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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 16/01/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SEZIONE II CIVILE
VERBALE DI TRATTAZIONE DELLA CAUSA
N. 795/2024 R.G.A.C.C.
- UDIENZA DEL 16.01.2025 -
Oggi 16.01.2025 ad ore 12.35 innanzi al dott. Francesca Perlini, sono comparsi:
Per l'avv. Bucciarelli, Parte_1
Per convenuto contumace. Controparte_1
L'avv. Bucciarelli precisa le conclusioni riportandosi ai propri atti ed al verbale del 03.10.24 e discute insistendo nella propria domanda dichiarando di rinunciare alla lettura della sentenza.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Verbale chiuso alle ore 12.45
Il Giudice dott. Francesca Perlini
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 1 di 13 Successivamente alle ore 13.00 il Giudice pronuncia la sentenza che segue, a costituire parte integrante del presente verbale, ex art. 281 sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Francesca Perlini, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 795/2024 R.G., promossa
DA
(cod. fisc. ), elettivamente domiciliata in Osimo (AN), Parte_1 C.F._1
Piazza G. Marconi n. 2 presso la persona e lo studio legale dell'Avv. Andrea Bucciarelli che la rappresenta e difende giusta procura alle liti posta in calce al ricorso introduttivo,
RICORRENTE
CONTRO con socio unico (Numero REA PS 165818 – Cod. fisc. E Partita Iva Controparte_1
) con sede legale a RO (PU) Via degli Abeti n. 5/A (Domicilio digitale PEC P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, Email_1
RESISTENTE CONTUMACE oggetto: responsabilità professionale conclusioni come precisate all' udienza del 16.01.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta da è fondata e merita accoglimento. Parte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato in uno con il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione e promosso dopo regolare svolgimento del procedimento ex art. 696 bis cpc, la sig.ra esponeva che in data 23.05.2008 si era sottoposta ad Parte_1
intervento chirurgico di mastoplastica additiva eseguito dal chirurgo Dott. presso la CP_2
struttura medica privata Centro Medico Salus Medica srl di RO (doc. 4 fasc. ricorrente), nel corso pagina 2 di 13 del quale le venivano impiantate protesi mammarie cosiddette “PIP” prodotte dalla società francese
PO AN PR (doc. 4bis fasc. ricorrente).
Esponeva che tali protesi nell'anno 2010 venivano ritirate dal commercio dall' Controparte_3
responsabile per i dispositivi medici AFSSAPS con provvedimento del 30.03.2010; col medesimo provvedimento l'agenzia informava tutte le competenti Autorità europee, Italia compresa, di aver sospeso la commercializzazione, la distribuzione, l'esportazione e l'utilizzazione degli impianti mammari riempiti con gel di silicone prodotti dalla PO AN PR (P.I.P.) e di aver disposto il richiamo dei prodotti, già presenti sul mercato a seguito di una ispezione presso lo CP_3
stabilimento della PO AN PR (P.I.P.) che evidenziava l'incremento delle segnalazioni di incidenti pervenute negli ultimi tre anni.
A seguire, in data 14.04.2011 l'Agenzia francese diramava una nota con la quale, nel formulare raccomandazioni, diffondeva i risultati dei test complementari effettuati sugli impianti mammari prodotti dalla società PO AN PR, da cui risultava un maggiore livello di fragilità di tali impianti;
con altre successive note divulgative allertava le competenti autorità di osservare massima attenzione perché era stato segnalato un caso di linfoma in una persona portatrice di protesi P.I.P. e pubblicava i dati relativi alle dichiarazioni di incidente in donne portatrici di protesi mammarie P.I.P. pervenute dal 1° gennaio 2005 a dicembre 2011, dalle quali emergevano 24 rotture di protesi di cui una con associato sierosa, un caso con "presenza di liquido citrino" per trasudazione di gel con protesi integre, un caso di "contrattura capsulare".
Avviato a livello nazionale l'iter per la verifica della situazione e per l'assunzione di misure cautelative, in data 22.12.2011 il Consiglio Superiore di Sanità rilasciava parere con cui, evidenziando che il prodotto era stato ritirato dal commercio a decorrere dal 1 aprile 2010 per difetto di standard e per suscettibilità a rischio di rottura ed a causazione di reazione infiammatorie, richiedeva alle strutture sanitarie, dove erano stati eseguiti detti impianti, di convocare le pazienti poiché il servizio sanitario nazionale si sarebbe fatto carico degli interventi ove vi fosse stata indicazione clinica specifica: “… omissis…I centri dove sono stati eseguiti impianti con protesi PIP sono richiesti di essere parte attiva nel richiamare le pazienti che hanno subito un impianto PIP. Il SSN si farà carico degli interventi medico/chirurgici laddove vi sia indicazione clinica specifica…” (doc. 5).
