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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 27/05/2025, n. 1421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1421 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11218/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 11218/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
[...]
RESISTENTI
Oggi 27/05/2025 innanzi alla dott.ssa Annelisa Spagnolo, sono comparsi:
Per parte ricorrente l'avv. TROMBONI MANILA
Per parte resistente l'avv. LODI CHIARA
È altresì presente ai fini della prescritta pratica forense la dott.ssa Persona_1
I difensori discutono oralmente la causa riportandosi ai rispettivi atti e conclusioni, nonché alle note autorizzate. La difesa di parte resiste rileva che la dichiarazione unilaterale documentata agli atti ha comunque valore obbligatorio;
la difesa di parte ricorrente contesta il valore obbligatorio della scrittura.
La ricorrente si riposta alle proprie difese sul punto.
I difensori dichiarano sin d'ora di rinunciare alla lettura del dispositivo.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio ad ore 13:00.
Ad ore 17:30 il Giudice decide la causa come da separato dispositivo e contestuale motivazione a norma dell'art. 429 c.p.c.
Il Giudice
dott. Annelisa Spagnolo
pagina 1 di 6
N. R.G. 11218/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annelisa Spagnolo ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11218/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TROMBONI Parte_1 C.F._1
MANILA elettivamente domiciliato in VIA DELLA LIBERTÀ N. 23 SAN GIORGIO DI PIANO,
presso il difensore avv. TROMBONI MANILA
RICORRENTE contro
(C.F. , e (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_1
), con il patrocinio dell'avv. LODI CHIARA, elettivamente domiciliato in VIA C.F._3
GRAMSCI NR. 302/F CASTEL MAGGIORE presso il difensore avv. LODI CHIARA RESISTENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di discussione della causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. depositato il 1.08.2024 la ricorrente in qualità di Parte_1 proprietaria dell'immobile concesso in comodato, conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale i comodatari e al fine di ottenere il rilascio dell'immobile sito in Argelato Controparte_1 CP_1
pagina 2 di 6 (BO), via Roma n.10, identificato al Catasto al Foglio 20, Particella 169, Sub. 8, poiché occupato sine titulo.
La ricorrente, in particolare, esponeva:
- di essere divenuta proprietaria in data 28.11.2022 della quota di 1/2 dell'immobile di cui è causa a seguito della intervenuta successione mortis causa di Persona_2
- di aver acquisito l'intera proprietà del predetto immobile mediante atto di permuta redatto dal notaio dott. e trascritto in data 25.05.2023; Persona_3
- che con contratto del 1.10.2020 aveva concesso l'immobile in comodato d'uso Persona_2
gratuito a tempo indeterminato a e a Controparte_1 CP_1
- che in data 27.05.2022 con lettera raccomandata, esercitava il diritto di recesso e Persona_2 invitava i comodatari a liberare l'immobile nel termine di 90 giorni;
- di aver formalmente diffidato i resistenti al rilascio del bene, nonché al pagamento di una somma a titolo di indennità di occupazione, senza esito.
Tanto premesso, la ricorrente deduceva in diritto che il rapporto intercorrente tra le parti integrasse un comodato c.d. precario e che il comodante avesse, dunque, la facoltà, ai sensi dell'art. 1810 c.c., di ottenere la restituzione del bene “a semplice richiesta”-
Sosteneva, altresì, che in ogni caso la ricorrente avesse diritto alla riconsegna dell'immobile ricorrendo i presupposti di cui all'art. 1809, comma 2, c.c.
Dunque, concludeva chiedendo, in via principale, che venisse dichiarata la cessazione del rapporto di comodato ed ordinato ai resistenti il rilascio dell'immobile, occupato sine titolo e per l'effetto condannarli al pagamento di un'indennità per l'indebita protratta occupazione dal mese di dicembre
2022 sino alla effettiva riconsegna dell'immobile quantificata in € 9.625,00; in via subordinata, chiedeva che venisse accertata la cessazione del rapporto di comodato ai sensi dell'art. 1809, comma 2,
c.c., e per l'effetto, ordinare ai resistenti il rilascio immediato dell'immobile, comunque occupato illegittimamente dal 31.05.2022, e, per l'effetto, condannarli al pagamento dell'indennità di occupazione come sopra quantificata.
