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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/04/2025, n. 3489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3489 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, Angela Arena, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 10865/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad OGGETTO: “appello avverso la sentenza nr. 31306/2021 resa il
21/10/2021 dal Giudice di Pace di Napoli e pubblicata il 02/11/2021”, e vertente
TRA
nato a [...], il [...], COD. FISC. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. MINUCCI PAOLO presso cui C.F._1
elettivamente domicilia, con p.e.c. come da procura in atti;
Email_1
E
in persona del procuratore e legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, dott. , P. IVA. , rappresentata e difesa dall'Avv. BONITO CP_2 P.IVA_1
FRANCESCA presso cui elettivamente domicilia, con p.e.c.
come da procura in atti. Email_2
NONCHÉ
, nato il [...], COD. FISC. parte CP_3 C.F._2
contumace;
CONCLUSIONI
All'udienza del 21/02/2025, i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
impugna la sentenza in epigrafe indicata con la quale il Giudice di Pace di Parte_1 Napoli ha rigettato in rito la domanda da questo proposta con la quale chiedeva il risarcimento del danno per le lesioni subite in seguito all'investimento verificatosi il 07/12/2015, alle ore
14,30 circa, in Napoli, alla Riviera di Chiaia.
L'attrice, in primo grado, testualmente deduceva:
- a) <che il giorno 7 dicembre 2015, alle ore 14,30 circa, in Napoli, l'attore, pedone della
strada, camminava lungo la Riviera di Chiaia>>;
- b) <che ll conducente del motociclo Honda, targato CV 61703, di proprietà di esso
dichiarato ed assicurato con la investiva l'attore>>; CP_3 CP_1
- c) <che, In conseguenza, l'attore riportava lesioni personali>>.
Si costituiva la che impugnava la domanda in quanto infondata in fatto ed Controparte_4
in diritto chiedendone il rigetto.
Restava contumace . CP_3
All'esito del procedimento il Giudice di Pace riservava la causa in decisione.
Questi, in sentenza, contestualmente rilevava:
- il difetto della notifica dell'atto di citazione nei confronti del responsabile civile
[...]
del quale (testualmente) <non può essere dichiarata la contumacia>>; CP_3
- l'inidoneità della richiesta di risarcimento del danno, inoltrata dall'attrice alla compagnia,
in quanto manchevole dei suoi elementi essenziali.
Pertanto, in definitiva, dichiarava l'improponibilità della domanda attorea rigettandola in rito.
Avverso tale sentenza ha proposto appello lamentando l'errata valutazione Parte_1
del giudice di primo grado circa il difetto della richiesta di risarcimento del danno.
Si è costituita la che impugnato l'appello chiedendone il rigetto. Controparte_4
è rimasto contumace, pure in questo grado di giudizio, sebbene CP_3
esattamente citato.
Pregiudizialmente, va condiviso il primo rilevo del Giudice di Pace. Invero, la notifica dell'atto di citazione del primo grado nei confronti del responsabile civile non si è mai regolarmente perfezionata. CP_3
Sul punto va osservato che, l'Ufficiale Giudiziario, stante la temporanea assenza del destinatario dell'atto di citazione, nella relata di notifica ha riferito di aver effettuato la stessa ai sensi dell'art. 140 c.p.c.
Tuttavia, questi, pur dando atto di aver dato notizia al destinatario mediante la spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno, ha omesso di indicarne il numero, per modo da non poter consentire al giudice di valutare se l'avviso di ricevimento (cartoline verdi) prodotto dall'attore agli atti del primo grado, corrispondesse o meno alla predetta raccomandata inoltrata dall'Ufficiale Giudiziario.
Dunque, deve essere dichiarata la nullità della notifica dell'atto di citazione nei confronti di
, rimasto contumace nel giudizio di primo grado, e deve essere integrato il CP_3
contraddittorio nei confronti del responsabile civile, proprietario dell'auto presunta investitrice e litisconsorte necessario, pertanto si rimette la causa innanzi al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c..
La parte interessata dovrà provvedere alla riassunzione della causa innanzi al primo giudice nei termini di cui al co. 2, della norma innanzi richiamata.