Il Ministero della Salute, in data 29.12.2011, emetteva Ordinanza di necessità ed urgenza per l'adozione di provvedimenti in materia di Protesi mammarie cosiddette P.I.P. 11A16886, così disponendo, all'art. 1: “…Le strutture ospedaliere e ambulatoriali pubbliche e private accreditate o comunque autorizzate, entro quindici giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, provvedono
a redigere un elenco nominativo di tutti i casi relativi a impianti di protesi mammarie P.I.P. (PO
pagina 3 di 13 ANs PR), trattati dal 1° gennaio 2001 alla data della presente ordinanza. Detto elenco resta nella esclusiva disponibilità delle strutture per finalità assistenziali e di sorveglianza sanitaria. Entro il medesimo termine, le strutture notificano alla competente azienda unità sanitaria locale le informazioni relative alla data dell'intervento d'impianto di protesi mammaria P.I.P. effettuato ovvero attestano la mancata effettuazione di tali trattamenti. Per la notifica le strutture, salvo quanto previsto dal comma 2, provvedono alla compilazione on line del modulo reso disponibile sul sito internet del
Ministero della salute, di cui all'allegato 1 e alla trasmissione dello stesso all'azienda unità sanitaria locale. Resta ferma la facoltà delle regioni di disporre in ordine all'individuazione delle modalità di trasmissione all'autorità regionale competente delle informazioni relative alla data dell'intervento
d'impianto di Protesi mammaria P.I.P. effettuato, avvalendosi comunque dell'allegato 1” (doc. 6, 6bis
e 6ter).
Esponeva la ricorrente di non aver ricevuto alcuna formale comunicazione di convocazione dalla struttura sanitaria ove aveva subito l'intervento di impianto, per l'appunto il centro - Controparte_1
né tantomeno dal suo Direttore Sanitario né dal chirurgo Dott. CP_2
In data 22.02.2020 la sig.ra veniva ricoverata d'urgenza presso la Clinica di Chirurgia Parte_1
Plastica e Ricostruttiva dell'Ospedale Regionale di Torrette di Ancona per sospetta infezione della protesi mammaria sinistra, e qui sottoposta ad intervento chirurgico per l'espianto di entrambe le protesi (doc.ti 7, 7ter, 7quater, 7quinquies e 7sexies) ed in data 03.03.2020 dimessa a seguito di
“…ROTTURA BILATERALE PROTESI MAMMARIE CON SOVRAINFEZIONE A SINISTRA”
(doc.8).
Preso atto di quanto sopra la sig.ra a mezzo del proprio difensore, con PEC del 17.09.2020 Parte_1
ha contestato alla struttura sanitaria la responsabilità professionale dovuta all'omesso avviso circa i rischi derivanti dall'avvenuto impianto delle protesi PIP, ritenute dagli enti sanitari italiani ed internazionali dannose, nocive e potenzialmente pericolose per la salute, nonchè la propria mancata convocazione presso quel centro al fine di verificare lo stato delle protesi ed eventualmente provvedere all'immediata sostituzione e/o loro rimozione (doc. 9).
Nessun riscontro seguiva, neppure dopo successivi solleciti con pec del 03.04.2021 (doc. 10) e del
19.5.2021 (con allegata perizia medico legale di parte - doc. 11 e doc. 12).
La sig.ra adiva quindi l'intestato Tribunale con ricorso ex art. 696-bis c.p.c., procedimento in Parte_1
cui si costituiva soltanto il dott. mentre la clinica ed il suo direttore sanitario rimanevano CP_2
contumaci.
Sulla base delle conclusioni cui sono giunti i consulenti medico legali incaricati dal Giudice in sede di atp, la sig.ra domanda oggi il risarcimento dei danni di natura non patrimoniale e Parte_1
pagina 4 di 13 patrimoniale per un totale generale € 14.301,66, così calcolati: Danno biologico permanente €
6.273,03, Invalidità temporanea 1.123,40, Danno morale 2.465,23, Spese liquidate ai CTU € 4.400, somma cui aggiungere i compensi per spese legali nel procedimento di atp pari ad € 3.342,00 (doc. 18)
o in quella somma maggiore o minore di giustizia.
La struttura sanitaria è stata dichiarata contumace. CP_1
2. Procedibilità della domanda.
Sussiste la condizione di procedibilità della domanda ai sensi della l. 08.03.2017 n. 24 (così detta legge
), all'art. 8, comma 1, essendo stato esperito il procedimento ex art. 696 bis cpc. CP_4
3. Natura della responsabilità della struttura ospedaliera.
La natura della responsabilità della struttura ospedaliera, sia essa pubblica che privata, è di tipo contrattuale. Come affermato dalla consolidata Giurisprudenza di legittimità, infatti, l'accettazione del paziente nella struttura deputata a fornire assistenza sanitaria e ospedaliera comporta la conclusione di un contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria, a contenuto complesso in quanto comprendente una serie di obblighi accessori, tra cui quello di mettere a disposizione personale medico, ausiliario e infermieristico, medicinali, attrezzature tecniche necessarie e prestazioni latu sensu alberghiere, fino alla sua dimissione (cfr. ex multiis, Cass., S.U., n. 9556 del 2002; Cass. n. 8826 del
2007 e C. n. 19658 del 2014).
In presenza di contratto di spedalità, la responsabilità della struttura ha natura contrattuale, ex art. 1228
c.c., sia in relazione a inadempimenti alla stessa imputabili sia per quanto concerne il comportamento dei medici della cui opera la struttura si avvale, ex art. 1228 c.c.
Proprio per il suo modo di manifestarsi e la sua fonte, la responsabilità della struttura ospedaliera è autonoma rispetto a quella eventuale del medico, nel senso che può esistere senza la necessaria concorrenza della responsabilità di quest'ultimo, come avviene, ad esempio, nel caso di danno sofferto dal paziente per l'insufficienza delle apparecchiature necessarie a contrastare eventuali emergenze (il che è anche quanto verificatosi nel caso di specie).
Tanto premesso circa la natura della responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, ne discende che nel caso di specie l'intervento di impianto delle protesi mammarie effettuato presso il centro
[...]
in data 23.5.2008 va senza dubbio inquadrato nel paradigma della responsabilità CP_1
contrattuale.
