TRIB
Sentenza 30 agosto 2025
Sentenza 30 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 30/08/2025, n. 1585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1585 |
| Data del deposito : | 30 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Monza
Seconda Sezione
N. R.G. 7993/2021
il Giudice, Dr.ssa Maria Teresa Latella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa tra
in proprio e nella sua qualità di Presidente ed Parte_1
Amministratore unico dell' e della Parte_2 CP_1
[...]
Con l'avv. Stefania Bramati del foro di Monza
contro
(C.F. ) CP_2 C.F._1
con gli avv.ti Tommaso della Valle ed Enzo Giacometti
( CF Parte_3 C.F._2
con gli avv.ti Massimiliano Costantin e Roberta Mandelli – quale erede di Parte_4 Persona_1
Contumace
che hanno sottoscritto le polizze 1721003 Controparte_3
, 1852527 , BE000053117 ( CF ) P.IVA_1
con gli avv.ti Giuseppe Maria Monda, Guido Foglia, Anthony Perotto,
che hanno assunto il rischio del certificato Controparte_3
n.DSRL0149825 ( Cf ) P.IVA_1
con gli avv.ti Alessandro Lopresti e Massimilano Ghignone
conclusioni delle parti :
per l'attore
RICONOSCERE la responsabilità ex art. 2043 c.c. di tutti i resistenti e per
l'effetto condannare tutti i resistenti in via solidale tra loro e/o in via esclusiva con diversa imputazione che verrà ritenuta di giustizia, a voler
Pag. 2 di 36 corrispondere ai ricorrenti a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali, comprensivi dell'eventuale danno da ritardo ed alla vita di relazione, subiti dal sig. in proprio e nella sua qualità di Presidente ed Pt_1
Amministratore Unico, rispettivamente, dell' e Parte_2
della società l'importo di €.400.000,00 o il diverso maggiore o CP_1
minore importo che verrà accertato in corso di causa anche secondo equità oltre interessi di mora e rivalutazione dall' adozione degli illegittimi provvedimenti di diniego ad oggi;
II) CONDANNARE altresì tutti i resistenti in via solidale tra loro e/o in via esclusiva, con diversa imputazione che verrà ritenuta di giustizia, a voler corrispondere al in proprio e nella sua qualità di Presidente Parte_1
ed Amministratore Unico, rispettivamente, dell e Parte_2
della società l'ulteriore danno da perdita di chance e da CP_1
ritardo che si quantifica nell'importo di €. 250.000,00 o ad altro maggiore
o minore importo che verrà accertato in corso di causa anche secondo equità oltre interessi di mora e rivalutazione dall'adozione degli ingiustificati provvedimenti di diniego ad oggi;
III) previo, se del caso, accertamento, in via incidentale, della responsabilità in capo ai resistenti per i fatti di cui è causa:
CONDANNARE tutti i resistenti, in via solidale tra loro e/o in via esclusiva
e/o con diversa imputazione che verrà ritenuta di giustizia, a voler corrispondere al sig. , in proprio e nella sua qualità di Parte_1
Presidente ed Amministratore Unico, rispettivamente, dell Parte_2
e della società a titolo di risarcimento dei danni
[...] CP_1
morali comprensivi anche del danno da ritardo subiti per i fatti di causa
Pag. 3 di 36 l'importo di €. 250.000,00 o altra diversa maggiore o minore somma che verrà accertata secondo equità, oltre interessi di mora e rivalutazione dall'adozione degli ingiustificati provvedimenti di diniego ad oggi;
IV) RICONOSCERE in ogni caso al sig. , in proprio e nella Parte_1
sua
qualità di Presidente ed Amministratore Unico, rispettivamente dell e della società un ulteriore voce Parte_2 CP_1
di danno patrimoniale ( sia come danno emergente che come lucro cessante) e di danno non patrimoniale per i 9 anni persi per aver adito correttamentel'Autorità Giudiziaria Ordinaria nel 2012, ma aver visto respinte per 3 gradi di giudizio l'esame della sua richiesta di risarcimento per asserito difetto di
giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria adita, ritenuta, invece, competente dal TAR, con riserva di quantificarne l'ammontare e/o comunque in misura da liquidarsi in via equitativa oltre interessi e rivalutazione dal 2012 ad oggi;
V) ANNULLARE e/o quantomeno REVOCARE in ogni caso i compensi che gli attori sono stati condannati a pagare ai convenuti sia dalla Corte di
Appello di IL ( sentenza n.3501/2015 all. B) che dalla Corte Suprema di Cassazione (sentenza n.22768/2019 all.C) per aver asseritamente sbagliato ad adire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria, della quale invece il
TAR ha riconosciuto la competenza.
IN OGNI CASO:
Pag. 4 di 36 Con vittoria di spese e compensi oltre rimb. forf. 15% IVA e CPA da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art.93 cpc. Sentenza esecutiva per legge.
per : CP_2
previa cancellazione/eliminazione delle espressioni offensive dell'atto introduttivo, già cancellate dal TAR Lombardia di IL, Sez. IV, con la sentenza inter partes n. 1328/2021 del 28/05/2021 non appellata:
1 - IN VIA PRINCIPALE
rigettare le domande risarcitorie tutte di parte attrice poiché inammissibili
e/o infondate secondo quanto esposto in atti;
2 - IN VIA SUBORDINATA
nella denegata ipotesi di accoglimento in tutto o in parte delle domande risarcitorie di parte attrice, dichiarare gli
[...]
, in persona del suo legale Parte_5
rappresentante pro tempore, con sede in IL Corso Garibaldi n. 86, sottoscrittori della polizza n. 1721003, obbligati a tenere indenne e manlevare il convenuto Geom. da ogni e qualsiasi esborso CP_2
o pretesa conseguente alla sua eventuale condanna al risarcimento del danno in favore di parte attrice o di altra parte del giudizio.
Pag. 5 di 36
Per Parte_3
Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Monza, ogni eccezione e istanza avversaria disattesa, così provvedere:
-ordinare a parte attrice ai sensi dell'art. 89 c.p.c., la cancellazione delle seguenti frasi contenute dall'atto introduttivo del giudizio, così come già disposto dal giudice amministrativo:
«Il riferimento a tali vicende, costituisce la prova dell'ingiustificata condotta tenuta ai danni del Sig. e della società e del circolo privato Pt_1
da lui rappresentati mediante i continui dinieghi senza motivazione alcuna, perché evidentemente l'attività aperta dal on rientrava nei piani dei Pt_1
resistenti. Essi ponevano, infatti, in essere una condotta quasi persecutoria nei confronti del Sig. in quanto - nell'ambito del procedimento Pt_1
iniziato con la presentazione da parte del Sig. delle DI (va ribadito Pt_1
semplici comunicazioni ex L.n.383/2000 v. ancora all.22- si accanivano contro di lui sia effettuando continui controlli per asseriti sospetti abusi edilizi (di cui poi, in sede penale, si è accertata la non sussistenza v.all.16), sia formulando continue richieste di produzioni documentali, non giustificate in totale spregio delle sentenze del TAR per la Lombardia»
(pagina 12); - «In questo quadro fattuale, appare chiaro come la condotta tenuta dai funzionari comunali, ed in particolare del Sig. quale CP_2
geometra appartenente all'Ufficio tecnico del Comune che aveva pure firmato l'ordinanza del 15/05/07 (v. ancora all.5), nei confronti del Sig. fosse stata posta in essere con scopi illeciti, ed in particolare al fine Pt_1
di favorire determinati soggetti a scapito di altri (il Sig. e le sue Pt_1
Pag. 6 di 36 società). L'amministrazione desiana, nel periodo in cui il Sig. aveva Pt_1
presentato la propria comunicazione di apertura della sede di un'associazione, aveva agito, pertanto, illecitamente, favorendo determinate persone con conseguente danno per gli altri cittadini. Di tale circostanza, stante l'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza penale (che ha prosciolto il Sig. per prescrizione confermando però CP_2
la colpevolezza di quest'ultimo), vi è ora la prova» (pagina 13).
In via pregiudiziale, dichiarare improcedibile per difetto di giurisdizione del giudice ordinario l'azione promossa da , Parte_1 Parte_2
e anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 37 Parte_2 CP_1
c.p.c., essendo la questione di competenza del giudice amministrativo.
In via preliminare, autorizzare alla chiamata in Parte_3
garanzia dei Lloyd's Insurance Company SA, corrente in IL (MI) al corso Garibaldi n. 86, c.f. , in forza della polizza n. P.IVA_2
DSRL0149825 e di ogni altra precedente polizza contratta per la responsabilità civile quale dipendente del con Parte_6
spostamento dell'udienza indicata nell'atto introduttivo del giudizio per il
13.01.2022 e differita dal magistrato al 25.01.2021, nonché con fissazione di nuova udienza al fine di consentire le formalità di Legge, così da consolidare il contraddittorio.
Nel merito, respingere tutte le domande svolte da , Parte_1
e nei confronti di , Parte_2 Parte_2 CP_1 Parte_3
perché infondate in fatto e diritto.
In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento in tutto o in parte delle domande svolte dagli attori, dichiarare gli Controparte_3
Pag. 7 di 36 Insurance Company SA, corrente in IL (MI) al corso Garibaldi n. 86,
c.f. , tenuti a garantire nei limiti di polizza P.IVA_2 Parte_3
da qualsivoglia statuizione nei confronti
c di quest'ultimo, condannando la predetta compagnia assicurativa all'adempimento delle statuizioni disposte a carico dell'assicurato da parte dell'Autorità Giudiziaria.
Con vittoria di spese ed onorari di lite
Per Lloyd's Insurance Company SA con riferimento al rischio assunto con il certificato DSRL0149825, con l'Avv.to Massimiliano Ghignone,
dichiarato di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove, intende precisare le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di
Monza Voglia accogliere le seguenti Conclusioni Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
previe le declaratorie del caso tutte;
Nel merito In via preliminare
- Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Lloyd's
Insurance Company SA con riferimento al rischio assunto con il certificato nr. DSRL0149825 rispetto alla domanda diretta svolta nei suoi confronti dal Sig. in proprio ed in qualità di legale rappresentante Pt_1
dell e della società Eurò S.r.l.e conseguentemente Parte_2 CP_4
rigettare le domande tutte proposte da questi ultimi nei confronti di Lloyd's
Insurance Company SA con riferimento al rischio assunto con il certificato nr. DSRL0149825;
Pag. 8 di 36 In via principale
- Respingere, per i motivi di cui in atti, le domande tutte proposte e/o proponende nei confronti di Lloyd's Insurance Company SA con riferimento al rischio assunto con il certificato nr. DSRL0149825;
- Respingere, per i motivi di cui in atti, le domande tutte proposte e/o proponende nei confronti del Sig. e, conseguentemente, Parte_3
respingere le domande tutte proposte e/o proponende dal Sig. Parte_3
nei confronti di Lloyd's Insurance Compnay SA con riferimento al
[...]
rischio assunto con il certificato nr. DSRL0149825;
- Respingere in ogni caso, per i motivi di cui in atti, le domande tutte proposte dal Sig. nei confronti di Lloyd's Insurance Parte_3
Company SA con riferimento al rischio assunto con il certificato nr.
DSRL0149825 e, conseguentemente, accertare e dichiarare che alcun indennizzo e/o risarcimento è dovuto da Lloyd's Insurance Company SA con riferimento al rischio assunto con il certificato nr. DSRL0149825 in
relazione alla fattispecie oggetto di causa;
In via subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accertata, nonostante quanto rilevato in atti, l'operatività della garanzia invocata dal Sig.
nei confronti di Lloyd's Insurance Compnay SA con Parte_3
riferimento al rischio assunto con il certificato nr. DSRL0149825 e venisse altresì accertata una qualsivoglia responsabilità del Sig. Parte_3
nella vicenda oggetto di causa:
Pag. 9 di 36 - Accertare e dichiarare in quale misura, in termini percentuali, la condotta posta in essere dal Sig. ha concorso, rispetto a quelle Pt_3
poste in essere dagli altri soggetti
coinvolti e corresponsabili, alla determinazione del danno eventualmente sofferto da parte attrice;
- Riconoscere la garanzia e l'indennizzo di Lloyd's Insurance Company SA con riferimento al rischio assunto con il certificato nr. DSRL014982 nei limiti e termini di polizza, con operatività a secondo rischio ed in eccedenza rispetto al massimale previsto dalle altre assicurazioni, nei limiti dell'accertata responsabilità esclusivamente del Sig. con Pt_3
esclusione del vincolo di solidarietà con gli altri corresponsabili e condebitori solidali così come previsto dall'art. 4 secondo comma delle
Condizioni di Assicurazione, ed in ogni caso entro il massimale di
€1.000.000,00 (eurounmilione/00);
In ogni caso
- Accertata e dichiarata la violazione contrattuale, da parte del Sig.
, del patto digestione della lite tenere Lloyd's Insurance Company Pt_3
SA con riferimento al rischio assunto con il certificato nr. DSRL0149825 indenne e manlevata da qualsivoglia pretesa dell'assicurato Sig. Parte_3
in ordine a spese dallo stesso sostenute per i legali e/o tecnici dai
[...]
medesimi incaricati;
In ogni caso
- Con il favore di diritti, onorari e spese di lite, oltre cpa ed iva”
Pag. 10 di 36 nell'interesse di Lloyd's Insurance Company S.A. con riferimento al rischio assunto con i certificati n. 1852527, 1721003 e BE000053117,
I. In via preliminare:
- accertare la carenza di legittimazione passiva di Lloyd's Insurance
Company S.A., con riferimento al rischio assunto con i certificati/Polizze n.