Si sono costituiti ritualmente i resistenti, assumendo che il comodato avesse un termine ai sensi dell'art. 1809 c.c. e che non sussistesse un “urgente o imprevisto bisogno” del comodante e, dunque, chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa, istruita documentalmente, era rinviata all'odierna udienza di discussione e decisa ai sensi dell'art. 429 c.p.c. con contestuale motivazione.
Ciò detto, la domanda di parte ricorrente può trovare accoglimento nei termini di seguito esposti.
Si controverte sulla qualificazione del contratto di comodato ovvero se esso vada inquadrato quale pagina 3 di 6 comodato a termine ex art. 1809 c.c. oppure come comodato senza termine di durata ex art. 1810 c.c.
(c.d. precario).
Parte ricorrente richiama l'invero chiaro contenuto del contratto di comodato sottoscritto pacificamente tra l'allora proprietario ed i convenuti e in data Persona_2 Controparte_1 CP_1
1/10/2020, registrato all'agenzia delle Entrate in data 20/10/2020 (doc. 3 di parte attrice).
È, infatti, previsto all'art. 2 che “il contratto decorre dal 01/10/2020 ed ha durata indeterminata. La parte comodataria si impegna sin d'ora a liberare gli immobili indicati al precedente punto 1) a semplice richiesta del comodante, con un preavviso del medesimo di almeno 90 giorni”.
È, peraltro, documentato che lo stesso quando ancora in vita abbia chiesto la Persona_2
restituzione dell'immobile ed abbia formalizzato il recesso dal rapporto in essere con lettera raccomandata ricevuta dai comodatari in data 31/05/2025 (doc.4 di parte ricorrenti).
Parte resistente assume tuttavia che il contratto di comodato avrebbe un termine corrispondente alla vita dei comodatari e in virtù della scrittura integrativa sottoscritta dallo Controparte_1 CP_1
stesso contestualmente al contratto di comodato in data 01/10/2022, così dovendosi Persona_2
applicare l'art. 1809 comma I c.p.c.
In tale scrittura il predetto “dichiara che l'immobile non serve … fino a quando i signori sono in CP_1
vita, esclusi pertanto gli eredi di che figli e si impegnano a non fare alcuna CP_1 Persona_4 Per_5 azione di rivendica, fino alla morte dei signori . CP_1
Tale assunto non è condivisibile.
In primo luogo, come ha evidenziato parte ricorrente, detta scrittura (doc. 1 allegato alla comparsa di costituzione) non essendo sottoscritta da tutti i soggetti parti del contratto di comodato, bensì dal solo comodante può valere solo quale dichiarazione unilaterale di quest'ultimo ed in Persona_2
quanto tale non può modificare il contenuto del contratto di comodato sottoscritto parallelamente da tutte le parti.
Va peraltro detto che il comodante, nella richiamata scrittura, neppure assume un chiaro impegno in proprio a non richiedere l'immobile in restituzione in vita, limitandosi genericamente a dichiarare che l'immobile non serve fino a quando i convenuti fossero stati in vita.
Tale dichiarazione sottoscritta dal solo comodante non vale, dunque, univocamente, anche secondo interpretazione di buona fede, a modificare la chiara volontà espressa contestualmente nel contratto di stipulare un comodato precario, con diritto del comodante di chiederne la restituzione a semplice richiesta scritta, che infatti, non risulta, espressamente rinunciato ed anzi esercitato dallo stesso con la richiamata dichiarazione di recesso.
In ogni caso, si devono ritenere sussistenti nel caso di specie i presupposti per la restituzione pagina 4 di 6 dell'immobile anche ai sensi dell'art. 1809, comma 2, c.c. in quanto la ricorrente ha allegato e provato di avere la necessità di un uso diretto dell'immobile, affermando di volersi trasferire con il figlio di tre anni ed anche il sopravvenire di un improvviso deterioramento della condizione economica (ha allegato sub doc. 10 la lettera di assunzione con contratto part-time a tempo determinato).
La ricorrente ha altresì allegato di aver chiesto la restituzione dell'immobile entro 30 giorni dal ricevimento della lettera raccomandata ricevuta il 17 maggio 2024 dal volontà comunque CP_1
ribadita con la notifica del ricorso.
Pertanto, qualificato il rapporto di causa come comodato precario, va conseguentemente accolta la domanda della ricorrente ed ordinata ai convenuti la restituzione dell'immobile di cui è causa, nella sua piena e libera disponibilità , entro e non oltre il 30 settembre 2025 termine, fra l'altro, congruo per consentire ai resistenti di reperire altra abitazione.
