notificata il
22.05.2008, dell'importo di euro 27,60 per sanzioni per ritardato pagamento di contributi relativi all'anno 2004; alla cartella di pagamento n. 29520070015344268/000, notificata il 01.06.2008, dell'importo di euro 1.936,51 per mancato presunto pagamento di contributi IVS datori di lavoro e somme aggiuntive relativi all'anno 2005; alla cartella di pagamento n. 29520070054450667/000, notificata in data 07.04.2008, dell'importo di euro 8.197,30 per mancato presunto pagamento di contributi IVS datori di lavoro e somme aggiuntive, relativi agli anni 2003 e 2005; alla cartella di pagamento n. 2952009002488806/000, notificata il 27.06.2012, dell'importo di euro 1.994,09 per mancato presunto pagamento contributi IVS datori di lavoro e somme aggiuntive relativi all'anno
2006.
Eccepiva preliminarmente la nullità e/o l'inesistenza della comunicazione preventiva de qua, atteso che l'Agente della Riscossione non rientrava tra i soggetti abilitati alla notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria a mezzo servizio postale. Sempre in via preliminare eccepiva la nullità dell'atto impugnato per mancata indicazione del valore degli immobili, oggetto di iscrizione ipotecaria, nonché della relativa rendita catastale.
Nel merito rilevava la nullità dell'atto impugnato per prescrizione del diritto dell'Ente impositore a richiedere il pagamento dei contributi datori di lavoro agricoli relativamente agli anni
2003, 2004, 2005 e 2006. Eccepiva altresì la nullità dell'atto impugnato per mancata notifica, nei termini di legge, della cartella di pagamento e/o di qualsiasi altro atto afferente a quanto richiesto dall'Ente impositore. Contestava anche l'esistenza della pretesa contributiva non avendo avuto il ricorrente operai alle proprie dipendenze relativamente alle annualità contestate.
Chiedeva, pertanto, in via preliminare la sospensione dell'atto impugnato;
che venisse dichiarata fondata l'opposizione proposta e, conseguentemente, che venisse dichiarata nulla e/o illegittima l'impugnata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per mancanza di valido titolo giuridico;
per l'effetto, che venissero dichiarati nulli e/o illegittimi tutti gli effetti giuridici conseguenti e/o discendenti dal provvedimento impugnato stante l'inesistenza dello stesso;
che venissero dichiarati nulli e/o illegittimi tutti gli atti ad esso presupposti, prodromici, connessi, precedenti e correlati e, comunque, per inesistenza della pretesa contributiva;
che venisse ordinato a Riscossione Sicilia S.p.A. lo sgravio delle cartelle esattoriali sottese all'atto impugnato. Con
2 condanna di parte resistente al pagamento delle spese, competenze e onorari del presente giudizio.
2. Con memoria depositata il 20.12.2018, si costituiva in giudizio l in proprio e quale CP_3 mandatario della contestando tutto quanto ex adverso dedotto. In particolare, parte Controparte_4 opposta eccepita l'incompetenza territoriale del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in via cautelativa rilevava che le contestazioni formali formulate da controparte erano infondate e tardive atteso che costituiscono, ex art. 617 c.p.c., opposizione agli atti esecutivi e, come tali, vanno sollevate entro 20 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito. Eccepiva altresì
l'inammissibilità del ricorso relativamente alle contestazioni nel merito per tardività dell'opposizione essendo avvenuta successivamente al decorso del 40° giorno dalle notifiche degli atti. Rilevava la genericità dell'eccezione di prescrizione formulata da parte ricorrente e chiedeva il rigetto dell'istanza di sospensione della esecutorietà dell'iscrizione ipotecaria.
Concludeva chiedendo, previo rigetto dell'istanza di sospensione, il rigetto del ricorso perché inammissibile e, per l'effetto, la condanna dell'opponente al pagamento delle somme, indicate nei provvedimenti impugnati, oltre sanzioni civili fino all'effettivo saldo, come per legge.
Nell'ipotesi in cui gli atti impugnati dovessero essere annullati per omessa o errata notifica degli atti interruttivi da parte di Riscossione Sicilia S.p.a., chiedeva che venisse ritenuto indenne l'Istituto dal pagamento delle spese di lite condannando alle stesse la Riscossione Sicilia S.p.a..
3. Con memoria depositata il 21.01.2019 si costituiva in giudizio Riscossione Sicilia S.p.a. la quale contestava integralmente il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
Preliminarmente precisava che l'avviso di comunicazione preventiva poteva essere spedito anche con una semplice raccomandata a.r. attraverso il servizio postale e non necessariamente con l'ufficiale giudiziario o con il messo notificatore e che la notifica si perfeziona con la ricezione da parte del destinatario dell'avviso, alla data risultante dall'avviso di ricevimento della raccomandata, senza necessità di un'apposita relata di notifica. Sempre in via preliminare, con riferimento alla presunta mancata indicazione del valore degli immobili per cui si procede precisava che, essendo il debito complessivo pari a euro 27.502,11 nulla ostava a a iscrivere Controparte_2 agevolmente ipoteca sugli immobili di proprietà del Pace. Contestava l'eccezione sollevata in merito alla presunta prescrizione del diritto a riscuotere le somme richieste a causa della mancata notifica delle cartelle di pagamento atteso che le stesse risultavano tutte regolarmente notificate al ricorrente e non impugnate nei termini. Rilevava che successivamente alla notifica delle cartelle
3 di pagamento, Riscossione Sicilia S.p.a. aveva provveduto a notificare al contribuente, in data
05.03.2009, anche preavviso di fermo di beni mobili registrati evidenziando quindi che l'impugnata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria non rappresentava il primo atto con il quale il Pace era venuto a conoscenza della pretesa fiscale nei suoi confronti.
Chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata valida ed efficace l'impugnata comunicazione preventiva di ipoteca e, conseguentemente, che venissero rigettate le richieste formulate dal ricorrente, compresa quella di sospensione dell'atto impugnato perché inammissibile, oltre che infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compensi del giudizio da distrarre in favore del procuratore antistatario.
4. In data odierna in esito alla discussione orale la causa viene decisa.
5. Occorre premettere che a far data dal 30 settembre 2021, ai sensi dell'art. 76 del D.L. n.
73/2021, convertito in L. n. 106 del 23 luglio 2021, la società Riscossione Sicilia s.p.a. è stata sciolta e dal giorno successivo l'esercizio delle funzioni di riscossione nella Regione Siciliana è svolto dall che, a titolo universale, è subentrata nei rapporti Controparte_1 giuridici attivi e passivi di Riscossione Sicilia s.p.a..
6. Ciò posto va preliminarmente rilevato che la presentazione del ricorso ha sanato ogni questione inerente ad eventuali vizi di notifica della comunicazione preventiva di ipoteca.
7. Nel merito va rilevato che dall'esame della documentazione in atti risulta che la cartella n. 2952009002488806/000 è stata regolarmente notificata in data 26.7.2012, la cartella n.
29520070002067108/000 in data 7.5.2008, la cartella n. le 29520070015344268/000 in data
14.2.2008 e la cartella n. 29520070054450667/000 in data 16.4.2008.
Nonostante la regolarità della notifica, le cartelle non sono state oggetto di tempestiva impugnazione. Ne consegue che ogni questione inerente il merito della pretesa contributiva è ormai preclusa per l'intervenuta stabilizzazione del titolo stragiudiziale a cagione della omessa proposta opposizione nel termine di cui all'art. 24 d.lgs. n. 46/99. Il detto termine secondo consolidato orientamento della Cassazione “deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e acconsentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo, ed alla perentorietà del termine non ostano né
l'inespressa indicazione in tal senso, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato normativo, un termine per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza, né che l'iscrizione a ruolo avvenga senza un preventivo accertamento giudiziale, non ignorando
4 l'ordinamento titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore”
(Cass. N.4506/2007).
Tuttavia va rilevato che l'intangibilità del credito che segue alla mancata opposizione del ruolo nel termine dei 40 giorni previsto, a pena di decadenza, dall'art. 24 d.lgs. n. 46/99 non preclude la possibilità di far valere con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.eventuali fatti estintivi del credito controverso formatisi successivamente a tale momento, come la prescrizione.
Inoltre va rilevato che la cartella di pagamento è un atto amministrativo che risulta privo dell'attitudine a modificare il termine di prescrizione, che nel caso di specie è pari a cinque anni.
Ne consegue che il precedente termine prescrizionale di cinque anni è ricominciato a decorrere dalla notifica della cartella.
Come infatti affermato dalla giurisprudenza di legittimità “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lg.
n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto
l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d.
"conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995 in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato.” (Cass.
2016 n. 23397).
Ciò posto con riferimento alla cartella di pagamento n. la cartella n.
2952009002488806/000 nessuna prescrizione risulta maturata atteso la notifica della comunicazione preventiva di ipoteca impugnata.
Con riferimento alle cartelle di pagamento n. 29520070015344268/000, n.
29520070054450667/000, n. 2952009002488806/000 non risultano depositati successivi atti interruttivi della prescrizione entro il termine di cinque anni riferibili alle cartelle indicate.
Deve ritenersi perfezionata la fattispecie estintiva con conseguente illegittimità di tali cartelle.
Va pertanto dichiarata l'illegittimità della comunicazione preventiva di ipoteca limitatamente alle cartelle di pagamento n. 29520070002067108/000, n.
29520070015344268/000, n. 29520070054450667/000.
5 9. Atteso l'esito della lite vanno compensate le spese in ragione di un terzo e la restante quota viene posta a carico dell' unico legittimato passivo con riferimento all'eccezione di CP_3 prescrizione (Cassazione civile sez. un., 08/03/2022, n.7514), così come liquidate in dispositivo ex d.m. 2014 n. 55 tenuto conto del valore della controversia. Atteso l'esito della lite vanno compensate le spese tra le altre parti.
P.Q.M.
Sentiti i procuratori delle parti e definitivamente pronunziando così provvede:
- dichiara illegittima la comunicazione preveniva di iscrizione ipotecaria n.
29576201600001204 limitatamente alle cartelle di pagamento n. 29520070002067108/000, n.
29520070015344268/000, n. 29520070054450667/000;
- compensa le spese in ragione di un terzo e condanna l' al pagamento della restante CP_3
quota che si liquida in euro 3.594,00 per compensi oltre spese generali, iva e cpa;
- compensa le spese tra le altre parti.
Messina, 17.3.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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