CA
Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 10/10/2025, n. 700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 700 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 342/2024 R.G.L. e vertente
TRA
,la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. PAOLO FILIPPO Parte_1
ARILLOTTA, giusta procura in atti;
- appellante – ricorrente in riassunzione
CONTRO
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. Controparte_1
ON AR, giusta procura in atti;
- appellato resistente in riassunzione giudizio di rinvio a seguito di annullamento della sentenza 394/19 Corte d'appello di Reggio
Calabria, che confermava la sentenza 431/17 del Tribunale di Reggio Calabria;
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza di questa Corte, oggetto di rinvio da parte della Suprema Corte, è stata confermata la sentenza del Tribunale Reggio Calabria, con la quale era stata rigettata la domanda del volta ad ottenere la condanna della Regione al pagamento dell'indennità sostitutiva delle CP_2 ferie maturate nel corso dei successivi rapporti a tempo determinato, protrattisi senza soluzione di continuità dal 4 luglio 2002 al 14 maggio 2010.
La Corte territoriale ha ritenuto pacifico che il contratto di lavoro a tempo determinato instaurato tra le parti nel 2002 era proseguito senza soluzione di continuità fino al maggio 2010 in forza di proroghe (con la precisazione che era proseguito di fatto nel periodo dal 22 gennaio al 15 febbraio 2010).
Ha escluso che l'apposizione di un termine ai contratti e alle proroghe fosse assimilabile alle ipotesi di risoluzione per causa non imputabile al lavoratore nei termini indicati dalla sentenza n.
95/2016 della Corte costituzionale, in quanto il dirigente era a conoscenza della prevedibile durata del rapporto ed era in grado di predeterminare il numero delle ferie che avrebbe maturato nel periodo di riferimento e di programmarne la fruizione nei periodi originariamente definiti.
La Corte ha inoltre ritenuto che la protrazione del rapporto senza soluzione di continuità avrebbe consentito al dirigente di recuperare le ferie pregresse, qualora avesse effettuato un'opportuna e apposita programmazione.
Riguardo alle proroghe del 31.3.2009, del 29.3.2010 e del 2.4.2010, ha in particolare evidenziato che gli eventi indicati per l'individuazione delle rispettive scadenze (l'attuazione della
Nuova Struttura Organizzativa dell'Ente, la proclamazione degli eletti e l'effettivo svolgimento del mandato sindacale) erano certi nel loro verificarsi e noti ab origine.
Ha poi escluso l'applicabilità dell'art. 10 del d.lgs. n. 66/2003, argomentando che nel caso di specie le proroghe si erano succedute senza soluzione di continuità e che la risoluzione era intervenuta solo in data 14.5.2010.
Ha ritenuto provata la circostanza che il avesse il potere di definire autonomamente il CP_2 suo piano ferie ed ha escluso che dal contegno dell'Amministrazione potesse ricavarsi l'adesione alle ragioni indicate dal nelle sue note e prospettate come ostative alla fruizione delle ferie, CP_2 in quanto anche a seguito di tali note l'Amministrazione lo aveva ripetutamente sollecitato a predisporre un piano ferie e a fruire tempestivamente delle ferie.
Ha precisato che le note con cui il ha dedotto l'esistenza di situazioni ostative alla CP_2 fruizione delle ferie sono quelle del 11.12.2006 e del gennaio 2007, da ritenersi riferite all'anno
2006, mentre le successive note si collocano nel 2010, e possono al più valere per le ferie maturate nel 2009, mentre il ha rivendicato in giudizio anche ferie ulteriori, e relative agli anni 2002, CP_2
2003, 2004, 2006, 2007 e 2008.
Ha sul punto evidenziato che la posticipazione della fruizione delle ferie può essere giustificata solo da un atto formale avente data certa da cui emerga che l'ente ha richiesto al dirigente di non assentarsi per specifiche esigenze di servizio nel periodo individuato dal dirigente per la fruizione delle ferie, ed ha rimarcato che non risulta giustificata la posticipazione della fruizione delle ferie oltre i limiti temporali indicati con previsione inderogabile dal contratto di comparto area dirigenti.
Ha comunque escluso che il potesse avanzare pretese in relazione all'ultimo periodo, CP_2 essendo incontestato che nel 2010 aveva goduto di 10 giorni di ferie.
Avverso tale sentenza l'attuale ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.
Con il primo motivo, il ricorso ha dedotto violazione dell'art. 36 Cost., dell'art. 10 d. lgs. n.
66/2003, nonché degli artt. 2104 e 2109 cod. civ.
Ha dedotto che l'atto di appello aveva censurato l'omessa considerazione, da parte del primo giudice, della circostanza che il rapporto contrattuale era stato cadenzato da periodi di durata inferiore all'anno, evidenziando che la continuità del rapporto di lavoro risulta solo ex post; ha richiamato la circolare n. 8/2005 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la circolare n.
32973/2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica secondo cui il divieto di monetizzazione non si applica ai casi in cui le giornate di ferie sono maturate prima dell'entrata in vigore dell'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95/2012, e ne risulti compatibile la fruizione a causa della ridotta durata del rapporto.
Ha evidenziato che la brevità dei rinnovi contrattuali, disposti per periodi di due o tre mesi alla volta, non aveva consentito al la programmazione delle ferie, né il loro godimento. CP_2
Ha censurato la statuizione della sentenza impugnata secondo cui l'ente non aveva avallato la sua valutazione sull'impossibilità a godere delle ferie;
evidenzia che con nota prot. n. 144307 del
16.7.2010 il aveva riconosciuto 39 giorni di ferie da monetizzare (28 per il 2009 e 11 per il CP_1
2010).
2. Con il secondo motivo, il ricorso ha denunciato violazione dell'art. 36 Cost., dell'art. 10 d. lgs. n. 66/2003 e dell'art. 2109 cod. civ.
Ha addebitato alla sentenza impugnata il mancato riconoscimento del diritto del alla CP_2 percezione dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute negli anni 2009 e 2010, sostenendo la sussistenza di una causa di esclusione del divieto di monetizzazione come fissato dall'art. 10 del d.lgs. n. 66/2003, nell'interpretazione della giurisprudenza costituzionale e di legittimità.
Ha evidenzia che l'atto di appello aveva dedotto che gli eventi risolutivi relativi a tutti i periodi contrattuali del 2009 e a quelli dal 1.1.2010 al 14.2.2010 e dal 15.2.2010 al 14.5.2010 erano dipesi esclusivamente dalla volontà dell'Amministrazione comunale ed erano incerti sia nell'an che nel quando (potendo l'Amministrazione retrocedere dalle sue determinazioni in materia di nuova struttura organizzativa, e non deliberare sulla decadenza del Sindaco). Ha argomentato che nemmeno l'Amministrazione era in grado di fare previsioni, come si desume dalle circostanze che anteriormente alla proroga del 31.3.2009, con nota del 2.2.2010, accertata la mancata fruizione di 95 giorni di ferie, il era stato invitato a predisporre un piano CP_2 ferie entro il 30 giugno 2010 e che con atto del 28.2.2009 il contratto era stato prorogato entro l'adozione degli atti, e comunque non oltre il 29 marzo 2009.
