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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 26/08/2025, n. 2176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2176 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5491/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Rita CHIERICI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5491/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. DA RONCH Parte_1 C.F._1
MASSIMO e dell'Avv. CINEFRA ANNALISA
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'Avv. SEPE GIAN VITTORIO
CONVENUTO OPPOSTO
( (C.F. , con il patrocinio dell'Avv. FABBRI LETIZIA e dell'Avv. CP_2 C.F._3
SOGLIA NICOLA – posizione definitiva separatamente, mediante rinuncia agli atti del giudizio e accettazione ex art. 306 c.p.c.
TERZO CHIAMATO)
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. DA RONCH MASSIMO _3 C.F._4
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Parte attrice precisa le conclusioni come segue, come da note scritte autorizzate:
“nel merito, in via principale,
pagina 1 di 14 -accertare e dichiarare la nullità del contratto di appalto intercorso tra la sig.ra (e/o il _3 sig. ) e la ditta , riferito ai lavori di Parte_1 Controparte_1 realizzazione della piscina interrata, per illiceità dell'oggetto per violazione di norme imperative in materia urbanistica;
-accertare e dichiarare inesistente e/o infondata la pretesa fatta valere in via monitoria dall'opposta
, in persona del titolare/legale rappresentante pro-tempore, e Controparte_1 di conseguenza dichiarare l'infondatezza e/o l'invalidità e/o nullità e/o comunque l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 1347/2022 Ing. – r. g. n. 3210/2022, emesso dal Tribunale di Bologna, nella persona del Giudice dott. G. Salina, in data 22.3.2022, e comunque revocare lo stesso, per i motivi esposti in narrativa;
nel merito, in via riconvenzionale, accertare e determinare i danni patiti dall'opponente a causa dell'inadempimento di
[...]
, nella misura complessiva di € 80.000,00 o, comunque, nella Controparte_1 maggiore o minore somma che verrà determinata in corso di causa e di seguito condannare la società opposta al pagamento della suddetta somma a favore della sig.ra e/o del sig. _3
; Parte_1 nel merito ed in via subordinata nella denegata ipotesi in cui dovesse essere riconosciuto un qualche valido ed attuale diritto di credito in capo all'opposta , limitare e contenere lo stesso nella Controparte_1 misura minima che dovesse risultare all'esito della fase istruttoria;
salva comunque la declaratoria di compensazione di detto eventuale credito con il credito vantato e/o con i danni subiti dall'opponente sig. e/o dalla sig.ra nei confronti dell'opposta Parte_1 _3 Controparte_1
e di conseguenza dichiarare l'infondatezza e/o l'invalidità e comunque
[...]
l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 1347/2022 Ing. – r. g. n. 3210/2022, emesso dal Tribunale di
Bologna, portando a compensazione la somma ingiunta con i danni patiti dall'opponente dal sig.
e/o dalla sig.ra a causa dell'inadempimento della Parte_1 _3 [...]
. Controparte_1
Con vittoria di spese e compensi, oltre ad accessori (Iva, Cpa 4 % e rimborso spese generali 15%) come per legge”.
Parte convenuta ha precisato le conclusioni nella comparsa di costituzione e risposta:
“Piaccia all'Illustrissimo adito Giudicante, contrariis reiectis, e per gli illustrati motivi così provvedere: pagina 2 di 14 ➢ In via Preliminare: rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutività del D.I. n. 1374/2022 (all.1), emesso in data 22/03/2022, da codesta Ill.ma A.G., Dott. Giovanni Salina.
➢ Gradatamente in via Preliminare: rigettare l'istanza di accertamento di continenza di causa, in ragione di quanto illustrato in diritto, e al fine di non frustrare ulteriormente le ragioni del credito.
➢ Sempre in via preliminare: rigettare l'istanza di riunione del presente giudizio con quello di cui al
N.R.G. 3174/22 di Codesto Ill.mo Tribunale Ordinario in ragione dell'insussistenza di alcuna connessione tra gli stessi ex articolo 274 c.p.c.
➢ Ancora in via Preliminare: rigettare l'istanza di chiamata in causa svolta dall'opponente, perseguente esclusive finalità dilatoria, ed in ragione dell'estraneità degli indicati soggetti al thema decidendum.
➢ In via Principale: rigettare, per gli illustrati motivi, l'opposizione per cui si procede, confermando il decreto ingiuntivo n. 1374/2022 (all.1), emesso in data 22/03/2022, da codesta Ill.ma A.G., Dott.
Giovanni Salina.
➢ e per l'effetto rigettare la domanda di accertamento e dichiarazione di nullità del contratto di appalto avanzata dall'opponente, per evidente estraneità al thema decidendum.
In via Principale e gradata: rigettare la domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente, in ragione della palese finalità speculativa e/o elusiva delle ragioni del credito.
➢ Sempre in via Principale: accertare e dichiarare l'assenza di fondamento, fattuale e giuridico della presente opposizione, e per l'effetto condannare controparte al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96, c. 3, c.p.c.
➢ In via ulteriormente gradata: nell'impugnata e denegata ipotesi di sospensione dell'esecutività del monitorio opposto, accertare e dichiarare in ogni caso la debenza da parte dell'odierno opponente della somma di Euro 33.000,00, oltre interessi e spese, in favore dell'opposta, e per l'effetto condannare comunque il Sig. – al pagamento delle indicate somme. Parte_1
➢ In ogni caso: con vittoria di spese diritti e onorari di causa, del giudizio di opposizione e del monitorio, oltre al rimborso spese forfetario, C.P.A. e successive spese occorrende, con distrazione al procuratore antistatario”.
Parte intervenuta precisa le conclusioni come segue, come da note scritte autorizzate:
“Voglia il Tribunale di Bologna, contrariis reiectis, in via preliminare, ammettere l'intervento della Sig.ra in giudizio per i motivi sopra detti;
_3 pagina 3 di 14 nel merito, in via principale,
- respingere tutte le domande di parte opposta, , sia in merito Controparte_1 sia istruttorie, perché infondate in fatto ed in diritto;
- accertare e dichiarare l'inadempimento della , con Controparte_1 riferimento ai lavori edili eseguiti presso l'abitazione sita in via del Carpentiere n. 28, a Bologna, su incarico dei signori e in ragione della presenza di gravi vizi e difetti delle opere, tutti Pt_1 _3 documentati, dimostrati e accertati anche da perizia tecnica redatta dal ctu geom. nel giudizio Per_1 di accertamento tecnico preventivo n. 3174/2022 r.g. del Trib. di Bologna, nonché da elaborati tecnici di parte, dimessi in atti, a firma dell'arch. ing. e p.i. e comunque per tutti i CP_4 Per_2 Per_3 motivi sopra detti;
- accertare e determinare i danni patiti dalla sig.ra a causa dell'inadempimento di _3 [...]
, nella misura complessiva di € 101.904,63 o, comunque, nella Controparte_1 maggiore o minore somma che verrà determinata in corso di causa e di seguito condannare la società opposta al pagamento della suddetta somma a favore della sig.ra _3 in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere riconosciuto un qualche valido ed attuale diritto di credito in capo all'opposta , limitare e contenere lo stesso nella Controparte_1 misura minima che dovesse risultare all'esito della fase istruttoria;
salva comunque la declaratoria di compensazione di detto eventuale credito con il credito vantato e/o con i danni subiti dalla sig.ra _3 nei confronti dell'opposta ;
[...] Controparte_1 in ogni caso, accertare e dichiarare inesistente e/o infondata la pretesa fatta valere in via monitoria dall'opposta
[...]
, in persona del titolare/legale rappresentante pro-tempore, e di Controparte_1 conseguenza dichiarare l'infondatezza e/o l'invalidità e/o nullità e/o comunque l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 1347/2022 Ing. – r. g. n. 3210/2022, emesso dal Tribunale di Bologna, nella persona del Giudice dott. G. Salina, in data 22.3.2022, e comunque revocare lo stesso, per i motivi esposti in narrativa.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio, spese di C.t.u. e C.t.p., eventuali spese di mediazione, oltre accessori di legge (rimborso spese generali 15 %, Cpa 4 % e Iva se dovuta)”.
pagina 4 di 14 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1347/2022 emesso dal Tribunale di Bologna, per il pagamento della somma di €
33.000,00, oltre interessi e spese, in favore della ditta individuale Controparte_1
(di seguito denominata anche ), quale corrispettivo delle opere di
[...] CP_1 realizzazione di una piscina interrata eseguite su commissione di presso il fabbricato sito in Pt_1
Bologna, via del Carpentiere n. 28.
