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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 28/01/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 553/2024
Tribunale Ordinario di Prato
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 553/2024
Oggi 28/01/2025, alle 12:05, innanzi al dott. Francesco Delù, chiamata la causa portante RG 553/2024 pendente tra
Attore Convenuto
– difensore/i
– difensore/i PAGNINI ALESSANDRA Parte_1 Parte_2
sono comparsi: per l'avv. LAURA GIUSTI in sostituzione dell'avv. ; Parte_1 Parte_2 per 'avv. PAGNINI ALESSANDRA. Parte_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Il procuratore di si riporta alle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione. Esibisce Parte_1 documento dal quale si deduce che la mediazione è stata attivata correttamente presso l'ente che è abilitato a svolgere la mediazione anche a Prato.
Il procuratore di conclude come da comparsa di costituzione e risposta e Parte_2 memoria del 30 giugno 2024 e, in via preliminare eccepisce l'improcedibilità della domanda giudiziale per aver introdotto la domanda di mediazione avanti a organismo incompetente territorialmente, non avente sede legale o secondaria nel circondario del Tribunale di Prato, di fronte al quale pende il presente giudizio. Rileva che la competenza si determina al momento della domanda di mediazione a all'11.9.24 non v'era alcun accordo tra ed Rileva che trattasi di accordo per la singola mediazione Pt_3 CP_1 che non rileva quanto alla competenza.
Il giudice invita a depositare il documento oggi esibito in PCT. Parte_1
Il giudice invita le parti alla discussione.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito della camera di consiglio, alle ore 12:30, il giudice dà lettura della seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Verbale chiuso alle ore 12:37.
Il Giudice dott. Francesco Delù
pagina 1 di 6 N. R.G. 553/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Prato
SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Francesco Delù pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 553/2024 promossa da:
(CF , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 Parte_2
ATTORE
contro
(CF ), con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRA Parte_2 C.F._2
PAGNINI
CONVENUTO
sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
come precisate all'udienza del 28/01/2025:
Il procuratore di ha concluso, nel merito, come da atto di citazione, chiedendo, Parte_1 pertanto: «1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere la restituzione della somma indebitamente pagata, per i motivi in narrativa dedotti, e, per l'effetto, condannare il convenuto, signor
Dott. ( ), nato a [...] il [...], al pagamento in favore Parte_2 C.F._2 del signor della somma di € 13.484,69, indebitamente trattenuta, con rivalutazione Parte_1 monetaria ed interessi legali dalla data di tenutezza al soddisfo. 2) Con vittoria di spese e competenze difensive distraende».
Il procuratore di a concluso come da comparsa di costituzione e risposta e Parte_2 prima memoria integrativa, chiedendo, pertanto: «IN VIA PRELIMINARE accertato e dichiarato che la domanda giudiziale ha per oggetto la restituzione di una somma di denaro corrisposta quale compenso professionale spettante al dott. , stante il mancato esperimento del tentativo di Parte_2 mediazione quale condizione di procedibilità, dichiarare improcedibile la domanda giudiziale avanzata
. IN VIA PRINCIPALE IN TESI rigettare le domande tutte dirette o conseguenziali, avanzate in giudizio pagina 2 di 6 dall'attore per infondatezza in fatto ed in diritto per i motivi sopra esposti. IN VIA PRINCIPALE IN
IPOTESI, nella denegata e non creduta ipotesi cui il Giudice ritenga fondata la domanda attorea, tenere eventualmente dovuta dal Dott. la minor somma di euro 10.951,33 o la diversa Parte_2 somma che risulterà di giustizia all'esito dell'eventuale istruttoria. Ancora IN VIA PRINCIPALE IN
IPOTESI rigettare per i motivi suesposti la domanda di condanna al pagamento degli interessi legali con decorrenza “dalla data delle tenutezza” e della rivalutazione monetaria per i motivi suesposti.
