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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 18/09/2025, n. 686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 686 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1202/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1202/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. JACCHERI ELENA Parte_1 C.F._1
e dell'avv. SPAGNOLO MARIA GRAZIA ( ); elettivamente C.F._2 domiciliato in presso il difensore avv. JACCHERI
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._3 dell'avv. SANNINO MARTINA elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. SANNINO MARTINA
CONVENUTO/I
Con intervento del PM sede
MOTIVI DELLA DECISIONE ha convenuto in giudizio per sentire Parte_1 Controparte_1 glimento del matrimonio d
Parte ricorrente ha inoltre domandato l'adozione di provvedimenti accessori a tutela della prole, segnatamente del figlio , nato dalla unione coniugale nel 2022. Per_1
La ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Tribunale di Livorno, contrariis reiectis, previa emanazione dei provvedimenti presidenziali di legge: - pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile dei coniugi e coniugatisi il 19/6/2021 nel Comune di Parte_1 Controparte_1 Livorno, matrimo a di Livorno al n. 101, parte I, ordinando
pagina 1 di 5 all'Ufficiale dello stato civile di procedere con l'annotazione della sentenza. - Accertare ed indi dichiarare che, in conseguenza dei comportamenti persistentemente e gravemente antigiuridici del Sig. e, comunque, in CP_1 conseguenza dei di lui comportamenti posti in violazione dei doveri di educazione, istr antenimento del figlio, pregiudizievoli per la sana crescita ed educazione dello stesso, si chiede che venga disposto l'affidamento esclusivo del bambino alla madre e pronunciata la decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale. In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui non venga disposta la decadenza della potestà genitoriale, si chiede che venga disposto l'affidamento super esclusivo. - Il Sig. dovrà versare mensilmente in favore della Sig.ra CP_1
n assegno per il di lei mantenimento pari ad una somma non inferiore ad 300,00 mensilmente, mediante Pt_1
o bancario sul conto corrente intestato alla stessa, entro il giorno 5 di ogni mese, o quel diverso maggiore o minore importo che sarà dovuto agli esiti dell'espletanda istruttoria. La somma verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT. - Per il mantenimento del figlio, il Sig. dovrà versare una somma non CP_1 inferiore ad € 400,00 (quattrocentoeuro) mensilmente o quel diverso maggiore o minore importo che risulterà dovuto agli esiti dell'espletanda istruttoria. Le somme verranno rivalutate annualmente secondo gli indici ISTAT. - Per quanto attiene alle spese straordinarie, relative al figlio, ivi incluse, le tasse della scuola materna, la mensa, materiale didattico, visite specialistiche, spese odontoiatriche, spese sportive, comprensive delle spese ricreative, spese per la babysitter laddove necessaria anche per poter dare agio alla ricorrente di trovare un'occupazione lavorativa a tempo pieno e quant'altro, il Sig. dovrà provvedere al pagamento delle stesse CP_1 nella misura dell'80%, o quella diversa percentuale che risulterà di giustizia agli esiti dell'accertamento dell'effettiva capacità reddituale del Sig. - Il pagamento dovrà avvenire mediante bonifico bancario sul CP_1 conto corrente intestato alla Sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese. - Con risarcimento dei danni tutti patiti Pt_1 e patiendi dalla ricorrente, anch anno biologico ed esistenziale, danni che ci si riserva di chiedere eventualmente in un autonomo giudizio. Con vittoria di spese e compensi di giudizio. Con risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. da liquidarsi anche in via equitativa per celerità di giudizio, considerato i gravi comportamenti antigiuridici e penalmente rilevanti posti in essere dal Sig. che hanno indotto la ricorrente CP_1 a dover inevitabilmente e suo malgrado”.
