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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 18/03/2025, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. V.G. 17129/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Daniela Culotta Giudice Rel/Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. v.g. 17129/2024 promosso da:
, Parte_1
e
, Parte_2 entrambi con il patrocinio dell'avv. Meloni Bruna, in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo alla minore: nata a [...] il [...]. Persona_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La minore è nata dalla relazione tra e non Parte_1 Parte_2 coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso congiuntamente depositato il 12/07/2024 e Parte_1 [...] anno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis Parte_2 segg. c.c. quanto all'affidamento della figlia minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlia ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze. ***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della figlia, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE che la figlia minore sia affidata ad entrambi i genitori i quali, Persona_1 limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, ed avrà residenza abituale presso quella della madre in
Piossasco (TO), Via Susa n. 63. Le decisioni di maggior interesse per la minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alle attività extrascolastiche e sportive ed alla scelta della residenza abituale dovranno essere assunte di comune accordo fra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
DISPONE che la casa familiare resti assegnata alla signora con tutti gli arredi che la Per_1 compongono, la quale continuerà a corrispondere le spese di gestione.
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé la minore a weekend alterni, dal venerdì sera alle ore 19,30 sino alle ore 18 della domenica sera, prelevando e riportando la minore presso la sua residenza, nonché un giorno infrasettimanale, di norma il mercoledì, prelevando la figlia all'uscita di scuola e riportandola a casa entro le ore 19,30. La madre ed il padre si accorderanno di volta in volta nel caso in cui non potessero personalmente portare o prelevare la figlia da scuola od a praticare attività sportiva, provvedendo a delegare o i nonni o una persona di fiducia.
DISPONE che la minore trascorra di norma le vacanze di Natale e le vacanze di Pasqua metà periodo con il padre e metà con la madre, accordandosi i genitori di volta in volta per le altre festività e/o ricorrenze;
per le vacanze estive trascorrerà due settimane consecutive con il padre, Per_1 accordandosi i genitori sul relativo periodo possibilmente entro il 31 maggio antecedente.
DISPONE che il signor continui a corrispondere alla signora a titolo di contributo Per_1 Per_1 al mantenimento della figlia l'importo mensile di euro 350,00 (trecentocinquanta) da versare entro il giorno 5 di ogni mese;
importo che sarà soggetto alla rivalutazione annuale ISTAT. Le spese straordinarie espressamente concordate (mediche, scolastiche, educative, sportive e ricreative) sono ripartite al 50% fra i ricorrenti, così come le detrazioni fiscali e l'assegno unico universale. I ricorrenti si impegnano a tal fine a mettere a disposizione l'un l'altro la documentazione necessaria.
DÀ ATTO che i ricorrenti dichiarano di acconsentire al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per la figlia minore.
NULLA in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 14.3.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Daniela Culotta Giudice Rel/Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. v.g. 17129/2024 promosso da:
, Parte_1
e
, Parte_2 entrambi con il patrocinio dell'avv. Meloni Bruna, in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo alla minore: nata a [...] il [...]. Persona_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La minore è nata dalla relazione tra e non Parte_1 Parte_2 coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso congiuntamente depositato il 12/07/2024 e Parte_1 [...] anno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis Parte_2 segg. c.c. quanto all'affidamento della figlia minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlia ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze. ***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della figlia, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE che la figlia minore sia affidata ad entrambi i genitori i quali, Persona_1 limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, ed avrà residenza abituale presso quella della madre in
Piossasco (TO), Via Susa n. 63. Le decisioni di maggior interesse per la minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alle attività extrascolastiche e sportive ed alla scelta della residenza abituale dovranno essere assunte di comune accordo fra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
DISPONE che la casa familiare resti assegnata alla signora con tutti gli arredi che la Per_1 compongono, la quale continuerà a corrispondere le spese di gestione.
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé la minore a weekend alterni, dal venerdì sera alle ore 19,30 sino alle ore 18 della domenica sera, prelevando e riportando la minore presso la sua residenza, nonché un giorno infrasettimanale, di norma il mercoledì, prelevando la figlia all'uscita di scuola e riportandola a casa entro le ore 19,30. La madre ed il padre si accorderanno di volta in volta nel caso in cui non potessero personalmente portare o prelevare la figlia da scuola od a praticare attività sportiva, provvedendo a delegare o i nonni o una persona di fiducia.
DISPONE che la minore trascorra di norma le vacanze di Natale e le vacanze di Pasqua metà periodo con il padre e metà con la madre, accordandosi i genitori di volta in volta per le altre festività e/o ricorrenze;
per le vacanze estive trascorrerà due settimane consecutive con il padre, Per_1 accordandosi i genitori sul relativo periodo possibilmente entro il 31 maggio antecedente.
DISPONE che il signor continui a corrispondere alla signora a titolo di contributo Per_1 Per_1 al mantenimento della figlia l'importo mensile di euro 350,00 (trecentocinquanta) da versare entro il giorno 5 di ogni mese;
importo che sarà soggetto alla rivalutazione annuale ISTAT. Le spese straordinarie espressamente concordate (mediche, scolastiche, educative, sportive e ricreative) sono ripartite al 50% fra i ricorrenti, così come le detrazioni fiscali e l'assegno unico universale. I ricorrenti si impegnano a tal fine a mettere a disposizione l'un l'altro la documentazione necessaria.
DÀ ATTO che i ricorrenti dichiarano di acconsentire al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per la figlia minore.
NULLA in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 14.3.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.