ANCORA IN VIA PRINCIPALE condannare al risarcimento del danni per lite Parte_1 temeraria ex art. 96 c.p.c. ivi compreso il risarcimento di tutti i danni morali e patrimoniali patiti e patendi dal Dott come sopra descritti, ivi compreso il danno all'immagine tanto da ledere la Parte_2 sua identità, la sua reputazione e il suo onore, il tutto da liquidarsi in euro 10.000,00 o nella diversa somma che risulterà di giustizia all'esito della espletanda istruttoria ( da contenersi nello scaglione di valore della presente causa) o - in via suppletiva - equitativamente. IN VIA ISTRUTTORIA ci si oppone alla prova testimoniale dell'avv. Antonio Cosco per i motivi sopra esposti. Chiede che il Giudice disponga CTU medico-legale sulla persona di volta a accertare che a causa Parte_2 delle vicende allegate in giudizio il medesimo ha subito danni di rilevanza psicopatologica e il conseguente nesso causale tra la condotta tenuta dall'attore come descritta da questa difesa e i disturbi subiti di cui alla certificazione in atti (all. 9) e, per l'effetto, procedersi a quantificazione della entità dei relativi danni. Con ogni ulteriore riserva istruttoria. IN OGNI CASO con vittoria di spese, anche di eventuale CTU e di CTP, competenze di causa, oltre incombenti di legge».
MOTIVI DELLA DECISIONE
rilevato che Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 chiedendone la condanna alla restituzione della somma di € 13.484,69 Parte_2 corrispondente alla differenza tra la somma corrisposta a titolo di compenso di CTP calcolata in percentuale sul risarcimento ottenuto in primo grado all'esito del giudizio n. 1778/2013 del Tribunale di
Siena e la somma calcolata sul risarcimento ottenuto in grado di appello;
che si è costituito in giudizio hiedendo, preliminarmente, la declaratoria di Parte_2 improcedibilità della domanda per la mancanza del tentativo di negoziazione assistita, e nel merito il rigetto delle domande, e la condanna ex art. 96 c.p.c.;
che, rilevata con il provvedimento ex art. 171 bis c.p.c. la questione della sottoposizione della causa alla condizione di procedibilità del tentativo di mediazione in ragione della causa petendi (prestazione d'opera professionale) e scambiate dalle parti le memorie ex art. 171 ter c.p.c., all'esito dell'udienza del 10.9.24, non svolto l'interrogatorio libero in ragione dell'assenza ingiustificata di è Parte_1 stato assegnato alle parti termine per l'introduzione del procedimento di mediazione;
che, infruttuosamente esperito il procedimento di mediazione, la parte convenuta all'udienza del 21.1.25 ha eccepito l'improcedibilità della domanda per essere stato adito un organismo di mediazione incompetente territorialmente;
che, con ordinanza del 21.1.25 la causa, ritenuta matura per la decisione sulla questione pregiudiziale, è stata rinviata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.; considerato che, ai sensi dell'art. 4 d.lgs. 28/2010 «la domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 è depositata da una delle parti presso un organismo nel luogo del giudice pagina 3 di 6 territorialmente competente per la controversia. […] La competenza dell'organismo è derogabile su accordo delle parti. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito»; rilevato che la mediazione è stata introdotta dalla parte attrice innanzi a iscritto al n. CP_2
945 del registro degli organismi di mediazione (v. domanda di mediazione prodotta dalla parte attrice il
2.12.24);
rilevato che dall'Albo degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia1 risulta che l'organismo adito ha le seguenti sedi:
SEDE INDIRIZZO COMUNE CAP PROV. REGIONE
LEGALE
SI Tommaso Campanella38/A Reggio di 89127 RC Calabria
Calabria
NO Viale dei Normanni149 Catanzaro 88100 CZ Calabria
NO Via Dei Mille76 Lamezia Terme 88046 CZ Calabria
NO Traversa Nicola Ardone 33 Cosenza 87100 CS Calabria
NO Via Margherita199 Rossano 87067 CS Calabria
NO Via Giovanni Papinisnc Cirò 88811 KR Calabria
NO VIA EUCLIDE6 Gioia Tauro 89013 RC Calabria
NO VIA I MAGGIO72 Locri 89044 RC Calabria
NO Via Tommaso Campanella38/A Reggio di 89127 RC Calabria
Calabria
NO Via Alessandro Scarlatti209/G Napoli 80127 NA Campania
No Via Fratelli Manfredi4 Reggio nell'Emilia 42124 RE Emilia-
Romagna
NO Via Guido D'Arezzo16 Roma 198 RM Lazio
