Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/01/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
così composta:
dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6554 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies c.p.c, all'udienza del giorno 10/1/2025 e vertente
TRA
(p.i. ), e per essa quale Parte_1 P.IVA_1 mandataria (p.i. ), con l'avvocato Francesco Parte_2 P.IVA_2
Torre nel cui studio in Roma, via Po n. 24 è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLANTE
E
(c.f. ), con l'avvocato Daniele U. Santosuosso Controparte_1 C.F._1 nel cui studio in Roma, via Flaminia n. 785 è elettivamente domiciliato;
PARTE APPELLATA
E
Controparte_2
PARTE APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 6944 pubblicata il 6/5/2022 del Tribunale di Roma.
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione del 20.09.2016, proponeva Controparte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 12460/2016 R.G. 35988/2016, emesso dal Tribunale di Roma in data 27.05.2016, con il quale veniva ingiunto a parte attrice, nella qualità di legale rappresentante
di cui si costituiva fideiussore anche Controparte_4 Persona_1 Cont In data 29.12.2005, attraverso contratto di cessione dei crediti pecuniari in blocco, cedeva alla . un portafoglio di crediti deteriorati tra Parte_3
i quali il credito relativo al suddetto finanziamento dell'importo residuo di euro 814.874,14.
Parte opponente, in primo luogo, lamentava un vizio di legittimazione attiva della
a causa della mancata dimostrazione della titolarità del credito nei Parte_1 confronti dell'industria della . Controparte_6
In secondo luogo, deduceva che la cessione in questione fosse impossibile Controparte_1
a causa dell'esclusione del credito dal Portafoglio dei crediti oggetto di cessione e quindi dal Cont trasferimento dalla a Parte_1
Nello specifico evidenziava come il credito oggetto di cessione riguardasse un finanziamento assistito da contributi in conto capitale e/o interessi e da garanzia rilasciata dallo Stato che ne impedivano la cessione per espressa indicazione nello stesso atto di cessione del credito. Cont Inoltre, parte opponente asseriva che attraverso un atto di transazione con la con proposta del 06.03.2001 e accettazione del 30.4.2001, le parti avevano pattuito che, a fronte della corresponsione dell'importo complessivo 4,5 miliardi di lire da parte dell' Controparte_2 Cont
rinunciava all'insinuazione nel fallimento di Pertanto, secondo
[...] Persona_1 parte opponente, attraverso la transazione si era verificata l'estinzione della posizione debitoria di
e la conseguente posizione debitoria di quale coerede del primo Persona_1 Controparte_1 come dimostrato dall'inventario dell'eredità in cui non rientra tra le passività il debito di nei Per_1 Cont confronti della
Si costituiva che contestava quanto sostenuto da parte Parte_2 opponente e, in particolare, deduceva che non fosse presente alcuna ipotesi di incedibilità del credito e, pertanto, parte opponente, in qualità di debitore ceduto, non potesse sollevare eccezioni riguardanti la validità del contratto di cessione. Inoltre, sosteneva che parte opponente, avendo accettato la cessione avesse rinunciato alla possibilità di proporre eccezioni e che le stesse, in ogni caso, risultassero infondate perché basate su un'interpretazione errata di quanto disposto dal contratto di cessione. In particolare, parte opponente evidenziava che riguardo al fatto che il finanziamento fosse assistito da contributi in conto capitale e/o interessi vi era bisogno, al fine di escludere la cessione, dell'attualità, al momento della cessione, del piano di ammortamento che nel caso in questione non era più in essere.
Invece, riguardo alla presenza della garanzia rilasciata da enti pubblici, secondo parte opponente, nel caso di specie non vi era il requisito necessario della perdita di efficacia della stessa in caso di cessione.
Alla prima udienza di comparizione delle parti, il 24.03.2017, Parte_2
chiedeva un rinvio dell'udienza in attesa di ricevere quanto ottenuto attraverso la
[...] procedura esecutiva n. 52528/1985 e il Giudice rinviava al 25.01.2018. A tale ultima udienza parte opponente dichiarava che il Tribunale di Roma aveva dichiarato il fallimento della società e, quindi, il Giudice disponeva Controparte_2
l'interruzione del procedimento.
In data 12.04.2018, depositava ricorso per la riassunzione del processo e Controparte_1 con decreto, 27.04.2018, il Giudice rimetteva la causa sul ruolo fissando per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 05.12.2018.
