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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 10/07/2025, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, composta da
Dott.ssa Vincenza Randazzo Presidente
Dott. Giuseppe Minutoli Consigliere
Dott.ssa Maria Luisa Tortorella Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nel giudizio iscritto al n. 814/2023 R.G.A.C., promosso da
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, elettiv.te domiciliata in Via Dogali 1/A, Messina, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Minissale che la rappresenta e difende per procura in atti, appellante, contro
(c.f. ), elettiv.te Controparte_1 CodiceFiscale_1 domiciliato in Via Cesareo 29, Messina, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Ponz
De Leon che la rappresenta e difede, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Oriana
Maria Toscano, per procura in atti, appellata, appellante in via incidentale, avente ad oggetto: responabilità ex artt. 2049 – 2051 – 2052 c.c. (appello avverso la sentenza n. 1011/23 R.S. del Tribunale di Messina).
Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa.
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato in data 8 novembre 2023 ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza n. 1011/23 R.S. con la quale il Tribunale di
Messina aveva accolto parzialmente le domande svolte da Controparte_1
e condannato l'odierna appellante al pagamento, a favore della
[...]
1 , della somma di € 4.888,40 oltre interessi, nonché delle spese CP_1 processuali in ragione del 40%, con compensazione del restante 60%.
Con il primo motivo la società appellante ha eccepito la nullità della citazione introduttiva per mancato rispetto dei termini liberi a comparire con conseguente nullità della sentenza impugnata;
con il secondo motivo ha dedotto l'erronea applicazione dell'art. 2051 c.c. da parte del giudice di prime cure e, con il terzo motivo, ha eccepito l'improcedibilità delle domande svolte dalla per CP_1 mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita. Ha chiesto altresì di essere autorizzata a chiamare in causa la al fine Controparte_2 di essere manlevata in caso di condanna.
, costituendosi, ha contestato la fondatezza delle Controparte_1 doglianze svolte dalla chiedendo il rigetto dell'appello. In via Parte_1 incidentale, ha chiesto la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui aveva ascritto la responsabilità del sinistro alla stessa danneggiata nella misura del 60%
e non, correttamente, in via esclusiva alla Parte_1
Con ordinanza del 25 luglio 2024 è stata sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
All'udienza dell'8 maggio 2025 nessuna delle parti ha depositato le note scritte ex art. 127 ter c.p.c.; rinviata la causa al 24 giugno 2025, mediante sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., nessuna delle parti ha depositato note.
Ciò posto, visto l'art. 127 ter, 4° comma, c.p.c., deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarato estinto il giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, nel giudizio di appello avverso la sentenza n. 1011/23 R.S. emessa dal Tribunale di Messina, visto l'art. 127 ter, 4° comma, c.p.c., ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio.
Si comunichi.
Messina, 10/07/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott.ssa Maria Luisa Tortorella) (dott.ssa Vincenza Randazzo)
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