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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 10/04/2025, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. Vito Savino, Consigliere rel.; alla scadenza del termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le deduzioni, istanze, eccezioni e conclusioni formulate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c, la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 424/24 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, promossa
DA
(c.f. ), rappresentato e difeso, in virtù di procura Parte_1 C.F._1
speciale, dall'Avv. Massimo Ricci;
appellante
CONTRO
(c.f. , che partecipa al giudizio per il tramite della mandataria Controparte_1 P.IVA_1
(c.f. , quest'ultima rappresentata e difesa, in Controparte_2 P.IVA_2
virtù di procura speciale alle liti, dall'Avv. Daniele Liberini;
(c.f. , rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale Parte_2 CodiceFiscale_2
alle liti, dall'Avv. Fabio Olivieri;
appellati avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in tema di contratti bancari;
conclusioni:
1 appellante: “piaccia alla Corte Ecc.ma, in riforma della sentenza n. 171/2024, pubbl. il
29/02/2024, Repert. n. 175/2024 del 01/03/2024 nella causa civile in primo grado iscritta al n.
642/2021 R.G.A.C. del Tribunale di Fermo, riunita alla causa n. 520/2021 R.G.A.C., ed in accoglimento del proposto gravame, per 15 tutte le causali e ragioni di cui in premessa, riformare il capo relativo alla pronunciata compensazione delle spese di primo grado e, per l'effetto, condannare parte opposta in primo grado, (C.F. Controparte_2
) quale mandataria di al pagamento delle spese di lite di primo P.IVA_2 Controparte_3
grado da distrarsi e con vittoria di spese del presente giudizio d'appello, di cui pure il sottoscritto difensore si dichiara antistatario”;
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adìta, contrariis reiectis, respingere Controparte_1
integralmente l'appello principale svolto dal sig. in quanto infondato per tutte Parte_1
le ragioni dedotte in atti e per quelle ulteriori ritenute di giustizia, confermando il punto della sentenza impugnato e in ogni caso confermando con qualsiasi altra motivazione la statuizione di compensazione delle spese di lite di primo grado. Voglia altresì dichiarare inammissibile e comunque respingere integralmente nel merito l'impugnazione svolta con comparsa di risposta dal sig. , per tutte le ragioni dedotte in atti e per quelle ulteriori che saranno ritenute Parte_2
di giustizia. Con vittoria di spese del secondo grado di giudizio”;
“Voglia la Corte adita, accogliendo l'appello, condannare l'appellata Parte_2 [...]
qualità di mandataria di in persona del legale Controparte_4 Controparte_3
rapp.te pt , al pagamento delle spese legali in favore dell'Avv. Fabio Olivieri che si dichiara antistatario con gli aumenti ex art. 4, comma 1bis DM 55/2014 (Cfr. Cass. 23088/2021) per la redazione dell'atto con tecniche informatiche”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo svolgimento del giudizio di primo grado è adeguatamente delineato nell'atto di appello, nelle comparse di riposta e nella sentenza impugnata, cui si rinvia e che ivi si abbiano per integralmente richiamati, dai quali, peraltro, emerge compiutamente il thema decidendum, così come appunto consolidatosi nel corso del giudizio.
2 Occorre unicamente evidenziare che ha aderito all'appello proposto da Parte_2 Pt_1
ed ha del pari insistono per la condanna, in suo favore (e con distrazione al difensore
[...]
dichiaratosi antistatario, delle spese del grado).
Appare superfluo indugiare nella ricapitolazione degli ulteriori accadimenti processuali e delle correlate deduzioni difensive svolte dalle parti e, di contro, risulta più proficuo procedere all'immediata delibazione dell'unico motivo di impugnazione cui è affidato il tempestivo appello.
*****
I. L'unico motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha disposto l'integrale compensazione delle spese di lite in carenza del presupposto, valorizzato dal Tribunale di Fermo, del mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti, ovvero uno dei presupposti contemplati dalla norma di cui al secondo comma dell'art. 92 c.p.c.
Il motivo è infondato.