A quest'ultima udienza, il Giudice, dichiarata la contumacia del Controparte_2
assegnava i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., e rinviava al 04.03.2020.
[...] All'udienza anzidetta le parti chiedevano un rinvio per consentire alla Suprema Corte di dirimere una questione pregiudiziale al presente procedimento e il Giudice, pertanto, rinviava al 26.11.2020.
Con decreto del 15.10.2020 il Giudice disponeva lo svolgimento dell'udienza fissata attraverso lo scambio di note di trattazione scritta in ottemperanza alle disposizioni emergenziali di contenimento della pandemia da Covid-19.
Le parti non depositavano le suddette note di trattazione scritta e la causa veniva rinviata, ai sensi dell'art. 309 c.p.c., al 3.12.2020.
A tale udienza le parti chiedevano congiuntamente la sospensione del processo, ex art. 296
c.p.c., in attesa della decisione della Corte di Cassazione sulla questione pregiudiziale. Il Giudice sospendeva il procedimento e rinviava per il suo proseguimento al 16.09.2021.
All'udienza in questione, a causa della mancata comparizione delle parti, il Giudice rinviava, ex art. 309 c.p.c., all'udienza del 05.01.2022 nella quale il Giudice, rilevato che si trattasse di una causa pendente da oltre 5 anni e già oggetto di rinvio ex art. 309 c.p.c., invitava le parti a concludere e assegnava i termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c.”
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha accolto l'opposizione proposta da CP_1
revocato il decreto ingiuntivo n. 12460/2016 R.G. 35988/2016, emesso dal Tribunale di
[...]
Roma in data 27.05.2016 e condannato al pagamento delle spese di lite nei confronti Parte_2 di parte opponente per complessivi euro 27.500,00 di cui euro 5.500,00 per lo studio, euro 4.500,00 per la fase introduttiva, euro 9.000,00 per la fase istruttoria ed euro 8.500,00 per la fase decisoria.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono:
“L'opposizione appare fondata. Preliminarmente va affrontata l'eccezione di parte opponente relativa all'estinzione del Cont credito per intervenuta transazione con
L'eccezione è fondata. Cont Con lettera del 06.03.2001, proponeva a transazione Controparte_4 avente ad oggetto il finanziamento, stipulato in data 12.05.1978 rep. 21860 racc. 7321 not.
[...]
, dell'importo di L. 1.780.000.000,00, oggi azionato da La proposta in Per_2 Pt_2 questione prevedeva, in particolare, il pagamento dell'importo di lire 4.5mld da effettuarsi mediante Cont una prima soluzione di lire 1 mld con contestuale rinuncia di all'insinuazione nel fallimento di da parte della banca. Controparte_4 Cont L'accordo transattivo si concludeva effettivamente con l'accettazione di attraverso espressa adesione a firma del funzionario del 30 aprile 2001 (doc. n. 9 atto di citazione). CP_7
Pertanto, a seguito dell'esecuzione della transazione mediante pagamenti racchiusi con comunicazione del 23 maggio 2011 (doc. 10), cui è seguito l'atto di rinuncia all'insinuazione Cont fallimentare da parte di (doc. 11 del 24 maggio 2001), il debito derivante dal finanziamento appare quindi novato ed estinto. La transazione determina, infatti, attraverso la sostituzione dell'obbligazione originaria con una nuova obbligazione, l'estinzione del rapporto precedente e, quindi, il debito azionato nel giudizio in questione è estinto.
Dunque, parte opponente, debitrice in qualità di erede di , ha Persona_1 compiutamente eccepito al cessionario il fatto estintivo della pretesa attorea.
Infatti, nonostante la mancanza di una specifica disposizione in tema di eccezioni opponibili nell'ambito della cessione del credito, la proponibilità delle stesse da parte del debitore ceduto è ricavabile dalla disciplina generale dell'istituto.
La cessione del credito comporta una modifica dei soggetti dell'obbligazione attraverso una successione a titolo particolare in cui il cessionario subentra nel diritto di credito del cedente senza il consenso del debitore ceduto. Quest'ultimo, pertanto, non può subire una modifica peggiorativa rispetto alla precedente posizione debitoria senza aver partecipato alla cessione attraverso il suo consenso. Pertanto, il debitore ceduto può proporre nei confronti del cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto proporre nei confronti del cedente, tra cui l'intervenuta estinzione dell'obbligazione.”
