TRIB
Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/01/2025, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3938/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3938/2020 promossa da:
(C.F. ), domiciliato in Catania, Via Pietro Novelli Parte_1 C.F._1
n.159/B; rappresentato e difeso dall'avv. Carmelo Guidotto, giusta procura in atti.
ATTORE
contro
(C.F. e P.I. Controparte_1 P.IVA_1
), in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_2
Giuseppe Artimagnella, con domicilio eletto in Catania, Via Vincenzo Giuffrida n.2/B presso lo studio dell'Avv. Vera Artimagnella, giusta procura in atti.
CONVENUTA
nei confronti pagina 1 di 9 , in persona del Dirigente Controparte_2
d'Ufficio pro tempore, rappresentato e difeso dal Funzionario Dott. Salvatore Privitera elettivamente domiciliato in Via Battello n. 29B, giusta delega in atti.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 3 luglio 2024 tutte le parti hanno precisato le conclusioni come da atti e verbali di causa ed il giudice ha posto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con l'atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 617 c.p.c. introduttivo del presente giudizio, , premesso di essere venuto a conoscenza, in data 04.03.2020, dell'esistenza Parte_2
della cartella di pagamento n. 29320190023263903000, emessa dalla società Controparte_1
per l'importo di Euro 14.014,07, ha convenuto in giudizio il citato
[...] [...]
per sentire in sintesi dichiarare l'illegittimità della iscrizione a ruolo e la nullità della CP_3
sopra menzionata cartella esattoriale per inesistenza della sua notificazione, omessa sottoscrizione del ruolo e difetto motivazione, nonché per omessa notifica degli atti prodromici alla cartella.
Segnatamente, l'attore ha dedotto di non aver mai ricevuto la notifica delle ordinanze ingiunzione n.18/439 del 23.02.2018 e 18/440 del 26/02/2018, atti sottesi alla cartella, aventi ad oggetto sanzioni amministrative pecuniarie e maggiorazioni relative all'anno 2018 per violazioni in pagina 2 di 9 materia di lavoro accertate dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Catania.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituita la la quale ha Controparte_1
eccepito preliminarmente l'improcedibilità della domanda per difetto del contraddittorio, avendo l'attore rilevato la mancata notifica degli atti prodromici indicati nella cartella di pagamento.
La convenuta ha, altresì, contestato il parziale difetto di giurisdizione, nonchè l'infondatezza nel merito della domanda, allegando documentazione attestante l'avvenuta regolare notifica della cartella di pagamento, avente ad oggetto le somme iscritte a ruolo.
Il Giudice designato, ritenuta fondata l'eccezione relativa al difetto di contraddittorio, ha disposto l'integrazione nei confronti dell'Ente Impositore.
Costituitosi, l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Catania ha sostenuto l'infondatezza della presente opposizione, producendo documentazione attestante la regolare notifica delle ordinanze ingiunzioni n. 18/439 e n. 18/440, da cui origina la cartella di pagamento, e relativi avvisi di ricevimento in copia fotostatica.
L'Ente ha, altresì, rilevato che non essendo stata proposta alcuna impugnazione avverso le ordinanze di cui sopra il procedimento amministrativo si è cristallizzato, con conseguente impossibilità
per la parte opponente di entrare nel merito del suddetto procedimento.
All'esito della integrazione del contraddittorio, la parte opponente ha quindi contestato la irregolarità della costituzione da parte dell'Ente Impositore, in quanto irrituale e tardiva, nonché la documentazione prodotta.
Rinviata per la precisazione delle conclusioni, la causa è stata attribuita al sottoscritto Giudice
Istruttore.
Orbene, ritiene il decidente che l'opposizione sia infondata e non meriti accoglimento.
Occorre preliminarmente rilevare che l'opposizione per cui è causa va correttamente pagina 3 di 9 riqualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c relativamente alle eccezioni formulate nei confronti dell' riguardanti vizi del procedimento notificatorio e vizi Controparte_3
propri dell'atto impugnato e come opposizione di tipo “recuperatorio” relativamente alle eccezioni formulate nei confronti dell'Ente Impositore di mancata notifica degli atti prodromici alla cartella di pagamento.
Alla luce degli atti di causa, sussiste la giurisdizione di questo Tribunale ordinario, atteso che il credito oggetto della cartella di pagamento opposta riguarda entrate di natura non tributaria, trattandosi precisamente di credito derivante da sanzioni amministrative per violazioni in materia di lavoro. Ai
sensi dell'articolo 29 comma 2 del D.Lgs. n. 46/1999 alle entrate di natura non tributaria non si applica la disposizione del comma 1 dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602 e le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie.
