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Ordinanza 28 marzo 2025
Ordinanza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, ordinanza 28/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1586-1/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il G.O.P. dott.ssa Giorgia Demaldè, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 27/02/2025, letti gli atti, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA sul ricorso ex artt. 669 bis e ss. e 671 c.p.c. presentato da nei confronti di Parte_1
, e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
premesso che il Ricorrente, avendo agito nei confronti , e Controparte_1 Controparte_2 [...]
CP_
onde ottenere previo accertamento dei gravi inadempimenti dei convenuti, la condanna in solido tra loro, ai sensi dell'art. 1453 c.c. o, se ritenuto, ai sensi dell'art. 2043 c.c., al pagamento in favore dell'attore della somma di € 49.339,34 oltre interessi legali dal dì del dovuto o di quell'altra maggiore o minore somma che risulterà dalle emergenze di causa, ha poi proposto ricorso in corso di causa al fine di ottenere il sequestro conservativo, anche presso terzi, sui beni mobili e/o immobili, crediti e ogni altro cespite patrimoniale di proprietà e/o titolarità, dei signori CP_1
e nonché della società
[...] Controparte_2 CP_3
considerato che il ricorso non può essere accolto, difettando la prova del fondamentale requisito del periculum in mora (il che rende superfluo l'esame del fumus boni iuris); ricordato, infatti, che per giustificare un sequestro conservativo, questo elemento deve concretarsi o
– sotto il profilo obbiettivo – in una vera e propria incapienza economica e patrimoniale del soggetto nei confronti del quale è richiesto, o in una sua sopravvenuta insolvenza, oppure – sotto il profilo soggettivo – in atti e comportamenti specifici dai quali poter desumere un atteggiamento fraudolento o simulatorio da parte della debitrice, teso a diminuire la garanzia patrimoniale ex art. 2744 c.c. e ad impedire o rendere estremamente difficile la soddisfazione del credito vantato dalla controparte (Cass. sez. III, n. 2081 del 13/02/2002; sez. I, n. 6042 del 17/06/1998 e sez. III, n. 6460 del 17/07/1996);
Pagina 1 precisato ulteriormente, che la nozione di “perdita” della garanzia del credito di cui all'art. 671
c.p.c., sia in base al dato testuale, sia in base alla ratio della norma, deve essere interpretata come riferita ad un mutamento patrimoniale sopravvenuto al momento dell'insorgere del credito e non a situazioni antecedenti o coeve alla nascita dell'obbligazione – quindi già conosciute dal creditore ricorrente – dovendosi perciò tradurre in un peggioramento (o in un pericolo di peggioramento) di tale situazione (cfr. ex multis, Cass. civ., n. 2081/2002, Cass. civ. n. 6042/1998, Cass. Civ. n.
6460/1996, Cass. sez. II, 27 maggio 1982 n. 3235;sez. III, 16 agosto 1988 n. 4955 e sez. I, 6 maggio
1998 n. 4542; nel merito, Trib. Modena, sez. II, 12 marzo 2008, Trib. Napoli, 21 luglio 2004, Trib.
Bologna 22.06.2006, Trib. Reggio Calabria, 25.03.2007; Trib. Lecce, 3.06.2015; Trib. Lecce,
18.11.2015; Trib. Lecce, 19.12.2015); osservato che, nel caso di specie, in base a quanto dedotto dallo stesso Ricorrente, deve escludersi la configurabilità di un periculum in mora come sopra descritto, dal momento che il sig.