3. Con il terzo motivo, il ricorso ha denunciato la violazione dell'art. 10 d. lgs. n. 66/2003, dell'art. 2109 cod. civ., dell'art. 17, comma 13, del CCNL Comparto Dirigenza- Area II – Regioni
Enti Locali parte normativa 1995-1998 e dell'art. 115 cod. proc. civ.
Ha criticato la sentenza impugnata per avere escluso la monetizzazione delle ferie maturate nell'anno 2010 in forza dei due diversi periodi contrattuali dal 1.1.2010 al 14.2.2010 (di cui alla proroga dell'originario contratto del 4.7.2002) e dal 15.2.2010 al 14.5.2010 (di cui al contratto del
15.2.2010).
Ha evidenziato che nella nota prot. n. 91564 del 3.5.2010 il aveva avanzato istanza di CP_2 monetizzazione delle ferie non godute, declinando le esigenze di servizio non delegabili in ragione delle quali non aveva goduto delle ferie.
Ha dedotto che la Corte territoriale, pur avendo dato atto della censura relativa alla mancata valorizzazione delle note prot. n. 144307 e 185948 del 2010, con cui era stato riconosciuto il diritto del alla monetizzazione di 39 giorni di ferie per gli anni 2009 e 2010, aveva implicitamente CP_2 rigettato la relativa richiesta.
Ha contestato che l'allegazione della circostanza relativa alla fruizione di 10 giorni di ferie dell'anno 2010, contenuta nella memoria del nel giudizio di appello, potesse costituire CP_1 allegazione del godimento di 10 giorni di ferie relative all'anno 2010; ha evidenziato che la difesa del aveva al contempo dato atto del mancato godimento di 97 giorni di ferie. CP_1
Ha sostenuto, in particolare, che l'allegazione relativa alla fruizione di 10 giorni di ferie nell'anno 2010 non aveva costituito eccezione tesa a paralizzare la domanda di monetizzazione delle ferie maturate e non godute in quell'anno; ha evidenziato inoltre che il aveva CP_2 contestato tale circostanza e richiama sul punto le note autorizzate del medesimo relative al giudizio di appello, in cui era stata evidenziata una discrasia di sette giorni tra il conteggio dal medesimo allegato da cui risultavano 104 giorni di ferie residue, ed il conteggio del Comune, da cui ne risultavano 97.
4. Con il quarto motivo, il ricorso ha denuncia violazione dell'art. 10 d. lgs. n. 66/2003, dell'art. 2109 cod. civ., dell'art. 17, comma 13, del CCNL Controparte_3 parte normativa 1995-1998, nonché dell'art. 115 cod. proc. civ.
[...]
In ordine alla domanda di monetizzazione di 30 giorni di ferie dell'anno 2009 maturate e non godute, ha dedotto che l'invito a predisporre un piano ferie da smaltire entro il 30.6.2010, contenuto nella nota prot. n. 26241 del 2.2.2010 implicava l'autorizzazione a riportare le ferie dell'anno precedente.
Ha addebitato alla Corte territoriale di non avere statuito l'illegittimità del riporto dei giorni di ferie dall'anno 2009 all'anno 2010, e di non avere riconosciuto la piena legittimità del rinvio all'anno successivo delle ferie relative all'anno 2009.
Ha sostenuto la sussistenza delle indifferibili esigenze di servizio ostative al godimento delle ferie nel corso dell'anno, espresse nella nota del n. 18006 del 25.1.2010 e riconosciute CP_2 dall'Amministrazione con le note nn. 26241 del 2.2.2010 e 144307 del 16.7.2010.
Ha aggiunto che in forza delle previsioni contenute nel parere del Dipartimento della Funzione
Pubblica n. 32937 del 6.8.2012, ai fini del rinvio del godimento delle ferie ai primi sei mesi dell'anno successivo, è sufficiente che le esigenze di servizio che possono giustificare il rinvio temporaneo in base al CCNL risultino da atto formale con data certa.
5. Con il quinto motivo il ricorso ha denunciato violazione degli artt. 2702, 2735, 2732 e 2697 cod. civ., nonché degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ.
Ha evidenziato che con le note nn. 144307 del 16.7.2010 e 185948 del 8.10.2010 che costituiscono scritture private aventi carattere confessorio, mai disconosciute dall'Amministrazione, il Comune aveva riconosciuto il diritto del alla monetizzazione di 28 giorni di ferie per CP_2
l'anno 2009 e di 11 giorni di ferie per l'anno 2010.
Ha criticato la sentenza impugnata per non essersi pronunciata sul motivo di appello con cui era stata denunciata la mancata valorizzazione delle suddette note, e per non avere comunque esplicitato le ragioni sottese alla decisione relativa alla suddetta censura.
La Suprema Corte ha accolto il primo e il secondo motivo ed il quinto motivo di ricorso così statuendo “Il primo e il secondo motivo, da trattarsi congiuntamente per ragioni logiche, sono fondati.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il dirigente il quale, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non abbia fruito delle ferie, ha diritto a un'indennità sostitutiva,
a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo messo nelle condizioni di esercitare il diritto in questione prima di tale cessazione, mediante un'adeguata informazione nonché, se del caso, invitandolo formalmente a farlo» (v. Cass. 2 luglio 2020, n. 13613); si è in particolare chiarito che la perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente - e di averlo nel contempo avvisato, in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire – che, nel caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato (Cass. n. 21780/2022).
Si è dunque ritenuto che il dirigente (pur munito del potere di auto-organizzarsi le ferie) che non sia collocato all'apice dell'ente pubblico e sia sottoposto a poteri organizzatori, o comunque gerarchici, dell'organo di vertice dello stesso, non perde il diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, ove il mancato godimento dipenda dall'inadempimento degli obblighi organizzativi del datore di lavoro, sul quale, pertanto, grava
l'onere di provare di avere esercitato la sua capacità organizzativa in modo da assicurare che le ferie fossero effettivamente godute (Cass. n. 29844/2022).
Si è dunque affermato il principio secondo cui “il potere del dirigente pubblico di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie, pur se accompagnato da obblighi previsti dalla contrattazione collettiva di comunicazione al datore di lavoro della pianificazione delle attività e dei riposi, non comporta la perdita del diritto, alla cessazione del rapporto, all'indennità sostitutiva delle ferie se il datore di lavoro non dimostra di avere, in esercizio dei propri doveri di vigilanza ed indirizzo sul punto, formalmente invitato il lavoratore a fruire delle ferie e di avere assicurato altresì che l'organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio cui il dirigente era preposto non fossero tali da impedire il loro godimento» (Cass. n. 18140/2022).