Orbene, va a questo punto osservato che, benchè l'intervento di impianto sia stato effettuato correttamente presso la struttura convenuta, tuttavia ad essa si imputa un'omissione successiva, ovverosia il non aver ottemperato all'ordine legale di convocare la paziente, come decretato dal ministero, disposto per due ordini di ragioni, sia per renderla edotta del rischio cui sarebbe andata pagina 5 di 13 incontro e porla nella condizione di effettuare una scelta ponderata sull'eventuale sostituzione delle protesi, sia per sottoporla a valutazione clinica per verificarne le condizioni di salute.
Tale ulteriore obbligo per la struttura, direttamente connesso all'emersione di un rischio qualificato attinente alle protesi, si collega alla prestazione contrattuale già eseguita nel marzo del 2008, discendendo da essa e trovando causa proprio in essa, come disposto dalla stessa fonte normativa che ha espressamente individuato i centri -in cui si sono effettuati gli impianti a rischio- quali soggetti tenuti ad attivarsi.
Atteggiandosi dunque quale doverosa attività discendente da prestazione contrattuale ed essendone la naturale conseguenza, anche per volontà normativa, ne discende che l'obbligo de quo mutua dall'obbligazione a monte che gli ha dato causa la medesima natura di responsabilità contrattuale.
3.1. Oneri probatori in capo alla ricorrente
Secondo la consolidata giurisprudenza l'attore, paziente danneggiato, deve provare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento), nonché il relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario o la struttura - la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile.
Più di recente, la Suprema Corte ha chiarito che: “La prova dell'inadempimento del medico non è sufficiente ad affermarne la responsabilità per la morte del paziente, occorrendo altresì il raggiungimento della prova del nesso causale tra l'evento e la condotta inadempiente, secondo la regola della riferibilità causale dell'evento stesso all'ipotetico responsabile, la quale presuppone una valutazione nei termini del c.d. “più probabile che non” (così Cass. n. 21008/2018) e, più in generale, che: “Nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare
l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del
“più probabile che non”, causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata” (in questo senso: Cass. n. 3704 del 2018; Cass. n. 12961 del 2011;
Cass. n. 4792 del 2013; Cass. n. 12254 del 2015; Cass. n. 18392 del 2017; Cass. n. 26824 del 2017;
Cass. n. 29315 del 2017; Cass. n. 18392 del 2018; C. n. 26700 del 2018 e, da ultimo, Cass. n. 28991 del
2019).
Ne discende che non basta che il paziente dimostri il contratto di spedalità e deduca l'aggravamento o l'insorgenza della patologia in conseguenza delle cure prestate, ma è necessario che sia data prova della concreta riconduzione di tale aggravamento o dell'insorgenza della lesione alla condotta, attiva od omissiva, dei medici che hanno operato nella struttura ospedaliera. Cosicché, quando le cause pagina 6 di 13 rimangano ignote o comunque incerte, anche all'esito dell'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, specie con riguardo alla verificazione di un esito infausto, la responsabilità non potrà essere ascritta alla struttura convenuta e tale incertezza ricade sul paziente e non sulla struttura ospedaliera.
Ciò posto in generale, nel caso di specie la ricorrente deve provare il contratto di spedalità da cui è derivata la condotta omissiva contestata ed il nesso di causa tra tale condotta ed il pregiudizio che le è derivato, incombendo alla struttura la prova di aver correttamente adempiuto e di non versare in colpa.
3.2. Nesso di causalità.
In applicazione del criterio del “più probabile che non” deve risultare accertata la sussistenza del nesso di causalità tra, da un lato, la condotta della struttura sanitaria e del medico e, dall'altro, il danno evento e i danni conseguenza.
Al riguardo, la univoca Giurisprudenza di Legittimità ha chiarito che la ricostruzione del nesso di derivazione eziologica esistente tra la condotta del danneggiante e la conseguenza dannosa risarcibile implica la scomposizione del giudizio causale in due autonomi e consecutivi segmenti:
- il primo volto a identificare - in applicazione del criterio del “più probabile che non” - il nesso di causalità materiale che lega la condotta all'evento di danno, prescindendo da ogni valutazione di prevedibilità o previsione da parte dell'autore;
- il secondo, invece, diretto ad accertare il nesso di causalità giuridica che lega tale evento alle conseguenze dannose risarcibili;
accertamento, quest'ultimo, da compiersi in applicazione dell'art. 1223 c.c., norma che pone essa stessa una regola eziologica (cfr., ex multiis, Cass. n. 21619/2007).
L'accertamento del nesso di casualità giuridica consente di individuare e selezionare le conseguenze risarcibili dell'evento.
L'accertamento del nesso causale, da compiersi secondo il criterio della preponderanza dell'evidenza
(più probabile che non), implica una valutazione della idoneità della condotta del sanitario a cagionare il danno lamentato dal paziente che deve essere correlata alle condizioni del medesimo, nella loro irripetibile singolarità. Lo standard di certezza probabilistica in materia civile non può essere ancorato esclusivamente alla determinazione quantitativa - statistica delle frequenze di classi di eventi, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e nel contempo di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili in relazione al caso concreto (così detta probabilità logica: che indica il grado di conferma razionale della conclusione deduttiva con la quale si afferma che un singolo evento è stato causato dalla condotta di chi si assuma responsabile del suo accadimento, cfr.
Cass. n. 3847/2011).
