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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 24/02/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro e della previdenza, in persona della dott.ssa Claudia
Oronos, in sostituzione dell'udienza del 21 febbraio 2025 con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2568/2022 r.g. e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. Roberta Coriani per procura in atti,
opponente
E
(c.f. Controparte_1
, in proprio e quale mandatario della in persona P.IVA_1 Controparte_2
del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. ti
Angelo Labrini, Angela M. Fazio, Angela M. Laganà e Dario C. Adornato per procura in atti,
(c.f. , in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Spanò come da procura in atti;
opposti Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore;
[...]
opposto contumace
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 29 settembre 2022, Parte_1
ha convenuto innanzi al Giudice del Lavoro e della Previdenza del Tribunale di
Palmi l' , la l' e l' CP_5 Controparte_2 CP_4 Controparte_3
per sentir dichiarare l'illegittimità dell'intimazione di pagamento
[...]
n. 09420229005382613000, notificatagli in data 19/07/2022, limitatamente al credito relativo alle cartelle di pagamento nn.
09420140017686461000, 09420150010255542000,
0942015002156858400, 09420160019025021000 e agli avvisi di addebito nn. 39420140002633287000, 39420140003073627000,
39420140003215450000, 39420150000067379000,
39420150000474660000 e 39420160004473239000, prescrizione quinquennale del credito previdenziale.
Nella resistenza dell' , dell' e Controparte_3 CP_5
della contumace l' con ordinanza del 13 gennaio Controparte_2 CP_4
2025, è stata dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale adito con riferimento agli avvisi di addebito nn. 39420140002633287000,
39420140003073627000, 39420140003215450000,
39420150000067379000, 39420150000474660000 e
39420160004473239000.
Quindi il giudizio è proseguito limitatamente alle cartelle di pagamento nn. 09420140017686461000, 09420150010255542000,
09420150021568584000, 09420199008883512000 e, sostituita l'udienza odierna di discussione dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
3.- In via preliminare non può essere accolta l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione per violazione del principio del ne bis in idem sollevata dall' , dal momento che, come Controparte_6
precisato nel ricorso introduttivo, il giudizio non ha ad oggetto la cartella di pagamento n. 09420140000537059000 e gli avvisi di addebito n.
39420120000354021000, n. 39420120003202548000, n.
39420130000131915000, n. 39420130001988372000 e n.
39420140000320928000, rispetto ai quali si è già pronunciato codesto
Tribunale con sentenza n. 906/2021.
3.- Nel merito, la domanda non può essere accolta per le ragioni di seguito illustrate.
Occorre permettere che sulla questione afferente il corretto termine prescrizionale applicabile nell'alternativa tra quello quinquennale tipico del credito per contributi previdenziali e quello decennale conseguente alla definitività dell'accertamento giudiziale ai sensi dell'art. 2953 c.c., anche nella più recente giurisprudenza della Suprema Corte è ormai condiviso il principio per il quale la mancata opposizione alla cartella esattoriale non determina un accertamento giudiziale agli effetti di cui all'art. 2953 c.c. e il credito continua ad essere regolato dal termine prescrizionale proprio (v. Cass. n. 20425/2017:
“Il principio di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non anche la c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati di riscossione mediante ruolo", di modo che, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo” – nello stesso senso Cass. n. 8752/2017).
È noto, poi, che in applicazione della specifica previsione di cui all'art. 24 comma 5 d.lgs. n. 46/1999 l'omessa tempestiva impugnazione della cartella esattoriale o di uno degli altri atti della procedura esattoriale pur determinando la decadenza dalla possibilità di invocare successivamente l'eventuale effetto estintivo prima maturatosi non incide sul termine prescrizionale che riprende a decorrere con cadenza quinquennale. Dunque, qualora il debitore non proceda ad impugnare nei termini di legge l'atto della procedura di riscossione esattoriale gli è precluso di far valere successivamente l'effetto estintivo prescrizionale già precedentemente maturatosi, ma per il periodo successivo la prescrizione resta regolata dal termine di 5 anni (v. Cass. n. 11814/2020: “In tema di riscossione mediante ruolo, la scadenza del termine perentorio per proporre opposizione alla cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del
d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, non produce la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., restando irrilevante sia il subentro dell quale nuovo Controparte_3
concessionario ), sia la previsione dell'art. 20, comma 6, d.lgs. n. 112 del CP_7 procedimento amministrativo per il rimborso delle quote inesigibili e non a quello per azionare il credito”).
Ciò posto, non può essere accolta l'eccezione di prescrizione dal momento che l' ha fornito la prova della Controparte_3
notifica di atti interruttivi della prescrizione. Ed invero, dalla documentazione in atti emerge che:
1) la cartella esattoriale n. 09420140017686461000 è stata notificata il
22/04/2015 e l'atto interruttivo successivo risulta essere l'intimazione di pagamento n. 09420199008883512000, notificata in data
25/09/2019;
2) la cartella esattoriale n. 09420150010255542000 è stata notificata il
19/10/2015 e l'atto interruttivo successivo risulta essere l'intimazione di pagamento n. 09420199008883512000, notificata in data
25/09/2019;
3) la cartella esattoriale n. 09420150021568584000 è stata notificata il
4/03/2016 e l'atto interruttivo successivo risulta essere l'intimazione di pagamento n. 09420199008883512000, notificata in data
25/09/2019;
4) la cartella esattoriale n. 09420160019025021000 è stata notificata il
6/10/2016 e l'atto interruttivo successivo risulta essere l'intimazione di pagamento n. 09420199008883512000, notificata in data
25/09/2019.
La domanda va quindi respinta, essendo legittima la pretesa creditoria con riferimento alle predette cartelle di pagamento, non essendo decorso un termine maggiore di cinque anni tra la notifica di tali atti e della successiva intimazione di pagamento. 3.- Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, considerato il valore e la limitata attività svolta, in 1.775,00 euro, oltre spese generali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza respinta:
1) dichiara la contumacia dell' CP_4
2) rigetta il ricorso;
3) condanna l'opponente a corrispondere agli opposti le spese del giudizio, liquidate in 1.775,00 euro, oltre spese generali, iva e cpa.
Palmi, 24/02/2025
Il Giudice del lavoro
Claudia Oronos
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1999 sul termine decennale per la riscossione, atteso che: trattasi di termine fissato in relazione alla disciplina ordinaria del procedimento di riscossione;
quella di prescrizione è eccezione in senso stretto sicché non è rilevabile
d'ufficio l'effetto estintivo della prescrizione breve;
un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 20 cit. impone di riferire detto termine al