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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 18/02/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 121/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Giovanni Salina Presidente
Dr. Manuela Velotti Giudice Dr.ssa Silvia Romagnoli Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 121/2022 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso da Avv. Parte_1 C.F._1
SANTANGELI FABIO e Avv. PARISI PIERPAOLO con domicilio eletto presso il loro studio in
CATANIA, CORSO ITALIA n. 171
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. ) rappresentato e difeso da Avv. CORINALDESI PIER Controparte_1 P.IVA_1
LUIGI e Avv. CORINALDESI FRANCESCO con domicilio eletto presso lo studio del primo sito in
BOLOGNA, VIA SANTO STEFANO n. 64
PARTE APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 3041/2021
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte in sostituzione di udienza di p.c. del 17.9.2024 tenutasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., come segue:
Per l'appellante: ”in via principale, si insiste per l'accoglimento della richiesta di ammissione della CTU in quanto ammissibile e rilevante. In subordine, in accoglimento dell'appello proposto, accogliere le domande formulate in primo grado ovvero:
1. Ritenere e dichiarare la nullità, inefficacia e/o invalidità parziale del c/c n. 11122 e del c/c n. 11433, nonché dei contratti di fido intrattenuti con Far banca, laddove prevedono la corresponsione di interessi passivi nella misura ultralegale, sia ove mai pattuiti contrattualmente, sia ove successivamente variati in senso sfavorevole alla società esponente senza pattuizione sottoscritta dal Dott. e senza alcuna Parte_1 preventiva comunicazione, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi delle commissioni e delle spese, nonché l'inefficacia ed invalidità di tutte le variazioni delle condizioni contrattuali successive alla stipula del contratto e sfavorevoli al Dott. ;
2. Ritenere e dichiarare non Parte_1 dovute, per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto, ed, in ogni caso, perché prestazione senza causa, le somme addebitate per commissione di massimo scoperto calcolate in costanza di utilizzo dei rapporti bancari di c/c n. 11122 nonché c/c n. 11433 in aggiunta agli interessi passivi;
3.
Rideterminare il saldo debitorio del c/c n. 11122, depurandolo da ogni spesa e commissione applicata e sostituendo il tasso ultralegale ex art. 117 TUB il tasso ultralegale con il tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione.
4. Rideterminare il saldo debitorio del c/c n. 11433, depurandolo da ogni spesa e commissione applicata e sostituendo, in via principale, il tasso ultralegale con il tasso legale;
5. in via subordinata, dichiarare la nullità degli interessi ultralegali, delle spese e delle commissioni applicate e provvedere alla rideterminazione del saldo debitorio del c/c n. 11433, depurandolo da ogni spesa e commissione applicata e sostituendo ex art. 117 TUB il tasso ultralegale con il tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione. Con vittoria di spese, competenze e onorari per entrambi i gradi del giudizio”. Per l'appellato: “respingere le domande proposte dall'appellante nei confronti di Controparte_1 perché totalmente infondate in fatto e in diritto;
confermare, in ogni sua parte, la sentenza n.
3041/2021 Trib. Bologna. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio".
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. n. 3041 del 2021, il Tribunale di Bologna rigettava la domanda di ei confronti di olta alla dichiarazione di nullità, Parte_1 Controparte_1 inefficacia e/o invalidità parziale dei contratti stipulati con la convenuta per essere affetti da molteplici vizi, da accertare mediante CTU, con conseguente rideterminazione del dovuto. Inoltre, il giudice di primo grado condannava parte attrice al pagamento di € 1.000,00 ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. In particolare, l'attore aveva esposto di aver in corso con al 2022 il c/c ordinario Controparte_1
n. 11122 e il c/c anticipi n. 11433. Con riferimento al c/c ordinario aveva lamentato l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, la nullità della commissione di massimo scoperto per assenza di causa e indeterminatezza, l'antergazione e postergazione di valuta in senso sfavorevole per il correntista e favorevole per l'istituto di credito, l'applicazione di spese di tenuto conto e gestione non pattuite e la modifica unilaterale delle condizioni economiche in senso sfavorevole al cliente in contrasto con l'art. 118 TUB;
con riguardo al c/c anticipi aveva, da un lato, chiesto la dichiarazione di nullità del contratto per difetto di forma scritta richiesta ad substantiam ex art. 117 TUB e, dall'altro, lamentato l'illegittima applicazione di tassi di interesse ultralegale e capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, l'antergazione e postergazione di valuta in senso sfavorevole per il correntista e favorevole per l'istituto di credito e la mancata pattuizione di spese di tenuta conto e gestione.