1852527, 1721003 e BE000053117 rispetto a qualsiasi domanda svolta dal signor (sia in proprio che quale l.r. dell'Associazione City Club e di Pt_1
Eurò s.r.l.) direttamente nei confronti della medesima Compagnia in base alle suddette Polizze e, in ogni caso, accertare e dichiarare
l'inammissibilità di tale domanda per tutte le ragioni esposte in atti;
II. In via principale:
- respingere le domande proposte dal signor (sia in proprio che quale Pt_1
l.r. dell'Associazione City Club e di Eurò s.r.l.), o da alcuna altra parte del giudizio, nei confronti del geom. in quanto inammissibili e/o CP_2
improcedibili e/o infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti o richiamati in atti;
- respingere le domande proposte dal signor (sia in proprio che quale Pt_1
l.r. dell e di Eurò s.r.l.), o da qualsiasi altra parte Parte_2
del giudizio, verso gli Esponenti Assicuratori in base alle polizze n.
1721003, 1852527 e BE000053117 in quanto inammissibili, prescritte e infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti o richiamati in atti
(e nel punto III delle presenti conclusioni),
III. In via subordinata
Pag. 11 di 36 nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande degli attori (e/o di qualsiasi altra parte del giudizio) nei confronti del geom. e per l'ipotesi in cui il geom. dovesse svolgere o CP_2 CP_2
reiterare le proprie domande verso la Compagnia in riferimento a una o più tra le polizze n. 1721003, n. 1852527 e n. BE000053117:
- dichiarare l'inammissibilità delle domande sulla base delle polizze n.
1852527 e n. BE000053117, in quanto nuove e/o comunque accertare e dichiarare la prescrizione di qualsiasi diritto all'indennizzo del Geom. verso la Compagnia sulla base di tali polizze n. 1852527 e n. CP_2
BE000053117 e/o in ogni caso;
- accertare e dichiarare l'insussistenza di qualsiasi obbligazione indennitaria e di malleva in capo alla Compagnia con riferimento al rischio assunto con ciascuna delle polizze n. 1852527, 1721003 e
BE000053117 per i motivi indicati o richiamati in atti e conseguentemente respingere le domande di indennizzo, manleva e/o di condanna che dovessero essere svolte nei confronti della Compagnia dal geom. (e/o CP_2
da qualsiasi altro soggetto) in base a tali polizze n. 1852527, 1721003 e
BE000053117;
III. in via ulteriormente subordinata:
per la denegata ipotesi di accertamento di qualunque obbligo indennitario in capo alla Compagnia in favore del geom. (e/o di qualunque CP_5
altro soggetto) in base a una o più delle polizze n. 1852527, 1721003 e
BE000053117:
- accertare - anche ai fini dell'eventuale azione di regresso e/o surrogatoria - la ripartizione della responsabilità tra il geom. e gli CP_2
Pag. 12 di 36 altri convenuti ritenuti eventualmente responsabili e le relative quote di responsabilità, se del caso anche in via equitativa o con ricorso alle presunzioni di legge, limitando ove del caso ogni indennizzo a tale quota individuale di responsabilità;
- ridurre ogni eventuale obbligo indennitario della Compagnia anche ai 33 sensi dell'art. 1893 c.c.;
- limitare l'obbligo indennitario della Compagnia, come sopra determinato, entro il limite massimo di indennizzo previsto dalla rispettiva
Polizza applicabile (salva riduzione per l'effetto di altri sinistri indennizzati) e con applicazione dello scoperto/franchigia eventualmente applicabile, nonché di ogni altro limite indicato in narrativa e/o nella polizza applicabile;
- subordinare il pagamento dell'indennizzo così determinato in favore dell'assicurato all'avvenuta infruttuosa escussione degli altri eventuali coobbligati e, comunque, all'avvenuta dimostrazione del relativo pagamento in favore dell'avente diritto;
in ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa;
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1.svolgimento del processo
Il sig. in qualità di Presidente ed Amministratore unico, Parte_1
rispettivamente, dell e della Soc. EURO' S.r.l.., Parte_2
allega nel presente giudizio di avere in data 02 maggio 2007 presentato al due DI per circolo privato ( non soggette ad Parte_6
Pag. 13 di 36 autorizzazione ma con effetto di semplice comunicazione ) di cui una per l'apertura di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande riservato ai soci di circolo privato , un'altra per l'installazione di apparecchi da gioco , nonché una comunicazione di insediamento club privato (prot. 19212 ).
Il Comune di tuttavia con ordinanza n. 156 del 15/05/2007, aveva Pt_6
all'esito della presentazione ordinato al di non intraprendere alcuna Pt_1
delle attività denunciate, perché la zona doveva ritenersi urbanisticamente incompatibile ed in contrasto con l'art.32 comma 4°L.n.383/2000
Contestualmente, aveva fatto effettuare reiterati sopralluoghi da parte della
Polizia locale presso la sede della per asseriti abusi edilizi CP_1
risultati poi- secondo l'attore - del tutto infondati .
L'ordinanza n.156 del Comune di era stata impugnata innanzi al Pt_6
T.A.R. per la Lombardia che con ordinanza n. 1096/07 del 10/07/2007 aveva accolto la domanda di sospensiva. Alla luce di ciò era stato, quindi, avanzata al Comune di richiesta di annullamento del Pt_6
provvedimento del 15 maggio 2007 e rivalutazione delle autorizzazioni richieste ma il Comune con successiva ordinanza n. 242, del 03/08/2007 aveva respinto , la richiesta di annullamento perchè l non Parte_2
avrebbe dimostrato di avere i requisiti per essere un'associazione riconosciuta. Aveva, quindi ordinato nuovamente all' Parte_2
di non intraprendere alcuna delle attività indicate nelle
[...]
soprarichiamate D.I.A.
Il ricorrente precisa dunque di avere , in data 06/08/07, inviato una raccomandata al tesa a dimostrare che, a norma dell'art.7 Parte_6
Pag. 14 di 36 L.07/12/2000 n.383 , l'iscrizione nel registro nazionale comportava il diritto di automatica iscrizione nel medesimo registro, dei relativi livelli di organizzazione territoriale e dei circoli affiliati , comunicazione tuttavia contestata dal Comune reiteratamente .
Quindi con comunicazione del 19/09/07 il Presidente Nazionale del
[...]
aveva confermato l'automatismo Controparte_6
dell'iscrizione del nel registro nazionale delle associazioni di Parte_2
promozione sociale e lo stesso aveva, con proprio atto, CP_7
riconosciuto che il era un'associazione a livello nazionale. Parte_2
Peraltro – prosegue l'attore - il aveva adottato una Parte_6
nota comunale integrativa del 29/10/2007 con la quale aveva confermato le motivazioni del fermo apposto con la propria ordinanza n. 242 del 03 agosto 2007 bloccando ancora una volta l'attività della che CP_1
aveva tentato di ripartire dopo la sospensiva del TAR.
A fronte di nuovo ricorso del rubricato col n. 101/2008 e contenente Pt_1
altresì l'impugnazione della nota comunale integrativa del 17/09/2007 e dell'ordinanza n. 242 del 03/08/2007 il Tar nuovamente concedeva la sospensiva( ordinanza n. 256/08 emessa in data 12/02/2008) e con sentenza n. 4590/2008 depositata in data 30 settembre 2008 annullava gli atti impugnati.
L'attore nel 2012 , preso atto della pronuncia del TAR si era dunque rivolto al Tribunale di Monza al quale veniva domandata la tutela risarcitoria in ragione del comportamento tenuto dal e dai relativi Pt_6
dipendenti sigg. e CP_2 Pt_3 Per_1
Pag. 15 di 36 Il Tribunale di Monza, in composizione monocratica, con sentenza n.1606/2014 , ritenendo che le domande oggetto della presente controversia rientrassero tutte nella previsione dell'art.133 del D.Lgs.104 del 2010 declinava la propria giurisdizione in favore del giudice amministrativo e compensava le spese tra le parti .
La sentenza era appellata dal ma con sentenza n.3051/2015 del Pt_1
14.07.2015 , la Corte di Appello di IL , pur riconoscendo- secondo l'attore - l'assenza di univoche indicazioni legislative, in tema di riparto di giurisdizione nelle ipotesi di responsabilità diretta dei funzionari pubblici per danni arrecati a terzi, aveva comunque condiviso la decisione del
Primo Giudice sulla scorta – a suo dire - dell'evoluzione dottrinale e giurisprudenziale registratasi nel corso degli anni.
Avverso detta sentenza veniva quindi proposto ricorso per Cassazione e la
Corte, a Sezioni TE , con la sentenza 12.09.2019, aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso affermando che “nelle ipotesi in cui risulta in particolari materie normativamente attribuita al giudice amministrativo la giurisdizione si estende alle controversie che abbiano in concreto ad oggetto la valutazione di legittimità di provvedimenti amministrativi espressione di pubblici poteri [..], e allorquando il danno lamentato sia conseguenza immediata e diretta dell'illegittimità dell'atto impugnato la tutela risarcitoria può essere invocata davanti al giudice amministrativo”, sostenendo inoltre come “al di là dell'impossibilità di evincersi con precisione quali siano gli specifici comportamenti dei dipendenti del
dei quali l'odierno ricorrente in concreto si duole, Parte_6
decisivo rilievo assume invero la circostanza che gli stessi risultano prospettati come comunque attinenti all'iter procedimentale intrapreso con
Pag. 16 di 36 la presentazione nella specie delle <>, e pertanto al rilascio dell'autorizzazione richiesta ”
Il aveva dunque adito il Tribunale amministrativo che con sentenza Pt_1
28.5.2021 aveva a sua volta declinato la propria giurisdizione in favore del giudice ordinario ( in relazione al danno richiesto nei confronti dei soli dipendenti): né è seguita dunque ed infine la riassunzione in questa sede ex art 50 cpc e l'odierno giudizio nei confronti di tutti gli originari contraddittori ( eccetto il per il risarcimento dei danni Pt_6
asseritamente derivanti dal diniego delle autorizzazioni di cui in premessa.
.Si è costituito il sig. rilevando come gli attori, a fondamento della CP_2
pretesa risarcitoria, avessero allegato la sentenza del TAR Lombardia
IL n. 4590/2008 ( di annullamento dell'ordinanza comunale n.
242/2007 e delle successive note integrative, vale a dire degli atti di inibitoria delle attività indicate nelle dichiarazioni di inizio attività presentate dal sig. al ) tacendo del fatto che tale pronuncia Pt_1 Pt_6
era stata riformata con sentenza del Consiglio di Stato, Sezione IV, n.
210/2013 .
Il giudice amministrativo d'appello – secondo il convenuto- avrebbe così confermato la legittimità dell'azione amministrativa nel caso di specie (cfr. pag. 14 della sentenza, dove si afferma chiaramente che l'ordinanza comunale n. 242 del 2007 e le successive note del dirigente «sono affatto legittime»). con esclusione di un danno “ingiusto” risarcibile ex art. 2043 del codice civile.
Il sig. ha eccepito in ogni caso ed in via pregiudiziale l'estinzione del CP_2
giudizio in forza delle decadenze maturatesi ex art 59 comma III L. n.
Pag. 17 di 36 69/2009 , il passaggio in giudicato della sentenza della Corte d'appello di
IL sulla giurisdizione in virtù del rigetto da parte della Cassazione e dunque l'incontrovertibilità della questione di giurisdizione come decisa dai giudici ordinari, e comunque nel merito l'infondatezza della domanda ancora una volta in ragione del giudicato formatosi ( a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato) sulla legittimità degli atti ammnistrativi posti a fondamento della presunta condotta dannosa.
Ha infine eccepito l'inammissibilità della domanda ( nuova ) di danni per l'eccessiva durata del processo e per le spese di lite di tutti i pregressi giudizi e chiesto in ogni caso di essere manlevato dall' assicurazione
Si è costituito anche il sig. che, evidenziata la sequela di iniziative Pt_3
giudiziarie intraprese nei suoi confronti da parte attrice , rilevando in primo luogo come gli attori “con finalità meramente suggestive – in tutti gli atti giudiziari sopra richiamati – hanno accostato a fatti Parte_3
di cronaca giudiziaria che:
a) non hanno nulla a che vedere con i provvedimenti amministrativi avversati da avanti al giudice amministrativo e che sono, Parte_2
pertanto, del tutto irrilevanti e avulsi da questo procedimento, nonché da tutti quelli sinora promossi nei confronti del convenuto;
b) non hanno mai visto essere indagato e rinviato a giudizio, essendo egli Parte_3
estraneo a tutti i fatti insinuati dalla difesa avversaria e definiti del tutto generici e lacunosi dalla stessa Corte di Cassazione “.
Sul punto richiamava la pronuncia del TAR Lombardia-IL del 2021 che ai sensi degli artt. 89 c.p.c. e 39 c.p.a., aveva disposto la cancellazione di talune affermazioni contenute nel ricorso introduttivo, “apparendo
Pag. 18 di 36 ispirate dalla mera volontà di mettere per così dire in cattiva luce
l'avversario processuale, attraverso il richiamo a vicende penali che non riguardano però la presente fattispecie” e non riguardanti affatto Parte_3
.
[...]
Ribadiva analoga richiesta in questa sede essendo state le affermazioni nuovamente ed identicamente reiterate.
Il in ogni caso aderiva all'eccezione in punto giurisdizione giacchè Pt_3
gli attori, nel fare acquiescenza alla pronuncia della Cassazione, avevano promosso avanti al TAR Lombardia – IL il procedimento n. 29/2020
RG, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., senza contestarne le indicazioni e senza sollevare conflitto di giurisdizione.
Ha in ogni caso contestato l'inammissibilità di voci nuove di danno proposte con la translatio iudicii e nel merito l'infondatezza della domanda.