Nell'atto di opposizione, esponeva: Pt_1
-la moglie dell'opponente, aveva acquistato in data 24.03.2020 una porzione di _3 immobile, facente parte di un complesso residenziale in costruzione, sito in Bologna, via del
Carpentiere n. 28, costituita da un'abitazione con corte esclusiva e posto auto di pertinenza;
- in base agli accordi intercorsi con la società venditrice, la era tenuta ad affidare i lavori di _3 completamento dell'immobile alla ditta , con la quale in data 09.11.2020 aveva stipulato tre CP_1 contratti di appalto relativi a lavori di manutenzione straordinaria per un corrispettivo di complessivi €
215.000,00, oltre Iva, poi elevato ad € 312.087,76, oltre Iva, in forza delle modifiche apportate ai contratti originari;
-l'importo veniva integralmente corrisposto alla ditta;
CP_1
-successivamente la proprietaria decideva di installare nell'area esterna, adiacente all'abitazione, una piscina interrata, e pertanto chiedeva un preventivo alla medesima impresa;
-in data 28.12.2021 e sottoscrivevano un documento contrattuale per l'installazione Pt_1 CP_1 della piscina, che prevedeva il pagamento di un corrispettivo di € 30.000,00, oltre Iva;
lamentava l'esistenza di difformità e vizi nell'immobile con mail del 24.01.2022 indirizzata Pt_1 al D.L. Geom. e alla società venditrice, ritenendo che non fosse giustificato alcun ulteriore CP_2 esborso di denaro;
-dopo alcune richieste indirizzate al D.L., incaricava un tecnico, l'Arch. di Pt_1 Persona_4 verificare la correttezza della documentazione attestante il titolo edilizio e le autorizzazioni di legge in relazione a tutte le opere realizzate presso il cantiere, comprese quelle relative alla piscina interrata: dalle verifiche svolte emergevano difformità tra i documenti inviati dal geom. e quelli CP_2 effettivamente presenti presso il Comune di Bologna;
-nel febbraio 2022 la denunciava alla società venditrice e alla gravi inadempienze e _3 CP_1 difformità di tutte le opere commissionate;
in relazione alla piscina lamentava l'esistenza di percolazioni e la presenza di problemi di drenaggio dell'acqua piovana, con conseguente ristagno pagina 5 di 14 d'acqua e rischio di infiltrazioni all'interno dell'immobile, che richiedevano l'esecuzione di interventi per un costo stimato dall'Arch. pari ad € 48.000,00. CP_4
In diritto, parte opponente sollevava in via preliminare eccezione di continenza della presente causa con il procedimento per ATP n. 3174/2022 R.G..
Nel merito l'opponente invocava la responsabilità dell'appaltatore e del D.L. e/o la nullità del contratto d'appalto per violazione di norme in materia urbanistica, in relazione alla costruzione della piscina, realizzata in assenza dei titoli abilitativi previsti dalla legge, con conseguente perdita da parte dell'appaltatore del diritto a conseguire il corrispettivo pattuito;
richiamava, altresì, la responsabilità dell'appaltatore e del D.L. in relazione ai vizi della piscina interrata e agli ulteriori vizi e difetti delle opere appaltate da alla ditta presso il cantiere di via del Carpentiere n. 28, a _3 CP_1
Bologna.
In conclusione, parte opponente chiedeva, in via pregiudiziale, di dichiarare la continenza della presente causa con il procedimento per ATP n. 3174/2022 R.G. promosso da con _3 conseguente assunzione dei provvedimenti del caso o, in subordine, di concedere termine per la chiamata in causa di ex art. 106 c.p.c. e, comunque, di disporre la riunione tra le due _3 cause o, in alternativa, la sospensione della presente causa in attesa della definizione di quella già promossa;
chiedeva, altresì, concedersi congruo termine per la chiamata in causa del D.L. geom. CP_2
[...]
In via preliminare, domandava la sospensione e/o la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito, chiedeva di dichiarare la nullità del contratto di appalto relativo ai lavori di realizzazione della piscina interrata, per violazione di norme imperative in materia urbanistica, e di dichiarare la infondatezza, invalidità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo;
in via riconvenzionale, domandava di accertare i danni patiti dall'opponente a causa dell'inadempimento dell'appaltatore, da quantificarsi nella somma complessiva di € 80.000,00 o in quella maggiore o minore determinata in corso di causa;
in via subordinata, chiedeva di limitare il credito di controparte, salva la declaratoria di compensazione con il credito vantato dall'opponente e/o da _3
2. Si costituiva tempestivamente in giudizio parte opposta Controparte_1
, la quale esponeva in fatto che:
[...]
- l'opponente non aveva mai contestato i lavori eseguiti, se non successivamente alla sottoscrizione dell'accordo del 28.12.2021;
pagina 6 di 14 - l'asserita denuncia di vizi e difformità è successiva al mese di gennaio 2022 e indirizzata ad altri soggetti (in particolare, la società venditrice e il D.L.): si palesa tardiva, posto che sin dal maggio 2021
l'opponente risultava residente presso l'immobile in questione (doc. 4);
-il 28.12.2021 sottoscriveva un atto di ricognizione di debito in favore di Parte_1 [...]
per l'importo oggetto del procedimento monitorio e successivamente, in data 21.01.2022, CP_1 richiedeva l'emissione della relativa fattura per procedere al pagamento, dichiarando di aver ricevuto la certificazione mancante (docc. 2, 3);
- la produzione e la fornitura degli impianti provenivano da altre ditte (da ciò l'impossibilità di riferire i vizi relativi agli impianti alla società opposta);
-la stessa committente nel contratto di appalto aveva dichiarato di essere in possesso _3 delle autorizzazioni e concessioni di legge necessarie per la ristrutturazione dell'immobile e che la documentazione era conforme a quella approvata e concessa dai competenti uffici amministrativi.
In diritto, parte opposta contestava l'eccezione di continenza, di cui non sussisterebbero i presupposti;
nel merito, affermava la fondatezza della propria pretesa creditoria e negava la sussistenza di un'ipotesi di responsabilità dell'appaltatore.
In conclusione, chiedeva il rigetto delle istanze, domande ed eccezioni di parte opponente, il rigetto dell'opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo opposto e, in via gradata, di accertare il proprio credito di € 33.000,00 con condanna di controparte al pagamento delle somme indicate, oltre al pagamento delle spese di lite e di una somma a titolo di responsabilità per lite temeraria ex art. 96 comma 3 c.p.c..
3. Con ordinanza del 09.06.2022 il Giudice autorizzava la chiamata in causa del terzo Geom. CP_2 di cui in sede di verbale d'udienza dell'1.12.2022 veniva dichiarata la contumacia.
[...]
Con ordinanza del 22.12.2022, il Giudice, sospesa la provvisoria esecuzione del D.I. opposto, disponeva l'esperimento del procedimento di mediazione delegata, che dava esito negativo.
Venivano quindi concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
In data 30.3.2023, si costituiva con comparsa di risposta il terzo chiamato il quale CP_2 svolgeva le proprie difese e si dichiarava estraneo ai rapporti “di dare e avere” tra e Pt_1 [...] eccependo la propria carenza di legittimazione passiva;
non contestava il fatto che la CP_1 piscina interrata fosse priva dei permessi di legge e che non fosse inserita negli elaborati progettuali depositati presso il Comune di Bologna, ma affermava che sussistevano degli accordi in tal senso tra le parti.
pagina 7 di 14 Il terzo chiamato concludeva, quindi, chiedendo, in via preliminare, di essere estromesso dal procedimento e, nel merito, di rigettare le domande proposte nei suoi confronti dall'opponente.
4. In data 1.9.2023, con comparsa di intervento volontario ex art. 105 c.p.c., interveniva nel presente giudizio la quale, associandosi alle contestazioni e doglianze già svolte da _3 [...]
, lamentava i vizi e difetti delle opere oggetto dell'appalto sottoscritto in data 9.11.2020. Parte_1
Nell'atto di intervento la chiedeva, in via preliminare, di essere ammessa nel presente giudizio;
_3 nel merito, in via principale, chiedeva che venissero respinte tutte le domande ex adverso proposte, che venisse accertato e dichiarato l'inadempimento dell'impresa con Controparte_1 riferimento ai lavori edili eseguiti presso l'immobile di sua proprietà, in ragione dei vizi e delle difformità accertati in sede di ATP dal perito geom. e che venissero accertati e determinati i Per_1 danni patiti, a causa dell'inadempimento di , nella misura complessiva di € 101.904,63; in CP_1 via subordinata, chiedeva, in ipotesi di accoglimento della domanda avversaria, che il diritto di credito della ditta venisse ridotto, salva la declaratoria di compensazione con il preteso
contro
- CP_1 credito;
in ogni caso, chiedeva che venisse dichiarata l'infondatezza della pretesa fatta valere in sede monitoria da , con conseguente dichiarazione di nullità/infondatezza/invalidità del D.I. CP_1 opposto.