La banca si era costituita evidenziando la validità del c/c anticipi poiché mero conto di servizio le cui condizioni economiche erano sufficientemente disciplinate nel contratto di c/c ordinario e chiedendo la dichiarazione di nullità dell'atto di citazione in primo grado per assoluta genericità nonché la condanna ex art. 96 c.p.c. di parte attrice.
2.
Osservava il primo giudice che il c/c anticipi n. 11433 era un mero conto di servizio per la registrazione contabile degli anticipi su fatture e documenti, con successivo “ribaltamento” dei relativi saldi periodici nel c/c ordinario;
che le relative condizioni economiche erano determinate nella sezione C del contratto di c/c ordinario n. 11122; che la CTU era esplorativa e inammissibile alla luce delle allegazioni generiche e indeterminate dell'attore; affermava altresì che il Parte_1 andava condannato d'ufficio ex art. 96, comma 3, c.p.c. per aver strumentalizzato il processo, svolgendo mere difese generiche al fine di ritardare un pagamento dovuto.
3.
Con atto di citazione notificato in data 14.1.2022 appellava innanzi a Parte_1 questa Corte formulando n. 4 motivi. Ritualmente costituita, l'appellata chiedeva il rigetto delle pretese di controparte. Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe riportate con note scritte in sostituzione dell'udienza del 17.9.2024 ex artt. 35 d.lgs. 149/2022 e 127 ter c.p.c.
4.
Preliminarmente, va osservato che l'appellante in comparsa conclusionale in appello ha chiesto la dichiarazione di nullità della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. impugnata per essere stata l'udienza di discussione del 14.12.2021 celebrata in forma cartolare nonostante l'espresso divieto sancito dall'art. 128 c.p.c., derogabile solo fino al 31.7.2021.
Tale doglianza è, innanzitutto, tardiva poiché l'appellante non ha svolto alcun rilievo in primo grado sulla (reiterata) fissazione di udienza di p.c. ex art. 281 sexies c.p.c. con modalità cartolare. Il rilievo è comunque infondato, perché l'art. 7 del d.l. n. 105/2021 ha posticipato al 31.12.2021 la vigenza delle norme processuali stabilite per il “periodo pandemico” e l'udienza di discussione in questione si è tenuta il 14.12.2021.
5.
Con il primo motivo, l'appellante deduce l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto il conto anticipi un mero conto di servizio regolato contrattualmente.
In particolare, afferma che la girocontazione dei saldi del rapporto di c/c anticipi sul c/c ordinario non esclude né supera il requisito di forma di cui all'art. 117 TUB;
la sezione C del contratto di c/c ordinario non disciplina le condizioni economiche del c/c anticipi;
il c/c anticipi n. 11433 è un contratto autonomo rispetto al c/c ordinario n. 11122, visto che la banca sin dal 2002 ha concesso diversi affidamenti sia sul c/c ordinario che sul c/c anticipi e ai due contratti sono applicate condizioni diverse.
