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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 30/06/2025, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Sezione Unica Civile in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Teodora Godini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1400 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2016 e vertente
tra
(c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Soriano Calabro alla via Giardinieri, 55 presso e nello studio dell'avv.
Giuseppe Orecchio, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- parte appellante -
contro
già Controparte_1 Controparte_2
(p.iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Lamezia Terme (CZ) alla via G. Nicotera n. 215, presso lo studio dell'avv. Paolo Maione, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- parte appellata –
e
, nato in [...] il [...], Controparte_3
residente in [...];
- parte appellata
contumace –
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 89/2016, emessa dal Giudice di Pace
di Lamezia Terme in data 14.1.2016 e depositata il 25.1.2016 – sinistro stradale.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate in via telematica per l'udienza del 16.12.2024 tenuta con le modalità introdotte dagli artt. 127, co. 3, e
127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, evocava in Parte_1
giudizio dinanzi il Giudice di Pace di Lamezia Terme la Controparte_2
1 in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché , Controparte_3
per ottenere il risarcimento dei danni materiali e fisici subiti in conseguenza di un sinistro stradale.
Nel libello introduttivo della lite, l'attore esponeva: che, in data 20.5.2013 alle ore
17:30 circa, percorreva la S.S. 280 in direzione Lamezia Terme (CZ) alla guida del proprio autocarro AT DU Tg. AX763CX, quando, nell'eseguire manovra di sorpasso, colpiva l'autovettura AT ND Tg. DZ468SN - di proprietà e condotta da
– che lo precedeva;
che, da tergo, sopraggiungeva a velocità Controparte_4 sostenuta l'autovettura AT NT Tg. AP283ZM – di proprietà e condotta da
[...]
– che non riusciva ad evitare l'impatto con l'autocarro Controparte_3 dell'attore, che veniva spinto contro il guard-rail; che, in conseguenza dell'urto contro il guard-rail, l'autocarro dell'attore subiva danni e Parte_1
riportava lesioni personali che richiedevano il trasporto al Pronto Soccorso di
Soriano Calabro.
Si costituiva in giudizio la (già Controparte_1 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, la quale contestava la
[...]
domanda attorea domandandone il rigetto, perché infondata in fatto e diritto, con vittoria delle spese di lite.
Non si costituiva, invece, , rimanendo contumace alla lite. Controparte_3
La controversia veniva istruita attraverso l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, l'espletamento della prova orale autorizzata e della c.t.u. medico-legale; veniva, altresì, ammesso l'interrogatorio formale del convenuto contumace, il quale, tuttavia, non compariva.
Con sentenza n. 89/2016, emessa in data 14.1.2016 e depositata il successivo
25.1.2016, il Giudice di Pace di Lamezia Terme rigettava la domanda proposta da
, condannandolo al pagamento delle spese di lite liquidate in Parte_1 complessivi € 700,00 e ponendo a suo carico le spese di CTU.
1.1 Avverso la sentenza proponeva appello , il quale lamentava Parte_1
l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie e ribadiva la piena fondatezza della domanda spiegata in primo grado;
chiedeva, dunque, l'accoglimento del gravame, con accertamento della responsabilità esclusiva di nella Controparte_3
causazione del sinistro e conseguente condanna dello stesso, in solido con la al risarcimento dei danni subiti e quantificati in € Controparte_1
4.063,75, o - in via gradata - il riconoscimento della responsabilità concorsuale nella
2 causazione del sinistro, da attribuire in misura prevalente – e non inferiore al 70% -
a ; il tutto, con vittoria delle spese del doppio grado di Controparte_3
giudizio.
Resisteva al gravame, con comparsa di costituzione e risposta, la
[...]
in p.l.r.p.t., la quale eccepiva l'inammissibilità dell'appello ai Controparte_1
sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. e l'infondatezza in fatto e diritto dello spiegato appello, chiedendone l'integrale rigetto, con conferma della sentenza impugnata e vittoria delle spese di lite.
Pur ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva , Controparte_3
rimanendo contumace nella lite.
Acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di prime cure, dopo alcuni rinvii interlocutori dovuti al carico del ruolo dei precedenti giudici istruttori, con provvedimento del 25.6.2022, il magistrato subentrato medio tempore sul ruolo (in data 19.11.2020) formulava alle parti una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., che prevedeva “rinuncia all'appello; spese legali del presente grado di giudizio compensate”; alla proposta aderivano la sola parte appellata costituita, mentre la stessa veniva disattesa dalla parte appellante.
La causa, senza espletamento di attività istruttoria, sulle conclusioni richiamate in epigrafe, veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 16.12.2024, tenuta con le modalità di cui agli artt. 127, co. 3, e 127 ter c.p.c. e svoltasi, dunque, mediante scambio di note scritte, con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Ante omnia deve essere dichiarata la contumacia di , Controparte_3
che, regolarmente citato, non si costituiva in giudizio.
2.1 Sempre preliminarmente deve essere scrutinata l'eccezione di inammissibilità dell'appello spiegata dalla per genericità ai sensi Controparte_1 dell'art. 342 c.p.c..
L'eccezione è infondata e, pertanto, non merita di essere condivisa.
