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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 25/06/2025, n. 1373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1373 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
AR MA Presidente rel.
SC LA IC
Sonia Piccinni IC ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 516 V.G. dell'anno 2025 promossa da
(IN AN (RM) 16/06/1951, C.F. ) e Parte_1 C.F._1
(IN AN (RM) 08/01/1951, C.F. ), Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. SIBILLA MUSCIO;
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Separazione consensuale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10/02/2025 e hanno chiesto Parte_1 Parte_2
l'omologazione della loro separazione personale alle condizioni di seguito indicate:
1) i coniugi vivranno separati;
2) entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento, essendo economicamente autosufficienti.
I coniugi hanno contratto matrimonio in Carpineto Romano il 29/10/1972; dall'unione coniugale sono nati tre figli, tutti maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Le parti hanno depositato note scritte in sostituzione dell'udienza dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti previsti dall'art. 473-bis.12, terzo comma, c.p.c.
Non v'è dubbio che tra i coniugi sia ormai venuta meno ogni comunione morale e materiale, come è reso evidente dai documenti prodotti, dalle dichiarazioni rese e dallo stesso comportamento processuale delle parti.
- 1 - Le condizioni concordate, inoltre, non appaiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Sussistono quindi i presupposti di legge perché il Tribunale possa omologare la separazione consensuale.
Non v'è luogo a provvedere sulle spese, stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e alle condizioni Parte_1 Parte_2 concordate nel ricorso;
manda alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Carpineto Romano per la sua annotazione (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1972, parte 2, serie A, atto n. 46).
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio della Sezione, il 25/06/2025
Il Presidente est.
AR MA
- 2 -
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
AR MA Presidente rel.
SC LA IC
Sonia Piccinni IC ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 516 V.G. dell'anno 2025 promossa da
(IN AN (RM) 16/06/1951, C.F. ) e Parte_1 C.F._1
(IN AN (RM) 08/01/1951, C.F. ), Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. SIBILLA MUSCIO;
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Separazione consensuale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10/02/2025 e hanno chiesto Parte_1 Parte_2
l'omologazione della loro separazione personale alle condizioni di seguito indicate:
1) i coniugi vivranno separati;
2) entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento, essendo economicamente autosufficienti.
I coniugi hanno contratto matrimonio in Carpineto Romano il 29/10/1972; dall'unione coniugale sono nati tre figli, tutti maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Le parti hanno depositato note scritte in sostituzione dell'udienza dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti previsti dall'art. 473-bis.12, terzo comma, c.p.c.
Non v'è dubbio che tra i coniugi sia ormai venuta meno ogni comunione morale e materiale, come è reso evidente dai documenti prodotti, dalle dichiarazioni rese e dallo stesso comportamento processuale delle parti.
- 1 - Le condizioni concordate, inoltre, non appaiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Sussistono quindi i presupposti di legge perché il Tribunale possa omologare la separazione consensuale.
Non v'è luogo a provvedere sulle spese, stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e alle condizioni Parte_1 Parte_2 concordate nel ricorso;
manda alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Carpineto Romano per la sua annotazione (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1972, parte 2, serie A, atto n. 46).
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio della Sezione, il 25/06/2025
Il Presidente est.
AR MA
- 2 -