Il motivo è infondato. Va osservato, innanzitutto, che, nella prassi bancaria, a seconda di come le parti abbiano deciso di regolare i loro rapporti, il conto anticipi può costituire un conto separato e a sé stante rispetto ai conti correnti di corrispondenza intestati allo stesso cliente, ovvero connotarsi come un conto transitorio, normalmente non operativo, collegato agli altri conti dello stesso cliente, avente la funzione di dare evidenza contabile alle anticipazioni su crediti concesse e riportate nei conti correnti di corrispondenza mediante operazioni di giroconto. Nel caso del conto anticipi indipendente rispetto al conto corrente di corrispondenza, il saldo a debito del conto anticipi rappresenta effettivamente il capitale anticipato e non rimborsato, quale posizione giuridicamente distinta rispetto al saldo (a credito o a debito) degli altri conti dello stesso cliente. Ne deriva che il credito insoddisfatto della banca per anticipazioni risultante dal conto anticipi potrà essere oggetto di un'azione giudiziaria autonoma, svincolata dall'accertamento relativo al conto corrente di corrispondenza (Corte d'Appello Bari sent. n. 1454/2023). Diversamente, nell'ipotesi di conto anticipi accessorio al conto corrente di corrispondenza, il saldo a debito del conto anticipi è giuridicamente inscindibile dal saldo dei conti correnti di corrispondenza, cui è collegato, poiché necessita della ricostruzione dei rapporti dare-avere risultanti da questi ultimi. Pertanto, in presenza di un conto anticipi, il giudice di merito, per determinare correttamente le somme a debito o a credito del correntista, deve prima accertare la natura di tale conto, procedendo a conteggiare separatamente il saldo in esso riportato solo nel caso in cui ne riscontri l'autonomia dagli altri conti (Cass. civ. Sez. I, n. 14321 del 5.5.2022).
Nel caso di specie, il c/c anticipi su fatture n. 11433 non è autonomo rispetto al c/c ordinario n. 11122. Infatti, dall'analisi degli estratti conto risulta che ad ogni anticipazione sul c/c anticipi con annotazione in dare (cfr. doc. 15 allegato a comparsa di costituzione e risposta in primo grado) corrisponde alla stessa data contabile un accredito in c/c ordinario con annotazione in avere (cfr. doc.
13 allegato a comparsa di costituzione e risposta in primo grado). Inoltre, dall'esame degli estratti scalari emerge che le competenze sia del c/c di corrispondenza (cfr. doc. 14 allegato a comparsa di costituzione e risposta in primo grado) sia del c/c anticipi (cfr. doc. 16 allegato a comparsa di costituzione e risposta in primo grado) confluiscono nell'estratto conto del c/c ordinario (cfr. doc. 13 cit.).
La ora chiarita natura accessoria del c/c anticipi oggetto di causa, comporta che il rapporto non è distinto e autonomo ma soltanto uno strumento accessorio e funzionalmente connesso al conto corrente ordinario, con funzione di mera evidenza contabile al fine di rendicontazione dei finanziamenti eseguiti per anticipazioni su crediti, con la conseguenza che il saldo passivo del conto anticipi non integra una posizione debitoria autonoma rispetto al saldo del conto corrente collegato, dal quale è giuridicamente inscindibile, onde l'accertamento del credito derivante dalle anticipazioni concesse dalla banca richiede la ricostruzione dei rapporti dare-avere risultanti dal conto corrente di corrispondenza. Si parla, in tali casi, di inscindibilità del saldo finale. (cfr. il recente precedente di questa Corte, sent. n. 17/2025 est. Dr. Salina;
cfr. anche C.A. Palermo Sez. III, n 1703 del 5.10.2023, oltre a C.A. Bari cit. e Cass. n. 14321/2022 cit.).
Per quanto qui di interesse, va rilevato che il rapporto di accessorietà tra c/c anticipi e conto corrente comporta che la forma scritta è rispettata se le condizioni contrattuali ed economiche dello sconto bancario sono previste nel contratto di conto corrente ordinario, come nella fattispecie alla sezione C e nell'ultimo foglio del contratto prodotto dalla banca in primo grado (doc. 1) (cfr. Trib. Siracusa sent. n. 1567/2023).
6.
Per mezzo del secondo motivo di appello, il si duole della ritenuta genericità delle Parte_1 proprie allegazioni e ribadisce la specificità delle illegittimità degli addebiti per interessi ultralegali, commissioni, spese, capitalizzazione trimestrale, differenze di valute e modifiche unilaterali delle condizioni economiche, verificabili sulla base dei documenti in atti.