Si sono costituite poi le assicurazioni ed in particolare per il CP_8
certificato assicurativo del eccependo in primo luogo il difetto di Pt_3
legittimazione del ( non avendo azione diretta) e l'inoperatività della Pt_1
polizza ( claims made stipulata in periodo di gran lunga successivo ai fatti e comunque tacendoli alla compagnia) , infine il difetto di legittimazione del proprio assicurato in favore della propria amministrazione e comunque l'infondatezza nel merito.
Si è costituita infine Lloyd's Insurance Company S.A. con riferimento al rischio assunto con i certificati n. 1852527, 1721003, quali appunto originariamente allegati in causa (o ivi coinvolti o dedotti) dal Geom. CP_2
e/o dal , Parte_6
Pag. 19 di 36 Eccepita l'inammissibilità di una domanda diretta del nei propri Pt_1
confronti si è difesa in relazione all'eventuale manleva del o del CP_2
, “ove reiterata in giudizio” richiamando la sentenza n. 210/2013 Pt_6
del Consiglio di Stato, depositata in data 15 gennaio 2013 (quindi in momento ben anteriore alla promozione del presente giudizio) con cui era accolto in via definitiva il ricorso in appello promosso dal Parte_6
avverso la sentenza del T.A.R. di IL n. 4590/2008 e dunque era
[...]
stata confermata la legittimità della nota comunale del 29.10.2007 e dell' ordinanza n. 242 del 03 agosto 2007, “bloccando” l'attività della Eurò.
A fronte dell'insussistenza di alcuna condotta antigiuridica dell'amministrazione comunale non si configurerebbe di conseguenza alcuna responsabilità risarcitoria in capo alle parti resistenti (in concreto mancando nella fattispecie il presupposto essenziale per configurare una ipotetica obbligazione risarcitoria e il correlato diritto del ricorrente come confermato anche dal TAR nella sentenza n. 1328/2021 )
In via subordinata eccepiva la prescrizione quanto al che non aveva CP_2
mai avanzato domande, nonché l' inoperatività della clausola claims made verso l'assicurazione .
----0000----
Nel corso del processo, con ordinanza del 13/09/2022, il Giudice disponeva la sospensione in attesa della definizione del giudizio di revocazione avverso la sentenza del Consiglio di Stato n.210/2013
Quindi disposta la prosecuzione all'esito della decisione , la causa è stata ritenuta documentalmente istruita e posta in decisione con i termini ex art
190 cpc
Pag. 20 di 36 ---000---
La domanda non può essere accolta.
2.La giurisdizione
Si premette che quanto alle varie questioni pregiudiziali sollevate molte risultano, all'esito della precisazione delle conclusioni , rinunciante e riaffermato solamente ( dalla difesa ) il difetto di giurisdizione Pt_3
nonché il difetto di legittimazione all'azione diretta ( contestato all'attore dalle imprese assicuratrici)
Premessa dunque l'analisi della prima questione - per ragioni logiche e rinviando la seconda per comodità espositiva ai rapporti con le terze chiamata in manleva - , e venendo direttamente al nocciolo della questione, si ritiene di aderire al pronunciamento del Tar ( sentenza n.1328 del 2021 in atti) per cui la giurisdizione in ordine alla domanda risarcitoria proposta contro un dipendente per fatti inerenti le funzioni svolte all'interno della P.A. è devoluta al giudice ordinario non potendo il giudice amministrativo conoscere di controversie a cui la pubblica amministrazione è estranea ( Cass.sez.unite ord.
9.3.2020 n. 6690)
Ciò in quanto ” l'art. 103 Cost. non consente di ritenere che il giudice amministrativo possa conoscere di controversie di cui non sia parte una
P.A., o soggetti ad essa equiparati, sicché la pretesa risarcitoria avanzata nei confronti del funzionario in proprio, cui si imputi l'adozione del provvedimento illegittimo, va proposta dinanzi al giudice ordinario, non ostando a ciò la proposizione di analoga domanda anche nei confronti dell'ente pubblico, sotto il profilo della responsabilità solidale dello stesso…In questo caso, infatti, non ha rilievo l'eventuale esercizio
Pag. 21 di 36 congiunto delle due azioni (contro i funzionari persone fisiche e contro l'amministrazione da loro organicamente rappresentata per la medesima attività istituzionale svolta), poiché le ragioni di connessione non sono in grado di “spostare” la giurisdizione, che resta inderogabile in ordine alle singole posizioni soggettive coinvolte…D'altra parte, il dettato costituzionale che radica la giurisdizione del giudice amministrativo "nei confronti della pubblica amministrazione" è confermato dallo stesso codice del processo amministrativo, il cui art. 7, comma 1, riferisce alle "pubbliche amministrazioni" e ai soggetti ad esse "equiparati" l'esercizio del potere suscettibile di incidere sulle posizioni di interesse legittimo e (nelle particolari materie) di diritto soggettivo e, quindi, di attivare la cognizione del giudice amministrativo a tutela di dette situazioni soggettive…( Cfr ancora CSU 6690 cit.)
Né sotto tale profilo può accogliersi la tesi del convenuto secondo cui , nella sostanza , sulla devoluzione al giudice amministrativo sarebbe ormai sceso il giudicato.
La Cassazione infatti con la pronuncia 22768/2019 si era limitata a dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione mentre la Corte d'appello, con l'impugnata sentenza n.3501/2015 aveva negato la giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo senza tuttavia aggiungere alcuna statuizione nel merito.
Le sentenze di merito che statuiscono sulla giurisdizione sono suscettibili di acquistare autorità di giudicato esterno, e spiegare i propri effetti anche al di fuori del processo nel quale siano state rese, solo in quanto in esse la pronuncia sulla giurisdizione, sia pure implicita, sia il presupposto di una
Pag. 22 di 36 di merito, fermo restando che tale efficacia presuppone il passaggio in giudicato formale delle sentenze stesse ed è limitata a quei processi che abbiano per oggetto cause identiche, non solo soggettivamente ma anche oggettivamente, a quelle in cui si è formato il giudicato esterno (anche sulla giurisdizione), il quale costituisce oggetto di eccezione in senso proprio.
(Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 4997 del 02/03/2018)
A contrario ” il passaggio in giudicato di una pronuncia recante statuizioni sul merito estende i suoi effetti al presupposto della sussistenza della giurisdizione di detto giudice anche indipendentemente dal fatto che sia stata oggetto di un'anteriore esplicita declaratoria. Pertanto la giurisdizione di tal giudice non può essere contestata in successive controversie tra le stesse parti davanti a un giudice diverso, avendo il giudicato esterno la medesima autorità di quello interno, avendo entrambi la medesima finalità di eliminare l'incertezza delle situazioni giuridiche ( Cass.sez.unite civili , sentenza|30 settembre 2021| n. 26556 ).
In definitiva la questione può essere rivalutata in questa sede e va decisa nel senso sopra indicato , passando quindi all'esame del merito.
3. L'iter processuale ed il giudicato sulla legittimità degli atti amministrativi
Come correttamente osservato in giudizio, parte attrice – il in qualità Pt_1
di legale rappresentante delle società ed in proprio secondo l'allegazione per cui avrebbe investito anche denaro personale – lamenta il danno nei confronti dei convenuti allegando atti ( amministrativi) e comportamenti tenuti dai funzionari pubblici convenuti su cui sono in primo luogo
Pag. 23 di 36 intervenute le pronunce della giustizia amministrativa, ovviamente sotto il profilo della legittimità degli atti impugnati : nella specie la sentenza 4590 del 30.9.2008 del Tar-Lombardia e la sentenza 15.1.2013 n. 210 che ha riformato la prima.
Sull'oggetto di tale giudizio - essendosi concluso anche il processo avente ad oggetto la revocazione della seconda sentenza ,e che con pronuncia n.1863/2024 ha dichiarato in parte l'inammissibilità, in parte l'infondatezza di quest'ultimo processo - , è dunque sceso il giudicato .
E tale giudicato, come affermato anche dal Tar con la pronuncia
1328/2021 – a sua volta definitiva ( cfr doc. 42), “ produce effetti anche nei confronti degli odierni attori nonostante quest'ultimi non si siano costituiti in giudizio davanti allo stesso Consiglio di Stato. L'omessa costituzione e quindi la mancanza di attività difensiva davanti al giudice amministrativo d'appello rientrano senza dubbio nella facoltà delle parti, che tuttavia non possono certo per questo sottrarsi agli effetti della sentenza …” , ed ora alla sua incontrovertibilità , come si dirà in seguito anche a proposito delle ulteriori richieste istruttorie.
Dunque passando all'esame delle due pronunce, il Tar ha analiticamente esaminato i provvedimenti oggetto di impugnazione (le ordinanze 156 e
242 del e le lettere 4.9.07- conseguente alla prima ordinanza - Pt_6
,17.9.2007 , 29.10.2007 e 8.4.2008 successive alla seconda ) dichiarando l'improcedibilità del giudizio quanto alla prima ordinanza ed agli atti conseguenti ( per esser stata sostituita dalla seconda , la n. 242 ) e annullato la seconda e gli atti conseguenti ritenendo l'iscrizione alla Pt_7
adeguatamente comprovata dalla documentazione allegata alla DI:
Pag. 24 di 36 l'impedimento alla svolgimento dell'attività era infatti, e come noto, individuato dal Comune della mancanza ( di prova) dell'iscrizione dell'associazione in alcuno dei registri previsto dagli art. 7 e 8 L. Parte_2
383/2000.
Per converso il Consiglio di Stato pronunciandosi nel giudizio promosso dal contro l ( rimasta Parte_6 Parte_2
contumace) ha riformato nel merito la sentenza di primo grado e rigettato la domanda di annullamento dei medesimi atti amministrativi di cui sopra.
Nello specifico il Consiglio di Stato, dato atto che ai sensi dell'art 32 c.IV
L.383 le associazioni di promozione sociale possono svolgere attività compatibili con tutte le destinazioni d'uso degli immobili occupati, ha ritenuto non provato il requisito dell'iscrizione di cui sopra.
Richiamati infatti l'art 7 c.3 l. 383 sull'iscrizione delle associazioni nazionali nel registro dedicato quale condizione dell'automatica estensione alle ramificazioni territoriali, ma altresì i requisiti contenutistici di detto adempimento previsti all'art 5 DM 471/2001 ( vale a dire la Certificazione del Presidente nazionale che dia atto dell'appartenenza ma anche della conformità dello Statuto ai requisiti di legge) , ne ha escluso nella specie la ricorrenza pur alla luce delle integrazioni da parte di successive Parte_2
all'ordinanza 242:
“è quindi essenziale – si legge in sentenza - che l'associazione di promozione sociale comprovi l'iscrizione nel registro nazionale (salva quella eventuale ai registri regionali e provinciali) in via diretta, con estensione degli effetti alle sue articolazioni territoriali, o quanto meno attraverso l'affiliazione quale circolo di associazione di promozione
Pag. 25 di 36 sociale regolarmente iscritta nel registro nazionale. Nel caso di specie,
l' non ha documentato tale requisito soggettivo, Parte_2
onde l'ordinanza n. 242/33142 di prot. del 3 agosto 2007, recante divieto
d'avvio delle attività oggetto delle due dd.ii.aa., fondata, tra l'altro, sul richiamo dell'assenza del requisito, nonché le successive note interlocutorie del dirigente comunale,che hanno ribadito l'assenza del requisito in relazione alla documentazione successivamente prodotta, sono
AFFATTO LEGITTIME.
Infatti, mentre non risulta che l sia ente iscritto al registro CP_9
nazionale di promozione sociale (mancando ogni indicazione al riguardo, peraltro, nel “certificato di affiliazione” esibito in allegato alla d.i.a. n.
19214 di prot. del 2 maggio 2007), il “certificato di affiliazione” relativo allo non contiene alcuna indicazione circa la conformità dello Pt_7
statuto dell'associazione “ ” alle prescrizioni della legge n. Parte_2
382/2000 e nemmeno del legale rappresentante della medesima.
In disparte profili formali pure evidenziati dal appellante, quali la Pt_6
mancanza di data e di autenticazione della sottoscrizione del detto
“certificato”, le chiare modalità indicate dall'art. 5 del d.m. n. 471/2001 per documentare il diritto all'iscrizione automatica di “ ”, in Parte_2
quanto circolo affiliato a associazione nazionale iscritta, non risultano rispettate, risultando del tutto inidoneo, perché carente di elementi contenutistici strutturali, il “certificato” esibito.
Tale lacuna non può ritenersi colmata dalla documentazione allegata alla nota protocollata in arrivo al n. 39719 del 28 settembre 2007, e in specie dalla fotocopia di atto datato 19 settembre 2007 e indirizzato al “Ministero
Pag. 26 di 36 della solidarietà sociale” da parte del presidente dello che Pt_7
peraltro non si riferisce all'affiliazione di ”, ivi qualificata Parte_2
invece come “articolazione territoriale”, a sua volta contrastante con altra
“dichiarazione” del 18 settembre 2007, quest'ultima sottoscritta dal segretario nazionale dello che nuovamente “certifica” che Pt_7
l'associazione è “affiliata”..”
Sul giudizio da parte del Consiglio di Stato circa la mancata dimostrazione del requisito e della valida iscrizione , alla luce della documentazione allegata in sede procedimentale ( e riprodotta nell'odierno giudizio tra l'altro ai doc. 38 e 39 di cui la sentenza da specificamente conto ) è dunque calato il giudicato ed una rivalutazione non appare consentita , neppure in forza di nuove prove richieste e da ritenersi – proprio in ragione di ciò – ai fini della valutazione di legittimità dell'atto, inammissibili.