In punto alla domanda risarcitoria, è opportuno rilevare che le Sezioni Unite si sono espresse relativamente ad un contrasto circa i presupposti ed i limiti entro cui è possibile procedere al risarcimento del danno in caso di occupazione sine titulo, rilevando che il fatto costitutivo del diritto de quo consiste nella “concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta”; la Corte ha precisato che “se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa”, avuto riguardo allo “specifico pregiudizio subito”, rappresentato – in relazione alla fattispecie esaminata dalla
Corte – “dall'impossibilità di concedere il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o di venderlo ad un prezzo più conveniente di quello di mercato”. In relazione all'onere della prova, le Sezioni Unite hanno stabilito che “In tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato)” (Cass. SS.UU. sentenza del 15 novembre
2022, n. 33645).
Nel caso di specie, non può ritenersi assolto l'onere probatorio gravante su non avendo Parte_1 quest'ultima neppure allegato fatti che possano far presumere l'intenzione concreta di mettere l'immobile a frutto;
anzi, la stessa ricorrente ha dedotto di voler rientrare nella disponibilità dell'immobile per esigenze personali, in particolare, per viverci con il figlio minore.
Pertanto, va rigettata la domanda di condanna dei resistenti al pagamento dell'indennità per occupazione sine titulo dell'immobile in contestazione avanzata dalla ricorrente.
pagina 5 di 6 La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
La
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) in accoglimento del ricorso, dichiara tenuti, e per l'effetto, condanna e Controparte_1 [...]
a rilasciare nella piena disponibilità della ricorrente, libero da persone e cose, l'immobile CP_1
oggetto del comodato sottoscritto in data 01/10/2020 e registrato in data 20/10/2024 costituito da porzione di fabbricato sito in Argelato (BO), via Roma n. 10, int. 1, identificata al Catasto al Foglio 20,
Particella 169, Sub 8, cat. A/3, al Foglio 20, Particella 169, Sub. 7, Cat. C/6 e al Foglio 20, Particella
102, Sub. 13, Cat. C/7; fissando per l'esecuzione la data del 30 settembre 2025;
3) rigetta la domanda risarcitoria avanzata da parte ricorrente;
4) dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.
BOLOGNA, 27/05/2025
Il Giudice dott. Annelisa Spagnolo
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 11218/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
[...]
RESISTENTI
Oggi 27/05/2025 innanzi alla dott.ssa Annelisa Spagnolo, sono comparsi:
Per parte ricorrente l'avv. TROMBONI MANILA
Per parte resistente l'avv. LODI CHIARA
È altresì presente ai fini della prescritta pratica forense la dott.ssa Persona_1
I difensori discutono oralmente la causa riportandosi ai rispettivi atti e conclusioni, nonché alle note autorizzate. La difesa di parte resiste rileva che la dichiarazione unilaterale documentata agli atti ha comunque valore obbligatorio;
la difesa di parte ricorrente contesta il valore obbligatorio della scrittura.
La ricorrente si riposta alle proprie difese sul punto.
I difensori dichiarano sin d'ora di rinunciare alla lettura del dispositivo.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio ad ore 13:00.
Ad ore 17:30 il Giudice decide la causa come da separato dispositivo e contestuale motivazione a norma dell'art. 429 c.p.c.
Il Giudice
dott. Annelisa Spagnolo
pagina 1 di 6
N. R.G. 11218/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annelisa Spagnolo ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11218/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TROMBONI Parte_1 C.F._1
MANILA elettivamente domiciliato in VIA DELLA LIBERTÀ N. 23 SAN GIORGIO DI PIANO,
presso il difensore avv. TROMBONI MANILA
RICORRENTE contro
(C.F. , e (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_1
), con il patrocinio dell'avv. LODI CHIARA, elettivamente domiciliato in VIA C.F._3
GRAMSCI NR. 302/F CASTEL MAGGIORE presso il difensore avv. LODI CHIARA RESISTENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di discussione della causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. depositato il 1.08.2024 la ricorrente in qualità di Parte_1 proprietaria dell'immobile concesso in comodato, conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale i comodatari e al fine di ottenere il rilascio dell'immobile sito in Argelato Controparte_1 CP_1
pagina 2 di 6 (BO), via Roma n.10, identificato al Catasto al Foglio 20, Particella 169, Sub. 8, poiché occupato sine titulo.
