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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 03/12/2025, n. 1792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1792 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE LAVORO
R.G. 1386 / 2024
Il giudice IN Di VO,
letti gli atti del procedimento;
considerato che l'udienza del 03/12/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c.;
viste le note scritte depositate da parte ricorrente;
decide con sentenza emessa fuori udienza e comunicata alle parti.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa IN Di VO, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 03.12.2025 deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 1386 / 2024
promossa da
, C.F. , n.q. di erede di Parte_1 C.F._1 Persona_1
rappresentata e difesa dall'avv. , giusta procura in atti, Parte_2
-ricorrente-
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. LA VALLE LUIGI, giusta procura in atti,
-resistente- Oggetto: reversibilità rendita CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 04.05.2024, la ricorrente in epigrafe, premettendo di essere erede del de cuius , deceduto in data 18.12.2020, conveniva in giudizio Persona_1
l' , chiedendo di accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire la rendita di CP_1
inabilità permanente ai superstiti di cui all'art. 85 del D. Lgs 1124/1965 sin dal giorno successivo al decesso dell'assicurato, (verificatosi il 18.12.2020), titolare Persona_1
della suddetta prestazione in virtù della riduzione della di lui capacità lavorativa nella misura del 60% in ragione della riscontrata patologia “PNEUMOCONIOSI 2 P - SILICOSI”,
con conseguente annullamento del provvedimento di diniego del 23.02.2021 e, per l'effetto dichiarare il diritto della ricorrente a percepire i ratei maturati e non riscossi della rendita di cui all'art. 85 del D. Lgs 1124/1965 sin dal decesso. Con condanna alle spese di giudizio e distrazione in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l' , eccependo la prescrizione del diritto vantato dalla CP_1
ricorrente e, nel merito, chiedendo il rigetto del ricorso stante l'insussistenza del nesso di causalità tra il decesso e la malattia professionale dell'assicurato. Con condanna alle spese di giudizio.
La causa veniva istruita con la nomina del CTU, dott.ssa . Persona_2
Disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte
*****
Il ricorso merita accoglimento.
Va anzitutto rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente;
ebbene, l'art. 85 del D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965 prevede e disciplina la rendita ai superstiti dovuta dall' in conseguenza di un decesso causato da infortunio sul lavoro precisando che, CP_1
ai fini dell'azionabilità giudiziale della pretesa alla rendita, sia necessario rispettare il termine triennale di prescrizione stabilito dal successivo art. 112 che dispone: "L'azione per conseguire le prestazioni di cui al presente titolo si prescrive nel termine di tre anni dal giorno
dell'infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale".
Sul punto, come da circolare che si richiama, viene previsto che il termine di CP_1
prescrizione delle azioni per conseguire le prestazioni dell' di cui all'art.112 del DPR CP_1
n.1124/65 è sospeso durante la pendenza del procedimento amministrativo anche ove questo non si concluda nel termine di 150 giorni previsto dalla legge. Il decorso dei termini indicati nel terzo comma è utile al solo fine di rimuovere una condizione di procedibilità
dell'azione giudiziaria che, da quel momento, l'interessato ha facoltà di proporre (Circolare
n. 44 del 23 ottobre 2023).
Orbene, nel caso di specie, la ricorrente, avverso il provvedimento di rigetto dell' del CP_1
23.2.2021, ha proposto opposizione amministrativa in data 24.03.2021, definita con provvedimento di rigetto dell' del 20.10.2021 per cui, la domanda giudiziale avanzata CP_1
con ricorso del 04.05.2024, non risulta prescritta.
Nel merito, parte ricorrente ha dedotto la sussistenza di un nesso causale tra la malattia,
avente origine professionale, da cui era affetto - ovvero Persona_1
“PNEUMOCONIOSI 2 P - SILICOSI” a seguito della quale al de cuius residuavano postumi permanenti pari al 60% di invalidità permanente e il decesso del di Lei marito.
In punto di diritto, a mente dell'art. 85, comma 1 d.p.r. 1124/1965, qualora l'infortunio (o la malattia professionale) abbia per diretta conseguenza la morte dell'assicurato, spetta a favore dei superstiti e nella misura per essi indicata, dal giorno successivo alla morte, una rendita rapportata alla retribuzione annua del lavoratore deceduto. Al fine di ottenere la prestazione previdenziale è, quindi, necessario accertare l'esistenza di una malattia professionale e, poi, verificare il nesso di causalità tra la stessa ed il decesso del lavoratore,
circostanza questa contestata dall' CP_1
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità con orientamento oramai concorde ha precisato che: “ In materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, trova applicazione la regola
contenuta nell'art. 41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio
dell'equivalenza delle condizioni, sicché va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che
abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, salvo che il nesso eziologico sia interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l'evento, tale
da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni”( Cass. n.15762 del 2019; Cass. N. 1770
del 2018; Cass. n. 23653 del 2016; Cass. N. 6105 del 2015; Cass. N. 23990 del 2014).