E così ( premesso che non risultano materialmente depositati nel fascicolo attoreo i doc. 18-19 e 20 allegati all'atto introduttivo) inammissibile appare la prova per testi richiesta ed irrilevanti i doc, 46 e 47 -alla luce di quanto affermato in sentenza circa la posizione di - . Irrilevante è CP_9
altresì il doc. 43 avendo avuto parte attrice, come già precisato, l'onere della costituzione e svolgimento di attività istruttoria dinanzi al Consiglio di Stato ( ed essendo invece eventuali nullità procedimentali circa la mancata trasmissione del fascicolo sanate dal passaggio in giudicato)
Così come irrilevanti appaiono infine i provvedimenti assunti in diversi giudizi, e richiamati da parte attrice , ma privi di alcuna efficacia vincolante in questo processo.
Pag. 27 di 36 In definitiva i provvedimenti amministrativi lamentati quale causa di danno da parte dei dipendenti ( e dell'amministrazione) debbono ritenersi legittimi a seguito di accertamento definitivo in proposito e dunque – per quanto di competenza di questo giudice – deve escludersi la sussistenza di un danno risarcibile a parte attrice che dall'operato dei dipendenti ad essi direttamente connaturato sia derivato
4. Gli ulteriori danni lamentati
Parte attrice allega negli atti introduttivi, quali fonti di danno , la mancata ottemperanza all'ordine di sospensiva del Tar e l'effettuazione di controlli finalizzati alla verifica di abusi edilizi ed al possesso dei requisiti stabiliti dalla legge per l'esercizio delle attività soggette a DI.
Già la Cassazione aveva effettivamente affermato – sia pure incidenter - come le condotte lamentate fossero state perpetrate nell'esercizio della funzione e dunque , una volta accertata la legittimità dell'atto nei termini di cui in precedenza, va esclusa nella condotta, come già precisato, la sussistenza dei requisiti ex art 2043 c.c. e del danno risarcibile .
Alla domanda se vi sia ulteriore spazio per comportamenti posti in esser al di fuori di tale perimetro – sia nella mancata ottemperanza alle sospensive , sia nell'effettuazione dei controlli , deve a questo punto rispondersi negativamente.
Sotto il primo profilo anche a ritenere , come nella prima sospensiva , la legittimità dell'inizio dell'attività quanto al profilo dell'ubicazione , il mancato riconoscimento poi dei requisiti di iscrizione utili ad usufruire dei benefici di legge ( pure sotto il profilo della deroga alle destinazioni d'uso degli immobili) ne avrebbe comportato comunque il venir meno.
Pag. 28 di 36 Ed analoghe considerazioni valgono a maggior ragione quanto alla seconda sospensiva così che la mancata ottemperanza ai provvedimenti del TAR , sia pure ex post ,non può dirsi comportamento colposo ( o doloso) fattivo di danni.
Quanto ai ripetuti controlli non ve ne è prova in atti e nemmeno- e soprattutto - che degli stessi ne siano stati diretti autori o mandanti i convenuti risultando sul punto del tutto generico il doc. 16 prodotto.
Quanto ai richiami di parte attrice ( cfr p.12-13 atto introduttivo) alle vicende giudiziarie che avevano coinvolto il in processi penali per CP_2
differenti vicende ed alle affermazioni per cui le stesse sarebbero la dimostrazione dell'ingiustificata condotta ai danni del ovvero che: Pt_1
“…In questo quadro fattuale, appare chiaro come la condotta tenuta dai funzionari comunali, ed in particolare del Sig. quale geometra CP_2
appartenente all'Ufficio tecnico del Comune che aveva pure firmato
l'ordinanza del 15/05/07 (v.ancora all.5) , nei confronti del Sig. fosse Pt_1
stata posta in essere con scopi illeciti, ed in particolare al fine di favorire determinati soggetti a scapito di altri (il Sig. le sue società). Pt_1
L'amministrazione desiana, nel periodo in cui il Sig. aveva presentato Pt_1
la propria comunicazione di apertura della sede di un'associazione, aveva agito, pertanto, illecitamente, favorendo determinate persone con conseguente danno per gli altri cittadini.
Di tale circostanza, stante l'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza penale (che ha prosciolto il Sig. per prescrizione CP_2
confermando però la colpevolezza di quest'ultimo), vi è ora la prova..” le
Pag. 29 di 36 affermazioni sono del tutto infondate e priva di valido sostegno probatorio oltre che di corretta argomentazione logica.
Viceversa deve in proposito accogliersi la richiesta di cancellazione ex art
89 cpc avanzata in merito sia da che da , costituendo CP_2 Pt_3
l'accostamento a vicende del tutto estranee a quella qui ripercorsa un metodo che travalica la normale dialettica processuale al solo fine di mettere in cattiva luce l'avversario.
A ciò si aggiunga non solo, come già osservato dal Tar nel 2021 che la denuncia sul punto del nei confronti dei due convenuti e Pt_1 CP_2 Pt_3
veniva archiviata , ma altresì che a seguito dell'ordine di cancellazione presente nella medesima sentenza del 2021 , l'attore ha reiterato i relativi contenuti anche nell'atto introduttivo del presente giudizio .
In definitiva, mentre va accolta la domanda ex art 89 cpc dei convenuti e , va invece rigettata, sotto ogni profilo – patrimoniale e non CP_2 Pt_3
patrimoniale - la richiesta risarcitoria dell'attore in difetto di prova dei presupposti ex art 2043 c.c., prova positiva che al medesimo incombeva offrire , in primo luogo sotto il profilo del dolo o della colpa (e differentemente da quanto sostenuto in atti circa la rilevanza degli accertamenti” negativi” del Consiglio di Stato in proposito: cfr p. 19 comparsa conclusionale)
Quanto alla domanda risarcitoria per l'irragionevole durata del processo , come correttamente affermato in giudizio, la stessa- in quanto formulata ex art.3 e segg. l. 89/2001 - oltre che nuova e tardiva, è anche inammissibile in questa sede
Pag. 30 di 36
5.La posizione delle assicurazioni
Entrambe le Assicurazioni costituite hanno preliminarmente eccepito il difetto di legittimazione all' azione diretta da parte attrice .Si osserva in proposito che la citazione – pur nella richiesta di condanna solidale di tutte le parti – appare piuttosto volta alla riassunzione del giudizio in causa scindibile ( Cass 8975/2020) dovendo così l'eccezione ritenersi infondata.
Premesso poi che al rigetto della domanda giudiziale di danno consegue l'assorbimento delle questioni in ordine alla manleva si osserva tuttavia , ai soli fini della decisione sulle spese di cui oltre , che appare fondata - secondo ragione più liquida - l'eccezione di inoperatività della polizza claims made sollevata da entrambe le compagnie nei confronti degli assicurati- chiamanti - e . CP_2 Pt_3
Ciò vale sia con riferimento al ( “il geom. ha ricevuto la prima CP_2 CP_2
richiesta di risarcimento, allorquando è stato destinatario della notifica dell'atto di citazione davanti al Tribunale di Monza in data 16 aprile
2012.Tale richiesta di risarcimento è stata dunque ricevuta dall'assicurato:(i) ben oltre la scadenza della polizza n. 1852527 (avente, come già detto, periodo di efficacia dal 31 dicembre 2010 al 31 dicembre
2011; cfr. ns doc. 5), e (ii) quasi due anni prima della stipulazione della polizza n. BE000053117 (si ricorda infatti che il periodo di efficacia di tale polizza andava dal 31 dicembre 2014 al31 dicembre 2018; cfr. ns doc.
6)…”) e sia con riferimento al . Pt_3
Per quest'ultimo “…La polizza in esame, contraddistinta dal certificato nr.
DSRL0149825 ed avente durata annuale dal 31.12.2018 al 31.12.2019 opera secondo lo schema claims made e presta quindi copertura per quelle
Pag. 31 di 36 per quelle richieste risarcitorie pervenute per la prima volta all'assicurato
(Sig. ) durante il periodo di efficacia del contratto Parte_3
assicurativo …La copertura assicurativa, in ragione di quanto previsto dall'art. 7 delle Condizioni di Generali di Assicurazione ed in ragione di quanto osservato circa l'operatività del contratto secondo lo schema claims made, avrebbe nel caso di specie potuto essere attivata per l'ipotesi in cui i ricorrenti avessero, per la prima volta, contestato al Sig. gli Pt_3
inadempimenti oggetto del presente giudizio in pendenza della polizza in questione, e quindi nel periodo corrente fra il 31.12.2018 ed il
31.12.2019.Al contrario, come documentalmente comprovato il Sig. Pt_1
ebbe formalmente a contestare all'assicurato l'insieme delle condotte manchevoli oggi dedotte già nell'atto di citazione notificato al Sig. Pt_3
nel 2012 al fine di attivare il primo giudizio di merito avanti al Tribunale di
Monza…”
E' noto in proposito e quanto alle spese di lite che nel giudizio instaurato anche nei confronti del terzo chiamato, e nel caso in cui la domanda attorea venga rigettata, ma si riconosca che in caso di diverso esito la chiamata del terzo ad opera del convenuto sarebbe stata strategicamente corretta, il relativo onere va posto a carico dell'attore-parte soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, in applicazione del principio di causalità, e ciò anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo (cfr. Cass., n.
2492/2016).
Diverso è il caso, come nella specie qui prospettatosi , in cui la chiamata del terzo da parte del convenuto – a prescindere dalla fondatezza o no della domanda attorea – si riveli manifestamente infondata ( come questo giudice
Pag. 32 di 36 per le ragioni sopra evidenziate ritiene). In tale ipotesi, si deve applicare il principio di soccombenza nel rapporto processuale instauratosi tra convenuto e terzo chiamato, anche quando l'attore sia, a sua volta, soccombente nei confronti del convenuto chiamante, atteso che quest'ultimo sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale (cfr. Cass., nn. 10070/2017;
8363/2010; 12235/2003 e di recente Cass.511 del 2021).
6.Le spese di lite
Per la regola della soccombenza parte attrice va condannata al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto che si liquidano in CP_2
dispositivo per tre fasi e valore indeterminabile secondo parametri medi.
Non risultano invece dimostrati i presupposti per la chiesta condanna ex art 96 cpc
Anche le spese del convenuto vanno poste a carico dell'attore e Pt_3
liquidate secondo i medesimi criteri, ma previa parziale compensazione per un quarto attesa la soccombenza reciproca in relazione all'eccezione di giurisdizione
Le spese delle terze chiamate , in virtù di quanto appena precisato circa i rapporti con l'attore ed i chiamanti in manleva, vanno poste a carico di quest'ultimi , che comunque hanno attivato la chiamata e svolto la domanda in manleva , e si liquidano in dispositivo secondo analoghi criteri.
Ferme le spese dei precedenti giudizi
P.Q.M.
Pag. 33 di 36 Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione , ritenuta la propria giurisdizione e competenza
- rigetta integralmente, ed in parte dichiara inammissibile , la domanda giudiziale di danni svolta da parte attrice per le considerazioni di cui in parte motiva
- dispone ai sensi dell'art. 89 c.p.c., la cancellazione delle seguenti frasi contenute dall'atto introduttivo del giudizio, così come già disposto dal giudice amministrativo:
«Il riferimento a tali vicende, costituisce la prova dell'ingiustificata condotta tenuta ai danni del Sig. e della società e del circolo privato Pt_1
da lui rappresentati mediante i continui dinieghi senza motivazione alcuna, perché evidentemente l'attività aperta dal on rientrava nei piani dei Pt_1
resistenti. Essi ponevano, infatti, in essere una condotta quasi persecutoria nei confronti del Sig. in quanto - nell'ambito del procedimento Pt_1
iniziato con la presentazione da parte del Sig. delle DI (va ribadito Pt_1
semplici comunicazioni ex L.n.383/2000 v. ancora all.22- si accanivano contro di lui sia effettuando continui controlli per asseriti sospetti abusi edilizi (di cui poi, in sede penale, si è accertata la non sussistenza v.all.16), sia formulando continue richieste di produzioni documentali, non giustificate in totale spregio delle sentenze del TAR per la Lombardia»
(pagina 12); - «In questo quadro fattuale, appare chiaro come la condotta tenuta dai funzionari comunali, ed in particolare del Sig. quale CP_2
geometra appartenente all'Ufficio tecnico del Comune che aveva pure firmato l'ordinanza del 15/05/07 (v. ancora all.5), nei confronti del Sig. fosse stata posta in essere con scopi illeciti, ed in particolare al fine Pt_1
Pag. 34 di 36 di favorire determinati soggetti a scapito di altri (il Sig. e le sue Pt_1
società). L'amministrazione desiana, nel periodo in cui il Sig. aveva Pt_1
presentato la propria comunicazione di apertura della sede di un'associazione, aveva agito, pertanto, illecitamente, favorendo determinate persone con conseguente danno per gli altri cittadini. Di tale circostanza, stante l'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza penale (che ha prosciolto il Sig. per prescrizione confermando però CP_2
la colpevolezza di quest'ultimo), vi è ora la prova» (pagina 13).
-rigetta o dichiara assorbita ogni altra eccezione o domanda , anche di manleva, proposta in giudizio
- condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto pari ad euro 7.616,00 per compensi oltre accessori per CP_2
legge ,
- condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto pari ad euro 5.712,00 per compensi oltre accessori per Pt_3
legge
- condanna al pagamento delle spese nei confronti di Parte_3
Lloyd's pari ad euro 7.616,00 per compensi oltre accessori per legge
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di CP_2
Lloyd's pari ad euro 7.616,00 per compensi oltre accessori per legge
Così deciso in Monza il 30.8.2025 Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Latella
Pag. 35 di 36 Pag. 36 di 36 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3 - Con la rifusione delle spese di giudizio ex art. 91 CPC e con la condanna di parte attrice soccombente al risarcimento dei danni aver agito in mala fede e/o al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art.96, comma 1 e 3, CPC.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Monza
Seconda Sezione
N. R.G. 7993/2021
il Giudice, Dr.ssa Maria Teresa Latella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa tra
in proprio e nella sua qualità di Presidente ed Parte_1
Amministratore unico dell' e della Parte_2 CP_1
[...]
