CA
Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/04/2025, n. 2442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2442 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Nicola SARACINO presidente dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore dott. Paolo BONOFIGLIO consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 4771 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 discussa all'udienza del 17 aprile 2025
TRA
(c.f.: ), in proprio e quale legale rappresentante Parte_1 C.F._1 dell' Parte_2 rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Graziani
APPELLANTE
E
(c.f.: ) Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Teresa Stringola
APPELLATO
OGGETTO: opposizione a ordinanza-ingiunzione
1
CONCLUSIONI
All'udienza del 17 aprile 2025 i difensori delle parti hanno discusso la causa sulle conclusioni precisate a verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
– dichiarando di agire in proprio e nella qualità di legale rappresentante Parte_1 dell' - ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale Parte_2 di Viterbo n. 203/2023, che ha respinto l'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione prot. n.
88544/2021 del 21 settembre 2021, con cui il Dirigente del Corpo di Polizia Locale del
Comune di ha irrogato la sanzione amministrativa di 20.000,00 € perché sul terreno di CP_1 proprietà della società, censito nel N.C.T. al foglio 103, particella 79, sono state espiantate 64 piante di ulivo in assenza di autorizzazione da parte della Controparte_2
(A.D.A.).
[...]
L'appellante ha dedotto al riguardo che:
1) contrariamente a quanto affermato dal tribunale, non vi è prova del fatto che il terreno rappresentato nelle immagini aeree estrapolate dai Carabinieri Forestali dal sito internet
“Google Earth Pro”, risalenti al periodo antecedente all'espianto degli ulivi, fosse effettivamente il fondo di proprietà della società appellante, in quanto:
a) i Carabinieri non hanno rilevato le coordinate geografiche del terreno raffigurato nelle fotografie scattate in occasione del sopralluogo del 10 aprile 2020 e del 29 aprile 2020, e non è quindi possibile stabilire se tali coordinate geografiche coincidano con quelle del terreno visualizzato nelle immagini aeree;
b) non vi è prova del fatto che le piante visibili nelle aerofotografie siano ulivi anziché piante di diversa natura;
c) le immagini aeree non sono state scattate il 2/7/2019, ma il 7/2/2019 (ovvero in una data in cui il non era ancora proprietario del terreno); Pt_1
d) la corrispondenza del fondo raffigurato nelle aerofotografie e quello raffigurato nelle foto scattate in occasione del sopralluogo è il frutto di mere deduzioni logiche dei verbalizzanti;
2) contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, le dichiarazioni rese da CP_3 ai Carabinieri della Stazione di – quanto al fatto che vi fossero piante di ulivo al CP_1 momento in cui il terreno è stato alienato all' - non possono Parte_2 considerarsi attendibili, perché è il precedente proprietario del terreno e aveva CP_3 pertanto interesse a dichiarare che gli alberi di ulivo sono stati espiantati dopo che il terreno è stato venduto alla società;
3) il tribunale non ha tenuto conto dei vizi del procedimento sanzionatorio, consistenti nel fatto che la contestazione dell'addebito non è chiara e specifica e l'accesso agli atti del procedimento è stato ritardato dai Carabinieri sulla base di argomentazioni erronee e pretestuose.
2 L'appellante ha concluso domandando, in riforma della sentenza impugnata,
l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione impugnata, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituita in giudizio domandando il rigetto dell'appello. CP_4
L'appello è infondato e va pertanto respinto.
Con l'ordinanza-ingiunzione prot. n. 88544/2021 del 21 settembre 2021 (emessa sulla base del verbale di contestazione di illecito amministrativo della Carabinieri Forestale CP_2
” – Stazione di n. 32 del 4 maggio 2020) è stata irrogata a , in CP_2 CP_1 Parte_1 qualità di legale rappresentante dell' la sanzione Parte_2 amministrativa di 20.000,00 € per violazione dell'art. 3, comma 5, della legge regionale 13 febbraio 2009, n. 1, perché sul terreno di proprietà della società “erano state espiantate n. 64 piante di olivo” e “per tale espianto non risulta essere stata rilasciata alcuna autorizzazione da parte dell'Ente competente in materia, ovvero la Regione Lazio – Area Decentrata Agricoltura
(A.D.A.)” (v. il documento n. 1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado).
