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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 19/03/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 327/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore
dott. JJOLANDA DI ROSA Giudice
dott.ssa MAURA MANZI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 327/2024 promossa da:
(C.F.: ), nata a [...] [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...] ed elettivamente domiciliata in L'Aquila (AQ),
Corso Vittorio Emanuele II n. 95, presso lo studio del difensore Avv. Valentina Picchioni;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F.: ), nato a [...] il [...], residente Controparte_1 C.F._2 in L'Aquila, Via Giuseppe Impastato n. 1 ed elettivamente domiciliato in L'Aquila in Piazza Santa
Giusta n. 5, presso lo studio del difensore Avv. Silvia Catalucci;
RESISTENTE
nonché
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica in sede;
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti chiedono che venga dichiarata la separazione personale dei coniugi alle condizioni congiuntamente rassegnate e depositate all'udienza del 26.02.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c. pag. 1 FATTO E DIRITTO
1. Con atto depositato in data 22.02.2024, premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio civile con in L'Aquila il 22.03.2010, in regime patrimoniale Controparte_1
di comunione dei beni, chiedeva dichiararsi la separazione personale dei coniugi.
2. La ricorrente rappresentava: i) che dall'unione matrimoniale erano nate tre figlie, Persona_1
(nata a [...] il [...]), (nata a [...] il [...]) e
[...] Persona_2
(nata a [...] il [...]), tutte minorenni;
ii) che nel corso del Persona_3 matrimonio i rapporti tra i coniugi si erano deteriorati al punto che l'unione materiale e spirituale tra i due non poteva essere più ricostituita, non sussistendone più i presupposti;
iii) che i coniugi erano giunti alla decisione di vivere separati, precisando che l'abitazione familiare ove vive con le tre figlie, è un alloggio del progetto C.A.S.E. sito in Paganica (AQ), mentre il resistente a partire dal mese di settembre 2023 vive altrove;
iv) di avere la qualifica da parrucchiera e di essere disoccupata in cerca di nuova occupazione, mentre il resistente ha un impiego a tempo indeterminato, lavorando nel campo dell'edilizia; v) che il resistente, a seguito della separazione di fatto, versa alla ricorrente la somma di € 200,00 mensili, a titolo di contribuzione al mantenimento dei minori, oltre alla metà dell'assegno unico universale corrisposto dall'INPS per le minori, pari a circa € 600,00 mensili.
3. In data 15.04.2024 si costituiva in giudizio il resistente, il quale, pur aderendo alla richiesta di dichiarazione della separazione personale dei coniugi, contestava integralmente la ricostruzione avversaria. In particolare, si opponeva alla richiesta di contribuzione avanzata dalla ricorrente, precisando di percepire uno stipendio mensile di € 1.500,00, a cui va detratto il canone di locazione pari ad € 500,00 mensili, oltre ulteriori € 200,00 per il pagamento di spese per bollette ed utenze. Precisava, inoltre, di versare mensilmente alla moglie l'importo di € 250,00, oltre all'assegno unico universale corrisposto dall'INPS pari ad € 670,00 mensili.
4. All'udienza di comparizione del 15.05.2024, le parti comparivano personalmente e chiedevano un breve rinvio per verificare eventuali ipotesi conciliative in ordine al mantenimento e al diritto di visita. La causa veniva, dunque, rinviata all'udienza del
12.06.2024, da svolgersi con il deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.
5. Con note a trattazione scritta depositate dal ricorrente e dal resistente in data 12.06.2024, le parti chiedevano un breve rinvio per definire meglio le condizioni della separazione al fine di addivenire ad un accordo. Con successivo provvedimento del 04.11.2024, veniva disposto il deposito di integrazioni documentali, assegnando alle parti un termine – anche per il deposito di un eventuale accordo medio tempore raggiunto – fino all'udienza fissata in data 04.12.2024, da svolgersi con il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza ex art. 127ter c.p.c.
pag. 2 6. Con note congiunte a trattazione scritta depositate in data 03.12.2024, le parti chiedevano un breve rinvio per formalizzare l'accordo raggiunto. Pertanto, preso atto dell'intervenuto accordo, la causa veniva rinviata all'udienza del 26.02.2025, da svolgersi con il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza ex art. 127ter c.p.c.