3.3. Attiene al piano della causalità giuridica disciplinata dall'art. 1223 c.c. la relazione che lega l'evento lesivo (lesione della salute) alle conseguenze pregiudizievoli (postumi invalidanti) secondo un pagina 7 di 13 nesso di regolarità eziologica che riconduce al primo tanto gli effetti dannosi diretti quanto quelli indiretti ove oggettivamente prevedibili quali effetti che derivano e che deriverebbero - secondo l'id quod prelurmque accidit - dalla lesione personale.
3.4. Oneri probatori in capo alla struttura sanitaria.
Provata la sussistenza del nesso causale, in base alla presunzione relativa alla imputabilità per colpa
(negligenza o imperizia professionale) di tale omissione al convenuto struttura sanitaria, sarà quest'ultima, a dover provare, al fine di vincere tale presunzione semplice, ossia della non imputabilità
a colpa dell'inadempimento (omissione della informazione e convocazione).
Infatti, mentre gli eventuali dubbi - residuanti all'esito dell'istruttoria, anche tecnica - circa l'effettiva efficacia impeditiva (se non superabili secondo il criterio logico-argomentativo del più probabile che non) ricadono a carico (e a sfavore) dell'attore - paziente danneggiato, onerato della prova del nesso eziologico, i dubbi attinenti all'evitabilità dell'inadempimento e del fatto lesivo mediante l'impiego della debita diligenza o perizia, ovvero di comportamento adeguato alle leges artis in concreto confacenti alla situazione clinico-patologica del paziente, rimangono a carico del professionista (e della azienda sanitaria pubblica o privata da cui questi dipende), stante la presunzione di colpa di cui all'art. 1218 c.c., da superarsi ad opera del debitore-danneggiante, mediante adeguata prova.
4. L'esito della CTU.
Tanto premesso può procedersi all'esame di quanto accertato dai CC.TT.U. e delle conclusioni alle quali i medesimi sono pervenuti e ciò onde valutare la sussistenza o meno dei presupposti fattuali e giuridici per l'accoglimento della domanda introitata ex art. 281 decies c.p.c.
La relazione tecnica depositata - le cui conclusioni meritano di essere condivise, in quanto basate su di un completo esame anamnestico e su di un obiettivo, approfondito e coerente studio della documentazione medica prodotta - consente di accertare la responsabilità della struttura convenuta.
L'accertamento peritale elaborato è stato peraltro svolto dai consulenti senza incorrere in irregolarità procedimentali e garantendo il massimo contraddittorio possibile tra le parti costituite.
Dalla relazione dei CTU trova conferma la cronologia degli eventi per come ricostruita da parte ricorrente, descrivendosi la storia clinica della SI.ra nata in data [...], Parte_1
di anni 32 all'epoca in cui venne sottoposta ad intervento di mastoplastica additiva presso il Centro
Medico Polispecialistico di RO (PU) -in data 23 Maggio 2008- con diagnosi di Controparte_1
ipotrofia mammaria, intervento eseguito dal Dott. con posizionamento retropettorale di CP_2
protesi PO AN PR (P.I.P.) da cc 230.
In data 22 Febbraio 2020, per rottura protesica bilaterale, la paziente era ricoverata presso l'
[...]
di Ancona ove era sottoposta, in data 26 Febbraio 2020 presso la locale U.O. Clinica Controparte_5
pagina 8 di 13 di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva, ad intervento in regime di urgenza di rimozione degli impianti mammari.
I CC.TT.U. hanno chiarito che il quadro normativo prodottosi in Italia a seguito dell'allarme dato dall'agenzia francese responsabile per i dispositivi medici in questione, ed esitato, dapprima, nell'Ordinanza del Ministero della Salute del 29 Dicembre 2011 denominata “Ordinanza di necessità ed urgenza del Ministro della Salute. Adozione di provvedimenti in materia di protesi mammarie cosiddette P.I.P.”, e poi nella ordinanza del 05 Marzo 2012 (stesso Ministero), era volto a tracciare il numero di pazienti sottoposte ad impianto di protesi P.I.P., al fine di monitorarne la relativa condizione clinica ed, eventualmente (non vi era alcuna disposizione perentoria in tal senso), a procedere a rimozione dei dispositivi (qualora ve ne fosse l'indicazione clinica) con successiva sostituzione ad opera di strutture del Sistema Sanitario Nazionale.
Nel caso di specie, non rinvenivano alcun riscontro documentale comprovante il fatto che la SI.ra fosse stata rintracciata dal centro sanitario per fornirle un'informativa adeguata circa gli Parte_1
eventi e per eseguire una valutazione clinica dello stato dei suoi dispositivi protesici.
Gli ausiliari concludevano traendo dal dato normativo menzionato, che imponeva alla struttura sanitaria di convocare la paziente, la responsabilità della struttura medesima per non aver ottemperato a tale precetto, ravvisando nesso causale tra le omissioni informative poste in essere dalla struttura sanitaria di RO e l'evento lesivo per la paziente, consistito, a distanza di anni, nella Controparte_1
rottura bilaterale delle protesi (con contestuale sovrainfezione a carico della protesi sinistra).
Tali considerazioni appaiono pienamente condivisibili, dovendosi dare risalto ad una normazione, pur secondaria, ma di assoluta urgenza, che con due ordinanze imponeva alle strutture (ospedaliere od ambulatoriali in cui erano stati impiantati i dispositivi medici censurati) di attivarsi per convocare le pazienti trattate al fine di sottoporle ai dovuti controlli ed eventualmente verificare se vi fossero indicazioni cliniche per intervento di rimozione.