L'art. 3, comma 1, della legge della Regione Lazio 13 febbraio 2009, n. 1 prevede che
“Nel territorio della Regione è vietato l'abbattimento e l'espianto degli alberi di olivo, salvo i casi consentiti dal presente articolo”.
Ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge regionale cit. “Può essere autorizzato
l'abbattimento o l'espianto di alberi di olivo, diversi da quelli di cui al comma 2 [alberi di olivo secolari o di elevato valore storico, antropologico e ambientale], nei seguenti casi: a) accertata morte fisiologica della pianta;
b) permanente improduttività o scarsa produttività dovuta a cause non rimovibili;
c) eccessiva fittezza di impianto che renda disagevoli le operazioni colturali e rechi danno all'oliveto; d) esecuzione di indispensabili opere di miglioramento fondiario;
e) esecuzione di opere di pubblica utilità; f) realizzazione di fabbricati in conformità ai vigenti strumenti urbanistico edilizi di livello comunale e regionale.”
In caso di abbattimento o espianto di alberi di olivo senza la preventiva autorizzazione della direzione regionale competente in materia di agricoltura, il trasgressore “è soggetto al pagamento di una somma da 500 euro a 3 mila euro per ciascun albero abbattuto o espiantato fino ad un massimo di 20 mila euro, e, ove possibile, al reimpianto degli alberi abbattuti o espiantati” (art. 3, comma 5, della legge regionale cit.).
Ciò premesso si osserva quanto segue.
Con il primo motivo, l'appellante deduce che non vi è prova del fatto che il terreno rappresentato nelle immagini aeree che i Carabinieri Forestali hanno estratto dal sito internet
“Google Earth Pro” (documento n. 10 allegato al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado) sia effettivamente il fondo di proprietà dell' perché i Parte_2
Carabinieri non hanno indicato quali siano le coordinate geografiche del terreno di proprietà dell'odierna appellante che si vede raffigurato nelle foto scattate in occasione del sopralluogo eseguito il 10 aprile 2020 e il 29 aprile 2020 (pag. 6 dell'atto di appello).
3 Premesso che non è in contestazione il fatto che le fotografie scattate dai Carabinieri in occasione del sopralluogo raffigurino il fondo di proprietà dell' Parte_2
(documento n. 11 allegato al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado), si osserva al
[...] riguardo che:
a) la doglianza si fonda esclusivamente sul fatto che i Carabinieri non hanno indicato le coordinate geografiche di tale fondo, limitandosi ad identificarlo con i suoi estremi catastali;
b) l'appellante non ha indicato quali sarebbero le coordinate geografiche del proprio fondo (ciò che avrebbe senz'altro fatto qualora tali coordinate fossero state effettivamente diverse da quelle che identificano il fondo raffigurato nelle aerofotografie in atti);
c) tra il fondo raffigurato nelle aerofotografie e quello raffigurato nelle foto scattate in occasione del sopralluogo vi sono diverse corrispondenze (la presenza di una strada asfaltata che corre accanto al fondo per tutta la sua lunghezza;
la presenza sul terreno di tralicci della luce;
la delimitazione di un lato del fondo con una recinzione), che consentono di ritenere provato che tutta la documentazione fotografica in atti rappresenti il medesimo fondo (quello identificato nel catasto del Comune di al foglio 103, particella 79, di proprietà CP_1 dell' . Parte_2
Con il primo motivo, l'appellante si duole inoltre del fatto che non sia dimostrato che le piante visibili nelle foto aeree siano ulivi anziché piante di diversa natura (pag. 7 dell'atto di appello).
Anche questa doglianza è infondata, in quanto l'appellante si è limitato ad affermare in maniera generica e astratta che “l'aspetto esteriore degli alberi mostrati dalle riprese satellitari
è compatibile tanto con la conformazione dell'olivo, quanto con la conformazione di piante di nocciolo o di altre piante da frutto (melo, SC, susino, …)”, laddove il – quale legale Pt_1 rappresentante della società proprietaria del terreno – avrebbe dovuto indicare senza indugio quali fossero le diverse piante messe a dimora sul terreno e successivamente espiantate.
