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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/03/2025, n. 1210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1210 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale n. 909/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Fulvio Dacomo Presidente dr. Antonio Mungo Consigliere dr. Angelo Del Franco Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 909/2024 R.G.A.C. riservata in decisione all'udienza collegiale del e vertente
TRA
(CF: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso come in atti dall'avv. ROCCO DI TORREPADULA
NICOLA (CF. ) in virtù di coma da procura alle liti C.F._2 agli atti ed elettivamente domiciliato in PIAZZA SANTA MARIA DEGLI
ANGELI A PIZZOFALCONE 1 80132 NAPOLI
APPELLANTE
E
, (CF. ), CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
(numero REA BN48255, numero di iscrizione nel Registro delle
[...]
Imprese di Benevento e C.F.: , partita iva n. P.IVA_2
), pec in persona del legale P.IVA_2 Email_1 rappresentante pro tempore, con sede in Benevento, località Ponte
Valentino, snc.;
APPELLATACONTUMACE oggetto: impugnazione di lodo arbitrale del 27-1-2023 dell'Arbitro Unico, avv. , nel procedimento promosso dal dott. CP_3 Parte_1
nei confronti di
[...] Controparte_4
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'appellante in epigrafe indicato ha proposto impugnazione avverso il suddetto lodo arbitrale, con la quale veniva rigettata la domanda diretta ad ottenere: “ l'adozione in assenza di giusta causa della delibera assembleare di revoca del consigliere di amministrazione dott. del 21.12.2021; ii) la nullità, inesistenza, Parte_1 annullabilità o, comunque, assenza di effetti dell'articolo 22 dello Statuto societario di iii) l'esistenza del diritto del consigliere CP_1
al risarcimento dei danni: iv) la liquidazione di tali Parte_1 danni nella misura di € 50.000,00 e/o comunque in quella maggiore accertata in corso di procedimento, anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.; v) la condanna del Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore, al
[...] pagamento in favore dell'attore della somma in precedenza liquidata, oltre interessi a far data dalla domanda nonché rivalutazione monetaria e spese;
vi) la condanna della convenuta al pagamento in favore dell'attore al pagamento delle spese e competenze di giudizio”.
Questa Corte rileva che con decreto del G.I. del 31-10-20924 si disponeva che per la causa in oggetto, fissata per la udienza del 22-1-
25, questa ultima fosse sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e quindi si assegnava alle parti termine perentorio per il deposito delle dette note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, fino al giorno stesso dell'udienza già fissata.
All'esito del detto termine, il G.I. rilevava che nessuna delle parti aveva depositato note scritte entro il medesimo termine e quindi con ordinanza in pari data fissava ex art. 127 ter c.p.c. nuovo termine di 20 giorni per il deposito di note scritte.
All'esito del detto nuovo termine, il G.I. rilevava che nessuna delle parti ha depositato note scritte entro il medesimo nuovo termine.; indi, il medesimo G.I. rimetteva la causa alla decisione del Collegio.
Orbene, si rileva che ai sensi dell' art. 127 ter, al V comma c.p.c.: “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.”.
Dunque, ricorrono nel caso di specie le condizioni tutte per dichiarare la cancellazione della causa dal ruolo e la sua estinzione ai sensi dell'art. 127, IV comma c.p.c., atteso, appunto, che le parti, pur costituite nel termine prescritto, non hanno depositato le rispettive note scritte.
Le spese di lite stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sulla impugnazione del lodo arbitrale del 27-1-2023 dell'Arbitro Unico, avv. , CP_3 nel procedimento promosso dal dott. nei confronti Parte_1 di , così provvede: Controparte_4
1) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara la estinzione del processo;
2) nulla si dispone in ordine alle spese di lite.
Così deciso in Napoli, il 5-3-2025.
IL CONSIGLIERE EST IL PRESIDENTE
Dott. Angelo Del Franco Dott. Fulvio Dacomo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Fulvio Dacomo Presidente dr. Antonio Mungo Consigliere dr. Angelo Del Franco Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 909/2024 R.G.A.C. riservata in decisione all'udienza collegiale del e vertente
TRA
(CF: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso come in atti dall'avv. ROCCO DI TORREPADULA
NICOLA (CF. ) in virtù di coma da procura alle liti C.F._2 agli atti ed elettivamente domiciliato in PIAZZA SANTA MARIA DEGLI
ANGELI A PIZZOFALCONE 1 80132 NAPOLI
APPELLANTE
E
, (CF. ), CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
(numero REA BN48255, numero di iscrizione nel Registro delle
[...]
Imprese di Benevento e C.F.: , partita iva n. P.IVA_2
), pec in persona del legale P.IVA_2 Email_1 rappresentante pro tempore, con sede in Benevento, località Ponte
Valentino, snc.;
APPELLATACONTUMACE oggetto: impugnazione di lodo arbitrale del 27-1-2023 dell'Arbitro Unico, avv. , nel procedimento promosso dal dott. CP_3 Parte_1
nei confronti di
[...] Controparte_4
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'appellante in epigrafe indicato ha proposto impugnazione avverso il suddetto lodo arbitrale, con la quale veniva rigettata la domanda diretta ad ottenere: “ l'adozione in assenza di giusta causa della delibera assembleare di revoca del consigliere di amministrazione dott. del 21.12.2021; ii) la nullità, inesistenza, Parte_1 annullabilità o, comunque, assenza di effetti dell'articolo 22 dello Statuto societario di iii) l'esistenza del diritto del consigliere CP_1
al risarcimento dei danni: iv) la liquidazione di tali Parte_1 danni nella misura di € 50.000,00 e/o comunque in quella maggiore accertata in corso di procedimento, anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.; v) la condanna del Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore, al
[...] pagamento in favore dell'attore della somma in precedenza liquidata, oltre interessi a far data dalla domanda nonché rivalutazione monetaria e spese;
vi) la condanna della convenuta al pagamento in favore dell'attore al pagamento delle spese e competenze di giudizio”.
Questa Corte rileva che con decreto del G.I. del 31-10-20924 si disponeva che per la causa in oggetto, fissata per la udienza del 22-1-
25, questa ultima fosse sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e quindi si assegnava alle parti termine perentorio per il deposito delle dette note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, fino al giorno stesso dell'udienza già fissata.
All'esito del detto termine, il G.I. rilevava che nessuna delle parti aveva depositato note scritte entro il medesimo termine e quindi con ordinanza in pari data fissava ex art. 127 ter c.p.c. nuovo termine di 20 giorni per il deposito di note scritte.
All'esito del detto nuovo termine, il G.I. rilevava che nessuna delle parti ha depositato note scritte entro il medesimo nuovo termine.; indi, il medesimo G.I. rimetteva la causa alla decisione del Collegio.
Orbene, si rileva che ai sensi dell' art. 127 ter, al V comma c.p.c.: “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.”.
Dunque, ricorrono nel caso di specie le condizioni tutte per dichiarare la cancellazione della causa dal ruolo e la sua estinzione ai sensi dell'art. 127, IV comma c.p.c., atteso, appunto, che le parti, pur costituite nel termine prescritto, non hanno depositato le rispettive note scritte.
Le spese di lite stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sulla impugnazione del lodo arbitrale del 27-1-2023 dell'Arbitro Unico, avv. , CP_3 nel procedimento promosso dal dott. nei confronti Parte_1 di , così provvede: Controparte_4
1) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara la estinzione del processo;
2) nulla si dispone in ordine alle spese di lite.
Così deciso in Napoli, il 5-3-2025.
IL CONSIGLIERE EST IL PRESIDENTE
Dott. Angelo Del Franco Dott. Fulvio Dacomo