Con l'avv. Stefania Bramati del foro di Monza
contro
(C.F. ) CP_2 C.F._1
con gli avv.ti Tommaso della Valle ed Enzo Giacometti
( CF Parte_3 C.F._2
con gli avv.ti Massimiliano Costantin e Roberta Mandelli – quale erede di Parte_4 Persona_1
Contumace
che hanno sottoscritto le polizze 1721003 Controparte_3
, 1852527 , BE000053117 ( CF ) P.IVA_1
con gli avv.ti Giuseppe Maria Monda, Guido Foglia, Anthony Perotto,
che hanno assunto il rischio del certificato Controparte_3
n.DSRL0149825 ( Cf ) P.IVA_1
con gli avv.ti Alessandro Lopresti e Massimilano Ghignone
conclusioni delle parti :
per l'attore
RICONOSCERE la responsabilità ex art. 2043 c.c. di tutti i resistenti e per
l'effetto condannare tutti i resistenti in via solidale tra loro e/o in via esclusiva con diversa imputazione che verrà ritenuta di giustizia, a voler
Pag. 2 di 36 corrispondere ai ricorrenti a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali, comprensivi dell'eventuale danno da ritardo ed alla vita di relazione, subiti dal sig. in proprio e nella sua qualità di Presidente ed Pt_1
Amministratore Unico, rispettivamente, dell' e Parte_2
della società l'importo di €.400.000,00 o il diverso maggiore o CP_1
minore importo che verrà accertato in corso di causa anche secondo equità oltre interessi di mora e rivalutazione dall' adozione degli illegittimi provvedimenti di diniego ad oggi;
II) CONDANNARE altresì tutti i resistenti in via solidale tra loro e/o in via esclusiva, con diversa imputazione che verrà ritenuta di giustizia, a voler corrispondere al in proprio e nella sua qualità di Presidente Parte_1
ed Amministratore Unico, rispettivamente, dell e Parte_2
della società l'ulteriore danno da perdita di chance e da CP_1
ritardo che si quantifica nell'importo di €. 250.000,00 o ad altro maggiore
o minore importo che verrà accertato in corso di causa anche secondo equità oltre interessi di mora e rivalutazione dall'adozione degli ingiustificati provvedimenti di diniego ad oggi;
III) previo, se del caso, accertamento, in via incidentale, della responsabilità in capo ai resistenti per i fatti di cui è causa:
CONDANNARE tutti i resistenti, in via solidale tra loro e/o in via esclusiva
e/o con diversa imputazione che verrà ritenuta di giustizia, a voler corrispondere al sig. , in proprio e nella sua qualità di Parte_1
Presidente ed Amministratore Unico, rispettivamente, dell Parte_2
e della società a titolo di risarcimento dei danni
[...] CP_1
morali comprensivi anche del danno da ritardo subiti per i fatti di causa
Pag. 3 di 36 l'importo di €. 250.000,00 o altra diversa maggiore o minore somma che verrà accertata secondo equità, oltre interessi di mora e rivalutazione dall'adozione degli ingiustificati provvedimenti di diniego ad oggi;
IV) RICONOSCERE in ogni caso al sig. , in proprio e nella Parte_1
sua
qualità di Presidente ed Amministratore Unico, rispettivamente dell e della società un ulteriore voce Parte_2 CP_1
di danno patrimoniale ( sia come danno emergente che come lucro cessante) e di danno non patrimoniale per i 9 anni persi per aver adito correttamentel'Autorità Giudiziaria Ordinaria nel 2012, ma aver visto respinte per 3 gradi di giudizio l'esame della sua richiesta di risarcimento per asserito difetto di
giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria adita, ritenuta, invece, competente dal TAR, con riserva di quantificarne l'ammontare e/o comunque in misura da liquidarsi in via equitativa oltre interessi e rivalutazione dal 2012 ad oggi;
V) ANNULLARE e/o quantomeno REVOCARE in ogni caso i compensi che gli attori sono stati condannati a pagare ai convenuti sia dalla Corte di
Appello di IL ( sentenza n.3501/2015 all. B) che dalla Corte Suprema di Cassazione (sentenza n.22768/2019 all.C) per aver asseritamente sbagliato ad adire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria, della quale invece il
TAR ha riconosciuto la competenza.
IN OGNI CASO:
Pag. 4 di 36 Con vittoria di spese e compensi oltre rimb. forf. 15% IVA e CPA da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art.93 cpc. Sentenza esecutiva per legge.
per : CP_2
previa cancellazione/eliminazione delle espressioni offensive dell'atto introduttivo, già cancellate dal TAR Lombardia di IL, Sez. IV, con la sentenza inter partes n. 1328/2021 del 28/05/2021 non appellata:
1 - IN VIA PRINCIPALE
rigettare le domande risarcitorie tutte di parte attrice poiché inammissibili
e/o infondate secondo quanto esposto in atti;
2 - IN VIA SUBORDINATA
nella denegata ipotesi di accoglimento in tutto o in parte delle domande risarcitorie di parte attrice, dichiarare gli
[...]
, in persona del suo legale Parte_5
rappresentante pro tempore, con sede in IL Corso Garibaldi n. 86, sottoscrittori della polizza n. 1721003, obbligati a tenere indenne e manlevare il convenuto Geom. da ogni e qualsiasi esborso CP_2
o pretesa conseguente alla sua eventuale condanna al risarcimento del danno in favore di parte attrice o di altra parte del giudizio.
Pag. 5 di 36
Per Parte_3
Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Monza, ogni eccezione e istanza avversaria disattesa, così provvedere:
-ordinare a parte attrice ai sensi dell'art. 89 c.p.c., la cancellazione delle seguenti frasi contenute dall'atto introduttivo del giudizio, così come già disposto dal giudice amministrativo:
«Il riferimento a tali vicende, costituisce la prova dell'ingiustificata condotta tenuta ai danni del Sig. e della società e del circolo privato Pt_1
da lui rappresentati mediante i continui dinieghi senza motivazione alcuna, perché evidentemente l'attività aperta dal on rientrava nei piani dei Pt_1
resistenti. Essi ponevano, infatti, in essere una condotta quasi persecutoria nei confronti del Sig. in quanto - nell'ambito del procedimento Pt_1
iniziato con la presentazione da parte del Sig. delle DI (va ribadito Pt_1
semplici comunicazioni ex L.n.383/2000 v. ancora all.22- si accanivano contro di lui sia effettuando continui controlli per asseriti sospetti abusi edilizi (di cui poi, in sede penale, si è accertata la non sussistenza v.all.16), sia formulando continue richieste di produzioni documentali, non giustificate in totale spregio delle sentenze del TAR per la Lombardia»
(pagina 12); - «In questo quadro fattuale, appare chiaro come la condotta tenuta dai funzionari comunali, ed in particolare del Sig. quale CP_2
geometra appartenente all'Ufficio tecnico del Comune che aveva pure firmato l'ordinanza del 15/05/07 (v. ancora all.5), nei confronti del Sig. fosse stata posta in essere con scopi illeciti, ed in particolare al fine Pt_1
di favorire determinati soggetti a scapito di altri (il Sig. e le sue Pt_1
Pag. 6 di 36 società). L'amministrazione desiana, nel periodo in cui il Sig. aveva Pt_1
presentato la propria comunicazione di apertura della sede di un'associazione, aveva agito, pertanto, illecitamente, favorendo determinate persone con conseguente danno per gli altri cittadini. Di tale circostanza, stante l'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza penale (che ha prosciolto il Sig. per prescrizione confermando però CP_2
la colpevolezza di quest'ultimo), vi è ora la prova» (pagina 13).
In via pregiudiziale, dichiarare improcedibile per difetto di giurisdizione del giudice ordinario l'azione promossa da , Parte_1 Parte_2
e anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 37 Parte_2 CP_1
c.p.c., essendo la questione di competenza del giudice amministrativo.
In via preliminare, autorizzare alla chiamata in Parte_3
garanzia dei Lloyd's Insurance Company SA, corrente in IL (MI) al corso Garibaldi n. 86, c.f. , in forza della polizza n. P.IVA_2
DSRL0149825 e di ogni altra precedente polizza contratta per la responsabilità civile quale dipendente del con Parte_6
spostamento dell'udienza indicata nell'atto introduttivo del giudizio per il
13.01.2022 e differita dal magistrato al 25.01.2021, nonché con fissazione di nuova udienza al fine di consentire le formalità di Legge, così da consolidare il contraddittorio.
Nel merito, respingere tutte le domande svolte da , Parte_1
e nei confronti di , Parte_2 Parte_2 CP_1 Parte_3
perché infondate in fatto e diritto.
In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento in tutto o in parte delle domande svolte dagli attori, dichiarare gli Controparte_3
Pag. 7 di 36 Insurance Company SA, corrente in IL (MI) al corso Garibaldi n. 86,
c.f. , tenuti a garantire nei limiti di polizza P.IVA_2 Parte_3
da qualsivoglia statuizione nei confronti
c di quest'ultimo, condannando la predetta compagnia assicurativa all'adempimento delle statuizioni disposte a carico dell'assicurato da parte dell'Autorità Giudiziaria.
Con vittoria di spese ed onorari di lite
Per Lloyd's Insurance Company SA con riferimento al rischio assunto con il certificato DSRL0149825, con l'Avv.to Massimiliano Ghignone,
dichiarato di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove, intende precisare le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di
Monza Voglia accogliere le seguenti Conclusioni Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
previe le declaratorie del caso tutte;
Nel merito In via preliminare
- Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Lloyd's
Insurance Company SA con riferimento al rischio assunto con il certificato nr. DSRL0149825 rispetto alla domanda diretta svolta nei suoi confronti dal Sig. in proprio ed in qualità di legale rappresentante Pt_1
dell e della società Eurò S.r.l.e conseguentemente Parte_2 CP_4
rigettare le domande tutte proposte da questi ultimi nei confronti di Lloyd's
Insurance Company SA con riferimento al rischio assunto con il certificato nr. DSRL0149825;
Pag. 8 di 36 In via principale
- Respingere, per i motivi di cui in atti, le domande tutte proposte e/o proponende nei confronti di Lloyd's Insurance Company SA con riferimento al rischio assunto con il certificato nr. DSRL0149825;
- Respingere, per i motivi di cui in atti, le domande tutte proposte e/o proponende nei confronti del Sig. e, conseguentemente, Parte_3
respingere le domande tutte proposte e/o proponende dal Sig. Parte_3
nei confronti di Lloyd's Insurance Compnay SA con riferimento al
[...]
rischio assunto con il certificato nr. DSRL0149825;
- Respingere in ogni caso, per i motivi di cui in atti, le domande tutte proposte dal Sig. nei confronti di Lloyd's Insurance Parte_3
Company SA con riferimento al rischio assunto con il certificato nr.
DSRL0149825 e, conseguentemente, accertare e dichiarare che alcun indennizzo e/o risarcimento è dovuto da Lloyd's Insurance Company SA con riferimento al rischio assunto con il certificato nr. DSRL0149825 in
relazione alla fattispecie oggetto di causa;
In via subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accertata, nonostante quanto rilevato in atti, l'operatività della garanzia invocata dal Sig.
nei confronti di Lloyd's Insurance Compnay SA con Parte_3
riferimento al rischio assunto con il certificato nr. DSRL0149825 e venisse altresì accertata una qualsivoglia responsabilità del Sig. Parte_3
nella vicenda oggetto di causa:
Pag. 9 di 36 - Accertare e dichiarare in quale misura, in termini percentuali, la condotta posta in essere dal Sig. ha concorso, rispetto a quelle Pt_3
poste in essere dagli altri soggetti
coinvolti e corresponsabili, alla determinazione del danno eventualmente sofferto da parte attrice;
- Riconoscere la garanzia e l'indennizzo di Lloyd's Insurance Company SA con riferimento al rischio assunto con il certificato nr. DSRL014982 nei limiti e termini di polizza, con operatività a secondo rischio ed in eccedenza rispetto al massimale previsto dalle altre assicurazioni, nei limiti dell'accertata responsabilità esclusivamente del Sig. con Pt_3
esclusione del vincolo di solidarietà con gli altri corresponsabili e condebitori solidali così come previsto dall'art. 4 secondo comma delle
Condizioni di Assicurazione, ed in ogni caso entro il massimale di
€1.000.000,00 (eurounmilione/00);
In ogni caso
- Accertata e dichiarata la violazione contrattuale, da parte del Sig.
, del patto digestione della lite tenere Lloyd's Insurance Company Pt_3
SA con riferimento al rischio assunto con il certificato nr. DSRL0149825 indenne e manlevata da qualsivoglia pretesa dell'assicurato Sig. Parte_3
in ordine a spese dallo stesso sostenute per i legali e/o tecnici dai
[...]
medesimi incaricati;
In ogni caso
- Con il favore di diritti, onorari e spese di lite, oltre cpa ed iva”
Pag. 10 di 36 nell'interesse di Lloyd's Insurance Company S.A. con riferimento al rischio assunto con i certificati n. 1852527, 1721003 e BE000053117,
I. In via preliminare:
- accertare la carenza di legittimazione passiva di Lloyd's Insurance
Company S.A., con riferimento al rischio assunto con i certificati/Polizze n.