Con il primo motivo, l'appellante si duole infine del fatto che le immagini aeree riportino una data (2 luglio 2019) diversa da quella effettiva (7 febbraio 2019), epoca in cui il terreno era ancora di proprietà di (dante causa dell' . CP_3 Parte_2
Anche questa doglianza è infondata, in quanto la data impressa sulle foto satellitari antepone l'indicazione del mese a quella del giorno (“7/2/2019” anziché “2/7/2019”) secondo il metodo di indicazione della data utilizzato negli USA (ove è situata la sede legale della società che gestisce Google Earth Pro).
D'altronde, il fatto che le fotografie aeree siano state scattate nel mese di luglio 2019
(quando il terreno era già stato acquistato dall' è dimostrato Pt_2 Parte_2 dalle condizioni del terreno raffigurato nelle foto, che appare arido e completamente privo di erba (il terreno mostra chiari segni di falciatura), come è tipico del periodo estivo.
Alla luce delle considerazioni che precedono, va dunque escluso che l'accertamento della preesistenza di alberi di ulivo effettuato dai Carabinieri sia il frutto di “personali considerazioni logiche” dei Carabinieri e non di una loro percezione diretta (così a pag. 9 dell'atto di appello)
4 e il primo motivo di appello si rivela infondato.
Con il secondo motivo, l'appellante si duole del rilievo probatorio dato dal tribunale alle dichiarazioni rese dal precedente proprietario del terreno ( , interrogato dai CP_3
Carabinieri nel corso dell'istruttoria procedimentale.
La parte appellante sostiene al riguardo che tali dichiarazioni debbano essere considerate incomplete e inattendibili (perché, essendo egli il procedente proprietario del terreno, avrebbe avuto interesse ad affermare che le piante di ulivo sono state espiantate dopo che il terreno è stato venduto all'odierna appellante).
Il motivo è infondato.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, i verbali contenenti le dichiarazioni rese dinanzi agli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni, ritualmente acquisite nel contraddittorio tra le parti, sono liberamente valutabili nel giudizio civile ai sensi dell'art. 116 c.p.c., in quanto nel sistema processuale manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, sicché il giudice può legittimamente “porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche”, in cui rientrano le dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria (Cass., 27680/2022; Cass. 33253/2021; Cass.
18025/2019).
Applicando tali principi al caso di specie, si osserva quanto segue.
I verbali contenenti le sommarie informazioni rese in sede di procedimento sanzionatorio dinanzi alla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 13, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n.
689 - al pari delle sommarie informazioni testimoniali rese in sede di indagini penali – costituiscono elementi probatori valutabili dal giudice congiuntamente alle altre prove acquisite nel giudizio.
Nel caso di specie, può senz'altro attribuirsi valore probatorio alle sommarie informazioni rese da rese in data 2 maggio 2020 dinanzi ai Carabinieri della CP_3
Stazione di . CP_1
Tali dichiarazioni sono attendibili perché trovano riscontro nella documentazione fotografica in atti (che raffigura lo stato dei luoghi alla data del 2 luglio 2019 e alla data in cui è stato eseguito il sopralluogo).
Tali dichiarazioni, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non risultano né incomplete né reticenti. ha dichiarato “che vi erano a dimora diverse piante di olivo” all'atto della CP_3 cessione del terreno al (documento n. 13 allegato al ricorso introduttivo del giudizio di Pt_1 primo grado) e non vi è alcuna ragione per ritenere che abbia dichiarato il falso, dal momento che egli non avrebbe avuto alcun interesse ad espiantare gli ulivi prima di vendere il terreno, in quanto, così facendo, il terreno avrebbe perso valore e sarebbe stato alienato a un prezzo notevolmente inferiore rispetto a quello pattuito, tenuto conto del valore medio di ogni albero di olivo e del numero di olivi che erano presenti sul terreno in questione (ben 64, come accertato dai Carabinieri Forestali di ). CP_1
5 Alla luce di tali considerazioni, anche il secondo motivo d'appello è infondato.
Con il terzo motivo, l'appellante si duole del fatto che il tribunale non abbia tenuto conto dei vizi del procedimento sanzionatorio, derivanti dal fatto che la contestazione dell'addebito non è chiara e specifica e l'accesso agli atti del procedimento amministrativo è stato ritardato dai Carabinieri Forestali sulla base di argomentazioni erronee e pretestuose (pag. 14 dell'atto di appello).