Di tale convocazione non vi è traccia agli atti di causa;
di contro la contumacia della struttura convenuta non ha consentito di poter valutare segni contrari a tale dato.
Sempre in punto di causalità, gli ausiliari, con ragionamento controfattuale così concludevano: “… rappresenta ipotesi scientificamente qualificata quella secondo cui a fronte di una tempestiva informativa e di un pronto controllo dello stato protesico, “più probabilmente che non” si sarebbe giunti ad una rimozione dei dispositivi protesici (e ad una loro sostituzione) ben prima che gli stessi andassero incontro a rottura”.
Deve convergersi anche su tale conclusione, aggiungendo altresì che una informazione tempestiva del rischio avrebbe di certo consentito alla ricorrente di assumere decisioni circa la sostituzione delle pagina 9 di 13 protesi allorchè si trovava in buone condizioni di salute, evitandole l'ulteriore trauma di essere sottoposta ad intervento di rimozione in regime d'urgenza a causa della sopraggiunta infezione;
ciò senza ulteriormente considerare che se non si fosse operato d'urgenza ed in periodo critico (pandemia covid) sarebbe stato sufficiente sottoporre la ricorrente ad un solo ed unico intervento, di simultanea rimozione e sostituzione, scientemente pianificato, evitandole l'ulteriore aggravio di doverne affrontare, eventualmente, un secondo.
Per la quantificazione del danno non patrimoniale, i ctu propendevano per un danno biologico permanente attuale residuato alla SI.ra pari ad una riduzione pari al 5% Parte_1
dell'integrità psico-fisica sulla base dell'Allegato II del DM 03 Luglio 2003 (“Tabella delle menomazioni all'integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità”).
Escludevano che, sulla base della documentazione sanitaria a disposizione, potesse essere riconosciuta una voce di danno superiore a quella individuata per problematiche di carattere psichico e/o legate a patologie di natura autoimmune, non documentate.
In merito al quesito 2) i CTU hanno evidenziato che “ …la paziente doveva ricorrere, in regime di urgenza, ad intervento di rimozione delle protesi per rottura bilaterale con sovrainfezione a sinistra. Il ricovero per l'esecuzione dell'intervento (posto in essere in regime di urgenza), nonchè il successivo periodo di trattamento antibiotico e quello necessario per il recupero fisico erano da ritenersi sovrabbondanti rispetto ad una sostituzione protesica in reg ime di elezione (quale quella che sarebbe stato lecito attendersi in presenza di protesi integre), consentendo di identificare un periodo di danno biologico temporaneo risarcibile per la paziente pari a: - dieci giorni di danno biologico temporaneo assoluto (100%); - sette giorni di danno biologico temporaneo parziale al 75%; - sette giorni di danno biologico temporaneo parziale al 50%; - sette giorni di danno biologico temporaneo parziale al 25%”
I consulenti hanno altresì evidenziato che la c.d. “sofferenza menomazione correlata” al danno biologico temporaneo era identificabile di grado medio per quanto concerne i dieci giorni identificati a titolo di danno biologico temporaneo assoluto (100%) ed i sette di danno biologico temporaneo parziale al 75%, mentre era possibile individuarla di grado lieve per quanto concerne i sette di danno biologico temporaneo parziale al 50% ed i sette di danno biologico temporaneo parziale al 25%.
Circa le spese mediche, non risultando documentate, i ctu non si pronunciavano, aggiungendo tuttavia che l'eventuale sostituzione delle protesi P.I.P. dovrebbe essere a carico del SSN come da Ordinanze richiamate.
Venendo alla quantificazione del danno non patrimoniale, occorre osservare che non può essere assunta per il calcolo del punto base del danno permanente l'età della danneggiata al tempo dell'intervento di pagina 10 di 13 mastoplastica additiva del maggio 2008, posto che nessuna censura è stata rilevata con riguardo ad esso.
Gli addebiti mossi alla struttura ospedaliera concernono infatti omissioni successive alle ordinanze ministeriali, purtuttavia, al fine di assumere una data concreta riferibile ad un evento certo di danno, reputa questo Tribunale di dover considerare l'età della danneggiata al momento dell'intervento del febbraio 2020, effettuato a seguito della infezione procurata dalle protesi e quindi del danno concretamente patito a seguito della colposa omissione.
Facendo applicazioni dell'art. 139 codice delle assicurazioni richiamato dall'art. 7 co. 4 L. 24/2017 nonché alla Tabella di riferimento per l'anno 2024 - Età del danneggiato alla data del sinistro 45 anni -
Percentuale di invalidità permanente 5% - Punto base danno permanente € 947,30, deriva il seguente conteggio:
Danno biologico permanente € 5.861,42
Invalidità temporanea totale (giorni 10) € 552,40
Invalidità temporanea parziale (giorni 7) al 75% € 290,01,
Invalidità temporanea parziale (giorni 7) al 50 %, € 193,34,
Invalidità temporanea parziale (giorni 7) al 25%, € 96,67,
Totale invalidità temporanea € 1.132,42
Danno morale (33,33% biologico e temporanea), € 2.331,05, con un Totale generale di danno non patrimoniale pari ad € 9.324,89.
Non può riconoscersi l'ulteriore voce di danno esposta in sede di verbale del 03.10.2024, ribadita in sede di precisazione delle conclusioni e discussione, danno che sarebbe pari al costo da sostenersi per intervento di impianto di protesi mammaria bilaterale presso una clinica privata al fine di sopperire ai lunghi tempi di prenotazione del servizio sanitario nazionale, gestiti dal Cup regionale Marche.