Ciò posto, le eccezioni proposte nei riguardi dell'Ente Concessionario, perché concernenti la cartella, sono infondate e vanno pertanto rigettate.
Per quanto riguarda l'eccezione di inesistenza giuridica della notificazione della cartella di pagamento, per incompletezza dei dati riportati sulla relata di notifica, va osservato che il concessionario per la riscossione ha prodotto documentazione attestante la regolare notifica della cartella e precisamente copia dell'atto di nomina del messo notificatore , nonché copia Persona_1
della relata di notifica contenente i dati essenziali prescritti dal legislatore da cui si evince che l'atto, in assenza del destinatario, è stato consegnato a qualificatasi come moglie convivente. Controparte_4
In ogni caso, va considerato la sanatoria ai sensi dell'art. 156 comma 3 c.p.c. degli eventuali vizi di notifica, per l'avvenuta impugnazione della cartella di pagamento che attesta inequivocabilmente il raggiungimento dello scopo della notifica ovvero la conoscenza legale dell'atto da parte del destinatario.
pagina 4 di 9 Al riguardo la prevalente giurisprudenza della Suprema Corte afferma: “la nullità della notificazione
dell'atto impositivo è sanata dall'art.156, comma 3, c.p.c. per effetto del raggiungimento del suo
scopo, il quale postulando che alla notifica invalida sia comunque seguita la conoscenza dell'atto da
parte del destinatario, può desumersi anche dalla tempestiva impugnazione, ad opera di quest'ultimo,
dell'atto invalidamente notificato…” (Cass. Civ. Sez. V, 22.01.2014, N. 1238).
Per quanto riguarda l'eccezione di illegittimità della cartella impugnata per omessa sottoscrizione del titolo, anch'essa risulta infondata. Per la Suprema Corte, il difetto di sottoscrizione del ruolo da parte del capo dell'ufficio non si riflette in alcun modo sulla validità dell'iscrizione a ruolo del tributo, poiché "…si tratta di atto interno e privo di autonomo rilievo esterno, trasfuso nella
cartella da notificare al contribuente (Cass. 26053/15, 6199/15,6610/13)". A sostegno di tale tesi, la
Cassazione precisa che l'articolo 12 del Dpr 602/1973, che disciplina il contenuto e la formazione dei ruoli, non prevede una sanzione specifica di nullità nel caso di mancata sottoscrizione.
Sul punto, il costante orientamento di legittimità è dell'avviso che, in assenza di una nullità
espressa, opera la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana.
Con riferimento all'ulteriore eccezione di nullità della cartella, per difetto di motivazione, la
Suprema Corte ha chiarito che la cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata, con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori.
Tale richiamo, infatti, soddisfa in pieno l'obbligo di motivazione prescritto dall'articolo 7 della legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente) e dall'articolo 3 della legge n. 241/1990.
Proseguendo nell'esame delle eccezioni, sollevate in secondo luogo nei riguardi dell'Ente
pagina 5 di 9 Impositore, appare utile precisare che la violazione dell'obbligo di deposito telematico dell'atto processuale non ne comporta l'inammissibilità e l'atto, una volta depositato in formato cartaceo, ha comunque raggiunto lo scopo a cui è destinato;
ove necessario, il giudice può concedere un termine alle altre parti affinché lo esaminino.
Infine, in merito all' eccezione di nullità della cartella esattoriale per mancata notifica degli atti prodromici, la documentazione (copia degli avvisi di ricevimento) prodotta dall'Ispettorato del Lavoro
conferma l'avvenuta regolare notificazione delle predette ordinanze.
Dall'esame gli avvisi di ricevimento relativi alle ordinanze ingiunzione emerge che entrambe le ordinanze sono state consegnate al destinatario in data 26.04.2018.
Tuttavia, parte opponente ha contestato quanto riportato sui predetti avvisi di ricevimento rilevando la loro incompletezza e non riconducibilità alle ordinanze;
ha inoltre disconosciuto la sigla riportata sugli avvisi, sostenendo che essa non appartiene al Sig. . Parte_2
Al fine di proporre querela di falso, ha chiesto ex art. 210 c.p.c. al giudice istruttore precedente di ordinare all'Ente Impositore l'esibizione degli atti originali. Siffatta richiesta istruttoria è stata rigettata e non si ritiene che sussistano i presupposti per mutare avviso.