L'art. 342 c.p.c. (introdotto dal d.l. 22.6.2012, n. 83 convertito con modificazioni nella legge n. 134/2012) così recita letteralmente: “la motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione
3 impugnata”.
Dunque, dal tenore letterale dell'art. 342 c.p.c. si evince che il campo di applicazione della pronuncia di inammissibilità è quello dell'impugnazione che difetta dell'indicazione di motivi specifici tassativamente predeterminati.
Nel caso di specie, i motivi di impugnazione spiegati da parte appellante appaiono sufficientemente indicati e precisati avendo la stessa individuato le parti della sentenza impugnate nonché gli errori del giudice di prime cure, sottoponendoli a revisione critica.
In particolare, l'impugnativa proposta contiene in sé la specifica indicazione delle parti della sentenza che si è inteso impugnare, dei motivi di doglianza, delle modifiche richieste e delle conseguenti domande, tanto da aver consentito alle parti appellate la formulazione di difese complete con riferimento a tutti gli assunti posti a fondamento del gravame ed esplicitati nell'atto di appello.
Segue il rigetto dell'eccezione sollevata dall'appellata Controparte_1
[...]
2.2 Parimenti deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, avanzata sempre dalla società appellata, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c..
Tale norma processuale prevede quanto segue: “Fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello,
l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta…”.
Secondo la giurisprudenza formatasi presso le corti di merito “la mancanza di una ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello sussiste quando, alla stregua delle risultanze acquisite e delle preclusioni maturate, sia altamente probabile che i
motivi dedotti non possano trovare accoglimento sulla base di una diversa
valutazione dei fatti o di una differente opzione interpretativa o di un divergente esercizio della discrezionalità ove consentita” (v. App. Bari 18.2.2013).
In altre parole, l'ambito applicativo della ordinanza di inammissibilità ex art. 348 bis
c.p.c. è quello dell'impugnazione manifestamente infondata e, quindi, la formula impiegata dalla norma deve essere intesa in termini assolutamente restrittivi, nel senso cioè di circoscrivere l'operatività del “filtro” ai soli appelli pretestuosi o palesemente infondati (sia per ragioni di rito che per ragioni di merito).
Ebbene, con riferimento all'appello in oggetto, il Tribunale evidenzia che i motivi di impugnazione spiegati da parte appellante non appaiono né pretestuosi né
4 manifestamente infondati necessitando, tra l'altro, di un'approfondita analisi nel merito ai fini di una statuizione, di talché nessuna pronuncia di inammissibilità può essere emessa all'esito dell'udienza di cui all'art. 350 c.p.c. stante l'infondatezza della spiegata eccezione.
2.3 Appare, inoltre, necessario rilevare l'assenza in atti della copia autentica della sentenza di primo grado di cui all'art. 347 comma 2 c.p.c., che, seppure espressamente indicata nell'atto di appello – ove si legge “si depositano copia autentica della sentenza di primo grado e copia del fascicolo di primo grado” – non risulta, poi, versata in atti.
Sulla questione, si è ripetutamente pronunciata la Suprema Corte, che, con la recente pronuncia n. 27362 del 22.10.2024, ha statuito che “La mancanza in atti della sentenza impugnata, ancorché quest'ultima possa risultare indispensabile per ottenere una pronuncia di merito sul gravame, non implica comunque la declaratoria di improcedibilità dell'impugnazione, ma non consente neppure la rimessione della parte in termini per la sua produzione ovvero la rimessione della causa sul ruolo per consentirne l'acquisizione, imponendo, pertanto, al giudice di appello l'emissione di una decisione di merito, ove questa sia possibile sulla base degli atti, ovvero, se il contenuto della sentenza impugnata non sia desumibile in modo inequivoco dall'atto di appello, di una decisione di inammissibilità per carenza degli elementi di tale atto e, segnatamente, della specificità dei motivi sotto il profilo della loro pertinenza alle rationes decidendi”.
Da rammentare anche l'ordinanza n. 20849/2021 della Corte di Cassazione, che ha ricordato il consolidato orientamento di legittimità secondo il quale è vero che ai sensi dell'art. 347, comma 2, c.p.c. l'appellante deve inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza impugnata, ma, l'omissione del deposito non determina la sanzione dell'improcedibilità come previsto, invece, dall'art. 348 c.p.c. per la mancata costituzione nei termini o per l'omessa comparizione dell'appellante alla prima udienza ed a quella successiva all'uopo fissata.
Pertanto, la mancanza in atti della sentenza impugnata non preclude al giudice la possibilità di decidere nel merito qualora, sulla base degli atti, egli disponga di elementi sufficienti.
Ebbene, nel caso in esame, pur non avendo l'appellante prodotto copia della sentenza impugnata, la stessa risulta presente nel fascicolo di primo grado, acquisito agli atti;
5 pertanto, ritiene questo Giudice di disporre di tutti gli elementi per poter decidere nel merito.
2.4 Ciò detto, nel merito il gravame è infondato, risultando, pertanto, non meritevole di accoglimento.
Parte appellante ha contestato l'erroneità della sentenza n. 89/2016 del Giudice di
Pace di Lamezia Terme sotto il profilo dell'erronea valutazione delle prove acquisite nell'ambito del giudizio di prime cure.