Rammentandosi che è previsto dalla normativa più volte richiamata che la tipologia di intervento in oggetto è a carico del servizio sanitario nazionale, deve osservarsi che il danno richiesto non è direttamente collegabile al danno evento, a mente dell'art. 1223 c.c., che, si veda supra, richiama i principi eziologici e causali, considerando danni risarcibili soltanto quelli che sono conseguenza immediata e diretta della condotta inadempiente.
Le lungaggini del sistema prenotativo del Centro Unico Regionale non possono imputarsi alla
[...]
la cui condotta omissiva non può essere in alcun modo considerata causale rispetto ad esse, CP_1
ostando a tale conclusione il fatto che la problematica riferita afferisce ad una dimensione estranea al debitore inadempiente ed al suo dominio.
pagina 11 di 13 Ulteriormente, l'irrisarcibilità del danno petito (in termini di costo dell'intervento privato) deriva dal fatto che il medesimo ad oggi, oltre a non essersi concretizzato, si atteggia in termini di mero danno ipotetico, del quale deve rilevarsi l'incertezza sull'an: all'attualità infatti non possono ritenersi fermi e certi i lunghi tempi di attesa riferiti dalla ricorrente mediante l'indicazione del proprio numero di prenotazione per sostenere le lungaggini del SSN che, in ipotesi, potrebbero anche essere suscettibili di interventi migliorativi, né può affermarsi come certo che la danneggiata si sottoporrà a nuovo intervento di mastoplastica additivo, trattandosi pur sempre di intervento estetico e non terapeutico.
In definitiva non ricorrono i presupposti per considerare il danno richiesto conseguenza immediata e diretta del comportamento omissivo della convenuta società.
8. Natura di debito di valore dei danni risarcibili e conseguenze.
Le somme oggetto di liquidazione a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale costituiscono debito di valore. Le stesse pertanto devono essere maggiorate degli interessi compensativi, al tasso legale, da applicarsi sulla somma rivalutata anno per anno (cfr. Cass. S.U. 1712/1995) dalla data del fatto (10.7.19) fino alla pubblicazione della sentenza. Inoltre, sulle medesime spettano gli interessi corrispettivi al tasso legale dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo, in quanto, per effetto della liquidazione si ha la conversione del debito di valore in debito di valuta.
9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione del d.m.
13.08.2022 n. 147, identificando lo scaglione di riferimento in base al decisum.
Alle stesse deve aggiungersi la liquidazione delle spese sostenute da parte ricorrente per l'accertamento tecnico preventivo, vale a dire le spese liquidate ai CTU per € 4.000,00 oltre accessori di legge (doc.
17), nonché le spese per il compenso dovuto al proprio legale per € 3.342,00 oltre accessori di legge
(doc. 018) (si veda per tutte Cass. 15492/2019).
P.Q.M.
il Tribunale di Ancona, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando rigettata o assorbita ogni diversa domanda, difesa, eccezione o istanza, in accoglimento della domanda avanzata da
, così provvede:
1- ON (Numero REA PS 165818 – Cod. fisc. E Partita Iva Controparte_1
) in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento in favore di P.IVA_1 Parte_1
(cod. fisc. ) del danno non patrimoniale quantificato in complessivi €
[...] C.F._1
9.324,89.
La suddetta complessiva somma deve essere maggiorata di interessi e rivalutazione come indicato in parte motiva.
pagina 12 di 13 2- ON (Numero REA PS 165818 – Cod. fisc. E Partita Iva Controparte_1
) in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di P.IVA_1 Parte_1
(cod. fisc. ) delle spese e dei compensi del presente giudizio che
[...] C.F._1 liquida in € 5.077,00 , oltre accessori di legge sugli importi imponibili: contributo spese forfettarie 15% ex art. 2, comma 2, d. m. 147/2022, C.P.A. 4% e I.V.A. come per legge, nella misura dovuta al momento del pagamento, se e in quanto dovuta,
3- ON (Numero REA PS 165818 – Cod. fisc. E Partita Iva Controparte_1
) in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di P.IVA_1 Parte_1
(cod. fisc. ) delle spese e dei compensi del procedimento di
[...] C.F._1 accertamento tecnico preventivo pari ad € 4.000,00 per liquidazione compenso ctu ed € 3.342,00, oltre accessori di legge sugli importi imponibili nella misura dovuta.
Visto l'art. 52, comma 2, d. lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, dispone che sia apposto a cura della Cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza e ordina al Cancelliere la comunicazione dell'ordinanza alle parti.
Ancona, lì 16.01.2025.