ha fondato la propria domanda cautelare sul fatto che, con riferimento Parte_1
al sig. , lo stesso risulta essere formalmente residente in [...]e, pertanto, Controparte_1 agevolato nel trasferimento di beni all'estero, inoltre, risulta essere intestatario di quattro autovetture di vecchia immatricolazione tutte gravate da provvedimenti di fermo amministrativo e socio al 5% della mentre non è proprietario di alcun bene immobile;
CP_3
osservato, inoltre, che il sig. ha fondato la propria domanda cautelare Parte_1
sul fatto che, con riferimento alla società la stessa ha un capitale sociale di soli euro CP_3
500,00, non è proprietaria di beni immobili e gli unici soci sono i signori e Controparte_1
mentre in relazione alla sig.ra la stessa risulta essere Controparte_2 Controparte_2
proprietaria di un solo immobile e risulta essere socio accomandante di altra società; osservato, altresì, che parte ricorrente deduce che successivamente al deposito del ricorso, è stata inviata in data 14.02.2025 una raccomandata AR da a figlio Controparte_1 Parte_2 di (cfr. doc. n. 35 fascicolo Ricorrente), nella quale l'architetto Parte_1 CP_1 riferisce di avere ricevuto “diverse diffide legali e richieste di risarcimento danni”, quale ulteriore comprova sia del rischio che il patrimonio del convenuto possa venire aggredito da altri creditori e, altresì, che la sig.ra non ha alcun conto corrente attivo e che l'unico conto Controparte_2
corrente attivo è stato chiuso nel mese di febbraio 2025; rilevato che tali atti, non possono aver determinato alcun mutamento oggettivo della consistenza patrimoniale dei convenuti, né possono essere in alcun modo indicativi di loro condotte fraudolente,
o comunque dirette ad occultare la garanzia patrimoniale del credito (asserito) del Ricorrente, considerato che non è stata fornita alcuna prova, quantomeno documentale, di eventuali giudizi promossi nei confronti dell'Arch. e della chiusura e/o estinzione da parte della Controparte_1
Pagina 2 sig.ra del suo conto corrente nel mese di febbraio 2025 e neppure presso quale Controparte_2 istituto di credito sarebbe stata effettuata l'estinzione; ritenuto, quindi, che il ricorso non può essere accolto;
considerato che
, trattandosi di domanda cautelare in corso di causa, le spese saranno liquidate e regolamentate insieme con la definizione del giudizio;
P.Q.M.
- rigetta il ricorso per sequestro conservativo in corso di causa proposto da;
Parte_1
- spese al definitivo;
- dichiara chiuso l'incombente incidentale.
Si comunichi.
Piacenza, 27 marzo 2025
Il G.O.P.
dott.ssa Giorgia Demaldè
Pagina 3
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il G.O.P. dott.ssa Giorgia Demaldè, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 27/02/2025, letti gli atti, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA sul ricorso ex artt. 669 bis e ss. e 671 c.p.c. presentato da nei confronti di Parte_1
, e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
premesso che il Ricorrente, avendo agito nei confronti , e Controparte_1 Controparte_2 [...]
CP_
onde ottenere previo accertamento dei gravi inadempimenti dei convenuti, la condanna in solido tra loro, ai sensi dell'art. 1453 c.c. o, se ritenuto, ai sensi dell'art. 2043 c.c., al pagamento in favore dell'attore della somma di € 49.339,34 oltre interessi legali dal dì del dovuto o di quell'altra maggiore o minore somma che risulterà dalle emergenze di causa, ha poi proposto ricorso in corso di causa al fine di ottenere il sequestro conservativo, anche presso terzi, sui beni mobili e/o immobili, crediti e ogni altro cespite patrimoniale di proprietà e/o titolarità, dei signori CP_1
e nonché della società
[...] Controparte_2 CP_3
considerato che il ricorso non può essere accolto, difettando la prova del fondamentale requisito del periculum in mora (il che rende superfluo l'esame del fumus boni iuris); ricordato, infatti, che per giustificare un sequestro conservativo, questo elemento deve concretarsi o
– sotto il profilo obbiettivo – in una vera e propria incapienza economica e patrimoniale del soggetto nei confronti del quale è richiesto, o in una sua sopravvenuta insolvenza, oppure – sotto il profilo soggettivo – in atti e comportamenti specifici dai quali poter desumere un atteggiamento fraudolento o simulatorio da parte della debitrice, teso a diminuire la garanzia patrimoniale ex art. 2744 c.c. e ad impedire o rendere estremamente difficile la soddisfazione del credito vantato dalla controparte (Cass. sez. III, n. 2081 del 13/02/2002; sez. I, n. 6042 del 17/06/1998 e sez. III, n. 6460 del 17/07/1996);
Pagina 1 precisato ulteriormente, che la nozione di “perdita” della garanzia del credito di cui all'art. 671
c.p.c., sia in base al dato testuale, sia in base alla ratio della norma, deve essere interpretata come riferita ad un mutamento patrimoniale sopravvenuto al momento dell'insorgere del credito e non a situazioni antecedenti o coeve alla nascita dell'obbligazione – quindi già conosciute dal creditore ricorrente – dovendosi perciò tradurre in un peggioramento (o in un pericolo di peggioramento) di tale situazione (cfr. ex multis, Cass. civ., n. 2081/2002, Cass. civ. n. 6042/1998, Cass. Civ. n.
