Cass. civ., sez. II, sentenza 04/01/1966, n. 66
CASS
Sentenza 4 gennaio 1966

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Il contratto collettivo postcorporativo, per la sua natura privatistica, e vincolante unicamente per gli iscritti alle contrapposte associazioni sindacali stipulanti, onde la parte che ne invochi l'applicazione deve provare l'estremo della iscrizione sua e dell'altra parte alle rispettive associazioni stipulanti, o che almeno da parte del soggetto non iscritto alle associazioni contraenti vi sia stata un'espressa adesione all'accordo, ovvero un'implicita ricezione dello stesso nel contratto individuale. ( Conf 1739/64; Cfr 1740/64; 1260/64; 310/64).*

Pur non potendosi disconoscere che nel rapporto di lavoro il principio commutativo e insensibile all'eta e al sesso, art. 37 della Costituzione, e che alla retribuzione dell'apprendista si estendono i principi inderogabili dettati dall'art. 36 della Costituzione,deve tuttavia ritenersi che nella disciplina positiva dell'apprendistato e insita una disparita rispetto al rapporto ordinario, non solo perche il soggetto da all'opera, da esso prestata, un rendimento diverso, ma anche e soprattutto perche il lavoro svolto non rappresenta solo il mezzo per percepire un determinato guadagno, ma anche il mezzo per conseguire una qualificazione professionale. Da cio consegue che, dovendo il giudice, nell'applicazione del duplice criterio dettato dall'art.36 della Costituzione,proporzionalita e sufficienza, accertare concretamente la correlazione tra l'opera prestata e le esigenze umane del prestatore d'opera, soggettivamente ed oggettivamente considerate,non possono sfuggire al suo incensurabile giudizio le sopraindicate disparita. *

L'impossibilita di compensare i periodi di lavoro eccedenti l'orario massimo legale, od in caso di lavoro discontinuo, quello prefissato dall'autonomia collettiva o negoziale delle parti, con periodi di inoperosita, sussiste solo nel caso in cui il prestatore d'opera debba comunque tenersi a disposizione del datore di lavoro e non quando gli siano, invece, consentite flessioni per il recupero del riposo, poiche in tal caso si determina una dissociazione tra il normale orario di Esercizio dell'azienda e quello, frazionato,in cui la prestazione d'opera e dovuta. Del pari, la maggiorazione per il lavoro notturno e prevista ,articolo 2108 cod. civ., nel solo caso in cui, mancando turni di lavoro ed una regolare rotazione dei medesimi, la prestazione, divenuta continuativa assume carattere di straordinarieta rispetto al lavoro diurno, provocando un maggiore disagio ed una piu intensa usura di energie. *

Il piu ampio potere istruttorio, riservato al giudice nelle cause del lavoro,rappresenta una discrezionale facolta del medesimo, per cui non vi puo essere luogo a censura di legittimita, quando egli abbia ritenuto opportuno non esercitare detta facolta. *

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 04/01/1966, n. 66
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 66
    Data del deposito : 4 gennaio 1966

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