Nel verbale di mediazione del 1.3.2022 si legge quanto segue: “sono presenti … per la parte istante l'Avv. Daniele Liberini, come difensore e come parte Controparte_2
in forza di procura sostanziale in atti rilasciata dall'istante, nonché la parte chiamata in mediazione Sig. assistito dall'Avv. Fabio Olivieri, come delega in atti, ed il Sig. Parte_2
assistito dall'Avv. Massimo Ricci, giusta procura in atti … il mediatore Parte_1
verificata la regolarità del contraddittorio, effettuata la presentazione della procedura, invita le parti convocate all'adesione al procedimento di mediazione. Le parti dichiarano di non voler proseguire lo svolgimento della mediazione”.
Vi è, pertanto, che il mediatore ha dato atto che sebbene Controparte_2
assente, ha conferito procura “sostanziale” al proprio difensore sicché il Tribunale di Fermo, nel ritenere non validamente instaurato il tentativo di mediazione, ha aderito ad un orientamento giurisprudenziale, non privo di un certo approccio formalistico, che non è univoco, atteso che si ravvisano numerose pronunce della giurisprudenza di merito che, pur ritenendo necessaria la procura “sostanziale” (e su tale aspetto il panorama giurisprudenziale è omogeneo), negano che essa debba essere rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata con sottoscrizione autentica.
Al riguardo, si rinvia a quanto riferito dal difensore di che ha Controparte_2
correttamente indicato le pronunce di segno contrario, rispetto al precedente di legittimità
3 valorizzato nella sentenza impugnata, e, dunque, dato contezza del contrasto giurisprudenziale, già recepito dal Tribunale di Fermo.
Al di là di tale rilievo, di per sé dirimente, la motivazione spesa dal primo giudice deve essere implementata dalle considerazioni che seguono, tutte dirette a validare ulteriormente la compensazione integrale delle spese del grado.
Come già osservato, il mediatore ha dato atto della corretta integrazione del contraddittorio, ciò che ha indotto verosimilmente a ritenere validamente instaurato Controparte_2
il tentativo di mediazione.
Se il mediatore avesse invece ravvisato un vizio nella procura sostanziale,
[...]
si sarebbe adoperata per l'autenticazione della sottoscrizione. Controparte_2
Tuttavia, ed è questo il punto centrale, il tentativo di mediazione avrebbe avuto esito ugualmente negativo poiché, come emerge dal verbale sopra richiamato, e , Parte_1 Parte_2
comparsi personalmente, oltre a non lamentare alcun vizio della procura (atteggiamento dissonante rispetto al proposito di composizione stragiudiziale della lite), ebbero a dichiarare “di non voler proseguire lo svolgimento della mediazione”.
Deve ritenersi, pertanto, che il vizio della procura non abbia avuto alcun incidenza causale nel mancato perfezionamento della mediazione né che abbia pregiudicato una qualche aspettativa concreta vantata da e che, anzi, pur avendo palesato la mancanza Parte_1 Parte_2
di interesse alla prosecuzione della mediazione, nondimeno hanno conseguito l'improcedibilità del giudizio di opposizione, ove hanno sollevato la correlata eccezione, e la revoca del decreto ingiuntivo.
Anche tali considerazioni impongono l'integrale compensazione delle spese del primo grado.
II. L'infondatezza dell'unico motivo conduce al rigetto dell'appello e all'integrale conferma della sentenza impugnata.
III. La regolamentazione delle spese del presente grado deve avvenire in ragione della soccombenza attesa la carenza di circostanze idonee a giustificare ipotesi di compensazione integrale o parziale.
4 Il valore della controversia deve essere determinato avendo riguardo all'entità delle spese del primo grado qualora fossero state poste a carico del creditore opposto, così come ora richiesto da e . Parte_1 Parte_2
La difesa di parte appellata ha svolto attività nelle fasi studio, introduttiva, decisionale.
In ragione dell'impegno effettivamente profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori medi per la fase studio ed introduttiva nonché a quelli minimi per la fase decisionale, esauritasi nella discussione ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.