Si è infatti evidenziata la decisiva influenza spiegata dalla normativa eurounitaria e dalla sentenza della Grande Sezione della Corte di Giustizia 6 novembre 2018, Max-Planck, secondo cui
«l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre
2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella discussa nel procedimento principale, in applicazione della quale, se il lavoratore non ha chiesto, nel corso del periodo di riferimento, di poter esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite, detto lavoratore perde, al termine di tale periodo – automaticamente e senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro, segnatamente con un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo, in condizione di esercitare questo diritto».
Si è in particolare rimarcato che la Direttiva estende i propri effetti in tema di ferie anche ai dirigenti (v. art. 17 Direttiva 2003/88/CE, che, nel consentire agli Stati membri un diverso trattamento rispetto ai diritti dei dirigenti, esclude dalle norme derogabili l'art. 7, riguardante appunto le ferie) e si è chiarito come operino, rispetto ad essi, i principi fissati in sede eurounitaria, essendosi espressamente affermato, nel contesto della pronuncia citata, la necessità che il giudice nazionale operi «prendendo in considerazione il diritto interno nel suo complesso e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest'ultimo», onde «pervenire a un'interpretazione di tale diritto che sia in grado di garantire la piena effettività del diritto dell'Unione».
La Corte di Giustizia individua nel proprio ragionamento tre cardini del giudizio di diritto demandato al giudice nazionale, al fine di assicurare che il lavoratore sia stato messo effettivamente nelle condizioni di esercitare il proprio diritto alle ferie, consistenti:
a) nella necessità che il lavoratore sia invitato «se necessario formalmente» a fruire delle ferie
e «nel contempo informandolo – in modo accurato e in tempo utile … se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento» (punto 45);
b) nella necessità di «evitare una situazione in cui l'onere di assicurarsi dell'esercizio effettivo del diritto alle ferie annuali retribuite sia interamente posto a carico del lavoratore» (punto 43);
c) infine, sul piano processuale, nel prevedere che «l''onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro ….. sicché la perdita del diritto del lavoratore non può aversi ove il datore «non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto».
Ancorché rispetto ad un dirigente, per la normale posizione di minor debolezza e maggiore conoscenza dei dati giuridici, le predette condizioni possano trovare in concreto applicazioni di minor rigore, sotto il profilo dell'intensità informativa o del grado di diligenza richiesta al datore di lavoro, ma certamente permangono a governare l'istituto dell'attribuzione, perdita o monetizzazione delle ferie.
La lettura della Corte di Giustizia si coordina del resto con l'orientamento interpretativo della
Corte Costituzionale, quale manifestato quando fu ad essa sottoposta questione di legittimità rispetto alla previsione, qui non applicabile ratione temporis, dell'art. 5, co. 8, d.l. 95/2012, conv., con mod. in L. 135/2012 secondo cui, nell'ambito del lavoro pubblico, le ferie, i riposi e i permessi siano obbligatoriamente goduti secondo le previsioni dei rispettivi ordinamenti e che non si possano corrispondere «in nessun caso» trattamenti economici sostitutivi.
In proposito Corte Costituzionale 6 maggio 2016, n. 95, ha ritenuto che la legge non fosse costituzionalmente illegittima, in quanto da interpretare nel senso che la perdita del diritto alla monetizzazione non può aversi allorquando il mancato godimento delle ferie sia incolpevole, non solo perché dovuto ad eventi imprevedibili non dovuti alla volontà del lavoratore, ma anche quando ad essere chiamata in causa sia la «capacità organizzativa del datore di lavoro», nel senso che quest'ultima va esercitata in modo da assicurare che le ferie siano effettivamente godute nel corso del rapporto, quale diritto garantito dalla Carta fondamentale (art. 36, comma terzo), dalle fonti internazionali (Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 132 del 1970, concernente i congedi annuali pagati, ratificata e resa esecutiva con legge 10 aprile 1981, n. 157) e da quelle europee (art. 31, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007; direttiva 23 novembre 1993, n. 93/104/CE del Consiglio), sicché non potrebbe vanificarsi «senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso … da …. causa non imputabile al lavoratore», tra cui rientra quanto deriva dall'inadempimento del datore di lavoro ai propri obblighi organizzativi in materia, i quali non possono che essere ravvisati, per coerenza complessiva dell'ordinamento, nell'assetto sostanziale e processuale quale compiutamente delineato dalla Corte di Giustizia nei termini già sopra evidenziati.
7. La sentenza impugnata non è conforme a tali principi, in quanto si è limitata a valorizzare i solleciti dell'Amministrazione alla pianificazione e al godimento delle ferie, senza considerare la circostanza che il era un dirigente esterno assunto a tempo determinato, in forza di CP_2 contratti e di proroghe di breve durata (alcuni dei quali con una scadenza non indicata in modo preciso), e non è stato dunque posto in condizione di fruire delle ferie, in quanto la prossimità della scadenza dei termini rendeva impossibile la programmazione.
Il terzo motivo è inammissibile.
Infatti, il motivo contesta che la deduzione della circostanza relativa alla fruizione di 10 giorni di ferie dell'anno 2010, contenuta nella memoria del nel giudizio di appello, costituisca CP_1 allegazione del godimento di 10 giorni di ferie relative all'anno 2010; sostiene inoltre che il CP_2 nelle note autorizzate aveva contestato tale circostanza, ed evidenzia che la difesa del CP_1 aveva al contempo dato atto del mancato godimento di 97 giorni di ferie.
Deve in proposito rammentarsi che spetta al giudice del merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte (Cass. n. 3680/2019 e negli stessi termini Cass. n.
27490/2019).
9. Anche il quarto motivo è inammissibile, in quanto tende alla rivisitazione del fatto attraverso la rilettura delle note del Direttore Generale n. 26241 del 2.2.2010 e n. 144307 del 16.7.2010.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di norme di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio o di omessa pronuncia miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (vedi, per tutte: Cass. S.U. 27 dicembre 2019, n. 34476 e Cass. 14 aprile 2017, n. 8758).
10. Il quinto motivo è fondato.
La sentenza impugnata, pur avendo dato atto della censura relativa alla mancata valorizzazione delle note prot. n. 144307 e 185948 del 2010, non si è infatti pronunciata su tale censura.
La Corte territoriale non ha dunque valutato in alcun modo gli elementi risultanti da tali note, relative al riconoscimento del diritto del alla monetizzazione di 39 giorni di ferie per gli CP_2 anni 2009 e 2010 (come risulta alle pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata).
11. In conclusione, vanno accolti il primo, il secondo ed il quinto motivo e vanno dichiarati inammissibili il terzo ed il quarto motivo;
la sentenza impugnata va dunque cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.”
