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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 13/02/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1968/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Alessandra Panichi Presidente
Francesca Sirianni Giudice
Enza Foti Giudice relatore
ORDINANZA ex art. 14 d.lgs 150/2011 e 702-bis c.p.c.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1968/2022 promossa da:
( rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
MANNOCCHI MASSIMO giusta procura in atti;
OPPONENTE contro
( ) rappresentato e difeso da sé stesso Controparte_1 C.F._1
giusta procura in atti;
OPPOSTO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
In data 3.11.2022 la riceveva la notifica del decreto ingiuntivo Parte_1
n. 560/2022, provvisoriamente esecutivo, unitamente all'atto di precetto, emesso dal Tribunale di
Ascoli Piceno in data 12.10.2022, con il quale le si ingiungeva di pagare all'avv. Controparte_1
la somma di € 19.245,72, gli interessi come da domanda nonché le spese e i compensi della
[...]
procedura di ingiunzione.
Il provvedimento monitorio era richiesto ed ottenuto da in forza dell'attività Controparte_1 professionale svolta da quest'ultimo in favore, prima, di , poi fusasi Controparte_2
per incorporazione in che, a propria volta, si era fusa per Controparte_3
incorporazione nella dal 22 dicembre 2008. Parte_1
pagina 1 di 17 Avverso tale decreto la proponeva opposizione ex art. 14 D.Lgs. Parte_1
n. 150/2011 con ricorso depositato in cancelleria in data 13.12.2022 e ritualmente notificato alla controparte, affermando di non essere debitrice dell'avv. avendo revocato Controparte_1
allo stesso, con raccomandata del 14 febbraio 2008 – revoca poi ribadita con successive missive – tutti gli incarichi ed i mandati allo stesso precedentemente conferiti ad esclusione di quelli che avevano formato oggetto della cessione Elipso Finance S.r.l.; ed infatti, con la medesima missiva, aveva poi invitato l'avvocato ad effettuare i conteggi per le competenze maturate fino alla data della cessione, chiedendogli di rivolgersi alla cessionaria per le competenze maturate successivamente alla data del 14 dicembre 2007.
Spiegava l'opponente di aver già provveduto a liquidare ingenti somme per compensi legali riferibili alle fatture dallo stesso emesse – previa autorizzazione della delle corrispondenti pre-notule Pt_1
inviate con i giustificativi dell'attività svolta –, sottolineando come quello opposto, era l'ennesimo decreto ingiuntivo, per pagamento di compensi professionali, notificato dall'avv. all'istituto di CP_1
credito, per ottenere il pagamento di compensi non dovuti ovvero duplicati.
Lamentava l'opponente la mancata collaborazione del creditore nel permettere la ricostruzione delle posizioni di cui quest'ultimo chiedeva il compenso. A tal riguardo, eccepiva l'abuso del processo, avendo il creditore parcellizzato le proprie pretese, costringendo l'opponente a difendersi in numerosi procedimenti attivati dallo stesso avvocato, sempre attraverso lo strumento monitorio.
Affermava, poi, l'avvenuta prescrizione ordinaria dei compensi relativi alle pre-notule allegate al decreto opposto – vista la mancanza di un atto interruttivo nel decennio successivo al maturarsi del preteso compenso e della prova di averne richiesto alla banca il pagamento – e, comunque,
l'incongruità degli importi richiesti rispetto all'attività espletata.
Contestava, inoltre, l'applicazione degli interessi legali a partire dal sessantesimo giorno dalla data di emissione della notula dovendo gli stessi, invece, decorrere dal giorno della domanda giudiziale.
Concludeva, pertanto, chiedendo “1) In via cautelare: ai sensi e per gli effetti dell'art. 649 c.p.c., ricorrendone gravi motivi, sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 560 del 12 ottobre 2022 - n. 1545/2022 R.G., notificato il 3 novembre 2022; 2) In via pregiudiziale: dichiarare improcedibile l'azione monitoria intrapresa dall'avv. con il decreto ingiuntivo opposto in CP_1
quanto frutto di un illegittimo frazionamento del credito e, per l'effetto, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo qui opposto;
3) In via preliminare di merito: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto ai compensi liquidati in via monitoria e, per l'effetto, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo qui opposto;
4) In via principale di merito: accertare e dichiarare che tutte le notule depositate nel fascicolo monitorio non sono mai state trasmesse alla Parte_1
pagina 2 di 17 e che in ogni caso nulla è dovuto dalla medesima all'Avv. per le Pt_1 Controparte_1
causali di cui al presente atto e, per l'effetto: - revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo qui opposto;
- rigettare le domande tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione;
- condannare
l'Avv. alla restituzione in favore della Controparte_1 Parte_1
delle somme che la stessa abbia eventualmente corrisposto in virtù della p.e. del decreto
[...]
ingiuntivo qui opposto;
- ordinare al competente conservatore dei registri immobiliari di provvedere alla cancellazione dell'iscrizione ipotecaria eseguita in virtù del decreto qui opposto;
5) In via gradata di merito: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'On.le Giudice adito dovesse ritenere parzialmente fondata la pretesa monitoria avversaria, revocare in ogni caso il decreto ingiuntivo n.
560/22 del Tribunale di Ascoli Piceno e, per l'effetto: - condannare l'Avv. Controparte_1
alla restituzione in favore della delle somme risultanti dalla Parte_1
differenza tra quanto eventualmente corrisposto dalla e quanto accertato come non dovuto;
- Pt_1
ordinare al competente conservatore dei registri immobiliari di provvedere alla cancellazione dell'iscrizione ipotecaria eseguita in virtù del decreto qui opposto;
6) In via di estremo subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'On.le Giudice adito dovesse ritenere fondata, anche solo parzialmente, la pretesa monitoria avversaria, accertare e dichiarare che nessun interesse potrà essere dovuto per gli importi ingiunti, se non dalla notifica del decreto ingiuntivo, in quanto tutte le notule depositate ex adverso non presentano una data né sono mai state trasmesse alla banca e pertanto è impossibile individuare un diverso momento iniziale per la decorrenza degli interessi. Con il favore delle spese e delle competenze del presente giudizio e condanna dell'avv. ex art. 96 co. 3 CP_1
c.p.c.”.
Si costituiva in giudizio , affermando l'assoluta legittimità della propria Controparte_1
pretesa creditoria azionata con il decreto ingiuntivo sia poiché nessuna delle somme azionate in via monitoria era prescritta – a fronte dei numerosi atti interruttivi della prescrizione – sia a fronte della piena prova fornita dell'attività svolta per ciascuna delle posizioni di cui richiedeva il compenso.
Concludeva chiedendo “Piaccia all' Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, previo rigetto dell'eccezione pregiudiziale relativa al diritto di frazionamento del credito ritenuta peraltro inammissibile e/o improcedibile per quanto evidenziato, nonché della richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà ex art. 649 cpc difettando anche una sola prova scritta palesandosi le manifestate infondatezze delle argomentazioni avversarie, difettando fumus e periculum in mora, peraltro unitariamente obbligatoriamente compresenti, in via preliminare dichiararsi inammissibile
l'opposizione per la genericità dei contenuti;
nel merito: dichiarare illegittima, inammissibile
l'opposizione in atti e comunque respingere la stessa ex art. 14 D.lgs n. 150/2011 nonché ex art. 645 e
pagina 3 di 17 702 bis c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 560 del 12.10.2022 emesso dal sig. Presidente del
Tribunale di Ascoli Piceno Dott. Luigi Cirillo, notificato contestualmente al pedissequo atto di precetto il 03.11.2022 nell'ambito della procedura monitoria iscritta al n. 1545/22 RG in virtù della quale alla banca opponente veniva ingiunto il pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 19.245,72 oltre agli interessi come da domanda e le spese processuali, confermandolo in toto;
nella denegata ipotesi di revoca dello stesso, condannarsi l'opponente al pagamento del dovuto con tutti gli oneri accessori. Chiede;
altresì, la condanna dell'opponente ex art 96 c.p.c., per lite temeraria come ampiamente risultante in atti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite”.
Nelle more dello svolgimento del procedimento mutava il giudice relatore/istruttore e il collegio composto dal nuovo giudice designato quale relatore, fissava l'udienza del 15.11.2024 – poi sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte – per la discussione.
Con provvedimento del 14.12.2024, comunicato alle parti in data 20.12.2024, il presidente del collegio
– vista la mole della documentazione telematicamente depositata anche in maniera poco ordinata, tale da rendere massimamente difficoltosa la consultazione della stessa – assegnava alle parti giorni 30 per il deposito in formato cartaceo di tutta la documentazione già depositata telematicamente.
Principiando con l'eccezione formulata dall'opponente relativa all'improcedibilità per illegittimo frazionamento del credito, è bene precisare come sia incontestato tra le parti che il creditore, per ottenere il pagamento delle numerose prestazioni svolte, nel corso di decenni, per i vari istituti di credito succedutesi tra loro – che oggi fanno tutti capo all'odierna opponente – ha instaurato distinte procedure monitorie che, conseguentemente, hanno dato luogo a diversi giudizi.
Come noto, la fattispecie del frazionamento del credito si verifica allorché a fronte di un unico rapporto obbligatorio, il creditore faccia valere il credito dallo stesso discendente mediante l'esperimento di una pluralità di iniziative volte alla soddisfazione della pretesa di cui è titolare.
È altresì noto l'ampio dibattito che la figura ha suscitato nella giurisprudenza di legittimità, sollecitando l'intervento delle Sezioni Unite.
Dalla lettura delle più autorevoli pronunce in argomento, tuttavia, si desume il principio per cui il divieto di frazionamento del credito intanto sussiste in quanto i diritti di credito fatti valere separatamente siano non solo relativi al medesimo rapporto di durata ma anche inscrivibili nell'ambito oggettivo di un medesimo ipotetico giudicato o, comunque, fondati sui medesimi fatti costitutivi (v.
Sez. U, Sentenza n. 4090/2017; Cass. Ordinanza n. 16993/2018).
Le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata (cfr. anche Cass. Civ. n.
17893/2018; Cass. Civ. n. 6591/2019), il cui accertamento compete al giudice di merito (cfr. Cass. n.
pagina 4 di 17 14143/2021; Cass. SU n. 4090/2017). In caso di difetto di allegazione di uno specifico motivo che possa legittimare il ricorso parcellizzato alla giurisdizione, il frazionamento del credito va pertanto ritenuto contrario ai principi del giusto processo, da un lato, e della correttezza e buona fede processuale, dall'altro lato (v. Casa. n.23077/2021).
Alla luce di quanto sopra, nel caso che ci occupa, non potrebbero rinvenirsi gli estremi della condotta abusiva del creditore che, con più azioni successive, fa valere in giudizio i propri diritti di credito, sussistendo un oggettivo interesse alla trattazione separata, palesandosi la difficoltà di racchiudere, nell'alveo di un unico procedimento, tutto il carteggio relativo alle singole posizioni con appesantimento oltremodo gravoso dell'istruttoria.
E ciò, soprattutto, in quanto in alcun modo l'istruttoria svolta nell'ambito del presente procedimento potrebbe interferire – o essere utilizzata – nell'alveo degli altri procedimenti incardinati, trattandosi di mandati differenti sia dal punto di vista oggettivo che (in molti casi) dal punto di vista soggettivo. Ed infatti, innanzitutto, se è vero che oggi il professionista ha agito nei confronti di un unico istituto di credito, odierno opponente, è anche vero che lo stesso avvocato, nel corso degli anni – come visto – ha
Contr ricevuto mandato ad agire in giudizio da differenti banche (oggi tutte confluite in .
La prestazione dell'avvocato ha, poi, assunto connotazioni differenti in relazione alle singole procedure, ciascuna con le proprie peculiarità, e relativamente alle quali le istruzioni venivano impartite tempo per tempo.