L'esito dell'appello evidenzia di per sé la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così decide:
- rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna e all'immediato pagamento in via solidale, in favore Parte_1 Parte_2
delle spese del presente grado, che si liquidano in euro 3.011,00 per compenso Controparte_3
oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA;
- dà atto della sussistenza, nei confronti di e , dei presupposti Parte_1 Parte_2
contemplati dall'art.13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
Ancona, 8.4.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
Dott. Vito Savino
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. Vito Savino, Consigliere rel.; alla scadenza del termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le deduzioni, istanze, eccezioni e conclusioni formulate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c, la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 424/24 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, promossa
DA
(c.f. ), rappresentato e difeso, in virtù di procura Parte_1 C.F._1
speciale, dall'Avv. Massimo Ricci;
appellante
CONTRO
(c.f. , che partecipa al giudizio per il tramite della mandataria Controparte_1 P.IVA_1
(c.f. , quest'ultima rappresentata e difesa, in Controparte_2 P.IVA_2
virtù di procura speciale alle liti, dall'Avv. Daniele Liberini;
(c.f. , rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale Parte_2 CodiceFiscale_2
alle liti, dall'Avv. Fabio Olivieri;
appellati avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in tema di contratti bancari;
conclusioni:
1 appellante: “piaccia alla Corte Ecc.ma, in riforma della sentenza n. 171/2024, pubbl. il
29/02/2024, Repert. n. 175/2024 del 01/03/2024 nella causa civile in primo grado iscritta al n.
642/2021 R.G.A.C. del Tribunale di Fermo, riunita alla causa n. 520/2021 R.G.A.C., ed in accoglimento del proposto gravame, per 15 tutte le causali e ragioni di cui in premessa, riformare il capo relativo alla pronunciata compensazione delle spese di primo grado e, per l'effetto, condannare parte opposta in primo grado, (C.F. Controparte_2
) quale mandataria di al pagamento delle spese di lite di primo P.IVA_2 Controparte_3
grado da distrarsi e con vittoria di spese del presente giudizio d'appello, di cui pure il sottoscritto difensore si dichiara antistatario”;
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adìta, contrariis reiectis, respingere Controparte_1
integralmente l'appello principale svolto dal sig. in quanto infondato per tutte Parte_1
le ragioni dedotte in atti e per quelle ulteriori ritenute di giustizia, confermando il punto della sentenza impugnato e in ogni caso confermando con qualsiasi altra motivazione la statuizione di compensazione delle spese di lite di primo grado. Voglia altresì dichiarare inammissibile e comunque respingere integralmente nel merito l'impugnazione svolta con comparsa di risposta dal sig. , per tutte le ragioni dedotte in atti e per quelle ulteriori che saranno ritenute Parte_2
di giustizia. Con vittoria di spese del secondo grado di giudizio”;
“Voglia la Corte adita, accogliendo l'appello, condannare l'appellata Parte_2 [...]
qualità di mandataria di in persona del legale Controparte_4 Controparte_3
rapp.te pt , al pagamento delle spese legali in favore dell'Avv. Fabio Olivieri che si dichiara antistatario con gli aumenti ex art. 4, comma 1bis DM 55/2014 (Cfr. Cass. 23088/2021) per la redazione dell'atto con tecniche informatiche”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo svolgimento del giudizio di primo grado è adeguatamente delineato nell'atto di appello, nelle comparse di riposta e nella sentenza impugnata, cui si rinvia e che ivi si abbiano per integralmente richiamati, dai quali, peraltro, emerge compiutamente il thema decidendum, così come appunto consolidatosi nel corso del giudizio.
2 Occorre unicamente evidenziare che ha aderito all'appello proposto da Parte_2 Pt_1
ed ha del pari insistono per la condanna, in suo favore (e con distrazione al difensore
[...]
dichiaratosi antistatario, delle spese del grado).
Appare superfluo indugiare nella ricapitolazione degli ulteriori accadimenti processuali e delle correlate deduzioni difensive svolte dalle parti e, di contro, risulta più proficuo procedere all'immediata delibazione dell'unico motivo di impugnazione cui è affidato il tempestivo appello.
*****
I. L'unico motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha disposto l'integrale compensazione delle spese di lite in carenza del presupposto, valorizzato dal Tribunale di Fermo, del mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti, ovvero uno dei presupposti contemplati dalla norma di cui al secondo comma dell'art. 92 c.p.c.
Il motivo è infondato.