§ 3. – Ha proposto appello e per essa quale Parte_1 mandataria rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia Parte_2 l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, ogni diversa istanza disattesa e reietta, in accoglimento dell'appello proposto per i motivi sopra esposti, in riforma della Sentenza del Trib. Roma, n. 6944/2022 pubbl. il 06.05.2022, R.G. n. 64733/2016, repert. n. 8465/2022 del 06.05.2022, Giudice
Dott. Andrea Postiglione: - in via preliminare, disporre la sospensione ai sensi dell'art. 283 c.p.c. della provvisoria esecutività della Sentenza medesima, stante la sussistenza dei gravi e fondati motivi richiesti dall'istituto dell'inibitoria; - sempre in via preliminare, e processuale, per tutti i motivi d'appello di cui in narrativa, riformare la Sentenza appellata ed accertare e dichiarare che la medesima è viziata da error in procedendo per manifesta violazione anche dell'art. 103 c.p.c. e per l'effetto confermare il Decreto Ingiuntivo Telematico Provvisoriamente esecutivo n. 12460/2016 del 27.05.2016 (R.G. n. 35988/2016), Repert. n. 8785/2016 del 27.05.2016 Trib. Roma nei confronti della società in bonis, litisconsorte facoltativo non riassumente il Controparte_2 procedimento di opposizione in primo grado;
- in via subordinata, sempre in via preliminare e processuale, qualora la posizione della in bonis sia invero Controparte_2 qualificata da questa Ecc.ma Corte quale litisconsorte necessario del giudizio di primo grado, per tutti i motivi d'appello di cui in narrativa, revocare la sentenza appellata ed accertato e dichiarato che il procedimento di primo grado risulta viziato per manifesta violazione degli artt. 102 c.p.c. e 107 c.p.c. per l'effetto rimettere la causa dinanzi al Tribunale di Roma ex art. 354 c.p.c., con tutti provvedimenti consequenziali di legge;
- in via preliminare, nel merito, per tutti i motivi d'appello di cui in narrativa, riformare la Sentenza appellata, perché viziata da erronea interpretazione e/o applicazione dell'art. 1945 c.c. laddove qualifica l'accordo intercorso tra le parti del 2001 come avente natura novativa e, per l'effetto, dichiarare inammissibile e comunque infondata, in fatto ed in diritto, la domanda/eccezione di novazione sollevata dalla Parte Opponente/Appellata ed accolta dal Giudice di prime cure, e per l'ulteriore effetto disporre l'integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto;
- in via principale, nel merito, per tutti i motivi d'appello di cui in narrativa riformare la
Sentenza appellata sempre nella parte in cui accerta e dichiara erroneamente la natura novativa dell'accordo transattivo del 2001, poiché non solo in contrasto con quanto previsto dalle norme di legge e nello stesso accordo del 2001 ma anche perché in contrasto con l'accertamento già compiuto, con effetti di res iudicata e dunque in modo irreversibile ed irretrattabile, con la Sentenza n.
5709/2018 pubblicata il 12.09.2018, resa da Codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Roma nell'ambito del procedimento n.r.g. 1492/2012; ed in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui, viceversa, si accertasse la natura novativa dell'accordo transattivo, comunque, accertare e dichiarare l'inefficacia e/o l'inapplicabilità del medesimo alla Parte Appellata, ai sensi dell'art. 1304 c.c., per non aver il sig. mai dichiarato, neppure nel corso del giudizio di prime cure, di Controparte_1 volersene profittare;
in entrambe le ipotesi rigettare la domanda proposta dal sig. Controparte_1 in quanto inammissibile e/o infondata, con la conseguente l'integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto;
- per l'effetto dei precedenti capi, dichiarare ed accertare comunque l'inefficacia e/o la nullità e/o annullabilità della Sentenza appellata e, conseguentemente, confermare il Decreto Ingiuntivo n. 12460/2016 R.G. 35988/2016, emesso dal Tribunale di Roma in data 27.05.2016, ovvero, in via subordinata, condannare l'Appellata al pagamento della minore somma che dovesse risultare dagli atti di causa ovvero di giustizia, sulla base dei titoli e delle ragioni comune dedotti dalle parti;
- in via ulteriormente subordinata, in riforma della sentenza impugnata accertare e dichiarare e specificare che la revoca del Decreto Ingiuntivo n. 12460/2016 R.G. 35988/2016, emesso dal Tribunale di Roma in data 27.05.2016 è solo ed esclusivamente nei confronti del sig.