Inoltre, l'accertamento giudiziale delle varie pretese azionate non è idoneo ad incasellarsi nel medesimo ambito oggettivo di giudicato posto che, ad esempio, la dimostrazione del conferimento di un mandato nell'ambito di una determinata procedura non esonera il procuratore dal dimostrare l'esistenza di uno specifico mandato relativamente agli altri singoli procedimenti.
Tra l'altro, l'accertamento relativo all'esistenza di una prestazione svolta dal professionista nulla toglie e nulla aggiunge rispetto all'accertamento di altra prestazione, non configurandosi, nel caso di specie, alcuna sovrapposizione di istruttoria.
Se infatti, in chiave eziologica, la finalità dell'istituto dell'abusivo frazionamento del credito è quella di evitare, da un lato, il proliferare di procedimenti aventi ad oggetto identici accertamenti istruttori e, dall'altro, quella di evitare defaticanti attività difensive da parte del debitore, è chiaro che nessuna delle menzionate esigenze viene in rilievo nel caso di specie posto che, come si vedrà, ogni singola prestazione di cui in questa sede si chiede il compenso è diversa e distinta rispetto alle ulteriori prestazioni poste a fondamento delle altre richieste di pagamento azionate nei plurimi procedimenti pure attivati.
pagina 5 di 17 Non potrebbe, poi, nemmeno censurarsi il comportamento di un creditore, che, a distanza di anni – e dopo aver sollecitato, come dimostrato in atti, numerose volte il pagamento – agisce, oggi, in sede monitoria per recuperare il credito vantato nei confronti di una banca per prestazioni poste in essere anni fa e dalle quali la banca ha tratto beneficio.
Se è vero, infatti, che l'interpretazione del principio di buona fede e correttezza nell'adempimento delle obbligazioni impone anche al creditore di porre in essere tutto quanto necessario al fine di mettere il debitore in condizioni di adempiere è anche vero che tale sforzo non potrebbe andare oltre la normale esigibilità a fronte dell'inerzia del debitore.
Alla luce di tali considerazioni, pertanto, non potrebbe essere considerato abusiva, né contraria ai principi di correttezza a buona fede, l'odierna iniziativa giudiziale dell'opposto di recuperare i compensi per le differenti e numerose attività prestate.
Sotto altro profilo, vi è da dire come non potrebbe essere negato il compenso al professionista in ragione della mancata autorizzazione alla notulazione da parte della Ed invero, in atti, non vi è Pt_1
traccia di tale preventivo onere del legale dell'istituto di credito al fine di ottenere il pagamento dei compensi per l'attività svolta. Pertanto, in assenza di uno specifico obbligo assunto dalle parti in sede di conferimento del mandato, non potrebbe in questa sede richiedersi un ulteriore adempimento non previsto dalla legge.
Chiariti tali aspetti, prima di passare all'esame delle singole posizioni, nell'alveo delle quali sarà possibile valutare, in primis, la fondatezza dell'eccezione di prescrizione e, in secondo luogo,
l'effettivo compimento, da parte dell'avv. delle prestazioni di cui, in questa sede, richiede il CP_1
pagamento del compenso, alcune ulteriori precisazioni, in via generale, si rendono necessarie.
Innanzitutto, è ovvio che il diritto al compenso per la prestazione professionale sorge allorché sia stato conferito un mandato difensivo e questo sia effettivamente adempiuto.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, il rapporto di prestazione d'opera professionale la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del diritto al compenso, postula l'avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi della attività del professionista e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso. La prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico può essere data dal professionista con ogni mezzo istruttorio, anche per presunzioni (v.
Cass. n. 3016/2006; Cass. n. 1244/2000).
Prova che, come si vedrà, è stata nel caso di specie fornita per alcune delle posizioni.
pagina 6 di 17 Ed infatti, dall'esame della documentazione versata in atti, non potrebbe revocarsi in dubbio la circostanza che l'avv. abbia assunto la difesa tecnica, nel corso degli anni, dell'istituto di CP_1 credito opponente (e dei vari istituti di credito confluiti nell'odierna opponente).
E ciò, nonostante l'intervenuta revoca del mandato posto che, in molti casi, non risulta che la banca abbia provveduto a sostituire il legale revocato con la conseguenza che – in conformità all'art. 85 c.p.c. nonché in virtù di quanto previsto nella normativa deontologica – l'avv. ha conservato CP_1
l'obbligo di svolgere il proprio mandato al fine di non pregiudicare gli interessi del cliente.
Circostanza che trova conferma, anche nella stessa lettera di revoca del 14.02.2008 (doc. n. 3 ricorso in opposizione) dove si legge che “Resta a Sua cura nelle more e sino alla nomina del sostituto che andremo ad officiare, coltivare tutti i giudizi in corso al fine di salvaguardare i diritti della banca ed evitare prescrizioni e decadenze”. A ciò si aggiunga, ad abundantiam, come nella comunicazione del
10.11.2008 (v. all. 25 di cui alle note del 20.11.2023 dell'opposto) la (allora) Controparte_5 comunicava che “la revoca del mandato alle liti deve intendersi superata alla luce dei noti eventi intercorsi”.
Quanto alla prescrizione dei crediti derivanti da prestazioni professionali, è bene precisare – rimandando l'indagine analitica all'esame delle singole posizioni – che “nell'applicare le norme sulla prescrizione ordinaria ad un credito per prestazioni professionali di avvocato, come nel caso in esame, al fine di determinare il dies a quo di decorrenza, ex art. 2935 c.c., può comunque farsi correttamente riferimento ai criteri stabiliti dall'art. 2957 c.c. (Cass. n. 2275 del 1974), ispirandosi tale ultima norma al generale principio secondo cui la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere” (Cassazione, sez. 2, ordinanza n. 17924 del 22/06/2023). In particolare, ai sensi del secondo comma dell'art. 2957 c.c., il termine di prescrizione decorre "dalla decisione della lite" (la quale coincide con la data di pubblicazione della sentenza non impugnabile che chiude definitivamente la causa), ovvero dalla conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato;
al contrario, "per gli affari non terminati la prescrizione decorre dall'ultima prestazione", da individuarsi come attività svolta dal professionista in esecuzione del contratto di patrocinio.
La prescrizione è tuttavia interrotta ex art. 2943 c.c. dalla notifica dell'atto introduttivo di un giudizio o dalla notifica di ogni “altro atto che valga a costituire in mora il debitore”.
Ed infatti, l'avv. per ogni singola posizione di cui oggi richiede il compenso, eccepiva CP_1
l'intervenuta interruzione della prescrizione – per mezzo di diversi atti asseritamente idonei allo scopo
– con la conseguenza che, in base alla ricostruzione dell'opposto, nessuna delle posizioni azionate si sarebbe prescritta.
pagina 7 di 17 Anche sul punto, prima di passare all'esame delle singole posizioni, è bene chiarire in via generale talune questioni sollevate dalle parti nel corso del presente giudizio.
Ed infatti, la banca, nel corso del giudizio, ha eccepito innanzitutto l'inattendibilità delle raccomandate interruttive della prescrizione asseritamente inviate dall'avv. per non congruità tra il peso delle CP_1
relative buste e il rispettivo contenuto. Nelle note di replica depositate in data 20.10.2023 ha poi eccepito l'inidoneità delle medesime a determinare l'interruzione del decorso del termine di prescrizione, in quanto prive della sottoscrizione dell'Avv. (v. da pag. 5 a pag. 8). CP_1
In merito a quest'ultimo aspetto, ritiene il collegio di dover condividere l'orientamento della Suprema
Corte in forza del quale "In materia di atti giuridici unilaterali ricettizi, a contenuto dichiarativo, qual
è l'atto di costituzione in mora, per il quale è richiesta la forma scritta "ad validitatem", la sottoscrizione – quale modalità di assunzione della paternità della dichiarazione, rispondente al requisito formale prescritto – costituisce elemento essenziale, in mancanza del quale non è dato sussumere il documento nella fattispecie legale della scrittura privata produttiva di effetti giuridici, cui deve ricondursi anche l'atto di costituzione in mora, non potendo quest'ultimo, se del tutto privo di sottoscrizione, produrre l'effetto interruttivo della prescrizione di cui all'art. 2943 c.c., comma 4; né essendo consentito, attraverso condotte successive, tenute dall'autore dell'atto a contenuto dichiarativo, univocamente dirette a fare propria la dichiarazione ed anche se rispondenti al requisito di forma prescritto, integrare con efficacia "ex tunc" l'elemento essenziale della sottoscrizione originariamente mancante, con la conseguenza che la produzione in giudizio del documento unitamente alla manifestazione di volontà di farne proprio il contenuto espressa nell'atto introduttivo, debitamente sottoscritto, non consente di interrompere "ora per allora" il decorso del termine di prescrizione del diritto che sia già compiutamente maturato" (Cassazione, sez. 3 -, ordinanza n. 12182 del 07/05/2021) con la conseguenza che tutte le raccomandate depositate in atti dall'opposto contenenti atti di messa in mora non potrebbero ritenersi utili ai fini dell'interruzione della prescrizione, in quanto privi di sottoscrizione.
E tuttavia, occorre precisare altresì che parte opposta, con le memorie conclusive depositate in data
20.11.2023, ha prodotto ulteriori raccomandate interruttive della prescrizione, queste sottoscritte ed inviate alla controparte, quindi astrattamente idonee a superare l'eccezione di assenza di sottoscrizione.
Non possono sussistere dubbi né in ordine all'ammissibilità di tale produzione documentale né in ordine all'ammissibilità dell'eccezione sollevata dalla Banca con le note del 20.10.2023. Si richiama, al riguardo, l'orientamento della Suprema Corte, fatto proprio da questo Ufficio, in forza del quale,
"poiché l'art. 702 bis c.p.c., commi 1 e 4, non prevede alcuna specifica sanzione processuale, né in relazione al mancato rispetto del requisito di specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti
pagina 8 di 17 di cui il ricorrente e il resistente intendano, rispettivamente, avvalersi, né in relazione alla mancata allegazione di detti documenti al ricorso o alla comparsa di risposta, è ammissibile la produzione documentale eseguita, nell'ambito del procedimento sommario disciplinato dagli artt. 702 bis e ss.
c.p.c., successivamente al deposito del primo atto difensivo e fino alla pronuncia dell'ordinanza di cui all'art. 702 ter c.p.c." (Cassazione n. 46/2021, che richiama Cassazione n. 25547/2015).
Se ciò è vero, l'esistenza di un momento preclusivo per le deduzioni e produzioni probatorie si palesa ancor meno individuabile con riguardo alle controversie trattate con il rito sommario elencate nel Capo
III del d.lgs. n. 150/2011, in quanto ad esse neppure si applica il comma terzo dell'articolo 702- ter del codice di procedura civile.
Da ciò discende che la nuova documentazione depositata dall'avv. al fine di contrastare CP_1
l'eccezione sollevata per la prima volta dalla opponente con le note di replica del 20.10.2023 va Pt_1
ritenuta certamente ammissibile.
Passando all'esame dei citati documenti, non può non rilevarsi come, a ben vedere, la maggior parte degli stessi – ad eccezione degli allegati nn. 14, 15, 20, 21, 22, 23 e 24 (di cui alle memorie conclusive del 20.11.2023) – siano già stati prodotti in giudizio, seppur con un diverso contenuto.
In particolare, la parte opposta produceva, prima, in allegato alla memoria di costituzione e alle note del 31.07.2023 talune raccomandate prive di sottoscrizione e, poi, con le memorie conclusive del
20.11.2023 produceva le medesime raccomandate però munite di sottoscrizione (cfr. all.