Ha riassunto il giudizio il chiedendo il riconoscimento del suo diritto alla CP_2 monetizzazione di giorni 39 di ferie non godute, o nella diversa misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, nell'ambito dei rapporti di lavoro intercorsi con il Controparte_1 relativamente agli anni 2009-2010, come in atti, con conseguente condanna del Controparte_1
, al pagamento in suo favore della somma di €. 8.907,58 come sopra quantificata, o quella
[...] maggiore o minore che sarà ritenuta di Giustizia, oltre interessi dal dì della cessazione del rapporto di lavoro all'effettivo soddisfo.
Con vittoria delle spese e competenze delle fasi del giudizio, da distrarre in favore del procuratore anticipatario.
Si è costituito il ribadendo le difese già svolte in primo grado. CP_1
Con note del 22 gennaio 2025 il ha in sostanza ridotto il quantum per un importo CP_2 complessivo di €. 7.308,79 (€. 5.938,39/26*32), oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla cessazione del rapporto di lavoro (14 maggio 2010) all'effettivo soddisfo, avendo “tenuto conto anche della riduzione determinata dalla statuizione in merito a 10 giorni anno 2010”.
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c.è stato ritualmente comunicato alle parti. Sono state depositate note nel termine del 9 ottobre 2025 fissato nel predetto decreto. La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 10 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, si sottolinea che il ha impugnato la statuizione resa da questa Corte CP_2 limitamente al riconoscimento del diritto all'indennità sostitutiva di ferie solo in relazione alle annualità 2009-2010, con conseguente passaggio in giudicato del rigetto della domanda volta al riconscimento del medesimo diritto in relazione alle precedenti annualità. Ciò posto, la domanda residua oggetto del presente giudizio non può che essere accolta alla luce del dictum della Suprema Corte che ha enucleato in generale, e anche con riferimento al caso concreto, i seguenti principi: 1) in base alla normativa e giurisprudenza euorunitaria, alla giurisprudenza della Corte Costituzionale e della stessa Corte di Cassazione incombe sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di avere messo il lavoratore nelle condizioni di esercitare il diritto di godere delle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro;
2) medesimo principio vale, pur con i dovuti contemperamenti, con riferimento alla figura dirigenziale;
3) vale a fortiori per il CP_2 che “era un dirigente esterno assunto a tempo determinato, in forza di contratti e di proroghe di breve durata (alcuni dei quali con una scadenza non indicata in modo preciso), e non è stato dunque posto in condizione di fruire delle ferie, in quanto la prossimità della scadenza dei termini rendeva impossibile la programmazione.”; la Corte di merito, con la sentenza oggetto di rinvio, ha omesso di valutare le note prot. n. 144307 e 185948 del 2010, relative al riconoscimento del diritto del alla monetizzazione di 39 giorni di ferie per gli anni 2009 e 2010. CP_2
Alla luce di tali principi si osserva che il Comune non soltanto non ha assolto l'onere su di essa incombente, ovvero di dimostrare di avere messo il nelle condizioni di godere delle ferie- CP_2 limitandosi a richiamare solleciti vari che però non integrano e non dimostrano che il datore di lavoro abbia in effetti messo in atto un'organizzazione del lavoro tale da consentire il godimento delle ferie -, ma ha ribadito, anche nella comparsa di costituzione della presente fase di giudizio, principi del tutto incompatibili con quanto statuito dalla Suprema Corte;
eccependo, con richiami a giurisprudenza in parte risalente ed in parte non aderente alla presente fattispecie che “In ogni caso, le prove dell'esistenza di necessità aziendali assolutamente eccezionali e obiettive, ostative alla fruizione delle ferie devono essere dimostrate (ex art. 2697 c.p.c.) a cura del Dirigente.”
Vieppiù: nelle note nn. 144307 e 185948 del 2010, oggetto dell'accoglimento del quinto motivo di ricorso da parte della Suprema Corte, vi è un riconoscimento implicito che sussistevano delle motivate e inderogabili esigenze di servizio esigenze che avevano impedito la mancata fruizione di 39 giorni di ferie di cui 28 nel 2009 e 11 nel 2010. Ed infatti il Direttore Generale in tale nota ha riconosciuto che le ferie monetizzabili erano pari a 39 dopo avere confermato, in relazione alla richiesta di monetizzazione di ulteriori giorni di ferie relative alle annualità pregresse, il rigetto già precedentemente espresso in quanto “solo motivate e inderogabili esigenze di servizio ne consentono il rinvio”.
In ordine alla quantificazione dei giorni e al quantum dovuto se, da una parte, non è stata mossa alcuna contestazione dalla Regione, d'altra, il rigetto del terzo motivo di ricorso da parte della S.C. ha determinato il passaggio in giudicato dell'accertamento contenuto nella sentenza in parte cassata, in base al quale non era in contestazione che il avesse goduto di 10 giorni di ferie nell'anno CP_2 2010 la monetizzazione dei quali dunque non può essere oggetto di alcuna rivendicazione;
di conseguenza in parziale accoglimento dell'appello deve dichiararsi il diritto del alla CP_2 monetizzazione non di 32 giorni di ferie bensì di 29 giorni di ferie non godute (28 relative al 2009
e 1 relativa al 2010), con conseguente condanna del al pagamento in Controparte_1 suo favore della somma di € 6.623,58 (5938,39/26*29) oltre interessi dal dì della cessazione del rapporto di lavoro all'effettivo soddisfo.
Le spese del primo e secondo grado di giudizio devono essere interamente compensate vista la reciproca soccombenza. Le spese del giudizio di cassazione e quelle della presente fase, vista l'integrale soccombenza della Regione, vanno poste carico di quest'ultima nella misura liquidata in dispositivo sulla base del DM n 147/22.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio d'appello proposto da contro il Parte_1 Controparte_1
, avverso la sentenza n. 431/17 del Giudice del lavoro di Reggio Calabria, pubblicata
[...] in data 23 marzo 2027, riassunto da a seguito dell'Ordinanza della Corte di Parte_2 cassazione n. 9982/24 del 12 aprile 2024 così provvede: accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto in riforma dell'impugnata sentenza dichiara il diritto di al riconoscimento dell'indennità sostitutiva di n 29 giorni di ferie e, per Parte_2
l'effetto, condanna il al pagamento dell'importo di € 6.623,58 oltre Controparte_1 interessi dal dì della cessazione del rapporto di lavoro all'effettivo soddisfo.
Compensa integralmente le spese del primo e secondo grado di giudizio.
