CA
Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 18/04/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente relatore
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 634/2022 R.G. promossa
DA
, (c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. A. M. Rabuazzo
Appellante
CONTRO
, (c.f. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, in giudizio anche P.IVA_1
quale mandatario della , Controparte_2 CP_3
rappresentato e difeso dall'avv. G. A. Marchese
, (c.f. ), in Controparte_4 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. L.
Azzaro
Appellati
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 35/2022 del 25.1.2022, il Tribunale di Caltagirone, in funzione di giudice del lavoro, rigettava l'opposizione proposta da Parte_1
avverso l'avviso di addebito n. 593 2012 0005356463000, notificato il 13.3.2013, con cui l chiedeva il pagamento della somma di euro 12.502,26 a titolo di contributi CP_3
IVS dovuti alla gestione commercianti per l'anno 2006.
Il tribunale – dichiarata l'inammissibilità ex art. 617 c.p.c. della eccezione di decadenza ex art. 25 del D. L.gs. n. 46/1999 e rilevata, invece, la tempestività dell'opposizione ex art. 24 del citato decreto legislativo – rigettava l'eccezione di prescrizione quinquennale. In merito alla domanda relativa alla non debenza dei contributi per essere stato l'atto di accertamento n. TYS01DC00347, sotteso all'avviso opposto, impugnato dinanzi alla Commissione tributaria e il giudizio successivamente definito ai sensi dell'art. 39, comma 12, D.L. 98/2011, richiamava la sentenza della Corte di cassazione. n. 21541/2019 e, condividendone le argomentazioni, rilevava che la definizione concordata della lite fiscale prevista dall'art. 39 cit. aveva natura deflattiva e non incideva sul contenuto dell'atto di accertamento dell'Agenzia delle Entrate, il quale manteneva la sua efficacia ai fini del calcolo dei contributi . CP_3
Rilevava, inoltre, che il ricorrente non aveva sollevato nessuna concreta contestazione avverso l'atto di accertamento tributario sul quale si fondava l'avviso di addebito opposto, essendosi limitato a sottolineare di averlo impugnato innanzi alla competente Commissione tributaria.
Compensava le spese di lite, attesa la novità delle questioni trattate e la sussistenza di diversi orientamenti giurisprudenziali prima dell'intervento della Corte di legittimità.
Avverso la sentenza proponeva appello , con atto Parte_1
depositato il 21.7.2022. Resistevano gli appellati.
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 13 febbraio 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di prescrizione. Rileva, invero, che l'avviso di accertamento, emesso e notificato da il 25.3.2011, non è un atto interruttivo CP_5
della prescrizione, né un atto di recupero e di riscossione della pretesa creditoria, in quanto presenta la dicitura “Per quanto riguarda il maggior contributo accertato, il presente atto non è impugnabile autonomamente” e che, pertanto, il primo atto con il quale è stato richiesto il maggior contributo IVS per l'anno 2006 è stato l'avviso di addebito opposto notificato in data 13.3.2013, con conseguente decorso del termine quinquennale di prescrizione.
Richiama la sentenza n. 796/2019 di questa Corte in ordine alla rilevabilità
d'ufficio dell'eccezione di prescrizione.
1.2. Con il secondo motivo l'appellante lamenta la decisione del giudice di ritenere valido l'avviso di addebito, sebbene fondato su un atto presupposto privo di efficacia, attesa la definizione concordata della lite tributaria ex art. 39, comma 12,
D.L. n. 98/2011. Rileva che nel relativo giudizio iscritto al n. 8373/2011 R.G., la
C.T.P. di Catania ha dichiarato l'estinzione per cessata materia del contendere;
che l' non può utilizzare un atto giuridicamente inefficace per l'iscrizione a ruolo CP_3
della propria pretesa contributiva;
che la definizione agevolata non determina gli stessi effetti dell'acquiescenza; che le eccezioni di merito e di illegittimità dell'avviso di accertamento sono state formulate con il ricorso proposto innanzi la Commissione tributaria, mentre con il ricorso innanzi al giudice del lavoro sono state formulati i motivi afferenti alla sussistenza dell'obbligo contributivo;
che, contrariamente a quanto rilevato dal giudice, la cognizione sul maggior imponibile accertato è riservata esclusivamente al giudice tributario.