Il motivo non è meritevole di accoglimento. Va confermata la valutazione resa dal primo giudice della carente e generica allegazione dei fatti costitutivi della pretesa, per generiche voci di crediti senza alcun aggancio ai contratti stipulati nè all'andamento del rapporto o ai periodi di contabilizzazione o agli addebiti contabilizzati e senza neppure una consulenza tecnica di parte. In particolare, non sono indicati dall'attore un tasso, un periodo, una data, un dato economico o una posta contabile;
ne deriva che la domanda, prima ancora che di prova, è sguarnita di adeguata allegazione dei fatti costitutivi, in una materia – quale il contenzioso bancario – nella quale è indispensabile che le pretese siano supportate da precise e circostanziate deduzioni.
7.
Mediante il terzo motivo, l'appellante insiste per l'ammissione di CTU, che assume erroneamente ritenuta esplorativa dal giudice di primo grado, sulla base della documentazione già in atti. Il motivo è infondato.
La CTU, pur non essendo un mezzo di prova in senso proprio, serve al giudice nella valutazione degli elementi già acquisiti (Cass. n. 253/2022) che però, nel caso di specie, non sono stati forniti dal infatti, la mera produzione degli estratti conto e degli estratti scalari in atti è Parte_1 insufficiente se non accompagnata da allegazioni specifiche e determinate. Pertanto, la CTU sarebbe esplorativa poiché, nel caso in esame, verrebbe utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui è incorso l'appellante (Cass. n. 19631/2020); invece, le parti non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 c.c., e rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente;
allo stesso modo, il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti (Cass. n. 31886/2019).
8.
Col quarto motivo di appello, il contesta la condanna al pagamento di € 1.000,00 Parte_1 ex art. 96, comma 3, c.p.c. sostenendo che il tribunale abbia fondato la condanna su una presunta colpa grave dell'attore, inesistente.
Il motivo è infondato. L'appellante evidentemente equivoca sui presupposti della condanna ex art. 96 c.p.c., nella specie resa ai sensi del 3° co. e non per “lite temeraria” ai sensi del primo comma della disposizione. Come noto, la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (SSUU n. 22405/2018).
In concreto, costituisce indice di mala fede o colpa grave e, quindi, di abuso del diritto di impugnazione, la proposizione di un'impugnazione con la coscienza dell'infondatezza della domanda ovvero senza avere adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione, non compiendo alcuno sforzo interpretativo, deduttivo ed argomentativo per mettere in discussione, con criteri e metodo di specificità, il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla fattispecie concreta (Cass. n. 9679/2024).
Nel caso di specie, il ha redatto un atto di citazione di primo grado seriale Parte_1 lamentando vizi senza svolgere alcuno sforzo interpretativo rispetto alla fattispecie concreta e al diritto vivente, sconfinato in tema di contenzioso bancario, assumendo così un comportamento che si può ragionevolmente intendere come strumentale e dilatorio rispetto ad un adempimento dovuto.
9.
Le spese del grado di appello seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, secondo i criteri e parametri di cui a D.M. 10.3.2014 n. 55 e successive modifiche, avuto riguardo alla tabella dei giudizi innanzi alla Corte di Appello (n. 12), tenuto conto dei valori medi dei compensi previsti per lo scaglione di valore della causa (valore indeterminabile – complessità bassa) con abbattimento del 50% del compenso per l'attività istruttoria in concreto non svoltasi, oltre 15% per spese generali ex art. 2 D.M. cit. Il rigetto dell'appello comporta l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 (T.U. spese di giustizia) sull'obbligo di versamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Parte_1 ei confronti di on atto di citazione notificato in data 14.1.2022, così
[...] Controparte_1 provvede:
RIGETTA l'appello e, per l'effetto,
CONFERMA integralmente la sentenza appellata
CONDANNA al rimborso in favore di elle spese Parte_1 Controparte_1 del grado di appello, che liquida in € 8.468,50 per compenso di avvocato, oltre 15 % per spese generali ed oltre accessori di legge.