Detta censura, che costituisce sostanzialmente l'unico motivo di gravame formulato dal è infondata e, dunque, non può essere accolta per i motivi di seguito Parte_1 illustrati.
L'art. 2697 c.c. codifica il principio per cui l'“onus probandi incumbit ei qui dicit” prevedendo testualmente che “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare
i fatti che ne costituiscono il fondamento”; dunque, chi invoca un diritto deve provare i fatti che giustificano tale diritto.
Tale principio trova applicazione anche nell'ambito dei sinistri stradali, ove, al fine di ottenere il risarcimento dei danni, è preventivamente necessario dimostrare l'an, ovvero l'effettivo verificarsi e le modalità di accadimento dell'evento e il quantum, ovvero la corretta quantificazione dell'importo preteso.
Nel caso in esame, il fatto illecito dedotto in giudizio è costituito da un incidente stradale tra tre veicoli in circolazione;
l'attore/odierno appellante ha, difatti, affermato che l'impatto avveniva in data 20.5.2013, alle ore 17:30 circa, mentre eseguiva una manovra di sorpasso col proprio autocarro AT DU Tg. AX763CX,
veicolo che colpiva l'autovettura AT ND Tg. DZ468SN - di proprietà e condotta da – e che l'autocarro, a sua volta, veniva tamponato da tergo Controparte_4 dall'autovettura AT NT Tg. AP283ZM – di proprietà e condotta da
[...]
– che non riusciva ad evitare l'impatto, spingendo il Controparte_3 CP_5
contro il guard-rail; va, comunque, precisato che oggetto del giudizio è solo ed esclusivamente il secondo urto (avvenuto tra l'autocarro DU e la AT NT).
A parere di questo Tribunale, nel caso di specie, l'attore non ha fornito prova dell'esatta dinamica del sinistro.
Deve, infatti, farsi riferimento alle risultanze istruttorie del giudizio di prime cure e,
segnatamente, alla documentazione prodotta e presente nel fascicolo di primo grado di parte attrice (rapporto di incidente redatto dalla Polizia Stradale di Catanzaro),
nonché a quanto riferito dal testimone di parte attrice, , unico Testimone_1
6 ad essere escusso in merito al verificarsi dell'evento (ascoltato all'udienza del
9.1.2015).
Va - anzitutto - evidenziato che dai rilievi effettuati dalla polizia stradale è emerso che il veicolo AT ND veniva tamponato “sulla corsia normale di marcia” ( e non sulla corsia di sorpasso) dal veicolo AT DU (v. sezione “dinamica” contenuta nel rapporto di incidente); inoltre, nel medesimo rapporto non trova riscontro quanto riferito da parte attrice in merito all'impatto dell'autocarro contro il guard-rail, risultando esclusivamente che “sopraggiungeva da tergo sulla corsia di sorpasso il veicolo C (autovettura AT NT) condotto da in Controparte_3 compagnia di , il quale collideva con la parte anteriore centrale Persona_1 del proprio veicolo contro lo spigolo posteriore sinistro dell'autocarro AT DU”,
e che, invece, era l'autoveicolo AT ND che finiva la corsa contro il guard-rail.
Oltretutto, in un primo momento lo stesso attore non faceva riferimento ad alcun impatto contro il guard-rail, come si evince dal “verbale di dichiarazioni spontanee della persona nei cui confronti si svolgono le indagine” contenuto all'interno del predetto rapporto e sottoscritto dallo stesso , che dichiarava: Parte_1
“…mi trovavo sulla corsia di sorpasso quando improvvisamente l'autovettura che mi precedeva invadeva la mia corsia e la colpivo nella parte post. sinistra, dopo
l'urto venivo sbalzato sulla sinistra e venivo tamponato da un'autovettura che proveniva da tergo nella corsia di sorpasso”; dunque, anche detta dichiarazione nulla chiarisce circa il presunto impatto dell'autocarro contro il guard-rail, oltre a non coincidere con la descrizione della dinamica del sinistro contenuta nell'atto di citazione, in cui non vi è alcun riferimento all'invasione di corsia da parte della AT
ND.
Alla luce di quanto appena riferito e degli evidenti contrasti tra i rilievi della Polizia
Stradale e le dichiarazioni rese dell'attore nell'immediatezza del sinistro - difformi dalla ricostruzione fattuale contenuta nell'atto di citazione -, non può e non poteva assumere rilevanza la testimonianza dell'unico teste indicato da parte attrice,
, il quale, pur affermando di essere testimone oculare del Testimone_1 sinistro, riferiva circostanze che paiono contrastanti sia rispetto ai rilievi effettuati dalla Polizia Stradale, che rispetto alle dichiarazioni della stessa parte attrice.
Il teste, difatti, ricordava: “la AT NT che veniva da dietro ha tamponato il furgone sulla corsia di sorpasso, forse perché voleva evitarlo ... il fugone dopo il tamponamento da parte della AT NT è stato spinto in avanti ed ha nuovamente
7 urtato contro il guard-rail”; eppure, da suddetta deposizione non è chiaro se il furgone di proprietà dell'attore abbia urtato una o più volte contro il guard-rail (vds. utilizzo dell'avverbio “nuovamente”).