5. Con ordinanza de 19.11.2023, veniva dichiarata l'estinzione parziale del processo ex art. 306 c.p.c., in relazione al rapporto processuale intercorrente tra e Parte_1 _3 CP_2
a spese compensate, in ragione delle rispettive dichiarazioni di rinuncia agli atti del giudizio e
[...] di accettazione della rinuncia, depositate dalle parti all'esito dell'intervenuto accordo transattivo.
Con la medesima ordinanza veniva disposta CTU volta ad accertare la presenza dei vizi dedotti da parte attrice e da parte intervenuta in relazione ai lavori di realizzazione della piscina;
veniva conferito l'incarico al Geom. già nominato nel procedimento per ATP n. 3174/2022 R.G.. Persona_5
Infine, veniva fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita da trattazione scritta, con successiva concessione alle parti dei termini per il deposito degli scritti conclusionali di cui all'art. 190
c.p.c..
6. Si osserva, preliminarmente, che il Giudice istruttore, cui era originariamente assegnata la causa, non ha accolto l'istanza di continenza e/o di riunione del presente giudizio con il procedimento per ATP n.
3174/2022 R.G..
pagina 8 di 14 Del resto, l'istanza era inammissibile, non essendo configurabile un'ipotesi di continenza tra un procedimento speciale d'urgenza, quale quello di istruzione preventiva, e una causa di merito (Cass. civ. n. 26977 del 20/12/2007). Né sono ravvisabili i presupposti per disporre la riunione delle due cause, soggette a riti, tempi e adempimenti istruttori e processuali del tutto distinti, e comunque destinati all'emissione di provvedimenti di diversa tipologia ed efficacia.
Oltretutto sono differenti le parti dei due procedimenti, in quanto quello per ATP veniva promosso dalla sola e riguardava, oltre ai vizi relativi ai lavori della piscina, anche gli ulteriori _3 difetti dalla stessa denunciati in relazione alle opere concordate nei contratti di appalto stipulati tra la stessa e la ditta , per la manutenzione straordinaria dell'immobile destinato ad abitazione, di CP_1 proprietà della committente.
A maggior ragione appare inammissibile l'istanza di sospensione necessaria del processo, che richiede la “identità dei fatti materiali oggetto di accertamento in entrambi i giudizi” o “l'obiettiva esistenza di un rapporto di pregiudizialità giuridica, ricorrente solo quando la definizione di una controversia costituisca l'indispensabile antecedente logico - giuridico dell'altra”, dalla soluzione del quale dipenda, in tutto o in parte, l'esito della causa da sospendere (cfr. fra le tante Cass. Civ. n. 673/2014; nello stesso senso, Cass. Civ. n. 27932/2011; Cass. n. 12233/2007; Cass. S.U. n. 9440/2004); essa presuppone altresì l'identità soggettiva delle parti in causa, in quanto se la sentenza resa in un processo non potesse fare stato nei confronti delle parti dell'altro processo, non potrebbe costituire l'antecedente logico giuridico della decisione (Cass. Civ. n. 7079/2005; Cass. Civ. n. 16960/2006).
7. Si osserva, preliminarmente, che ha proposto una domanda riconvenzionale, Parte_1 che solo in parte può essere oggetto di cognizione nel presente giudizio, in particolare in relazione ai presunti vizi della piscina realizzata dall'impresa , per la cui costruzione risulta che il CP_1 convenuto abbia promosso il procedimento monitorio qui in esame: infatti, a pag. 1 del ricorso per decreto ingiuntivo, la ditta espressamente richiamava la costruzione della piscina CP_1 commissionata da e il conseguente accordo del 29.12.2021 – stipulato tra Parte_1
e - per il pagamento della somma omnicomplessiva di € 30.000,00, oltre Iva (docc. Pt_1 CP_1
2, 3 del procedimento monitorio). Si deve pertanto ritenere che, a prescindere dal titolo di proprietà, sia stato il committente dei lavori in questione e come tale legittimato passivo Parte_1 rispetto all'obbligazione di pagamento del corrispettivo, in conformità alle concordi allegazioni delle parti.
Al contrario, la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente, in merito ai difetti riscontrati nelle opere di manutenzione straordinaria dell'immobile destinato a civile abitazione, non presenta alcun pagina 9 di 14 collegamento, processualmente rilevante, con quella presentata nel procedimento monitorio, perché relativa a distinti contratti di appalto stipulati tra la proprietaria dell'immobile, e la ditta _3
, in relazione ad altri e diversi lavori: non ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 36 CP_1
c.p.c., in quanto la suddetta domanda riconvenzionale non dipende dal titolo dedotto nel procedimento monitorio dal convenuto (attore in senso sostanziale nel presente giudizio di opposizione), ed oltretutto appare esclusivamente proponibile da quale unica committente dei lavori oggetto dei tre _3 contratti di appalto stipulati con la ditta il 09.11.2020 (cfr. docc. 3, 4, 5 di parte opponente). CP_1
La circostanza è stata ben evidenziata dal convenuto, il quale a pag. 4 della comparsa di costituzione – pur nell'ambito della contestazione relativa all'eccezione di continenza – ha rilevato come le questioni trattate nel procedimento per ATP n. 3174/2022 R.G., promosso da in relazione ai _3 presunti vizi riscontrati nell'immobile di sua proprietà, verta su circostanze distinte dall'adempimento delle obbligazioni assunte da con la scrittura del 28.12.2021, posta a fondamento della Pt_1 domanda monitoria.
Ne consegue che la domanda riconvenzionale relativa alle circostanze suddette non può essere accolta;
per le medesime ragioni, non può ritenersi ammissibile l'intervento di ex art. 105 c.p.c., _3 nella parte relativa ai lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile, distinti da quelli relativi alla costruzione della piscina.
8. Va respinta l'eccezione di decadenza dall'azione di responsabilità dell'appaltatore, sollevata da parte opposta a pag. 3 della comparsa di costituzione.
L'azione in questione, pur in assenza di alcuna precisa indicazione delle parti, deve essere correttamente inquadrata nell'ipotesi di cui all'art. 1667 c.c., in quanto non risulta che l'opera presenti gravi difetti tali da pregiudicarne la funzionalità.
Il comma 2 dell'art. 1667 c.c. prevede che, a pena di decadenza, il committente debba denunciare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta.
Nel caso di specie, come si evince dalle allegazioni e produzioni delle parti, la piscina era stata realizzata in prossimità della conclusione dell'accordo contrattuale del 28.12.2021, con cui le parti, all'esito della costruzione, concordavano l'entità dell'importo dovuto (docc. 2, 3 di parte opposta), cosicché si deve considerare tempestiva la denuncia dei vizi trasmessa via PEC all'appaltatore il
16.02.2022 (doc. 13 di parte opponente), comprendenti quelli di costruzione della piscina.
Inoltre, si osserva che, per giurisprudenza costante, anche nell'ambito della responsabilità contrattuale ex art. 1667 c.c. il termine di decadenza comincia a decorrere dalla percezione, da parte del pagina 10 di 14 committente, del nesso causale tra segno esteriore del vizio ed opera dell'appaltatore (Cass. civ. n.
7449 del 09/08/1997; Cass. civ. n. 1655 del 12/03/1986).
Nel caso in questione, parte opponente ha prodotto la relazione tecnica dell'Arch. del CP_4
09.05.2022, che evidenzia le carenze progettuali ed urbanistiche relative alla costruzione della piscina
(doc. 12), cosicché si ritiene che da tale data egli potesse avere la effettiva conoscenza della sussistenza dei vizi e della loro riconducibilità all'attività svolta dall'appaltatore.
9. Nel merito si ritiene sussistente il credito vantato da parte opposta, oggetto del procedimento monitorio, basato sull'accordo del 28.12.2021, contenente il riconoscimento di debito operato da sull'importo dovuto all'appaltatore, all'esito della conclusione dei lavori e della Parte_1 costruzione della piscina (docc. 2, 3 di parte opposta).