Parte convenuta non si è opposta alla pronuncia di divorzio, ma in ordine ai provvedimenti accessori ha chiesto quanto segue: “Il sig. si oppone all'affido rafforzato o super esclusivo del CP_1 minore alla madre, chiede di essere avvertito per ogni questione relativa alla Persona_2 straordi lativa a benessere di e consultato per ogni decisione concernente Per_1
l'istruzione, l'educazione e la salute del minore. Il sig. consapevole delle sanzioni anche penali, CP_1 s'impegna a corrispondere quanto dovuto per il mantenim e per le spese straordinarie nella Per_1 misura del 50%. Nulla osserva sull'erogazione totale dell'assegno unico alla signora Il sig. Pt_1 CP_1 inoltre, effettuerà una o due videochiamate al giorno, negli orari che la signora più op Pt_1 cercherà, quanto prima, di poter ottemperare al proprio diritto di visita recandosi a Livorno presso l'abitazione della o in qualsiasi altro luogo dalla signora indicato, previo preavviso di giorni 5, anche laddove non Pt_1 potesse più recarsi in visita. Si rimette alle valutazioni dell'On.le Giudice in ordine all'interesse supremo del figlioletto Nathan.”.
In ragione della domanda di decadenza proposta dalla ricorrente, è stato nominato ai sensi dell'art.473 bis cpc n. 8 il curatore speciale del minore, che si è costituito in giudizio e ha rassegnato le seguenti conclusioni: -disporre, nel miglior interesse del minore, l'affido rafforzato o super esclusivo del minore alla madre, con collocamento e stabile residenza presso la madre Persona_2 stessa, la quale assumerà le decisioni di straordinaria amministrazione relative al figlio nonché assumerà in via esclusiva le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed Per_1 alla scelta della residenza abituale del minore, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
-disporre il collocamento del minore presso la residenza della madre attualmente fissata in Livorno; - il padre potrà incontrare il figlio, in presenza della madre, previo accordo con la stessa e congruo
pagina 2 di 5 preavviso; - il sig. contribuirà al mantenimento ordinario del figlio corrispondendo alla sig.ra la CP_1 Pt_1 somma mensile di euro 300,00 o quella maggiore ritenuta di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo le linee guida CNF;
assegno unico alla madre. Con spese e compensi del Curatore Speciale a cario solidale delle parti”.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e merita accoglimento considerato che, dal comportamento di entrambe le parti, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti comprovanti la dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Parte ricorrente, infatti, vive da tempo con i genitori e il figlio e il vive ad Afragola CP_1 presso il padre.
E' inoltre trascorso il tempo prescritto dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale per la pronuncia di separazione.
Venendo a trattare delle domande relative ai provvedimenti accessori, in primo luogo, va deciso in ordine all'affidamento della prole.
In via generale, va ricordato che secondo la giurisprudenza di legittimità in materia di decisioni sull'affidamento e sul collocamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore;
l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore;
inoltre, sempre secondo i principi della Suprema Corte in materia, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore ( cfr. Corte di Cassazione ordinanza n. 28244 del 2019 e sentenza n. 6535 del 2019).
Nel caso concreto, va confermato l'affidamento esclusivo alla madre, con attribuzione alla stessa anche di poteri decisionali per le questioni sanitari e di istruzione di maggiore interesse.
Ed infatti, il bambino vive da sempre con la madre e i nonni materni, i quali si sono dimostrati in grado di crescere il minore in modo adeguato e di dare allo stesso un contesto familiare e abitativo sereno;
, sin dalla nascita, ha sofferto di importanti problemi di salute che lo Per_1 hanno visto anche ricoverato per un lungo periodo, la madre ha seguito il figlio con dedizione e scrupolo e si prende cura degli aspetti sanitari del bambino.
A fronte di ciò, il resistente vive lontano dal figlio, con cui di fatto non ha mai convissuto;
dal punto di vista della salute del bambino, il padre non lo segue e ha poche informazioni in ordine alle sue necessità; infine, il sono mesi che non vede il figlio e, in ragione della distanza, CP_1
pagina 3 di 5 svolge solo videochiamate credendo che possano essere sufficienti ad istaurare un rapporto il figlio;
infine, il padre non si preoccupa neppure di pagare regolarmente il mantenimento. Il resistente, contattato dai servizi, ha comunque in un primo momento dichiarato di essere disponibile a intensificare la relazione con il bambino e a sottoporsi ad una valutazione delle capacità genitoriali, tuttavia, in seguito, lo stesso non si è attivato per svolgere il percorso di valutazione e ha anche interrotto le telefonate con . Per_1
In ragione di tali elementi, appare evidente che il minore non possa che essere affidato in via esclusiva alla madre.