Da quanto precede è evidente come l'esatta dinamica del sinistro non sia ricostruibile. Del resto, si deve sottolineare che non è presente in atti alcuna documentazione fotografica, sebbene dal verbale di accertamento risulti “si dà atto che si è proceduto ai rilievi fotografici”.
Vi è, in più, da rilevare che il teste affermava che “l'urto del furgone con il guard- rail è avvenuto sulla parte anteriore destra”. Ebbene, pur a voler considerare veritiera tale versione dei fatti, sarebbe stato impossibile la quantificazione dei danni derivanti dal solo secondo urto (tra l'autocarro AT DU e la AT NT), in quanto la parte anteriore destra è la medesima con cui collideva con il veicolo AT ND.
2.5 Quanto, infine, alla mancata presentazione di per Controparte_3 rendere l'interrogatorio formale, va rammentato che l'art. 232 c.p.c., rubricato
“mancata risposta” espressamente prevede che “Se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio”.
La Suprema Corte, in merito, ha precisato che “la mancata comparizione della parte all'interrogatorio formale non equivale a confessione: spetta al giudice valutare caso per caso, tenendo conto anche delle altre prove emerse nel corso del giudizio”
(Cass. sent. n. 17562/22).
Orbene, sulla scorta delle risultanze istruttorie, ritiene questo Tribunale di non poter considerare la mancata presentazione del convenuto per rendere l'interrogatorio formale quale ammissione dei fatti dedotti nell'interrogatorio; ciò alla luce, anche, delle dichiarazioni rese dallo stesso convenuto e riportate nel verbale della Polizia
Stradale, che contrastano con quanto riferito dall'attore (v. “verbale di dichiarazioni spontanee della persona nei cui confronti si svolgono le indagine”, contenuto all'interno del rapporto di sinistro e sottoscritto da ). Controparte_3
In sovrappiù, si fa presente che la ricevuta di avvenuta notifica di detto interrogatorio
(presente nel fascicolo di primo grado di parte attrice) risulta sottoscritta da tale
[...]
di cui tuttavia, nella ricevuta, non è fornita alcuna indicazione;
la notifica, Per_2
dunque, non può considerarsi perfezionata.
Difatti, la notifica di un atto a una terza persona senza indicazione della sua qualifica o rapporto con il destinatario è considerata nulla;
ciò in quanto la notifica potrebbe
8 non produrre gli effetti legali desiderati, non essendo chiaro se l'atto sia stato correttamente consegnato al destinatario o a persona autorizzata a riceverlo per suo conto.
L'art. 160 c.p.c., infatti, statuisce che “La notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi è
incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data, salva l'applicazione degli articoli 156 e 157”.
In conclusione, il Giudice di prime cure, a parere di questo Tribunale, ha correttamente esaminato i fatti di causa, le prove emergenti dall'istruttoria ed ha giustamente rigettato la domanda attorea.
Segue il rigetto del gravame.
3. Quanto alle spese di lite relative al primo grado di giudizio, va, anzitutto, premesso che, per costante giurisprudenza, il giudice d'appello, nel caso di rigetto del gravame, non può, in mancanza di uno specifico motivo d'impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado (cfr. Cass. n. 10405/2003).
Nel caso che ci occupa, stante il rigetto del gravame e la mancata espressa impugnazione del capo della sentenza relativo alle spese di lite, il Tribunale non è tenuto a provvedere ad un nuovo regolamento di dette spese.
3.1 Quanto alle spese processuali del presente grado di giudizio, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate – stante l'attività difensiva prestata - nei valori minimi dello scaglione di riferimento (valore € 4.063,75 – da € 1.101 a € 5.200) in € 1.278,00 per compensi professionali (di cui € 213,00 per la fase di studio, € 213,00 per la fase introduttiva, € 426,00 per la fase di trattazione ed € 426,00 per la fase decisionale), oltre accessori come per legge.
Vale precisare che la suddetta liquidazione avviene sulla base delle nuove tabelle
2022 di cui al D.M. n. 147 del 13/08/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, il quale,
pur se sopravvenuto al giudizio da cui trae linfa il diritto al compenso, si applica a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.
3.2 Nulla sulle spese di lite di , non costituitasi nel presente Controparte_3
giudizio.
4. Si dà atto della sussistenza dell'obbligo di pagamento, a carico della parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma dell'art. 13, co. l quater, del d.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228 (v. Cass. ord. n. 10306/2014).
9
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Teodora Godini, definitivamente pronunciando sulla impugnazione in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così
provvede:
1) rigetta le eccezioni preliminari sollevate dalla società appellata ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.;
2) respinge l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n.
89/2016, emessa dal Giudice di Pace di Lamezia Terme in data 14.1.2016 e depositata il 25.1.2016;
3) condanna la parte appellante alla rifusione, in favore della società appellata costituita, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 1.278,00 oltre spese generali al 15%, oltre IVA e CPA come per legge;
4) nulla in merito alle spese di lite di rimasto Parte_2
contumace alla lite;
5) dà atto della sussistenza dell'obbligo di pagamento, a carico di Parte_1
, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma
[...] dell'art. 13, comma l quater, del d.P.R. 30. 05.2002 n. 115.