NO Via Panama54 Roma 198 RM Lazio
NO Vicolo Del Grottino13 Roma 186 RM Lazio
NO Via Orzinuovi20 Brescia 25125 BS Lombardia
NO Viale Bornata c/o Museo Delle Mille Miglia Brescia 25121 BS Lombardia
NO Via Pdgora12/A Milano 20122 MI Lombardia
NO Piazza Lima3 Milano 20124 MI Lombardia
NO Via Libia2 Busto Arsizio 21052 VA Lombardia
NO Via Real Collegio3 Moncalieri 10024 TO Piemonte
NO Galleria Subalpina30 Torino 10123 TO Piemonte
NO Via Vittorio Emanuele II36 Oristano 9170 OR Sardegna
NO Via Teatro Greco76 Catania 95124 CT Sicilia
NO Via Donizetti52 Scandicci 50018 FI Toscana
NO Via Dell'Industria - Complesso Velathrisnc Cecina 57023 LI Toscana
NO Viale San Gemignano400 Lucca 55100 LU Toscana
NO Via Antonio Fratti946 Viareggio 55049 LU Toscana
NO Galleria D'Azeglio - Palazzo ufficisnc Carrara 54033 MS Toscana
NO Via Fiorentina214 Pisa 56121 PI Toscana
NO Via Della Scuola4 Pisa 56100 PI Toscana
No Via Roma6 Pistoia 51100 PT Toscana 1 Albo raggiungibile al collegamento https://mediazione.giustizia.it/ROM/ALBOORGANISMIMEDIAZIONE.ASPX. pagina 4 di 6 NO Via Mameli11 Verona 37126 VR Veneto
NO Via Degli Alpini26 Torri di 36040 VI Veneto
Quartesolo
osservato che l'organismo di mediazione adito non ha sede nel circondario del Tribunale di Prato;
rilevato che non risulta vi sia stato accordo delle parti per derogare alla competenza dell'organismo, avendo la parte convenuta eccepito già innanzi al mediatore l'incompetenza dello stesso;
osservato che la circostanza che il tentativo di mediazione si sia svolto in Prato, presso un diverso organismo in rapporto di partnership con l'organismo adito, secondo la prospettazione della parte attrice, non appare comunque rilevante, giacché la disposizione fa esplicito riferimento alla sede dell'organismo adito («la domanda […] è depositata presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente»), e non consente forme di delegazione — né dà rilievo al luogo di svolgimento dell'incontro
— e il documento esibito in udienza prevede unicamente la pattuizione tra ed di Pt_3 CP_1
«poter svolgere presso la sede territoriale di » una singola mediazione;
CP_1 visto l'art. 5, co. 2, ultimo periodo, d.lgs. 28/2010;
ritenuto che
, essendo stato adito un organismo incompetente, non risulti integrata la condizione di procedibilità e, conseguentemente, la domanda giudiziale debba dichiararsi improcedibile;
ritenuto che
, sulla base del principio di soccombenza, le spese di lite debbano porsi a carico alla parte attrice e debbano liquidarsi in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come da ultimo modificato ad opera del DM 147/2022, con applicazione, sulla base del petitum, dei valori minimi per lo scaglione da €
5.200,01 a € 26.000,00 per TUTTE LE FASI, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate, e della chiusura del giudizio in fase di trattazione, prima della decisione sull'ammissione delle istanze istruttorie e all'esito di discussione orale;
che allo stesso regime sono soggette le spese per il procedimento di mediazione, liquidate sulla base dei parametri medi per le fasi di attivazione e negoziazione;
considerato che
«agire o resistere in giudizio con mala fede o colpa grave significa […] azionare la propria pretesa, o resistere a quella avversa, con la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione; ovvero senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione» (Cass. civ., Sez. 3 , ord. n. 4430 del 11/02/2022);
ritenuto che nel caso di specie non possa ravvisarsi dolo o colpa grave nella proposizione della domanda, vertente su di una questione di interpretazione delle pattuizioni contrattuali, in parte pacifiche, che non appare, prima facie, manifestamente destituita di fondamento o pretestuosamente avviata;
ritenuta, pertanto, l'insussistenza dei presupposti ex art. 96 c.p.c.;
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale;
pagina 5 di 6 - condanna a rifondere a le spese di lite, liquidate Parte_1 Parte_2 in € 1.688,00 per compensi del giudizio di merito, € 1.323,00 per compensi del procedimento di mediazione, oltre rimborso spese generali, iva e c.p.a., come per legge;
- rigetta l'istanza ex art. 96 c.p.c. formulata da . Parte_2
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti ed allegazione al verbale.
Così deciso in Prato il 28 gennaio 2025.