Segnatamente, l'appellante sostiene che:
a) l'istanza di accesso agli atti – formulata in data 4 maggio 2020 - è stata inizialmente respinta dagli operanti “sul presupposto, invero erroneo, che essa presentava la forma di documento informatico sottoscritto con firma digitale (e non risultava redatta su carta, con firma autografa) e non era compilata su modulo uniforme in uso presso la Stazione”;
b) la relativa documentazione è stata fornita soltanto il 23 giugno 2020, a seguito di accoglimento dell'istanza di riesame, con conseguente lesione delle garanzie procedimentali riservate al privato.
Anche tale doglianza è infondata.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa pecuniaria, il sindacato del giudice del merito si estende alla validità sostanziale del provvedimento impugnato attraverso un autonomo esame dei presupposti di fatto e di diritto su cui si fonda la violazione contestata. Oggetto dell'opposizione è infatti il rapporto sanzionatorio, con la conseguenza che nessun rilievo assumono gli eventuali vizi del provvedimento amministrativo derivanti dall'omessa valutazione delle deduzioni difensive dell'incolpato da parte dell'autorità intimante, salvo che si dimostri che, in assenza di tale violazione del diritto di difesa, il procedimento avrebbe potuto comportare un risultato diverso
(ciò che va escluso nel caso di specie): Cass. 6075/2025; Cass. 27710/2021; Cass., 12503/2018;
Cass., Sez. Un., 1786/2010; Cass. 5891/2004.
Invero è pacifico in giurisprudenza e in dottrina che il giudizio di opposizione - introdotto mediante l'impugnazione dell'atto con cui è stata irrogata la sanzione - si svolge anche sul rapporto e ha dunque ad oggetto l'accertamento della conformità della sanzione ai presupposti, alle forme e all'entità previsti dalla legge, posto che l'opponente fa valere il diritto a non essere sottoposto a una prestazione patrimoniale se non nei casi espressamente previsti dalla legge.
Corollario di ciò è che il provvedimento sanzionatorio non soggiace alle regole motivazionali né al rigore del rispetto assoluto dell'iter procedimentale che valgono per gli atti amministrativi discrezionali e i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del procedimento sanzionatorio.
Si è quindi affermato il principio secondo cui i vizi motivazionali dell'ordinanza- ingiunzione non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio susseguente investe il rapporto e non l'atto e sussiste quindi la cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà)
6 valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (in ipotesi non esaminate o non motivatamente respinte), se riproposte nei motivi di opposizione e decidere su di esse con pienezza di poteri sia che le stesse investano questioni di diritto o questioni di fatto (Cass., Sez.
Un., 1786/2010).
Tanto sopra premesso, si osserva quanto segue.
Per quanto attiene all'asserita carenza di specificità della contestazione dell'addebito, si osserva che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il verbale di contestazione indica chiaramente qual è il motivo della sanzione (ovvero l'espianto degli ulivi in assenza dell'autorizzazione regionale, in violazione dell'art. 3 della legge regionale n. 1 del 2009).
Sulla mancata tempestiva risposta da parte dell'Amministrazione all'istanza di accesso documentale presentata dal , si osserva che le controversie in materia di diritto di Pt_1 accesso ai documenti amministrativi sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, lett. a) comma 1, n. 6 c.p.a. (per far valere la lesione al diritto di accesso l'appellante avrebbe quindi dovuto promuovere azione dinanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale competente nei termini e con le modalità di cui all'art. 116 c.p.a.).
Alla luce di tali considerazioni, l'appello va dunque respinto.
Alla soccombenza dell'appellante segue la sua condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore del , spese che si liquidano in Controparte_1 complessivi 2.000,00 € per compensi oltre accessori di legge (compensi così determinati tenuto conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate al d.m. 10 marzo 2014, n. 55 – come sostituite dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147 - ridotti in considerazione della semplicità della controversia).