Il Giudice dott.ssa Francesca Perlini
pagina 13 di 13
SEZIONE II CIVILE
VERBALE DI TRATTAZIONE DELLA CAUSA
N. 795/2024 R.G.A.C.C.
- UDIENZA DEL 16.01.2025 -
Oggi 16.01.2025 ad ore 12.35 innanzi al dott. Francesca Perlini, sono comparsi:
Per l'avv. Bucciarelli, Parte_1
Per convenuto contumace. Controparte_1
L'avv. Bucciarelli precisa le conclusioni riportandosi ai propri atti ed al verbale del 03.10.24 e discute insistendo nella propria domanda dichiarando di rinunciare alla lettura della sentenza.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Verbale chiuso alle ore 12.45
Il Giudice dott. Francesca Perlini
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 1 di 13 Successivamente alle ore 13.00 il Giudice pronuncia la sentenza che segue, a costituire parte integrante del presente verbale, ex art. 281 sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Francesca Perlini, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 795/2024 R.G., promossa
DA
(cod. fisc. ), elettivamente domiciliata in Osimo (AN), Parte_1 C.F._1
Piazza G. Marconi n. 2 presso la persona e lo studio legale dell'Avv. Andrea Bucciarelli che la rappresenta e difende giusta procura alle liti posta in calce al ricorso introduttivo,
RICORRENTE
CONTRO con socio unico (Numero REA PS 165818 – Cod. fisc. E Partita Iva Controparte_1
) con sede legale a RO (PU) Via degli Abeti n. 5/A (Domicilio digitale PEC P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, Email_1
RESISTENTE CONTUMACE oggetto: responsabilità professionale conclusioni come precisate all' udienza del 16.01.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta da è fondata e merita accoglimento. Parte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato in uno con il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione e promosso dopo regolare svolgimento del procedimento ex art. 696 bis cpc, la sig.ra esponeva che in data 23.05.2008 si era sottoposta ad Parte_1
intervento chirurgico di mastoplastica additiva eseguito dal chirurgo Dott. presso la CP_2
struttura medica privata Centro Medico Salus Medica srl di RO (doc. 4 fasc. ricorrente), nel corso pagina 2 di 13 del quale le venivano impiantate protesi mammarie cosiddette “PIP” prodotte dalla società francese
PO AN PR (doc. 4bis fasc. ricorrente).
Esponeva che tali protesi nell'anno 2010 venivano ritirate dal commercio dall' Controparte_3
responsabile per i dispositivi medici AFSSAPS con provvedimento del 30.03.2010; col medesimo provvedimento l'agenzia informava tutte le competenti Autorità europee, Italia compresa, di aver sospeso la commercializzazione, la distribuzione, l'esportazione e l'utilizzazione degli impianti mammari riempiti con gel di silicone prodotti dalla PO AN PR (P.I.P.) e di aver disposto il richiamo dei prodotti, già presenti sul mercato a seguito di una ispezione presso lo CP_3
stabilimento della PO AN PR (P.I.P.) che evidenziava l'incremento delle segnalazioni di incidenti pervenute negli ultimi tre anni.
A seguire, in data 14.04.2011 l'Agenzia francese diramava una nota con la quale, nel formulare raccomandazioni, diffondeva i risultati dei test complementari effettuati sugli impianti mammari prodotti dalla società PO AN PR, da cui risultava un maggiore livello di fragilità di tali impianti;
con altre successive note divulgative allertava le competenti autorità di osservare massima attenzione perché era stato segnalato un caso di linfoma in una persona portatrice di protesi P.I.P. e pubblicava i dati relativi alle dichiarazioni di incidente in donne portatrici di protesi mammarie P.I.P. pervenute dal 1° gennaio 2005 a dicembre 2011, dalle quali emergevano 24 rotture di protesi di cui una con associato sierosa, un caso con "presenza di liquido citrino" per trasudazione di gel con protesi integre, un caso di "contrattura capsulare".
Avviato a livello nazionale l'iter per la verifica della situazione e per l'assunzione di misure cautelative, in data 22.12.2011 il Consiglio Superiore di Sanità rilasciava parere con cui, evidenziando che il prodotto era stato ritirato dal commercio a decorrere dal 1 aprile 2010 per difetto di standard e per suscettibilità a rischio di rottura ed a causazione di reazione infiammatorie, richiedeva alle strutture sanitarie, dove erano stati eseguiti detti impianti, di convocare le pazienti poiché il servizio sanitario nazionale si sarebbe fatto carico degli interventi ove vi fosse stata indicazione clinica specifica: “… omissis…I centri dove sono stati eseguiti impianti con protesi PIP sono richiesti di essere parte attiva nel richiamare le pazienti che hanno subito un impianto PIP. Il SSN si farà carico degli interventi medico/chirurgici laddove vi sia indicazione clinica specifica…” (doc. 5).
Il Ministero della Salute, in data 29.12.2011, emetteva Ordinanza di necessità ed urgenza per l'adozione di provvedimenti in materia di Protesi mammarie cosiddette P.I.P. 11A16886, così disponendo, all'art. 1: “…Le strutture ospedaliere e ambulatoriali pubbliche e private accreditate o comunque autorizzate, entro quindici giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, provvedono
a redigere un elenco nominativo di tutti i casi relativi a impianti di protesi mammarie P.I.P. (PO
pagina 3 di 13 ANs PR), trattati dal 1° gennaio 2001 alla data della presente ordinanza. Detto elenco resta nella esclusiva disponibilità delle strutture per finalità assistenziali e di sorveglianza sanitaria. Entro il medesimo termine, le strutture notificano alla competente azienda unità sanitaria locale le informazioni relative alla data dell'intervento d'impianto di protesi mammaria P.I.P. effettuato ovvero attestano la mancata effettuazione di tali trattamenti. Per la notifica le strutture, salvo quanto previsto dal comma 2, provvedono alla compilazione on line del modulo reso disponibile sul sito internet del
Ministero della salute, di cui all'allegato 1 e alla trasmissione dello stesso all'azienda unità sanitaria locale. Resta ferma la facoltà delle regioni di disporre in ordine all'individuazione delle modalità di trasmissione all'autorità regionale competente delle informazioni relative alla data dell'intervento
d'impianto di Protesi mammaria P.I.P. effettuato, avvalendosi comunque dell'allegato 1” (doc. 6, 6bis
e 6ter).