2. Va, in primo luogo, accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da , questione rilevabile, anche d'ufficio, Controparte_4
in ogni stato e grado del processo, salvo il limite del giudicato interno, che nell'ipotesi in esame non si è formato. Il collegio richiama, in merito, l'orientamento della Corte di AZ consolidatosi a seguito della sentenza delle Sezioni Unite n. 7514 del 2022 che ha ritenuto che nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale nei quali non si facciano valere vizi della procedura esecutiva la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva competa esclusivamente all'ente impositore. La
Corte ha, altresì, precisato che non ricorre un'ipotesi di legittimazione concorrente dell'agente della riscossione e l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce, comunque, effetti nei confronti dell'agente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa.
Inoltre, le Sezioni Unite hanno rilevato che il difetto di legitimatio ad causam è rilevabile d'ufficio, in quanto espressione del principio secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge (art. 81 c.p.c.), e salvo il caso che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno (l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, avuto riguardo allo schema dell'art. 1188 c.c., comma 1, soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa (Cass. 25 luglio 2007 n. 16412) AZ civile , sez. un.
08/03/2022 n. 7514 citata).
Tali principi, sono stati confermati dalle successive pronunce della AZ
(cfr ex multis Cass. civ sez lav 5/9/2023, n. 25781; AZ civile sez. lav. -
15/6/2023, n. 17208 e di recente AZ civile sez. lav. 19/3/2024, n. 7372
“Come questa Corte ha rilevato in una controversia sovrapponibile a quella odierna, egualmente promossa dall'agente per la riscossione e incentrata sul tema della prescrizione delle pretese, "alla stregua dei principi di diritto espressi da Cass. n.
7514 del 2022, cit., appare evidente come nessun interesse possa riconoscersi all'odierna ricorrente all'impugnazione di tale statuizione, concernendo essa il merito della pretesa contributiva in ordine alla quale essa difetta di legittimazione ad agire e non potendosi esperire un'impugnazione per far valere un diritto altrui (cfr. in tal senso Cass. n. 8829 del 2007); (...) all'anzidetta conclusione non osta il fatto che i giudici territoriali abbiano deciso la causa nel merito, atteso che le Sezioni
Unite di questa Corte hanno affermato che la decisione della causa nel merito non comporta la formazione del giudicato implicito sulla legittimazione ad agire ove tale quaestio iuris, pur avendo costituito la premessa logica della statuizione di merito, non sia stata sollevata dalle parti (così Cass. S.U. n. 7925 del 2019)" (Cass., sez. lav., 10 giugno 2022, n. 18812).
Il presente giudizio riguarda esclusivamente il merito della pretesa e, segnatamente, l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione e l'insussistenza della pretesa creditoria per essere stato il giudizio dinanzi la Commissione tributaria definito ex art. 39 comma 12 dl n. 98/2011; ne consegue il difetto di legittimazione passiva di CP_5
3. Ciò posto, l'appello è infondato.
3.1 Quanto alla eccezione di prescrizione, la pronuncia di rigetto è stata censurata per inidoneità dell'avviso di accertamento di ad Controparte_4
interrompere la prescrizione anche per il credito contributivo.
Rileva la Corte che tale avviso di accertamento non si rinviene in atti e che, a fronte di una pronuncia che attribuisce a tale atto un'efficacia interruttiva della prescrizione del credito contributivo, era onere dell'appellante produrlo per consentire la verifica della fondatezza del motivo di appello che, in mancanza, va rigettato.