6460/1996, Cass. sez. II, 27 maggio 1982 n. 3235;sez. III, 16 agosto 1988 n. 4955 e sez. I, 6 maggio
1998 n. 4542; nel merito, Trib. Modena, sez. II, 12 marzo 2008, Trib. Napoli, 21 luglio 2004, Trib.
Bologna 22.06.2006, Trib. Reggio Calabria, 25.03.2007; Trib. Lecce, 3.06.2015; Trib. Lecce,
18.11.2015; Trib. Lecce, 19.12.2015); osservato che, nel caso di specie, in base a quanto dedotto dallo stesso Ricorrente, deve escludersi la configurabilità di un periculum in mora come sopra descritto, dal momento che il sig.
ha fondato la propria domanda cautelare sul fatto che, con riferimento Parte_1
al sig. , lo stesso risulta essere formalmente residente in [...]e, pertanto, Controparte_1 agevolato nel trasferimento di beni all'estero, inoltre, risulta essere intestatario di quattro autovetture di vecchia immatricolazione tutte gravate da provvedimenti di fermo amministrativo e socio al 5% della mentre non è proprietario di alcun bene immobile;
CP_3
osservato, inoltre, che il sig. ha fondato la propria domanda cautelare Parte_1
sul fatto che, con riferimento alla società la stessa ha un capitale sociale di soli euro CP_3
500,00, non è proprietaria di beni immobili e gli unici soci sono i signori e Controparte_1
mentre in relazione alla sig.ra la stessa risulta essere Controparte_2 Controparte_2
proprietaria di un solo immobile e risulta essere socio accomandante di altra società; osservato, altresì, che parte ricorrente deduce che successivamente al deposito del ricorso, è stata inviata in data 14.02.2025 una raccomandata AR da a figlio Controparte_1 Parte_2 di (cfr. doc. n. 35 fascicolo Ricorrente), nella quale l'architetto Parte_1 CP_1 riferisce di avere ricevuto “diverse diffide legali e richieste di risarcimento danni”, quale ulteriore comprova sia del rischio che il patrimonio del convenuto possa venire aggredito da altri creditori e, altresì, che la sig.ra non ha alcun conto corrente attivo e che l'unico conto Controparte_2
corrente attivo è stato chiuso nel mese di febbraio 2025; rilevato che tali atti, non possono aver determinato alcun mutamento oggettivo della consistenza patrimoniale dei convenuti, né possono essere in alcun modo indicativi di loro condotte fraudolente,
o comunque dirette ad occultare la garanzia patrimoniale del credito (asserito) del Ricorrente, considerato che non è stata fornita alcuna prova, quantomeno documentale, di eventuali giudizi promossi nei confronti dell'Arch. e della chiusura e/o estinzione da parte della Controparte_1
Pagina 2 sig.ra del suo conto corrente nel mese di febbraio 2025 e neppure presso quale Controparte_2 istituto di credito sarebbe stata effettuata l'estinzione; ritenuto, quindi, che il ricorso non può essere accolto;
considerato che
, trattandosi di domanda cautelare in corso di causa, le spese saranno liquidate e regolamentate insieme con la definizione del giudizio;
P.Q.M.
- rigetta il ricorso per sequestro conservativo in corso di causa proposto da;
Parte_1
- spese al definitivo;
- dichiara chiuso l'incombente incidentale.
Si comunichi.
Piacenza, 27 marzo 2025
Il G.O.P.
dott.ssa Giorgia Demaldè
Pagina 3