DICHIARA la ricorrenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater DPR 115/2002
Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte di Appello di Bologna in data 11.2.2025
Il Consigliere est. Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente
Dr. Giovanni Salina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Giovanni Salina Presidente
Dr. Manuela Velotti Giudice Dr.ssa Silvia Romagnoli Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 121/2022 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso da Avv. Parte_1 C.F._1
SANTANGELI FABIO e Avv. PARISI PIERPAOLO con domicilio eletto presso il loro studio in
CATANIA, CORSO ITALIA n. 171
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. ) rappresentato e difeso da Avv. CORINALDESI PIER Controparte_1 P.IVA_1
LUIGI e Avv. CORINALDESI FRANCESCO con domicilio eletto presso lo studio del primo sito in
BOLOGNA, VIA SANTO STEFANO n. 64
PARTE APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 3041/2021
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte in sostituzione di udienza di p.c. del 17.9.2024 tenutasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., come segue:
Per l'appellante: ”in via principale, si insiste per l'accoglimento della richiesta di ammissione della CTU in quanto ammissibile e rilevante. In subordine, in accoglimento dell'appello proposto, accogliere le domande formulate in primo grado ovvero:
1. Ritenere e dichiarare la nullità, inefficacia e/o invalidità parziale del c/c n. 11122 e del c/c n. 11433, nonché dei contratti di fido intrattenuti con Far banca, laddove prevedono la corresponsione di interessi passivi nella misura ultralegale, sia ove mai pattuiti contrattualmente, sia ove successivamente variati in senso sfavorevole alla società esponente senza pattuizione sottoscritta dal Dott. e senza alcuna Parte_1 preventiva comunicazione, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi delle commissioni e delle spese, nonché l'inefficacia ed invalidità di tutte le variazioni delle condizioni contrattuali successive alla stipula del contratto e sfavorevoli al Dott. ;
2. Ritenere e dichiarare non Parte_1 dovute, per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto, ed, in ogni caso, perché prestazione senza causa, le somme addebitate per commissione di massimo scoperto calcolate in costanza di utilizzo dei rapporti bancari di c/c n. 11122 nonché c/c n. 11433 in aggiunta agli interessi passivi;
3.
Rideterminare il saldo debitorio del c/c n. 11122, depurandolo da ogni spesa e commissione applicata e sostituendo il tasso ultralegale ex art. 117 TUB il tasso ultralegale con il tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione.
4. Rideterminare il saldo debitorio del c/c n. 11433, depurandolo da ogni spesa e commissione applicata e sostituendo, in via principale, il tasso ultralegale con il tasso legale;
5. in via subordinata, dichiarare la nullità degli interessi ultralegali, delle spese e delle commissioni applicate e provvedere alla rideterminazione del saldo debitorio del c/c n. 11433, depurandolo da ogni spesa e commissione applicata e sostituendo ex art. 117 TUB il tasso ultralegale con il tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione. Con vittoria di spese, competenze e onorari per entrambi i gradi del giudizio”. Per l'appellato: “respingere le domande proposte dall'appellante nei confronti di Controparte_1 perché totalmente infondate in fatto e in diritto;
confermare, in ogni sua parte, la sentenza n.
3041/2021 Trib. Bologna. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio".
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. n. 3041 del 2021, il Tribunale di Bologna rigettava la domanda di ei confronti di olta alla dichiarazione di nullità, Parte_1 Controparte_1 inefficacia e/o invalidità parziale dei contratti stipulati con la convenuta per essere affetti da molteplici vizi, da accertare mediante CTU, con conseguente rideterminazione del dovuto. Inoltre, il giudice di primo grado condannava parte attrice al pagamento di € 1.000,00 ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. In particolare, l'attore aveva esposto di aver in corso con al 2022 il c/c ordinario Controparte_1
n. 11122 e il c/c anticipi n. 11433. Con riferimento al c/c ordinario aveva lamentato l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, la nullità della commissione di massimo scoperto per assenza di causa e indeterminatezza, l'antergazione e postergazione di valuta in senso sfavorevole per il correntista e favorevole per l'istituto di credito, l'applicazione di spese di tenuto conto e gestione non pattuite e la modifica unilaterale delle condizioni economiche in senso sfavorevole al cliente in contrasto con l'art. 118 TUB;
con riguardo al c/c anticipi aveva, da un lato, chiesto la dichiarazione di nullità del contratto per difetto di forma scritta richiesta ad substantiam ex art. 117 TUB e, dall'altro, lamentato l'illegittima applicazione di tassi di interesse ultralegale e capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, l'antergazione e postergazione di valuta in senso sfavorevole per il correntista e favorevole per l'istituto di credito e la mancata pattuizione di spese di tenuta conto e gestione.