Con vittoria di spese dei due gradi di giudizio e rimborso delle spese al 15%, oltre Controparte_1
i.v.a. e c.p.a.”. Ha resistito rassegnando le seguenti conclusioni: “…insta affinché Controparte_1 codesta Ecc.ma Corte di Appello di Roma, disattesa ogni contraria istanza, deduzione, eccezione, richiesta e produzione, voglia;
(I) in via principale, rigettare l'appello proposto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza oggetto di impugnazione;
(II) in via subordinata, in ipotesi di reiezione della precedente domanda, ed in accoglimento di quanto dedotto sub par. 5), dichiarare:
(a) per tutte o sole alcune delle ragioni esposte in narrativa anche in via alternativa tra loro, che nessuna somma è dovuta dall'odierno esponente a parte appellante e, per l'effetto, rigettare tutte le avverse richieste (con conseguente conferma della revoca del decreto ingiuntivo opposto); (b) in via ulteriormente subordinata la nullità ovvero l'inefficacia ovvero ancora l'inesistenza e/o l'estinzione della garanzia prestata dal Sig. al quale è succeduto in qualità di erede il Sig. Persona_1
in favore del debitore principale, in ragione di tutte le ragioni dianzi esposte con Controparte_1 conseguente reiezione delle domande avversarie (con conseguente conferma della revoca del decreto ingiuntivo opposto). Con vittorie di spese ed onorari come per legge.”
Dichiarata la contumacia del rigettata Controparte_2 l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza, l'appello è stato discusso ex art. 281-sexies c.p.c, all'udienza del 10/1/2025.
§ 4. – L'appello proposto da e per essa Parte_1 quale mandataria ontiene cinque motivi. Parte_2
§ 4.1 – Il primo è intitolato: “Riforma della Sentenza del Trib. Roma, n. 6944/2022 pubbl. il 06.05.2022, R.G. n. 64733/2016, repert. n. 8465/2022 del 06.05.2022, Giudice Dott. Andrea
Postiglione, perché viziata da error in procedendo per manifesta violazione degli artt. 102 e 103, c. 2 c.p.c.”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato interrotto l'intero procedimento in seguito al fallimento dell' Controparte_2 trascurando che il litisconsorzio con sarebbe stato facoltativo, con l'effetto che Controparte_1 avrebbe dovuto interrompere il solo giudizio nei confronti della fallita, previa separazione di quello nei confronti del garante. Secondo l'appellante l'errore avrebbe condotto all'indebita revoca del decreto ingiuntivo anche nei confronti della fallita, la quale non aveva riassunto il giudizio di opposizione, giudizio che pertanto avrebbe dovuto essere dichiarato estinto con conseguente definitività nei suoi confronti del decreto ingiuntivo. Sotto altro profilo l'appellante lamenta che, in ipotesi di litisconsorzio necessario tra l' e il Tribunale avrebbe erroneamente disposto Controparte_2 Controparte_1 la prosecuzione, anziché dichiarare l'estinzione, nonostante la riassunzione da parte di CP_1 non avesse coinvolto la società, pur fallita ma avente un interesse a proseguire il giudizio di
[...] opposizione al decreto ingiuntivo, onde evitare che questo potesse costituire titolo ad essa opponibile dopo la chiusura del fallimento. Infine, l'appellante lamenta che, revocando il decreto ingiuntivo, il Tribunale avrebbe trascurato che gli ulteriori garanti ed avrebbero CP_8 Controparte_9 CP_10 continuato ad essere debitori delle somme ingiunte.
Il motivo è infondato.