Il Giudice dott. Francesco Delù
pagina 6 di 6
Tribunale Ordinario di Prato
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 553/2024
Oggi 28/01/2025, alle 12:05, innanzi al dott. Francesco Delù, chiamata la causa portante RG 553/2024 pendente tra
Attore Convenuto
– difensore/i
– difensore/i PAGNINI ALESSANDRA Parte_1 Parte_2
sono comparsi: per l'avv. LAURA GIUSTI in sostituzione dell'avv. ; Parte_1 Parte_2 per 'avv. PAGNINI ALESSANDRA. Parte_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Il procuratore di si riporta alle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione. Esibisce Parte_1 documento dal quale si deduce che la mediazione è stata attivata correttamente presso l'ente che è abilitato a svolgere la mediazione anche a Prato.
Il procuratore di conclude come da comparsa di costituzione e risposta e Parte_2 memoria del 30 giugno 2024 e, in via preliminare eccepisce l'improcedibilità della domanda giudiziale per aver introdotto la domanda di mediazione avanti a organismo incompetente territorialmente, non avente sede legale o secondaria nel circondario del Tribunale di Prato, di fronte al quale pende il presente giudizio. Rileva che la competenza si determina al momento della domanda di mediazione a all'11.9.24 non v'era alcun accordo tra ed Rileva che trattasi di accordo per la singola mediazione Pt_3 CP_1 che non rileva quanto alla competenza.
Il giudice invita a depositare il documento oggi esibito in PCT. Parte_1
Il giudice invita le parti alla discussione.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito della camera di consiglio, alle ore 12:30, il giudice dà lettura della seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Verbale chiuso alle ore 12:37.
Il Giudice dott. Francesco Delù
pagina 1 di 6 N. R.G. 553/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Prato
SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Francesco Delù pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 553/2024 promossa da:
(CF , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 Parte_2
ATTORE
contro
(CF ), con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRA Parte_2 C.F._2
PAGNINI
CONVENUTO
sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
come precisate all'udienza del 28/01/2025:
Il procuratore di ha concluso, nel merito, come da atto di citazione, chiedendo, Parte_1 pertanto: «1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere la restituzione della somma indebitamente pagata, per i motivi in narrativa dedotti, e, per l'effetto, condannare il convenuto, signor
Dott. ( ), nato a [...] il [...], al pagamento in favore Parte_2 C.F._2 del signor della somma di € 13.484,69, indebitamente trattenuta, con rivalutazione Parte_1 monetaria ed interessi legali dalla data di tenutezza al soddisfo. 2) Con vittoria di spese e competenze difensive distraende».
Il procuratore di a concluso come da comparsa di costituzione e risposta e Parte_2 prima memoria integrativa, chiedendo, pertanto: «IN VIA PRELIMINARE accertato e dichiarato che la domanda giudiziale ha per oggetto la restituzione di una somma di denaro corrisposta quale compenso professionale spettante al dott. , stante il mancato esperimento del tentativo di Parte_2 mediazione quale condizione di procedibilità, dichiarare improcedibile la domanda giudiziale avanzata
. IN VIA PRINCIPALE IN TESI rigettare le domande tutte dirette o conseguenziali, avanzate in giudizio pagina 2 di 6 dall'attore per infondatezza in fatto ed in diritto per i motivi sopra esposti. IN VIA PRINCIPALE IN
IPOTESI, nella denegata e non creduta ipotesi cui il Giudice ritenga fondata la domanda attorea, tenere eventualmente dovuta dal Dott. la minor somma di euro 10.951,33 o la diversa Parte_2 somma che risulterà di giustizia all'esito dell'eventuale istruttoria. Ancora IN VIA PRINCIPALE IN
IPOTESI rigettare per i motivi suesposti la domanda di condanna al pagamento degli interessi legali con decorrenza “dalla data delle tenutezza” e della rivalutazione monetaria per i motivi suesposti.