La banca si era costituita evidenziando la validità del c/c anticipi poiché mero conto di servizio le cui condizioni economiche erano sufficientemente disciplinate nel contratto di c/c ordinario e chiedendo la dichiarazione di nullità dell'atto di citazione in primo grado per assoluta genericità nonché la condanna ex art. 96 c.p.c. di parte attrice.
2.
Osservava il primo giudice che il c/c anticipi n. 11433 era un mero conto di servizio per la registrazione contabile degli anticipi su fatture e documenti, con successivo “ribaltamento” dei relativi saldi periodici nel c/c ordinario;
che le relative condizioni economiche erano determinate nella sezione C del contratto di c/c ordinario n. 11122; che la CTU era esplorativa e inammissibile alla luce delle allegazioni generiche e indeterminate dell'attore; affermava altresì che il Parte_1 andava condannato d'ufficio ex art. 96, comma 3, c.p.c. per aver strumentalizzato il processo, svolgendo mere difese generiche al fine di ritardare un pagamento dovuto.
3.
Con atto di citazione notificato in data 14.1.2022 appellava innanzi a Parte_1 questa Corte formulando n. 4 motivi. Ritualmente costituita, l'appellata chiedeva il rigetto delle pretese di controparte. Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe riportate con note scritte in sostituzione dell'udienza del 17.9.2024 ex artt. 35 d.lgs. 149/2022 e 127 ter c.p.c.
4.
Preliminarmente, va osservato che l'appellante in comparsa conclusionale in appello ha chiesto la dichiarazione di nullità della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. impugnata per essere stata l'udienza di discussione del 14.12.2021 celebrata in forma cartolare nonostante l'espresso divieto sancito dall'art. 128 c.p.c., derogabile solo fino al 31.7.2021.
Tale doglianza è, innanzitutto, tardiva poiché l'appellante non ha svolto alcun rilievo in primo grado sulla (reiterata) fissazione di udienza di p.c. ex art. 281 sexies c.p.c. con modalità cartolare. Il rilievo è comunque infondato, perché l'art. 7 del d.l. n. 105/2021 ha posticipato al 31.12.2021 la vigenza delle norme processuali stabilite per il “periodo pandemico” e l'udienza di discussione in questione si è tenuta il 14.12.2021.
5.
Con il primo motivo, l'appellante deduce l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto il conto anticipi un mero conto di servizio regolato contrattualmente.
In particolare, afferma che la girocontazione dei saldi del rapporto di c/c anticipi sul c/c ordinario non esclude né supera il requisito di forma di cui all'art. 117 TUB;
la sezione C del contratto di c/c ordinario non disciplina le condizioni economiche del c/c anticipi;
il c/c anticipi n. 11433 è un contratto autonomo rispetto al c/c ordinario n. 11122, visto che la banca sin dal 2002 ha concesso diversi affidamenti sia sul c/c ordinario che sul c/c anticipi e ai due contratti sono applicate condizioni diverse.
