Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/02/2025, n. 913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 913 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 3786/2017 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente
Dr. MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.ssa MONICA CACACE Consigliere est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 3786/2017 avente ad oggetto appello avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli Nord n. 1335/2017 del 17.05.2017, promossa da:
(C.F. ), ed (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. CAMPANILE ANGELO presso il C.F._2
cui studio sono elettivamente domiciliati in VIA MARCONI 15 SANT'ARPINO
APPELLANTI contro
(C.F. ), in persona del legale rapp.te Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), e Controparte_2 C.F._3 Controparte_3
(C.F. in proprio e nella qualità di liquidatore della C.F._4 [...]
, tutti con il patrocinio dell'avv. COSCIONE FRANCESCO Controparte_4
MARIO presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in VIA MICHELANGELO
N°102 81031 AVERSA
APPELLATI
pagina 1 di 13
presso il cui studio è elettivamente domiciliata in P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 15
80029 S.ANTIMO
APPELLATA
C.F. ) Controparte_6 P.IVA_3
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di udienza ex art 127 ter cpc.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e con citazione notificata il 22.01.2014 convenivano in Parte_1 Parte_2
giudizio sia i soggetti subentrati ex lege all'originaria costruttrice – venditrice dell'immobile ( e Controparte_6 Controparte_1 CP_3
sia in proprio che quale liquidatore della e la
[...] Controparte_4 CP_5
er sentir così provvedere: “dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita
[...]
per atto notaio del 17.07.2007(INSERISCI PAG 2 COMPARSA DI Persona_1
COSTITUZIONE E RISPOSTA EDIL DI LORENZO) “risolto, nullo ed inefficace
l'accollo della quota del mutuo fondiario a rogito notaio del 26.5.06 “ e, Persona_1
per l'effetto, sentir condannare la banca a restituire tutte le somme incassate per il pagamento delle rate del mutuo, pari ad €.60.146,45, oltre le spese di lite.
Si costituiva la eccependo l'improcedibilità della domanda Controparte_7
per omesso esperimento della mediazione obbligatoria ed il proprio difetto di legittimazione passiva, chiedendo il rigetto della domanda con vittoria di spese. Si costituiva, altresì, , in proprio e nella qualità di liquidatore della Controparte_3
eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo Controparte_4
comunque il rigetto nel merito della domanda. La Controparte_6
ritualmente evocata in giudizio non si costituiva e veniva dichiarata contumace.
pagina 2 di 13 L si costituiva in giudizio dichiarando di essere completamente estranea Controparte_5
alla vicenda e negando comunque ogni e qualsiasi sua responsabilità, chiedendo il rigetto della domanda con vittoria di spese.
Con sentenza n. 1335 del 17.5.17 il Tribunale di Napoli Nord rigettava le domande di annullamento/nullità e/o risoluzione dei contratti di compravendita e di mutuo fondiario per notaio del 17.7.07 condannando gli attori al pagamento delle spese del Per_2
giudizio.
, con atto di appello notificato in data 19.06.2017 alla Controparte_8 [...]
in proprio e nella qualità di liquidatore della CP_1 Controparte_3 [...]
ed alla impugnava la sentenza n.ro Controparte_4 Controparte_6
1335/2017 resa dal Tribunale Civile di Napoli Nord in data 17.05.2017, relativa al giudizio rubricato al n.ro 392/2014, rassegnando le seguenti conclusioni: “a) in via preliminare istruttoria: ordinare a ai sensi del art. 210 c.p.c. e ss Controparte_3
l'esibizione delle scritture contabili della società al fine di Controparte_9
verificare la correttezza delle annotazioni dei pagamenti ricevuti per l'atto di acquisto dell'immobile di cui è causa, con particolare riferimento alle annualità che vanno dal
2007 sino al momento della cancellazione della società dal registro delle imprese.
Richiesta ammissione consulenza tecnica d'ufficio. All'esito della esibizione delle scritture contabili, i sottoscritti procuratori si riservano di chiedere, qualora fosse necessario, l'ammissione e nomina di CTU tecnico contabile al fine di verificare la regolare annotazione nei libri contabili di tutte le somme che ha Controparte_9
ricevuto dai signori e per la compravendita di cui è causa. b) Parte_1 Parte_2
nel merito riformare la sentenza n.ro 1335/2017 emessa dal Tribunale di Napoli Nord in
Aversa Giudice Felice Angelo Pizzi, e previo espletamento della CTU: A) Dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita per atto notaio del 17.07.2007, Persona_1
registrato in data 19.07.2007 (repertorio n.ro 83981 - raccolta n.ro 5550), relativamente al trasferimento della proprietà dall'immobile sito in Orta di Atella, intercorso tra gli istanti e la;
B) Condannare i convenuti: Controparte_4 Controparte_6
pagina 3 di 13 in persona del legale rapp.te p.t; la in persona del Controparte_6 Controparte_1
legale rapp.te p.t., e , quali soci della Controparte_3 [...]