La ricorrente, in particolare, esponeva:
- di essere divenuta proprietaria in data 28.11.2022 della quota di 1/2 dell'immobile di cui è causa a seguito della intervenuta successione mortis causa di Persona_2
- di aver acquisito l'intera proprietà del predetto immobile mediante atto di permuta redatto dal notaio dott. e trascritto in data 25.05.2023; Persona_3
- che con contratto del 1.10.2020 aveva concesso l'immobile in comodato d'uso Persona_2
gratuito a tempo indeterminato a e a Controparte_1 CP_1
- che in data 27.05.2022 con lettera raccomandata, esercitava il diritto di recesso e Persona_2 invitava i comodatari a liberare l'immobile nel termine di 90 giorni;
- di aver formalmente diffidato i resistenti al rilascio del bene, nonché al pagamento di una somma a titolo di indennità di occupazione, senza esito.
Tanto premesso, la ricorrente deduceva in diritto che il rapporto intercorrente tra le parti integrasse un comodato c.d. precario e che il comodante avesse, dunque, la facoltà, ai sensi dell'art. 1810 c.c., di ottenere la restituzione del bene “a semplice richiesta”-
Sosteneva, altresì, che in ogni caso la ricorrente avesse diritto alla riconsegna dell'immobile ricorrendo i presupposti di cui all'art. 1809, comma 2, c.c.
Dunque, concludeva chiedendo, in via principale, che venisse dichiarata la cessazione del rapporto di comodato ed ordinato ai resistenti il rilascio dell'immobile, occupato sine titolo e per l'effetto condannarli al pagamento di un'indennità per l'indebita protratta occupazione dal mese di dicembre
2022 sino alla effettiva riconsegna dell'immobile quantificata in € 9.625,00; in via subordinata, chiedeva che venisse accertata la cessazione del rapporto di comodato ai sensi dell'art. 1809, comma 2,
c.c., e per l'effetto, ordinare ai resistenti il rilascio immediato dell'immobile, comunque occupato illegittimamente dal 31.05.2022, e, per l'effetto, condannarli al pagamento dell'indennità di occupazione come sopra quantificata.
Si sono costituiti ritualmente i resistenti, assumendo che il comodato avesse un termine ai sensi dell'art. 1809 c.c. e che non sussistesse un “urgente o imprevisto bisogno” del comodante e, dunque, chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa, istruita documentalmente, era rinviata all'odierna udienza di discussione e decisa ai sensi dell'art. 429 c.p.c. con contestuale motivazione.
Ciò detto, la domanda di parte ricorrente può trovare accoglimento nei termini di seguito esposti.
Si controverte sulla qualificazione del contratto di comodato ovvero se esso vada inquadrato quale pagina 3 di 6 comodato a termine ex art. 1809 c.c. oppure come comodato senza termine di durata ex art. 1810 c.c.
(c.d. precario).
Parte ricorrente richiama l'invero chiaro contenuto del contratto di comodato sottoscritto pacificamente tra l'allora proprietario ed i convenuti e in data Persona_2 Controparte_1 CP_1
1/10/2020, registrato all'agenzia delle Entrate in data 20/10/2020 (doc. 3 di parte attrice).
È, infatti, previsto all'art. 2 che “il contratto decorre dal 01/10/2020 ed ha durata indeterminata. La parte comodataria si impegna sin d'ora a liberare gli immobili indicati al precedente punto 1) a semplice richiesta del comodante, con un preavviso del medesimo di almeno 90 giorni”.
È, peraltro, documentato che lo stesso quando ancora in vita abbia chiesto la Persona_2
restituzione dell'immobile ed abbia formalizzato il recesso dal rapporto in essere con lettera raccomandata ricevuta dai comodatari in data 31/05/2025 (doc.4 di parte ricorrenti).
Parte resistente assume tuttavia che il contratto di comodato avrebbe un termine corrispondente alla vita dei comodatari e in virtù della scrittura integrativa sottoscritta dallo Controparte_1 CP_1
stesso contestualmente al contratto di comodato in data 01/10/2022, così dovendosi Persona_2
applicare l'art. 1809 comma I c.p.c.
In tale scrittura il predetto “dichiara che l'immobile non serve … fino a quando i signori sono in CP_1
vita, esclusi pertanto gli eredi di che figli e si impegnano a non fare alcuna CP_1 Persona_4 Per_5 azione di rivendica, fino alla morte dei signori . CP_1
Tale assunto non è condivisibile.