Nessun rilievo ha la tesi di parte opponente, in ordine all'asserita nullità, per illiceità dell'oggetto, del contratto di appalto per mancanza del titolo edilizio prescritto dalla legge. Invero non risulta che le parti si fossero deliberatamente accordate affinché l'opera venisse realizzata in assenza delle necessarie autorizzazioni urbanistiche. La circostanza che poi il manufatto sia stato costruito in assenza di titolo edilizio integra piuttosto un inadempimento delle obbligazioni poste a carico dell'appaltatore.
Al riguardo non è condivisibile neppure la tesi di parte convenuta, secondo cui l'onere di provvedere all'acquisizione del titolo edilizio gravava esclusivamente sul committente, in forza delle clausole dei contratti di appalto (docc. 3, 4, 5 di parte opponente, doc. 8 di parte opposta). Si osserva, innanzitutto, che i contratti prodotti non riguardano la costruzione della piscina, bensì la ristrutturazione dell'immobile abitativo, estranea alla presente controversia, per le ragioni già sopra esposte. In ogni caso, l'eventuale assunzione, da parte del committente, dell'obbligo contrattuale di procurarsi i titoli edilizi (la cui mancanza certamente determina, anche a suo carico, una responsabilità amministrativa e/o penale), non vale ad escludere la responsabilità contrattuale dell'appaltatore, che proceda alla realizzazione dell'opera in assenza o in difformità dei titoli prescritti dalle leggi urbanistiche. E' infatti unanime l'indirizzo della Suprema Corte, secondo cui “L'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato
a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale "nudus minister", per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo. Pertanto, in mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso pagina 11 di 14 di colpa del progettista o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori” (Cass. civ., n. 23594 del 09/10/2017; nello stesso senso, Cass. civ.,
n. 777 del 16/01/2020; Cass. civ. n. 1234 del 25/01/2016).
Nel presente giudizio è stata accertata la responsabilità dell'appaltatore sia per la violazione delle disposizioni urbanistiche, sia per i difetti dell'opera, per mezzo della relazione tecnica depositata il
18.06.2024 dal CTU nominato, Geom. L'indagine del consulente appare accurata ed Persona_5 attendibile, in quanto eseguita nel contraddittorio tra le parti, tramite l'accertamento dello stato dei luoghi e lo studio delle modalità di costruzione del manufatto;
essa offre una ricostruzione logica dei fatti ed appare coerente con la normativa tecnica di riferimento e con i principi della tecnica edilizia richiamati.
Innanzitutto, il consulente d'ufficio ha rilevato che la piscina è stata realizzata in assenza di titolo edilizio e che la SCIA in sanatoria, presentata il 16.06.2023, è stata poi dichiarata inefficace a causa della mancata presentazione della documentazione integrativa richiesta. Il consulente ha altresì evidenziato che l'opera richiedeva il conferimento di un incarico preliminare ad un geologo, al fine di poter effettuare l'indagine del terreno, nonché la nomina di un tecnico abilitato alla redazione di un piano di sicurezza e coordinamento. Tali adempimenti non venivano eseguiti e la loro mancanza era ascrivibile, in solido, tanto al committente, quanto al D.L. e all'impresa esecutrice.
Il Geom. ha evidenziato la possibilità di presentare una pratica edilizia a sanatoria (SCIA), Per_1 quantificandone i costi in € 2.000,00 per la sanzione da versare al Comune, € 350,00 per diritti di segreteria, € 6.000,00, oltre ad oneri previdenziali (al 4 %) ed Iva, per il corrispettivo del professionista che verrà incaricato dell'esecuzione della pratica edilizia. L'importo complessivo va pertanto determinato in € 9.962,80.
La piscina presenta, poi, alcuni vizi dovuti al mal posizionamento del manufatto, da ricondursi al mancato tracciamento dei livelli del terreno prima della realizzazione dell'opera. In particolare, come si legge nella relazione peritale, <<era fondamentale effettuare una “livellazione del terreno” ad unica “quota di campagna” che non avesse alcuna pendenza, ovvero completamente pianeggiante e priva dislivelli, con eventuale movimentazione rimozione terreno in eccesso. questo avrebbe consentito alloggiare il cordolo della piscina allo stesso livello marciapiede fabbricato, quota leggermente maggiore leggera pendenza verso l'esterno, senza creare nessuna problematica per lo scolo delle acque meteoriche. si comprende motivo cui è collocata la abbia oltre cm.40 rispetto alla fabbricato! le regole corretta esecuzione dell'opera prevedono sia più alto (di pochi centimetri) al piano campagna < i> pagina 12 di 14 con una leggera pendenza verso l'esterno, ciò per evitare che le acque del terreno defluiscano all'interno della piscina>> (pagg. 17, 18 della relazione). A causa di tale modalità costruttiva,
<<durante le fasi di precipitazioni meteoriche, si verifica una “percolazione” acqua lungo il < i>
terreno in direzione del fabbricato, in quanto detto terreno risulta essere in pendenza e non assorbe tutta l'acqua; non esiste un sistema di raccolta di acque perimetrali alla piscina, per cui l'acqua piovana raggiunge il marciapiede del fabbricato>> (pag. 18 della relazione).
Il CTU indica due diverse modalità per l'eliminazione dei vizi: il rifacimento totale dell'opera, al costo di € 85.000,00, oltre Iva ed ulteriori € 8.000,00 di spese tecniche, cui si aggiungono gli oneri accessori;
oppure, un intervento meno invasivo, consistente in uno scavo in corrispondenza del perimetro esterno della piscina e nell'esecuzione di un getto di sottofondo per la realizzazione di un sistema di canalizzazioni (cfr. pagg. 20, 21 della relazione). Il costo di tale secondo intervento viene indicato dal consulente d'ufficio in complessivi € 20.000,00, oltre Iva, cui si aggiungono € 1.500,00 di spese tecniche, oltre Iva ed accessori.
Si ritiene di dover prediligere tale seconda soluzione, che risulta meno problematica, complessa e costosa e che viene prospettata dal CTU in alternativa alla prima, e pertanto come ipotesi ugualmente efficace per la risoluzione dei problemi riscontrati. Il costo va pertanto determinato in € 24.400,00 (Iva inclusa) per la realizzazione dell'intervento e in € 1.903,20 (Iva ed oneri previdenziali inclusi) per spese tecniche, e così per complessivi € 26.303,20.
All'opponente va pertanto riconosciuto un credito di € 36.266,00, da compensare, come richiesto in via subordinata, con il credito di € 33.000,00 vantato da parte opposta. Quest'ultima deve dunque essere condannata al pagamento, in favore dell'opponente, della somma complessiva di € 3.266,00, risultante dalla differenza dei due suddetti importi.
Conseguentemente il decreto ingiuntivo va revocato.
10. Stante l'esito del giudizio, avuto riguardo al parziale accoglimento delle domande proposte dall'attore e dal terzo chiamato, tenuto conto del riconoscimento del credito dedotto nel procedimento monitorio, si ravvisa l'opportunità di disporre la compensazione parziale delle spese di lite ex art. 92
c.p.c., nella misura del 50 %.
Le spese vengono liquidate, in favore dell'opponente e del terzo chiamato, secondo i valori medi relativi ai parametri tariffari stabiliti dal D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore del credito di parte opponente, così come accertato (pari a complessivi €
7.626,00, ridotti del 50 % ad € 3.808,00, in favore di ciascuna delle due parti).
pagina 13 di 14 Le spese di CTU, imposte dalla necessità di accertare la fondatezza della domanda riconvenzionale proposta da parte opponente, stante la presenza dei vizi, debbono essere integralmente poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, Seconda Sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale accoglimento delle domande proposte dall'opponente e dal terzo chiamato, così dispone:
- accerta il credito di in complessivi € 36.266,00; Parte_1
- accerta il credito di in complessivi € Controparte_1
33.000,00;
- dispone la compensazione tra i rispettivi crediti delle parti e, per l'effetto,
- revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1347/2022 emesso dal Tribunale di Bologna;
- respinge le domande residue proposte da e da Parte_1 _3
- condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
, della somma di € 3.266,00, oltre ad interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
Parte_1
- condanna alla rifusione, in favore di Controparte_1 [...]
e di del 50 % delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € Parte_1 _3
3.808,00, oltre IVA, CPA e 15% per spese generali, in favore di ciascuno di essi;
- dichiara compensate tra le parti le residue spese di lite.
- pone definitivamente le spese di CTU a carico di parte convenuta.