L'ordine di esibizione della prova è uno strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova del fatto non sia acquisibile "aliunde" e l'iniziativa non presenti finalità esplorative.
(Cass. Civ., sez., lavoro sent. n. 4375 del 23 febbraio 2010).
In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, l'avviso di ricevimento, il quale è parte integrante della relata di notifica, costituisce, il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna del plico con la relativa data, sia l'identità della persona alla quale la consegna stessa è stata eseguita, e che ha sottoscritto l'avviso; esso riveste natura di atto pubblico, e, riguardando un'attività
legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale ai sensi dell'art. 1 della legge n.
pagina 6 di 9 890/1982, gode della medesima forza certificatoria di cui è dotata la relazione di una notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario, ovverosia della fede privilegiata attribuita dall'art. 2700
cod. civ. in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l'agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza.
Pertanto, il destinatario che intenda contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione,
affermando di non aver mai ricevuto l'atto ed in particolare di non aver mai apposto la propria firma sull'avviso, ha l'onere di impugnarlo a mezzo della querela di falso, anche se l'immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo, ma soltanto ad imperizia, leggerezza, o negligenza dell'agente postale (Cass.
Civ. Sez. 1, Sentenza n. 24852 del 22/11/2006 - Cassazione civile Sez. VI-2ordinanza n. 22058 del 3
settembre 2019).
In tema di disconoscimento l'art. 2719 c.c., dispone che l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche, è applicabile tanto alla ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto a quella di disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione, con la conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se non venga disconosciuta in modo formale e inequivoco alla prima udienza, o nella prima risposta successiva alla sua produzione.
Inoltre, il disconoscimento deve avvenire in modo “chiaro circostanziato ed esplicito” nonché
supportato dall'allegazione di “elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà
riprodotta”.
Il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all'originale di una scrittura non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215, comma 2, c.p.c., perché mentre quest'ultimo,
in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della pagina 7 di 9 scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Ne consegue che l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è
prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, tuttavia non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa.
(Ordinanza n. 12737 del 23/05/2018).
Nell'ipotesi in cui il destinatario della cartella esattoriale ne contesti la notifica, l'agente della riscossione può dimostrarla producendo copia della stessa, senza che abbia l'onere di depositarne né
l'originale né la copia integrale, non essendovi alcuna norma che lo imponga o che ne sanzioni l'omissione con la nullità della stessa o della sua notifica e ciò anche in caso di disconoscimento, in quanto lo stesso non produce gli effetti di cui all'art. 215, comma 2, c.p.c. e potendo quindi il giudice avvalersi di altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (Sez. 6 -
5, Ordinanza n. 25292 del 11/10/2018).
Orbene, applicando tali principi alla vicenda processuale in esame, va rilevato che la parte opponente ha argomentato la contestazione degli avvisi di ricevimento delle ordinanze ingiunzione;
tuttavia non ha realmente sostenuto che le copie prodotte siano false, perché contraffatte e non conformi all'originale, non ha prodotto in giudizio scritture di comparazione a sostegno del proprio disconoscimento della sigla apposta sugli avvisi di ricevimento e non ha dedotto altri mezzi di prova che possano realmente sostenere la proposizione di una querela di falso.
In conclusione, si ritiene che sia l'Ente Concessionario che l'ente impositore abbiano fornito sufficienti elementi a fondamento della propria pretesa creditoria, a fronte delle eccezioni, contestazioni e difese della parte opponente.
Alla luce delle argomentazioni svolte e dei principi giuridici enunciati l'opposizione non può
pagina 8 di 9 essere accolta.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo (valore come dichiarato in citazione;
parametro minimo in relazione al valore e per ciascuna fase del giudizio, considerando la natura documentale del giudizio e le effettive esigenze difensive per il singolo convenuto), seguono la soccombenza di nei confronti di ciascun convenuto. Parte_2
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott. Angelo Pappalardo, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3938/2020 R.G.;
1) rigetta l'opposizione proposta avverso la cartella di pagamento n. 29320190023263903000,
recante l'importo di euro 14.014,07;
2) condanna alla refusione delle spese di lite favore di Parte_2 Controparte_5
, che liquida in complessivi euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie
[...]
nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge;
3) condanna alla refusione delle spese di lite favore dell'Ispettorato Territoriale Parte_2
del Lavoro di Catania, che liquida in complessivi euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Catania, il 20 gennaio 2025
Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3938/2020 promossa da:
(C.F. ), domiciliato in Catania, Via Pietro Novelli Parte_1 C.F._1
n.159/B; rappresentato e difeso dall'avv. Carmelo Guidotto, giusta procura in atti.