Condanna il al pagamento, in favore di , delle spese Controparte_1 Parte_2 di lite che liquida in € 3.082,00, oltre accessori come per legge, per il giudizio di cassazione e in €
5.809,00, oltre accessori come per legge, per la presente faso di giudizio, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario
, così deciso nella camera di consiglio del 10 ottobre 2025 Controparte_1
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott. Marialuisa Crucitti)
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 342/2024 R.G.L. e vertente
TRA
,la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. PAOLO FILIPPO Parte_1
ARILLOTTA, giusta procura in atti;
- appellante – ricorrente in riassunzione
CONTRO
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. Controparte_1
ON AR, giusta procura in atti;
- appellato resistente in riassunzione giudizio di rinvio a seguito di annullamento della sentenza 394/19 Corte d'appello di Reggio
Calabria, che confermava la sentenza 431/17 del Tribunale di Reggio Calabria;
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza di questa Corte, oggetto di rinvio da parte della Suprema Corte, è stata confermata la sentenza del Tribunale Reggio Calabria, con la quale era stata rigettata la domanda del volta ad ottenere la condanna della Regione al pagamento dell'indennità sostitutiva delle CP_2 ferie maturate nel corso dei successivi rapporti a tempo determinato, protrattisi senza soluzione di continuità dal 4 luglio 2002 al 14 maggio 2010.
La Corte territoriale ha ritenuto pacifico che il contratto di lavoro a tempo determinato instaurato tra le parti nel 2002 era proseguito senza soluzione di continuità fino al maggio 2010 in forza di proroghe (con la precisazione che era proseguito di fatto nel periodo dal 22 gennaio al 15 febbraio 2010).
Ha escluso che l'apposizione di un termine ai contratti e alle proroghe fosse assimilabile alle ipotesi di risoluzione per causa non imputabile al lavoratore nei termini indicati dalla sentenza n.
95/2016 della Corte costituzionale, in quanto il dirigente era a conoscenza della prevedibile durata del rapporto ed era in grado di predeterminare il numero delle ferie che avrebbe maturato nel periodo di riferimento e di programmarne la fruizione nei periodi originariamente definiti.
La Corte ha inoltre ritenuto che la protrazione del rapporto senza soluzione di continuità avrebbe consentito al dirigente di recuperare le ferie pregresse, qualora avesse effettuato un'opportuna e apposita programmazione.
Riguardo alle proroghe del 31.3.2009, del 29.3.2010 e del 2.4.2010, ha in particolare evidenziato che gli eventi indicati per l'individuazione delle rispettive scadenze (l'attuazione della
Nuova Struttura Organizzativa dell'Ente, la proclamazione degli eletti e l'effettivo svolgimento del mandato sindacale) erano certi nel loro verificarsi e noti ab origine.
Ha poi escluso l'applicabilità dell'art. 10 del d.lgs. n. 66/2003, argomentando che nel caso di specie le proroghe si erano succedute senza soluzione di continuità e che la risoluzione era intervenuta solo in data 14.5.2010.
Ha ritenuto provata la circostanza che il avesse il potere di definire autonomamente il CP_2 suo piano ferie ed ha escluso che dal contegno dell'Amministrazione potesse ricavarsi l'adesione alle ragioni indicate dal nelle sue note e prospettate come ostative alla fruizione delle ferie, CP_2 in quanto anche a seguito di tali note l'Amministrazione lo aveva ripetutamente sollecitato a predisporre un piano ferie e a fruire tempestivamente delle ferie.
Ha precisato che le note con cui il ha dedotto l'esistenza di situazioni ostative alla CP_2 fruizione delle ferie sono quelle del 11.12.2006 e del gennaio 2007, da ritenersi riferite all'anno
2006, mentre le successive note si collocano nel 2010, e possono al più valere per le ferie maturate nel 2009, mentre il ha rivendicato in giudizio anche ferie ulteriori, e relative agli anni 2002, CP_2
2003, 2004, 2006, 2007 e 2008.
Ha sul punto evidenziato che la posticipazione della fruizione delle ferie può essere giustificata solo da un atto formale avente data certa da cui emerga che l'ente ha richiesto al dirigente di non assentarsi per specifiche esigenze di servizio nel periodo individuato dal dirigente per la fruizione delle ferie, ed ha rimarcato che non risulta giustificata la posticipazione della fruizione delle ferie oltre i limiti temporali indicati con previsione inderogabile dal contratto di comparto area dirigenti.
Ha comunque escluso che il potesse avanzare pretese in relazione all'ultimo periodo, CP_2 essendo incontestato che nel 2010 aveva goduto di 10 giorni di ferie.
Avverso tale sentenza l'attuale ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.
Con il primo motivo, il ricorso ha dedotto violazione dell'art. 36 Cost., dell'art. 10 d. lgs. n.
66/2003, nonché degli artt. 2104 e 2109 cod. civ.
Ha dedotto che l'atto di appello aveva censurato l'omessa considerazione, da parte del primo giudice, della circostanza che il rapporto contrattuale era stato cadenzato da periodi di durata inferiore all'anno, evidenziando che la continuità del rapporto di lavoro risulta solo ex post; ha richiamato la circolare n. 8/2005 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la circolare n.
32973/2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica secondo cui il divieto di monetizzazione non si applica ai casi in cui le giornate di ferie sono maturate prima dell'entrata in vigore dell'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95/2012, e ne risulti compatibile la fruizione a causa della ridotta durata del rapporto.
Ha evidenziato che la brevità dei rinnovi contrattuali, disposti per periodi di due o tre mesi alla volta, non aveva consentito al la programmazione delle ferie, né il loro godimento. CP_2
Ha censurato la statuizione della sentenza impugnata secondo cui l'ente non aveva avallato la sua valutazione sull'impossibilità a godere delle ferie;
evidenzia che con nota prot. n. 144307 del
16.7.2010 il aveva riconosciuto 39 giorni di ferie da monetizzare (28 per il 2009 e 11 per il CP_1
2010).
2. Con il secondo motivo, il ricorso ha denunciato violazione dell'art. 36 Cost., dell'art. 10 d. lgs. n. 66/2003 e dell'art. 2109 cod. civ.
Ha addebitato alla sentenza impugnata il mancato riconoscimento del diritto del alla CP_2 percezione dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute negli anni 2009 e 2010, sostenendo la sussistenza di una causa di esclusione del divieto di monetizzazione come fissato dall'art. 10 del d.lgs. n. 66/2003, nell'interpretazione della giurisprudenza costituzionale e di legittimità.
Ha evidenzia che l'atto di appello aveva dedotto che gli eventi risolutivi relativi a tutti i periodi contrattuali del 2009 e a quelli dal 1.1.2010 al 14.2.2010 e dal 15.2.2010 al 14.5.2010 erano dipesi esclusivamente dalla volontà dell'Amministrazione comunale ed erano incerti sia nell'an che nel quando (potendo l'Amministrazione retrocedere dalle sue determinazioni in materia di nuova struttura organizzativa, e non deliberare sulla decadenza del Sindaco). Ha argomentato che nemmeno l'Amministrazione era in grado di fare previsioni, come si desume dalle circostanze che anteriormente alla proroga del 31.3.2009, con nota del 2.2.2010, accertata la mancata fruizione di 95 giorni di ferie, il era stato invitato a predisporre un piano CP_2 ferie entro il 30 giugno 2010 e che con atto del 28.2.2009 il contratto era stato prorogato entro l'adozione degli atti, e comunque non oltre il 29 marzo 2009.