Disposta la ctu medica al fine di accertare la sussistenza del nesso causale contestato, il consulente ha affermato che: “La morte è intervenuta per causa diretta con la patologia da cui era
affetto il Sig.re Tutti soddisfatti i criteri del nesso causale: criterio cronologico, Persona_1
criterio qualitativo, criterio quantitativo, criterio modale, criterio della continuità fenomenologica,
criterio di ammissibilità o possibilità scientifica, criterio epidemiologico statistico, criterio clinico
anamnestico, criterio di esclusione di altre cause. La pneumoconiosi, come documentato (vedi referto
del 2019) ha condotto alla IRC e poi IRA (insufficienza respiratoria acuta) e questa attraverso l'ipossia
(documentata dall'emogasanalisi) all'interessamento cardiaco (insufficienza cardiaca- Epa) e quindi
all'exitus come in tutti gli eventi mortali per collasso cardiocircolatorio. Nel caso in esame sono
soddisfatti i requisiti per il riconoscimento della rendita ai superstiti: sussiste rapporto causale diretto
ed esclusivo tra la malattia professionale e decesso”.
In definitiva, il consulente tecnico d'ufficio, con riferimento alla storia clinica del soggetto,
alla stregua della criteriologia medico-legale, ha affermato che la morte del Per_1
è riconducibile come causa diretta alla malattia professionale di cui lo stesso era
[...]
portatore.
Le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali.
Per le suesposte ragioni il ricorso merita accoglimento e pertanto va dichiarato diritto della ricorrente, n.q. di erede legittima di , a percepire i ratei maturati e non Persona_1
riscossi della rendita di cui all'art. 85 del D. Lgs 1124/1965 dal giorno successivo al decesso dell' . Persona_1
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
Restano definitivamente a carico dell' le spese per la consulenza tecnica, come CP_1
separatamente liquidate.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, accoglie il ricorso e dichiara che il decesso del sia avvenuto a causa Persona_1
della malattia professionale dello stesso e, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente,
n.q. di erede legittima di , a percepire i ratei maturati e non riscossi della Persona_1
rendita di cui all'art. 85 del D. Lgs 1124/1965;
condanna l' , in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla corresponsione CP_1
in favore della ricorrente della prestazione richiesta dal giorno successivo al decesso del
(18.12.2020), con interessi e rivalutazione come per legge;
Persona_1
condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali che si CP_1
liquidano in complessivi euro 1.500,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al
15%, come per legge da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario;
pone a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio, che vengono liquidate CP_1
come da separato decreto.
Agrigento, 03/12/2025.
IL GIUDICE
IN Di VO
SEZIONE LAVORO
R.G. 1386 / 2024
Il giudice IN Di VO,
letti gli atti del procedimento;
considerato che l'udienza del 03/12/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c.;
viste le note scritte depositate da parte ricorrente;
decide con sentenza emessa fuori udienza e comunicata alle parti.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa IN Di VO, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 03.12.2025 deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 1386 / 2024
promossa da
, C.F. , n.q. di erede di Parte_1 C.F._1 Persona_1
rappresentata e difesa dall'avv. , giusta procura in atti, Parte_2
-ricorrente-
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. LA VALLE LUIGI, giusta procura in atti,
-resistente- Oggetto: reversibilità rendita CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 04.05.2024, la ricorrente in epigrafe, premettendo di essere erede del de cuius , deceduto in data 18.12.2020, conveniva in giudizio Persona_1
l' , chiedendo di accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire la rendita di CP_1
inabilità permanente ai superstiti di cui all'art. 85 del D. Lgs 1124/1965 sin dal giorno successivo al decesso dell'assicurato, (verificatosi il 18.12.2020), titolare Persona_1
della suddetta prestazione in virtù della riduzione della di lui capacità lavorativa nella misura del 60% in ragione della riscontrata patologia “PNEUMOCONIOSI 2 P - SILICOSI”,
con conseguente annullamento del provvedimento di diniego del 23.02.2021 e, per l'effetto dichiarare il diritto della ricorrente a percepire i ratei maturati e non riscossi della rendita di cui all'art. 85 del D. Lgs 1124/1965 sin dal decesso. Con condanna alle spese di giudizio e distrazione in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l' , eccependo la prescrizione del diritto vantato dalla CP_1
ricorrente e, nel merito, chiedendo il rigetto del ricorso stante l'insussistenza del nesso di causalità tra il decesso e la malattia professionale dell'assicurato. Con condanna alle spese di giudizio.
La causa veniva istruita con la nomina del CTU, dott.ssa . Persona_2
Disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte
*****
Il ricorso merita accoglimento.
Va anzitutto rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente;
ebbene, l'art. 85 del D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965 prevede e disciplina la rendita ai superstiti dovuta dall' in conseguenza di un decesso causato da infortunio sul lavoro precisando che, CP_1
ai fini dell'azionabilità giudiziale della pretesa alla rendita, sia necessario rispettare il termine triennale di prescrizione stabilito dal successivo art. 112 che dispone: "L'azione per conseguire le prestazioni di cui al presente titolo si prescrive nel termine di tre anni dal giorno
dell'infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale".