ATTORE
contro
(C.F. e P.I. Controparte_1 P.IVA_1
), in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_2
Giuseppe Artimagnella, con domicilio eletto in Catania, Via Vincenzo Giuffrida n.2/B presso lo studio dell'Avv. Vera Artimagnella, giusta procura in atti.
CONVENUTA
nei confronti pagina 1 di 9 , in persona del Dirigente Controparte_2
d'Ufficio pro tempore, rappresentato e difeso dal Funzionario Dott. Salvatore Privitera elettivamente domiciliato in Via Battello n. 29B, giusta delega in atti.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 3 luglio 2024 tutte le parti hanno precisato le conclusioni come da atti e verbali di causa ed il giudice ha posto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con l'atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 617 c.p.c. introduttivo del presente giudizio, , premesso di essere venuto a conoscenza, in data 04.03.2020, dell'esistenza Parte_2
della cartella di pagamento n. 29320190023263903000, emessa dalla società Controparte_1
per l'importo di Euro 14.014,07, ha convenuto in giudizio il citato
[...] [...]
per sentire in sintesi dichiarare l'illegittimità della iscrizione a ruolo e la nullità della CP_3
sopra menzionata cartella esattoriale per inesistenza della sua notificazione, omessa sottoscrizione del ruolo e difetto motivazione, nonché per omessa notifica degli atti prodromici alla cartella.
Segnatamente, l'attore ha dedotto di non aver mai ricevuto la notifica delle ordinanze ingiunzione n.18/439 del 23.02.2018 e 18/440 del 26/02/2018, atti sottesi alla cartella, aventi ad oggetto sanzioni amministrative pecuniarie e maggiorazioni relative all'anno 2018 per violazioni in pagina 2 di 9 materia di lavoro accertate dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Catania.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituita la la quale ha Controparte_1
eccepito preliminarmente l'improcedibilità della domanda per difetto del contraddittorio, avendo l'attore rilevato la mancata notifica degli atti prodromici indicati nella cartella di pagamento.
La convenuta ha, altresì, contestato il parziale difetto di giurisdizione, nonchè l'infondatezza nel merito della domanda, allegando documentazione attestante l'avvenuta regolare notifica della cartella di pagamento, avente ad oggetto le somme iscritte a ruolo.
Il Giudice designato, ritenuta fondata l'eccezione relativa al difetto di contraddittorio, ha disposto l'integrazione nei confronti dell'Ente Impositore.
Costituitosi, l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Catania ha sostenuto l'infondatezza della presente opposizione, producendo documentazione attestante la regolare notifica delle ordinanze ingiunzioni n. 18/439 e n. 18/440, da cui origina la cartella di pagamento, e relativi avvisi di ricevimento in copia fotostatica.
L'Ente ha, altresì, rilevato che non essendo stata proposta alcuna impugnazione avverso le ordinanze di cui sopra il procedimento amministrativo si è cristallizzato, con conseguente impossibilità
per la parte opponente di entrare nel merito del suddetto procedimento.
All'esito della integrazione del contraddittorio, la parte opponente ha quindi contestato la irregolarità della costituzione da parte dell'Ente Impositore, in quanto irrituale e tardiva, nonché la documentazione prodotta.
Rinviata per la precisazione delle conclusioni, la causa è stata attribuita al sottoscritto Giudice
Istruttore.
Orbene, ritiene il decidente che l'opposizione sia infondata e non meriti accoglimento.
Occorre preliminarmente rilevare che l'opposizione per cui è causa va correttamente pagina 3 di 9 riqualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c relativamente alle eccezioni formulate nei confronti dell' riguardanti vizi del procedimento notificatorio e vizi Controparte_3
propri dell'atto impugnato e come opposizione di tipo “recuperatorio” relativamente alle eccezioni formulate nei confronti dell'Ente Impositore di mancata notifica degli atti prodromici alla cartella di pagamento.
Alla luce degli atti di causa, sussiste la giurisdizione di questo Tribunale ordinario, atteso che il credito oggetto della cartella di pagamento opposta riguarda entrate di natura non tributaria, trattandosi precisamente di credito derivante da sanzioni amministrative per violazioni in materia di lavoro. Ai
sensi dell'articolo 29 comma 2 del D.Lgs. n. 46/1999 alle entrate di natura non tributaria non si applica la disposizione del comma 1 dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602 e le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie.