3.2 La critica riguardante gli effetti della definizione del giudizio dinanzi la
Commissione tributaria ai sensi dell'art. 39 comma 12 d.l. n. 98/2011 sul giudizio avente ad oggetto la pretesa contributiva sul maggior reddito è inammissibile non censurando l'analitica ricostruzione normativa e le argomentazioni poste, mediante il richiamo a pronunce del giudice di legittimità, a fondamento della decisione impugnata. 3.3 Dalla medesima sentenza della Corte di AZ si evince, inoltre,
l'assoluta autonomia dei due giudizi, dinanzi al giudice tributario e dinanzi al giudice ordinario, per cui l'interessato che contesta la sussistenza del credito contributivo perché ritiene che sia erroneo nel merito l'accertamento dell Controparte_4
deve dedurre tali circostanze dinanzi al giudice ordinario. E' utile richiamare, a conferma di tale argomentazione, la giurisprudenza del giudice di legittimità che esclude, in ipotesi come quella in esame, la sussistenza dei presupposti per la sospensione necessaria ai sensi dell'art. 295 c.p.c., che, invece, sarebbe conseguenziale ove dovesse ritenersi che l'accertamento del maggior reddito possa contestarsi solo in sede tributaria: “Ai fini della sospensione necessaria del processo, non è configurabile un rapporto di pregiudizialità necessaria tra cause pendenti fra soggetti diversi, seppur legate fra loro da pregiudizialità logica, in quanto la parte rimasta estranea ad uno di essi può sempre eccepire l'inopponibilità, nei propri confronti, della relativa decisione. (Nella specie, la S.C. ha annullato l'ordinanza di sospensione di un giudizio di opposizione ad avviso di addebito in materia di contributi previdenziali, in attesa della definizione del giudizio tributario pendente, pur fondato sullo stesso accertamento unificato dell )” Controparte_4
(AZ civile sez. VI, 24/05/2018, n.12996 AZ civile sez. VI,
03/10/2012, n.16844).
4. La sentenza va, pertanto, riformata limitatamente al difetto di legittimazione passiva di dovendosi, nel resto, rigettare l'appello. CP_5
5. Le spese nei confronti di vanno compensate in ragione dell'epoca della CP_5
pronuncia delle sezioni unite.
Le spese del grado nei confronti dell seguono la soccombenza e si CP_3
liquidano come da dispositivo secondo i parametri del DM n. 55 del 2014 per le cause di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, in ragione dell'attività difensiva espletata.
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, dichiara il difetto di legittimazione passiva di Controparte_4
;
[...]
rigetta l'appello; compensa tra l'appellante e le spese processuali;
CP_5
condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado in favore dell' , liquidandole in € 2.906,00, oltre spese generali;
CP_3
ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione lavoro, all'esito dell'udienza del 13 febbraio 2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Graziella Parisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente relatore
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 634/2022 R.G. promossa
DA
, (c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. A. M. Rabuazzo
Appellante
CONTRO
, (c.f. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, in giudizio anche P.IVA_1
quale mandatario della , Controparte_2 CP_3
rappresentato e difeso dall'avv. G. A. Marchese
, (c.f. ), in Controparte_4 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. L.
Azzaro
Appellati
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 35/2022 del 25.1.2022, il Tribunale di Caltagirone, in funzione di giudice del lavoro, rigettava l'opposizione proposta da Parte_1
avverso l'avviso di addebito n. 593 2012 0005356463000, notificato il 13.3.2013, con cui l chiedeva il pagamento della somma di euro 12.502,26 a titolo di contributi CP_3
IVS dovuti alla gestione commercianti per l'anno 2006.
Il tribunale – dichiarata l'inammissibilità ex art. 617 c.p.c. della eccezione di decadenza ex art. 25 del D. L.gs. n. 46/1999 e rilevata, invece, la tempestività dell'opposizione ex art. 24 del citato decreto legislativo – rigettava l'eccezione di prescrizione quinquennale. In merito alla domanda relativa alla non debenza dei contributi per essere stato l'atto di accertamento n. TYS01DC00347, sotteso all'avviso opposto, impugnato dinanzi alla Commissione tributaria e il giudizio successivamente definito ai sensi dell'art. 39, comma 12, D.L. 98/2011, richiamava la sentenza della Corte di cassazione. n. 21541/2019 e, condividendone le argomentazioni, rilevava che la definizione concordata della lite fiscale prevista dall'art. 39 cit. aveva natura deflattiva e non incideva sul contenuto dell'atto di accertamento dell'Agenzia delle Entrate, il quale manteneva la sua efficacia ai fini del calcolo dei contributi . CP_3
Rilevava, inoltre, che il ricorrente non aveva sollevato nessuna concreta contestazione avverso l'atto di accertamento tributario sul quale si fondava l'avviso di addebito opposto, essendosi limitato a sottolineare di averlo impugnato innanzi alla competente Commissione tributaria.