, alla restituzione in favore degli istanti della somma di Euro Controparte_4
48.500,00 oltre interessi come per legge;
C) In subordine condannare il sig. CP_3
a restituire agli istanti la somma di Euro 31.000,00 in proprio, nonché Euro
[...]
17.500,00 quale rappresentante pro tempore della oltre Controparte_9
interessi come per legge;
D) Dichiarare risolto, nullo ed inefficacia l'accollo della quota del mutuo fondiario a rogito notaio del 26.05.2006 (repertorio n.ro 78754 Persona_1
registrato in Aversa il 01.06.2006 al n.ro 1541) di Euro 132.000,00; E) Condannare la
in persona del legale rapp.te p.t; la società Controparte_6 [...]
in persona del legale rapp.te p.t., e ,quali soci della CP_1 Controparte_3
Co
in solido con la Controparte_4 Controparte_5
in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Controparte_11
restituzione di tutte le somme che gli istanti hanno versato per il pagamento delle rate dell'accollo della quota del mutuo fondiario a rogito notaio del 26.05.2006 Persona_1
(repertorio n.ro 78754 registrato in Aversa il 01.06.2006 al n.ro 1541) pari ad Euro
60.146,45 ovvero nella minore o maggiore somma così come da giustizia oltre interessi;
F) Condannare la , in persona del legale rapp.te p.t,; Controparte_6
la società in persona del legale rapp.te p.t., e , Controparte_1 Controparte_3
quali soci della al risarcimento dei danni Controparte_4
subiti dagli istanti in conseguenza dell'accertato inadempimento contrattuale pari ad
Euro 5.070,00 oltre ad Euro 2.700,00 per le spese notarili ovvero nella minore o maggiore somma come da giustizia;
G) condannare i convenuti al pagamento delle spese, del doppio grado di giudizio, diritti ed onorari da attribuire ai sottoscritti procuratori anticipatari”.
Non si costituiva la in persona del legale rappresentante Controparte_6
pro tempore, che ritualmente evocata in giudizio deve essere dichiarata contumace.
pagina 4 di 13 Si costituivano sia la in persona del lrpt che , in Controparte_1 Controparte_3
proprio e nella qualità di liquidatore della , Controparte_4
chiedendo il rigetto del gravame con vittoria di spese. Si costituiva, altresì, l CP_5
eccependo l'infondatezza del gravame di cui chiedeva il rigetto con vittoria di spese.
[...]
All'udienza del 24.10.2024, svolta in forma cartolare ex art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni come da note di udienza richiamate in epigrafe onde la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di eventuali repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, rileva la Corte che e impugnano la decisione Parte_1 Parte_2
del Tribunale di Napoli Nord per i seguenti motivi: a) vizio di motivazione per errata interpretazione di norme di diritto e per omessa pronuncia su un punto determinante della motivazione avendo ritenuto che la richiesta di accertamento della nullità dei bilanci della società, nonché del conseguente bilancio finale di liquidazione, fosse tardiva in quanto formulata soltanto con il primo termine della prima memoria 183 cpc;
b) omesso esercizio del potere-dovere che la legge conferisce al magistrato in ordine alla rilevabilità
d'ufficio delle nullità; c) erronea ritenuta carenza di legittimazione passiva di CP_3
in proprio in relazione all'obbligo di restituire la somma di € 31.000,00
[...]
ricevuta “a nero”, e che a seguito della declaratoria di risoluzione del contratto di compravendita, risulta indebitamente incassata;
d) erroneo rigetto della domanda di risarcimento del danno atteso che le somme che essi istanti hanno dovuto versare per pagare l'avviso di liquidazione da parte dell' , sono la conseguenza Controparte_12
dell'inadempimento della società venditrice;
e) erroneo rigetto della domanda di risoluzione dell'accollo del mutuo, a seguito della risoluzione del contratto di compravendita cui è collegato;
f) erronea condanna di essi istanti al pagamento delle spese dovendo il giudice fare applicazione dell'art.92 con compensazione anche parziale delle spese di lite.