Tanto premesso, però, non appare opportuno, come anche sostenuto dal curatore speciale, giungere alla decadenza dalla responsabilità genitoriale del resistente, il quale comunque ha manifestato affetto e interesse verso il bambino e, verosimilmente, sia in ragione della lontananza dei luoghi di vita, sia in ragione delle precarie condizioni economiche dello stesso, sia in ragione delle esistenti carenze genitoriali, non è riuscito a farsi parte attiva del processo. Tuttavia, è auspicabile, nell'interesse di , che il possa in futuro trovare di nuovo Per_1 CP_1 una occupazione sul territorio di vita ore, co stesso resistente prospettato, e quindi che, in quel caso, possa avere un riavvicinamento con il figlio.
Tanto premesso dovendosi decidere in ordine al mantenimento dei figli giova ricordare che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 legge 8 febbraio 2006, n. 54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti ( Cass. n. 17089 del 2013).
La ricorrente vive con i genitori in casa di proprietà, ma ha un reddito modesto, di circa € 1000,00 al mese, lavorando nel settore delle pulizie. Il resistente ha dichiarato di essere disoccupato e di vivere grazie al sostegno del padre che lo ospita, e, anche dalla relazione della Guardia di Finanza in atti, risulta essere privo di reddito. Tuttavia, dalle stesse dichiarazioni del ai Servizi risulta che lo stesso ha sempre lavorato come operaio e ha una capacità CP_1 lavorativa specifica che gli permette di conseguire reddito e, quindi, di mantenere il figlio.
In ragione di tali circostanze e del fatto che il resistente non mantiene mai il figlio in via diretta va disposto un contributo al mantenimento di € 350,00 al mese, le spese straordinarie saranno suddivise al 50%, mentre l'assegno unico verrà percepito dalla sola madre.
Va respinta la domanda di assegno di divorzio proposta dalla ricorrente.
Ed infatti, non solo ad oggi la situazione reddituale della ricorrente appare migliore di quella del resistente, ma la non ha in alcun modo allegato e provato la sussistenza dei Pt_1
pagina 4 di 5 presupposti per l'accoglimento della domanda, tenendo anche conto del fatto che in sede di omologa della separazione alla ricorrente non era stato riconosciuto alcun mantenimento.
Le spese di lite, liquidate tenuto conto anche del rigetto della domanda di assegno divorzile, vanno poste a carico del CP_1
P.Q.M
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda, dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti indicate in epigrafe Pt_1
, celebrato in data 19/06/2021 in LIVONO,
[...] Controparte_1
uel Comune al n. 101 parte 1 anno 2021; con ordine all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza ex art. 5, comma 1, L. 898/1970 e alle ulteriori incombenze di legge ivi compresa quella di cui al 2° comma di detto articolo.