1852527, 1721003 e BE000053117 rispetto a qualsiasi domanda svolta dal signor (sia in proprio che quale l.r. dell'Associazione City Club e di Pt_1
Eurò s.r.l.) direttamente nei confronti della medesima Compagnia in base alle suddette Polizze e, in ogni caso, accertare e dichiarare
l'inammissibilità di tale domanda per tutte le ragioni esposte in atti;
II. In via principale:
- respingere le domande proposte dal signor (sia in proprio che quale Pt_1
l.r. dell'Associazione City Club e di Eurò s.r.l.), o da alcuna altra parte del giudizio, nei confronti del geom. in quanto inammissibili e/o CP_2
improcedibili e/o infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti o richiamati in atti;
- respingere le domande proposte dal signor (sia in proprio che quale Pt_1
l.r. dell e di Eurò s.r.l.), o da qualsiasi altra parte Parte_2
del giudizio, verso gli Esponenti Assicuratori in base alle polizze n.
1721003, 1852527 e BE000053117 in quanto inammissibili, prescritte e infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti o richiamati in atti
(e nel punto III delle presenti conclusioni),
III. In via subordinata
Pag. 11 di 36 nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande degli attori (e/o di qualsiasi altra parte del giudizio) nei confronti del geom. e per l'ipotesi in cui il geom. dovesse svolgere o CP_2 CP_2
reiterare le proprie domande verso la Compagnia in riferimento a una o più tra le polizze n. 1721003, n. 1852527 e n. BE000053117:
- dichiarare l'inammissibilità delle domande sulla base delle polizze n.
1852527 e n. BE000053117, in quanto nuove e/o comunque accertare e dichiarare la prescrizione di qualsiasi diritto all'indennizzo del Geom. verso la Compagnia sulla base di tali polizze n. 1852527 e n. CP_2
BE000053117 e/o in ogni caso;
- accertare e dichiarare l'insussistenza di qualsiasi obbligazione indennitaria e di malleva in capo alla Compagnia con riferimento al rischio assunto con ciascuna delle polizze n. 1852527, 1721003 e
BE000053117 per i motivi indicati o richiamati in atti e conseguentemente respingere le domande di indennizzo, manleva e/o di condanna che dovessero essere svolte nei confronti della Compagnia dal geom. (e/o CP_2
da qualsiasi altro soggetto) in base a tali polizze n. 1852527, 1721003 e
BE000053117;
III. in via ulteriormente subordinata:
per la denegata ipotesi di accertamento di qualunque obbligo indennitario in capo alla Compagnia in favore del geom. (e/o di qualunque CP_5
altro soggetto) in base a una o più delle polizze n. 1852527, 1721003 e
BE000053117:
- accertare - anche ai fini dell'eventuale azione di regresso e/o surrogatoria - la ripartizione della responsabilità tra il geom. e gli CP_2
Pag. 12 di 36 altri convenuti ritenuti eventualmente responsabili e le relative quote di responsabilità, se del caso anche in via equitativa o con ricorso alle presunzioni di legge, limitando ove del caso ogni indennizzo a tale quota individuale di responsabilità;
- ridurre ogni eventuale obbligo indennitario della Compagnia anche ai 33 sensi dell'art. 1893 c.c.;
- limitare l'obbligo indennitario della Compagnia, come sopra determinato, entro il limite massimo di indennizzo previsto dalla rispettiva
Polizza applicabile (salva riduzione per l'effetto di altri sinistri indennizzati) e con applicazione dello scoperto/franchigia eventualmente applicabile, nonché di ogni altro limite indicato in narrativa e/o nella polizza applicabile;
- subordinare il pagamento dell'indennizzo così determinato in favore dell'assicurato all'avvenuta infruttuosa escussione degli altri eventuali coobbligati e, comunque, all'avvenuta dimostrazione del relativo pagamento in favore dell'avente diritto;
in ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa;
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1.svolgimento del processo
Il sig. in qualità di Presidente ed Amministratore unico, Parte_1
rispettivamente, dell e della Soc. EURO' S.r.l.., Parte_2
allega nel presente giudizio di avere in data 02 maggio 2007 presentato al due DI per circolo privato ( non soggette ad Parte_6
Pag. 13 di 36 autorizzazione ma con effetto di semplice comunicazione ) di cui una per l'apertura di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande riservato ai soci di circolo privato , un'altra per l'installazione di apparecchi da gioco , nonché una comunicazione di insediamento club privato (prot. 19212 ).
Il Comune di tuttavia con ordinanza n. 156 del 15/05/2007, aveva Pt_6
all'esito della presentazione ordinato al di non intraprendere alcuna Pt_1
delle attività denunciate, perché la zona doveva ritenersi urbanisticamente incompatibile ed in contrasto con l'art.32 comma 4°L.n.383/2000
Contestualmente, aveva fatto effettuare reiterati sopralluoghi da parte della
Polizia locale presso la sede della per asseriti abusi edilizi CP_1
risultati poi- secondo l'attore - del tutto infondati .
L'ordinanza n.156 del Comune di era stata impugnata innanzi al Pt_6
T.A.R. per la Lombardia che con ordinanza n. 1096/07 del 10/07/2007 aveva accolto la domanda di sospensiva. Alla luce di ciò era stato, quindi, avanzata al Comune di richiesta di annullamento del Pt_6
provvedimento del 15 maggio 2007 e rivalutazione delle autorizzazioni richieste ma il Comune con successiva ordinanza n. 242, del 03/08/2007 aveva respinto , la richiesta di annullamento perchè l non Parte_2
avrebbe dimostrato di avere i requisiti per essere un'associazione riconosciuta. Aveva, quindi ordinato nuovamente all' Parte_2
di non intraprendere alcuna delle attività indicate nelle
[...]
soprarichiamate D.I.A.
Il ricorrente precisa dunque di avere , in data 06/08/07, inviato una raccomandata al tesa a dimostrare che, a norma dell'art.7 Parte_6
Pag. 14 di 36 L.07/12/2000 n.383 , l'iscrizione nel registro nazionale comportava il diritto di automatica iscrizione nel medesimo registro, dei relativi livelli di organizzazione territoriale e dei circoli affiliati , comunicazione tuttavia contestata dal Comune reiteratamente .
Quindi con comunicazione del 19/09/07 il Presidente Nazionale del
[...]
aveva confermato l'automatismo Controparte_6
dell'iscrizione del nel registro nazionale delle associazioni di Parte_2
promozione sociale e lo stesso aveva, con proprio atto, CP_7
riconosciuto che il era un'associazione a livello nazionale. Parte_2
Peraltro – prosegue l'attore - il aveva adottato una Parte_6
nota comunale integrativa del 29/10/2007 con la quale aveva confermato le motivazioni del fermo apposto con la propria ordinanza n. 242 del 03 agosto 2007 bloccando ancora una volta l'attività della che CP_1
aveva tentato di ripartire dopo la sospensiva del TAR.
A fronte di nuovo ricorso del rubricato col n. 101/2008 e contenente Pt_1
altresì l'impugnazione della nota comunale integrativa del 17/09/2007 e dell'ordinanza n. 242 del 03/08/2007 il Tar nuovamente concedeva la sospensiva( ordinanza n. 256/08 emessa in data 12/02/2008) e con sentenza n. 4590/2008 depositata in data 30 settembre 2008 annullava gli atti impugnati.
L'attore nel 2012 , preso atto della pronuncia del TAR si era dunque rivolto al Tribunale di Monza al quale veniva domandata la tutela risarcitoria in ragione del comportamento tenuto dal e dai relativi Pt_6
dipendenti sigg. e CP_2 Pt_3 Per_1
Pag. 15 di 36 Il Tribunale di Monza, in composizione monocratica, con sentenza n.1606/2014 , ritenendo che le domande oggetto della presente controversia rientrassero tutte nella previsione dell'art.133 del D.Lgs.104 del 2010 declinava la propria giurisdizione in favore del giudice amministrativo e compensava le spese tra le parti .
La sentenza era appellata dal ma con sentenza n.3051/2015 del Pt_1
14.07.2015 , la Corte di Appello di IL , pur riconoscendo- secondo l'attore - l'assenza di univoche indicazioni legislative, in tema di riparto di giurisdizione nelle ipotesi di responsabilità diretta dei funzionari pubblici per danni arrecati a terzi, aveva comunque condiviso la decisione del
Primo Giudice sulla scorta – a suo dire - dell'evoluzione dottrinale e giurisprudenziale registratasi nel corso degli anni.
Avverso detta sentenza veniva quindi proposto ricorso per Cassazione e la
Corte, a Sezioni TE , con la sentenza 12.09.2019, aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso affermando che “nelle ipotesi in cui risulta in particolari materie normativamente attribuita al giudice amministrativo la giurisdizione si estende alle controversie che abbiano in concreto ad oggetto la valutazione di legittimità di provvedimenti amministrativi espressione di pubblici poteri [..], e allorquando il danno lamentato sia conseguenza immediata e diretta dell'illegittimità dell'atto impugnato la tutela risarcitoria può essere invocata davanti al giudice amministrativo”, sostenendo inoltre come “al di là dell'impossibilità di evincersi con precisione quali siano gli specifici comportamenti dei dipendenti del
dei quali l'odierno ricorrente in concreto si duole, Parte_6
decisivo rilievo assume invero la circostanza che gli stessi risultano prospettati come comunque attinenti all'iter procedimentale intrapreso con
Pag. 16 di 36 la presentazione nella specie delle <
Il aveva dunque adito il Tribunale amministrativo che con sentenza Pt_1
28.5.2021 aveva a sua volta declinato la propria giurisdizione in favore del giudice ordinario ( in relazione al danno richiesto nei confronti dei soli dipendenti): né è seguita dunque ed infine la riassunzione in questa sede ex art 50 cpc e l'odierno giudizio nei confronti di tutti gli originari contraddittori ( eccetto il per il risarcimento dei danni Pt_6
asseritamente derivanti dal diniego delle autorizzazioni di cui in premessa.
.Si è costituito il sig. rilevando come gli attori, a fondamento della CP_2
pretesa risarcitoria, avessero allegato la sentenza del TAR Lombardia
IL n. 4590/2008 ( di annullamento dell'ordinanza comunale n.
242/2007 e delle successive note integrative, vale a dire degli atti di inibitoria delle attività indicate nelle dichiarazioni di inizio attività presentate dal sig. al ) tacendo del fatto che tale pronuncia Pt_1 Pt_6
era stata riformata con sentenza del Consiglio di Stato, Sezione IV, n.
210/2013 .
Il giudice amministrativo d'appello – secondo il convenuto- avrebbe così confermato la legittimità dell'azione amministrativa nel caso di specie (cfr. pag. 14 della sentenza, dove si afferma chiaramente che l'ordinanza comunale n. 242 del 2007 e le successive note del dirigente «sono affatto legittime»). con esclusione di un danno “ingiusto” risarcibile ex art. 2043 del codice civile.
Il sig. ha eccepito in ogni caso ed in via pregiudiziale l'estinzione del CP_2
giudizio in forza delle decadenze maturatesi ex art 59 comma III L. n.
Pag. 17 di 36 69/2009 , il passaggio in giudicato della sentenza della Corte d'appello di
IL sulla giurisdizione in virtù del rigetto da parte della Cassazione e dunque l'incontrovertibilità della questione di giurisdizione come decisa dai giudici ordinari, e comunque nel merito l'infondatezza della domanda ancora una volta in ragione del giudicato formatosi ( a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato) sulla legittimità degli atti ammnistrativi posti a fondamento della presunta condotta dannosa.
Ha infine eccepito l'inammissibilità della domanda ( nuova ) di danni per l'eccessiva durata del processo e per le spese di lite di tutti i pregressi giudizi e chiesto in ogni caso di essere manlevato dall' assicurazione
Si è costituito anche il sig. che, evidenziata la sequela di iniziative Pt_3
giudiziarie intraprese nei suoi confronti da parte attrice , rilevando in primo luogo come gli attori “con finalità meramente suggestive – in tutti gli atti giudiziari sopra richiamati – hanno accostato a fatti Parte_3
di cronaca giudiziaria che:
a) non hanno nulla a che vedere con i provvedimenti amministrativi avversati da avanti al giudice amministrativo e che sono, Parte_2
pertanto, del tutto irrilevanti e avulsi da questo procedimento, nonché da tutti quelli sinora promossi nei confronti del convenuto;
b) non hanno mai visto essere indagato e rinviato a giudizio, essendo egli Parte_3
estraneo a tutti i fatti insinuati dalla difesa avversaria e definiti del tutto generici e lacunosi dalla stessa Corte di Cassazione “.
Sul punto richiamava la pronuncia del TAR Lombardia-IL del 2021 che ai sensi degli artt. 89 c.p.c. e 39 c.p.a., aveva disposto la cancellazione di talune affermazioni contenute nel ricorso introduttivo, “apparendo
Pag. 18 di 36 ispirate dalla mera volontà di mettere per così dire in cattiva luce
l'avversario processuale, attraverso il richiamo a vicende penali che non riguardano però la presente fattispecie” e non riguardanti affatto Parte_3
.
[...]
Ribadiva analoga richiesta in questa sede essendo state le affermazioni nuovamente ed identicamente reiterate.
Il in ogni caso aderiva all'eccezione in punto giurisdizione giacchè Pt_3
gli attori, nel fare acquiescenza alla pronuncia della Cassazione, avevano promosso avanti al TAR Lombardia – IL il procedimento n. 29/2020
RG, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., senza contestarne le indicazioni e senza sollevare conflitto di giurisdizione.
Ha in ogni caso contestato l'inammissibilità di voci nuove di danno proposte con la translatio iudicii e nel merito l'infondatezza della domanda.