ANCORA IN VIA PRINCIPALE condannare al risarcimento del danni per lite Parte_1 temeraria ex art. 96 c.p.c. ivi compreso il risarcimento di tutti i danni morali e patrimoniali patiti e patendi dal Dott come sopra descritti, ivi compreso il danno all'immagine tanto da ledere la Parte_2 sua identità, la sua reputazione e il suo onore, il tutto da liquidarsi in euro 10.000,00 o nella diversa somma che risulterà di giustizia all'esito della espletanda istruttoria ( da contenersi nello scaglione di valore della presente causa) o - in via suppletiva - equitativamente. IN VIA ISTRUTTORIA ci si oppone alla prova testimoniale dell'avv. Antonio Cosco per i motivi sopra esposti. Chiede che il Giudice disponga CTU medico-legale sulla persona di volta a accertare che a causa Parte_2 delle vicende allegate in giudizio il medesimo ha subito danni di rilevanza psicopatologica e il conseguente nesso causale tra la condotta tenuta dall'attore come descritta da questa difesa e i disturbi subiti di cui alla certificazione in atti (all. 9) e, per l'effetto, procedersi a quantificazione della entità dei relativi danni. Con ogni ulteriore riserva istruttoria. IN OGNI CASO con vittoria di spese, anche di eventuale CTU e di CTP, competenze di causa, oltre incombenti di legge».
MOTIVI DELLA DECISIONE
rilevato che Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 chiedendone la condanna alla restituzione della somma di € 13.484,69 Parte_2 corrispondente alla differenza tra la somma corrisposta a titolo di compenso di CTP calcolata in percentuale sul risarcimento ottenuto in primo grado all'esito del giudizio n. 1778/2013 del Tribunale di
Siena e la somma calcolata sul risarcimento ottenuto in grado di appello;
che si è costituito in giudizio hiedendo, preliminarmente, la declaratoria di Parte_2 improcedibilità della domanda per la mancanza del tentativo di negoziazione assistita, e nel merito il rigetto delle domande, e la condanna ex art. 96 c.p.c.;
che, rilevata con il provvedimento ex art. 171 bis c.p.c. la questione della sottoposizione della causa alla condizione di procedibilità del tentativo di mediazione in ragione della causa petendi (prestazione d'opera professionale) e scambiate dalle parti le memorie ex art. 171 ter c.p.c., all'esito dell'udienza del 10.9.24, non svolto l'interrogatorio libero in ragione dell'assenza ingiustificata di è Parte_1 stato assegnato alle parti termine per l'introduzione del procedimento di mediazione;
che, infruttuosamente esperito il procedimento di mediazione, la parte convenuta all'udienza del 21.1.25 ha eccepito l'improcedibilità della domanda per essere stato adito un organismo di mediazione incompetente territorialmente;
che, con ordinanza del 21.1.25 la causa, ritenuta matura per la decisione sulla questione pregiudiziale, è stata rinviata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.; considerato che, ai sensi dell'art. 4 d.lgs. 28/2010 «la domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 è depositata da una delle parti presso un organismo nel luogo del giudice pagina 3 di 6 territorialmente competente per la controversia. […] La competenza dell'organismo è derogabile su accordo delle parti. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito»; rilevato che la mediazione è stata introdotta dalla parte attrice innanzi a iscritto al n. CP_2
945 del registro degli organismi di mediazione (v. domanda di mediazione prodotta dalla parte attrice il
2.12.24);
rilevato che dall'Albo degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia1 risulta che l'organismo adito ha le seguenti sedi:
SEDE INDIRIZZO COMUNE CAP PROV. REGIONE
LEGALE
SI Tommaso Campanella38/A Reggio di 89127 RC Calabria
Calabria
NO Viale dei Normanni149 Catanzaro 88100 CZ Calabria
NO Via Dei Mille76 Lamezia Terme 88046 CZ Calabria
NO Traversa Nicola Ardone 33 Cosenza 87100 CS Calabria
NO Via Margherita199 Rossano 87067 CS Calabria
NO Via Giovanni Papinisnc Cirò 88811 KR Calabria
NO VIA EUCLIDE6 Gioia Tauro 89013 RC Calabria
NO VIA I MAGGIO72 Locri 89044 RC Calabria
NO Via Tommaso Campanella38/A Reggio di 89127 RC Calabria
Calabria
NO Via Alessandro Scarlatti209/G Napoli 80127 NA Campania
No Via Fratelli Manfredi4 Reggio nell'Emilia 42124 RE Emilia-
Romagna
NO Via Guido D'Arezzo16 Roma 198 RM Lazio
NO Via Panama54 Roma 198 RM Lazio