CONDIZIONI
1. Affida in via esclusiva alla madre, con attribuzione alla stessa anche di poteri Per_1 decisionali per le questi ari e di istruzione di maggiore interesse;
2. Ove il voglia riprendere gli incontri con il bambino, potrà vederlo solo alla CP_1 presen adre o di persona di fiducia della ricorrente;
3. Il con decorrenza dal maggio 2024 verserà a titolo di contributo di CP_1 ma to del figlio la somma di € 350 al mese, oltre 50% spese straordinarie;
4. L'assegno unico verrà percepito dalla sola Pt_1
5. Condanna il alla refusione delle spese di lite sostenute dalla he liquida in CP_1 Pt_1
€ 2156,00, oltre accessori come per legge;
6. Condanna il alla refusione delle spese di lite sostenute dal minore con la CP_1 costituzione mediante il curatore speciale che liquida in € 1904,00, oltre accessori come per legge;
Livorno, 18 settembre 2025
Il Presidente dott. Azzurra Fodra
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1202/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. JACCHERI ELENA Parte_1 C.F._1
e dell'avv. SPAGNOLO MARIA GRAZIA ( ); elettivamente C.F._2 domiciliato in presso il difensore avv. JACCHERI
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._3 dell'avv. SANNINO MARTINA elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. SANNINO MARTINA
CONVENUTO/I
Con intervento del PM sede
MOTIVI DELLA DECISIONE ha convenuto in giudizio per sentire Parte_1 Controparte_1 glimento del matrimonio d
Parte ricorrente ha inoltre domandato l'adozione di provvedimenti accessori a tutela della prole, segnatamente del figlio , nato dalla unione coniugale nel 2022. Per_1
La ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Tribunale di Livorno, contrariis reiectis, previa emanazione dei provvedimenti presidenziali di legge: - pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile dei coniugi e coniugatisi il 19/6/2021 nel Comune di Parte_1 Controparte_1 Livorno, matrimo a di Livorno al n. 101, parte I, ordinando
pagina 1 di 5 all'Ufficiale dello stato civile di procedere con l'annotazione della sentenza. - Accertare ed indi dichiarare che, in conseguenza dei comportamenti persistentemente e gravemente antigiuridici del Sig. e, comunque, in CP_1 conseguenza dei di lui comportamenti posti in violazione dei doveri di educazione, istr antenimento del figlio, pregiudizievoli per la sana crescita ed educazione dello stesso, si chiede che venga disposto l'affidamento esclusivo del bambino alla madre e pronunciata la decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale. In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui non venga disposta la decadenza della potestà genitoriale, si chiede che venga disposto l'affidamento super esclusivo. - Il Sig. dovrà versare mensilmente in favore della Sig.ra CP_1
n assegno per il di lei mantenimento pari ad una somma non inferiore ad 300,00 mensilmente, mediante Pt_1
o bancario sul conto corrente intestato alla stessa, entro il giorno 5 di ogni mese, o quel diverso maggiore o minore importo che sarà dovuto agli esiti dell'espletanda istruttoria. La somma verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT. - Per il mantenimento del figlio, il Sig. dovrà versare una somma non CP_1 inferiore ad € 400,00 (quattrocentoeuro) mensilmente o quel diverso maggiore o minore importo che risulterà dovuto agli esiti dell'espletanda istruttoria. Le somme verranno rivalutate annualmente secondo gli indici ISTAT. - Per quanto attiene alle spese straordinarie, relative al figlio, ivi incluse, le tasse della scuola materna, la mensa, materiale didattico, visite specialistiche, spese odontoiatriche, spese sportive, comprensive delle spese ricreative, spese per la babysitter laddove necessaria anche per poter dare agio alla ricorrente di trovare un'occupazione lavorativa a tempo pieno e quant'altro, il Sig. dovrà provvedere al pagamento delle stesse CP_1 nella misura dell'80%, o quella diversa percentuale che risulterà di giustizia agli esiti dell'accertamento dell'effettiva capacità reddituale del Sig. - Il pagamento dovrà avvenire mediante bonifico bancario sul CP_1 conto corrente intestato alla Sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese. - Con risarcimento dei danni tutti patiti Pt_1 e patiendi dalla ricorrente, anch anno biologico ed esistenziale, danni che ci si riserva di chiedere eventualmente in un autonomo giudizio. Con vittoria di spese e compensi di giudizio. Con risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. da liquidarsi anche in via equitativa per celerità di giudizio, considerato i gravi comportamenti antigiuridici e penalmente rilevanti posti in essere dal Sig. che hanno indotto la ricorrente CP_1 a dover inevitabilmente e suo malgrado”.