L'opposizione al decreto ingiuntivo proposta dal debitore principale, Controparte_2
e dal fideiussore ha accomunato nell'unico giudizio litisconsorti facoltativi,
[...] Controparte_1 realizzando un semplice cumulo di cause scindibili tra loro non dipendenti. Tanto per via dell'autonomia e scindibilità dell'opposizione proposta dal garante (unitariamente trattata all'opposizione proposta dalla società solo perché congiuntamente introdotte), a causa della individualità giuridica che l'obbligazione di garanzia presenta rispetto a quella principale, e cioè con oggetto e titolo del tutto distinto, pur essendo sussidiaria rispetto all'obbligazione garantita in quanto diretta ad assicurare l'adempimento di una prestazione risultante da un rapporto a cui il garante è rimasto estraneo. E' vero, allora, che, al di là dell'apparente declaratoria di interruzione dell'intero procedimento intervenuta con l'ordinanza del 25/1/2018, il sopravvenuto fallimento del debitore principale ha costituito evento interruttivo del giudizio di opposizione limitatamente al rapporto processuale tra l' e l' , ma non del Controparte_2 Controparte_2 Parte_1 rapporto processuale tra e la medesima cessionaria del credito, attesa la riferibilità Controparte_1 dell'evento interruttivo alla sola società e la inestensibilità al restante rapporto, affermata dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 15142/07. In tale contesto, benchè litisconsorte, era comunque una “altra parte”, Controparte_1 legittimata dall'art 303 c.p.c. alla riassunzione del giudizio di opposizione, pure interrotto limitatamente al rapporto processuale tra l' e l' Controparte_2 Parte_1
, sicchè bene ha fatto il Tribunale a dare prosecuzione a all'opposizione rispetto al rapporto,
[...] su ricorso dello stesso anziché, come vorrebbe l'appellante, a dichiarare estinto tale Controparte_1 rapporto non riassunto dal fallimento, evidentemente disinteressato alle sorti di quella opposizione.
L'iniziativa presa da non può confondersi con un ricorso in riassunzione Controparte_1
“in proprio” (come assume l'appellante), e cioè volto a rappresentare soltanto proprie ragioni, ma è di tutta evidenza che attraverso la prosecuzione anche dell'opposizione interrotta, egli abbia inteso giovarsi di ragioni comuni a quelle del debitore principale, delle cui obbligazioni rispondeva in via sussidiaria. In conclusione, al di là dell'apparente interruzione dell'intero giudizio di opposizione, in realtà con effetti delimitati al rapporto con il debitore principale, il Tribunale, neppure tenuto a separare in autonomo giudizio il rapporto processuale non interrotto con il garante (Cass. Sez. Uni. 9686 del
22/4/2013), non ha affatto errato a disporre la prosecuzione e di conseguenza a revocare il decreto ingiuntivo anche nei confronti della fallita, benchè essa non avesse riassunto il giudizio. L'ulteriore questione del mancato coinvolgimento della società in bonis che avrebbe dovuto determinare l'estinzione del giudizio sul presupposto che esistesse litisconsorzio necessario tra debitore principale e fideiussore è assorbita dalla contraria ricorrenza del litisconsorzio facoltativo. E', infine, infondato il rilievo secondo cui il Tribunale, revocando il decreto ingiuntivo, avrebbe indebitamente stralciato il debito degli ulteriori garanti ed CP_8 Controparte_9
In realtà, il Tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo in esito a giudizio di CP_10 opposizione promosso oltre che dal debitore principale, dal solo garante sicchè la Controparte_1 revoca ha effetto limitatamente a siffatte parti, senza pregiudizio per l'eventuale consolidamento dell'ingiunzione nei confronti dei garanti che non l'avrebbero impugnata.
§ 4.2 – Il secondo motivo è intitolato: “Riforma della Sentenza del Trib. Roma, n. 6944/2022 pubbl. il 06.05.2022, R.G. n. 64733/2016, repert. n. 8465/2022 del 06.05.2022, Giudice Dott. Andrea Postiglione, perché viziata da erronea interpretazione e/o applicazione degli artt. 1230 e segg.ti c.c.”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto novativa la transazione intervenuta nel 2001 a seguito di scambio epistolare, trascurando che sia la proposta del 6/3/2001 che la risposta del 30/4/2001 sarebbe stata priva di qualsiasi locuzione dalla quale potesse evincersi la volontà espressa di sostituire l'obbligazione restitutoria con altra diversa obbligazione, difettando l'animus novandi, ed invece deponendo nel senso di una definizione bonaria di natura conservativa che si sarebbe limitata ad una mera riduzione quantitativa del credito preteso in restituzione. I garanti non sarebbero stati liberati dall'originario debito ma in cambio di una minor somma la banca avrebbe soltanto rinunciato ad insinuarsi al passivo del fallimento di . Persona_1
Il motivo è fondato.