NO Vicolo Del Grottino13 Roma 186 RM Lazio
NO Via Orzinuovi20 Brescia 25125 BS Lombardia
NO Viale Bornata c/o Museo Delle Mille Miglia Brescia 25121 BS Lombardia
NO Via Pdgora12/A Milano 20122 MI Lombardia
NO Piazza Lima3 Milano 20124 MI Lombardia
NO Via Libia2 Busto Arsizio 21052 VA Lombardia
NO Via Real Collegio3 Moncalieri 10024 TO Piemonte
NO Galleria Subalpina30 Torino 10123 TO Piemonte
NO Via Vittorio Emanuele II36 Oristano 9170 OR Sardegna
NO Via Teatro Greco76 Catania 95124 CT Sicilia
NO Via Donizetti52 Scandicci 50018 FI Toscana
NO Via Dell'Industria - Complesso Velathrisnc Cecina 57023 LI Toscana
NO Viale San Gemignano400 Lucca 55100 LU Toscana
NO Via Antonio Fratti946 Viareggio 55049 LU Toscana
NO Galleria D'Azeglio - Palazzo ufficisnc Carrara 54033 MS Toscana
NO Via Fiorentina214 Pisa 56121 PI Toscana
NO Via Della Scuola4 Pisa 56100 PI Toscana
No Via Roma6 Pistoia 51100 PT Toscana 1 Albo raggiungibile al collegamento https://mediazione.giustizia.it/ROM/ALBOORGANISMIMEDIAZIONE.ASPX. pagina 4 di 6 NO Via Mameli11 Verona 37126 VR Veneto
NO Via Degli Alpini26 Torri di 36040 VI Veneto
Quartesolo
osservato che l'organismo di mediazione adito non ha sede nel circondario del Tribunale di Prato;
rilevato che non risulta vi sia stato accordo delle parti per derogare alla competenza dell'organismo, avendo la parte convenuta eccepito già innanzi al mediatore l'incompetenza dello stesso;
osservato che la circostanza che il tentativo di mediazione si sia svolto in Prato, presso un diverso organismo in rapporto di partnership con l'organismo adito, secondo la prospettazione della parte attrice, non appare comunque rilevante, giacché la disposizione fa esplicito riferimento alla sede dell'organismo adito («la domanda […] è depositata presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente»), e non consente forme di delegazione — né dà rilievo al luogo di svolgimento dell'incontro
— e il documento esibito in udienza prevede unicamente la pattuizione tra ed di Pt_3 CP_1
«poter svolgere presso la sede territoriale di » una singola mediazione;
CP_1 visto l'art. 5, co. 2, ultimo periodo, d.lgs. 28/2010;
ritenuto che
, essendo stato adito un organismo incompetente, non risulti integrata la condizione di procedibilità e, conseguentemente, la domanda giudiziale debba dichiararsi improcedibile;
ritenuto che
, sulla base del principio di soccombenza, le spese di lite debbano porsi a carico alla parte attrice e debbano liquidarsi in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come da ultimo modificato ad opera del DM 147/2022, con applicazione, sulla base del petitum, dei valori minimi per lo scaglione da €
5.200,01 a € 26.000,00 per TUTTE LE FASI, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate, e della chiusura del giudizio in fase di trattazione, prima della decisione sull'ammissione delle istanze istruttorie e all'esito di discussione orale;
che allo stesso regime sono soggette le spese per il procedimento di mediazione, liquidate sulla base dei parametri medi per le fasi di attivazione e negoziazione;
considerato che
«agire o resistere in giudizio con mala fede o colpa grave significa […] azionare la propria pretesa, o resistere a quella avversa, con la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione; ovvero senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione» (Cass. civ., Sez. 3 , ord. n. 4430 del 11/02/2022);
ritenuto che nel caso di specie non possa ravvisarsi dolo o colpa grave nella proposizione della domanda, vertente su di una questione di interpretazione delle pattuizioni contrattuali, in parte pacifiche, che non appare, prima facie, manifestamente destituita di fondamento o pretestuosamente avviata;
ritenuta, pertanto, l'insussistenza dei presupposti ex art. 96 c.p.c.;
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale;
pagina 5 di 6 - condanna a rifondere a le spese di lite, liquidate Parte_1 Parte_2 in € 1.688,00 per compensi del giudizio di merito, € 1.323,00 per compensi del procedimento di mediazione, oltre rimborso spese generali, iva e c.p.a., come per legge;
- rigetta l'istanza ex art. 96 c.p.c. formulata da . Parte_2
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti ed allegazione al verbale.
Così deciso in Prato il 28 gennaio 2025.
Il Giudice dott. Francesco Delù
pagina 6 di 6