7. Con note congiunte di trattazione scritta depositate in data 25.02.2025, le parti si riportavano alle condizioni di cui all'accordo di separazione sottoscritto dai coniugi e depositato in data
18.02.2025. La causa veniva, quindi, riservata in decisione dinanzi al Collegio.
8. La domanda va accolta, in quanto sussistono i presupposti per la dichiarazione di separazione personale dei coniugi e le condizioni concordate dalle parti definiscono e regolano correttamente le reciproche relazioni ed appaiono conformi ai diritti delle figlie minori, soddisfacendo il loro primario interesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, in composizione collegiale, visto il parere favorevole del P.M., definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 327/2024 e vertente tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
- OMOLOGA la separazione personale dei coniugi, i quali hanno contratto matrimonio in
L'Aquila (AQ) il 22.03.2010, in regime patrimoniale di comunione dei beni (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di L'Aquila al n.
7 - P. 1 – Uff.
1 - anno 2010), alle condizioni di cui all'accordo congiunto depositato in data 18.02.2025;
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) dispone l'assegnazione dell'alloggio del Progetto C.A.S.E. sito in L'Aquila, frazione
Paganica, Via Giuseppe Impastato n. 4, adibito a casa coniugale, alla Sig.ra Parte_1 Per_ che la abiterà con le figlie (nata a [...] il [...]),
[...] Persona_1
(nata a [...] il [...]) e (nata a [...] il [...]); Per_3 Per_ 3) dispone l'affidamento condiviso delle figlie minori , e ad entrambi Persona_1 Per_3
i genitori, con collocazione prevalente presso la Sig.ra e con Parte_1
l'obbligo per le parti di concordare le scelte di indirizzo e di maggior interesse per le figlie relative alla cura, all'istruzione ed all'educazione;
4) dispone che il Sig. avrà la facoltà di vedere e tenere con sé le figlie: (i) Controparte_1 per due pomeriggi a settimana secondo modalità da concordarsi di volta in volta a seconda degli impegni lavorativi e delle esigenze scolastiche e ricreative dei minori;
(ii) due week- end alternati al mese, dalle ore 16.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica con possibilità di pernotto;
(iii) con alternanza annuale i giorni 24/25/26 dicembre, 31 dicembre/01 gennaio, 5/6 gennaio;
(iv) con alternanza annuale i giorni di Pasqua e di
Pasquetta; (v) durante l'estate per due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno al fine di consentire l'organizzazione dei rispettivi piani ferie e comunque con obbligo di comunicazione del luogo di destinazione e di pag. 3 permanenza;
(vi) con alternanza annuale quanto a tutte le principali festività religiose e laiche;
5) dispone che, anche in deroga all'ordinaria turnazione, ciascuno dei genitori avrà diritto di trascorrere con le figlie minori il giorno del proprio compleanno nonché la Festa della
Mamma e del Papà;
6) dispone che il giorno del compleanno delle minori sarà festeggiato di norma a pranzo con un genitore ed a cena con l'altro;
7) stabilisce che il Sig. versi alla Sig.ra a titolo di Controparte_1 Parte_1 contribuzione per il mantenimento ordinario delle figlie minori, entro il 5 di ogni mese, la somma mensile di € 250,00 (dicesi euro duecentocinquanta/00) rivalutabile ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie, per tali intendendosi quelle di cui al protocollo adottato presso il Tribunale Civile di L'Aquila;
8) stabilisce che l'Assegno Unico Universale erogato dall'INPS continuerà ad essere percepito in via esclusiva dalla Sig.ra Parte_1
9) prende atto che le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano pertanto al reciproco mantenimento;
10) le spese del giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti con rinuncia dei rispettivi difensori al vincolo di solidarietà personale.
