Sentenza 4 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 04/09/2023, n. 1950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1950 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/09/2023
N. 01950/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00825/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di ER (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 825 del 2018, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avvocato Giovanni Severino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sant’Egidio del Monte Albino, in persona del suo Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell’ordinanza n. -OMISSIS- del 9 febbraio 2018 adottata dal responsabile dell’Area Urbanistica, arch. Vito D’Ambrosio, e di tutti gli atti prodromici e consequenziali, comunque connessi, nonché di ogni altro atto eventuale anteriore, presupposto, connesso e consequenziale che comunque possa ledere gli interessi dei ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 luglio 2023 il dott. Michele Tecchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in epigrafe ritualmente notificato e depositato presso la segreteria di questo TAR, l’odierno ricorrente espone di:
A) aver realizzato, “ alla Via a. -OMISSIS- n.-OMISSIS- del comune di Sant’Egidio del Monte Albino, opere edilizie consistenti in: 1) Realizzazione di ulteriore muratura perimetrale lungo il lato ovest e nord alla struttura di cui alla denuncia all’A.G. del 11.10.2010. Detto ampliamento ha lunghezza di m. 7,80 circa ed una larghezza di m. 5,04 mentre l’altezza varia da un minimo alla gronda di circa mt. 2,80 ad un massimo al colmo di circa mt. 3,40 circa, pertanto la volumetria in ampliamento è pari a mc-OMISSIS-1,86. Realizzazione di tutte le opere di completamento, quali intonaco interno ed esterno, pitturazione, posa in opera di pavimento e rivestimenti in gres ceramico, impianti idrico, elettrico e di riscaldamento, pezzi igienici ai locali wc e bagno, bussole in legno, infissi esterni in alluminio con protezioni in ferro del tipo alla romana. L’intero fabbricato risulta suddiviso in locale pranzo- soggiorno, wc, cucinino, tre stanze da letto, ripostiglio e bagno, tutti gli ambienti risultano arredati. Si precisa, infine, che la consistenza attuale dell’immobile è la seguente: lunghezza di m. 11,35 circa ed una lunghezza di m. 8,30 mentre l’altezza varia da un minimo alla gronda di circa2,80 ad un massimo al colmo di circa mt 3,40 circa; pertanto, una superfice coperta di mt. 94,20 ed una volumetria di mc 292,03. 2) Realizzazione di una tettoia, aperta su tre lati, posta al lato nord-est dell’area, avente lunghezza media di mt. 2,15 circa, pertanto una superficie coperta di mq 23,46 circa. Detta tettoia è stata realizzata con struttura portante verticale ed orizzontale costituita da tubolari in ferro con copertura in lamiera grecata a falda inclinata e parete in blocchi di lapilcemento al lato ovest; poggiante il tutto su platea in cls. Allo stato risulta dotata di pavimentazione ed impianto elettrico ed utilizzata come deposito autorimessa. Infine, si segnala, la posa in opera di pavimentazione di parte dell’area antistante il fabbricato e la tettoria per una superfice di mq 70,00 circa” ;
B) essersi visto infine notificare dal Comune intimato, in data 9 febbraio 2018, un’ordinanza n. -OMISSIS- di ingiunzione di demolizione delle opere edilizie sopra indicate (nonché di ripristino dello stato dei luoghi) entro il termine di 90 giorni dalla data di notifica del provvedimento.
Il ricorso è affidato a quattro distinti motivi.
Con il primo motivo, parte ricorrente si duole del fatto che l’ingiunzione demolitoria impugnata non sarebbe stata preceduta da alcuna comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, in violazione di quanto disposto dagli artt. 7 e 8 della legge n. 241 del 1990.
Con il secondo motivo, parte ricorrente – dato preliminarmente atto che le opere abusive contestate ricadono in zona “ B3 Residenziale Estensiva ” del P.R.G. e non sarebbero quindi gravate da alcun vincolo di inedificabilità assoluta – si duole del fatto che il Comune, prima di adottare l’ordinanza demolitoria impugnata, avrebbe dovuto verificare d’ufficio “ anche ex post se ricorrono le condizioni ed i requisiti alla luce della vigente disciplina urbanistica per il rilascio della concessione in sanatoria, essendo aberrante, sotto il profilo del pubblico interesse, che essa ordini la demolizione di un edificio che invece deve autorizzare ”.
Con il terzo motivo, parte ricorrente lamenta un presunto difetto di motivazione e istruttoria dell’ordinanza demolitoria impugnata, in quanto il Comune intimato avrebbe colpevolmente omesso di identificare l’esatta area di sedime che – in caso di inottemperanza all’ordine di demolizione – sarebbe poi oggetto di acquisizione gratuita al patrimonio indisponibile comunale.