Bologna, 25 agosto 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Rita CHIERICI
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Rita CHIERICI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5491/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. DA RONCH Parte_1 C.F._1
MASSIMO e dell'Avv. CINEFRA ANNALISA
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'Avv. SEPE GIAN VITTORIO
CONVENUTO OPPOSTO
( (C.F. , con il patrocinio dell'Avv. FABBRI LETIZIA e dell'Avv. CP_2 C.F._3
SOGLIA NICOLA – posizione definitiva separatamente, mediante rinuncia agli atti del giudizio e accettazione ex art. 306 c.p.c.
TERZO CHIAMATO)
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. DA RONCH MASSIMO _3 C.F._4
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Parte attrice precisa le conclusioni come segue, come da note scritte autorizzate:
“nel merito, in via principale,
pagina 1 di 14 -accertare e dichiarare la nullità del contratto di appalto intercorso tra la sig.ra (e/o il _3 sig. ) e la ditta , riferito ai lavori di Parte_1 Controparte_1 realizzazione della piscina interrata, per illiceità dell'oggetto per violazione di norme imperative in materia urbanistica;
-accertare e dichiarare inesistente e/o infondata la pretesa fatta valere in via monitoria dall'opposta
, in persona del titolare/legale rappresentante pro-tempore, e Controparte_1 di conseguenza dichiarare l'infondatezza e/o l'invalidità e/o nullità e/o comunque l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 1347/2022 Ing. – r. g. n. 3210/2022, emesso dal Tribunale di Bologna, nella persona del Giudice dott. G. Salina, in data 22.3.2022, e comunque revocare lo stesso, per i motivi esposti in narrativa;
nel merito, in via riconvenzionale, accertare e determinare i danni patiti dall'opponente a causa dell'inadempimento di
[...]
, nella misura complessiva di € 80.000,00 o, comunque, nella Controparte_1 maggiore o minore somma che verrà determinata in corso di causa e di seguito condannare la società opposta al pagamento della suddetta somma a favore della sig.ra e/o del sig. _3
; Parte_1 nel merito ed in via subordinata nella denegata ipotesi in cui dovesse essere riconosciuto un qualche valido ed attuale diritto di credito in capo all'opposta , limitare e contenere lo stesso nella Controparte_1 misura minima che dovesse risultare all'esito della fase istruttoria;
salva comunque la declaratoria di compensazione di detto eventuale credito con il credito vantato e/o con i danni subiti dall'opponente sig. e/o dalla sig.ra nei confronti dell'opposta Parte_1 _3 Controparte_1
e di conseguenza dichiarare l'infondatezza e/o l'invalidità e comunque
[...]
l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 1347/2022 Ing. – r. g. n. 3210/2022, emesso dal Tribunale di
Bologna, portando a compensazione la somma ingiunta con i danni patiti dall'opponente dal sig.
e/o dalla sig.ra a causa dell'inadempimento della Parte_1 _3 [...]
. Controparte_1
Con vittoria di spese e compensi, oltre ad accessori (Iva, Cpa 4 % e rimborso spese generali 15%) come per legge”.
Parte convenuta ha precisato le conclusioni nella comparsa di costituzione e risposta:
“Piaccia all'Illustrissimo adito Giudicante, contrariis reiectis, e per gli illustrati motivi così provvedere: pagina 2 di 14 ➢ In via Preliminare: rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutività del D.I. n. 1374/2022 (all.1), emesso in data 22/03/2022, da codesta Ill.ma A.G., Dott. Giovanni Salina.
➢ Gradatamente in via Preliminare: rigettare l'istanza di accertamento di continenza di causa, in ragione di quanto illustrato in diritto, e al fine di non frustrare ulteriormente le ragioni del credito.
➢ Sempre in via preliminare: rigettare l'istanza di riunione del presente giudizio con quello di cui al
N.R.G. 3174/22 di Codesto Ill.mo Tribunale Ordinario in ragione dell'insussistenza di alcuna connessione tra gli stessi ex articolo 274 c.p.c.
➢ Ancora in via Preliminare: rigettare l'istanza di chiamata in causa svolta dall'opponente, perseguente esclusive finalità dilatoria, ed in ragione dell'estraneità degli indicati soggetti al thema decidendum.
➢ In via Principale: rigettare, per gli illustrati motivi, l'opposizione per cui si procede, confermando il decreto ingiuntivo n. 1374/2022 (all.1), emesso in data 22/03/2022, da codesta Ill.ma A.G., Dott.
Giovanni Salina.
➢ e per l'effetto rigettare la domanda di accertamento e dichiarazione di nullità del contratto di appalto avanzata dall'opponente, per evidente estraneità al thema decidendum.
In via Principale e gradata: rigettare la domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente, in ragione della palese finalità speculativa e/o elusiva delle ragioni del credito.
➢ Sempre in via Principale: accertare e dichiarare l'assenza di fondamento, fattuale e giuridico della presente opposizione, e per l'effetto condannare controparte al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96, c. 3, c.p.c.
➢ In via ulteriormente gradata: nell'impugnata e denegata ipotesi di sospensione dell'esecutività del monitorio opposto, accertare e dichiarare in ogni caso la debenza da parte dell'odierno opponente della somma di Euro 33.000,00, oltre interessi e spese, in favore dell'opposta, e per l'effetto condannare comunque il Sig. – al pagamento delle indicate somme. Parte_1
➢ In ogni caso: con vittoria di spese diritti e onorari di causa, del giudizio di opposizione e del monitorio, oltre al rimborso spese forfetario, C.P.A. e successive spese occorrende, con distrazione al procuratore antistatario”.
Parte intervenuta precisa le conclusioni come segue, come da note scritte autorizzate:
“Voglia il Tribunale di Bologna, contrariis reiectis, in via preliminare, ammettere l'intervento della Sig.ra in giudizio per i motivi sopra detti;
_3 pagina 3 di 14 nel merito, in via principale,
- respingere tutte le domande di parte opposta, , sia in merito Controparte_1 sia istruttorie, perché infondate in fatto ed in diritto;
- accertare e dichiarare l'inadempimento della , con Controparte_1 riferimento ai lavori edili eseguiti presso l'abitazione sita in via del Carpentiere n. 28, a Bologna, su incarico dei signori e in ragione della presenza di gravi vizi e difetti delle opere, tutti Pt_1 _3 documentati, dimostrati e accertati anche da perizia tecnica redatta dal ctu geom. nel giudizio Per_1 di accertamento tecnico preventivo n. 3174/2022 r.g. del Trib. di Bologna, nonché da elaborati tecnici di parte, dimessi in atti, a firma dell'arch. ing. e p.i. e comunque per tutti i CP_4 Per_2 Per_3 motivi sopra detti;
- accertare e determinare i danni patiti dalla sig.ra a causa dell'inadempimento di _3 [...]
, nella misura complessiva di € 101.904,63 o, comunque, nella Controparte_1 maggiore o minore somma che verrà determinata in corso di causa e di seguito condannare la società opposta al pagamento della suddetta somma a favore della sig.ra _3 in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere riconosciuto un qualche valido ed attuale diritto di credito in capo all'opposta , limitare e contenere lo stesso nella Controparte_1 misura minima che dovesse risultare all'esito della fase istruttoria;
salva comunque la declaratoria di compensazione di detto eventuale credito con il credito vantato e/o con i danni subiti dalla sig.ra _3 nei confronti dell'opposta ;
[...] Controparte_1 in ogni caso, accertare e dichiarare inesistente e/o infondata la pretesa fatta valere in via monitoria dall'opposta
[...]
, in persona del titolare/legale rappresentante pro-tempore, e di Controparte_1 conseguenza dichiarare l'infondatezza e/o l'invalidità e/o nullità e/o comunque l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 1347/2022 Ing. – r. g. n. 3210/2022, emesso dal Tribunale di Bologna, nella persona del Giudice dott. G. Salina, in data 22.3.2022, e comunque revocare lo stesso, per i motivi esposti in narrativa.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio, spese di C.t.u. e C.t.p., eventuali spese di mediazione, oltre accessori di legge (rimborso spese generali 15 %, Cpa 4 % e Iva se dovuta)”.
pagina 4 di 14 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1347/2022 emesso dal Tribunale di Bologna, per il pagamento della somma di €
33.000,00, oltre interessi e spese, in favore della ditta individuale Controparte_1
(di seguito denominata anche ), quale corrispettivo delle opere di
[...] CP_1 realizzazione di una piscina interrata eseguite su commissione di presso il fabbricato sito in Pt_1
Bologna, via del Carpentiere n. 28.