Così deciso in videoconferenza il 14 marzo 2025
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli
pag. 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore
dott. JJOLANDA DI ROSA Giudice
dott.ssa MAURA MANZI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 327/2024 promossa da:
(C.F.: ), nata a [...] [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...] ed elettivamente domiciliata in L'Aquila (AQ),
Corso Vittorio Emanuele II n. 95, presso lo studio del difensore Avv. Valentina Picchioni;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F.: ), nato a [...] il [...], residente Controparte_1 C.F._2 in L'Aquila, Via Giuseppe Impastato n. 1 ed elettivamente domiciliato in L'Aquila in Piazza Santa
Giusta n. 5, presso lo studio del difensore Avv. Silvia Catalucci;
RESISTENTE
nonché
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica in sede;
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti chiedono che venga dichiarata la separazione personale dei coniugi alle condizioni congiuntamente rassegnate e depositate all'udienza del 26.02.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c. pag. 1 FATTO E DIRITTO
1. Con atto depositato in data 22.02.2024, premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio civile con in L'Aquila il 22.03.2010, in regime patrimoniale Controparte_1
di comunione dei beni, chiedeva dichiararsi la separazione personale dei coniugi.
2. La ricorrente rappresentava: i) che dall'unione matrimoniale erano nate tre figlie, Persona_1
(nata a [...] il [...]), (nata a [...] il [...]) e
[...] Persona_2
(nata a [...] il [...]), tutte minorenni;
ii) che nel corso del Persona_3 matrimonio i rapporti tra i coniugi si erano deteriorati al punto che l'unione materiale e spirituale tra i due non poteva essere più ricostituita, non sussistendone più i presupposti;
iii) che i coniugi erano giunti alla decisione di vivere separati, precisando che l'abitazione familiare ove vive con le tre figlie, è un alloggio del progetto C.A.S.E. sito in Paganica (AQ), mentre il resistente a partire dal mese di settembre 2023 vive altrove;
iv) di avere la qualifica da parrucchiera e di essere disoccupata in cerca di nuova occupazione, mentre il resistente ha un impiego a tempo indeterminato, lavorando nel campo dell'edilizia; v) che il resistente, a seguito della separazione di fatto, versa alla ricorrente la somma di € 200,00 mensili, a titolo di contribuzione al mantenimento dei minori, oltre alla metà dell'assegno unico universale corrisposto dall'INPS per le minori, pari a circa € 600,00 mensili.
3. In data 15.04.2024 si costituiva in giudizio il resistente, il quale, pur aderendo alla richiesta di dichiarazione della separazione personale dei coniugi, contestava integralmente la ricostruzione avversaria. In particolare, si opponeva alla richiesta di contribuzione avanzata dalla ricorrente, precisando di percepire uno stipendio mensile di € 1.500,00, a cui va detratto il canone di locazione pari ad € 500,00 mensili, oltre ulteriori € 200,00 per il pagamento di spese per bollette ed utenze. Precisava, inoltre, di versare mensilmente alla moglie l'importo di € 250,00, oltre all'assegno unico universale corrisposto dall'INPS pari ad € 670,00 mensili.
4. All'udienza di comparizione del 15.05.2024, le parti comparivano personalmente e chiedevano un breve rinvio per verificare eventuali ipotesi conciliative in ordine al mantenimento e al diritto di visita. La causa veniva, dunque, rinviata all'udienza del
12.06.2024, da svolgersi con il deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.
5. Con note a trattazione scritta depositate dal ricorrente e dal resistente in data 12.06.2024, le parti chiedevano un breve rinvio per definire meglio le condizioni della separazione al fine di addivenire ad un accordo. Con successivo provvedimento del 04.11.2024, veniva disposto il deposito di integrazioni documentali, assegnando alle parti un termine – anche per il deposito di un eventuale accordo medio tempore raggiunto – fino all'udienza fissata in data 04.12.2024, da svolgersi con il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza ex art. 127ter c.p.c.
pag. 2 6. Con note congiunte a trattazione scritta depositate in data 03.12.2024, le parti chiedevano un breve rinvio per formalizzare l'accordo raggiunto. Pertanto, preso atto dell'intervenuto accordo, la causa veniva rinviata all'udienza del 26.02.2025, da svolgersi con il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza ex art. 127ter c.p.c.