Contr La aveva concesso all' mutuo in data 12/5/1978 di Lire Controparte_2
1.780.000.0000 garantito anche da Persona_1 Era seguito l'inadempimento del mutuatario e lo stesso garante era dichiarato fallito. Tali circostanze sopravvenute avevano indotto le parti ad addivenire a nuove intese, attraverso lo scambio della proposta transattiva del 6/3/2001 e della risposta del 30/4/2001. Queste prevedevano che l' avrebbe corrisposto alla Banca, a Controparte_2 saldo stralcio e transazione dell'esposizione debitoria nascente dal contratto di finanziamento, l'importo complessivo di Lire 4.500.000.000, di cui Lire 1.000.000.000 con l'accettazione della proposta transattiva e Lire 3.000.000.000 all'erogazione di nuovo finanziamento o, comunque, entro 6 mesi. L'accordo prevedeva la rinuncia immediata all'insinuazione nel fallimento di Persona_1
e il successivo assenso della Banca alla cancellazione dei privilegi e delle ipoteche accese nei confronti di tutti i garanti con l'atto di mutuo, nonché la rinunzia alle esecuzioni pendenti. Siffatti accordi, pure privi dell'espressa volontà di estinguere l'originaria obbligazione derivante dal mutuo di Lire 1.780.000.0000 ovvero estinguere le garanzie prestate per la restituzione delle relative somme, non sono incompatibili con la sopravvivenza dell'originaria obbligazione e delle sue garanzie. Ed invero, le parti si sono limitate a concordare una riduzione dell'ingente debito accumulatosi, prevedendone lo stralcio della maggiore somma, assieme al mero disimpegno della Banca ad insinuarsi nel fallimento del fideiussore ovvero alla rinuncia a giovarsi di talune garanzie prestate dai fideiussori. Le parti hanno, in altri termini, lasciato coesistere il debito originato dall'inadempimento del mutuo corredato dalle garanzie, con le nuove intese che si limitavano a quantificarlo diversamente, bilanciandone il pronto pagamento con il contenimento da parte della Banca delle iniziative recuperatorie. Non è, pertanto, apprezzabile nell'accordo raggiunto il 30/4/2001 una transazione novativa, ma semmai conservativa, non ricorrendo un'intesa, esplicita o implicita, estintiva delle obbligazioni pregresse e costitutiva di nuove incompatibili, in mancanza della volontà di far sorgere un diverso rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente, con nuovi ed autonomi diritti ed obblighi che prescindessero dal mutuo, mutando sostanzialmente l'oggetto della prestazione o il titolo del rapporto.
Non depone diversamente la previsione contenuta nella proposta transattiva del 6/3/2001 di ritenere che la mancata accettazione non avrebbe prodotto “novazione”, riferendosi espressamente la pur impropria terminologia usata all'opposizione agli atti esecutivi per usurarietà degli interessi notificata il 3/19/2000, e non già al mutuo. Pure irrilevante è la circostanza che il Giudice dell'esecuzione abbia con ordinanza del 7/6/2010 ritenuto la priva di titolo verso l'esecutato assumendo che la CP_3 Persona_1 transazione fosse novativa, non fornendo la minima spiegazione di tale assunto, tanto più che quella medesima transazione sarà, al contrario, ritenuta novativa dalla Corte d'Appello di Roma con sentenza del 12/9/2018 nel giudizio promosso dalla sul presupposto Controparte_2 che non fosse stata provata la volontà di sostituire l'obbligazione originaria con la nuova.
Del resto, nonostante la transazione del 30/4/2001, la stessa Controparte_2 si è ritenuta astretta all'originaria obbligazione, impugnandola con la citazione dell'11/5/2006 per vizi di invalidità e non perché sostituita da nuova obbligazione, accreditando sul piano interpretativo l'esclusione della natura novativa con tale condotta successiva all'accordo. Vero è che, perché sia intesa come novativa, occorre che la transazione determini l'estinzione del precedente rapporto, e lo sostituisca integralmente con altro, di modo che si verifichi una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello dell'accordo transattivo, con la conseguente insorgenza dall'atto di un'obbligazione oggettivamente diversa dalla precedente. E', invece, qualificabile come transazione semplice, o conservativa, l'accordo con il quale le parti si limitano ad apportare modifiche solo quantitative ad una situazione già in atto e a regolare il preesistente rapporto mediante reciproche concessioni, consistenti semmai in una riduzione delle opposte pretese in modo da realizzare un regolamento di interessi di compromesso tra le prospettazioni iniziali (Cass. 12876/2015).