Parte convenuta non si è opposta alla pronuncia di divorzio, ma in ordine ai provvedimenti accessori ha chiesto quanto segue: “Il sig. si oppone all'affido rafforzato o super esclusivo del CP_1 minore alla madre, chiede di essere avvertito per ogni questione relativa alla Persona_2 straordi lativa a benessere di e consultato per ogni decisione concernente Per_1
l'istruzione, l'educazione e la salute del minore. Il sig. consapevole delle sanzioni anche penali, CP_1 s'impegna a corrispondere quanto dovuto per il mantenim e per le spese straordinarie nella Per_1 misura del 50%. Nulla osserva sull'erogazione totale dell'assegno unico alla signora Il sig. Pt_1 CP_1 inoltre, effettuerà una o due videochiamate al giorno, negli orari che la signora più op Pt_1 cercherà, quanto prima, di poter ottemperare al proprio diritto di visita recandosi a Livorno presso l'abitazione della o in qualsiasi altro luogo dalla signora indicato, previo preavviso di giorni 5, anche laddove non Pt_1 potesse più recarsi in visita. Si rimette alle valutazioni dell'On.le Giudice in ordine all'interesse supremo del figlioletto Nathan.”.
In ragione della domanda di decadenza proposta dalla ricorrente, è stato nominato ai sensi dell'art.473 bis cpc n. 8 il curatore speciale del minore, che si è costituito in giudizio e ha rassegnato le seguenti conclusioni: -disporre, nel miglior interesse del minore, l'affido rafforzato o super esclusivo del minore alla madre, con collocamento e stabile residenza presso la madre Persona_2 stessa, la quale assumerà le decisioni di straordinaria amministrazione relative al figlio nonché assumerà in via esclusiva le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed Per_1 alla scelta della residenza abituale del minore, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
-disporre il collocamento del minore presso la residenza della madre attualmente fissata in Livorno; - il padre potrà incontrare il figlio, in presenza della madre, previo accordo con la stessa e congruo
pagina 2 di 5 preavviso; - il sig. contribuirà al mantenimento ordinario del figlio corrispondendo alla sig.ra la CP_1 Pt_1 somma mensile di euro 300,00 o quella maggiore ritenuta di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo le linee guida CNF;
assegno unico alla madre. Con spese e compensi del Curatore Speciale a cario solidale delle parti”.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e merita accoglimento considerato che, dal comportamento di entrambe le parti, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti comprovanti la dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Parte ricorrente, infatti, vive da tempo con i genitori e il figlio e il vive ad Afragola CP_1 presso il padre.
E' inoltre trascorso il tempo prescritto dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale per la pronuncia di separazione.
Venendo a trattare delle domande relative ai provvedimenti accessori, in primo luogo, va deciso in ordine all'affidamento della prole.
In via generale, va ricordato che secondo la giurisprudenza di legittimità in materia di decisioni sull'affidamento e sul collocamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore;
l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore;
inoltre, sempre secondo i principi della Suprema Corte in materia, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore ( cfr. Corte di Cassazione ordinanza n. 28244 del 2019 e sentenza n. 6535 del 2019).
Nel caso concreto, va confermato l'affidamento esclusivo alla madre, con attribuzione alla stessa anche di poteri decisionali per le questioni sanitari e di istruzione di maggiore interesse.
Ed infatti, il bambino vive da sempre con la madre e i nonni materni, i quali si sono dimostrati in grado di crescere il minore in modo adeguato e di dare allo stesso un contesto familiare e abitativo sereno;
, sin dalla nascita, ha sofferto di importanti problemi di salute che lo Per_1 hanno visto anche ricoverato per un lungo periodo, la madre ha seguito il figlio con dedizione e scrupolo e si prende cura degli aspetti sanitari del bambino.
A fronte di ciò, il resistente vive lontano dal figlio, con cui di fatto non ha mai convissuto;
dal punto di vista della salute del bambino, il padre non lo segue e ha poche informazioni in ordine alle sue necessità; infine, il sono mesi che non vede il figlio e, in ragione della distanza, CP_1
pagina 3 di 5 svolge solo videochiamate credendo che possano essere sufficienti ad istaurare un rapporto il figlio;
infine, il padre non si preoccupa neppure di pagare regolarmente il mantenimento. Il resistente, contattato dai servizi, ha comunque in un primo momento dichiarato di essere disponibile a intensificare la relazione con il bambino e a sottoporsi ad una valutazione delle capacità genitoriali, tuttavia, in seguito, lo stesso non si è attivato per svolgere il percorso di valutazione e ha anche interrotto le telefonate con . Per_1
In ragione di tali elementi, appare evidente che il minore non possa che essere affidato in via esclusiva alla madre.