62,63,64,66,69,70 di cui alla memoria di costituzione e all. 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 – quest'ultimo contenente raccomandata sottoscritta ma identica a quella non sottoscritta di cui all. 70 della memoria di costituzione – di cui alle note scritte del 31.07.2023 con all. da 1 a 13 note scritte del
20.11.2023). È evidente, dunque, come tali produzioni documentali non potranno che essere dichiarate inattendibili in quanto documenti, prodotti dalla stessa parte, palesemente contrastanti tra loro con la conseguenza che dovrà concludersi per la declaratoria di inutilizzabilità di parte della documentazione prodotta con le note scritte del 20.11.23. In particolare, la raccomandata del 23.04.2004 (all. 1), la raccomandata dell'8.10.2004 (all.2), la raccomandata 18.10.2005 (all. 3), la raccomandata del
20.10.2005 (all.4), la raccomandata del 28.01.2008 (all.5), la raccomandata del 22.02.2008 (all. 6), la raccomandata del 24.04.2009 (all. 7), la raccomandata del 03.06.2011 (all. 8), la raccomandata del
15.02.2013 (all. 9), la raccomandata del 03.11.2014 (all. 10), la raccomandata del 25.3.2016 (all. 11), la raccomandata del 24.05.2017 (all. 12), la raccomandata del 15.03.2019 (all. 13), per le su esposte ragioni, non potranno essere considerati validi atti interruttivi della prescrizione.
Diversamente è a dirsi per le raccomandate prodotte con gli allegati nn. 14,15, 20, 21, 22, 23 e 24 di cui alle memorie conclusive del 20.11.2023 che devono considerarsi validi atti interruttivi della pagina 9 di 17 prescrizione, avendo l'opposto dimostrato nel presente giudizio di aver inviato alla controparte un atto di messa in mora debitamente sottoscritto.
Pertanto, posto che in tema di prova del contenuto di una raccomandata asseritamente inviata vige il principio di presunzione di coincidenza di contenuto tra l'atto prodotto dalla parte e quello ricevuto dalla controparte a mezzo raccomandata, può dirsi che l'avv. ha pienamente assolto al proprio CP_1
onere probatorio.
E' ormai consolidato in giurisprudenza il principio in forza del quale “ai fini dell'interruzione della prescrizione, la produzione in giudizio di copia della lettera di costituzione in mora unitamente all'avviso di ricevimento della relativa raccomandata implica una presunzione di corrispondenza di contenuto tra la copia prodotta e la missiva ricevuta dalla controparte, salva la prova, a carico del destinatario, di avere ricevuto una missiva di contenuto diverso o un plico privo di contenuto”
(Cassazione, sentenza n. 10630 del 22/05/2015; ma anche Cass. n. 23920/2013 e n. 15762/2013).
Prova che, nel corso del presente giudizio, non è stata in alcun modo fornita.
In particolare, in relazione alla citata produzione documentale, la banca ha eccepito del tutto genericamente e, dunque, in maniera inidonea allo scopo, di non aver mai ricevuto le predette raccomandate. Affermazione che, tuttavia, risulta ampiamente smentita dagli avvisi di ricevimento depositati unitamente alle rispettive missive che, come noto, costituiscono prova certa della spedizione, attestata dall'ufficio postale attraverso la relativa ricevuta, dalla quale consegue la presunzione dell'arrivo dell'atto al destinatario e della sua conoscenza ai sensi dell'art. 1335 cod. civ.
Sempre la banca, poi, ha eccepito che il contenuto dei plichi effettivamente ricevuti fossero diversi dalla documentazione prodotta in questo giudizio dall'opposto.
Del citato assunto, tuttavia, la banca non fornisce alcuna prova specifica in relazione alle raccomandate contenenti le missive di messa in mora relative alle posizioni di interesse nel presente giudizio.
Ed infatti, sul punto, la banca si limitava a produrre, con istanza depositata in data 25.01.2024, il contenuto di una raccomandata (v. all. 40), asseritamente differente dalla medesima raccomandata depositata dall'avv. con “allegato n. 11 alla memoria depositata in data 21.12.2023”, CP_1
affermazione, questa, rimasta del tutto priva di riscontro non essendo possibile nemmeno individuare quale sia la raccomandata, prodotta dall'opposto, cui l'opponente faccia riferimento, non essendovi in atti alcuna memoria dell'avv. depositata in data 21.12.2023. Questo collegio potrebbe supporre CP_1 che l'opponente si riferisca, invero, alla raccomandata prodotta con l'allegato 11 di cui alla memoria conclusiva del 20.11.2023 dell' ma anche in tale ipotesi l'eccezione si paleserebbe del tutto CP_1
irrilevante ed indifferente alle sorti del presente procedimento posto che, in ogni caso, la missiva datata
25.03.2016 (prodotta, come visto, all'allegato 11 di cui alla memoria conclusiva del 20.11.2023
pagina 10 di 17 dell'opposto) non rileva nel presente giudizio non contemplando la richiesta di pagamento di alcuna delle posizioni azionate nel presente giudizio.
E nemmeno potrebbe ritenersi assolto l'onere probatorio gravante sulla banca - di dimostrare il mancato invio, da parte dell'avv. di utili atti interruttivi della prescrizione - a seguito CP_1 dell'asserita incongruenza tra il “peso” indicato nelle veline delle raccomandate prodotte dall'avv.
e il numero di pagine asseritamente contenute nel plico. CP_1
In particolare, in base alla difesa della parte opponente, il peso del contenuto dei plichi inviati dall'avv.
così come contrassegnato nella stampigliatura presente nella ricevuta di “accettazione” delle CP_1
raccomandate, non sarebbe congruente con il numero di pagine delle relative missive asseritamente contenute nel plico spedito.
A parte la singolarità della predetta “eccezione” per mezzo della quale la banca vorrebbe superare il mancato rispetto dell'onere probatorio sulla stessa gravante, innanzitutto, vi è da dire come tale rilievo non potrebbe essere considerato una “prova” ma tuttalpiù un indizio, da rileggere, eventualmente, unitamente ad altri indizi che, nel caso di specie, non sono stati in alcun modo portati all'attenzione dell'intestato Collegio relativamente alle raccomandate contenenti gli atti di messa in mora sottoscritti da e rilevanti nel presente giudizio. CP_1
In secondo luogo, è evidente come tale eccezione non possa palesarsi dirimente ai fini della prova della non corrispondenza tra il contenuto del plico effettivamente ricevuto e quello prodotto in questa sede posto che, da un lato, al peso rilevato dagli strumenti di misurazione in uso presso non CP_6
potrebbe assegnarsi alcun valore di pubblica fede in relazione al “peso” del contenuto cosicché, trattandosi di grammi, pare arduo desumere la prova della non corrispondenza tra il plico ricevuto e quello prodotto in questa sede da tale fattore, in assenza dell'unica prova che sarebbe risultata dirimente per la banca, ossia la produzione in giudizio della raccomandata effettivamente ricevuta.
Senza necessità di dilungarsi oltre, infatti, appare fin troppo evidente come il peso di una raccomandata possa variare in relazione a diversi fattori contingenti quali la presenza o meno di una busta, la dimensione ed il peso della busta, la tipologia e lo spessore della carta utilizzata etc...
In ogni caso, è il caso di ribadirlo, senza il confrorto con l'originale ricevuto dalla banca – ricezione desumibile dalla sottoscrizione di tutte le ricevute – non è possibile, oggi, valutare la denunciata
“incongruenza” posto che la stessa, è chiaro, andrebbe valutata in relazione a quanto ricevuto dalla banca e non di certo in relazione alla “copia” in possesso al mittente.
Alla luce di quanto sopra, dunque, la predetta eccezione si palesa destituita di fondamento con la conseguenza che l'espletamento di una CTU “volta a verificare l'attendibilità delle raccomandate utilizzate dall' per interrompere la prescrizione” – come richiesto da parte opponente a pag. 8 CP_1
pagina 11 di 17 delle note di replica del 20.10.2023, nonché anche a pag. 19 delle note conclusive del 31.07.2023 per le raccomandate depositate con la memorie di costituzione – non può che essere dichiarato inammissibile in quanto volto a sopperire al mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sulla parte.
Pertanto, non avendo l'opponente assolto al proprio onere probatorio e fornito a questo collegio elementi che possano portare ad una valutazione di inattendibilità delle raccomandate prodotte con gli allegati nn. 14, 15, 20, 21, 22, 23 e 24 di cui alle memorie conclusive del 20.11.2023, le stesse andranno certamente considerate quali validi atti interruttivi della prescrizione.
In relazione al merito della pretesa, se è vero che “in materia di liquidazione delle competenze professionali dell'avvocato, il giudice non è vincolato al parere di congruità del Consiglio dell'Ordine, dal quale può discostarsi indicando, sia pure sommariamente, le voci per le quali ritiene il compenso non dovuto oppure dovuto in misura ridotta;
nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è più sufficiente la prova dell'espletamento dell'opera e dell'entità delle prestazioni fornita con la produzione della parcella e del relativo parere della competente associazione professionale (art.636 c.p.c.) e spetta al professionista, nella sua qualità di attore, fornire gli elementi dimostrativi della pretesa, per consentire al giudice la verifica delle singole prestazioni svolte e la loro corrispondenza con le voci e gli importi indicati nella parcella” (Cassazione, sez. 6, ordinanza n. 712 del 15/01/2018; in senso conforme, sez. 2, ordinanza n. 40633 del 17/12/2021), non può negarsi che, come si vedrà, nel caso di specie – per parte delle posizioni in esame – l'opposto ha fornito adeguata prova dello svolgimento delle attività di cui, oggi, chiede il compenso.
In ogni caso, non può essere sottaciuto che anche in materia di procedimenti relativi al pagamento dei compensi per prestazioni professionali vige (ovviamente) il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. con la conseguenza che questo collegio potrà, anzi dovrà (come precisato nella disposizione richiamata) “porre a fondamento della decisione […] i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”. In applicazione di tale principio, dunque, è chiaro che a fronte dell'allegazione del professionista relativa allo svolgimento di talune attività ed in assenza di una specifica contestazione delle stesse attività da parte del cliente, i fatti andranno considerati provati. Chiariti tali aspetti diviene necessario, ora, analizzare singolarmente ogni singola posizione (utilizzando la numerazione assegnata dall' in sede di ricorso per decreto ingiuntivo) e, nell'ambito di ognuna accertare, o meno, il CP_1 diritto dell' a pretendere il pagamento di quanto intimato con il decreto ingiuntivo opposto. CP_1
Cont Principiando con l'esame della posizione 1, denominata “CORE ANNA MARIA –
AUTOTRASPORTI ALOISI NICOLA - 140/93 RGE TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO”, con la quale si chiede la liquidazione del compenso pari ad euro 3.309,61 (v. all. 1 fascicolo ricorso per d.i), la stessa non può certamente dirsi prescritta. Ed infatti, è la stessa parte opponente a confermarci che pagina 12 di 17 l'avv. ha seguito la procedura fino al deposito della relazione notarile avvenuto nel 1999 (v. CP_1 pag. 22 e 23 ricorso in opposizione, v. anche all. 73 memoria di costituzione contenente l'atto di intervento nella procedura esecutiva 140/93 munito di procura nonché all. 76 memoria di costituzione).
La prescrizione, dunque, che sarebbe maturata nel 2009, è stata tuttavia interrotta dai solleciti di pagamento di cui agli allegati n. 14 (missiva del 13.10.2005) e n. 15 (missiva del 14.04.2015) della memoria conclusiva del 20.11.2023, ove era espressamente richiamato il numero RGE 140/93, con la conseguenza che all'avv. andrà certamente riconosciuto il pagamento degli onorari e dei diritti CP_1 per l'attività effettivamente svolta, così come richiesta nella relativa notula (cfr. all. 1 fascicolo decreto ingiuntivo).
