Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 13/02/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Bologna In Nome del Popolo Italiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma cpc nella causa n. 14075/2024 tra le parti:
ATTORE
(C.F.: ) Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore
− Difesa: Avv. SARDINI VITTORIO;
− Domicilio: STRADA MAGGIORE 29 40100 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. Vittorio Sardini
CONVENUTO
CP_1 contumace
Decisa a Bologna il 13/02/2025 sulle seguenti conclusioni:
Attore:
“Accertare e dichiarare l'inadempimento del Sig. all'obbligo di esclusiva di CP_1 cui all'art. 4 lettera B dell'incarico di vendita del 24.11.2020 sottoscritto con la
[...]
e conseguentemente che è alla stessa dovuta la corresponsione della penale Controparte_2 pattuita all'articolo 6, nella misura indicata dall'art. 3 del medesimo incarico, e, per l'effetto, condannare il Sig. al pagamento a favore della CP_1 Controparte_2 della somma di euro 13.054,00 quale penale alla stessa dovuta ai sensi degli articoli 6 e 3 dell'incarico di vendita del 24.11.2020 in ragione della violazione dell'obbligo di esclusiva di cui all'art. 4 lett. B;
oltre interessi legali al tasso semplice dalla richiesta (doc.
4.pdf prodotto) fino al deposito del presente ricorso ed al tasso ex art. 1284, comma, 4 c.c. dal deposito della domanda al soddisfo”
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allega: CP_2
1) di aver ricevuto in data 24 novembre 2020 incarico in esclusiva da CP_1 per la vendita dell'immobile di sua proprietà sito in Bologna, Via Marsili, n. 13 (Foglio 201, Particella 134, Sub. 9);
2) la violazione del patto di esclusiva da parte di che ha sottoscritto CP_1 un contratto preliminare di vendita il 10.11.2022 dunque in pendenza di incarico, avente per oggetto il medesimo immobile con l'intermediazione di altra Agenzia Immobiliare.
Pertanto, chiede che sia condannato al pagamento di euro CP_2 CP_1 13.054,00 quale penale alla stessa dovuta ai sensi degli articoli 6 e 3 dell'incarico di vendita del 24.11.2020 in ragione della violazione dell'obbligo di esclusiva di cui all'art. 4 lett. B.
regolarmente citato, non si è costituito. CP_1
La domanda è fondata.
Parte ricorrente ha provato il titolo della sua pretesa, cioè l'incarico in esclusiva che prevedeva tra l'altro il rinnovo in caso di mancata disdetta, la penale per il caso di violazione dell'esclusiva (pari al corrispettivo pattuito, cioè il 2% del corrispettivo)
Ha anche prodotto il contratto definitivo di compravendita stipulato da in CP_1 cui si dà atto dell'esistenza di un contratto preliminare 10 novembre 2022, cioè in pendenza dell'incarico, dell'attività di intermediazione svolta da altra agenzia (per violazione di esclusiva l'incarico intendeva peraltro anche l'ipotesi di vendita diretta) e del prezzo pattuito per euro 535.000,00 (il 2% è di euro 10.700,00 cui deve aggiungersi l'Iva).
nella pure legittima scelta di non costituirsi, non ha potuto assolvere CP_1 l'onere probatorio su di lui gravante in materia contrattuale, cioè dimostrare, per esempio, che l'incarico non si era rinnovato alla sua scadenza, ovvero l'esistenza di altri fatti impeditivi, modificativi o estintivi.
Sono dovuti solo gli interessi ex art. 1284 comma IV cc poiché non vi è prova di ricezione della raccomandata di messa in mora.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022, tenuto conto che non si è svolta attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna definitivamente pronunciando, così provvede:
1) condanna a pagare a euro 13.054,00 oltre interessi ex CP_1 CP_2 art. 1284 comma IV cc;
2 2) condanna a rifondere a le spese di lite, liquidate in euro CP_1 CP_2
3.650,00 (di cui 264,00 per esborsi e il resto per compensi) oltre spese generali, imposta e contributi.
Bologna, 13/02/2025
Il giudice
Paolo Siracusano
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