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da - in proprio e nella qualità di legale Parte_1 rappresentante dell' - avverso la sentenza del Tribunale di Parte_2
Viterbo n. 203/2023;
2) condanna la parte appellante al pagamento delle spese processuali in favore del
, liquidandole in complessivi 2.000,00 € oltre accessori di legge. Controparte_1
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto – previsto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, il 17 aprile 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Gianluca MAURO PELLEGRINI Nicola SARACINO
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Nicola SARACINO presidente dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore dott. Paolo BONOFIGLIO consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 4771 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 discussa all'udienza del 17 aprile 2025
TRA
(c.f.: ), in proprio e quale legale rappresentante Parte_1 C.F._1 dell' Parte_2 rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Graziani
APPELLANTE
E
(c.f.: ) Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Teresa Stringola
APPELLATO
OGGETTO: opposizione a ordinanza-ingiunzione
1
CONCLUSIONI
All'udienza del 17 aprile 2025 i difensori delle parti hanno discusso la causa sulle conclusioni precisate a verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
– dichiarando di agire in proprio e nella qualità di legale rappresentante Parte_1 dell' - ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale Parte_2 di Viterbo n. 203/2023, che ha respinto l'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione prot. n.
88544/2021 del 21 settembre 2021, con cui il Dirigente del Corpo di Polizia Locale del
Comune di ha irrogato la sanzione amministrativa di 20.000,00 € perché sul terreno di CP_1 proprietà della società, censito nel N.C.T. al foglio 103, particella 79, sono state espiantate 64 piante di ulivo in assenza di autorizzazione da parte della Controparte_2
(A.D.A.).
[...]
L'appellante ha dedotto al riguardo che:
1) contrariamente a quanto affermato dal tribunale, non vi è prova del fatto che il terreno rappresentato nelle immagini aeree estrapolate dai Carabinieri Forestali dal sito internet
“Google Earth Pro”, risalenti al periodo antecedente all'espianto degli ulivi, fosse effettivamente il fondo di proprietà della società appellante, in quanto:
a) i Carabinieri non hanno rilevato le coordinate geografiche del terreno raffigurato nelle fotografie scattate in occasione del sopralluogo del 10 aprile 2020 e del 29 aprile 2020, e non è quindi possibile stabilire se tali coordinate geografiche coincidano con quelle del terreno visualizzato nelle immagini aeree;
b) non vi è prova del fatto che le piante visibili nelle aerofotografie siano ulivi anziché piante di diversa natura;
c) le immagini aeree non sono state scattate il 2/7/2019, ma il 7/2/2019 (ovvero in una data in cui il non era ancora proprietario del terreno); Pt_1
d) la corrispondenza del fondo raffigurato nelle aerofotografie e quello raffigurato nelle foto scattate in occasione del sopralluogo è il frutto di mere deduzioni logiche dei verbalizzanti;
2) contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, le dichiarazioni rese da CP_3 ai Carabinieri della Stazione di – quanto al fatto che vi fossero piante di ulivo al CP_1 momento in cui il terreno è stato alienato all' - non possono Parte_2 considerarsi attendibili, perché è il precedente proprietario del terreno e aveva CP_3 pertanto interesse a dichiarare che gli alberi di ulivo sono stati espiantati dopo che il terreno è stato venduto alla società;
3) il tribunale non ha tenuto conto dei vizi del procedimento sanzionatorio, consistenti nel fatto che la contestazione dell'addebito non è chiara e specifica e l'accesso agli atti del procedimento è stato ritardato dai Carabinieri sulla base di argomentazioni erronee e pretestuose.
2 L'appellante ha concluso domandando, in riforma della sentenza impugnata,
l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione impugnata, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituita in giudizio domandando il rigetto dell'appello. CP_4
L'appello è infondato e va pertanto respinto.
Con l'ordinanza-ingiunzione prot. n. 88544/2021 del 21 settembre 2021 (emessa sulla base del verbale di contestazione di illecito amministrativo della Carabinieri Forestale CP_2
” – Stazione di n. 32 del 4 maggio 2020) è stata irrogata a , in CP_2 CP_1 Parte_1 qualità di legale rappresentante dell' la sanzione Parte_2 amministrativa di 20.000,00 € per violazione dell'art. 3, comma 5, della legge regionale 13 febbraio 2009, n. 1, perché sul terreno di proprietà della società “erano state espiantate n. 64 piante di olivo” e “per tale espianto non risulta essere stata rilasciata alcuna autorizzazione da parte dell'Ente competente in materia, ovvero la Regione Lazio – Area Decentrata Agricoltura
(A.D.A.)” (v. il documento n. 1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado).