L'appello è infondato.
pagina 5 di 13 In punto di fatto, rileva la Corte che dalla documentazione allegata agli atti di causa e dall'atto introduttivo del giudizio innanzi al Tribunale di Napoli Nord, si rileva quanto segue: 1) con atto per notaio del 17.7.07 e Persona_1 Parte_1 Parte_2
acquistavano dalla un appartamento – uso ufficio - e due box auto Controparte_4
in Orta di Atella alla traversa Massimo Troisi, oggi via Sordi n. 3, per il prezzo di €.
167.000,00, oltre I.V.A., versato per una quota in contanti e per altra quota, pari ad €.
132.000,00 mediante accollo della quota di mutuo fondiario gravante sull'immobile in seguito al frazionamento dell'originario mutuo concesso da alla società Controparte_5
costruttrice – venditrice dell'immobile. 2) a distanza di quattro anni dal rogito di compravendita i coniugi – chiedevano alla venditrice la consegna del Pt_1 Pt_2
certificato di agibilità / abitabilità e successivamente, sempre per lo stesso motivo, con altre raccomandate del 15.3.12 e del 22.11.13 inviavano diffida ad adempiere;
3) con raccomandata del 18.12.13 gli istanti inoltravano richiesta alla banca chiedendo la restituzione delle somme versate in pagamento delle rate del mutuo. Rimaste inevase tali richieste, con citazione notificata il 22.1.14 e convenivano in Parte_1 Parte_2
giudizio sia i soggetti subentrati ex lege all'originaria costruttrice – venditrice dell'immobile e l per sentir così provvedere: “dichiarare la risoluzione Controparte_5
del contratto di compravendita per atto notaio del 17.07.2007 relativamente Persona_1
al trasferimento della proprietà dell'immobile sito in Orta di Atella intercorso tra gli istanti e la;
…. “risolto, nullo ed inefficace l'accollo della quota Controparte_4
del mutuo fondiario a rogito notaio del 26.5.06 “ e, per l'effetto, sentir Persona_1
condannare la banca a restituire tutte le somme incassate per il pagamento delle rate del mutuo, pari ad €.60.146,45, oltre le spese di lite.
Nonostante la tempestiva costituzione in giudizio delle parti convenute che, come sopra detto, eccepivano il proprio difetto di legittimazione passiva in ragione di quanto esposto nelle rispettive comparse di costituzione e risposta, gli attori, solo con la memoria depositata nel primo termine ex art 183 co 6 cpc chiedevano accertare la nullità dei bilanci della società venditrice. Nella sentenza appellata, sul punto si legge: “…si sono
pagina 6 di 13 costituiti… ed hanno controdedotto il proprio difetto di legittimazione passiva, e perché la società venditrice era ormai estinta e perché ai sensi dell'art. 2945 c.c. il socio assume la qualità di successore a titolo universale solo se abbia riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione…con la precisazione che il bilancio finale della liquidazione, che si era chiusa il 10.03.2011, era pari a zero. Rispetto a tale assunto, comprovato dalla produzione di copia del bilancio finale, gli attori nella prima memoria depositata ex art 183 comma 6 cpc hanno chiesto di accertare la nullità ex art 1421 c.c. dei bilanci a partire dall'anno 2007, e del conclusivo bilancio di liquidazione della società con determinazione degli importi da contabilizzare. Controparte_4
Trattasi di domanda nuova, che non è ammissibile e che non può essere presa in considerazione in questa sede…” (cfr.: sentenza appellata).
Rispetto a tale statuizione, i primi due motivi di appello (a) vizio di motivazione per errata interpretazione di norme di diritto e per omessa pronuncia su un punto determinante della motivazione avendo ritenuto che la richiesta di accertamento della nullità dei bilanci della società, nonché del conseguente bilancio finale di liquidazione, fosse tardiva in quanto formulata soltanto con il primo termine della prima memoria 183 cpc;
b) omesso esercizio del potere-dovere che la legge conferisce al magistrato in ordine alla rilevabilità
d'ufficio delle nullità), sono evidentemente infondati non potendosi in alcun modo condividere l'assunto difensivo contenuto nel gravame secondo cui l'attore “avrebbe sin dall'atto introduttivo del giudizio enunciato in modo sufficientemente chiaro situazioni di fatto suscettibili di essere valutate come idonee ad integrare una palese falsità dei bilanci della società poi artatamente e fraudolentemente cancellata dal Controparte_4
registro delle imprese. A pag. 7 dell'atto di citazione del giudizio di primo grado si legge: sulle somme direttamente percepite dal convenuto . Una parte degli Controparte_3
assegni consegnati dagli istanti per il pagamento della parte a nero del prezzo, sono stati direttamente intestati all'amministratore nonché liquidatore della società convenuta per un totale di € 31.000,00. Pertanto nella eventualità che dette somme non fossero
pagina 7 di 13 transitate, come verosimilmente è possibile, sui libri contabili della società, lo stesso è tenuto a rispoderne della restituzione personalmente” (cfr.: atto di appello, pagg. 8 e 9).