Con il quarto motivo, parte ricorrente si duole del fatto che l’area interessata è oggetto di sequestro penale, ciò che impedirebbe al Comune di adottare l’ordine di demolizione impugnato.
Il Comune intimato non si è costituito in giudizio.
All’udienza straordinaria di merito del 21 luglio 2023, il Collegio ha introiettato la causa in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Quanto infatti al primo motivo di gravame, la doglianza va respinta alla luce di quanto statuito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 9/2017, secondo cui “ il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell’abuso. Il principio in questione non ammette deroghe neppure nell’ipotesi in cui l’ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell’abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell’onere di ripristino ”.
Da ciò consegue che “ L’attività di repressione degli abusi edilizi tramite l’emissione dell’ordine di demolizione costituisce attività di natura vincolata, dove la stessa non è assistita da particolari garanzie partecipative, tanto da non ritenersi necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento agli interessati .” (Consiglio di Stato sez. VI, 05/04/2022, n.2523).
Ciò che conduce alla reiezione del primo motivo di ricorso.
Identica sorte spetta al secondo motivo di ricorso.
Non esiste, infatti, in base alla vigente disciplina urbanistica, alcun obbligo dell’autorità comunale di verificare la sanabilità dell’opera prima di adottare l’ordinanza di demolizione, ciò in quanto ai sensi degli artt. 27 e 31 del DPR n. 380/2001 il responsabile del competente ufficio comunale è tenuto a reprimere l’abuso senza dover procedere ad alcuna valutazione di sanabilità, dovendo peraltro considerare che ai sensi dell’art. 36 del citato decreto l’attivazione del procedimento di accertamento di conformità urbanistica è rimessa all’iniziativa esclusiva della parte interessata (si veda sul punto, tra le tante, TAR Campania, Napoli, Sez. III, 9/02/2022, n. 868).
Iniziativa nel caso di specie assente.
Il che conduce alla reiezione del secondo motivo di ricorso.
Quanto poi al terzo motivo di ricorso (con cui si censura la mancata esatta individuazione dell’area di sedime da acquisire di diritto gratuitamente al patrimonio indisponibile del Comune, area che, nella prospettazione di parte ricorrente, andava avrebbe dovuto essere specificata sin dall’ingiunzione di demolizione ora impugnata), va richiamata la costante giurisprudenza amministrativa (si veda, tra le altre, Cons. St. n. 894 del 2013), per la quale la mancata esatta identificazione dell’area che viene acquisita ai sensi del citato art. 31, comma 3, DPR n. 380 del 2001, non costituisce ragione di illegittimità dell’ingiunzione a demolire, in quanto tale individuazione ben potrà essere compiuta con atti successivi “a valle” aventi natura meramente dichiarativa e ricognitiva.
Anche il terzo motivo di ricorso va dunque respinto.
Identica sorte merita, infine, il quarto motivo di ricorso.
Il sequestro di un immobile abusivo ad opera dell’autorità giudiziaria penale non determina, infatti, l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione che lo attinge, bensì soltanto una “ sua inefficacia temporanea ” in reazione all’eventuale differimento del termine fissato per la rimessa in pristino, decorrente dalla data del dissequestro, che sarà onere dell’interessato richiedere tempestivamente allo scopo di ottenere l’autorizzazione a provvedere direttamente alla demolizione e al ripristino dei luoghi (T.A.R. Lazio, Roma, Sezione II, n. 176/2022).
Ne discende come la circostanza che il fabbricato sia stato reso oggetto di un sequestro penale debba essere tenuta in conto dall’amministrazione comunale procedente soltanto ai fini delle valutazioni di competenza circa l’eseguibilità materiale del provvedimento repressivo, atteso che soltanto il rigetto dell’istanza di dissequestro avanzata dal ricorrente integrerebbe un factum principis idoneo ad inibire l’ordine di demolizione e/o l’avvio del procedimento di acquisizione al patrimonio comunale (in tal senso, da ultimo, T.A.R. Sicilia, Palermo, Sezione I, n. 1629/2022).
Per tutte le ragioni testè esposte, pertanto, il ricorso in epigrafe va respinto in quanto infondato.
Avuto riguardo alla mancata costituzione in giudizio del Comune ritualmente intimato, nulla può essere disposto in punto di spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di ER (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in ER nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Benedetto Nappi, Presidente
Giovanna Vigliotti, Referendario
Michele Tecchia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Michele Tecchia | Benedetto Nappi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.