3. Con il terzo motivo, il ricorso ha denunciato la violazione dell'art. 10 d. lgs. n. 66/2003, dell'art. 2109 cod. civ., dell'art. 17, comma 13, del CCNL Comparto Dirigenza- Area II – Regioni
Enti Locali parte normativa 1995-1998 e dell'art. 115 cod. proc. civ.
Ha criticato la sentenza impugnata per avere escluso la monetizzazione delle ferie maturate nell'anno 2010 in forza dei due diversi periodi contrattuali dal 1.1.2010 al 14.2.2010 (di cui alla proroga dell'originario contratto del 4.7.2002) e dal 15.2.2010 al 14.5.2010 (di cui al contratto del
15.2.2010).
Ha evidenziato che nella nota prot. n. 91564 del 3.5.2010 il aveva avanzato istanza di CP_2 monetizzazione delle ferie non godute, declinando le esigenze di servizio non delegabili in ragione delle quali non aveva goduto delle ferie.
Ha dedotto che la Corte territoriale, pur avendo dato atto della censura relativa alla mancata valorizzazione delle note prot. n. 144307 e 185948 del 2010, con cui era stato riconosciuto il diritto del alla monetizzazione di 39 giorni di ferie per gli anni 2009 e 2010, aveva implicitamente CP_2 rigettato la relativa richiesta.
Ha contestato che l'allegazione della circostanza relativa alla fruizione di 10 giorni di ferie dell'anno 2010, contenuta nella memoria del nel giudizio di appello, potesse costituire CP_1 allegazione del godimento di 10 giorni di ferie relative all'anno 2010; ha evidenziato che la difesa del aveva al contempo dato atto del mancato godimento di 97 giorni di ferie. CP_1
Ha sostenuto, in particolare, che l'allegazione relativa alla fruizione di 10 giorni di ferie nell'anno 2010 non aveva costituito eccezione tesa a paralizzare la domanda di monetizzazione delle ferie maturate e non godute in quell'anno; ha evidenziato inoltre che il aveva CP_2 contestato tale circostanza e richiama sul punto le note autorizzate del medesimo relative al giudizio di appello, in cui era stata evidenziata una discrasia di sette giorni tra il conteggio dal medesimo allegato da cui risultavano 104 giorni di ferie residue, ed il conteggio del Comune, da cui ne risultavano 97.
4. Con il quarto motivo, il ricorso ha denuncia violazione dell'art. 10 d. lgs. n. 66/2003, dell'art. 2109 cod. civ., dell'art. 17, comma 13, del CCNL Controparte_3 parte normativa 1995-1998, nonché dell'art. 115 cod. proc. civ.
[...]
In ordine alla domanda di monetizzazione di 30 giorni di ferie dell'anno 2009 maturate e non godute, ha dedotto che l'invito a predisporre un piano ferie da smaltire entro il 30.6.2010, contenuto nella nota prot. n. 26241 del 2.2.2010 implicava l'autorizzazione a riportare le ferie dell'anno precedente.
Ha addebitato alla Corte territoriale di non avere statuito l'illegittimità del riporto dei giorni di ferie dall'anno 2009 all'anno 2010, e di non avere riconosciuto la piena legittimità del rinvio all'anno successivo delle ferie relative all'anno 2009.
Ha sostenuto la sussistenza delle indifferibili esigenze di servizio ostative al godimento delle ferie nel corso dell'anno, espresse nella nota del n. 18006 del 25.1.2010 e riconosciute CP_2 dall'Amministrazione con le note nn. 26241 del 2.2.2010 e 144307 del 16.7.2010.
Ha aggiunto che in forza delle previsioni contenute nel parere del Dipartimento della Funzione
Pubblica n. 32937 del 6.8.2012, ai fini del rinvio del godimento delle ferie ai primi sei mesi dell'anno successivo, è sufficiente che le esigenze di servizio che possono giustificare il rinvio temporaneo in base al CCNL risultino da atto formale con data certa.
5. Con il quinto motivo il ricorso ha denunciato violazione degli artt. 2702, 2735, 2732 e 2697 cod. civ., nonché degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ.
Ha evidenziato che con le note nn. 144307 del 16.7.2010 e 185948 del 8.10.2010 che costituiscono scritture private aventi carattere confessorio, mai disconosciute dall'Amministrazione, il Comune aveva riconosciuto il diritto del alla monetizzazione di 28 giorni di ferie per CP_2
l'anno 2009 e di 11 giorni di ferie per l'anno 2010.
Ha criticato la sentenza impugnata per non essersi pronunciata sul motivo di appello con cui era stata denunciata la mancata valorizzazione delle suddette note, e per non avere comunque esplicitato le ragioni sottese alla decisione relativa alla suddetta censura.
La Suprema Corte ha accolto il primo e il secondo motivo ed il quinto motivo di ricorso così statuendo “Il primo e il secondo motivo, da trattarsi congiuntamente per ragioni logiche, sono fondati.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il dirigente il quale, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non abbia fruito delle ferie, ha diritto a un'indennità sostitutiva,
a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo messo nelle condizioni di esercitare il diritto in questione prima di tale cessazione, mediante un'adeguata informazione nonché, se del caso, invitandolo formalmente a farlo» (v. Cass. 2 luglio 2020, n. 13613); si è in particolare chiarito che la perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente - e di averlo nel contempo avvisato, in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire – che, nel caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato (Cass. n. 21780/2022).
Si è dunque ritenuto che il dirigente (pur munito del potere di auto-organizzarsi le ferie) che non sia collocato all'apice dell'ente pubblico e sia sottoposto a poteri organizzatori, o comunque gerarchici, dell'organo di vertice dello stesso, non perde il diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, ove il mancato godimento dipenda dall'inadempimento degli obblighi organizzativi del datore di lavoro, sul quale, pertanto, grava
l'onere di provare di avere esercitato la sua capacità organizzativa in modo da assicurare che le ferie fossero effettivamente godute (Cass. n. 29844/2022).
Si è dunque affermato il principio secondo cui “il potere del dirigente pubblico di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie, pur se accompagnato da obblighi previsti dalla contrattazione collettiva di comunicazione al datore di lavoro della pianificazione delle attività e dei riposi, non comporta la perdita del diritto, alla cessazione del rapporto, all'indennità sostitutiva delle ferie se il datore di lavoro non dimostra di avere, in esercizio dei propri doveri di vigilanza ed indirizzo sul punto, formalmente invitato il lavoratore a fruire delle ferie e di avere assicurato altresì che l'organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio cui il dirigente era preposto non fossero tali da impedire il loro godimento» (Cass. n. 18140/2022).
