Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 14/03/2025, n. 1305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1305 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. 3899/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
-Seconda Sezione civile-
Il Tribunale Ordinario di Venezia, seconda sezione civile, riunito in camera di consiglio in data 27.02.2025 nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alessandro Cabianca -Presidente-
Dott. Carlo Azzolini -Giudice rel. ed est.-
Dott.ssa Federica Benvenuti -Giudice- ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 3899/2022 R.G. promossa con ricorso depositato in data 1.06.2022 da
, Parte_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Cinzia Calvaruso e
Maddalena Pognici, con domicilio eletto presso lo studio professionale di quest'ultima in Venezia-Mestre, via Mestrina 22;
-ricorrente-
Contro
, Controparte_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Alessia Pressi, con domicilio eletto presso il suo studio professionale in S. Bonifacio, Corso Venezia
n. 43/A;
-convenuto- con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Venezia;
avente ad oggetto: divorzio contenzioso-cessazione degli effetti civili del matrimonio;
conclusioni delle parti: come da conclusioni rassegnate all'udienza del 12.09.2024; per le seguenti ragioni della decisione in
FATTO e DIRITTO
Con sentenza parziale d.d. 30.03-17.04.2023 questo Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il 15.06.1986
a Monteforte d'Alpone (Vr), dal quale è nata il [...] la figlia ER (maggiorenne economicamente autosufficiente).
Il Collegio è ora chiamato a pronunciarsi sull'unica questione accessoria relativa all'assegno divorzile di € 500 richiesto dalla ricorrente a carico del convenuto.
A sostegno della domanda, la , già beneficiaria di un assegno di Pt_1 mantenimento da parte del marito (invero modesto) di € 129 giusta accordo di separazione consensuale omologato dal Tribunale in data 7.01.2002, ha esposto per quanto qui maggiormente rileva: che aveva provveduto in via esclusiva alle spese straordinarie di -concordemente collocata presso di lei dopo la separazione- ER fino a quando la stessa si era dovuta trasferire presso il padre a causa dell'aggravamento dei suoi problemi di salute;
che, in effetti, la stessa, soffrendo pagina1 di 5
che per mantenersi, vivendo sola e senza parenti vicini, era stata costretta a concedere in locazione la propria abitazione e una parte dell'immobile ereditato dal padre, previa impegnativa ristrutturazione che le comporterebbe ancora il pagamento di una rata mensile di mutuo pari a € 851; che, per contro, il convenuto, dirigente scolastico, godrebbe di un reddito da lavoro medio-alto.
Il , costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto della pretesa CP_1 economica avversaria in ragione della condizione di autosufficienza della ricorrente e, in ogni caso, della sua piena capacità lavorativa.
Più in dettaglio, il convenuto ha dedotto: che dopo la separazione la figlia
, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, aveva vissuto ER prevalentemente con lui per circa sei anni e mezzo (a fronte dei due anni trascorsi presso la madre) anche in ragione del lavoro della nel settore della Pt_1 ristorazione;
che aveva provveduto sempre lui alle spese straordinarie della figlia, peraltro continuando a corrispondere alla l'assegno di mantenimento per Pt_1
anche quando la stessa aveva deciso di trasferirsi presso di lui (stante il ER rapporto non sereno con la madre, spesso impegnata in viaggi -tre viaggi in
Australia, uno in America centrale e un altro a Lanzarote- e nel lavoro); che aveva sempre adempiuto con regolarità al mantenimento della coniuge, addirittura corrispondendole somme superiori al dovuto e a volte anche anticipando gli assegni per aiutarla nella ristrutturazione della sua casa (come accaduto nel 2015 allorquando con quattro bonifici aveva corrisposto € 11.500 corrispondenti al mantenimento dovuto fino al gennaio 2021); che dopo la fine del matrimonio di
, aveva aiutato la figlia sia materialmente che economicamente nella gestione ER dei due nipoti;
che, contrariamente a quanto ex adverso allegato, le patologie lamentate dalla ricorrente, oltre a non essere documentate, non le precluderebbero in alcun modo di lavorare (come implicitamente confermato dall'assenza di indennità di invalidità percepite); che, anzi, la ricorrente aveva semplicemente preso atto del fallimento delle sue iniziative imprenditoriali all'estero nel settore della ristorazione e della perdita di occasioni di lavoro nell'insegnamento nella scuola primaria (ella avendo il diploma magistrale); che, ad ogni modo, la , oltre ad Pt_1 aver goduto per anni dell'assistenza di un nuovo partner (deceduto nel 2022) e a vivere in casa di proprietà, era e sarebbe tuttora economicamente autosufficiente in ragione del proficuo sfruttamento delle sue proprietà immobiliari con locazioni commerciali (una pizzeria a Brognoligo) e abitative, tanto da aver ricevuto significativi importi a titolo di mutuo;
di percepire uno stipendio di € 3.200 netti al mese, coi quali far fronte a debiti -quale garante della figlia per più ER di € 1.000 mensili (€ 573 a titolo di mutuo per l'acquisto della casa ove ha convissuto con e i nipoti fino a quando, la figlia avendo trovato un nuovo ER compagno, si è trasferito a convivere presso la casa della compagna che aiuta nelle spese;
€ 175 mensili per spese dentistiche;
€ 216 per l'acquisto dell'auto della figlia); che nel 2021 aveva chiesto e ottenuto dalla la rinuncia all'assegno Pt_1 per il suo mantenimento al fine di reperire maggiori risorse per sostenere la figlia e i nipoti (tanto più che la moglie aveva avuto accesso al credito per la ristrutturazione dell'immobile).