L'art. 3, comma 1, della legge della Regione Lazio 13 febbraio 2009, n. 1 prevede che
“Nel territorio della Regione è vietato l'abbattimento e l'espianto degli alberi di olivo, salvo i casi consentiti dal presente articolo”.
Ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge regionale cit. “Può essere autorizzato
l'abbattimento o l'espianto di alberi di olivo, diversi da quelli di cui al comma 2 [alberi di olivo secolari o di elevato valore storico, antropologico e ambientale], nei seguenti casi: a) accertata morte fisiologica della pianta;
b) permanente improduttività o scarsa produttività dovuta a cause non rimovibili;
c) eccessiva fittezza di impianto che renda disagevoli le operazioni colturali e rechi danno all'oliveto; d) esecuzione di indispensabili opere di miglioramento fondiario;
e) esecuzione di opere di pubblica utilità; f) realizzazione di fabbricati in conformità ai vigenti strumenti urbanistico edilizi di livello comunale e regionale.”
In caso di abbattimento o espianto di alberi di olivo senza la preventiva autorizzazione della direzione regionale competente in materia di agricoltura, il trasgressore “è soggetto al pagamento di una somma da 500 euro a 3 mila euro per ciascun albero abbattuto o espiantato fino ad un massimo di 20 mila euro, e, ove possibile, al reimpianto degli alberi abbattuti o espiantati” (art. 3, comma 5, della legge regionale cit.).
Ciò premesso si osserva quanto segue.
Con il primo motivo, l'appellante deduce che non vi è prova del fatto che il terreno rappresentato nelle immagini aeree che i Carabinieri Forestali hanno estratto dal sito internet
“Google Earth Pro” (documento n. 10 allegato al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado) sia effettivamente il fondo di proprietà dell' perché i Parte_2
Carabinieri non hanno indicato quali siano le coordinate geografiche del terreno di proprietà dell'odierna appellante che si vede raffigurato nelle foto scattate in occasione del sopralluogo eseguito il 10 aprile 2020 e il 29 aprile 2020 (pag. 6 dell'atto di appello).
3 Premesso che non è in contestazione il fatto che le fotografie scattate dai Carabinieri in occasione del sopralluogo raffigurino il fondo di proprietà dell' Parte_2
(documento n. 11 allegato al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado), si osserva al
[...] riguardo che:
a) la doglianza si fonda esclusivamente sul fatto che i Carabinieri non hanno indicato le coordinate geografiche di tale fondo, limitandosi ad identificarlo con i suoi estremi catastali;
b) l'appellante non ha indicato quali sarebbero le coordinate geografiche del proprio fondo (ciò che avrebbe senz'altro fatto qualora tali coordinate fossero state effettivamente diverse da quelle che identificano il fondo raffigurato nelle aerofotografie in atti);
c) tra il fondo raffigurato nelle aerofotografie e quello raffigurato nelle foto scattate in occasione del sopralluogo vi sono diverse corrispondenze (la presenza di una strada asfaltata che corre accanto al fondo per tutta la sua lunghezza;
la presenza sul terreno di tralicci della luce;
la delimitazione di un lato del fondo con una recinzione), che consentono di ritenere provato che tutta la documentazione fotografica in atti rappresenti il medesimo fondo (quello identificato nel catasto del Comune di al foglio 103, particella 79, di proprietà CP_1 dell' . Parte_2
Con il primo motivo, l'appellante si duole inoltre del fatto che non sia dimostrato che le piante visibili nelle foto aeree siano ulivi anziché piante di diversa natura (pag. 7 dell'atto di appello).
Anche questa doglianza è infondata, in quanto l'appellante si è limitato ad affermare in maniera generica e astratta che “l'aspetto esteriore degli alberi mostrati dalle riprese satellitari
è compatibile tanto con la conformazione dell'olivo, quanto con la conformazione di piante di nocciolo o di altre piante da frutto (melo, SC, susino, …)”, laddove il – quale legale Pt_1 rappresentante della società proprietaria del terreno – avrebbe dovuto indicare senza indugio quali fossero le diverse piante messe a dimora sul terreno e successivamente espiantate.