Lamezia Terme, 30.6.2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Teodora Godini
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Sezione Unica Civile in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Teodora Godini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1400 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2016 e vertente
tra
(c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Soriano Calabro alla via Giardinieri, 55 presso e nello studio dell'avv.
Giuseppe Orecchio, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- parte appellante -
contro
già Controparte_1 Controparte_2
(p.iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Lamezia Terme (CZ) alla via G. Nicotera n. 215, presso lo studio dell'avv. Paolo Maione, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- parte appellata –
e
, nato in [...] il [...], Controparte_3
residente in [...];
- parte appellata
contumace –
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 89/2016, emessa dal Giudice di Pace
di Lamezia Terme in data 14.1.2016 e depositata il 25.1.2016 – sinistro stradale.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate in via telematica per l'udienza del 16.12.2024 tenuta con le modalità introdotte dagli artt. 127, co. 3, e
127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, evocava in Parte_1
giudizio dinanzi il Giudice di Pace di Lamezia Terme la Controparte_2
1 in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché , Controparte_3
per ottenere il risarcimento dei danni materiali e fisici subiti in conseguenza di un sinistro stradale.
Nel libello introduttivo della lite, l'attore esponeva: che, in data 20.5.2013 alle ore
17:30 circa, percorreva la S.S. 280 in direzione Lamezia Terme (CZ) alla guida del proprio autocarro AT DU Tg. AX763CX, quando, nell'eseguire manovra di sorpasso, colpiva l'autovettura AT ND Tg. DZ468SN - di proprietà e condotta da
– che lo precedeva;
che, da tergo, sopraggiungeva a velocità Controparte_4 sostenuta l'autovettura AT NT Tg. AP283ZM – di proprietà e condotta da
[...]
– che non riusciva ad evitare l'impatto con l'autocarro Controparte_3 dell'attore, che veniva spinto contro il guard-rail; che, in conseguenza dell'urto contro il guard-rail, l'autocarro dell'attore subiva danni e Parte_1
riportava lesioni personali che richiedevano il trasporto al Pronto Soccorso di
Soriano Calabro.
Si costituiva in giudizio la (già Controparte_1 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, la quale contestava la
[...]
domanda attorea domandandone il rigetto, perché infondata in fatto e diritto, con vittoria delle spese di lite.
Non si costituiva, invece, , rimanendo contumace alla lite. Controparte_3
La controversia veniva istruita attraverso l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, l'espletamento della prova orale autorizzata e della c.t.u. medico-legale; veniva, altresì, ammesso l'interrogatorio formale del convenuto contumace, il quale, tuttavia, non compariva.
Con sentenza n. 89/2016, emessa in data 14.1.2016 e depositata il successivo
25.1.2016, il Giudice di Pace di Lamezia Terme rigettava la domanda proposta da
, condannandolo al pagamento delle spese di lite liquidate in Parte_1 complessivi € 700,00 e ponendo a suo carico le spese di CTU.
1.1 Avverso la sentenza proponeva appello , il quale lamentava Parte_1
l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie e ribadiva la piena fondatezza della domanda spiegata in primo grado;
chiedeva, dunque, l'accoglimento del gravame, con accertamento della responsabilità esclusiva di nella Controparte_3
causazione del sinistro e conseguente condanna dello stesso, in solido con la al risarcimento dei danni subiti e quantificati in € Controparte_1
4.063,75, o - in via gradata - il riconoscimento della responsabilità concorsuale nella
2 causazione del sinistro, da attribuire in misura prevalente – e non inferiore al 70% -
a ; il tutto, con vittoria delle spese del doppio grado di Controparte_3
giudizio.
Resisteva al gravame, con comparsa di costituzione e risposta, la
[...]
in p.l.r.p.t., la quale eccepiva l'inammissibilità dell'appello ai Controparte_1
sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. e l'infondatezza in fatto e diritto dello spiegato appello, chiedendone l'integrale rigetto, con conferma della sentenza impugnata e vittoria delle spese di lite.
Pur ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva , Controparte_3
rimanendo contumace nella lite.
Acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di prime cure, dopo alcuni rinvii interlocutori dovuti al carico del ruolo dei precedenti giudici istruttori, con provvedimento del 25.6.2022, il magistrato subentrato medio tempore sul ruolo (in data 19.11.2020) formulava alle parti una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., che prevedeva “rinuncia all'appello; spese legali del presente grado di giudizio compensate”; alla proposta aderivano la sola parte appellata costituita, mentre la stessa veniva disattesa dalla parte appellante.
La causa, senza espletamento di attività istruttoria, sulle conclusioni richiamate in epigrafe, veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 16.12.2024, tenuta con le modalità di cui agli artt. 127, co. 3, e 127 ter c.p.c. e svoltasi, dunque, mediante scambio di note scritte, con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Ante omnia deve essere dichiarata la contumacia di , Controparte_3
che, regolarmente citato, non si costituiva in giudizio.
2.1 Sempre preliminarmente deve essere scrutinata l'eccezione di inammissibilità dell'appello spiegata dalla per genericità ai sensi Controparte_1 dell'art. 342 c.p.c..
L'eccezione è infondata e, pertanto, non merita di essere condivisa.