Si sono costituite poi le assicurazioni ed in particolare per il CP_8
certificato assicurativo del eccependo in primo luogo il difetto di Pt_3
legittimazione del ( non avendo azione diretta) e l'inoperatività della Pt_1
polizza ( claims made stipulata in periodo di gran lunga successivo ai fatti e comunque tacendoli alla compagnia) , infine il difetto di legittimazione del proprio assicurato in favore della propria amministrazione e comunque l'infondatezza nel merito.
Si è costituita infine Lloyd's Insurance Company S.A. con riferimento al rischio assunto con i certificati n. 1852527, 1721003, quali appunto originariamente allegati in causa (o ivi coinvolti o dedotti) dal Geom. CP_2
e/o dal , Parte_6
Pag. 19 di 36 Eccepita l'inammissibilità di una domanda diretta del nei propri Pt_1
confronti si è difesa in relazione all'eventuale manleva del o del CP_2
, “ove reiterata in giudizio” richiamando la sentenza n. 210/2013 Pt_6
del Consiglio di Stato, depositata in data 15 gennaio 2013 (quindi in momento ben anteriore alla promozione del presente giudizio) con cui era accolto in via definitiva il ricorso in appello promosso dal Parte_6
avverso la sentenza del T.A.R. di IL n. 4590/2008 e dunque era
[...]
stata confermata la legittimità della nota comunale del 29.10.2007 e dell' ordinanza n. 242 del 03 agosto 2007, “bloccando” l'attività della Eurò.
A fronte dell'insussistenza di alcuna condotta antigiuridica dell'amministrazione comunale non si configurerebbe di conseguenza alcuna responsabilità risarcitoria in capo alle parti resistenti (in concreto mancando nella fattispecie il presupposto essenziale per configurare una ipotetica obbligazione risarcitoria e il correlato diritto del ricorrente come confermato anche dal TAR nella sentenza n. 1328/2021 )
In via subordinata eccepiva la prescrizione quanto al che non aveva CP_2
mai avanzato domande, nonché l' inoperatività della clausola claims made verso l'assicurazione .
----0000----
Nel corso del processo, con ordinanza del 13/09/2022, il Giudice disponeva la sospensione in attesa della definizione del giudizio di revocazione avverso la sentenza del Consiglio di Stato n.210/2013
Quindi disposta la prosecuzione all'esito della decisione , la causa è stata ritenuta documentalmente istruita e posta in decisione con i termini ex art
190 cpc
Pag. 20 di 36 ---000---
La domanda non può essere accolta.
2.La giurisdizione
Si premette che quanto alle varie questioni pregiudiziali sollevate molte risultano, all'esito della precisazione delle conclusioni , rinunciante e riaffermato solamente ( dalla difesa ) il difetto di giurisdizione Pt_3
nonché il difetto di legittimazione all'azione diretta ( contestato all'attore dalle imprese assicuratrici)
Premessa dunque l'analisi della prima questione - per ragioni logiche e rinviando la seconda per comodità espositiva ai rapporti con le terze chiamata in manleva - , e venendo direttamente al nocciolo della questione, si ritiene di aderire al pronunciamento del Tar ( sentenza n.1328 del 2021 in atti) per cui la giurisdizione in ordine alla domanda risarcitoria proposta contro un dipendente per fatti inerenti le funzioni svolte all'interno della P.A. è devoluta al giudice ordinario non potendo il giudice amministrativo conoscere di controversie a cui la pubblica amministrazione è estranea ( Cass.sez.unite ord.
9.3.2020 n. 6690)
Ciò in quanto ” l'art. 103 Cost. non consente di ritenere che il giudice amministrativo possa conoscere di controversie di cui non sia parte una
P.A., o soggetti ad essa equiparati, sicché la pretesa risarcitoria avanzata nei confronti del funzionario in proprio, cui si imputi l'adozione del provvedimento illegittimo, va proposta dinanzi al giudice ordinario, non ostando a ciò la proposizione di analoga domanda anche nei confronti dell'ente pubblico, sotto il profilo della responsabilità solidale dello stesso…In questo caso, infatti, non ha rilievo l'eventuale esercizio
Pag. 21 di 36 congiunto delle due azioni (contro i funzionari persone fisiche e contro l'amministrazione da loro organicamente rappresentata per la medesima attività istituzionale svolta), poiché le ragioni di connessione non sono in grado di “spostare” la giurisdizione, che resta inderogabile in ordine alle singole posizioni soggettive coinvolte…D'altra parte, il dettato costituzionale che radica la giurisdizione del giudice amministrativo "nei confronti della pubblica amministrazione" è confermato dallo stesso codice del processo amministrativo, il cui art. 7, comma 1, riferisce alle "pubbliche amministrazioni" e ai soggetti ad esse "equiparati" l'esercizio del potere suscettibile di incidere sulle posizioni di interesse legittimo e (nelle particolari materie) di diritto soggettivo e, quindi, di attivare la cognizione del giudice amministrativo a tutela di dette situazioni soggettive…( Cfr ancora CSU 6690 cit.)
Né sotto tale profilo può accogliersi la tesi del convenuto secondo cui , nella sostanza , sulla devoluzione al giudice amministrativo sarebbe ormai sceso il giudicato.
La Cassazione infatti con la pronuncia 22768/2019 si era limitata a dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione mentre la Corte d'appello, con l'impugnata sentenza n.3501/2015 aveva negato la giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo senza tuttavia aggiungere alcuna statuizione nel merito.
Le sentenze di merito che statuiscono sulla giurisdizione sono suscettibili di acquistare autorità di giudicato esterno, e spiegare i propri effetti anche al di fuori del processo nel quale siano state rese, solo in quanto in esse la pronuncia sulla giurisdizione, sia pure implicita, sia il presupposto di una
Pag. 22 di 36 di merito, fermo restando che tale efficacia presuppone il passaggio in giudicato formale delle sentenze stesse ed è limitata a quei processi che abbiano per oggetto cause identiche, non solo soggettivamente ma anche oggettivamente, a quelle in cui si è formato il giudicato esterno (anche sulla giurisdizione), il quale costituisce oggetto di eccezione in senso proprio.
(Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 4997 del 02/03/2018)
A contrario ” il passaggio in giudicato di una pronuncia recante statuizioni sul merito estende i suoi effetti al presupposto della sussistenza della giurisdizione di detto giudice anche indipendentemente dal fatto che sia stata oggetto di un'anteriore esplicita declaratoria. Pertanto la giurisdizione di tal giudice non può essere contestata in successive controversie tra le stesse parti davanti a un giudice diverso, avendo il giudicato esterno la medesima autorità di quello interno, avendo entrambi la medesima finalità di eliminare l'incertezza delle situazioni giuridiche ( Cass.sez.unite civili , sentenza|30 settembre 2021| n. 26556 ).
In definitiva la questione può essere rivalutata in questa sede e va decisa nel senso sopra indicato , passando quindi all'esame del merito.
3. L'iter processuale ed il giudicato sulla legittimità degli atti amministrativi
Come correttamente osservato in giudizio, parte attrice – il in qualità Pt_1
di legale rappresentante delle società ed in proprio secondo l'allegazione per cui avrebbe investito anche denaro personale – lamenta il danno nei confronti dei convenuti allegando atti ( amministrativi) e comportamenti tenuti dai funzionari pubblici convenuti su cui sono in primo luogo
Pag. 23 di 36 intervenute le pronunce della giustizia amministrativa, ovviamente sotto il profilo della legittimità degli atti impugnati : nella specie la sentenza 4590 del 30.9.2008 del Tar-Lombardia e la sentenza 15.1.2013 n. 210 che ha riformato la prima.
Sull'oggetto di tale giudizio - essendosi concluso anche il processo avente ad oggetto la revocazione della seconda sentenza ,e che con pronuncia n.1863/2024 ha dichiarato in parte l'inammissibilità, in parte l'infondatezza di quest'ultimo processo - , è dunque sceso il giudicato .
E tale giudicato, come affermato anche dal Tar con la pronuncia
1328/2021 – a sua volta definitiva ( cfr doc. 42), “ produce effetti anche nei confronti degli odierni attori nonostante quest'ultimi non si siano costituiti in giudizio davanti allo stesso Consiglio di Stato. L'omessa costituzione e quindi la mancanza di attività difensiva davanti al giudice amministrativo d'appello rientrano senza dubbio nella facoltà delle parti, che tuttavia non possono certo per questo sottrarsi agli effetti della sentenza …” , ed ora alla sua incontrovertibilità , come si dirà in seguito anche a proposito delle ulteriori richieste istruttorie.
Dunque passando all'esame delle due pronunce, il Tar ha analiticamente esaminato i provvedimenti oggetto di impugnazione (le ordinanze 156 e
242 del e le lettere 4.9.07- conseguente alla prima ordinanza - Pt_6
,17.9.2007 , 29.10.2007 e 8.4.2008 successive alla seconda ) dichiarando l'improcedibilità del giudizio quanto alla prima ordinanza ed agli atti conseguenti ( per esser stata sostituita dalla seconda , la n. 242 ) e annullato la seconda e gli atti conseguenti ritenendo l'iscrizione alla Pt_7
adeguatamente comprovata dalla documentazione allegata alla DI:
Pag. 24 di 36 l'impedimento alla svolgimento dell'attività era infatti, e come noto, individuato dal Comune della mancanza ( di prova) dell'iscrizione dell'associazione in alcuno dei registri previsto dagli art. 7 e 8 L. Parte_2
383/2000.
Per converso il Consiglio di Stato pronunciandosi nel giudizio promosso dal contro l ( rimasta Parte_6 Parte_2
contumace) ha riformato nel merito la sentenza di primo grado e rigettato la domanda di annullamento dei medesimi atti amministrativi di cui sopra.
Nello specifico il Consiglio di Stato, dato atto che ai sensi dell'art 32 c.IV
L.383 le associazioni di promozione sociale possono svolgere attività compatibili con tutte le destinazioni d'uso degli immobili occupati, ha ritenuto non provato il requisito dell'iscrizione di cui sopra.
Richiamati infatti l'art 7 c.3 l. 383 sull'iscrizione delle associazioni nazionali nel registro dedicato quale condizione dell'automatica estensione alle ramificazioni territoriali, ma altresì i requisiti contenutistici di detto adempimento previsti all'art 5 DM 471/2001 ( vale a dire la Certificazione del Presidente nazionale che dia atto dell'appartenenza ma anche della conformità dello Statuto ai requisiti di legge) , ne ha escluso nella specie la ricorrenza pur alla luce delle integrazioni da parte di successive Parte_2
all'ordinanza 242:
“è quindi essenziale – si legge in sentenza - che l'associazione di promozione sociale comprovi l'iscrizione nel registro nazionale (salva quella eventuale ai registri regionali e provinciali) in via diretta, con estensione degli effetti alle sue articolazioni territoriali, o quanto meno attraverso l'affiliazione quale circolo di associazione di promozione
Pag. 25 di 36 sociale regolarmente iscritta nel registro nazionale. Nel caso di specie,
l' non ha documentato tale requisito soggettivo, Parte_2
onde l'ordinanza n. 242/33142 di prot. del 3 agosto 2007, recante divieto
d'avvio delle attività oggetto delle due dd.ii.aa., fondata, tra l'altro, sul richiamo dell'assenza del requisito, nonché le successive note interlocutorie del dirigente comunale,che hanno ribadito l'assenza del requisito in relazione alla documentazione successivamente prodotta, sono
AFFATTO LEGITTIME.
Infatti, mentre non risulta che l sia ente iscritto al registro CP_9
nazionale di promozione sociale (mancando ogni indicazione al riguardo, peraltro, nel “certificato di affiliazione” esibito in allegato alla d.i.a. n.
19214 di prot. del 2 maggio 2007), il “certificato di affiliazione” relativo allo non contiene alcuna indicazione circa la conformità dello Pt_7
statuto dell'associazione “ ” alle prescrizioni della legge n. Parte_2
382/2000 e nemmeno del legale rappresentante della medesima.
In disparte profili formali pure evidenziati dal appellante, quali la Pt_6
mancanza di data e di autenticazione della sottoscrizione del detto
“certificato”, le chiare modalità indicate dall'art. 5 del d.m. n. 471/2001 per documentare il diritto all'iscrizione automatica di “ ”, in Parte_2
quanto circolo affiliato a associazione nazionale iscritta, non risultano rispettate, risultando del tutto inidoneo, perché carente di elementi contenutistici strutturali, il “certificato” esibito.
Tale lacuna non può ritenersi colmata dalla documentazione allegata alla nota protocollata in arrivo al n. 39719 del 28 settembre 2007, e in specie dalla fotocopia di atto datato 19 settembre 2007 e indirizzato al “Ministero
Pag. 26 di 36 della solidarietà sociale” da parte del presidente dello che Pt_7
peraltro non si riferisce all'affiliazione di ”, ivi qualificata Parte_2
invece come “articolazione territoriale”, a sua volta contrastante con altra
“dichiarazione” del 18 settembre 2007, quest'ultima sottoscritta dal segretario nazionale dello che nuovamente “certifica” che Pt_7
l'associazione è “affiliata”..”
Sul giudizio da parte del Consiglio di Stato circa la mancata dimostrazione del requisito e della valida iscrizione , alla luce della documentazione allegata in sede procedimentale ( e riprodotta nell'odierno giudizio tra l'altro ai doc. 38 e 39 di cui la sentenza da specificamente conto ) è dunque calato il giudicato ed una rivalutazione non appare consentita , neppure in forza di nuove prove richieste e da ritenersi – proprio in ragione di ciò – ai fini della valutazione di legittimità dell'atto, inammissibili.
