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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 26/09/2025, n. 616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 616 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1) dott. Eugenio Scopelliti Presidente rel.
2) dott. Ginevra Chinè Consigliere
3) dott. Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 150/2023 R.G.L. vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Maria Grazia Parte_1 C.F._1
Mirarchi (pec: ; Email_1
appellante
E
rappresentato Controparte_1
e difeso dall'avv. A. Manuela Nucera (pec: ; Email_2
appellato
CONCLUSIONI: Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 26 novembre 2019, diva il Giudice del Lavoro Parte_1
al fine di ottenere il riconoscimento della natura professionale della patologia da cui risultava affetto, diagnosticata come "gonoartrosi bilaterale e rizoartrosi mano bilaterale", con conseguente accertamento di una menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 9%, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia all'esito del giudizio, da unificare alla rendita già in godimento per altra patologia, con condanna dell' alla corresponsione della CP_1 relativa prestazione economica.
Si costituiva in giudizio l' contestando integralmente la fondatezza della domanda, in CP_1
particolare per difetto del nesso eziologico tra l'attività lavorativa svolta dal ricorrente e le patologie denunciate, ritenute di natura cronico-degenerativa e comune, nonché non incluse nelle tabelle delle malattie professionali in relazione alle mansioni dichiarate.
Nel corso del giudizio veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, affidata al dott. , il quale, all'esito dell'accertamento peritale, escludeva la natura Persona_1
professionale delle patologie dedotte, qualificandole come malattie comuni.
Il Giudice di prime cure, aderendo integralmente alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, rigettava il ricorso, compensando le spese processuali e ponendo a carico dell' le spese di consulenza. CP_1
Avverso la sentenza ha proposto appello per i motivi di seguito trattati, Parte_1 chiedendo l'accoglimento delle domande già formulate in primo grado, previa rinnovazione della CTU.
L' costituendosi nel giudizio di appello, ha chiesto la conferma della sentenza di primo CP_1
grado-
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato;
depositate note nel termine fissato , la causa è stata assunta in riserva e decisa nella camera di consiglio del 15.7.2025.
Motivi della decisione
ha dedotto di avere contratto, a causa dell'attività lavorativa svolta, le patologie Pt_1
“gonartrosi bilaterale e rizoartrosi mano bilaterale”, allegando di avere iniziato la propria attività lavorativa in qualità di operaio a decorrere dal 1° gennaio 1977, per poi proseguirla, dal 1992, quale bracciante agricolo, mansione che comporta una sollecitazione continua delle mani, dei polsi e delle ginocchia, con correlativa incidenza patogenetica rispetto alle malattie denunciate.
Il consulente tecnico d'ufficio nominato in primo grado ha escluso l'esistenza di un nesso causale tra le patologie accertate e l'attività lavorativa svolta, qualificando le stesse come
"malattie comuni”.
Con il gravame si censurano le valutazioni medico-legali del CTU invocando il rinnovo della
CTU e/o la prova testi.
Ora, quando la decisione è stata raggiunta sulla base delle conclusioni svolte da un consulente tecnico d'ufficio alla stregua dei fatti accertati nel corso delle indagini, se la parte chiede una diversa decisione sulla valutazione effettuata dall'esperto, anche attraverso gli auspicati diversi risultati di una nuova indagine tecnica, deve svolgere critiche riguardo agli argomenti risultanti dalla relazione del CTU, che devono essere idonee a rappresentare l'esistenza di decisive insufficienze sul piano scientifico o logico e a imporre, conseguentemente, al giudice di secondo grado di ridiscuterne. Nulla di tutto ciò si rinviene nel gravame all'esame, che manifesta un mero dissenso sulle conclusioni del consulente di prime cure, che appaiono al contrario sorrette da articolate e convincenti argomentazioni di carattere scientifico, prive di vizi logici o carenze, sicchè non si giustifica la rinnovazione della CTU in questa fase.
Infatti, con i primi due articolati motivi si censura la parte in cui il consulente ha qualificato l'attività agricola svolta come meramente occasionale e, pertanto, non idonea a causare le patologie lamentate, pur a fronte del riconoscimento da parte dell' per precedenti e CP_1
analoghe patologie (ernia discale lombare e patologia vertebrale con segni radicolari agli arti inferiori), del nesso causale con l'attività di bracciante agricolo, in particolare deducendo che :
l' attività lavorativa prestata non poteva considerarsi occasionale, ma, al contrario, costituiva attività abituale e continuativa, idonea a determinare le lesioni lamentate, anche in relazione agli strumenti impiegati e alle posture mantenute nel tempo;
l'attività di bracciante agricola è stata svolta per la maggior parte delle annualità per 152 giornate, distribuite su 7/8 mesi di lavoro effettivo e inoltre, avendo iniziato a lavorare dal lontano
1977, per più di 40 anni ha svolto pesanti mansioni e per circa 30 anni quelle di bracciante agricolo sicchè, rapportando l' attività sull'intero anno calcolato in 12 mesi, è come se avesse lavorato per 20 anni consecutivi;
lo stesso resistente aveva in passato già riconosciuto il nesso eziologico tra l'attività CP_1
di bracciante agricolo e analoghe patologie dell'apparato muscolo-scheletrico, con attribuzione di rendita nella misura del 20 % e le patologie oggetto di causa sarebbero da considerare quale diretta evoluzione e conseguenza delle affezioni già riconosciute come professionali, atteso che le medesime posture incongrue che hanno determinato il danno agli arti inferiori sarebbero responsabili delle attuali lesioni a carico delle ginocchia;
analogamente, le patologie riscontrate alle mani sarebbero compatibili con l'uso continuativo e gravoso di tali arti, che sono il primo strumento di lavoro di ogni bracciante agricolo.
