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Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 12/12/2024, n. 2988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2988 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I Sezione civile
Il Tribunale di Nocera Inferiore, I Sezione civile, riunito in Camera di Consiglio e composto dai
Magistrati:
1) Dott.ssa Aurelia Cuomo - Presidente est.
2) Dott. Simone Iannone - Giudice
3) Dott.ssa Jone Galasso - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di R.G.n. 4707 anno 2023 avente ad oggetto: divorzio congiunto ex art. 473-bis. 49
- 51 c.p.c.
PROMOSSO DA
nata il [...] a [...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
nato a [...] il [...] (C.F. ) rappresentati e
[...] C.F._2 difesi dall'Avv. Stefania Franza, giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Procuratore della Repubblica Italiana presso il Tribunale di Nocera Inferiore.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: Come da udienza del 03.12.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.10.2023 e chiedevano che Parte_1 Parte_2
fosse pronunciata la loro separazione personale ai patti e condizioni concordate e contestualmente, secondo le vigenti previsioni di legge, sentenza di scioglimento del matrimonio.
A sostegno della domanda deducevano di aver contratto matrimonio concordatario in Cava De'
Tirreni (Sa) in data 08.07.2000 e che dall'unione sono nati due figli: nato il Persona_1
03.10.2002 a Pompei (Na), oggi maggiorenne, e nata il [...] a [...] Persona_2 Pronunciata sentenza di separazione n.1125.2024 in data 10.05.2024, la causa è stata rimessa sul ruolo per il prosieguo del giudizio sulla domanda di divorzio.
All'udienza del 03.12.2024 le parti ribadivano la loro volontà di non volersi riconciliare e di voler divorziare secondo le modalità a suo tempo concordate.
La causa è stata pertanto rimessa al collegio per la decisione.
***
La domanda è fondata e va accolta.
Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al GI delegato alla trattazione nel procedimento di separazione consensuale, ove erano stati determinati anche i relativi patti, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Del resto, i coniugi, sentiti in camera di consiglio, hanno ribadito la volontà di ottenere il divorzio;
si deve pertanto ritenere che la comunione spirituale e materiale tra loro sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Le parti hanno concordato nei termini di cui in dispositivo le condizioni del divorzio e, poiché esse non contrastano con norme inderogabili, le stesse possono essere poste alla base della decisione di questo Tribunale.
Devono essere eseguite le formalità prescritte dalla legge.
Spese irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da e Parte_1 Parte_2
in data 24.10.2023 così provvede:
[...]
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto d Parte_1
nata il [...] a [...] e nato a [...] il Parte_2
09.04.1970 che contrassero matrimonio in Cava De' Tirreni (Sa) in data 08.07.2000 (Atto
n.161 Parte II Serie A del Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune, anno 2000)
2) Conferma le condizioni di cui al ricorso introduttivo da intendersi qui richiamate;
3) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria in copia autentica all'
Ufficiale dello stato Civile del Comune predetto per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1.12.70 n. 898, 134 R.D.
9.7.39 n. 1238 e 49 lettera g),
69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento Stato Civile);
4) Spese irripetibili. Così deciso in Nocera Inferiore nella Camera di Consiglio del 03.12.2024
IL PRESIDENTE EST.
Dott.ssa Aurelia Cuomo