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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 13/05/2025, n. 2127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2127 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Chiara Cucinella in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 13/05/2025 sostituita dal deposito delle note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., ha depositato SENTENZA nella causa iscritta al n. 3081 /2024 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], all'avv. Parte_1 dal quale è rappresentato e difeso dall'avv. MIELE ALESSANDRO, come in atti
RICORRENTE E
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall Avv. Aquino Monica, come in atti RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento prestazione dopo omologa ed azione di condanna CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 07/03/2024 il ricorrente in epigrafe agiva per il riconoscimento del diritto al pagamento dei ratei relativi all'assegno di invalidità A fondamento della domanda deduceva che, in data 24.10.23 , a seguito di ATPO, il Tribunale omologava l'accertamento del requisito sanitario relativo alla prestazione in oggetto, secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico nominato e che l , nonostante la rituale comunicazione del CP_1 decreto e la sussistenza degli altri requisiti di legge, non procedeva al pagamento. Si costituiva l che eccepiva il pagamento e chiedeva pronunziarsi sentenza di CP_1 cessata materia del contendere;
il ricorrete si associava alla richiesta dell'istituto.
* Va dichiarata la cessazione della materia del contendere. E' incontestato il riconoscimento del diritto nelle more del presente giudizio. La definizione stragiudiziale della lite avvenuta successivamente al deposito del ricorso determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno
1 la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua, piuttosto, il profilo delle spese. In base al principio di soccombenza virtuale le stesse vanno poste a carico dell , nei limiti di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. penultimo periodo. CP_1
.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede: a) Dichiara cessata la materia del contendere. b)Condanna l al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € CP_1
1.865,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione.
Si comunichi
Aversa, 13/05/2025 Il giudice dott.ssa Chiara Cucinella
2
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Chiara Cucinella in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 13/05/2025 sostituita dal deposito delle note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., ha depositato SENTENZA nella causa iscritta al n. 3081 /2024 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], all'avv. Parte_1 dal quale è rappresentato e difeso dall'avv. MIELE ALESSANDRO, come in atti
RICORRENTE E
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall Avv. Aquino Monica, come in atti RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento prestazione dopo omologa ed azione di condanna CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 07/03/2024 il ricorrente in epigrafe agiva per il riconoscimento del diritto al pagamento dei ratei relativi all'assegno di invalidità A fondamento della domanda deduceva che, in data 24.10.23 , a seguito di ATPO, il Tribunale omologava l'accertamento del requisito sanitario relativo alla prestazione in oggetto, secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico nominato e che l , nonostante la rituale comunicazione del CP_1 decreto e la sussistenza degli altri requisiti di legge, non procedeva al pagamento. Si costituiva l che eccepiva il pagamento e chiedeva pronunziarsi sentenza di CP_1 cessata materia del contendere;
il ricorrete si associava alla richiesta dell'istituto.
* Va dichiarata la cessazione della materia del contendere. E' incontestato il riconoscimento del diritto nelle more del presente giudizio. La definizione stragiudiziale della lite avvenuta successivamente al deposito del ricorso determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno
1 la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua, piuttosto, il profilo delle spese. In base al principio di soccombenza virtuale le stesse vanno poste a carico dell , nei limiti di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. penultimo periodo. CP_1
.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede: a) Dichiara cessata la materia del contendere. b)Condanna l al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € CP_1
1.865,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione.
Si comunichi
Aversa, 13/05/2025 Il giudice dott.ssa Chiara Cucinella
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