Nel caso di specie, infatti, la dedotta irregolarità della modalità di pagamento di parte del prezzo pattuito per la compravendita, sono state prospettate nel libello introduttivo di primo grado al solo scopo di fondare la domanda di restituzione nei confronti del solo
[...]
in proprio (così come ribadito anche in sede di gravame con il motivo Controparte_3
di appello di cui alla lettera c) sopra riportato e non anche al fine di evidenziare irregolarità di tenuta dei bilanci della società estinta e/o al fine di fondare alcuna delle domande nei confronti degli ex soci convenuti.
Correttamente, dunque, il Tribunale ha ritenuto tardiva la domanda nuova relativa all'accertamento della nullità del bilancio conclusivo della società venditrice estinta, siccome proposta solo con le note di cui al primo termine concesso ex art 183 co 6 cpc, concesso al solo fine di precisare o modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già proposte, che dovevano cioè essere proposte con il libello introduttivo ovvero nel termine di cui al medesimo art 183 co 5 cpc, in cui si legge: “nella stessa udienza (fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione) l'attore può proporre le domande
e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto”.
La Corte di Cassazione, sul punto, ha costantemente ritenuto che, esorbita dai limiti di una consentita emendatio libelli il mutamento della causa petendi che consista in una vera e propria immutazione dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, in guisa tale da introdurre nel processo un tema di indagine e di decisione nuovo, perché fondato su presupposti diversi da quelli prospettati nell'atto introduttivo del giudizio, così da porre in essere una pretesa diversa da quella fatta valere in precedenza (cfr.: Cass. 32146 del 12/12/2018).
Né il Tribunale avrebbe dovuto, come sostenuto con il secondo motivo di gravame, rilevare d'ufficio la nullità dei suddetti bilanci, risultando inconferente il richiamo giurisprudenziale di cui alla pag 9 dell'appello, relativo alla diversa ipotesi in cui il pagina 8 di 13 giudicante rilevi una diversa causa di nullità contrattuale rispetto a quella proposta con la domanda di nullità contrattuale prospetta in citazione, atteso che gli attori in primo grado hanno richiesto la declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento della venditrice per non aver consegnato il certificato di agibilità (rapporto contrattuale tra gli attori e la , mentre con la domanda nuova ritenuta Controparte_4
inammissibile in primo grado si chiede l'accertamento della nullità dell'approvazione del bilancio finale della medesima società al fine di fondare la domanda nei confronti degli ex soci della medesima società oggi estinta.
Deve, poi, ritenersi assorbito il terzo motivo di gravame, siccome subordinato alla declaratoria di risoluzione del contratto di compravendita in oggetto. Domanda che non può essere accolta dovendosi confermare la statuizione del Tribunale in ordine al difetto di legittimazione passiva dei convenuti.
Del pari infondati, infine, sono sia il motivo di gravame relativo al rigetto della domanda risarcitoria per la tassazione che gli attori/appellanti assumono di aver pagato al fisco sia quelli relativi al rigetto della domanda di risoluzione del contratto di accollo del mutuo
(quest'ultima quale modalità di pagamento di parte del prezzo del contratto di compravendita di cui si chiede la risoluzione).
Sussiste, infatti, il difetto di legittimazione passiva dei convenuti anche in relazione alla formulata domanda risarcitoria che, per altro, non risulta neppure adeguatamente provata poiché nulla risulta allegato quanto al pagamento in favore dell per Controparte_12
il titolo (avviso di liquidazione) richiamato in atti.