Ciò posto, le eccezioni proposte nei riguardi dell'Ente Concessionario, perché concernenti la cartella, sono infondate e vanno pertanto rigettate.
Per quanto riguarda l'eccezione di inesistenza giuridica della notificazione della cartella di pagamento, per incompletezza dei dati riportati sulla relata di notifica, va osservato che il concessionario per la riscossione ha prodotto documentazione attestante la regolare notifica della cartella e precisamente copia dell'atto di nomina del messo notificatore , nonché copia Persona_1
della relata di notifica contenente i dati essenziali prescritti dal legislatore da cui si evince che l'atto, in assenza del destinatario, è stato consegnato a qualificatasi come moglie convivente. Controparte_4
In ogni caso, va considerato la sanatoria ai sensi dell'art. 156 comma 3 c.p.c. degli eventuali vizi di notifica, per l'avvenuta impugnazione della cartella di pagamento che attesta inequivocabilmente il raggiungimento dello scopo della notifica ovvero la conoscenza legale dell'atto da parte del destinatario.
pagina 4 di 9 Al riguardo la prevalente giurisprudenza della Suprema Corte afferma: “la nullità della notificazione
dell'atto impositivo è sanata dall'art.156, comma 3, c.p.c. per effetto del raggiungimento del suo
scopo, il quale postulando che alla notifica invalida sia comunque seguita la conoscenza dell'atto da
parte del destinatario, può desumersi anche dalla tempestiva impugnazione, ad opera di quest'ultimo,
dell'atto invalidamente notificato…” (Cass. Civ. Sez. V, 22.01.2014, N. 1238).
Per quanto riguarda l'eccezione di illegittimità della cartella impugnata per omessa sottoscrizione del titolo, anch'essa risulta infondata. Per la Suprema Corte, il difetto di sottoscrizione del ruolo da parte del capo dell'ufficio non si riflette in alcun modo sulla validità dell'iscrizione a ruolo del tributo, poiché "…si tratta di atto interno e privo di autonomo rilievo esterno, trasfuso nella
cartella da notificare al contribuente (Cass. 26053/15, 6199/15,6610/13)". A sostegno di tale tesi, la
Cassazione precisa che l'articolo 12 del Dpr 602/1973, che disciplina il contenuto e la formazione dei ruoli, non prevede una sanzione specifica di nullità nel caso di mancata sottoscrizione.
Sul punto, il costante orientamento di legittimità è dell'avviso che, in assenza di una nullità
espressa, opera la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana.
Con riferimento all'ulteriore eccezione di nullità della cartella, per difetto di motivazione, la
Suprema Corte ha chiarito che la cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata, con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori.
Tale richiamo, infatti, soddisfa in pieno l'obbligo di motivazione prescritto dall'articolo 7 della legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente) e dall'articolo 3 della legge n. 241/1990.
Proseguendo nell'esame delle eccezioni, sollevate in secondo luogo nei riguardi dell'Ente
pagina 5 di 9 Impositore, appare utile precisare che la violazione dell'obbligo di deposito telematico dell'atto processuale non ne comporta l'inammissibilità e l'atto, una volta depositato in formato cartaceo, ha comunque raggiunto lo scopo a cui è destinato;
ove necessario, il giudice può concedere un termine alle altre parti affinché lo esaminino.
Infine, in merito all' eccezione di nullità della cartella esattoriale per mancata notifica degli atti prodromici, la documentazione (copia degli avvisi di ricevimento) prodotta dall'Ispettorato del Lavoro
conferma l'avvenuta regolare notificazione delle predette ordinanze.
Dall'esame gli avvisi di ricevimento relativi alle ordinanze ingiunzione emerge che entrambe le ordinanze sono state consegnate al destinatario in data 26.04.2018.
Tuttavia, parte opponente ha contestato quanto riportato sui predetti avvisi di ricevimento rilevando la loro incompletezza e non riconducibilità alle ordinanze;
ha inoltre disconosciuto la sigla riportata sugli avvisi, sostenendo che essa non appartiene al Sig. . Parte_2
Al fine di proporre querela di falso, ha chiesto ex art. 210 c.p.c. al giudice istruttore precedente di ordinare all'Ente Impositore l'esibizione degli atti originali. Siffatta richiesta istruttoria è stata rigettata e non si ritiene che sussistano i presupposti per mutare avviso.