Con il primo motivo, l'appellante si duole infine del fatto che le immagini aeree riportino una data (2 luglio 2019) diversa da quella effettiva (7 febbraio 2019), epoca in cui il terreno era ancora di proprietà di (dante causa dell' . CP_3 Parte_2
Anche questa doglianza è infondata, in quanto la data impressa sulle foto satellitari antepone l'indicazione del mese a quella del giorno (“7/2/2019” anziché “2/7/2019”) secondo il metodo di indicazione della data utilizzato negli USA (ove è situata la sede legale della società che gestisce Google Earth Pro).
D'altronde, il fatto che le fotografie aeree siano state scattate nel mese di luglio 2019
(quando il terreno era già stato acquistato dall' è dimostrato Pt_2 Parte_2 dalle condizioni del terreno raffigurato nelle foto, che appare arido e completamente privo di erba (il terreno mostra chiari segni di falciatura), come è tipico del periodo estivo.
Alla luce delle considerazioni che precedono, va dunque escluso che l'accertamento della preesistenza di alberi di ulivo effettuato dai Carabinieri sia il frutto di “personali considerazioni logiche” dei Carabinieri e non di una loro percezione diretta (così a pag. 9 dell'atto di appello)
4 e il primo motivo di appello si rivela infondato.
Con il secondo motivo, l'appellante si duole del rilievo probatorio dato dal tribunale alle dichiarazioni rese dal precedente proprietario del terreno ( , interrogato dai CP_3
Carabinieri nel corso dell'istruttoria procedimentale.
La parte appellante sostiene al riguardo che tali dichiarazioni debbano essere considerate incomplete e inattendibili (perché, essendo egli il procedente proprietario del terreno, avrebbe avuto interesse ad affermare che le piante di ulivo sono state espiantate dopo che il terreno è stato venduto all'odierna appellante).
Il motivo è infondato.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, i verbali contenenti le dichiarazioni rese dinanzi agli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni, ritualmente acquisite nel contraddittorio tra le parti, sono liberamente valutabili nel giudizio civile ai sensi dell'art. 116 c.p.c., in quanto nel sistema processuale manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, sicché il giudice può legittimamente “porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche”, in cui rientrano le dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria (Cass., 27680/2022; Cass. 33253/2021; Cass.
18025/2019).
Applicando tali principi al caso di specie, si osserva quanto segue.
I verbali contenenti le sommarie informazioni rese in sede di procedimento sanzionatorio dinanzi alla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 13, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n.
689 - al pari delle sommarie informazioni testimoniali rese in sede di indagini penali – costituiscono elementi probatori valutabili dal giudice congiuntamente alle altre prove acquisite nel giudizio.
Nel caso di specie, può senz'altro attribuirsi valore probatorio alle sommarie informazioni rese da rese in data 2 maggio 2020 dinanzi ai Carabinieri della CP_3
Stazione di . CP_1
Tali dichiarazioni sono attendibili perché trovano riscontro nella documentazione fotografica in atti (che raffigura lo stato dei luoghi alla data del 2 luglio 2019 e alla data in cui è stato eseguito il sopralluogo).
Tali dichiarazioni, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non risultano né incomplete né reticenti. ha dichiarato “che vi erano a dimora diverse piante di olivo” all'atto della CP_3 cessione del terreno al (documento n. 13 allegato al ricorso introduttivo del giudizio di Pt_1 primo grado) e non vi è alcuna ragione per ritenere che abbia dichiarato il falso, dal momento che egli non avrebbe avuto alcun interesse ad espiantare gli ulivi prima di vendere il terreno, in quanto, così facendo, il terreno avrebbe perso valore e sarebbe stato alienato a un prezzo notevolmente inferiore rispetto a quello pattuito, tenuto conto del valore medio di ogni albero di olivo e del numero di olivi che erano presenti sul terreno in questione (ben 64, come accertato dai Carabinieri Forestali di ). CP_1
5 Alla luce di tali considerazioni, anche il secondo motivo d'appello è infondato.
Con il terzo motivo, l'appellante si duole del fatto che il tribunale non abbia tenuto conto dei vizi del procedimento sanzionatorio, derivanti dal fatto che la contestazione dell'addebito non è chiara e specifica e l'accesso agli atti del procedimento amministrativo è stato ritardato dai Carabinieri Forestali sulla base di argomentazioni erronee e pretestuose (pag. 14 dell'atto di appello).