Il motivo è infondato. Va osservato, innanzitutto, che, nella prassi bancaria, a seconda di come le parti abbiano deciso di regolare i loro rapporti, il conto anticipi può costituire un conto separato e a sé stante rispetto ai conti correnti di corrispondenza intestati allo stesso cliente, ovvero connotarsi come un conto transitorio, normalmente non operativo, collegato agli altri conti dello stesso cliente, avente la funzione di dare evidenza contabile alle anticipazioni su crediti concesse e riportate nei conti correnti di corrispondenza mediante operazioni di giroconto. Nel caso del conto anticipi indipendente rispetto al conto corrente di corrispondenza, il saldo a debito del conto anticipi rappresenta effettivamente il capitale anticipato e non rimborsato, quale posizione giuridicamente distinta rispetto al saldo (a credito o a debito) degli altri conti dello stesso cliente. Ne deriva che il credito insoddisfatto della banca per anticipazioni risultante dal conto anticipi potrà essere oggetto di un'azione giudiziaria autonoma, svincolata dall'accertamento relativo al conto corrente di corrispondenza (Corte d'Appello Bari sent. n. 1454/2023). Diversamente, nell'ipotesi di conto anticipi accessorio al conto corrente di corrispondenza, il saldo a debito del conto anticipi è giuridicamente inscindibile dal saldo dei conti correnti di corrispondenza, cui è collegato, poiché necessita della ricostruzione dei rapporti dare-avere risultanti da questi ultimi. Pertanto, in presenza di un conto anticipi, il giudice di merito, per determinare correttamente le somme a debito o a credito del correntista, deve prima accertare la natura di tale conto, procedendo a conteggiare separatamente il saldo in esso riportato solo nel caso in cui ne riscontri l'autonomia dagli altri conti (Cass. civ. Sez. I, n. 14321 del 5.5.2022).
Nel caso di specie, il c/c anticipi su fatture n. 11433 non è autonomo rispetto al c/c ordinario n. 11122. Infatti, dall'analisi degli estratti conto risulta che ad ogni anticipazione sul c/c anticipi con annotazione in dare (cfr. doc. 15 allegato a comparsa di costituzione e risposta in primo grado) corrisponde alla stessa data contabile un accredito in c/c ordinario con annotazione in avere (cfr. doc.
13 allegato a comparsa di costituzione e risposta in primo grado). Inoltre, dall'esame degli estratti scalari emerge che le competenze sia del c/c di corrispondenza (cfr. doc. 14 allegato a comparsa di costituzione e risposta in primo grado) sia del c/c anticipi (cfr. doc. 16 allegato a comparsa di costituzione e risposta in primo grado) confluiscono nell'estratto conto del c/c ordinario (cfr. doc. 13 cit.).
La ora chiarita natura accessoria del c/c anticipi oggetto di causa, comporta che il rapporto non è distinto e autonomo ma soltanto uno strumento accessorio e funzionalmente connesso al conto corrente ordinario, con funzione di mera evidenza contabile al fine di rendicontazione dei finanziamenti eseguiti per anticipazioni su crediti, con la conseguenza che il saldo passivo del conto anticipi non integra una posizione debitoria autonoma rispetto al saldo del conto corrente collegato, dal quale è giuridicamente inscindibile, onde l'accertamento del credito derivante dalle anticipazioni concesse dalla banca richiede la ricostruzione dei rapporti dare-avere risultanti dal conto corrente di corrispondenza. Si parla, in tali casi, di inscindibilità del saldo finale. (cfr. il recente precedente di questa Corte, sent. n. 17/2025 est. Dr. Salina;
cfr. anche C.A. Palermo Sez. III, n 1703 del 5.10.2023, oltre a C.A. Bari cit. e Cass. n. 14321/2022 cit.).
Per quanto qui di interesse, va rilevato che il rapporto di accessorietà tra c/c anticipi e conto corrente comporta che la forma scritta è rispettata se le condizioni contrattuali ed economiche dello sconto bancario sono previste nel contratto di conto corrente ordinario, come nella fattispecie alla sezione C e nell'ultimo foglio del contratto prodotto dalla banca in primo grado (doc. 1) (cfr. Trib. Siracusa sent. n. 1567/2023).
6.
Per mezzo del secondo motivo di appello, il si duole della ritenuta genericità delle Parte_1 proprie allegazioni e ribadisce la specificità delle illegittimità degli addebiti per interessi ultralegali, commissioni, spese, capitalizzazione trimestrale, differenze di valute e modifiche unilaterali delle condizioni economiche, verificabili sulla base dei documenti in atti.
