Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 04/02/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice rel.
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 610 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024
vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. CALCAGNO PATRIZIA, giusta delega in atti Parte_1
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. CALCAGNO Controparte_1
PATRIZIA, giusta delega in atti
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
n. 2 lett. B) della legge 898/70 (come modificata dalla legge 74/87), e pertanto deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge.
Risulta inoltre dalle dichiarazioni rese dalle parti e dai documenti in atti che i coniugi non abbiano ripreso la convivenza ed abbiano avuto residenze anagrafiche diverse, né sono emersi elementi dai quali si possa ritenere che non vi sia stata continuità dello stato di separazione.
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi confermate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Controparte_1
in data 26.05.2011 in Marilandia Do Sul – Stato del Paranà (Brasile), trascritto nel
[...]
Registro degli Atti di matrimonio del Comune di Solagna (VI) al numero 1, parte II, serie C, Ufficio
1, anno 2012, con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Solagna, di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza, alle condizioni di seguito esposte, alle quali conferisce vigore:
“2. Assegnare la dimora coniugale ubicata nel Comune di Savona in Via Nostra Signora del Monte
n.10/3 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, alla Sig.ra Controparte_1
nell'interesse del figlio minore fino a quando lo stesso non avrà raggiunto l'autosufficienza economica.
3. Il figlio , nato a [...], in data [...] resta affidato Persona_1
ad entrambi i genitori, con collocamento alternato, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Il figlio , sarà collocato alternativamente con cadenza settimanale presso Persona_1
l'abitazione di ciascun genitore e manterrà la residenza presso la dimora paterna
4/a) la domenica sera dopo l'orario di cena, il genitore presso cui il minore avrà trascorso la settimana lo riporterà presso la dimora dell'altro genitore e comunque entro le ore 21; previsione di ulteriori frequentazioni durante la settimana in cui il minore è affidato all'altro genitore da stabilirsi su accordo delle parti;
4/b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà
con il figlio seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive i genitori decideranno di comune accordo periodi di vacanza da trascorrere con ciascun genitore per lo stesso numero di settimane consecutive, da concordarsi 30 giorni prima dell'inizio del periodo delle vacanze o di comune accordo potranno decidere di mantenere il criterio dell'affidamento ad alternanza settimanale.
5. Ciascuno dei genitori provvederà al mantenimento del minore durante la settimana in cui il figlio minore è collocato presso di sé, le spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio, come di seguito indicate saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% a testa:
6. SPESE MEDICHE (da documentare) CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO:
farmaci da Banco, visite coperte dal SSN
SPESE MEDICHE (da documentare) CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO dentista,
spese mediche specialistiche non coperte dal SSN
* SPESE SCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico necessario per la frequentazione scolastica e/o universitaria;
* SPESE SCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) tasse scolastiche,
rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e delle università pubbliche, queste ultime dopo il primo anno fuori corso;
c) pre-scuola, doposcuola se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
d)
corsi di specializzazione e master;
e) gite scolastiche con pernottamento;
f) corsi di recupero e lezioni private;
g) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
* SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO:
a) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
b) spese per la patente;
c) n.1 attività sportiva.
* SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di custodia (baby sitter) se l'esigenza nasce dopo la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
c) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi locomozione.
SPESE MEDICO-SANITARIE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO:
a) visite specialistiche e trattamenti sanitari prescritti dal pediatra o dal medico curante, erogati dal
SSN; b) accertamenti sanitari e trattamenti sanitari non erogabili dal SSN e prescritti dal medico curante (es, fisioterapia); c) interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche;
d) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
e) farmaci prescritti dal medico curante, dal pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
f) spese odontoiatriche,
oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
g) tickets sanitari;
h) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte;
h) ciclidi psicoterapia e logopedia se prescritti;
i) dispositivi per assistenza protesica e integrativa se prescritti(ausili, protesi o ortesi quali apparecchio ortodontico, scarpe ortopediche, protesi integrative, ecc.); l)spese sanitarie urgenti;
SPESE MEDICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche non prescritte dal medico curante;
c) interventi chirurgici presso strutture private se non prescritti e non erogabili dal
SSN.
Quanto alle modalità di comunicazione e corresponsione delle spese straordinarie:
* Quanto alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30giorni. Il rimborso dovrà
avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
7. Dare atto che ciascun coniuge si dichiara autosufficiente e In grado di poter mantenere sé e il figlio minore durante i periodi di affidamento.
8. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
9. I seguenti beni mobili registrati intestati al Sig. rimangono di proprietà del Sig. Parte_1 Pt_1
: Autovettura Lan Rover Freelander TG.ZA928TA e Mercedes Chrysler TG CH345 KT
[...]
acquistata in data 23 marzo 2017.”
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 3.2.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Dott.ssa Lorena Canaparo