Compensava le spese di lite, attesa la novità delle questioni trattate e la sussistenza di diversi orientamenti giurisprudenziali prima dell'intervento della Corte di legittimità.
Avverso la sentenza proponeva appello , con atto Parte_1
depositato il 21.7.2022. Resistevano gli appellati.
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 13 febbraio 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di prescrizione. Rileva, invero, che l'avviso di accertamento, emesso e notificato da il 25.3.2011, non è un atto interruttivo CP_5
della prescrizione, né un atto di recupero e di riscossione della pretesa creditoria, in quanto presenta la dicitura “Per quanto riguarda il maggior contributo accertato, il presente atto non è impugnabile autonomamente” e che, pertanto, il primo atto con il quale è stato richiesto il maggior contributo IVS per l'anno 2006 è stato l'avviso di addebito opposto notificato in data 13.3.2013, con conseguente decorso del termine quinquennale di prescrizione.
Richiama la sentenza n. 796/2019 di questa Corte in ordine alla rilevabilità
d'ufficio dell'eccezione di prescrizione.
1.2. Con il secondo motivo l'appellante lamenta la decisione del giudice di ritenere valido l'avviso di addebito, sebbene fondato su un atto presupposto privo di efficacia, attesa la definizione concordata della lite tributaria ex art. 39, comma 12,
D.L. n. 98/2011. Rileva che nel relativo giudizio iscritto al n. 8373/2011 R.G., la
C.T.P. di Catania ha dichiarato l'estinzione per cessata materia del contendere;
che l' non può utilizzare un atto giuridicamente inefficace per l'iscrizione a ruolo CP_3
della propria pretesa contributiva;
che la definizione agevolata non determina gli stessi effetti dell'acquiescenza; che le eccezioni di merito e di illegittimità dell'avviso di accertamento sono state formulate con il ricorso proposto innanzi la Commissione tributaria, mentre con il ricorso innanzi al giudice del lavoro sono state formulati i motivi afferenti alla sussistenza dell'obbligo contributivo;
che, contrariamente a quanto rilevato dal giudice, la cognizione sul maggior imponibile accertato è riservata esclusivamente al giudice tributario.
2. Va, in primo luogo, accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da , questione rilevabile, anche d'ufficio, Controparte_4
in ogni stato e grado del processo, salvo il limite del giudicato interno, che nell'ipotesi in esame non si è formato. Il collegio richiama, in merito, l'orientamento della Corte di AZ consolidatosi a seguito della sentenza delle Sezioni Unite n. 7514 del 2022 che ha ritenuto che nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale nei quali non si facciano valere vizi della procedura esecutiva la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva competa esclusivamente all'ente impositore. La
Corte ha, altresì, precisato che non ricorre un'ipotesi di legittimazione concorrente dell'agente della riscossione e l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce, comunque, effetti nei confronti dell'agente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa.
Inoltre, le Sezioni Unite hanno rilevato che il difetto di legitimatio ad causam è rilevabile d'ufficio, in quanto espressione del principio secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge (art. 81 c.p.c.), e salvo il caso che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno (l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, avuto riguardo allo schema dell'art. 1188 c.c., comma 1, soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa (Cass. 25 luglio 2007 n. 16412) AZ civile , sez. un.
08/03/2022 n. 7514 citata).
Tali principi, sono stati confermati dalle successive pronunce della AZ
(cfr ex multis Cass. civ sez lav 5/9/2023, n. 25781; AZ civile sez. lav. -
15/6/2023, n. 17208 e di recente AZ civile sez. lav. 19/3/2024, n. 7372
“Come questa Corte ha rilevato in una controversia sovrapponibile a quella odierna, egualmente promossa dall'agente per la riscossione e incentrata sul tema della prescrizione delle pretese, "alla stregua dei principi di diritto espressi da Cass. n.