Non essendo responsabilità di alcuna delle parti del presente giudizio l'irregolarità che ha dato luogo alla rimessione della causa al primo giudice, si compensano le spese di lite del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Angela
Arena, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così
provvede:
- a) dichiara la nullità della notifica e rileva la mancata integrità del contraddittorio in primo grado, b) rimette la causa innanzi al Giudice di Pace di Napoli ai sensi dell'art. 354 c.p.c.;
- c) compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Napoli il 07/4/25
Il Giudice
Dott.ssa Angela Arena
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, Angela Arena, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 10865/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad OGGETTO: “appello avverso la sentenza nr. 31306/2021 resa il
21/10/2021 dal Giudice di Pace di Napoli e pubblicata il 02/11/2021”, e vertente
TRA
nato a [...], il [...], COD. FISC. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. MINUCCI PAOLO presso cui C.F._1
elettivamente domicilia, con p.e.c. come da procura in atti;
Email_1
E
in persona del procuratore e legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, dott. , P. IVA. , rappresentata e difesa dall'Avv. BONITO CP_2 P.IVA_1
FRANCESCA presso cui elettivamente domicilia, con p.e.c.
come da procura in atti. Email_2
NONCHÉ
, nato il [...], COD. FISC. parte CP_3 C.F._2
contumace;
CONCLUSIONI
All'udienza del 21/02/2025, i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
impugna la sentenza in epigrafe indicata con la quale il Giudice di Pace di Parte_1 Napoli ha rigettato in rito la domanda da questo proposta con la quale chiedeva il risarcimento del danno per le lesioni subite in seguito all'investimento verificatosi il 07/12/2015, alle ore
14,30 circa, in Napoli, alla Riviera di Chiaia.
L'attrice, in primo grado, testualmente deduceva:
- a) <che il giorno 7 dicembre 2015, alle ore 14,30 circa, in Napoli, l'attore, pedone della
strada, camminava lungo la Riviera di Chiaia>>;
- b) <che ll conducente del motociclo Honda, targato CV 61703, di proprietà di esso
dichiarato ed assicurato con la investiva l'attore>>; CP_3 CP_1
- c) <che, In conseguenza, l'attore riportava lesioni personali>>.
Si costituiva la che impugnava la domanda in quanto infondata in fatto ed Controparte_4
in diritto chiedendone il rigetto.
Restava contumace . CP_3
All'esito del procedimento il Giudice di Pace riservava la causa in decisione.
Questi, in sentenza, contestualmente rilevava:
- il difetto della notifica dell'atto di citazione nei confronti del responsabile civile
[...]
del quale (testualmente) <non può essere dichiarata la contumacia>>; CP_3
- l'inidoneità della richiesta di risarcimento del danno, inoltrata dall'attrice alla compagnia,
in quanto manchevole dei suoi elementi essenziali.
Pertanto, in definitiva, dichiarava l'improponibilità della domanda attorea rigettandola in rito.
Avverso tale sentenza ha proposto appello lamentando l'errata valutazione Parte_1
del giudice di primo grado circa il difetto della richiesta di risarcimento del danno.
Si è costituita la che impugnato l'appello chiedendone il rigetto. Controparte_4
è rimasto contumace, pure in questo grado di giudizio, sebbene CP_3
esattamente citato.
Pregiudizialmente, va condiviso il primo rilevo del Giudice di Pace. Invero, la notifica dell'atto di citazione del primo grado nei confronti del responsabile civile non si è mai regolarmente perfezionata. CP_3
Sul punto va osservato che, l'Ufficiale Giudiziario, stante la temporanea assenza del destinatario dell'atto di citazione, nella relata di notifica ha riferito di aver effettuato la stessa ai sensi dell'art. 140 c.p.c.
Tuttavia, questi, pur dando atto di aver dato notizia al destinatario mediante la spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno, ha omesso di indicarne il numero, per modo da non poter consentire al giudice di valutare se l'avviso di ricevimento (cartoline verdi) prodotto dall'attore agli atti del primo grado, corrispondesse o meno alla predetta raccomandata inoltrata dall'Ufficiale Giudiziario.
Dunque, deve essere dichiarata la nullità della notifica dell'atto di citazione nei confronti di
, rimasto contumace nel giudizio di primo grado, e deve essere integrato il CP_3
contraddittorio nei confronti del responsabile civile, proprietario dell'auto presunta investitrice e litisconsorte necessario, pertanto si rimette la causa innanzi al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c..
La parte interessata dovrà provvedere alla riassunzione della causa innanzi al primo giudice nei termini di cui al co. 2, della norma innanzi richiamata.
Non essendo responsabilità di alcuna delle parti del presente giudizio l'irregolarità che ha dato luogo alla rimessione della causa al primo giudice, si compensano le spese di lite del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Angela
Arena, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così
provvede:
- a) dichiara la nullità della notifica e rileva la mancata integrità del contraddittorio in primo grado, b) rimette la causa innanzi al Giudice di Pace di Napoli ai sensi dell'art. 354 c.p.c.;
- c) compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Napoli il 07/4/25
Il Giudice
Dott.ssa Angela Arena