La decisione del Tribunale di non ritenere mutuo di scopo il contratto del 17.7.07, infine,
è corretta. Dalla documentazione allegata agli atti, in particolare, si evince la natura fondiaria del contratto, riportata nell'intestazione del contratto e confermata dal contenuto delle pattuizioni ivi contenute. Il primo comma dell'art. 38 del D.Lgs. n. 385/1993 così recita: “il credito fondiario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio ed a lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobile”. pagina 9 di 13 Sul punto l'orientamento della Suprema Corte è univoco: Cassazione SS.UU. n. 33719 del 16.11.2022 : “ in conclusione, si deve enunciare il seguente principio : qualora i contraenti abbiano inteso stipulare un mutuo fondiario corrispondente al modello legale
( finanziamento a medio o lungo termine concesso da una banca garantito da ipoteca di primo grado su immobili )….non è consentito al giudice riqualificare d'ufficio il contratto al fine di neutralizzarne gli effetti legali propri del tipo o sottotipo negoziale prescelto dai contraenti per ricondurlo al tipo generale di appartenenza (mutuo ordinario ) o a tipi contrattuali diversi “. Cassazione n. 9838 del 14.4.2012 :“il mutuo fondiario non è un mutuo di scopo, non essendo strutturalmente previsto, per la sua validità, che la somma erogata dall'istituto mutuante debba essere destinata a una specifica finalità che il mutuatario sia tenuto a perseguire, né l'istituto mutuante è abilitato a controllare
l'utilizzazione che viene fatta della somma erogata, risultando piuttosto connotato, quel mutuo, dalla possibilità di prestazione da parte del proprietario di immobili ( rustici o urbani) di una garanzia ipotecaria ( cfr. Cass. n. 9511/07, Cass. n. 4792/12)”.
L'autonomia dei due contratti, di compravendita stipulato dagli attori con la
[...]
ed il contratto di mutuo stipulato da quest'ultima con (in Controparte_4 CP_5
parte oggetto di accollo da parte di e ), evidenzia il difetto di Parte_1 Parte_2
legittimazione degli attori/appellanti a chiedere la risoluzione – peraltro solo per la quota frazionata relativa al loro immobile - di un contratto stipulato molti anni prima dalla loro dante causa. Il mutuo, infatti, erogato ai sensi delle norme sul credito fondiario (art. 38 e segg. D.L.vo n. 385/93) fu stipulato dalla (cfr.: atto notaio Controparte_4
del 26.5.06, rep. n. 78754, reg.to il 1.6.06 al n. 1541) e l'erogazione delle somme Per_1
mutuate avvenne in favore della mutuataria (atto notaio del 11.7.07 rep. n. 83897, Per_1
reg.to il 17.7.07 al n. 2987).
Tutto ciò premesso l'appello deve essere respinto con l'integrale conferma della pronuncia gravata.
Alla liquidazione delle spese si provvede come da dispositivo in ragione del principio della soccombenza ex art 91 cpc per il presente grado di giudizio e la relativa liquidazione pagina 10 di 13 è effettuata in base ai parametri introdotti dal D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 (cfr. sul punto, ord. n. 33482/2022, Cass. civ., Sez. Unite), con riferimento agli importi tariffari medi, tenuto conto del valore della controversia - individuato in base al criterio del disputatum, integrato da quello del decisum (cfr. fra le tante, Cass., ordinanze n. 10984/2021, n. 22742/19 e n. 27274/17) -, della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata, con esclusione, per il giudizio di appello, della fase istruttoria, non espletata.
A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012 (destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in appello a partire dal 31.1.2013), essendo stato l'appello respinto, l'appellante ha l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale a norma del co.
1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la sentenza resa dal Tribunale Civile di Napoli Nord Parte_1 Parte_2
numero 1335/2017 pubblicata il 17.05.2017 nei confronti di Controparte_1 [...]
in proprio e nella qualità di liquidatore della e Controparte_3 Controparte_4
della così provvede: Controparte_6
a) Dichiara la contumacia della Controparte_6
b) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di Napoli Nord;
c) Condanna e al pagamento in favore della Parte_1 Parte_2 [...]
in proprio e nella qualità di liquidatore della CP_1 Controparte_3
ed , delle spese del secondo grado del giudizio, Controparte_4 CP_5
che liquida in favore di ciascuna parte appellata costituita in € 120,00 per spese ed
€ 6.946,00 per compensi, oltre il rimborso per spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se documentate a mezzo di idonea fattura e non detraibili;
d) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del
D.P.R. n.115/2002, con obbligo per gli appellanti e di Parte_1 Parte_2
pagina 11 di 13 versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli, addì 13.02.2025
Il Consigliere estensore il Presidente
dott.ssa Monica Cacace dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 12 di 13 pagina 13 di 13