Segnatamente, l'appellante sostiene che:
a) l'istanza di accesso agli atti – formulata in data 4 maggio 2020 - è stata inizialmente respinta dagli operanti “sul presupposto, invero erroneo, che essa presentava la forma di documento informatico sottoscritto con firma digitale (e non risultava redatta su carta, con firma autografa) e non era compilata su modulo uniforme in uso presso la Stazione”;
b) la relativa documentazione è stata fornita soltanto il 23 giugno 2020, a seguito di accoglimento dell'istanza di riesame, con conseguente lesione delle garanzie procedimentali riservate al privato.
Anche tale doglianza è infondata.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa pecuniaria, il sindacato del giudice del merito si estende alla validità sostanziale del provvedimento impugnato attraverso un autonomo esame dei presupposti di fatto e di diritto su cui si fonda la violazione contestata. Oggetto dell'opposizione è infatti il rapporto sanzionatorio, con la conseguenza che nessun rilievo assumono gli eventuali vizi del provvedimento amministrativo derivanti dall'omessa valutazione delle deduzioni difensive dell'incolpato da parte dell'autorità intimante, salvo che si dimostri che, in assenza di tale violazione del diritto di difesa, il procedimento avrebbe potuto comportare un risultato diverso
(ciò che va escluso nel caso di specie): Cass. 6075/2025; Cass. 27710/2021; Cass., 12503/2018;
Cass., Sez. Un., 1786/2010; Cass. 5891/2004.
Invero è pacifico in giurisprudenza e in dottrina che il giudizio di opposizione - introdotto mediante l'impugnazione dell'atto con cui è stata irrogata la sanzione - si svolge anche sul rapporto e ha dunque ad oggetto l'accertamento della conformità della sanzione ai presupposti, alle forme e all'entità previsti dalla legge, posto che l'opponente fa valere il diritto a non essere sottoposto a una prestazione patrimoniale se non nei casi espressamente previsti dalla legge.
Corollario di ciò è che il provvedimento sanzionatorio non soggiace alle regole motivazionali né al rigore del rispetto assoluto dell'iter procedimentale che valgono per gli atti amministrativi discrezionali e i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del procedimento sanzionatorio.
Si è quindi affermato il principio secondo cui i vizi motivazionali dell'ordinanza- ingiunzione non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio susseguente investe il rapporto e non l'atto e sussiste quindi la cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà)
6 valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (in ipotesi non esaminate o non motivatamente respinte), se riproposte nei motivi di opposizione e decidere su di esse con pienezza di poteri sia che le stesse investano questioni di diritto o questioni di fatto (Cass., Sez.
Un., 1786/2010).
Tanto sopra premesso, si osserva quanto segue.
Per quanto attiene all'asserita carenza di specificità della contestazione dell'addebito, si osserva che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il verbale di contestazione indica chiaramente qual è il motivo della sanzione (ovvero l'espianto degli ulivi in assenza dell'autorizzazione regionale, in violazione dell'art. 3 della legge regionale n. 1 del 2009).
Sulla mancata tempestiva risposta da parte dell'Amministrazione all'istanza di accesso documentale presentata dal , si osserva che le controversie in materia di diritto di Pt_1 accesso ai documenti amministrativi sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, lett. a) comma 1, n. 6 c.p.a. (per far valere la lesione al diritto di accesso l'appellante avrebbe quindi dovuto promuovere azione dinanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale competente nei termini e con le modalità di cui all'art. 116 c.p.a.).
Alla luce di tali considerazioni, l'appello va dunque respinto.
Alla soccombenza dell'appellante segue la sua condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore del , spese che si liquidano in Controparte_1 complessivi 2.000,00 € per compensi oltre accessori di legge (compensi così determinati tenuto conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate al d.m. 10 marzo 2014, n. 55 – come sostituite dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147 - ridotti in considerazione della semplicità della controversia).
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da - in proprio e nella qualità di legale Parte_1 rappresentante dell' - avverso la sentenza del Tribunale di Parte_2
Viterbo n. 203/2023;
2) condanna la parte appellante al pagamento delle spese processuali in favore del
, liquidandole in complessivi 2.000,00 € oltre accessori di legge. Controparte_1
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto – previsto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, il 17 aprile 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Gianluca MAURO PELLEGRINI Nicola SARACINO
7