Fallito il tentativo di conciliazione, sentite le parti ed esaminata la documentazione reddituale e patrimoniale dei coniugi, il Presidente delegato ha provvisoriamente disposto la riduzione ad € 100 dell'assegno di mantenimento dovuto dal convenuto a favore della ricorrente.
pagina2 di 5 Le parti si sono costituite nel giudizio di merito riportandosi alle conclusioni riportate nei rispettivi atti introduttivi.
La ricorrente, per quanto maggiormente rileva, non ha specificamente contestato di aver proseguito il proprio lavoro nel settore della ristorazione dopo la separazione;
di aver avuto per lungo tempo un altro partner;
di aver ricevuto in via anticipata da parte del marito l'assegno di mantenimento dovutole dal marito negli anni 2015, 2017 e 2018; che il aveva accolto presso di sé la figlia, CP_1 all'epoca ancora minore, e di averla poi sostenuta materialmente ed economicamente dopo la fine del suo matrimonio nella gestione dei nipoti;
di aver affrontato con esito infausto progetti imprenditoriali all'estero e di non aver voluto provare ad ottenere reddito dall'insegnamento sfruttando il diploma magistrale conseguito. La stessa ha tuttavia precisato di richiedere l'assegno divorzile per la sola componente assistenziale.
Concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., il procedimento, attesa la mancata offerta di prova orale da parte della ricorrente in ordine ai presupposti di fatto per il riconoscimento di un assegno divorzile a suo favore, è stato istruito mediante la produzione documentale offerta dalle parti e l'esibizione, ordinata dal
GI ex art. 210 c.p.c., da parte della ricorrente della documentazione relativa ai contratti di locazione accesi con la Prefettura di Verona e Onlus e CP_2 Terry's S.a.s. di NO RE & C. (contratti e contabilità dei pagamenti).
Le parti hanno dunque precisato le rispettive conclusioni, conformemente agli atti introduttivi, entro il termine ex art. 127 ter c.p.c. concesso dal GI.
A seguito dello scambio di comparse conclusionali e memorie di replica la causa passa ora in decisione al Collegio.
La domanda della ricorrente di riconoscimento a suo favore di un assegno divorzile a carico del convenuto è infondata, non sussistendone i presupposti con riferimento alla componente assistenziale dalla stessa espressamente richiesta entro le preclusioni assertive (la non ha invero minimamente fatto riferimento alla Pt_1 componente perequativa e compensativa entro le preclusioni assertive e istruttorie, limitandosi a citarla solamente negli scritti conclusivi senza tuttavia averla adeguatamente né dimostrata né tanto meno allegata).
Invero, in primo luogo, la ricorrente non ha adeguatamente dimostrato l'impossibilità di reperire un reddito da lavoro a causa delle patologie che l'affliggono: non ha prodotto un certificato di inabilità al lavoro -nemmeno parziale- né ha dimostrato di aver almeno richiesto -prima ancora che ottenuto- qualsiasi indennità di invalidità. Si deve conseguentemente ritenere che la stessa abbia tutti gli strumenti per reperire autonomamente i mezzi per il proprio sostentamento (tanto più che la stessa non ha specificamente contestato né di aver lavorato anche dopo la separazione avviando progetti imprenditoriali nel settore della ristorazione e dell'attività ricettiva rivelatesi purtroppo fallimentari né di aver scelto di rinunciare all'insegnamento nella scuola primaria pur godendo di un diploma magistrale).