Per quanto concerne il merito, la banca si limitava a contestare, con la memoria del 31 luglio 2023, il mancato deposito dell'atto di intervento, senza avanzare alcuna specifica contestazione in ordine al quantum richiesto. L'eccezione sollevata dalla banca è smentita dalla documentazione in atti ove è possibile rinvenire, tra gli altri documenti, l'atto di intervento nella procedura (doc. 73) munito di procura a latere.
Ne discende che l'importo richiesto, pari ad euro 3.309,61 andrà riconosciuto.
Relativamente alla posizione contrassegnata con il numero 2 Controparte_8
– TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO” l'opposto ha depositato in atti una notula
[...]
per complessivi euro 6514, 42 (v. all. 3 fascicolo ricorso per d.i.). E tuttavia è la stessa documentazione depositata dall'opposto (v. all. 93, 95, 98,100,101,103,106 memoria di costituzione), a negare la possibilità per l'avv. di ottenere il pagamento del compenso relativo alle diverse procedure CP_1
(monitoria, per dichiarazione di fallimento e di insinuazione al passivo) in considerazione del fatto che i predetti incarichi – come evincibile dalla lettura delle procure depositate in atti – erano conferiti da
“Società Italiana Gestione Crediti spa”, in persona dell'Amministratore delegato Avv. Mario Garritano,
a nulla rilevando, ai fini che oggi interessano la presente pretesa, la circostanza che tale società era
Contr procuratrice di , in assenza di ulteriori elementi che possano indurre a ritenere che la società
Contr rappresentata ( ) aveva assunto l'obbligo di pagare all'avv. il compenso per l'attività CP_1
prestata.
Nemmeno potrebbe essere riconosciuto il credito di cui alla posizione n. 3, denominata
[...]
Controparte_10
– TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO” per euro 1385,77 (v. all. 5
[...] fascicolo ricorso per d.i.), in considerazione del fatto che l'opposto non ha in alcun modo dimostrato l'attività svolta in favore dell'opponente, attività che non può essere desunta dagli allegati depositati
(missive dell'avvocato alla banca all.111 e all.115; missiva della banca all. 114 – che non dimostra lo pagina 13 di 17 svolgimento di attività -; all. 110 insinuazione al passivo sottoscritta dalla banca in cui non figura l'avv.
missive tra la banca e altri soggetti, CTU espletata nel procedimento;
provvedimenti del CP_1
magistrato). A fronte della lacunosità degli elementi portati all'attenzione del Tribunale, è chiaro come la pretesa economica relativa alla presente posizione non andrà liquidata in totale assenza di prova del suo svolgimento.
Passando all'esame della posizione n. 4 , Parte_2 Parte_3
, 94/85 RGE TRIBUNALE DI ASCOLI Parte_4 Parte_5
PICENO” per la quale l'avv. chiedeva il riconoscimento di un compenso di euro 2850,97 (v. CP_1 all. 7 fascicolo ricorso per d.i.) e della posizione n. 5 n. 145/05 RGE Parte_5
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO” per la quale l'avv. chiedeva il riconoscimento di un CP_1
compenso di euro 3205,38 (v. all. 9 fascicolo ricorso per d.i.), è bene rilevare come trattasi di procedure riunite limitatamente ad alcuni beni comuni. Nello specifico, con provvedimento dell'08.09.2006 (v. all. 135 memoria di costituzione) il GE disponeva la riunione del 145/05 RGE al 94/85 RGE limitatamente ad alcuni beni comuni e la prosecuzione del 145/05 RGE in ordine ai beni non colpiti dal primo vincolo.
Ciò posto, parte opposta ha prodotto documentazione riferibile alle citate procedure con la conseguenza che la partecipazione alle stesse e lo svolgimento dell'attività da parte dell'avvocato in favore della banca possono dirsi sufficientemente provate. In particolare, per il procedimento 94/85 l'avv. CP_1
ha depositato in questa sede l'atto di intervento nella procedura esecutiva immobiliare n.r.g. 94/85 (v. all. 119 memoria di costituzione) – munito di procura – , i provvedimenti comunicati all'avv. CP_1
dal Tribunale (v. all. 127,129,132 memoria di costituzione), le ordinanze di vendita indirizzate all'avv.
(v. all. 139; 142,143 memoria di costituzione) oltre che reciproca corrispondenza dell'avvocato CP_1 con l'istituto relativa ad aggiornamenti sullo stato della pratica (v. all.123, 124,126,128,130,131,
134,137,138,144 memoria di costituzione).
L'ultima attività compiuta dal procuratore nella procedura 94/85 RGE risale al 10.11.2016 allorquando l'avvocato comunicava alla banca che l'asta relativa alla posizione era stata sospesa causa terremoto (v. all. 144 memoria di costituzione). Tale missiva non era in alcun modo specificamente contestata dalla controparte. Ne discende che al 2022, data di deposito del decreto ingiuntivo, il credito non poteva di certo considerarsi prescritto.
Quanto alla procedura 145/05 RGE sono in atti l'atto di intervento nella procedura RGE n. 145/05 – depositato in cancelleria in data 17/11/2006 (v. all. 145 memoria di costituzione) –, i provvedimenti comunicati all'avv. dal Tribunale (v. all. 146;153; 154 memoria di costituzione) e la CP_1
pagina 14 di 17 corrispondenza intervenuta tra il procuratore e l'istituto di credito (v. all. 147; 150; 152 memoria di costituzione).
Tuttavia, si ritiene che per la citata posizione, alla data del deposito del decreto opposto, la prescrizione era già consumata Ed infatti, nel caso di specie, la prescrizione non potrebbe che farsi decorrere dall'ultima attività compiuta dal procuratore, ossia dal 28.02.2012 – allorché l'avv. riceveva il CP_1
biglietto di cancelleria (v. all. 154 memoria di costituzione) con il quale si comunicava il provvedimento del giudice delle esecuzioni di estinzione del processo nei confronti di Parte_5
– con la conseguenza che, non sussistendo atti idonei ad interrompere la prescrizione, il
[...]
compenso vantato per la predetta posizione andrà dichiarato prescritto.
Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, andrà riconosciuto all'avv. solo il CP_1
compenso richiesto per la posizione n. 4 pari ad euro 2850,97.
Per quanto riguarda, infine, il credito vantato dall'avv. di cui alla posizione n. 6 CP_1
– – N. 28/91 RGE – Parte_6 Parte_7 Parte_8
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO” e per il quale è in atti notula di euro 1979, 57 (v. all. 11 ricorso per decreto ingiuntivo), lo stesso non può dirsi prescritto. Ed infatti, nel caso di specie, la prescrizione non potrebbe che farsi decorrere dall'ultima attività compiuta dal procuratore, ossia dal 22.06.2004, data di approvazione del progetto di distribuzione (v. all. 192 memoria di costituzione).
Ne discende che i solleciti di pagamento avvenuti con le missive del 13.10.2005 (v. all. 14 di cui alla memoria conclusiva del 20.11.2023) e del 14.04.2015 (v. all. 15 alla memoria conclusiva del
20.11.2023) ove si riscontra il richiamo alla procedura in oggetto e il numero di ruolo del procedimento, benché per il maggior importo di euro 2030,00, possono ritenersi validi atti interruttivi.
Tale discrepanza, di certo, non giustifica il rigetto della richiesta, avendo l'avvocato in questa sede agito legittimamente per un importo inferiore.
Per altro verso, la partecipazione al procedimento, fino al progetto di distribuzione (v. all. 192 memoria di costituzione) e lo svolgimento dell'attività da parte dell'avv. in favore della banca è stata CP_1
provata. Per la citata posizione parte opposta ha prodotto documentazione riferibile alla suddetta procedura esecutiva immobiliare quali atto di intervento munito di procura a margine (v. all. 160 memoria di costituzione), biglietti di cancelleria (v. all. 163; 172; 173; 177; 184; 191; 192 memoria di costituzione) nonché la corrispondenza intercorsa tra la banca e l'avvocato (v. all. 161; 162; 164; 165;
166;167; 168;169;170;171; 175; 176; 178; 180; 182; 183; 186; 187; 188; 189; 190 memoria di costituzione).
Alla luce di quanto sopra, dunque, il decreto ingiuntivo opposto andrà revocato e l'opponente condannata al pagamento delle somme come sopra determinate.
pagina 15 di 17 Rimane da esaminare la richiesta di interessi sulle somme dovute.
Sul punto, ritiene questo giudice di dover seguire il più recente indirizzo della Suprema Corte di
Cassazione (Corte di Cassazione, sezione VI-2 Civile, con l'ordinanza 16 marzo 2022, n. 8611) in base alla quale gli interessi decorrono dalla “messa in mora” che può coincidere o con la data della proposizione della domanda giudiziale (nell'eventualità in cui non vi sia stata una precedente richiesta), oppure, come nel caso di specie, con la cosiddetta interpellatio, ossia con la richiesta stragiudiziale di adempimento. E ciò, secondo gli ermellini, poiché non essendovi “valide ragioni per differenziare il diritto di credito dell'avvocato da quello degli altri creditori, non è dato dettare una regola differente solo in tale ambito”. Ne discende che gli interessi andranno riconosciuti decorsi 60 giorni da ogni singola richiesta di pagamento (e pertanto, nei casi in cui la banca abbia ricevuto le singole notule, decorsi 60 giorni dalle stesse mentre nel caso di richiesta stragiudiziale mediante lettere di messa in mora, decorsi 60 giorni dal ricevimento delle stesse).
Non potrà, invece, essere riconosciuta la rivalutazione sulle somme dovute trattandosi, nel caso di specie, di debito di valuta soggetto al principio nominalistico di cui all'art. 1227 c.c.
Come già rilevato, pertanto, il decreto ingiuntivo andrà revocato e la banca condannata a pagare all'avvocato per l'attività svolta in favore della stessa la complessiva somma di euro 8140,15 CP_1
oltre gli interessi decorrenti, nei casi in cui la banca abbia ricevuto le singole notule, decorsi 60 giorni dalle stesse mentre nel caso di richiesta stragiudiziale mediante lettere di messa in mora, decorsi 60 giorni dal ricevimento delle stesse.
Considerato l'esito del presente giudizio, pare evidente che la reciproca domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. non potrebbe essere accolta in considerazione, da un lato, della parziale fondatezza dell'opposizione – con conseguente revoca del decreto ingiuntivo – e riduzione del credito riconosciuto e, dall'altro, della parziale fondatezza, per la somma di euro 8140,15 della pretesa creditoria, aspetti questi che escludono la temerarietà dell'iniziativa giudiziale, da parte di entrambi.
Le spese di lite andranno compensate.
Ed infatti, come visto, oltre alla revoca del decreto ingiuntivo, nel caso di specie vi è stata una consistente riduzione del credito ingiunto. Si tratta di circostanza che, ad avviso di questo collegio, giustifica la compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice Enza Foti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 1968 del 2022, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
pagina 16 di 17 • Condanna l'opponente a pagare all'opposto la complessiva somma di euro 8140,15 oltre interessi decorrenti, nei casi in cui la banca abbia ricevuto le singole notule, decorsi 60 giorni dalle stesse mentre nel caso di richiesta stragiudiziale mediante lettere di messa in mora, decorsi 60 giorni dal ricevimento delle stesse;
• dispone che l'opposto restituisca all'opponente le somme risultanti dalla differenza tra quanto eventualmente corrisposto dalla in forza della provvisoria esecutività del decreto Pt_1
ingiuntivo oggi revocato e quanto accertato come dovuto;
• ordina al competente conservatore dei registri immobiliari di provvedere alla cancellazione dell'iscrizione ipotecaria eseguita in virtù del decreto opposto;
• rigetta le reciproche domande di condanna ex art. 96 c.p.c.;
• compensa le spese di lite.