L'art. 342 c.p.c. (introdotto dal d.l. 22.6.2012, n. 83 convertito con modificazioni nella legge n. 134/2012) così recita letteralmente: “la motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione
3 impugnata”.
Dunque, dal tenore letterale dell'art. 342 c.p.c. si evince che il campo di applicazione della pronuncia di inammissibilità è quello dell'impugnazione che difetta dell'indicazione di motivi specifici tassativamente predeterminati.
Nel caso di specie, i motivi di impugnazione spiegati da parte appellante appaiono sufficientemente indicati e precisati avendo la stessa individuato le parti della sentenza impugnate nonché gli errori del giudice di prime cure, sottoponendoli a revisione critica.
In particolare, l'impugnativa proposta contiene in sé la specifica indicazione delle parti della sentenza che si è inteso impugnare, dei motivi di doglianza, delle modifiche richieste e delle conseguenti domande, tanto da aver consentito alle parti appellate la formulazione di difese complete con riferimento a tutti gli assunti posti a fondamento del gravame ed esplicitati nell'atto di appello.
Segue il rigetto dell'eccezione sollevata dall'appellata Controparte_1
[...]
2.2 Parimenti deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, avanzata sempre dalla società appellata, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c..
Tale norma processuale prevede quanto segue: “Fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello,
l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta…”.
Secondo la giurisprudenza formatasi presso le corti di merito “la mancanza di una ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello sussiste quando, alla stregua delle risultanze acquisite e delle preclusioni maturate, sia altamente probabile che i
motivi dedotti non possano trovare accoglimento sulla base di una diversa
valutazione dei fatti o di una differente opzione interpretativa o di un divergente esercizio della discrezionalità ove consentita” (v. App. Bari 18.2.2013).
In altre parole, l'ambito applicativo della ordinanza di inammissibilità ex art. 348 bis
c.p.c. è quello dell'impugnazione manifestamente infondata e, quindi, la formula impiegata dalla norma deve essere intesa in termini assolutamente restrittivi, nel senso cioè di circoscrivere l'operatività del “filtro” ai soli appelli pretestuosi o palesemente infondati (sia per ragioni di rito che per ragioni di merito).
Ebbene, con riferimento all'appello in oggetto, il Tribunale evidenzia che i motivi di impugnazione spiegati da parte appellante non appaiono né pretestuosi né
4 manifestamente infondati necessitando, tra l'altro, di un'approfondita analisi nel merito ai fini di una statuizione, di talché nessuna pronuncia di inammissibilità può essere emessa all'esito dell'udienza di cui all'art. 350 c.p.c. stante l'infondatezza della spiegata eccezione.
2.3 Appare, inoltre, necessario rilevare l'assenza in atti della copia autentica della sentenza di primo grado di cui all'art. 347 comma 2 c.p.c., che, seppure espressamente indicata nell'atto di appello – ove si legge “si depositano copia autentica della sentenza di primo grado e copia del fascicolo di primo grado” – non risulta, poi, versata in atti.
Sulla questione, si è ripetutamente pronunciata la Suprema Corte, che, con la recente pronuncia n. 27362 del 22.10.2024, ha statuito che “La mancanza in atti della sentenza impugnata, ancorché quest'ultima possa risultare indispensabile per ottenere una pronuncia di merito sul gravame, non implica comunque la declaratoria di improcedibilità dell'impugnazione, ma non consente neppure la rimessione della parte in termini per la sua produzione ovvero la rimessione della causa sul ruolo per consentirne l'acquisizione, imponendo, pertanto, al giudice di appello l'emissione di una decisione di merito, ove questa sia possibile sulla base degli atti, ovvero, se il contenuto della sentenza impugnata non sia desumibile in modo inequivoco dall'atto di appello, di una decisione di inammissibilità per carenza degli elementi di tale atto e, segnatamente, della specificità dei motivi sotto il profilo della loro pertinenza alle rationes decidendi”.
Da rammentare anche l'ordinanza n. 20849/2021 della Corte di Cassazione, che ha ricordato il consolidato orientamento di legittimità secondo il quale è vero che ai sensi dell'art. 347, comma 2, c.p.c. l'appellante deve inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza impugnata, ma, l'omissione del deposito non determina la sanzione dell'improcedibilità come previsto, invece, dall'art. 348 c.p.c. per la mancata costituzione nei termini o per l'omessa comparizione dell'appellante alla prima udienza ed a quella successiva all'uopo fissata.
Pertanto, la mancanza in atti della sentenza impugnata non preclude al giudice la possibilità di decidere nel merito qualora, sulla base degli atti, egli disponga di elementi sufficienti.
Ebbene, nel caso in esame, pur non avendo l'appellante prodotto copia della sentenza impugnata, la stessa risulta presente nel fascicolo di primo grado, acquisito agli atti;
5 pertanto, ritiene questo Giudice di disporre di tutti gli elementi per poter decidere nel merito.
2.4 Ciò detto, nel merito il gravame è infondato, risultando, pertanto, non meritevole di accoglimento.
Parte appellante ha contestato l'erroneità della sentenza n. 89/2016 del Giudice di
Pace di Lamezia Terme sotto il profilo dell'erronea valutazione delle prove acquisite nell'ambito del giudizio di prime cure.