Osserva il Collegio che tali doglianze si esauriscono nella mera riproposizione delle osservazioni già formulate avverso la bozza peritale, alle quali il perito ha però ha dato risposte puntuali e basate su solida metodologia scientifica.
In particolare, al rilievo secondo cui non potrebbe considerarsi l'attività lavorativa svolta dal come discontinua o a tempo parziale in quanto per altre patologie (ernia discale Pt_1
lombare e patologia vertebrale lombare con segni radicolopatici AA inferiori) l' ha CP_1
già riconosciuto il nesso causale tra l'attività lavorativa svolta e le stesse, il CTU replicava che veniva così implicitamente affermato che “il periziando, tra patologie di recente denuncia e le altre già valutate sia affetto da una diffusa forma artrosica, CP_1
polidistrettuale, policompartimentale, che interessa numerosi e differenti distretti articolari” .
Nel resto, il CTU così proseguiva:
“Senza entrare nello specifico riguardante le localizzazioni artrosiche già valutate che CP_1
la cosa non mi compete né mi viene richiesta, ci si sofferma sul fatto che il Periziando sia soggetto affetto da una forma artrosica diffusa, interessante sia il rachide che le mani che i polsi che le ginocchia.
Distretti articolari diversi e distanti tra loro, ognuno generalmente sottoposto, durante la fisiologica attività corporea, a sollecitazioni meccaniche e dinamiche differenti e specifiche.
Nessuna attività lavorativa appare in grado di usurare distretti osteoarticolari così funzionalmente differenti e topograficamente distanti tra loro ed in modo così sincrono come si vorrebbe sia accaduto al Sig. Pt_1
La presenza contemporanea di lesioni artrosiche polidistrettuali depone, al contrario, per una “diatesi artrosica”, una condizione eredo-costituzionale che predispone e favorisce
l'emergenza, dopo una certa età, di degenerazione artrosiche, sia rachidee che extrarachidee, indipendenti da fattori extrabiologici ma legati, appunto, alla predisposizione genetica ad ammalarsi, sufficiente, da sola, a determinare la malattia, ciò in soggetti di sesso, età, impegno lavorativo del tutto differenti.
Le artrosi “professionali” sono forme sempre localizzate ad un distretto articolare, sovente asimmetriche con prevalenza di lato a volte, come appunto la rizartrosi del pollice, appannaggio di un' unica struttura ostro-articolare, l'articolazione trapeziometacarpale della sola mano utilizzata nelle lavorazioni.
Al contrario un diffuso processo artrosico, l'interessamento simmetrico e contemporaneo di articolazioni pari, lo stadio evolutivo praticamente sovrapponibile cronologicamente delle varie lesioni esclude assolutamente una tecnopatia indirizzando inconfutabilmente verso una condizione eredo-costituzionale”.
Contro tale ampia ed esaustiva disanima, l'appellante non oppone critiche specifiche idonee a dimostrare carenze o vizi logici della perizia, limitandosi a ritenerla non condivisibile sulla base della generica constatazione che il lavoro di bracciante agricolo comporta sollecitazioni continue di mani, polsi e ginocchia, ad es. per la postura assunta per la semina e il raccolto.
Le riportate argomentazioni assumono rilievo decisivo ai fini della conferma dell'impugnata sentenza, Il CTU ha concluso che le patologie denunciate costituiscono l'espressione di una “diatesi artrosica” su base eredo-costituzionale, chiarendo che la patologia artrosica può essere qualificata come tecnopatia esclusivamente nell'ipotesi in cui interessi un singolo distretto articolare, mentre in presenza – come nel caso di specie – di un coinvolgimento bilaterale, simmetrico e contemporaneo di articolazioni pari (ginocchia e mani), il quadro clinico è da ritenersi compatibile con una condizione degenerativa a genesi comune, e non riconducibile eziologicamente all'attività lavorativa svolta.
Il CTU ha condotto un'ampia analisi della storia lavorativa del valutando nel dettaglio Pt_1
le mansioni svolte e le sollecitazioni meccaniche derivanti dalle stesse;
ha evidenziato che l'attività lavorativa di bracciante agricolo non comporta posture incongrue o movimenti ripetitivi a carico degli arti superiori e inferiori con continuità e intensità tali da giustificare un nesso eziologico diretto con l'insorgenza delle patologie denunciate;
al contrario, tale attività si caratterizza per la varietà e l'alternanza delle mansioni, che consente l'adozione di posture diversificate e l'interruzione naturale degli sforzi mediante pause defatiganti.