Il motivo non è meritevole di accoglimento. Va confermata la valutazione resa dal primo giudice della carente e generica allegazione dei fatti costitutivi della pretesa, per generiche voci di crediti senza alcun aggancio ai contratti stipulati nè all'andamento del rapporto o ai periodi di contabilizzazione o agli addebiti contabilizzati e senza neppure una consulenza tecnica di parte. In particolare, non sono indicati dall'attore un tasso, un periodo, una data, un dato economico o una posta contabile;
ne deriva che la domanda, prima ancora che di prova, è sguarnita di adeguata allegazione dei fatti costitutivi, in una materia – quale il contenzioso bancario – nella quale è indispensabile che le pretese siano supportate da precise e circostanziate deduzioni.
7.
Mediante il terzo motivo, l'appellante insiste per l'ammissione di CTU, che assume erroneamente ritenuta esplorativa dal giudice di primo grado, sulla base della documentazione già in atti. Il motivo è infondato.
La CTU, pur non essendo un mezzo di prova in senso proprio, serve al giudice nella valutazione degli elementi già acquisiti (Cass. n. 253/2022) che però, nel caso di specie, non sono stati forniti dal infatti, la mera produzione degli estratti conto e degli estratti scalari in atti è Parte_1 insufficiente se non accompagnata da allegazioni specifiche e determinate. Pertanto, la CTU sarebbe esplorativa poiché, nel caso in esame, verrebbe utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui è incorso l'appellante (Cass. n. 19631/2020); invece, le parti non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 c.c., e rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente;
allo stesso modo, il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti (Cass. n. 31886/2019).
8.
Col quarto motivo di appello, il contesta la condanna al pagamento di € 1.000,00 Parte_1 ex art. 96, comma 3, c.p.c. sostenendo che il tribunale abbia fondato la condanna su una presunta colpa grave dell'attore, inesistente.
Il motivo è infondato. L'appellante evidentemente equivoca sui presupposti della condanna ex art. 96 c.p.c., nella specie resa ai sensi del 3° co. e non per “lite temeraria” ai sensi del primo comma della disposizione. Come noto, la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (SSUU n. 22405/2018).
In concreto, costituisce indice di mala fede o colpa grave e, quindi, di abuso del diritto di impugnazione, la proposizione di un'impugnazione con la coscienza dell'infondatezza della domanda ovvero senza avere adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione, non compiendo alcuno sforzo interpretativo, deduttivo ed argomentativo per mettere in discussione, con criteri e metodo di specificità, il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla fattispecie concreta (Cass. n. 9679/2024).
Nel caso di specie, il ha redatto un atto di citazione di primo grado seriale Parte_1 lamentando vizi senza svolgere alcuno sforzo interpretativo rispetto alla fattispecie concreta e al diritto vivente, sconfinato in tema di contenzioso bancario, assumendo così un comportamento che si può ragionevolmente intendere come strumentale e dilatorio rispetto ad un adempimento dovuto.
9.
Le spese del grado di appello seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, secondo i criteri e parametri di cui a D.M. 10.3.2014 n. 55 e successive modifiche, avuto riguardo alla tabella dei giudizi innanzi alla Corte di Appello (n. 12), tenuto conto dei valori medi dei compensi previsti per lo scaglione di valore della causa (valore indeterminabile – complessità bassa) con abbattimento del 50% del compenso per l'attività istruttoria in concreto non svoltasi, oltre 15% per spese generali ex art. 2 D.M. cit. Il rigetto dell'appello comporta l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 (T.U. spese di giustizia) sull'obbligo di versamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Parte_1 ei confronti di on atto di citazione notificato in data 14.1.2022, così
[...] Controparte_1 provvede:
RIGETTA l'appello e, per l'effetto,
CONFERMA integralmente la sentenza appellata
CONDANNA al rimborso in favore di elle spese Parte_1 Controparte_1 del grado di appello, che liquida in € 8.468,50 per compenso di avvocato, oltre 15 % per spese generali ed oltre accessori di legge.
DICHIARA la ricorrenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater DPR 115/2002
Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte di Appello di Bologna in data 11.2.2025
Il Consigliere est. Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente
Dr. Giovanni Salina