Tanto premesso, però, non appare opportuno, come anche sostenuto dal curatore speciale, giungere alla decadenza dalla responsabilità genitoriale del resistente, il quale comunque ha manifestato affetto e interesse verso il bambino e, verosimilmente, sia in ragione della lontananza dei luoghi di vita, sia in ragione delle precarie condizioni economiche dello stesso, sia in ragione delle esistenti carenze genitoriali, non è riuscito a farsi parte attiva del processo. Tuttavia, è auspicabile, nell'interesse di , che il possa in futuro trovare di nuovo Per_1 CP_1 una occupazione sul territorio di vita ore, co stesso resistente prospettato, e quindi che, in quel caso, possa avere un riavvicinamento con il figlio.
Tanto premesso dovendosi decidere in ordine al mantenimento dei figli giova ricordare che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 legge 8 febbraio 2006, n. 54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti ( Cass. n. 17089 del 2013).
La ricorrente vive con i genitori in casa di proprietà, ma ha un reddito modesto, di circa € 1000,00 al mese, lavorando nel settore delle pulizie. Il resistente ha dichiarato di essere disoccupato e di vivere grazie al sostegno del padre che lo ospita, e, anche dalla relazione della Guardia di Finanza in atti, risulta essere privo di reddito. Tuttavia, dalle stesse dichiarazioni del ai Servizi risulta che lo stesso ha sempre lavorato come operaio e ha una capacità CP_1 lavorativa specifica che gli permette di conseguire reddito e, quindi, di mantenere il figlio.
In ragione di tali circostanze e del fatto che il resistente non mantiene mai il figlio in via diretta va disposto un contributo al mantenimento di € 350,00 al mese, le spese straordinarie saranno suddivise al 50%, mentre l'assegno unico verrà percepito dalla sola madre.
Va respinta la domanda di assegno di divorzio proposta dalla ricorrente.
Ed infatti, non solo ad oggi la situazione reddituale della ricorrente appare migliore di quella del resistente, ma la non ha in alcun modo allegato e provato la sussistenza dei Pt_1
pagina 4 di 5 presupposti per l'accoglimento della domanda, tenendo anche conto del fatto che in sede di omologa della separazione alla ricorrente non era stato riconosciuto alcun mantenimento.
Le spese di lite, liquidate tenuto conto anche del rigetto della domanda di assegno divorzile, vanno poste a carico del CP_1
P.Q.M
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda, dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti indicate in epigrafe Pt_1
, celebrato in data 19/06/2021 in LIVONO,
[...] Controparte_1
uel Comune al n. 101 parte 1 anno 2021; con ordine all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza ex art. 5, comma 1, L. 898/1970 e alle ulteriori incombenze di legge ivi compresa quella di cui al 2° comma di detto articolo.
CONDIZIONI
1. Affida in via esclusiva alla madre, con attribuzione alla stessa anche di poteri Per_1 decisionali per le questi ari e di istruzione di maggiore interesse;
2. Ove il voglia riprendere gli incontri con il bambino, potrà vederlo solo alla CP_1 presen adre o di persona di fiducia della ricorrente;
3. Il con decorrenza dal maggio 2024 verserà a titolo di contributo di CP_1 ma to del figlio la somma di € 350 al mese, oltre 50% spese straordinarie;
4. L'assegno unico verrà percepito dalla sola Pt_1
5. Condanna il alla refusione delle spese di lite sostenute dalla he liquida in CP_1 Pt_1
€ 2156,00, oltre accessori come per legge;
6. Condanna il alla refusione delle spese di lite sostenute dal minore con la CP_1 costituzione mediante il curatore speciale che liquida in € 1904,00, oltre accessori come per legge;
Livorno, 18 settembre 2025
Il Presidente dott. Azzurra Fodra
pagina 5 di 5