Nell'atto di opposizione, esponeva: Pt_1
-la moglie dell'opponente, aveva acquistato in data 24.03.2020 una porzione di _3 immobile, facente parte di un complesso residenziale in costruzione, sito in Bologna, via del
Carpentiere n. 28, costituita da un'abitazione con corte esclusiva e posto auto di pertinenza;
- in base agli accordi intercorsi con la società venditrice, la era tenuta ad affidare i lavori di _3 completamento dell'immobile alla ditta , con la quale in data 09.11.2020 aveva stipulato tre CP_1 contratti di appalto relativi a lavori di manutenzione straordinaria per un corrispettivo di complessivi €
215.000,00, oltre Iva, poi elevato ad € 312.087,76, oltre Iva, in forza delle modifiche apportate ai contratti originari;
-l'importo veniva integralmente corrisposto alla ditta;
CP_1
-successivamente la proprietaria decideva di installare nell'area esterna, adiacente all'abitazione, una piscina interrata, e pertanto chiedeva un preventivo alla medesima impresa;
-in data 28.12.2021 e sottoscrivevano un documento contrattuale per l'installazione Pt_1 CP_1 della piscina, che prevedeva il pagamento di un corrispettivo di € 30.000,00, oltre Iva;
lamentava l'esistenza di difformità e vizi nell'immobile con mail del 24.01.2022 indirizzata Pt_1 al D.L. Geom. e alla società venditrice, ritenendo che non fosse giustificato alcun ulteriore CP_2 esborso di denaro;
-dopo alcune richieste indirizzate al D.L., incaricava un tecnico, l'Arch. di Pt_1 Persona_4 verificare la correttezza della documentazione attestante il titolo edilizio e le autorizzazioni di legge in relazione a tutte le opere realizzate presso il cantiere, comprese quelle relative alla piscina interrata: dalle verifiche svolte emergevano difformità tra i documenti inviati dal geom. e quelli CP_2 effettivamente presenti presso il Comune di Bologna;
-nel febbraio 2022 la denunciava alla società venditrice e alla gravi inadempienze e _3 CP_1 difformità di tutte le opere commissionate;
in relazione alla piscina lamentava l'esistenza di percolazioni e la presenza di problemi di drenaggio dell'acqua piovana, con conseguente ristagno pagina 5 di 14 d'acqua e rischio di infiltrazioni all'interno dell'immobile, che richiedevano l'esecuzione di interventi per un costo stimato dall'Arch. pari ad € 48.000,00. CP_4
In diritto, parte opponente sollevava in via preliminare eccezione di continenza della presente causa con il procedimento per ATP n. 3174/2022 R.G..
Nel merito l'opponente invocava la responsabilità dell'appaltatore e del D.L. e/o la nullità del contratto d'appalto per violazione di norme in materia urbanistica, in relazione alla costruzione della piscina, realizzata in assenza dei titoli abilitativi previsti dalla legge, con conseguente perdita da parte dell'appaltatore del diritto a conseguire il corrispettivo pattuito;
richiamava, altresì, la responsabilità dell'appaltatore e del D.L. in relazione ai vizi della piscina interrata e agli ulteriori vizi e difetti delle opere appaltate da alla ditta presso il cantiere di via del Carpentiere n. 28, a _3 CP_1
Bologna.
In conclusione, parte opponente chiedeva, in via pregiudiziale, di dichiarare la continenza della presente causa con il procedimento per ATP n. 3174/2022 R.G. promosso da con _3 conseguente assunzione dei provvedimenti del caso o, in subordine, di concedere termine per la chiamata in causa di ex art. 106 c.p.c. e, comunque, di disporre la riunione tra le due _3 cause o, in alternativa, la sospensione della presente causa in attesa della definizione di quella già promossa;
chiedeva, altresì, concedersi congruo termine per la chiamata in causa del D.L. geom. CP_2
[...]
In via preliminare, domandava la sospensione e/o la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito, chiedeva di dichiarare la nullità del contratto di appalto relativo ai lavori di realizzazione della piscina interrata, per violazione di norme imperative in materia urbanistica, e di dichiarare la infondatezza, invalidità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo;
in via riconvenzionale, domandava di accertare i danni patiti dall'opponente a causa dell'inadempimento dell'appaltatore, da quantificarsi nella somma complessiva di € 80.000,00 o in quella maggiore o minore determinata in corso di causa;
in via subordinata, chiedeva di limitare il credito di controparte, salva la declaratoria di compensazione con il credito vantato dall'opponente e/o da _3
2. Si costituiva tempestivamente in giudizio parte opposta Controparte_1
, la quale esponeva in fatto che:
[...]
- l'opponente non aveva mai contestato i lavori eseguiti, se non successivamente alla sottoscrizione dell'accordo del 28.12.2021;
pagina 6 di 14 - l'asserita denuncia di vizi e difformità è successiva al mese di gennaio 2022 e indirizzata ad altri soggetti (in particolare, la società venditrice e il D.L.): si palesa tardiva, posto che sin dal maggio 2021
l'opponente risultava residente presso l'immobile in questione (doc. 4);
-il 28.12.2021 sottoscriveva un atto di ricognizione di debito in favore di Parte_1 [...]
per l'importo oggetto del procedimento monitorio e successivamente, in data 21.01.2022, CP_1 richiedeva l'emissione della relativa fattura per procedere al pagamento, dichiarando di aver ricevuto la certificazione mancante (docc. 2, 3);
- la produzione e la fornitura degli impianti provenivano da altre ditte (da ciò l'impossibilità di riferire i vizi relativi agli impianti alla società opposta);
-la stessa committente nel contratto di appalto aveva dichiarato di essere in possesso _3 delle autorizzazioni e concessioni di legge necessarie per la ristrutturazione dell'immobile e che la documentazione era conforme a quella approvata e concessa dai competenti uffici amministrativi.
In diritto, parte opposta contestava l'eccezione di continenza, di cui non sussisterebbero i presupposti;
nel merito, affermava la fondatezza della propria pretesa creditoria e negava la sussistenza di un'ipotesi di responsabilità dell'appaltatore.
In conclusione, chiedeva il rigetto delle istanze, domande ed eccezioni di parte opponente, il rigetto dell'opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo opposto e, in via gradata, di accertare il proprio credito di € 33.000,00 con condanna di controparte al pagamento delle somme indicate, oltre al pagamento delle spese di lite e di una somma a titolo di responsabilità per lite temeraria ex art. 96 comma 3 c.p.c..
3. Con ordinanza del 09.06.2022 il Giudice autorizzava la chiamata in causa del terzo Geom. CP_2 di cui in sede di verbale d'udienza dell'1.12.2022 veniva dichiarata la contumacia.
[...]
Con ordinanza del 22.12.2022, il Giudice, sospesa la provvisoria esecuzione del D.I. opposto, disponeva l'esperimento del procedimento di mediazione delegata, che dava esito negativo.
Venivano quindi concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
In data 30.3.2023, si costituiva con comparsa di risposta il terzo chiamato il quale CP_2 svolgeva le proprie difese e si dichiarava estraneo ai rapporti “di dare e avere” tra e Pt_1 [...] eccependo la propria carenza di legittimazione passiva;
non contestava il fatto che la CP_1 piscina interrata fosse priva dei permessi di legge e che non fosse inserita negli elaborati progettuali depositati presso il Comune di Bologna, ma affermava che sussistevano degli accordi in tal senso tra le parti.
pagina 7 di 14 Il terzo chiamato concludeva, quindi, chiedendo, in via preliminare, di essere estromesso dal procedimento e, nel merito, di rigettare le domande proposte nei suoi confronti dall'opponente.
4. In data 1.9.2023, con comparsa di intervento volontario ex art. 105 c.p.c., interveniva nel presente giudizio la quale, associandosi alle contestazioni e doglianze già svolte da _3 [...]
, lamentava i vizi e difetti delle opere oggetto dell'appalto sottoscritto in data 9.11.2020. Parte_1
Nell'atto di intervento la chiedeva, in via preliminare, di essere ammessa nel presente giudizio;
_3 nel merito, in via principale, chiedeva che venissero respinte tutte le domande ex adverso proposte, che venisse accertato e dichiarato l'inadempimento dell'impresa con Controparte_1 riferimento ai lavori edili eseguiti presso l'immobile di sua proprietà, in ragione dei vizi e delle difformità accertati in sede di ATP dal perito geom. e che venissero accertati e determinati i Per_1 danni patiti, a causa dell'inadempimento di , nella misura complessiva di € 101.904,63; in CP_1 via subordinata, chiedeva, in ipotesi di accoglimento della domanda avversaria, che il diritto di credito della ditta venisse ridotto, salva la declaratoria di compensazione con il preteso
contro
- CP_1 credito;
in ogni caso, chiedeva che venisse dichiarata l'infondatezza della pretesa fatta valere in sede monitoria da , con conseguente dichiarazione di nullità/infondatezza/invalidità del D.I. CP_1 opposto.