7. Con note congiunte di trattazione scritta depositate in data 25.02.2025, le parti si riportavano alle condizioni di cui all'accordo di separazione sottoscritto dai coniugi e depositato in data
18.02.2025. La causa veniva, quindi, riservata in decisione dinanzi al Collegio.
8. La domanda va accolta, in quanto sussistono i presupposti per la dichiarazione di separazione personale dei coniugi e le condizioni concordate dalle parti definiscono e regolano correttamente le reciproche relazioni ed appaiono conformi ai diritti delle figlie minori, soddisfacendo il loro primario interesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, in composizione collegiale, visto il parere favorevole del P.M., definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 327/2024 e vertente tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
- OMOLOGA la separazione personale dei coniugi, i quali hanno contratto matrimonio in
L'Aquila (AQ) il 22.03.2010, in regime patrimoniale di comunione dei beni (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di L'Aquila al n.
7 - P. 1 – Uff.
1 - anno 2010), alle condizioni di cui all'accordo congiunto depositato in data 18.02.2025;
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) dispone l'assegnazione dell'alloggio del Progetto C.A.S.E. sito in L'Aquila, frazione
Paganica, Via Giuseppe Impastato n. 4, adibito a casa coniugale, alla Sig.ra Parte_1 Per_ che la abiterà con le figlie (nata a [...] il [...]),
[...] Persona_1
(nata a [...] il [...]) e (nata a [...] il [...]); Per_3 Per_ 3) dispone l'affidamento condiviso delle figlie minori , e ad entrambi Persona_1 Per_3
i genitori, con collocazione prevalente presso la Sig.ra e con Parte_1
l'obbligo per le parti di concordare le scelte di indirizzo e di maggior interesse per le figlie relative alla cura, all'istruzione ed all'educazione;
4) dispone che il Sig. avrà la facoltà di vedere e tenere con sé le figlie: (i) Controparte_1 per due pomeriggi a settimana secondo modalità da concordarsi di volta in volta a seconda degli impegni lavorativi e delle esigenze scolastiche e ricreative dei minori;
(ii) due week- end alternati al mese, dalle ore 16.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica con possibilità di pernotto;
(iii) con alternanza annuale i giorni 24/25/26 dicembre, 31 dicembre/01 gennaio, 5/6 gennaio;
(iv) con alternanza annuale i giorni di Pasqua e di
Pasquetta; (v) durante l'estate per due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno al fine di consentire l'organizzazione dei rispettivi piani ferie e comunque con obbligo di comunicazione del luogo di destinazione e di pag. 3 permanenza;
(vi) con alternanza annuale quanto a tutte le principali festività religiose e laiche;
5) dispone che, anche in deroga all'ordinaria turnazione, ciascuno dei genitori avrà diritto di trascorrere con le figlie minori il giorno del proprio compleanno nonché la Festa della
Mamma e del Papà;
6) dispone che il giorno del compleanno delle minori sarà festeggiato di norma a pranzo con un genitore ed a cena con l'altro;
7) stabilisce che il Sig. versi alla Sig.ra a titolo di Controparte_1 Parte_1 contribuzione per il mantenimento ordinario delle figlie minori, entro il 5 di ogni mese, la somma mensile di € 250,00 (dicesi euro duecentocinquanta/00) rivalutabile ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie, per tali intendendosi quelle di cui al protocollo adottato presso il Tribunale Civile di L'Aquila;
8) stabilisce che l'Assegno Unico Universale erogato dall'INPS continuerà ad essere percepito in via esclusiva dalla Sig.ra Parte_1
9) prende atto che le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano pertanto al reciproco mantenimento;
10) le spese del giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti con rinuncia dei rispettivi difensori al vincolo di solidarietà personale.
Così deciso in videoconferenza il 14 marzo 2025
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli
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