Nel verbale di mediazione del 1.3.2022 si legge quanto segue: “sono presenti … per la parte istante l'Avv. Daniele Liberini, come difensore e come parte Controparte_2
in forza di procura sostanziale in atti rilasciata dall'istante, nonché la parte chiamata in mediazione Sig. assistito dall'Avv. Fabio Olivieri, come delega in atti, ed il Sig. Parte_2
assistito dall'Avv. Massimo Ricci, giusta procura in atti … il mediatore Parte_1
verificata la regolarità del contraddittorio, effettuata la presentazione della procedura, invita le parti convocate all'adesione al procedimento di mediazione. Le parti dichiarano di non voler proseguire lo svolgimento della mediazione”.
Vi è, pertanto, che il mediatore ha dato atto che sebbene Controparte_2
assente, ha conferito procura “sostanziale” al proprio difensore sicché il Tribunale di Fermo, nel ritenere non validamente instaurato il tentativo di mediazione, ha aderito ad un orientamento giurisprudenziale, non privo di un certo approccio formalistico, che non è univoco, atteso che si ravvisano numerose pronunce della giurisprudenza di merito che, pur ritenendo necessaria la procura “sostanziale” (e su tale aspetto il panorama giurisprudenziale è omogeneo), negano che essa debba essere rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata con sottoscrizione autentica.
Al riguardo, si rinvia a quanto riferito dal difensore di che ha Controparte_2
correttamente indicato le pronunce di segno contrario, rispetto al precedente di legittimità
3 valorizzato nella sentenza impugnata, e, dunque, dato contezza del contrasto giurisprudenziale, già recepito dal Tribunale di Fermo.
Al di là di tale rilievo, di per sé dirimente, la motivazione spesa dal primo giudice deve essere implementata dalle considerazioni che seguono, tutte dirette a validare ulteriormente la compensazione integrale delle spese del grado.
Come già osservato, il mediatore ha dato atto della corretta integrazione del contraddittorio, ciò che ha indotto verosimilmente a ritenere validamente instaurato Controparte_2
il tentativo di mediazione.
Se il mediatore avesse invece ravvisato un vizio nella procura sostanziale,
[...]
si sarebbe adoperata per l'autenticazione della sottoscrizione. Controparte_2
Tuttavia, ed è questo il punto centrale, il tentativo di mediazione avrebbe avuto esito ugualmente negativo poiché, come emerge dal verbale sopra richiamato, e , Parte_1 Parte_2
comparsi personalmente, oltre a non lamentare alcun vizio della procura (atteggiamento dissonante rispetto al proposito di composizione stragiudiziale della lite), ebbero a dichiarare “di non voler proseguire lo svolgimento della mediazione”.
Deve ritenersi, pertanto, che il vizio della procura non abbia avuto alcun incidenza causale nel mancato perfezionamento della mediazione né che abbia pregiudicato una qualche aspettativa concreta vantata da e che, anzi, pur avendo palesato la mancanza Parte_1 Parte_2
di interesse alla prosecuzione della mediazione, nondimeno hanno conseguito l'improcedibilità del giudizio di opposizione, ove hanno sollevato la correlata eccezione, e la revoca del decreto ingiuntivo.
Anche tali considerazioni impongono l'integrale compensazione delle spese del primo grado.
II. L'infondatezza dell'unico motivo conduce al rigetto dell'appello e all'integrale conferma della sentenza impugnata.
III. La regolamentazione delle spese del presente grado deve avvenire in ragione della soccombenza attesa la carenza di circostanze idonee a giustificare ipotesi di compensazione integrale o parziale.
4 Il valore della controversia deve essere determinato avendo riguardo all'entità delle spese del primo grado qualora fossero state poste a carico del creditore opposto, così come ora richiesto da e . Parte_1 Parte_2
La difesa di parte appellata ha svolto attività nelle fasi studio, introduttiva, decisionale.
In ragione dell'impegno effettivamente profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori medi per la fase studio ed introduttiva nonché a quelli minimi per la fase decisionale, esauritasi nella discussione ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.
L'esito dell'appello evidenzia di per sé la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così decide:
- rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna e all'immediato pagamento in via solidale, in favore Parte_1 Parte_2
delle spese del presente grado, che si liquidano in euro 3.011,00 per compenso Controparte_3
oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA;
- dà atto della sussistenza, nei confronti di e , dei presupposti Parte_1 Parte_2
contemplati dall'art.13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
Ancona, 8.4.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
Dott. Vito Savino
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