Si è infatti evidenziata la decisiva influenza spiegata dalla normativa eurounitaria e dalla sentenza della Grande Sezione della Corte di Giustizia 6 novembre 2018, Max-Planck, secondo cui
«l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre
2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella discussa nel procedimento principale, in applicazione della quale, se il lavoratore non ha chiesto, nel corso del periodo di riferimento, di poter esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite, detto lavoratore perde, al termine di tale periodo – automaticamente e senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro, segnatamente con un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo, in condizione di esercitare questo diritto».
Si è in particolare rimarcato che la Direttiva estende i propri effetti in tema di ferie anche ai dirigenti (v. art. 17 Direttiva 2003/88/CE, che, nel consentire agli Stati membri un diverso trattamento rispetto ai diritti dei dirigenti, esclude dalle norme derogabili l'art. 7, riguardante appunto le ferie) e si è chiarito come operino, rispetto ad essi, i principi fissati in sede eurounitaria, essendosi espressamente affermato, nel contesto della pronuncia citata, la necessità che il giudice nazionale operi «prendendo in considerazione il diritto interno nel suo complesso e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest'ultimo», onde «pervenire a un'interpretazione di tale diritto che sia in grado di garantire la piena effettività del diritto dell'Unione».
La Corte di Giustizia individua nel proprio ragionamento tre cardini del giudizio di diritto demandato al giudice nazionale, al fine di assicurare che il lavoratore sia stato messo effettivamente nelle condizioni di esercitare il proprio diritto alle ferie, consistenti:
a) nella necessità che il lavoratore sia invitato «se necessario formalmente» a fruire delle ferie
e «nel contempo informandolo – in modo accurato e in tempo utile … se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento» (punto 45);
b) nella necessità di «evitare una situazione in cui l'onere di assicurarsi dell'esercizio effettivo del diritto alle ferie annuali retribuite sia interamente posto a carico del lavoratore» (punto 43);
c) infine, sul piano processuale, nel prevedere che «l''onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro ….. sicché la perdita del diritto del lavoratore non può aversi ove il datore «non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto».
Ancorché rispetto ad un dirigente, per la normale posizione di minor debolezza e maggiore conoscenza dei dati giuridici, le predette condizioni possano trovare in concreto applicazioni di minor rigore, sotto il profilo dell'intensità informativa o del grado di diligenza richiesta al datore di lavoro, ma certamente permangono a governare l'istituto dell'attribuzione, perdita o monetizzazione delle ferie.
La lettura della Corte di Giustizia si coordina del resto con l'orientamento interpretativo della
Corte Costituzionale, quale manifestato quando fu ad essa sottoposta questione di legittimità rispetto alla previsione, qui non applicabile ratione temporis, dell'art. 5, co. 8, d.l. 95/2012, conv., con mod. in L. 135/2012 secondo cui, nell'ambito del lavoro pubblico, le ferie, i riposi e i permessi siano obbligatoriamente goduti secondo le previsioni dei rispettivi ordinamenti e che non si possano corrispondere «in nessun caso» trattamenti economici sostitutivi.
In proposito Corte Costituzionale 6 maggio 2016, n. 95, ha ritenuto che la legge non fosse costituzionalmente illegittima, in quanto da interpretare nel senso che la perdita del diritto alla monetizzazione non può aversi allorquando il mancato godimento delle ferie sia incolpevole, non solo perché dovuto ad eventi imprevedibili non dovuti alla volontà del lavoratore, ma anche quando ad essere chiamata in causa sia la «capacità organizzativa del datore di lavoro», nel senso che quest'ultima va esercitata in modo da assicurare che le ferie siano effettivamente godute nel corso del rapporto, quale diritto garantito dalla Carta fondamentale (art. 36, comma terzo), dalle fonti internazionali (Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 132 del 1970, concernente i congedi annuali pagati, ratificata e resa esecutiva con legge 10 aprile 1981, n. 157) e da quelle europee (art. 31, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007; direttiva 23 novembre 1993, n. 93/104/CE del Consiglio), sicché non potrebbe vanificarsi «senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso … da …. causa non imputabile al lavoratore», tra cui rientra quanto deriva dall'inadempimento del datore di lavoro ai propri obblighi organizzativi in materia, i quali non possono che essere ravvisati, per coerenza complessiva dell'ordinamento, nell'assetto sostanziale e processuale quale compiutamente delineato dalla Corte di Giustizia nei termini già sopra evidenziati.
7. La sentenza impugnata non è conforme a tali principi, in quanto si è limitata a valorizzare i solleciti dell'Amministrazione alla pianificazione e al godimento delle ferie, senza considerare la circostanza che il era un dirigente esterno assunto a tempo determinato, in forza di CP_2 contratti e di proroghe di breve durata (alcuni dei quali con una scadenza non indicata in modo preciso), e non è stato dunque posto in condizione di fruire delle ferie, in quanto la prossimità della scadenza dei termini rendeva impossibile la programmazione.
Il terzo motivo è inammissibile.
Infatti, il motivo contesta che la deduzione della circostanza relativa alla fruizione di 10 giorni di ferie dell'anno 2010, contenuta nella memoria del nel giudizio di appello, costituisca CP_1 allegazione del godimento di 10 giorni di ferie relative all'anno 2010; sostiene inoltre che il CP_2 nelle note autorizzate aveva contestato tale circostanza, ed evidenzia che la difesa del CP_1 aveva al contempo dato atto del mancato godimento di 97 giorni di ferie.
Deve in proposito rammentarsi che spetta al giudice del merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte (Cass. n. 3680/2019 e negli stessi termini Cass. n.
27490/2019).
9. Anche il quarto motivo è inammissibile, in quanto tende alla rivisitazione del fatto attraverso la rilettura delle note del Direttore Generale n. 26241 del 2.2.2010 e n. 144307 del 16.7.2010.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di norme di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio o di omessa pronuncia miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (vedi, per tutte: Cass. S.U. 27 dicembre 2019, n. 34476 e Cass. 14 aprile 2017, n. 8758).
10. Il quinto motivo è fondato.
La sentenza impugnata, pur avendo dato atto della censura relativa alla mancata valorizzazione delle note prot. n. 144307 e 185948 del 2010, non si è infatti pronunciata su tale censura.
La Corte territoriale non ha dunque valutato in alcun modo gli elementi risultanti da tali note, relative al riconoscimento del diritto del alla monetizzazione di 39 giorni di ferie per gli CP_2 anni 2009 e 2010 (come risulta alle pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata).
11. In conclusione, vanno accolti il primo, il secondo ed il quinto motivo e vanno dichiarati inammissibili il terzo ed il quarto motivo;
la sentenza impugnata va dunque cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.”