In primo luogo, come ha evidenziato parte ricorrente, detta scrittura (doc. 1 allegato alla comparsa di costituzione) non essendo sottoscritta da tutti i soggetti parti del contratto di comodato, bensì dal solo comodante può valere solo quale dichiarazione unilaterale di quest'ultimo ed in Persona_2
quanto tale non può modificare il contenuto del contratto di comodato sottoscritto parallelamente da tutte le parti.
Va peraltro detto che il comodante, nella richiamata scrittura, neppure assume un chiaro impegno in proprio a non richiedere l'immobile in restituzione in vita, limitandosi genericamente a dichiarare che l'immobile non serve fino a quando i convenuti fossero stati in vita.
Tale dichiarazione sottoscritta dal solo comodante non vale, dunque, univocamente, anche secondo interpretazione di buona fede, a modificare la chiara volontà espressa contestualmente nel contratto di stipulare un comodato precario, con diritto del comodante di chiederne la restituzione a semplice richiesta scritta, che infatti, non risulta, espressamente rinunciato ed anzi esercitato dallo stesso con la richiamata dichiarazione di recesso.
In ogni caso, si devono ritenere sussistenti nel caso di specie i presupposti per la restituzione pagina 4 di 6 dell'immobile anche ai sensi dell'art. 1809, comma 2, c.c. in quanto la ricorrente ha allegato e provato di avere la necessità di un uso diretto dell'immobile, affermando di volersi trasferire con il figlio di tre anni ed anche il sopravvenire di un improvviso deterioramento della condizione economica (ha allegato sub doc. 10 la lettera di assunzione con contratto part-time a tempo determinato).
La ricorrente ha altresì allegato di aver chiesto la restituzione dell'immobile entro 30 giorni dal ricevimento della lettera raccomandata ricevuta il 17 maggio 2024 dal volontà comunque CP_1
ribadita con la notifica del ricorso.
Pertanto, qualificato il rapporto di causa come comodato precario, va conseguentemente accolta la domanda della ricorrente ed ordinata ai convenuti la restituzione dell'immobile di cui è causa, nella sua piena e libera disponibilità , entro e non oltre il 30 settembre 2025 termine, fra l'altro, congruo per consentire ai resistenti di reperire altra abitazione.
In punto alla domanda risarcitoria, è opportuno rilevare che le Sezioni Unite si sono espresse relativamente ad un contrasto circa i presupposti ed i limiti entro cui è possibile procedere al risarcimento del danno in caso di occupazione sine titulo, rilevando che il fatto costitutivo del diritto de quo consiste nella “concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta”; la Corte ha precisato che “se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa”, avuto riguardo allo “specifico pregiudizio subito”, rappresentato – in relazione alla fattispecie esaminata dalla
Corte – “dall'impossibilità di concedere il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o di venderlo ad un prezzo più conveniente di quello di mercato”. In relazione all'onere della prova, le Sezioni Unite hanno stabilito che “In tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato)” (Cass. SS.UU. sentenza del 15 novembre
2022, n. 33645).
Nel caso di specie, non può ritenersi assolto l'onere probatorio gravante su non avendo Parte_1 quest'ultima neppure allegato fatti che possano far presumere l'intenzione concreta di mettere l'immobile a frutto;
anzi, la stessa ricorrente ha dedotto di voler rientrare nella disponibilità dell'immobile per esigenze personali, in particolare, per viverci con il figlio minore.
Pertanto, va rigettata la domanda di condanna dei resistenti al pagamento dell'indennità per occupazione sine titulo dell'immobile in contestazione avanzata dalla ricorrente.
pagina 5 di 6 La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
La
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) in accoglimento del ricorso, dichiara tenuti, e per l'effetto, condanna e Controparte_1 [...]
a rilasciare nella piena disponibilità della ricorrente, libero da persone e cose, l'immobile CP_1
oggetto del comodato sottoscritto in data 01/10/2020 e registrato in data 20/10/2024 costituito da porzione di fabbricato sito in Argelato (BO), via Roma n. 10, int. 1, identificata al Catasto al Foglio 20,
Particella 169, Sub 8, cat. A/3, al Foglio 20, Particella 169, Sub. 7, Cat. C/6 e al Foglio 20, Particella
102, Sub. 13, Cat. C/7; fissando per l'esecuzione la data del 30 settembre 2025;
3) rigetta la domanda risarcitoria avanzata da parte ricorrente;
4) dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.
BOLOGNA, 27/05/2025
Il Giudice dott. Annelisa Spagnolo
pagina 6 di 6