Sul punto, come da circolare che si richiama, viene previsto che il termine di CP_1
prescrizione delle azioni per conseguire le prestazioni dell' di cui all'art.112 del DPR CP_1
n.1124/65 è sospeso durante la pendenza del procedimento amministrativo anche ove questo non si concluda nel termine di 150 giorni previsto dalla legge. Il decorso dei termini indicati nel terzo comma è utile al solo fine di rimuovere una condizione di procedibilità
dell'azione giudiziaria che, da quel momento, l'interessato ha facoltà di proporre (Circolare
n. 44 del 23 ottobre 2023).
Orbene, nel caso di specie, la ricorrente, avverso il provvedimento di rigetto dell' del CP_1
23.2.2021, ha proposto opposizione amministrativa in data 24.03.2021, definita con provvedimento di rigetto dell' del 20.10.2021 per cui, la domanda giudiziale avanzata CP_1
con ricorso del 04.05.2024, non risulta prescritta.
Nel merito, parte ricorrente ha dedotto la sussistenza di un nesso causale tra la malattia,
avente origine professionale, da cui era affetto - ovvero Persona_1
“PNEUMOCONIOSI 2 P - SILICOSI” a seguito della quale al de cuius residuavano postumi permanenti pari al 60% di invalidità permanente e il decesso del di Lei marito.
In punto di diritto, a mente dell'art. 85, comma 1 d.p.r. 1124/1965, qualora l'infortunio (o la malattia professionale) abbia per diretta conseguenza la morte dell'assicurato, spetta a favore dei superstiti e nella misura per essi indicata, dal giorno successivo alla morte, una rendita rapportata alla retribuzione annua del lavoratore deceduto. Al fine di ottenere la prestazione previdenziale è, quindi, necessario accertare l'esistenza di una malattia professionale e, poi, verificare il nesso di causalità tra la stessa ed il decesso del lavoratore,
circostanza questa contestata dall' CP_1
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità con orientamento oramai concorde ha precisato che: “ In materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, trova applicazione la regola
contenuta nell'art. 41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio
dell'equivalenza delle condizioni, sicché va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che
abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, salvo che il nesso eziologico sia interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l'evento, tale
da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni”( Cass. n.15762 del 2019; Cass. N. 1770
del 2018; Cass. n. 23653 del 2016; Cass. N. 6105 del 2015; Cass. N. 23990 del 2014).
Disposta la ctu medica al fine di accertare la sussistenza del nesso causale contestato, il consulente ha affermato che: “La morte è intervenuta per causa diretta con la patologia da cui era
affetto il Sig.re Tutti soddisfatti i criteri del nesso causale: criterio cronologico, Persona_1
criterio qualitativo, criterio quantitativo, criterio modale, criterio della continuità fenomenologica,
criterio di ammissibilità o possibilità scientifica, criterio epidemiologico statistico, criterio clinico
anamnestico, criterio di esclusione di altre cause. La pneumoconiosi, come documentato (vedi referto
del 2019) ha condotto alla IRC e poi IRA (insufficienza respiratoria acuta) e questa attraverso l'ipossia
(documentata dall'emogasanalisi) all'interessamento cardiaco (insufficienza cardiaca- Epa) e quindi
all'exitus come in tutti gli eventi mortali per collasso cardiocircolatorio. Nel caso in esame sono
soddisfatti i requisiti per il riconoscimento della rendita ai superstiti: sussiste rapporto causale diretto
ed esclusivo tra la malattia professionale e decesso”.
In definitiva, il consulente tecnico d'ufficio, con riferimento alla storia clinica del soggetto,
alla stregua della criteriologia medico-legale, ha affermato che la morte del Per_1
è riconducibile come causa diretta alla malattia professionale di cui lo stesso era
[...]
portatore.
Le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali.
Per le suesposte ragioni il ricorso merita accoglimento e pertanto va dichiarato diritto della ricorrente, n.q. di erede legittima di , a percepire i ratei maturati e non Persona_1
riscossi della rendita di cui all'art. 85 del D. Lgs 1124/1965 dal giorno successivo al decesso dell' . Persona_1
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
Restano definitivamente a carico dell' le spese per la consulenza tecnica, come CP_1
separatamente liquidate.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, accoglie il ricorso e dichiara che il decesso del sia avvenuto a causa Persona_1
della malattia professionale dello stesso e, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente,
n.q. di erede legittima di , a percepire i ratei maturati e non riscossi della Persona_1
rendita di cui all'art. 85 del D. Lgs 1124/1965;
condanna l' , in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla corresponsione CP_1
in favore della ricorrente della prestazione richiesta dal giorno successivo al decesso del
(18.12.2020), con interessi e rivalutazione come per legge;
Persona_1
condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali che si CP_1
liquidano in complessivi euro 1.500,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al
15%, come per legge da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario;
pone a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio, che vengono liquidate CP_1
come da separato decreto.
Agrigento, 03/12/2025.
IL GIUDICE
IN Di VO