Ascoli Piceno, 11 febbraio 2025
Il Giudice
Enza Foti
Il Presidente
Alessandra Panichi
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Alessandra Panichi Presidente
Francesca Sirianni Giudice
Enza Foti Giudice relatore
ORDINANZA ex art. 14 d.lgs 150/2011 e 702-bis c.p.c.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1968/2022 promossa da:
( rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
MANNOCCHI MASSIMO giusta procura in atti;
OPPONENTE contro
( ) rappresentato e difeso da sé stesso Controparte_1 C.F._1
giusta procura in atti;
OPPOSTO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
In data 3.11.2022 la riceveva la notifica del decreto ingiuntivo Parte_1
n. 560/2022, provvisoriamente esecutivo, unitamente all'atto di precetto, emesso dal Tribunale di
Ascoli Piceno in data 12.10.2022, con il quale le si ingiungeva di pagare all'avv. Controparte_1
la somma di € 19.245,72, gli interessi come da domanda nonché le spese e i compensi della
[...]
procedura di ingiunzione.
Il provvedimento monitorio era richiesto ed ottenuto da in forza dell'attività Controparte_1 professionale svolta da quest'ultimo in favore, prima, di , poi fusasi Controparte_2
per incorporazione in che, a propria volta, si era fusa per Controparte_3
incorporazione nella dal 22 dicembre 2008. Parte_1
pagina 1 di 17 Avverso tale decreto la proponeva opposizione ex art. 14 D.Lgs. Parte_1
n. 150/2011 con ricorso depositato in cancelleria in data 13.12.2022 e ritualmente notificato alla controparte, affermando di non essere debitrice dell'avv. avendo revocato Controparte_1
allo stesso, con raccomandata del 14 febbraio 2008 – revoca poi ribadita con successive missive – tutti gli incarichi ed i mandati allo stesso precedentemente conferiti ad esclusione di quelli che avevano formato oggetto della cessione Elipso Finance S.r.l.; ed infatti, con la medesima missiva, aveva poi invitato l'avvocato ad effettuare i conteggi per le competenze maturate fino alla data della cessione, chiedendogli di rivolgersi alla cessionaria per le competenze maturate successivamente alla data del 14 dicembre 2007.
Spiegava l'opponente di aver già provveduto a liquidare ingenti somme per compensi legali riferibili alle fatture dallo stesso emesse – previa autorizzazione della delle corrispondenti pre-notule Pt_1
inviate con i giustificativi dell'attività svolta –, sottolineando come quello opposto, era l'ennesimo decreto ingiuntivo, per pagamento di compensi professionali, notificato dall'avv. all'istituto di CP_1
credito, per ottenere il pagamento di compensi non dovuti ovvero duplicati.
Lamentava l'opponente la mancata collaborazione del creditore nel permettere la ricostruzione delle posizioni di cui quest'ultimo chiedeva il compenso. A tal riguardo, eccepiva l'abuso del processo, avendo il creditore parcellizzato le proprie pretese, costringendo l'opponente a difendersi in numerosi procedimenti attivati dallo stesso avvocato, sempre attraverso lo strumento monitorio.
Affermava, poi, l'avvenuta prescrizione ordinaria dei compensi relativi alle pre-notule allegate al decreto opposto – vista la mancanza di un atto interruttivo nel decennio successivo al maturarsi del preteso compenso e della prova di averne richiesto alla banca il pagamento – e, comunque,
l'incongruità degli importi richiesti rispetto all'attività espletata.
Contestava, inoltre, l'applicazione degli interessi legali a partire dal sessantesimo giorno dalla data di emissione della notula dovendo gli stessi, invece, decorrere dal giorno della domanda giudiziale.
Concludeva, pertanto, chiedendo “1) In via cautelare: ai sensi e per gli effetti dell'art. 649 c.p.c., ricorrendone gravi motivi, sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 560 del 12 ottobre 2022 - n. 1545/2022 R.G., notificato il 3 novembre 2022; 2) In via pregiudiziale: dichiarare improcedibile l'azione monitoria intrapresa dall'avv. con il decreto ingiuntivo opposto in CP_1
quanto frutto di un illegittimo frazionamento del credito e, per l'effetto, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo qui opposto;
3) In via preliminare di merito: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto ai compensi liquidati in via monitoria e, per l'effetto, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo qui opposto;
4) In via principale di merito: accertare e dichiarare che tutte le notule depositate nel fascicolo monitorio non sono mai state trasmesse alla Parte_1
pagina 2 di 17 e che in ogni caso nulla è dovuto dalla medesima all'Avv. per le Pt_1 Controparte_1
causali di cui al presente atto e, per l'effetto: - revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo qui opposto;
- rigettare le domande tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione;
- condannare
l'Avv. alla restituzione in favore della Controparte_1 Parte_1
delle somme che la stessa abbia eventualmente corrisposto in virtù della p.e. del decreto
[...]
ingiuntivo qui opposto;
- ordinare al competente conservatore dei registri immobiliari di provvedere alla cancellazione dell'iscrizione ipotecaria eseguita in virtù del decreto qui opposto;
5) In via gradata di merito: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'On.le Giudice adito dovesse ritenere parzialmente fondata la pretesa monitoria avversaria, revocare in ogni caso il decreto ingiuntivo n.
560/22 del Tribunale di Ascoli Piceno e, per l'effetto: - condannare l'Avv. Controparte_1
alla restituzione in favore della delle somme risultanti dalla Parte_1
differenza tra quanto eventualmente corrisposto dalla e quanto accertato come non dovuto;
- Pt_1
ordinare al competente conservatore dei registri immobiliari di provvedere alla cancellazione dell'iscrizione ipotecaria eseguita in virtù del decreto qui opposto;
6) In via di estremo subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'On.le Giudice adito dovesse ritenere fondata, anche solo parzialmente, la pretesa monitoria avversaria, accertare e dichiarare che nessun interesse potrà essere dovuto per gli importi ingiunti, se non dalla notifica del decreto ingiuntivo, in quanto tutte le notule depositate ex adverso non presentano una data né sono mai state trasmesse alla banca e pertanto è impossibile individuare un diverso momento iniziale per la decorrenza degli interessi. Con il favore delle spese e delle competenze del presente giudizio e condanna dell'avv. ex art. 96 co. 3 CP_1
c.p.c.”.
Si costituiva in giudizio , affermando l'assoluta legittimità della propria Controparte_1
pretesa creditoria azionata con il decreto ingiuntivo sia poiché nessuna delle somme azionate in via monitoria era prescritta – a fronte dei numerosi atti interruttivi della prescrizione – sia a fronte della piena prova fornita dell'attività svolta per ciascuna delle posizioni di cui richiedeva il compenso.
Concludeva chiedendo “Piaccia all' Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, previo rigetto dell'eccezione pregiudiziale relativa al diritto di frazionamento del credito ritenuta peraltro inammissibile e/o improcedibile per quanto evidenziato, nonché della richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà ex art. 649 cpc difettando anche una sola prova scritta palesandosi le manifestate infondatezze delle argomentazioni avversarie, difettando fumus e periculum in mora, peraltro unitariamente obbligatoriamente compresenti, in via preliminare dichiararsi inammissibile
l'opposizione per la genericità dei contenuti;
nel merito: dichiarare illegittima, inammissibile
l'opposizione in atti e comunque respingere la stessa ex art. 14 D.lgs n. 150/2011 nonché ex art. 645 e
pagina 3 di 17 702 bis c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 560 del 12.10.2022 emesso dal sig. Presidente del
Tribunale di Ascoli Piceno Dott. Luigi Cirillo, notificato contestualmente al pedissequo atto di precetto il 03.11.2022 nell'ambito della procedura monitoria iscritta al n. 1545/22 RG in virtù della quale alla banca opponente veniva ingiunto il pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 19.245,72 oltre agli interessi come da domanda e le spese processuali, confermandolo in toto;
nella denegata ipotesi di revoca dello stesso, condannarsi l'opponente al pagamento del dovuto con tutti gli oneri accessori. Chiede;
altresì, la condanna dell'opponente ex art 96 c.p.c., per lite temeraria come ampiamente risultante in atti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite”.
Nelle more dello svolgimento del procedimento mutava il giudice relatore/istruttore e il collegio composto dal nuovo giudice designato quale relatore, fissava l'udienza del 15.11.2024 – poi sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte – per la discussione.
Con provvedimento del 14.12.2024, comunicato alle parti in data 20.12.2024, il presidente del collegio
– vista la mole della documentazione telematicamente depositata anche in maniera poco ordinata, tale da rendere massimamente difficoltosa la consultazione della stessa – assegnava alle parti giorni 30 per il deposito in formato cartaceo di tutta la documentazione già depositata telematicamente.
Principiando con l'eccezione formulata dall'opponente relativa all'improcedibilità per illegittimo frazionamento del credito, è bene precisare come sia incontestato tra le parti che il creditore, per ottenere il pagamento delle numerose prestazioni svolte, nel corso di decenni, per i vari istituti di credito succedutesi tra loro – che oggi fanno tutti capo all'odierna opponente – ha instaurato distinte procedure monitorie che, conseguentemente, hanno dato luogo a diversi giudizi.
Come noto, la fattispecie del frazionamento del credito si verifica allorché a fronte di un unico rapporto obbligatorio, il creditore faccia valere il credito dallo stesso discendente mediante l'esperimento di una pluralità di iniziative volte alla soddisfazione della pretesa di cui è titolare.
È altresì noto l'ampio dibattito che la figura ha suscitato nella giurisprudenza di legittimità, sollecitando l'intervento delle Sezioni Unite.
Dalla lettura delle più autorevoli pronunce in argomento, tuttavia, si desume il principio per cui il divieto di frazionamento del credito intanto sussiste in quanto i diritti di credito fatti valere separatamente siano non solo relativi al medesimo rapporto di durata ma anche inscrivibili nell'ambito oggettivo di un medesimo ipotetico giudicato o, comunque, fondati sui medesimi fatti costitutivi (v.
Sez. U, Sentenza n. 4090/2017; Cass. Ordinanza n. 16993/2018).
Le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata (cfr. anche Cass. Civ. n.
17893/2018; Cass. Civ. n. 6591/2019), il cui accertamento compete al giudice di merito (cfr. Cass. n.
pagina 4 di 17 14143/2021; Cass. SU n. 4090/2017). In caso di difetto di allegazione di uno specifico motivo che possa legittimare il ricorso parcellizzato alla giurisdizione, il frazionamento del credito va pertanto ritenuto contrario ai principi del giusto processo, da un lato, e della correttezza e buona fede processuale, dall'altro lato (v. Casa. n.23077/2021).
Alla luce di quanto sopra, nel caso che ci occupa, non potrebbero rinvenirsi gli estremi della condotta abusiva del creditore che, con più azioni successive, fa valere in giudizio i propri diritti di credito, sussistendo un oggettivo interesse alla trattazione separata, palesandosi la difficoltà di racchiudere, nell'alveo di un unico procedimento, tutto il carteggio relativo alle singole posizioni con appesantimento oltremodo gravoso dell'istruttoria.
E ciò, soprattutto, in quanto in alcun modo l'istruttoria svolta nell'ambito del presente procedimento potrebbe interferire – o essere utilizzata – nell'alveo degli altri procedimenti incardinati, trattandosi di mandati differenti sia dal punto di vista oggettivo che (in molti casi) dal punto di vista soggettivo. Ed infatti, innanzitutto, se è vero che oggi il professionista ha agito nei confronti di un unico istituto di credito, odierno opponente, è anche vero che lo stesso avvocato, nel corso degli anni – come visto – ha
Contr ricevuto mandato ad agire in giudizio da differenti banche (oggi tutte confluite in .
La prestazione dell'avvocato ha, poi, assunto connotazioni differenti in relazione alle singole procedure, ciascuna con le proprie peculiarità, e relativamente alle quali le istruzioni venivano impartite tempo per tempo.