§ 4.3 – Il terzo motivo è intitolato: “Riforma della Sentenza del Trib. Roma, n. 6944/2022 pubbl. il 06.05.2022, R.G. n. 64733/2016, repert. n. 8465/2022 del 06.05.2022, Giudice Dott. Andrea Postiglione, perché viziata da erronea interpretazione e/o applicazione dell'art. 1945 c.c. Inammissibilità dell'eccezione di novazione sollevata dal sig. per il principio di né bis in Per_1 idem.”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe illegittimamente esaminato l'eccezione del fideiussore in ordine alla natura novativa della transazione, trascurando che egli avrebbe sollevato un'eccezione del debitore principale, la quale gli sarebbe stata preclusa, dal momento che la Corte d'Appello di Roma con sentenza del 12/9/2018 passata in giudicato aveva già escluso nei confronti della che la transazione fosse novativa. Controparte_2
Il motivo è assorbito dall'accoglimento del secondo motivo, che, decidendo in senso contrario al Tribunale, ha già definito la questione secondo ragione più liquida.
§ 4.4 – Il quarto motivo è intitolato: “Riforma della Sentenza del Trib. Roma, n. 6944/2022 pubbl. il 06.05.2022, R.G. n. 64733/2016, repert. n. 8465/2022 del 06.05.2022, Giudice Dott. Andrea
Postiglione, nella parte in cui assume applicabile ed efficace la transazione del 2001 al fideiussore, sig. . Controparte_1
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto la transazione applicabile ed efficace nei confronti di , sebbene questi non avesse né Controparte_1 preso parte all'accordo né dichiarato di volersene approfittare ai sensi del secondo comma dell'art 1304 c.c.
Anche tale motivo è assorbito dall'accoglimento del secondo motivo, che, decidendo in senso contrario al Tribunale, ha già definito la questione secondo ragione più liquida.
§ 5. – L'opposizione al decreto ingiuntivo n. 12460/2016 R.G. 35988/2016, emesso dal Tribunale di Roma in data 27.05.2016, è, pertanto, infondata nella parte in cui eccepisce l'estinzione dell'obbligazione di restituzione di euro 814.874,14, quale residuo importo del finanziamento stipulato in data 12.05.1978, sul presupposto che l'obbligazione sarebbe stata sostituita da altra contenuta nella transazione.
Tale obbligazione restitutoria è, tuttavia, opposta anche con riguardo agli ulteriori profili del difetto di legittimazione attiva della a causa della mancata Parte_1 dimostrazione della titolarità del credito nei confronti dell' e Controparte_2 dell'inesistenza del credito per impossibilità della cessione a causa dell'esclusione del credito dal Contr portafoglio dei crediti ceduti e quindi dal trasferimento dalla alla . Parte_1
Di tali ragioni di opposizione al decreto ingiuntivo, considerate assorbite dal Tribunale, soltanto quella relativa all'inesistenza del credito per impossibilità della cessione è stata espressamente riproposta in questa sede d'appello, meritando di essere vagliata, sia pure nei limiti indicati nel successivo paragrafo.
Al contrario, quella relativa al difetto di legittimazione attiva della Parte_1
, già fondata sulla mancata dimostrazione della titolarità del credito nei confronti
[...] dell' e più segnatamente sulla mancata menzione del credito Controparte_2 nell'allegato alla procura che conferiva il potere di recuperarlo, non è stata riproposta.
§ 5.1 – L'inesistenza del credito per impossibilità della cessione era argomentata, in primo Contr grado, sul presupposto che lo stesso avviso di cessione dei crediti della pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 24/1/2006 escludesse quelli relativi a finanziamenti che fossero assistiti da un contributo in conto interessi o dalla garanzia sussidiaria dello Stato, e che entrambe le cause di esclusione Contr ricorressero per il credito verso l' ceduto dalla alla Controparte_2
[...]
, prevedendo la legge 1/12/1971 n. 1101 che le imprese partecipanti ai piani di Parte_1 ristrutturazione aziendale potessero ottenere finanziamenti così agevolati e garantiti, e prevedendo il contratto che il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato dovesse corrispondere il contributo in conto interessi di cui all'art. 8 della legge 1101/1971 in misura pari al 7,90%, e che finanziamento di Lire 1,78 miliardi fosse assistito dalla garanzia sussidiaria dello Stato ai sensi dell'art. 10 della Legge 1 dicembre 1971 n. 1101. In questi termini l'eccezione di inesistenza del credito per impossibilità della cessione è stata riproposta sotto la pur diversa rubrica “Sulla carenza di legittimazione attiva del convenuto opposto”.