Detta censura, che costituisce sostanzialmente l'unico motivo di gravame formulato dal è infondata e, dunque, non può essere accolta per i motivi di seguito Parte_1 illustrati.
L'art. 2697 c.c. codifica il principio per cui l'“onus probandi incumbit ei qui dicit” prevedendo testualmente che “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare
i fatti che ne costituiscono il fondamento”; dunque, chi invoca un diritto deve provare i fatti che giustificano tale diritto.
Tale principio trova applicazione anche nell'ambito dei sinistri stradali, ove, al fine di ottenere il risarcimento dei danni, è preventivamente necessario dimostrare l'an, ovvero l'effettivo verificarsi e le modalità di accadimento dell'evento e il quantum, ovvero la corretta quantificazione dell'importo preteso.
Nel caso in esame, il fatto illecito dedotto in giudizio è costituito da un incidente stradale tra tre veicoli in circolazione;
l'attore/odierno appellante ha, difatti, affermato che l'impatto avveniva in data 20.5.2013, alle ore 17:30 circa, mentre eseguiva una manovra di sorpasso col proprio autocarro AT DU Tg. AX763CX,
veicolo che colpiva l'autovettura AT ND Tg. DZ468SN - di proprietà e condotta da – e che l'autocarro, a sua volta, veniva tamponato da tergo Controparte_4 dall'autovettura AT NT Tg. AP283ZM – di proprietà e condotta da
[...]
– che non riusciva ad evitare l'impatto, spingendo il Controparte_3 CP_5
contro il guard-rail; va, comunque, precisato che oggetto del giudizio è solo ed esclusivamente il secondo urto (avvenuto tra l'autocarro DU e la AT NT).
A parere di questo Tribunale, nel caso di specie, l'attore non ha fornito prova dell'esatta dinamica del sinistro.
Deve, infatti, farsi riferimento alle risultanze istruttorie del giudizio di prime cure e,
segnatamente, alla documentazione prodotta e presente nel fascicolo di primo grado di parte attrice (rapporto di incidente redatto dalla Polizia Stradale di Catanzaro),
nonché a quanto riferito dal testimone di parte attrice, , unico Testimone_1
6 ad essere escusso in merito al verificarsi dell'evento (ascoltato all'udienza del
9.1.2015).
Va - anzitutto - evidenziato che dai rilievi effettuati dalla polizia stradale è emerso che il veicolo AT ND veniva tamponato “sulla corsia normale di marcia” ( e non sulla corsia di sorpasso) dal veicolo AT DU (v. sezione “dinamica” contenuta nel rapporto di incidente); inoltre, nel medesimo rapporto non trova riscontro quanto riferito da parte attrice in merito all'impatto dell'autocarro contro il guard-rail, risultando esclusivamente che “sopraggiungeva da tergo sulla corsia di sorpasso il veicolo C (autovettura AT NT) condotto da in Controparte_3 compagnia di , il quale collideva con la parte anteriore centrale Persona_1 del proprio veicolo contro lo spigolo posteriore sinistro dell'autocarro AT DU”,
e che, invece, era l'autoveicolo AT ND che finiva la corsa contro il guard-rail.
Oltretutto, in un primo momento lo stesso attore non faceva riferimento ad alcun impatto contro il guard-rail, come si evince dal “verbale di dichiarazioni spontanee della persona nei cui confronti si svolgono le indagine” contenuto all'interno del predetto rapporto e sottoscritto dallo stesso , che dichiarava: Parte_1
“…mi trovavo sulla corsia di sorpasso quando improvvisamente l'autovettura che mi precedeva invadeva la mia corsia e la colpivo nella parte post. sinistra, dopo
l'urto venivo sbalzato sulla sinistra e venivo tamponato da un'autovettura che proveniva da tergo nella corsia di sorpasso”; dunque, anche detta dichiarazione nulla chiarisce circa il presunto impatto dell'autocarro contro il guard-rail, oltre a non coincidere con la descrizione della dinamica del sinistro contenuta nell'atto di citazione, in cui non vi è alcun riferimento all'invasione di corsia da parte della AT
ND.
Alla luce di quanto appena riferito e degli evidenti contrasti tra i rilievi della Polizia
Stradale e le dichiarazioni rese dell'attore nell'immediatezza del sinistro - difformi dalla ricostruzione fattuale contenuta nell'atto di citazione -, non può e non poteva assumere rilevanza la testimonianza dell'unico teste indicato da parte attrice,
, il quale, pur affermando di essere testimone oculare del Testimone_1 sinistro, riferiva circostanze che paiono contrastanti sia rispetto ai rilievi effettuati dalla Polizia Stradale, che rispetto alle dichiarazioni della stessa parte attrice.
Il teste, difatti, ricordava: “la AT NT che veniva da dietro ha tamponato il furgone sulla corsia di sorpasso, forse perché voleva evitarlo ... il fugone dopo il tamponamento da parte della AT NT è stato spinto in avanti ed ha nuovamente
7 urtato contro il guard-rail”; eppure, da suddetta deposizione non è chiaro se il furgone di proprietà dell'attore abbia urtato una o più volte contro il guard-rail (vds. utilizzo dell'avverbio “nuovamente”).