Pertanto va confermato che le patologie denunciate – ovvero la gonartrosi bilaterale e la rizoartrosi bilaterale – non sono riconducibili a una eziologia lavorativa, ma costituiscono manifestazione clinica di un diffuso e aspecifico quadro artrosico generalizzato.
Particolarmente rilevante è l'osservazione secondo cui l'interessamento simmetrico e sincrono di articolazioni tra loro morfologicamente, anatomicamente e funzionalmente differenti (rachide, mani, polsi, ginocchia) non può in alcun modo essere correlato ad un unico fattore professionale, non esistendo attività lavorativa, anche usurante, che possa determinare in maniera così estesa e uniforme un danno articolare multiplo.
Di contro, la tipologia e la distribuzione delle lesioni artrosiche accertate nel Foti depongono in modo univoco per una condizione degenerativa su base costituzionale, la cui insorgenza
è legata a fattori genetici e all'avanzare dell'età, del tutto indipendenti dalle sollecitazioni biomeccaniche eventualmente derivanti dall'attività lavorativa svolta.
Contro tale analitica valutazione non giova all'appellante contestare la riqualificazione delle patologie denunciate (“iniziale gonartrosi” e “moderato impegno funzionale” con riferimento all'artrosi delle mani) rispetto a quanto riportato in alcuni referti rilasciati da strutture pubbliche, insistere sulla vaga considerazione secondo cui le mansioni di operaio e bracciante agricolo sarebbero o pienamente compatibili con l'insorgenza delle patologie e sulla presunta natura di malattie tabellate per le lavorazioni indicate o sull'assenza di fattori extra-lavorativi idonei a costituire causa alternativa o concorrente nella genesi delle malattie. Del resto i chiarimenti resi in risposta alle osservazioni del ricorrente si pongono a integrazione di una bozza di relazione già approfondita , nella quale, tra l'altro:
- è stata esclusa la configurabilità della “Rizoartrosi mano bilaterale”, quale denunciata
(rilevando che nel referto RX delle mani praticato il 05/06/2010 non è descritta alcuna immagine riferibile al disturbo denunciato ma soltanto un diffuso e aspecifico quadro artrosico generalizzato), rimarcando che la patologia è bilateralmente diffusa,discretamente avanzata e rappresenta un tipico quadro di “Artrosi delle mani”, condizione eredo-costituzionale di cui è affetta gran parte della popolazione over 60 anni, di ogni sesso, indipendentemente dall'attività lavorativa sostenuta;
-l'invocato “sovraccarico biomeccanico” non è applicabile al caso specifico in quanto ha determinato una diffusa alterazione artrosica delle mani che non coincide con quanto da dottrina insegnato sull'azione degli agenti fisici a livello distrettuale scheletrico;
sia l' “Aggiornamento dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia …. ai sensi dell'art. 139 DPR 1124/65 e successive modifiche ed integrazioni “ (GU n° 212 del
12/09/2014) al punto 04 del gruppo 02 della lista 1 che il gruppo 2, lista II non menzionano processi artrosici;
quanto alla possibilità che alterazioni tendinee ed insersionale possano essere l'anticamera dell'artrosi, rilevava che l'artrosi , pur sempre ed essenzialmente localizzata e generalmente monolaterale, per poter derivare da una tendinopatia insersionale di natura tecnopatica ha necessità di tempi più lunghi, quindi di una congrua esposizione alla noxa che non può essere limitata a concentrati spazi temporali, quali emersi dall'estratto contributivo relativo all'attività di “bracciante agricolo” per 19 anni (alla data dell'istanza amministrativa), considerata la media annua di 126 giornate effettivamente lavorate.
Alla luce di tali rilievi, non può ritenersi fondata la pretesa dell'appellante di far ricondurre le patologie denunciate a una causa lavorativa, né può sostenersi, sulla base del pregresso riconoscimento per differenti affezioni, l'esistenza di un automatismo probatorio CP_1
idoneo a dimostrare l'origine professionale anche delle patologie oggetto del presente giudizio.
Per questi motivi
, non rinvenendosi vizi logici o carenze della valutazione peritale e in assenza di elementi di segno contrario, non offerti neppure con il gravame, l'appello deve essere rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
Nulla per le spese, stante la dichiarazione ai fini dell'esonero , come da sentenza impugnata.
Va dato atto che è stata emessa sentenza di condanna in relazione al pagamento del contributo unficato, se dovuto
PQM
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - , definitivamente decidendo nel giudizio di appello vertente tra e e avverso la sentenza n. 1679/2022 Parte_1 CP_1 pubblicata il 06/10/2022 dal Tribunale di Reggio Calabria, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
Rigetta l'appello; spese irripetibili.
Dà dato atto che è stata emessa sentenza di condanna in relazione al pagamento del contributo unficato, se dovuto
Così deciso nella camera di consiglio del 15.7.2025
Il Presidente est.
(dott. Eugenio Scopelliti)