Inoltre, l'accertamento giudiziale delle varie pretese azionate non è idoneo ad incasellarsi nel medesimo ambito oggettivo di giudicato posto che, ad esempio, la dimostrazione del conferimento di un mandato nell'ambito di una determinata procedura non esonera il procuratore dal dimostrare l'esistenza di uno specifico mandato relativamente agli altri singoli procedimenti.
Tra l'altro, l'accertamento relativo all'esistenza di una prestazione svolta dal professionista nulla toglie e nulla aggiunge rispetto all'accertamento di altra prestazione, non configurandosi, nel caso di specie, alcuna sovrapposizione di istruttoria.
Se infatti, in chiave eziologica, la finalità dell'istituto dell'abusivo frazionamento del credito è quella di evitare, da un lato, il proliferare di procedimenti aventi ad oggetto identici accertamenti istruttori e, dall'altro, quella di evitare defaticanti attività difensive da parte del debitore, è chiaro che nessuna delle menzionate esigenze viene in rilievo nel caso di specie posto che, come si vedrà, ogni singola prestazione di cui in questa sede si chiede il compenso è diversa e distinta rispetto alle ulteriori prestazioni poste a fondamento delle altre richieste di pagamento azionate nei plurimi procedimenti pure attivati.
pagina 5 di 17 Non potrebbe, poi, nemmeno censurarsi il comportamento di un creditore, che, a distanza di anni – e dopo aver sollecitato, come dimostrato in atti, numerose volte il pagamento – agisce, oggi, in sede monitoria per recuperare il credito vantato nei confronti di una banca per prestazioni poste in essere anni fa e dalle quali la banca ha tratto beneficio.
Se è vero, infatti, che l'interpretazione del principio di buona fede e correttezza nell'adempimento delle obbligazioni impone anche al creditore di porre in essere tutto quanto necessario al fine di mettere il debitore in condizioni di adempiere è anche vero che tale sforzo non potrebbe andare oltre la normale esigibilità a fronte dell'inerzia del debitore.
Alla luce di tali considerazioni, pertanto, non potrebbe essere considerato abusiva, né contraria ai principi di correttezza a buona fede, l'odierna iniziativa giudiziale dell'opposto di recuperare i compensi per le differenti e numerose attività prestate.
Sotto altro profilo, vi è da dire come non potrebbe essere negato il compenso al professionista in ragione della mancata autorizzazione alla notulazione da parte della Ed invero, in atti, non vi è Pt_1
traccia di tale preventivo onere del legale dell'istituto di credito al fine di ottenere il pagamento dei compensi per l'attività svolta. Pertanto, in assenza di uno specifico obbligo assunto dalle parti in sede di conferimento del mandato, non potrebbe in questa sede richiedersi un ulteriore adempimento non previsto dalla legge.
Chiariti tali aspetti, prima di passare all'esame delle singole posizioni, nell'alveo delle quali sarà possibile valutare, in primis, la fondatezza dell'eccezione di prescrizione e, in secondo luogo,
l'effettivo compimento, da parte dell'avv. delle prestazioni di cui, in questa sede, richiede il CP_1
pagamento del compenso, alcune ulteriori precisazioni, in via generale, si rendono necessarie.
Innanzitutto, è ovvio che il diritto al compenso per la prestazione professionale sorge allorché sia stato conferito un mandato difensivo e questo sia effettivamente adempiuto.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, il rapporto di prestazione d'opera professionale la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del diritto al compenso, postula l'avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi della attività del professionista e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso. La prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico può essere data dal professionista con ogni mezzo istruttorio, anche per presunzioni (v.
Cass. n. 3016/2006; Cass. n. 1244/2000).
Prova che, come si vedrà, è stata nel caso di specie fornita per alcune delle posizioni.
pagina 6 di 17 Ed infatti, dall'esame della documentazione versata in atti, non potrebbe revocarsi in dubbio la circostanza che l'avv. abbia assunto la difesa tecnica, nel corso degli anni, dell'istituto di CP_1 credito opponente (e dei vari istituti di credito confluiti nell'odierna opponente).
E ciò, nonostante l'intervenuta revoca del mandato posto che, in molti casi, non risulta che la banca abbia provveduto a sostituire il legale revocato con la conseguenza che – in conformità all'art. 85 c.p.c. nonché in virtù di quanto previsto nella normativa deontologica – l'avv. ha conservato CP_1
l'obbligo di svolgere il proprio mandato al fine di non pregiudicare gli interessi del cliente.
Circostanza che trova conferma, anche nella stessa lettera di revoca del 14.02.2008 (doc. n. 3 ricorso in opposizione) dove si legge che “Resta a Sua cura nelle more e sino alla nomina del sostituto che andremo ad officiare, coltivare tutti i giudizi in corso al fine di salvaguardare i diritti della banca ed evitare prescrizioni e decadenze”. A ciò si aggiunga, ad abundantiam, come nella comunicazione del
10.11.2008 (v. all. 25 di cui alle note del 20.11.2023 dell'opposto) la (allora) Controparte_5 comunicava che “la revoca del mandato alle liti deve intendersi superata alla luce dei noti eventi intercorsi”.
Quanto alla prescrizione dei crediti derivanti da prestazioni professionali, è bene precisare – rimandando l'indagine analitica all'esame delle singole posizioni – che “nell'applicare le norme sulla prescrizione ordinaria ad un credito per prestazioni professionali di avvocato, come nel caso in esame, al fine di determinare il dies a quo di decorrenza, ex art. 2935 c.c., può comunque farsi correttamente riferimento ai criteri stabiliti dall'art. 2957 c.c. (Cass. n. 2275 del 1974), ispirandosi tale ultima norma al generale principio secondo cui la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere” (Cassazione, sez. 2, ordinanza n. 17924 del 22/06/2023). In particolare, ai sensi del secondo comma dell'art. 2957 c.c., il termine di prescrizione decorre "dalla decisione della lite" (la quale coincide con la data di pubblicazione della sentenza non impugnabile che chiude definitivamente la causa), ovvero dalla conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato;
al contrario, "per gli affari non terminati la prescrizione decorre dall'ultima prestazione", da individuarsi come attività svolta dal professionista in esecuzione del contratto di patrocinio.
La prescrizione è tuttavia interrotta ex art. 2943 c.c. dalla notifica dell'atto introduttivo di un giudizio o dalla notifica di ogni “altro atto che valga a costituire in mora il debitore”.
Ed infatti, l'avv. per ogni singola posizione di cui oggi richiede il compenso, eccepiva CP_1
l'intervenuta interruzione della prescrizione – per mezzo di diversi atti asseritamente idonei allo scopo
– con la conseguenza che, in base alla ricostruzione dell'opposto, nessuna delle posizioni azionate si sarebbe prescritta.
pagina 7 di 17 Anche sul punto, prima di passare all'esame delle singole posizioni, è bene chiarire in via generale talune questioni sollevate dalle parti nel corso del presente giudizio.
Ed infatti, la banca, nel corso del giudizio, ha eccepito innanzitutto l'inattendibilità delle raccomandate interruttive della prescrizione asseritamente inviate dall'avv. per non congruità tra il peso delle CP_1
relative buste e il rispettivo contenuto. Nelle note di replica depositate in data 20.10.2023 ha poi eccepito l'inidoneità delle medesime a determinare l'interruzione del decorso del termine di prescrizione, in quanto prive della sottoscrizione dell'Avv. (v. da pag. 5 a pag. 8). CP_1
In merito a quest'ultimo aspetto, ritiene il collegio di dover condividere l'orientamento della Suprema
Corte in forza del quale "In materia di atti giuridici unilaterali ricettizi, a contenuto dichiarativo, qual
è l'atto di costituzione in mora, per il quale è richiesta la forma scritta "ad validitatem", la sottoscrizione – quale modalità di assunzione della paternità della dichiarazione, rispondente al requisito formale prescritto – costituisce elemento essenziale, in mancanza del quale non è dato sussumere il documento nella fattispecie legale della scrittura privata produttiva di effetti giuridici, cui deve ricondursi anche l'atto di costituzione in mora, non potendo quest'ultimo, se del tutto privo di sottoscrizione, produrre l'effetto interruttivo della prescrizione di cui all'art. 2943 c.c., comma 4; né essendo consentito, attraverso condotte successive, tenute dall'autore dell'atto a contenuto dichiarativo, univocamente dirette a fare propria la dichiarazione ed anche se rispondenti al requisito di forma prescritto, integrare con efficacia "ex tunc" l'elemento essenziale della sottoscrizione originariamente mancante, con la conseguenza che la produzione in giudizio del documento unitamente alla manifestazione di volontà di farne proprio il contenuto espressa nell'atto introduttivo, debitamente sottoscritto, non consente di interrompere "ora per allora" il decorso del termine di prescrizione del diritto che sia già compiutamente maturato" (Cassazione, sez. 3 -, ordinanza n. 12182 del 07/05/2021) con la conseguenza che tutte le raccomandate depositate in atti dall'opposto contenenti atti di messa in mora non potrebbero ritenersi utili ai fini dell'interruzione della prescrizione, in quanto privi di sottoscrizione.
E tuttavia, occorre precisare altresì che parte opposta, con le memorie conclusive depositate in data
20.11.2023, ha prodotto ulteriori raccomandate interruttive della prescrizione, queste sottoscritte ed inviate alla controparte, quindi astrattamente idonee a superare l'eccezione di assenza di sottoscrizione.
Non possono sussistere dubbi né in ordine all'ammissibilità di tale produzione documentale né in ordine all'ammissibilità dell'eccezione sollevata dalla Banca con le note del 20.10.2023. Si richiama, al riguardo, l'orientamento della Suprema Corte, fatto proprio da questo Ufficio, in forza del quale,
"poiché l'art. 702 bis c.p.c., commi 1 e 4, non prevede alcuna specifica sanzione processuale, né in relazione al mancato rispetto del requisito di specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti
pagina 8 di 17 di cui il ricorrente e il resistente intendano, rispettivamente, avvalersi, né in relazione alla mancata allegazione di detti documenti al ricorso o alla comparsa di risposta, è ammissibile la produzione documentale eseguita, nell'ambito del procedimento sommario disciplinato dagli artt. 702 bis e ss.
c.p.c., successivamente al deposito del primo atto difensivo e fino alla pronuncia dell'ordinanza di cui all'art. 702 ter c.p.c." (Cassazione n. 46/2021, che richiama Cassazione n. 25547/2015).
Se ciò è vero, l'esistenza di un momento preclusivo per le deduzioni e produzioni probatorie si palesa ancor meno individuabile con riguardo alle controversie trattate con il rito sommario elencate nel Capo
III del d.lgs. n. 150/2011, in quanto ad esse neppure si applica il comma terzo dell'articolo 702- ter del codice di procedura civile.
Da ciò discende che la nuova documentazione depositata dall'avv. al fine di contrastare CP_1
l'eccezione sollevata per la prima volta dalla opponente con le note di replica del 20.10.2023 va Pt_1
ritenuta certamente ammissibile.
Passando all'esame dei citati documenti, non può non rilevarsi come, a ben vedere, la maggior parte degli stessi – ad eccezione degli allegati nn. 14, 15, 20, 21, 22, 23 e 24 (di cui alle memorie conclusive del 20.11.2023) – siano già stati prodotti in giudizio, seppur con un diverso contenuto.
In particolare, la parte opposta produceva, prima, in allegato alla memoria di costituzione e alle note del 31.07.2023 talune raccomandate prive di sottoscrizione e, poi, con le memorie conclusive del
20.11.2023 produceva le medesime raccomandate però munite di sottoscrizione (cfr. all.
