Articolo 1554 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1538Articolo 1540
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9 ottobre 2010
Art. 1554. Detrazioni di anzianita' 1. Il cappellano militare che si trova in una delle condizioni previste dall'articolo 858 subisce nel ruolo una detrazione di anzianita' pari al periodo di durata delle condizioni stesse.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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