5. Con ordinanza de 19.11.2023, veniva dichiarata l'estinzione parziale del processo ex art. 306 c.p.c., in relazione al rapporto processuale intercorrente tra e Parte_1 _3 CP_2
a spese compensate, in ragione delle rispettive dichiarazioni di rinuncia agli atti del giudizio e
[...] di accettazione della rinuncia, depositate dalle parti all'esito dell'intervenuto accordo transattivo.
Con la medesima ordinanza veniva disposta CTU volta ad accertare la presenza dei vizi dedotti da parte attrice e da parte intervenuta in relazione ai lavori di realizzazione della piscina;
veniva conferito l'incarico al Geom. già nominato nel procedimento per ATP n. 3174/2022 R.G.. Persona_5
Infine, veniva fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita da trattazione scritta, con successiva concessione alle parti dei termini per il deposito degli scritti conclusionali di cui all'art. 190
c.p.c..
6. Si osserva, preliminarmente, che il Giudice istruttore, cui era originariamente assegnata la causa, non ha accolto l'istanza di continenza e/o di riunione del presente giudizio con il procedimento per ATP n.
3174/2022 R.G..
pagina 8 di 14 Del resto, l'istanza era inammissibile, non essendo configurabile un'ipotesi di continenza tra un procedimento speciale d'urgenza, quale quello di istruzione preventiva, e una causa di merito (Cass. civ. n. 26977 del 20/12/2007). Né sono ravvisabili i presupposti per disporre la riunione delle due cause, soggette a riti, tempi e adempimenti istruttori e processuali del tutto distinti, e comunque destinati all'emissione di provvedimenti di diversa tipologia ed efficacia.
Oltretutto sono differenti le parti dei due procedimenti, in quanto quello per ATP veniva promosso dalla sola e riguardava, oltre ai vizi relativi ai lavori della piscina, anche gli ulteriori _3 difetti dalla stessa denunciati in relazione alle opere concordate nei contratti di appalto stipulati tra la stessa e la ditta , per la manutenzione straordinaria dell'immobile destinato ad abitazione, di CP_1 proprietà della committente.
A maggior ragione appare inammissibile l'istanza di sospensione necessaria del processo, che richiede la “identità dei fatti materiali oggetto di accertamento in entrambi i giudizi” o “l'obiettiva esistenza di un rapporto di pregiudizialità giuridica, ricorrente solo quando la definizione di una controversia costituisca l'indispensabile antecedente logico - giuridico dell'altra”, dalla soluzione del quale dipenda, in tutto o in parte, l'esito della causa da sospendere (cfr. fra le tante Cass. Civ. n. 673/2014; nello stesso senso, Cass. Civ. n. 27932/2011; Cass. n. 12233/2007; Cass. S.U. n. 9440/2004); essa presuppone altresì l'identità soggettiva delle parti in causa, in quanto se la sentenza resa in un processo non potesse fare stato nei confronti delle parti dell'altro processo, non potrebbe costituire l'antecedente logico giuridico della decisione (Cass. Civ. n. 7079/2005; Cass. Civ. n. 16960/2006).
7. Si osserva, preliminarmente, che ha proposto una domanda riconvenzionale, Parte_1 che solo in parte può essere oggetto di cognizione nel presente giudizio, in particolare in relazione ai presunti vizi della piscina realizzata dall'impresa , per la cui costruzione risulta che il CP_1 convenuto abbia promosso il procedimento monitorio qui in esame: infatti, a pag. 1 del ricorso per decreto ingiuntivo, la ditta espressamente richiamava la costruzione della piscina CP_1 commissionata da e il conseguente accordo del 29.12.2021 – stipulato tra Parte_1
e - per il pagamento della somma omnicomplessiva di € 30.000,00, oltre Iva (docc. Pt_1 CP_1
2, 3 del procedimento monitorio). Si deve pertanto ritenere che, a prescindere dal titolo di proprietà, sia stato il committente dei lavori in questione e come tale legittimato passivo Parte_1 rispetto all'obbligazione di pagamento del corrispettivo, in conformità alle concordi allegazioni delle parti.
Al contrario, la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente, in merito ai difetti riscontrati nelle opere di manutenzione straordinaria dell'immobile destinato a civile abitazione, non presenta alcun pagina 9 di 14 collegamento, processualmente rilevante, con quella presentata nel procedimento monitorio, perché relativa a distinti contratti di appalto stipulati tra la proprietaria dell'immobile, e la ditta _3
, in relazione ad altri e diversi lavori: non ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 36 CP_1
c.p.c., in quanto la suddetta domanda riconvenzionale non dipende dal titolo dedotto nel procedimento monitorio dal convenuto (attore in senso sostanziale nel presente giudizio di opposizione), ed oltretutto appare esclusivamente proponibile da quale unica committente dei lavori oggetto dei tre _3 contratti di appalto stipulati con la ditta il 09.11.2020 (cfr. docc. 3, 4, 5 di parte opponente). CP_1
La circostanza è stata ben evidenziata dal convenuto, il quale a pag. 4 della comparsa di costituzione – pur nell'ambito della contestazione relativa all'eccezione di continenza – ha rilevato come le questioni trattate nel procedimento per ATP n. 3174/2022 R.G., promosso da in relazione ai _3 presunti vizi riscontrati nell'immobile di sua proprietà, verta su circostanze distinte dall'adempimento delle obbligazioni assunte da con la scrittura del 28.12.2021, posta a fondamento della Pt_1 domanda monitoria.
Ne consegue che la domanda riconvenzionale relativa alle circostanze suddette non può essere accolta;
per le medesime ragioni, non può ritenersi ammissibile l'intervento di ex art. 105 c.p.c., _3 nella parte relativa ai lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile, distinti da quelli relativi alla costruzione della piscina.
8. Va respinta l'eccezione di decadenza dall'azione di responsabilità dell'appaltatore, sollevata da parte opposta a pag. 3 della comparsa di costituzione.
L'azione in questione, pur in assenza di alcuna precisa indicazione delle parti, deve essere correttamente inquadrata nell'ipotesi di cui all'art. 1667 c.c., in quanto non risulta che l'opera presenti gravi difetti tali da pregiudicarne la funzionalità.
Il comma 2 dell'art. 1667 c.c. prevede che, a pena di decadenza, il committente debba denunciare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta.
Nel caso di specie, come si evince dalle allegazioni e produzioni delle parti, la piscina era stata realizzata in prossimità della conclusione dell'accordo contrattuale del 28.12.2021, con cui le parti, all'esito della costruzione, concordavano l'entità dell'importo dovuto (docc. 2, 3 di parte opposta), cosicché si deve considerare tempestiva la denuncia dei vizi trasmessa via PEC all'appaltatore il
16.02.2022 (doc. 13 di parte opponente), comprendenti quelli di costruzione della piscina.
Inoltre, si osserva che, per giurisprudenza costante, anche nell'ambito della responsabilità contrattuale ex art. 1667 c.c. il termine di decadenza comincia a decorrere dalla percezione, da parte del pagina 10 di 14 committente, del nesso causale tra segno esteriore del vizio ed opera dell'appaltatore (Cass. civ. n.
7449 del 09/08/1997; Cass. civ. n. 1655 del 12/03/1986).
Nel caso in questione, parte opponente ha prodotto la relazione tecnica dell'Arch. del CP_4
09.05.2022, che evidenzia le carenze progettuali ed urbanistiche relative alla costruzione della piscina
(doc. 12), cosicché si ritiene che da tale data egli potesse avere la effettiva conoscenza della sussistenza dei vizi e della loro riconducibilità all'attività svolta dall'appaltatore.
9. Nel merito si ritiene sussistente il credito vantato da parte opposta, oggetto del procedimento monitorio, basato sull'accordo del 28.12.2021, contenente il riconoscimento di debito operato da sull'importo dovuto all'appaltatore, all'esito della conclusione dei lavori e della Parte_1 costruzione della piscina (docc. 2, 3 di parte opposta).