62,63,64,66,69,70 di cui alla memoria di costituzione e all. 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 – quest'ultimo contenente raccomandata sottoscritta ma identica a quella non sottoscritta di cui all. 70 della memoria di costituzione – di cui alle note scritte del 31.07.2023 con all. da 1 a 13 note scritte del
20.11.2023). È evidente, dunque, come tali produzioni documentali non potranno che essere dichiarate inattendibili in quanto documenti, prodotti dalla stessa parte, palesemente contrastanti tra loro con la conseguenza che dovrà concludersi per la declaratoria di inutilizzabilità di parte della documentazione prodotta con le note scritte del 20.11.23. In particolare, la raccomandata del 23.04.2004 (all. 1), la raccomandata dell'8.10.2004 (all.2), la raccomandata 18.10.2005 (all. 3), la raccomandata del
20.10.2005 (all.4), la raccomandata del 28.01.2008 (all.5), la raccomandata del 22.02.2008 (all. 6), la raccomandata del 24.04.2009 (all. 7), la raccomandata del 03.06.2011 (all. 8), la raccomandata del
15.02.2013 (all. 9), la raccomandata del 03.11.2014 (all. 10), la raccomandata del 25.3.2016 (all. 11), la raccomandata del 24.05.2017 (all. 12), la raccomandata del 15.03.2019 (all. 13), per le su esposte ragioni, non potranno essere considerati validi atti interruttivi della prescrizione.
Diversamente è a dirsi per le raccomandate prodotte con gli allegati nn. 14,15, 20, 21, 22, 23 e 24 di cui alle memorie conclusive del 20.11.2023 che devono considerarsi validi atti interruttivi della pagina 9 di 17 prescrizione, avendo l'opposto dimostrato nel presente giudizio di aver inviato alla controparte un atto di messa in mora debitamente sottoscritto.
Pertanto, posto che in tema di prova del contenuto di una raccomandata asseritamente inviata vige il principio di presunzione di coincidenza di contenuto tra l'atto prodotto dalla parte e quello ricevuto dalla controparte a mezzo raccomandata, può dirsi che l'avv. ha pienamente assolto al proprio CP_1
onere probatorio.
E' ormai consolidato in giurisprudenza il principio in forza del quale “ai fini dell'interruzione della prescrizione, la produzione in giudizio di copia della lettera di costituzione in mora unitamente all'avviso di ricevimento della relativa raccomandata implica una presunzione di corrispondenza di contenuto tra la copia prodotta e la missiva ricevuta dalla controparte, salva la prova, a carico del destinatario, di avere ricevuto una missiva di contenuto diverso o un plico privo di contenuto”
(Cassazione, sentenza n. 10630 del 22/05/2015; ma anche Cass. n. 23920/2013 e n. 15762/2013).
Prova che, nel corso del presente giudizio, non è stata in alcun modo fornita.
In particolare, in relazione alla citata produzione documentale, la banca ha eccepito del tutto genericamente e, dunque, in maniera inidonea allo scopo, di non aver mai ricevuto le predette raccomandate. Affermazione che, tuttavia, risulta ampiamente smentita dagli avvisi di ricevimento depositati unitamente alle rispettive missive che, come noto, costituiscono prova certa della spedizione, attestata dall'ufficio postale attraverso la relativa ricevuta, dalla quale consegue la presunzione dell'arrivo dell'atto al destinatario e della sua conoscenza ai sensi dell'art. 1335 cod. civ.
Sempre la banca, poi, ha eccepito che il contenuto dei plichi effettivamente ricevuti fossero diversi dalla documentazione prodotta in questo giudizio dall'opposto.
Del citato assunto, tuttavia, la banca non fornisce alcuna prova specifica in relazione alle raccomandate contenenti le missive di messa in mora relative alle posizioni di interesse nel presente giudizio.
Ed infatti, sul punto, la banca si limitava a produrre, con istanza depositata in data 25.01.2024, il contenuto di una raccomandata (v. all. 40), asseritamente differente dalla medesima raccomandata depositata dall'avv. con “allegato n. 11 alla memoria depositata in data 21.12.2023”, CP_1
affermazione, questa, rimasta del tutto priva di riscontro non essendo possibile nemmeno individuare quale sia la raccomandata, prodotta dall'opposto, cui l'opponente faccia riferimento, non essendovi in atti alcuna memoria dell'avv. depositata in data 21.12.2023. Questo collegio potrebbe supporre CP_1 che l'opponente si riferisca, invero, alla raccomandata prodotta con l'allegato 11 di cui alla memoria conclusiva del 20.11.2023 dell' ma anche in tale ipotesi l'eccezione si paleserebbe del tutto CP_1
irrilevante ed indifferente alle sorti del presente procedimento posto che, in ogni caso, la missiva datata
25.03.2016 (prodotta, come visto, all'allegato 11 di cui alla memoria conclusiva del 20.11.2023
pagina 10 di 17 dell'opposto) non rileva nel presente giudizio non contemplando la richiesta di pagamento di alcuna delle posizioni azionate nel presente giudizio.
E nemmeno potrebbe ritenersi assolto l'onere probatorio gravante sulla banca - di dimostrare il mancato invio, da parte dell'avv. di utili atti interruttivi della prescrizione - a seguito CP_1 dell'asserita incongruenza tra il “peso” indicato nelle veline delle raccomandate prodotte dall'avv.
e il numero di pagine asseritamente contenute nel plico. CP_1
In particolare, in base alla difesa della parte opponente, il peso del contenuto dei plichi inviati dall'avv.
così come contrassegnato nella stampigliatura presente nella ricevuta di “accettazione” delle CP_1
raccomandate, non sarebbe congruente con il numero di pagine delle relative missive asseritamente contenute nel plico spedito.
A parte la singolarità della predetta “eccezione” per mezzo della quale la banca vorrebbe superare il mancato rispetto dell'onere probatorio sulla stessa gravante, innanzitutto, vi è da dire come tale rilievo non potrebbe essere considerato una “prova” ma tuttalpiù un indizio, da rileggere, eventualmente, unitamente ad altri indizi che, nel caso di specie, non sono stati in alcun modo portati all'attenzione dell'intestato Collegio relativamente alle raccomandate contenenti gli atti di messa in mora sottoscritti da e rilevanti nel presente giudizio. CP_1
In secondo luogo, è evidente come tale eccezione non possa palesarsi dirimente ai fini della prova della non corrispondenza tra il contenuto del plico effettivamente ricevuto e quello prodotto in questa sede posto che, da un lato, al peso rilevato dagli strumenti di misurazione in uso presso non CP_6
potrebbe assegnarsi alcun valore di pubblica fede in relazione al “peso” del contenuto cosicché, trattandosi di grammi, pare arduo desumere la prova della non corrispondenza tra il plico ricevuto e quello prodotto in questa sede da tale fattore, in assenza dell'unica prova che sarebbe risultata dirimente per la banca, ossia la produzione in giudizio della raccomandata effettivamente ricevuta.
Senza necessità di dilungarsi oltre, infatti, appare fin troppo evidente come il peso di una raccomandata possa variare in relazione a diversi fattori contingenti quali la presenza o meno di una busta, la dimensione ed il peso della busta, la tipologia e lo spessore della carta utilizzata etc...
In ogni caso, è il caso di ribadirlo, senza il confrorto con l'originale ricevuto dalla banca – ricezione desumibile dalla sottoscrizione di tutte le ricevute – non è possibile, oggi, valutare la denunciata
“incongruenza” posto che la stessa, è chiaro, andrebbe valutata in relazione a quanto ricevuto dalla banca e non di certo in relazione alla “copia” in possesso al mittente.
Alla luce di quanto sopra, dunque, la predetta eccezione si palesa destituita di fondamento con la conseguenza che l'espletamento di una CTU “volta a verificare l'attendibilità delle raccomandate utilizzate dall' per interrompere la prescrizione” – come richiesto da parte opponente a pag. 8 CP_1
pagina 11 di 17 delle note di replica del 20.10.2023, nonché anche a pag. 19 delle note conclusive del 31.07.2023 per le raccomandate depositate con la memorie di costituzione – non può che essere dichiarato inammissibile in quanto volto a sopperire al mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sulla parte.
Pertanto, non avendo l'opponente assolto al proprio onere probatorio e fornito a questo collegio elementi che possano portare ad una valutazione di inattendibilità delle raccomandate prodotte con gli allegati nn. 14, 15, 20, 21, 22, 23 e 24 di cui alle memorie conclusive del 20.11.2023, le stesse andranno certamente considerate quali validi atti interruttivi della prescrizione.
In relazione al merito della pretesa, se è vero che “in materia di liquidazione delle competenze professionali dell'avvocato, il giudice non è vincolato al parere di congruità del Consiglio dell'Ordine, dal quale può discostarsi indicando, sia pure sommariamente, le voci per le quali ritiene il compenso non dovuto oppure dovuto in misura ridotta;
nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è più sufficiente la prova dell'espletamento dell'opera e dell'entità delle prestazioni fornita con la produzione della parcella e del relativo parere della competente associazione professionale (art.636 c.p.c.) e spetta al professionista, nella sua qualità di attore, fornire gli elementi dimostrativi della pretesa, per consentire al giudice la verifica delle singole prestazioni svolte e la loro corrispondenza con le voci e gli importi indicati nella parcella” (Cassazione, sez. 6, ordinanza n. 712 del 15/01/2018; in senso conforme, sez. 2, ordinanza n. 40633 del 17/12/2021), non può negarsi che, come si vedrà, nel caso di specie – per parte delle posizioni in esame – l'opposto ha fornito adeguata prova dello svolgimento delle attività di cui, oggi, chiede il compenso.
In ogni caso, non può essere sottaciuto che anche in materia di procedimenti relativi al pagamento dei compensi per prestazioni professionali vige (ovviamente) il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. con la conseguenza che questo collegio potrà, anzi dovrà (come precisato nella disposizione richiamata) “porre a fondamento della decisione […] i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”. In applicazione di tale principio, dunque, è chiaro che a fronte dell'allegazione del professionista relativa allo svolgimento di talune attività ed in assenza di una specifica contestazione delle stesse attività da parte del cliente, i fatti andranno considerati provati. Chiariti tali aspetti diviene necessario, ora, analizzare singolarmente ogni singola posizione (utilizzando la numerazione assegnata dall' in sede di ricorso per decreto ingiuntivo) e, nell'ambito di ognuna accertare, o meno, il CP_1 diritto dell' a pretendere il pagamento di quanto intimato con il decreto ingiuntivo opposto. CP_1
Cont Principiando con l'esame della posizione 1, denominata “CORE ANNA MARIA –
AUTOTRASPORTI ALOISI NICOLA - 140/93 RGE TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO”, con la quale si chiede la liquidazione del compenso pari ad euro 3.309,61 (v. all. 1 fascicolo ricorso per d.i), la stessa non può certamente dirsi prescritta. Ed infatti, è la stessa parte opponente a confermarci che pagina 12 di 17 l'avv. ha seguito la procedura fino al deposito della relazione notarile avvenuto nel 1999 (v. CP_1 pag. 22 e 23 ricorso in opposizione, v. anche all. 73 memoria di costituzione contenente l'atto di intervento nella procedura esecutiva 140/93 munito di procura nonché all. 76 memoria di costituzione).
La prescrizione, dunque, che sarebbe maturata nel 2009, è stata tuttavia interrotta dai solleciti di pagamento di cui agli allegati n. 14 (missiva del 13.10.2005) e n. 15 (missiva del 14.04.2015) della memoria conclusiva del 20.11.2023, ove era espressamente richiamato il numero RGE 140/93, con la conseguenza che all'avv. andrà certamente riconosciuto il pagamento degli onorari e dei diritti CP_1 per l'attività effettivamente svolta, così come richiesta nella relativa notula (cfr. all. 1 fascicolo decreto ingiuntivo).