L'ordine di esibizione della prova è uno strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova del fatto non sia acquisibile "aliunde" e l'iniziativa non presenti finalità esplorative.
(Cass. Civ., sez., lavoro sent. n. 4375 del 23 febbraio 2010).
In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, l'avviso di ricevimento, il quale è parte integrante della relata di notifica, costituisce, il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna del plico con la relativa data, sia l'identità della persona alla quale la consegna stessa è stata eseguita, e che ha sottoscritto l'avviso; esso riveste natura di atto pubblico, e, riguardando un'attività
legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale ai sensi dell'art. 1 della legge n.
pagina 6 di 9 890/1982, gode della medesima forza certificatoria di cui è dotata la relazione di una notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario, ovverosia della fede privilegiata attribuita dall'art. 2700
cod. civ. in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l'agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza.
Pertanto, il destinatario che intenda contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione,
affermando di non aver mai ricevuto l'atto ed in particolare di non aver mai apposto la propria firma sull'avviso, ha l'onere di impugnarlo a mezzo della querela di falso, anche se l'immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo, ma soltanto ad imperizia, leggerezza, o negligenza dell'agente postale (Cass.
Civ. Sez. 1, Sentenza n. 24852 del 22/11/2006 - Cassazione civile Sez. VI-2ordinanza n. 22058 del 3
settembre 2019).
In tema di disconoscimento l'art. 2719 c.c., dispone che l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche, è applicabile tanto alla ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto a quella di disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione, con la conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se non venga disconosciuta in modo formale e inequivoco alla prima udienza, o nella prima risposta successiva alla sua produzione.
Inoltre, il disconoscimento deve avvenire in modo “chiaro circostanziato ed esplicito” nonché
supportato dall'allegazione di “elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà
riprodotta”.
Il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all'originale di una scrittura non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215, comma 2, c.p.c., perché mentre quest'ultimo,
in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della pagina 7 di 9 scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Ne consegue che l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è
prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, tuttavia non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa.
(Ordinanza n. 12737 del 23/05/2018).
Nell'ipotesi in cui il destinatario della cartella esattoriale ne contesti la notifica, l'agente della riscossione può dimostrarla producendo copia della stessa, senza che abbia l'onere di depositarne né
l'originale né la copia integrale, non essendovi alcuna norma che lo imponga o che ne sanzioni l'omissione con la nullità della stessa o della sua notifica e ciò anche in caso di disconoscimento, in quanto lo stesso non produce gli effetti di cui all'art. 215, comma 2, c.p.c. e potendo quindi il giudice avvalersi di altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (Sez. 6 -
5, Ordinanza n. 25292 del 11/10/2018).
Orbene, applicando tali principi alla vicenda processuale in esame, va rilevato che la parte opponente ha argomentato la contestazione degli avvisi di ricevimento delle ordinanze ingiunzione;
tuttavia non ha realmente sostenuto che le copie prodotte siano false, perché contraffatte e non conformi all'originale, non ha prodotto in giudizio scritture di comparazione a sostegno del proprio disconoscimento della sigla apposta sugli avvisi di ricevimento e non ha dedotto altri mezzi di prova che possano realmente sostenere la proposizione di una querela di falso.
In conclusione, si ritiene che sia l'Ente Concessionario che l'ente impositore abbiano fornito sufficienti elementi a fondamento della propria pretesa creditoria, a fronte delle eccezioni, contestazioni e difese della parte opponente.
Alla luce delle argomentazioni svolte e dei principi giuridici enunciati l'opposizione non può
pagina 8 di 9 essere accolta.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo (valore come dichiarato in citazione;
parametro minimo in relazione al valore e per ciascuna fase del giudizio, considerando la natura documentale del giudizio e le effettive esigenze difensive per il singolo convenuto), seguono la soccombenza di nei confronti di ciascun convenuto. Parte_2
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott. Angelo Pappalardo, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3938/2020 R.G.;
1) rigetta l'opposizione proposta avverso la cartella di pagamento n. 29320190023263903000,
recante l'importo di euro 14.014,07;
2) condanna alla refusione delle spese di lite favore di Parte_2 Controparte_5
, che liquida in complessivi euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie
[...]
nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge;
3) condanna alla refusione delle spese di lite favore dell'Ispettorato Territoriale Parte_2
del Lavoro di Catania, che liquida in complessivi euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Catania, il 20 gennaio 2025
Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 9 di 9