L'eccezione è infondata.
E' vero che in origine il mutuatario si giovava di un contributo in conto interessi, ma tale agevolazione era presa in considerazione, quale causa di esclusione della cedibilità, dall'avviso di Contr cessione dei crediti della pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24/1/2006, solo in costanza di un piano di ammortamento che potesse scadenzare nel tempo il pagamento delle rate (“...sia contabilmente in essere il piano di ammortamento”), mentre al momento della cessione nel 2005 dalla Contr alla il piano di ammortamento, che prevedeva la restituzione del Parte_1 capitale e degli interessi entro il 1/1/1988, aveva da tempo finito di regolare i pagamenti, senza contare che il debitore era decaduto a causa del proprio inadempimento dal beneficio del termine facendo venire meno ogni pianificazione dei pagamenti. E' anche vero che la garanzia sussidiaria dello Stato era presa in considerazione, quale causa Contr di esclusione della cedibilità, dall'avviso di cessione dei crediti della pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24/1/2006, ma soltanto la garanzia che non avesse potuto essere trasferita assieme alla cessione del credito (“...che perda efficacia nel casi di trasferimento del credito garantito”), mentre non ha neppure allegato le ragioni che avrebbero fatto venire meno la garanzia Controparte_1 Contr pubblica nel trasferimento dalla alla . Parte_1
rileva, oltretutto per la prima volta in appello, che l'art. 9 legge n. 2248 del Controparte_1
1865, All. E, con gli artt. 69 e70 del R.D. n.2440 del 1923 subordinerebbe alla preventiva adesione del debitore ceduto la cessione dei crediti verso lo Stato.
Tale rilievo non ha alcuna pertinenza con la garanzia prestata dallo Stato, che continua ad essere trasferita in caso di cessione del credito garantito, non costituendo norma quella citata che faccia perdere efficacia alla garanzia pubblica. Contr La cessione del 2005 del credito dalla alla non è cessione Parte_1 di un credito verso lo Stato, ma semmai cessione di un credito privato con garanzia sussidiaria dello
Stato, restando ultronea, oltre che inammissibile in quanto fondata su allegazioni nuove, l'eccezione di nullità, inefficacia o inopponibilità della cessione formulata per la prima volta nell'atto di appello e fondata sul divieto di cessione di crediti verso lo Stato.
§ 6. – Ne consegue che l'appello deve essere accolto, e, in riforma della sentenza impugnata, deve rigettarsi l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 12460/2016 R.G. 35988/2016, emesso dal Tribunale di Roma in data 27.05.2016, e condannarsi al pagamento, in favore Controparte_1 di e per essa quale mandataria Parte_1 [...] della somma di euro 814.874,14, senza interessi, invero non domandati nel Parte_2 ricorso per decreto ingiuntivo.
§ 7. – Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e vanno liquidate, ex decreto n. 147 del 13/8/2022, in rapporto allo scaglione di riferimento da € 520.001 a € 1.000.000 in relazione all'effettivo valore della causa, secondo parametri medi ad eccezione della fase di trattazione del presente grado che ha avuto minimo sviluppo.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e per essa quale mandataria ei confronti
[...] Parte_2 di nella contumacia del Controparte_1 Controparte_2 contro la sentenza n. 6944 pubblicata il 6/5/2022 resa tra le parti dal Tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – accoglie l'appello, e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 12460/2016 R.G. 35988/2016, emesso dal Tribunale di Roma in data
27.05.2016, e condanna al pagamento, in favore di Controparte_1
e per essa quale mandataria Parte_1 [...] della somma di euro 814.874,14; Parte_2 2. – condanna al pagamento delle spese di lite del doppio grado, in Controparte_1 favore di di e per essa quale mandataria Parte_1 liquidate, per il primo grado, in complessivi € Parte_2
29.193,00, di cui € 4.607,00 per la fase di studio, € 3.039,00 per la fase introduttiva, € 13.534,00 per la fase di trattazione, € 8.013,00 per la fase decisoria, e, per il presente grado di appello, in complessivi € 22.333,00, di cui 5.706,00 per la fase di studio, € 3.318,00 per la fase introduttiva, € 3.822,00 per la fase di trattazione, € 9.487,00, oltre spese forfettarie, nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Roma il giorno 10/1/2025.
L'estensore Il presidente
Marco Emilio Luigi Cirillo Antonella Izzo