Ha riassunto il giudizio il chiedendo il riconoscimento del suo diritto alla CP_2 monetizzazione di giorni 39 di ferie non godute, o nella diversa misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, nell'ambito dei rapporti di lavoro intercorsi con il Controparte_1 relativamente agli anni 2009-2010, come in atti, con conseguente condanna del Controparte_1
, al pagamento in suo favore della somma di €. 8.907,58 come sopra quantificata, o quella
[...] maggiore o minore che sarà ritenuta di Giustizia, oltre interessi dal dì della cessazione del rapporto di lavoro all'effettivo soddisfo.
Con vittoria delle spese e competenze delle fasi del giudizio, da distrarre in favore del procuratore anticipatario.
Si è costituito il ribadendo le difese già svolte in primo grado. CP_1
Con note del 22 gennaio 2025 il ha in sostanza ridotto il quantum per un importo CP_2 complessivo di €. 7.308,79 (€. 5.938,39/26*32), oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla cessazione del rapporto di lavoro (14 maggio 2010) all'effettivo soddisfo, avendo “tenuto conto anche della riduzione determinata dalla statuizione in merito a 10 giorni anno 2010”.
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c.è stato ritualmente comunicato alle parti. Sono state depositate note nel termine del 9 ottobre 2025 fissato nel predetto decreto. La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 10 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, si sottolinea che il ha impugnato la statuizione resa da questa Corte CP_2 limitamente al riconoscimento del diritto all'indennità sostitutiva di ferie solo in relazione alle annualità 2009-2010, con conseguente passaggio in giudicato del rigetto della domanda volta al riconscimento del medesimo diritto in relazione alle precedenti annualità. Ciò posto, la domanda residua oggetto del presente giudizio non può che essere accolta alla luce del dictum della Suprema Corte che ha enucleato in generale, e anche con riferimento al caso concreto, i seguenti principi: 1) in base alla normativa e giurisprudenza euorunitaria, alla giurisprudenza della Corte Costituzionale e della stessa Corte di Cassazione incombe sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di avere messo il lavoratore nelle condizioni di esercitare il diritto di godere delle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro;
2) medesimo principio vale, pur con i dovuti contemperamenti, con riferimento alla figura dirigenziale;
3) vale a fortiori per il CP_2 che “era un dirigente esterno assunto a tempo determinato, in forza di contratti e di proroghe di breve durata (alcuni dei quali con una scadenza non indicata in modo preciso), e non è stato dunque posto in condizione di fruire delle ferie, in quanto la prossimità della scadenza dei termini rendeva impossibile la programmazione.”; la Corte di merito, con la sentenza oggetto di rinvio, ha omesso di valutare le note prot. n. 144307 e 185948 del 2010, relative al riconoscimento del diritto del alla monetizzazione di 39 giorni di ferie per gli anni 2009 e 2010. CP_2
Alla luce di tali principi si osserva che il Comune non soltanto non ha assolto l'onere su di essa incombente, ovvero di dimostrare di avere messo il nelle condizioni di godere delle ferie- CP_2 limitandosi a richiamare solleciti vari che però non integrano e non dimostrano che il datore di lavoro abbia in effetti messo in atto un'organizzazione del lavoro tale da consentire il godimento delle ferie -, ma ha ribadito, anche nella comparsa di costituzione della presente fase di giudizio, principi del tutto incompatibili con quanto statuito dalla Suprema Corte;
eccependo, con richiami a giurisprudenza in parte risalente ed in parte non aderente alla presente fattispecie che “In ogni caso, le prove dell'esistenza di necessità aziendali assolutamente eccezionali e obiettive, ostative alla fruizione delle ferie devono essere dimostrate (ex art. 2697 c.p.c.) a cura del Dirigente.”
Vieppiù: nelle note nn. 144307 e 185948 del 2010, oggetto dell'accoglimento del quinto motivo di ricorso da parte della Suprema Corte, vi è un riconoscimento implicito che sussistevano delle motivate e inderogabili esigenze di servizio esigenze che avevano impedito la mancata fruizione di 39 giorni di ferie di cui 28 nel 2009 e 11 nel 2010. Ed infatti il Direttore Generale in tale nota ha riconosciuto che le ferie monetizzabili erano pari a 39 dopo avere confermato, in relazione alla richiesta di monetizzazione di ulteriori giorni di ferie relative alle annualità pregresse, il rigetto già precedentemente espresso in quanto “solo motivate e inderogabili esigenze di servizio ne consentono il rinvio”.
In ordine alla quantificazione dei giorni e al quantum dovuto se, da una parte, non è stata mossa alcuna contestazione dalla Regione, d'altra, il rigetto del terzo motivo di ricorso da parte della S.C. ha determinato il passaggio in giudicato dell'accertamento contenuto nella sentenza in parte cassata, in base al quale non era in contestazione che il avesse goduto di 10 giorni di ferie nell'anno CP_2 2010 la monetizzazione dei quali dunque non può essere oggetto di alcuna rivendicazione;
di conseguenza in parziale accoglimento dell'appello deve dichiararsi il diritto del alla CP_2 monetizzazione non di 32 giorni di ferie bensì di 29 giorni di ferie non godute (28 relative al 2009
e 1 relativa al 2010), con conseguente condanna del al pagamento in Controparte_1 suo favore della somma di € 6.623,58 (5938,39/26*29) oltre interessi dal dì della cessazione del rapporto di lavoro all'effettivo soddisfo.
Le spese del primo e secondo grado di giudizio devono essere interamente compensate vista la reciproca soccombenza. Le spese del giudizio di cassazione e quelle della presente fase, vista l'integrale soccombenza della Regione, vanno poste carico di quest'ultima nella misura liquidata in dispositivo sulla base del DM n 147/22.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio d'appello proposto da contro il Parte_1 Controparte_1
, avverso la sentenza n. 431/17 del Giudice del lavoro di Reggio Calabria, pubblicata
[...] in data 23 marzo 2027, riassunto da a seguito dell'Ordinanza della Corte di Parte_2 cassazione n. 9982/24 del 12 aprile 2024 così provvede: accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto in riforma dell'impugnata sentenza dichiara il diritto di al riconoscimento dell'indennità sostitutiva di n 29 giorni di ferie e, per Parte_2
l'effetto, condanna il al pagamento dell'importo di € 6.623,58 oltre Controparte_1 interessi dal dì della cessazione del rapporto di lavoro all'effettivo soddisfo.
Compensa integralmente le spese del primo e secondo grado di giudizio.
Condanna il al pagamento, in favore di , delle spese Controparte_1 Parte_2 di lite che liquida in € 3.082,00, oltre accessori come per legge, per il giudizio di cassazione e in €
5.809,00, oltre accessori come per legge, per la presente faso di giudizio, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario
, così deciso nella camera di consiglio del 10 ottobre 2025 Controparte_1
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott. Marialuisa Crucitti)