7514 del 2022, cit., appare evidente come nessun interesse possa riconoscersi all'odierna ricorrente all'impugnazione di tale statuizione, concernendo essa il merito della pretesa contributiva in ordine alla quale essa difetta di legittimazione ad agire e non potendosi esperire un'impugnazione per far valere un diritto altrui (cfr. in tal senso Cass. n. 8829 del 2007); (...) all'anzidetta conclusione non osta il fatto che i giudici territoriali abbiano deciso la causa nel merito, atteso che le Sezioni
Unite di questa Corte hanno affermato che la decisione della causa nel merito non comporta la formazione del giudicato implicito sulla legittimazione ad agire ove tale quaestio iuris, pur avendo costituito la premessa logica della statuizione di merito, non sia stata sollevata dalle parti (così Cass. S.U. n. 7925 del 2019)" (Cass., sez. lav., 10 giugno 2022, n. 18812).
Il presente giudizio riguarda esclusivamente il merito della pretesa e, segnatamente, l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione e l'insussistenza della pretesa creditoria per essere stato il giudizio dinanzi la Commissione tributaria definito ex art. 39 comma 12 dl n. 98/2011; ne consegue il difetto di legittimazione passiva di CP_5
3. Ciò posto, l'appello è infondato.
3.1 Quanto alla eccezione di prescrizione, la pronuncia di rigetto è stata censurata per inidoneità dell'avviso di accertamento di ad Controparte_4
interrompere la prescrizione anche per il credito contributivo.
Rileva la Corte che tale avviso di accertamento non si rinviene in atti e che, a fronte di una pronuncia che attribuisce a tale atto un'efficacia interruttiva della prescrizione del credito contributivo, era onere dell'appellante produrlo per consentire la verifica della fondatezza del motivo di appello che, in mancanza, va rigettato.
3.2 La critica riguardante gli effetti della definizione del giudizio dinanzi la
Commissione tributaria ai sensi dell'art. 39 comma 12 d.l. n. 98/2011 sul giudizio avente ad oggetto la pretesa contributiva sul maggior reddito è inammissibile non censurando l'analitica ricostruzione normativa e le argomentazioni poste, mediante il richiamo a pronunce del giudice di legittimità, a fondamento della decisione impugnata. 3.3 Dalla medesima sentenza della Corte di AZ si evince, inoltre,
l'assoluta autonomia dei due giudizi, dinanzi al giudice tributario e dinanzi al giudice ordinario, per cui l'interessato che contesta la sussistenza del credito contributivo perché ritiene che sia erroneo nel merito l'accertamento dell Controparte_4
deve dedurre tali circostanze dinanzi al giudice ordinario. E' utile richiamare, a conferma di tale argomentazione, la giurisprudenza del giudice di legittimità che esclude, in ipotesi come quella in esame, la sussistenza dei presupposti per la sospensione necessaria ai sensi dell'art. 295 c.p.c., che, invece, sarebbe conseguenziale ove dovesse ritenersi che l'accertamento del maggior reddito possa contestarsi solo in sede tributaria: “Ai fini della sospensione necessaria del processo, non è configurabile un rapporto di pregiudizialità necessaria tra cause pendenti fra soggetti diversi, seppur legate fra loro da pregiudizialità logica, in quanto la parte rimasta estranea ad uno di essi può sempre eccepire l'inopponibilità, nei propri confronti, della relativa decisione. (Nella specie, la S.C. ha annullato l'ordinanza di sospensione di un giudizio di opposizione ad avviso di addebito in materia di contributi previdenziali, in attesa della definizione del giudizio tributario pendente, pur fondato sullo stesso accertamento unificato dell )” Controparte_4
(AZ civile sez. VI, 24/05/2018, n.12996 AZ civile sez. VI,
03/10/2012, n.16844).
4. La sentenza va, pertanto, riformata limitatamente al difetto di legittimazione passiva di dovendosi, nel resto, rigettare l'appello. CP_5
5. Le spese nei confronti di vanno compensate in ragione dell'epoca della CP_5
pronuncia delle sezioni unite.
Le spese del grado nei confronti dell seguono la soccombenza e si CP_3
liquidano come da dispositivo secondo i parametri del DM n. 55 del 2014 per le cause di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, in ragione dell'attività difensiva espletata.
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, dichiara il difetto di legittimazione passiva di Controparte_4
;
[...]
rigetta l'appello; compensa tra l'appellante e le spese processuali;
CP_5
condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado in favore dell' , liquidandole in € 2.906,00, oltre spese generali;
CP_3
ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione lavoro, all'esito dell'udienza del 13 febbraio 2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Graziella Parisi