Nessun rilievo ha la tesi di parte opponente, in ordine all'asserita nullità, per illiceità dell'oggetto, del contratto di appalto per mancanza del titolo edilizio prescritto dalla legge. Invero non risulta che le parti si fossero deliberatamente accordate affinché l'opera venisse realizzata in assenza delle necessarie autorizzazioni urbanistiche. La circostanza che poi il manufatto sia stato costruito in assenza di titolo edilizio integra piuttosto un inadempimento delle obbligazioni poste a carico dell'appaltatore.
Al riguardo non è condivisibile neppure la tesi di parte convenuta, secondo cui l'onere di provvedere all'acquisizione del titolo edilizio gravava esclusivamente sul committente, in forza delle clausole dei contratti di appalto (docc. 3, 4, 5 di parte opponente, doc. 8 di parte opposta). Si osserva, innanzitutto, che i contratti prodotti non riguardano la costruzione della piscina, bensì la ristrutturazione dell'immobile abitativo, estranea alla presente controversia, per le ragioni già sopra esposte. In ogni caso, l'eventuale assunzione, da parte del committente, dell'obbligo contrattuale di procurarsi i titoli edilizi (la cui mancanza certamente determina, anche a suo carico, una responsabilità amministrativa e/o penale), non vale ad escludere la responsabilità contrattuale dell'appaltatore, che proceda alla realizzazione dell'opera in assenza o in difformità dei titoli prescritti dalle leggi urbanistiche. E' infatti unanime l'indirizzo della Suprema Corte, secondo cui “L'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato
a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale "nudus minister", per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo. Pertanto, in mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso pagina 11 di 14 di colpa del progettista o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori” (Cass. civ., n. 23594 del 09/10/2017; nello stesso senso, Cass. civ.,
n. 777 del 16/01/2020; Cass. civ. n. 1234 del 25/01/2016).
Nel presente giudizio è stata accertata la responsabilità dell'appaltatore sia per la violazione delle disposizioni urbanistiche, sia per i difetti dell'opera, per mezzo della relazione tecnica depositata il
18.06.2024 dal CTU nominato, Geom. L'indagine del consulente appare accurata ed Persona_5 attendibile, in quanto eseguita nel contraddittorio tra le parti, tramite l'accertamento dello stato dei luoghi e lo studio delle modalità di costruzione del manufatto;
essa offre una ricostruzione logica dei fatti ed appare coerente con la normativa tecnica di riferimento e con i principi della tecnica edilizia richiamati.
Innanzitutto, il consulente d'ufficio ha rilevato che la piscina è stata realizzata in assenza di titolo edilizio e che la SCIA in sanatoria, presentata il 16.06.2023, è stata poi dichiarata inefficace a causa della mancata presentazione della documentazione integrativa richiesta. Il consulente ha altresì evidenziato che l'opera richiedeva il conferimento di un incarico preliminare ad un geologo, al fine di poter effettuare l'indagine del terreno, nonché la nomina di un tecnico abilitato alla redazione di un piano di sicurezza e coordinamento. Tali adempimenti non venivano eseguiti e la loro mancanza era ascrivibile, in solido, tanto al committente, quanto al D.L. e all'impresa esecutrice.
Il Geom. ha evidenziato la possibilità di presentare una pratica edilizia a sanatoria (SCIA), Per_1 quantificandone i costi in € 2.000,00 per la sanzione da versare al Comune, € 350,00 per diritti di segreteria, € 6.000,00, oltre ad oneri previdenziali (al 4 %) ed Iva, per il corrispettivo del professionista che verrà incaricato dell'esecuzione della pratica edilizia. L'importo complessivo va pertanto determinato in € 9.962,80.
La piscina presenta, poi, alcuni vizi dovuti al mal posizionamento del manufatto, da ricondursi al mancato tracciamento dei livelli del terreno prima della realizzazione dell'opera. In particolare, come si legge nella relazione peritale, <<era fondamentale effettuare una “livellazione del terreno” ad unica “quota di campagna” che non avesse alcuna pendenza, ovvero completamente pianeggiante e priva dislivelli, con eventuale movimentazione rimozione terreno in eccesso. questo avrebbe consentito alloggiare il cordolo della piscina allo stesso livello marciapiede fabbricato, quota leggermente maggiore leggera pendenza verso l'esterno, senza creare nessuna problematica per lo scolo delle acque meteoriche. si comprende motivo cui è collocata la abbia oltre cm.40 rispetto alla fabbricato! le regole corretta esecuzione dell'opera prevedono sia più alto (di pochi centimetri) al piano campagna < i> pagina 12 di 14 con una leggera pendenza verso l'esterno, ciò per evitare che le acque del terreno defluiscano all'interno della piscina>> (pagg. 17, 18 della relazione). A causa di tale modalità costruttiva,
<<durante le fasi di precipitazioni meteoriche, si verifica una “percolazione” acqua lungo il < i>
terreno in direzione del fabbricato, in quanto detto terreno risulta essere in pendenza e non assorbe tutta l'acqua; non esiste un sistema di raccolta di acque perimetrali alla piscina, per cui l'acqua piovana raggiunge il marciapiede del fabbricato>> (pag. 18 della relazione).
Il CTU indica due diverse modalità per l'eliminazione dei vizi: il rifacimento totale dell'opera, al costo di € 85.000,00, oltre Iva ed ulteriori € 8.000,00 di spese tecniche, cui si aggiungono gli oneri accessori;
oppure, un intervento meno invasivo, consistente in uno scavo in corrispondenza del perimetro esterno della piscina e nell'esecuzione di un getto di sottofondo per la realizzazione di un sistema di canalizzazioni (cfr. pagg. 20, 21 della relazione). Il costo di tale secondo intervento viene indicato dal consulente d'ufficio in complessivi € 20.000,00, oltre Iva, cui si aggiungono € 1.500,00 di spese tecniche, oltre Iva ed accessori.
Si ritiene di dover prediligere tale seconda soluzione, che risulta meno problematica, complessa e costosa e che viene prospettata dal CTU in alternativa alla prima, e pertanto come ipotesi ugualmente efficace per la risoluzione dei problemi riscontrati. Il costo va pertanto determinato in € 24.400,00 (Iva inclusa) per la realizzazione dell'intervento e in € 1.903,20 (Iva ed oneri previdenziali inclusi) per spese tecniche, e così per complessivi € 26.303,20.
All'opponente va pertanto riconosciuto un credito di € 36.266,00, da compensare, come richiesto in via subordinata, con il credito di € 33.000,00 vantato da parte opposta. Quest'ultima deve dunque essere condannata al pagamento, in favore dell'opponente, della somma complessiva di € 3.266,00, risultante dalla differenza dei due suddetti importi.
Conseguentemente il decreto ingiuntivo va revocato.
10. Stante l'esito del giudizio, avuto riguardo al parziale accoglimento delle domande proposte dall'attore e dal terzo chiamato, tenuto conto del riconoscimento del credito dedotto nel procedimento monitorio, si ravvisa l'opportunità di disporre la compensazione parziale delle spese di lite ex art. 92
c.p.c., nella misura del 50 %.
Le spese vengono liquidate, in favore dell'opponente e del terzo chiamato, secondo i valori medi relativi ai parametri tariffari stabiliti dal D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore del credito di parte opponente, così come accertato (pari a complessivi €
7.626,00, ridotti del 50 % ad € 3.808,00, in favore di ciascuna delle due parti).
pagina 13 di 14 Le spese di CTU, imposte dalla necessità di accertare la fondatezza della domanda riconvenzionale proposta da parte opponente, stante la presenza dei vizi, debbono essere integralmente poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, Seconda Sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale accoglimento delle domande proposte dall'opponente e dal terzo chiamato, così dispone:
- accerta il credito di in complessivi € 36.266,00; Parte_1
- accerta il credito di in complessivi € Controparte_1
33.000,00;
- dispone la compensazione tra i rispettivi crediti delle parti e, per l'effetto,
- revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1347/2022 emesso dal Tribunale di Bologna;
- respinge le domande residue proposte da e da Parte_1 _3
- condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
, della somma di € 3.266,00, oltre ad interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
Parte_1
- condanna alla rifusione, in favore di Controparte_1 [...]
e di del 50 % delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € Parte_1 _3
3.808,00, oltre IVA, CPA e 15% per spese generali, in favore di ciascuno di essi;
- dichiara compensate tra le parti le residue spese di lite.
- pone definitivamente le spese di CTU a carico di parte convenuta.
Bologna, 25 agosto 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Rita CHIERICI
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