E così ( premesso che non risultano materialmente depositati nel fascicolo attoreo i doc. 18-19 e 20 allegati all'atto introduttivo) inammissibile appare la prova per testi richiesta ed irrilevanti i doc, 46 e 47 -alla luce di quanto affermato in sentenza circa la posizione di - . Irrilevante è CP_9
altresì il doc. 43 avendo avuto parte attrice, come già precisato, l'onere della costituzione e svolgimento di attività istruttoria dinanzi al Consiglio di Stato ( ed essendo invece eventuali nullità procedimentali circa la mancata trasmissione del fascicolo sanate dal passaggio in giudicato)
Così come irrilevanti appaiono infine i provvedimenti assunti in diversi giudizi, e richiamati da parte attrice , ma privi di alcuna efficacia vincolante in questo processo.
Pag. 27 di 36 In definitiva i provvedimenti amministrativi lamentati quale causa di danno da parte dei dipendenti ( e dell'amministrazione) debbono ritenersi legittimi a seguito di accertamento definitivo in proposito e dunque – per quanto di competenza di questo giudice – deve escludersi la sussistenza di un danno risarcibile a parte attrice che dall'operato dei dipendenti ad essi direttamente connaturato sia derivato
4. Gli ulteriori danni lamentati
Parte attrice allega negli atti introduttivi, quali fonti di danno , la mancata ottemperanza all'ordine di sospensiva del Tar e l'effettuazione di controlli finalizzati alla verifica di abusi edilizi ed al possesso dei requisiti stabiliti dalla legge per l'esercizio delle attività soggette a DI.
Già la Cassazione aveva effettivamente affermato – sia pure incidenter - come le condotte lamentate fossero state perpetrate nell'esercizio della funzione e dunque , una volta accertata la legittimità dell'atto nei termini di cui in precedenza, va esclusa nella condotta, come già precisato, la sussistenza dei requisiti ex art 2043 c.c. e del danno risarcibile .
Alla domanda se vi sia ulteriore spazio per comportamenti posti in esser al di fuori di tale perimetro – sia nella mancata ottemperanza alle sospensive , sia nell'effettuazione dei controlli , deve a questo punto rispondersi negativamente.
Sotto il primo profilo anche a ritenere , come nella prima sospensiva , la legittimità dell'inizio dell'attività quanto al profilo dell'ubicazione , il mancato riconoscimento poi dei requisiti di iscrizione utili ad usufruire dei benefici di legge ( pure sotto il profilo della deroga alle destinazioni d'uso degli immobili) ne avrebbe comportato comunque il venir meno.
Pag. 28 di 36 Ed analoghe considerazioni valgono a maggior ragione quanto alla seconda sospensiva così che la mancata ottemperanza ai provvedimenti del TAR , sia pure ex post ,non può dirsi comportamento colposo ( o doloso) fattivo di danni.
Quanto ai ripetuti controlli non ve ne è prova in atti e nemmeno- e soprattutto - che degli stessi ne siano stati diretti autori o mandanti i convenuti risultando sul punto del tutto generico il doc. 16 prodotto.
Quanto ai richiami di parte attrice ( cfr p.12-13 atto introduttivo) alle vicende giudiziarie che avevano coinvolto il in processi penali per CP_2
differenti vicende ed alle affermazioni per cui le stesse sarebbero la dimostrazione dell'ingiustificata condotta ai danni del ovvero che: Pt_1
“…In questo quadro fattuale, appare chiaro come la condotta tenuta dai funzionari comunali, ed in particolare del Sig. quale geometra CP_2
appartenente all'Ufficio tecnico del Comune che aveva pure firmato
l'ordinanza del 15/05/07 (v.ancora all.5) , nei confronti del Sig. fosse Pt_1
stata posta in essere con scopi illeciti, ed in particolare al fine di favorire determinati soggetti a scapito di altri (il Sig. le sue società). Pt_1
L'amministrazione desiana, nel periodo in cui il Sig. aveva presentato Pt_1
la propria comunicazione di apertura della sede di un'associazione, aveva agito, pertanto, illecitamente, favorendo determinate persone con conseguente danno per gli altri cittadini.
Di tale circostanza, stante l'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza penale (che ha prosciolto il Sig. per prescrizione CP_2
confermando però la colpevolezza di quest'ultimo), vi è ora la prova..” le
Pag. 29 di 36 affermazioni sono del tutto infondate e priva di valido sostegno probatorio oltre che di corretta argomentazione logica.
Viceversa deve in proposito accogliersi la richiesta di cancellazione ex art
89 cpc avanzata in merito sia da che da , costituendo CP_2 Pt_3
l'accostamento a vicende del tutto estranee a quella qui ripercorsa un metodo che travalica la normale dialettica processuale al solo fine di mettere in cattiva luce l'avversario.
A ciò si aggiunga non solo, come già osservato dal Tar nel 2021 che la denuncia sul punto del nei confronti dei due convenuti e Pt_1 CP_2 Pt_3
veniva archiviata , ma altresì che a seguito dell'ordine di cancellazione presente nella medesima sentenza del 2021 , l'attore ha reiterato i relativi contenuti anche nell'atto introduttivo del presente giudizio .
In definitiva, mentre va accolta la domanda ex art 89 cpc dei convenuti e , va invece rigettata, sotto ogni profilo – patrimoniale e non CP_2 Pt_3
patrimoniale - la richiesta risarcitoria dell'attore in difetto di prova dei presupposti ex art 2043 c.c., prova positiva che al medesimo incombeva offrire , in primo luogo sotto il profilo del dolo o della colpa (e differentemente da quanto sostenuto in atti circa la rilevanza degli accertamenti” negativi” del Consiglio di Stato in proposito: cfr p. 19 comparsa conclusionale)
Quanto alla domanda risarcitoria per l'irragionevole durata del processo , come correttamente affermato in giudizio, la stessa- in quanto formulata ex art.3 e segg. l. 89/2001 - oltre che nuova e tardiva, è anche inammissibile in questa sede
Pag. 30 di 36
5.La posizione delle assicurazioni
Entrambe le Assicurazioni costituite hanno preliminarmente eccepito il difetto di legittimazione all' azione diretta da parte attrice .Si osserva in proposito che la citazione – pur nella richiesta di condanna solidale di tutte le parti – appare piuttosto volta alla riassunzione del giudizio in causa scindibile ( Cass 8975/2020) dovendo così l'eccezione ritenersi infondata.
Premesso poi che al rigetto della domanda giudiziale di danno consegue l'assorbimento delle questioni in ordine alla manleva si osserva tuttavia , ai soli fini della decisione sulle spese di cui oltre , che appare fondata - secondo ragione più liquida - l'eccezione di inoperatività della polizza claims made sollevata da entrambe le compagnie nei confronti degli assicurati- chiamanti - e . CP_2 Pt_3
Ciò vale sia con riferimento al ( “il geom. ha ricevuto la prima CP_2 CP_2
richiesta di risarcimento, allorquando è stato destinatario della notifica dell'atto di citazione davanti al Tribunale di Monza in data 16 aprile
2012.Tale richiesta di risarcimento è stata dunque ricevuta dall'assicurato:(i) ben oltre la scadenza della polizza n. 1852527 (avente, come già detto, periodo di efficacia dal 31 dicembre 2010 al 31 dicembre
2011; cfr. ns doc. 5), e (ii) quasi due anni prima della stipulazione della polizza n. BE000053117 (si ricorda infatti che il periodo di efficacia di tale polizza andava dal 31 dicembre 2014 al31 dicembre 2018; cfr. ns doc.
6)…”) e sia con riferimento al . Pt_3
Per quest'ultimo “…La polizza in esame, contraddistinta dal certificato nr.
DSRL0149825 ed avente durata annuale dal 31.12.2018 al 31.12.2019 opera secondo lo schema claims made e presta quindi copertura per quelle
Pag. 31 di 36 per quelle richieste risarcitorie pervenute per la prima volta all'assicurato
(Sig. ) durante il periodo di efficacia del contratto Parte_3
assicurativo …La copertura assicurativa, in ragione di quanto previsto dall'art. 7 delle Condizioni di Generali di Assicurazione ed in ragione di quanto osservato circa l'operatività del contratto secondo lo schema claims made, avrebbe nel caso di specie potuto essere attivata per l'ipotesi in cui i ricorrenti avessero, per la prima volta, contestato al Sig. gli Pt_3
inadempimenti oggetto del presente giudizio in pendenza della polizza in questione, e quindi nel periodo corrente fra il 31.12.2018 ed il
31.12.2019.Al contrario, come documentalmente comprovato il Sig. Pt_1
ebbe formalmente a contestare all'assicurato l'insieme delle condotte manchevoli oggi dedotte già nell'atto di citazione notificato al Sig. Pt_3
nel 2012 al fine di attivare il primo giudizio di merito avanti al Tribunale di
Monza…”
E' noto in proposito e quanto alle spese di lite che nel giudizio instaurato anche nei confronti del terzo chiamato, e nel caso in cui la domanda attorea venga rigettata, ma si riconosca che in caso di diverso esito la chiamata del terzo ad opera del convenuto sarebbe stata strategicamente corretta, il relativo onere va posto a carico dell'attore-parte soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, in applicazione del principio di causalità, e ciò anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo (cfr. Cass., n.
2492/2016).
Diverso è il caso, come nella specie qui prospettatosi , in cui la chiamata del terzo da parte del convenuto – a prescindere dalla fondatezza o no della domanda attorea – si riveli manifestamente infondata ( come questo giudice
Pag. 32 di 36 per le ragioni sopra evidenziate ritiene). In tale ipotesi, si deve applicare il principio di soccombenza nel rapporto processuale instauratosi tra convenuto e terzo chiamato, anche quando l'attore sia, a sua volta, soccombente nei confronti del convenuto chiamante, atteso che quest'ultimo sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale (cfr. Cass., nn. 10070/2017;
8363/2010; 12235/2003 e di recente Cass.511 del 2021).
6.Le spese di lite
Per la regola della soccombenza parte attrice va condannata al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto che si liquidano in CP_2
dispositivo per tre fasi e valore indeterminabile secondo parametri medi.
Non risultano invece dimostrati i presupposti per la chiesta condanna ex art 96 cpc
Anche le spese del convenuto vanno poste a carico dell'attore e Pt_3
liquidate secondo i medesimi criteri, ma previa parziale compensazione per un quarto attesa la soccombenza reciproca in relazione all'eccezione di giurisdizione
Le spese delle terze chiamate , in virtù di quanto appena precisato circa i rapporti con l'attore ed i chiamanti in manleva, vanno poste a carico di quest'ultimi , che comunque hanno attivato la chiamata e svolto la domanda in manleva , e si liquidano in dispositivo secondo analoghi criteri.
Ferme le spese dei precedenti giudizi
P.Q.M.
Pag. 33 di 36 Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione , ritenuta la propria giurisdizione e competenza
- rigetta integralmente, ed in parte dichiara inammissibile , la domanda giudiziale di danni svolta da parte attrice per le considerazioni di cui in parte motiva
- dispone ai sensi dell'art. 89 c.p.c., la cancellazione delle seguenti frasi contenute dall'atto introduttivo del giudizio, così come già disposto dal giudice amministrativo:
«Il riferimento a tali vicende, costituisce la prova dell'ingiustificata condotta tenuta ai danni del Sig. e della società e del circolo privato Pt_1
da lui rappresentati mediante i continui dinieghi senza motivazione alcuna, perché evidentemente l'attività aperta dal on rientrava nei piani dei Pt_1
resistenti. Essi ponevano, infatti, in essere una condotta quasi persecutoria nei confronti del Sig. in quanto - nell'ambito del procedimento Pt_1
iniziato con la presentazione da parte del Sig. delle DI (va ribadito Pt_1
semplici comunicazioni ex L.n.383/2000 v. ancora all.22- si accanivano contro di lui sia effettuando continui controlli per asseriti sospetti abusi edilizi (di cui poi, in sede penale, si è accertata la non sussistenza v.all.16), sia formulando continue richieste di produzioni documentali, non giustificate in totale spregio delle sentenze del TAR per la Lombardia»
(pagina 12); - «In questo quadro fattuale, appare chiaro come la condotta tenuta dai funzionari comunali, ed in particolare del Sig. quale CP_2
geometra appartenente all'Ufficio tecnico del Comune che aveva pure firmato l'ordinanza del 15/05/07 (v. ancora all.5), nei confronti del Sig. fosse stata posta in essere con scopi illeciti, ed in particolare al fine Pt_1
Pag. 34 di 36 di favorire determinati soggetti a scapito di altri (il Sig. e le sue Pt_1
società). L'amministrazione desiana, nel periodo in cui il Sig. aveva Pt_1
presentato la propria comunicazione di apertura della sede di un'associazione, aveva agito, pertanto, illecitamente, favorendo determinate persone con conseguente danno per gli altri cittadini. Di tale circostanza, stante l'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza penale (che ha prosciolto il Sig. per prescrizione confermando però CP_2
la colpevolezza di quest'ultimo), vi è ora la prova» (pagina 13).
-rigetta o dichiara assorbita ogni altra eccezione o domanda , anche di manleva, proposta in giudizio
- condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto pari ad euro 7.616,00 per compensi oltre accessori per CP_2
legge ,
- condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto pari ad euro 5.712,00 per compensi oltre accessori per Pt_3
legge
- condanna al pagamento delle spese nei confronti di Parte_3
Lloyd's pari ad euro 7.616,00 per compensi oltre accessori per legge
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di CP_2
Lloyd's pari ad euro 7.616,00 per compensi oltre accessori per legge
Così deciso in Monza il 30.8.2025 Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Latella
Pag. 35 di 36 Pag. 36 di 36 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3 - Con la rifusione delle spese di giudizio ex art. 91 CPC e con la condanna di parte attrice soccombente al risarcimento dei danni aver agito in mala fede e/o al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art.96, comma 1 e 3, CPC.