Per quanto concerne il merito, la banca si limitava a contestare, con la memoria del 31 luglio 2023, il mancato deposito dell'atto di intervento, senza avanzare alcuna specifica contestazione in ordine al quantum richiesto. L'eccezione sollevata dalla banca è smentita dalla documentazione in atti ove è possibile rinvenire, tra gli altri documenti, l'atto di intervento nella procedura (doc. 73) munito di procura a latere.
Ne discende che l'importo richiesto, pari ad euro 3.309,61 andrà riconosciuto.
Relativamente alla posizione contrassegnata con il numero 2 Controparte_8
– TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO” l'opposto ha depositato in atti una notula
[...]
per complessivi euro 6514, 42 (v. all. 3 fascicolo ricorso per d.i.). E tuttavia è la stessa documentazione depositata dall'opposto (v. all. 93, 95, 98,100,101,103,106 memoria di costituzione), a negare la possibilità per l'avv. di ottenere il pagamento del compenso relativo alle diverse procedure CP_1
(monitoria, per dichiarazione di fallimento e di insinuazione al passivo) in considerazione del fatto che i predetti incarichi – come evincibile dalla lettura delle procure depositate in atti – erano conferiti da
“Società Italiana Gestione Crediti spa”, in persona dell'Amministratore delegato Avv. Mario Garritano,
a nulla rilevando, ai fini che oggi interessano la presente pretesa, la circostanza che tale società era
Contr procuratrice di , in assenza di ulteriori elementi che possano indurre a ritenere che la società
Contr rappresentata ( ) aveva assunto l'obbligo di pagare all'avv. il compenso per l'attività CP_1
prestata.
Nemmeno potrebbe essere riconosciuto il credito di cui alla posizione n. 3, denominata
[...]
Controparte_10
– TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO” per euro 1385,77 (v. all. 5
[...] fascicolo ricorso per d.i.), in considerazione del fatto che l'opposto non ha in alcun modo dimostrato l'attività svolta in favore dell'opponente, attività che non può essere desunta dagli allegati depositati
(missive dell'avvocato alla banca all.111 e all.115; missiva della banca all. 114 – che non dimostra lo pagina 13 di 17 svolgimento di attività -; all. 110 insinuazione al passivo sottoscritta dalla banca in cui non figura l'avv.
missive tra la banca e altri soggetti, CTU espletata nel procedimento;
provvedimenti del CP_1
magistrato). A fronte della lacunosità degli elementi portati all'attenzione del Tribunale, è chiaro come la pretesa economica relativa alla presente posizione non andrà liquidata in totale assenza di prova del suo svolgimento.
Passando all'esame della posizione n. 4 , Parte_2 Parte_3
, 94/85 RGE TRIBUNALE DI ASCOLI Parte_4 Parte_5
PICENO” per la quale l'avv. chiedeva il riconoscimento di un compenso di euro 2850,97 (v. CP_1 all. 7 fascicolo ricorso per d.i.) e della posizione n. 5 n. 145/05 RGE Parte_5
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO” per la quale l'avv. chiedeva il riconoscimento di un CP_1
compenso di euro 3205,38 (v. all. 9 fascicolo ricorso per d.i.), è bene rilevare come trattasi di procedure riunite limitatamente ad alcuni beni comuni. Nello specifico, con provvedimento dell'08.09.2006 (v. all. 135 memoria di costituzione) il GE disponeva la riunione del 145/05 RGE al 94/85 RGE limitatamente ad alcuni beni comuni e la prosecuzione del 145/05 RGE in ordine ai beni non colpiti dal primo vincolo.
Ciò posto, parte opposta ha prodotto documentazione riferibile alle citate procedure con la conseguenza che la partecipazione alle stesse e lo svolgimento dell'attività da parte dell'avvocato in favore della banca possono dirsi sufficientemente provate. In particolare, per il procedimento 94/85 l'avv. CP_1
ha depositato in questa sede l'atto di intervento nella procedura esecutiva immobiliare n.r.g. 94/85 (v. all. 119 memoria di costituzione) – munito di procura – , i provvedimenti comunicati all'avv. CP_1
dal Tribunale (v. all. 127,129,132 memoria di costituzione), le ordinanze di vendita indirizzate all'avv.
(v. all. 139; 142,143 memoria di costituzione) oltre che reciproca corrispondenza dell'avvocato CP_1 con l'istituto relativa ad aggiornamenti sullo stato della pratica (v. all.123, 124,126,128,130,131,
134,137,138,144 memoria di costituzione).
L'ultima attività compiuta dal procuratore nella procedura 94/85 RGE risale al 10.11.2016 allorquando l'avvocato comunicava alla banca che l'asta relativa alla posizione era stata sospesa causa terremoto (v. all. 144 memoria di costituzione). Tale missiva non era in alcun modo specificamente contestata dalla controparte. Ne discende che al 2022, data di deposito del decreto ingiuntivo, il credito non poteva di certo considerarsi prescritto.
Quanto alla procedura 145/05 RGE sono in atti l'atto di intervento nella procedura RGE n. 145/05 – depositato in cancelleria in data 17/11/2006 (v. all. 145 memoria di costituzione) –, i provvedimenti comunicati all'avv. dal Tribunale (v. all. 146;153; 154 memoria di costituzione) e la CP_1
pagina 14 di 17 corrispondenza intervenuta tra il procuratore e l'istituto di credito (v. all. 147; 150; 152 memoria di costituzione).
Tuttavia, si ritiene che per la citata posizione, alla data del deposito del decreto opposto, la prescrizione era già consumata Ed infatti, nel caso di specie, la prescrizione non potrebbe che farsi decorrere dall'ultima attività compiuta dal procuratore, ossia dal 28.02.2012 – allorché l'avv. riceveva il CP_1
biglietto di cancelleria (v. all. 154 memoria di costituzione) con il quale si comunicava il provvedimento del giudice delle esecuzioni di estinzione del processo nei confronti di Parte_5
– con la conseguenza che, non sussistendo atti idonei ad interrompere la prescrizione, il
[...]
compenso vantato per la predetta posizione andrà dichiarato prescritto.
Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, andrà riconosciuto all'avv. solo il CP_1
compenso richiesto per la posizione n. 4 pari ad euro 2850,97.
Per quanto riguarda, infine, il credito vantato dall'avv. di cui alla posizione n. 6 CP_1
– – N. 28/91 RGE – Parte_6 Parte_7 Parte_8
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO” e per il quale è in atti notula di euro 1979, 57 (v. all. 11 ricorso per decreto ingiuntivo), lo stesso non può dirsi prescritto. Ed infatti, nel caso di specie, la prescrizione non potrebbe che farsi decorrere dall'ultima attività compiuta dal procuratore, ossia dal 22.06.2004, data di approvazione del progetto di distribuzione (v. all. 192 memoria di costituzione).
Ne discende che i solleciti di pagamento avvenuti con le missive del 13.10.2005 (v. all. 14 di cui alla memoria conclusiva del 20.11.2023) e del 14.04.2015 (v. all. 15 alla memoria conclusiva del
20.11.2023) ove si riscontra il richiamo alla procedura in oggetto e il numero di ruolo del procedimento, benché per il maggior importo di euro 2030,00, possono ritenersi validi atti interruttivi.
Tale discrepanza, di certo, non giustifica il rigetto della richiesta, avendo l'avvocato in questa sede agito legittimamente per un importo inferiore.
Per altro verso, la partecipazione al procedimento, fino al progetto di distribuzione (v. all. 192 memoria di costituzione) e lo svolgimento dell'attività da parte dell'avv. in favore della banca è stata CP_1
provata. Per la citata posizione parte opposta ha prodotto documentazione riferibile alla suddetta procedura esecutiva immobiliare quali atto di intervento munito di procura a margine (v. all. 160 memoria di costituzione), biglietti di cancelleria (v. all. 163; 172; 173; 177; 184; 191; 192 memoria di costituzione) nonché la corrispondenza intercorsa tra la banca e l'avvocato (v. all. 161; 162; 164; 165;
166;167; 168;169;170;171; 175; 176; 178; 180; 182; 183; 186; 187; 188; 189; 190 memoria di costituzione).
Alla luce di quanto sopra, dunque, il decreto ingiuntivo opposto andrà revocato e l'opponente condannata al pagamento delle somme come sopra determinate.
pagina 15 di 17 Rimane da esaminare la richiesta di interessi sulle somme dovute.
Sul punto, ritiene questo giudice di dover seguire il più recente indirizzo della Suprema Corte di
Cassazione (Corte di Cassazione, sezione VI-2 Civile, con l'ordinanza 16 marzo 2022, n. 8611) in base alla quale gli interessi decorrono dalla “messa in mora” che può coincidere o con la data della proposizione della domanda giudiziale (nell'eventualità in cui non vi sia stata una precedente richiesta), oppure, come nel caso di specie, con la cosiddetta interpellatio, ossia con la richiesta stragiudiziale di adempimento. E ciò, secondo gli ermellini, poiché non essendovi “valide ragioni per differenziare il diritto di credito dell'avvocato da quello degli altri creditori, non è dato dettare una regola differente solo in tale ambito”. Ne discende che gli interessi andranno riconosciuti decorsi 60 giorni da ogni singola richiesta di pagamento (e pertanto, nei casi in cui la banca abbia ricevuto le singole notule, decorsi 60 giorni dalle stesse mentre nel caso di richiesta stragiudiziale mediante lettere di messa in mora, decorsi 60 giorni dal ricevimento delle stesse).
Non potrà, invece, essere riconosciuta la rivalutazione sulle somme dovute trattandosi, nel caso di specie, di debito di valuta soggetto al principio nominalistico di cui all'art. 1227 c.c.
Come già rilevato, pertanto, il decreto ingiuntivo andrà revocato e la banca condannata a pagare all'avvocato per l'attività svolta in favore della stessa la complessiva somma di euro 8140,15 CP_1
oltre gli interessi decorrenti, nei casi in cui la banca abbia ricevuto le singole notule, decorsi 60 giorni dalle stesse mentre nel caso di richiesta stragiudiziale mediante lettere di messa in mora, decorsi 60 giorni dal ricevimento delle stesse.
Considerato l'esito del presente giudizio, pare evidente che la reciproca domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. non potrebbe essere accolta in considerazione, da un lato, della parziale fondatezza dell'opposizione – con conseguente revoca del decreto ingiuntivo – e riduzione del credito riconosciuto e, dall'altro, della parziale fondatezza, per la somma di euro 8140,15 della pretesa creditoria, aspetti questi che escludono la temerarietà dell'iniziativa giudiziale, da parte di entrambi.
Le spese di lite andranno compensate.
Ed infatti, come visto, oltre alla revoca del decreto ingiuntivo, nel caso di specie vi è stata una consistente riduzione del credito ingiunto. Si tratta di circostanza che, ad avviso di questo collegio, giustifica la compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice Enza Foti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 1968 del 2022, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
pagina 16 di 17 • Condanna l'opponente a pagare all'opposto la complessiva somma di euro 8140,15 oltre interessi decorrenti, nei casi in cui la banca abbia ricevuto le singole notule, decorsi 60 giorni dalle stesse mentre nel caso di richiesta stragiudiziale mediante lettere di messa in mora, decorsi 60 giorni dal ricevimento delle stesse;
• dispone che l'opposto restituisca all'opponente le somme risultanti dalla differenza tra quanto eventualmente corrisposto dalla in forza della provvisoria esecutività del decreto Pt_1
ingiuntivo oggi revocato e quanto accertato come dovuto;
• ordina al competente conservatore dei registri immobiliari di provvedere alla cancellazione dell'iscrizione ipotecaria eseguita in virtù del decreto opposto;
• rigetta le reciproche domande di condanna ex art. 96 c.p.c.;
• compensa le spese di lite.
Ascoli Piceno, 11 febbraio 2025
Il Giudice
Enza Foti
Il Presidente
Alessandra Panichi
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