Art. 7. (Separazione contabile) (( 1. Il fornitore del servizio universale e' tenuto ad istituire la separazione contabile sulla base di principi di contabilita' dei costi applicati coerentemente e obiettivamente giustificabili, distinguendo chiaramente tra i singoli servizi ed i prodotti che fanno parte del servizio universale e quelli che ne sono esclusi.)) 2. I sistemi di contabilita' imputano i costi a ciascuno, dei servizi ((. . .)) nel seguente modo:
a) imputazione diretta dei costi che possono essere direttamente attribuiti a un servizio ((o prodotto particolare)) ; b) imputazione dei costi comuni, intendendosi per tali quelli che non possono essere direttamente attribuiti a un ((servizio o prodotto particolare)) , come segue:
1) ove possibile, sulla base di un'analisi diretta dell'origine dei costi stessi;
2) se non e possibile un'analisi diretta, le categorie di costi comuni sono imputate per collegamento indiretto con un'altra categoria di costi o gruppo di categorie di costi per i quali e' possibile l'imputazione o attribuzione diretta; il collegamento indiretto e' basato su strutture di costi comparabili;
3) se non e' possibile imputare la categoria dei costi ne' in modo diretto ne' in modo indiretto, la categoria dei costi viene attribuita applicando un parametro di assegnazione generale, determinato in base al rapporto fra tutte le spese direttamente o indirettamente attribuite o imputate a ciascuno dei servizi ((universali)) , da un lato, e agli altri servizi, dall'altro.
((3-bis) I costi comuni necessari per la prestazione di servizi universali e di servizi non universali sono imputati in modo appropriato; ai servizi universali e ai servizi non universali devono essere applicati gli stessi fattori di costo.)) 3. (( La conformita' del sistema di separazione contabile e' verificata da un organismo competente indipendente dal fornitore del servizio universale ed incaricato di certificare il bilancio del fornitore del servizio universale.)) L'autorita'' di regolamentazione adotta i provvedimenti ritenuti necessari a seguito dei riscontro effettuato ed assicura che sia pubblicata periodicamente una dichiarazione relativa alla conformita'. (( 3-bis. L'autorita' di regolamentazione puo' adottare altri sistemi di contabilita' dei costi, compatibili con le previsioni di cui al comma 2. Di tale adozione l'autorita' informa la Commissione europea prima della relativa applicazione. 3-ter. L'autorita' di regolamentazione tiene a disposizione informazioni, sufficientemente dettagliate, circa i sistemi di contabilita' dei costi applicati dal fornitore del servizio universale e trasmette dette informazioni alla Commissione europea, su richiesta. 3-quater. Su richiesta dell'autorita' di regolamentazione e della Commissione europea, i fornitori di servizi postali mettono a disposizione, in via riservata, le informazioni dettagliate in materia di contabilita' risultanti dai sistemi di cui al presente articolo. 3-quinquies. I fornitori di servizi postali che contribuiscono al fondo di compensazione di cui all'articolo 10 del presente decreto assicurano la separazione della contabilita' al fine di garantire il funzionamento del fondo stesso. ))
a) imputazione diretta dei costi che possono essere direttamente attribuiti a un servizio ((o prodotto particolare)) ; b) imputazione dei costi comuni, intendendosi per tali quelli che non possono essere direttamente attribuiti a un ((servizio o prodotto particolare)) , come segue:
1) ove possibile, sulla base di un'analisi diretta dell'origine dei costi stessi;
2) se non e possibile un'analisi diretta, le categorie di costi comuni sono imputate per collegamento indiretto con un'altra categoria di costi o gruppo di categorie di costi per i quali e' possibile l'imputazione o attribuzione diretta; il collegamento indiretto e' basato su strutture di costi comparabili;
3) se non e' possibile imputare la categoria dei costi ne' in modo diretto ne' in modo indiretto, la categoria dei costi viene attribuita applicando un parametro di assegnazione generale, determinato in base al rapporto fra tutte le spese direttamente o indirettamente attribuite o imputate a ciascuno dei servizi ((universali)) , da un lato, e agli altri servizi, dall'altro.
((3-bis) I costi comuni necessari per la prestazione di servizi universali e di servizi non universali sono imputati in modo appropriato; ai servizi universali e ai servizi non universali devono essere applicati gli stessi fattori di costo.)) 3. (( La conformita' del sistema di separazione contabile e' verificata da un organismo competente indipendente dal fornitore del servizio universale ed incaricato di certificare il bilancio del fornitore del servizio universale.)) L'autorita'' di regolamentazione adotta i provvedimenti ritenuti necessari a seguito dei riscontro effettuato ed assicura che sia pubblicata periodicamente una dichiarazione relativa alla conformita'. (( 3-bis. L'autorita' di regolamentazione puo' adottare altri sistemi di contabilita' dei costi, compatibili con le previsioni di cui al comma 2. Di tale adozione l'autorita' informa la Commissione europea prima della relativa applicazione. 3-ter. L'autorita' di regolamentazione tiene a disposizione informazioni, sufficientemente dettagliate, circa i sistemi di contabilita' dei costi applicati dal fornitore del servizio universale e trasmette dette informazioni alla Commissione europea, su richiesta. 3-quater. Su richiesta dell'autorita' di regolamentazione e della Commissione europea, i fornitori di servizi postali mettono a disposizione, in via riservata, le informazioni dettagliate in materia di contabilita' risultanti dai sistemi di cui al presente articolo. 3-quinquies. I fornitori di servizi postali che contribuiscono al fondo di compensazione di cui all'articolo 10 del presente decreto assicurano la separazione della contabilita' al fine di garantire il funzionamento del fondo stesso. ))