Da quanto precede è evidente come l'esatta dinamica del sinistro non sia ricostruibile. Del resto, si deve sottolineare che non è presente in atti alcuna documentazione fotografica, sebbene dal verbale di accertamento risulti “si dà atto che si è proceduto ai rilievi fotografici”.
Vi è, in più, da rilevare che il teste affermava che “l'urto del furgone con il guard- rail è avvenuto sulla parte anteriore destra”. Ebbene, pur a voler considerare veritiera tale versione dei fatti, sarebbe stato impossibile la quantificazione dei danni derivanti dal solo secondo urto (tra l'autocarro AT DU e la AT NT), in quanto la parte anteriore destra è la medesima con cui collideva con il veicolo AT ND.
2.5 Quanto, infine, alla mancata presentazione di per Controparte_3 rendere l'interrogatorio formale, va rammentato che l'art. 232 c.p.c., rubricato
“mancata risposta” espressamente prevede che “Se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio”.
La Suprema Corte, in merito, ha precisato che “la mancata comparizione della parte all'interrogatorio formale non equivale a confessione: spetta al giudice valutare caso per caso, tenendo conto anche delle altre prove emerse nel corso del giudizio”
(Cass. sent. n. 17562/22).
Orbene, sulla scorta delle risultanze istruttorie, ritiene questo Tribunale di non poter considerare la mancata presentazione del convenuto per rendere l'interrogatorio formale quale ammissione dei fatti dedotti nell'interrogatorio; ciò alla luce, anche, delle dichiarazioni rese dallo stesso convenuto e riportate nel verbale della Polizia
Stradale, che contrastano con quanto riferito dall'attore (v. “verbale di dichiarazioni spontanee della persona nei cui confronti si svolgono le indagine”, contenuto all'interno del rapporto di sinistro e sottoscritto da ). Controparte_3
In sovrappiù, si fa presente che la ricevuta di avvenuta notifica di detto interrogatorio
(presente nel fascicolo di primo grado di parte attrice) risulta sottoscritta da tale
[...]
di cui tuttavia, nella ricevuta, non è fornita alcuna indicazione;
la notifica, Per_2
dunque, non può considerarsi perfezionata.
Difatti, la notifica di un atto a una terza persona senza indicazione della sua qualifica o rapporto con il destinatario è considerata nulla;
ciò in quanto la notifica potrebbe
8 non produrre gli effetti legali desiderati, non essendo chiaro se l'atto sia stato correttamente consegnato al destinatario o a persona autorizzata a riceverlo per suo conto.
L'art. 160 c.p.c., infatti, statuisce che “La notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi è
incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data, salva l'applicazione degli articoli 156 e 157”.
In conclusione, il Giudice di prime cure, a parere di questo Tribunale, ha correttamente esaminato i fatti di causa, le prove emergenti dall'istruttoria ed ha giustamente rigettato la domanda attorea.
Segue il rigetto del gravame.
3. Quanto alle spese di lite relative al primo grado di giudizio, va, anzitutto, premesso che, per costante giurisprudenza, il giudice d'appello, nel caso di rigetto del gravame, non può, in mancanza di uno specifico motivo d'impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado (cfr. Cass. n. 10405/2003).
Nel caso che ci occupa, stante il rigetto del gravame e la mancata espressa impugnazione del capo della sentenza relativo alle spese di lite, il Tribunale non è tenuto a provvedere ad un nuovo regolamento di dette spese.
3.1 Quanto alle spese processuali del presente grado di giudizio, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate – stante l'attività difensiva prestata - nei valori minimi dello scaglione di riferimento (valore € 4.063,75 – da € 1.101 a € 5.200) in € 1.278,00 per compensi professionali (di cui € 213,00 per la fase di studio, € 213,00 per la fase introduttiva, € 426,00 per la fase di trattazione ed € 426,00 per la fase decisionale), oltre accessori come per legge.
Vale precisare che la suddetta liquidazione avviene sulla base delle nuove tabelle
2022 di cui al D.M. n. 147 del 13/08/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, il quale,
pur se sopravvenuto al giudizio da cui trae linfa il diritto al compenso, si applica a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.
3.2 Nulla sulle spese di lite di , non costituitasi nel presente Controparte_3
giudizio.
4. Si dà atto della sussistenza dell'obbligo di pagamento, a carico della parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma dell'art. 13, co. l quater, del d.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228 (v. Cass. ord. n. 10306/2014).
9
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Teodora Godini, definitivamente pronunciando sulla impugnazione in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così
provvede:
1) rigetta le eccezioni preliminari sollevate dalla società appellata ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.;
2) respinge l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n.
89/2016, emessa dal Giudice di Pace di Lamezia Terme in data 14.1.2016 e depositata il 25.1.2016;
3) condanna la parte appellante alla rifusione, in favore della società appellata costituita, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 1.278,00 oltre spese generali al 15%, oltre IVA e CPA come per legge;
4) nulla in merito alle spese di lite di rimasto Parte_2
contumace alla lite;
5) dà atto della sussistenza dell'obbligo di pagamento, a carico di Parte_1
, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma
[...] dell'art. 13, comma l quater, del d.P.R. 30. 05.2002 n. 115.
Lamezia Terme, 30.6.2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Teodora Godini
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