In secondo luogo, giova evidenziare, in fatto che la i) dal 2015 al Pt_1 2021, ha scelto di non ricevere un assegno di mantenimento periodico, ella avendo ottenuto dal marito di ricevere in anticipo lo stesso capitalizzato all'unico fine di provvedere, anche con tale risorsa, alla ristrutturazione dei propri immobili, senza subire, sol per questo, conseguenze pregiudizievoli;
ii) dal 2021 ha temporaneamente rinunciato a ricevere l'assegno di mantenimento dovutole dal coniuge alla luce della riferita esigenza di quest'ultimo di sostenere la figlia e i nipoti dopo la fine del matrimonio di , anche in questo caso senza patire conseguenze ER irreparabili. Tali circostanze di fatto, determinate -si badi- della sola volontà
pagina3 di 5 della ricorrente, di per sé considerate, risultano evidentemente del tutto incompatibili con una condizione di non autosufficienza economica: in caso di effettiva e reale indigenza si deve ritener che la non avrebbe potuto Pt_1 rinunciare volontariamente all'assegno di mantenimento periodico.
In terzo luogo, va osservato che la ricorrente, oltre a non sostenere spese abitative (ella vivendo in immobile di proprietà), per molti anni ha goduto del reddito derivante dallo sfruttamento economico delle sue proprietà immobiliari site nel Comune di Monteforte d'Alpone (Vr) mediante locazioni (allegato 01 di parte convenuta). Inoltre, anche qualora tali immobili non fossero oggi più locabili (come sostenuto dalla ricorrente), ben potrebbe in ogni caso la alienarli -previa Pt_1 eventuale sanatoria- per ottenere liquidità significativa o per acquistare un altro immobile da locare. Che il reddito della richiedente sia tutt'altro che modesto, inoltre, emerge dall'importo del mutuo concessole dall'Istituto di credito e dal recente finanziamento acceso a gennaio 2023 (doc. 17 e 18), regolarmente onerato.
Alla luce di tali elementi, si deve ritenere che la abbia adeguati Pt_1 mezzi economici e che, soprattutto, non abbia difficoltà di procurarseli per ragioni oggettive e che, ancorché sussista evidentemente uno squilibrio economico tra le parti favorevole al (che nel 2024 ha dichiarato un reddito di € 75.376 e CP_1 nel 2022 di € 71.421,86 a fronte del reddito della pari ad € 6.360 nel 2024, Pt_1 ad € 14.873 nel 2023 e ad € 17.376 nel 2022), tale squilibiro non trovi causa nelle scelte e nel ruolo svolto dai coniugi nel corso della vita matrimoniale, tanto più in ragione della breve durata (16 anni), bensì nelle autonome scelte di vita delle parti (carriera scolastica per il;
carriera imprenditoriale -purtroppo CP_1 infausta- nel settore della ristorazione e sfruttamento economico delle proprietà immobiliari per la ). Pt_1
Come sopra anticipato, nemmeno sussistono i presupposti per il riconoscimento a favore della ricorrente di un assegno divorzile con funzione compensativa/perequativa, non avendo la assolto all'onere di allegare (prima) Pt_1 e dimostrare in giudizio (poi) che lo squilibrio reddituale tra i coniugi sia stato effettivamente determinato dal sacrificio delle proprie ambizioni lavorative sostenuto a favore delle esigenze familiari.
In conclusione, la domanda di assegno divorzile avanzata dalla convenuta dev'essere rigettata.
Non vi è altra questione accessoria sulla quale provvedere stante la pacifica autosufficienza economica e la maggiore età della figlia delle parti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022 per le cause di valore indeterminabile a bassa complessità (valori medi per tutte le quattro fasi del giudizio).
P Q M
Il Tribunale Ordinario di Venezia, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando,
-Rigetta la domanda della di riconoscimento di un assegno divorzile per sé a Pt_1 carico del;
CP_1
-Dichiara tenuta e condanna la alla rifusione delle spese di lite a favore Pt_1 del che liquida in € 7.616 per compenso di avvocato, oltre al 15% per CP_1 spese, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 27.02.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
-Dott. Carlo Azzolini- -Dott. Alessandro Cabianca-
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