Esponeva la ricorrente di non aver ricevuto alcuna formale comunicazione di convocazione dalla struttura sanitaria ove aveva subito l'intervento di impianto, per l'appunto il centro - Controparte_1
né tantomeno dal suo Direttore Sanitario né dal chirurgo Dott. CP_2
In data 22.02.2020 la sig.ra veniva ricoverata d'urgenza presso la Clinica di Chirurgia Parte_1
Plastica e Ricostruttiva dell'Ospedale Regionale di Torrette di Ancona per sospetta infezione della protesi mammaria sinistra, e qui sottoposta ad intervento chirurgico per l'espianto di entrambe le protesi (doc.ti 7, 7ter, 7quater, 7quinquies e 7sexies) ed in data 03.03.2020 dimessa a seguito di
“…ROTTURA BILATERALE PROTESI MAMMARIE CON SOVRAINFEZIONE A SINISTRA”
(doc.8).
Preso atto di quanto sopra la sig.ra a mezzo del proprio difensore, con PEC del 17.09.2020 Parte_1
ha contestato alla struttura sanitaria la responsabilità professionale dovuta all'omesso avviso circa i rischi derivanti dall'avvenuto impianto delle protesi PIP, ritenute dagli enti sanitari italiani ed internazionali dannose, nocive e potenzialmente pericolose per la salute, nonchè la propria mancata convocazione presso quel centro al fine di verificare lo stato delle protesi ed eventualmente provvedere all'immediata sostituzione e/o loro rimozione (doc. 9).
Nessun riscontro seguiva, neppure dopo successivi solleciti con pec del 03.04.2021 (doc. 10) e del
19.5.2021 (con allegata perizia medico legale di parte - doc. 11 e doc. 12).
La sig.ra adiva quindi l'intestato Tribunale con ricorso ex art. 696-bis c.p.c., procedimento in Parte_1
cui si costituiva soltanto il dott. mentre la clinica ed il suo direttore sanitario rimanevano CP_2
contumaci.
Sulla base delle conclusioni cui sono giunti i consulenti medico legali incaricati dal Giudice in sede di atp, la sig.ra domanda oggi il risarcimento dei danni di natura non patrimoniale e Parte_1
pagina 4 di 13 patrimoniale per un totale generale € 14.301,66, così calcolati: Danno biologico permanente €
6.273,03, Invalidità temporanea 1.123,40, Danno morale 2.465,23, Spese liquidate ai CTU € 4.400, somma cui aggiungere i compensi per spese legali nel procedimento di atp pari ad € 3.342,00 (doc. 18)
o in quella somma maggiore o minore di giustizia.
La struttura sanitaria è stata dichiarata contumace. CP_1
2. Procedibilità della domanda.
Sussiste la condizione di procedibilità della domanda ai sensi della l. 08.03.2017 n. 24 (così detta legge
), all'art. 8, comma 1, essendo stato esperito il procedimento ex art. 696 bis cpc. CP_4
3. Natura della responsabilità della struttura ospedaliera.
La natura della responsabilità della struttura ospedaliera, sia essa pubblica che privata, è di tipo contrattuale. Come affermato dalla consolidata Giurisprudenza di legittimità, infatti, l'accettazione del paziente nella struttura deputata a fornire assistenza sanitaria e ospedaliera comporta la conclusione di un contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria, a contenuto complesso in quanto comprendente una serie di obblighi accessori, tra cui quello di mettere a disposizione personale medico, ausiliario e infermieristico, medicinali, attrezzature tecniche necessarie e prestazioni latu sensu alberghiere, fino alla sua dimissione (cfr. ex multiis, Cass., S.U., n. 9556 del 2002; Cass. n. 8826 del
2007 e C. n. 19658 del 2014).
In presenza di contratto di spedalità, la responsabilità della struttura ha natura contrattuale, ex art. 1228
c.c., sia in relazione a inadempimenti alla stessa imputabili sia per quanto concerne il comportamento dei medici della cui opera la struttura si avvale, ex art. 1228 c.c.
Proprio per il suo modo di manifestarsi e la sua fonte, la responsabilità della struttura ospedaliera è autonoma rispetto a quella eventuale del medico, nel senso che può esistere senza la necessaria concorrenza della responsabilità di quest'ultimo, come avviene, ad esempio, nel caso di danno sofferto dal paziente per l'insufficienza delle apparecchiature necessarie a contrastare eventuali emergenze (il che è anche quanto verificatosi nel caso di specie).
Tanto premesso circa la natura della responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, ne discende che nel caso di specie l'intervento di impianto delle protesi mammarie effettuato presso il centro
[...]
in data 23.5.2008 va senza dubbio inquadrato nel paradigma della responsabilità CP_1
contrattuale.
Orbene, va a questo punto osservato che, benchè l'intervento di impianto sia stato effettuato correttamente presso la struttura convenuta, tuttavia ad essa si imputa un'omissione successiva, ovverosia il non aver ottemperato all'ordine legale di convocare la paziente, come decretato dal ministero, disposto per due ordini di ragioni, sia per renderla edotta del rischio cui sarebbe andata pagina 5 di 13 incontro e porla nella condizione di effettuare una scelta ponderata sull'eventuale sostituzione delle protesi, sia per sottoporla a valutazione clinica per verificarne le condizioni di salute.
Tale ulteriore obbligo per la struttura, direttamente connesso all'emersione di un rischio qualificato attinente alle protesi, si collega alla prestazione contrattuale già eseguita nel marzo del 2008, discendendo da essa e trovando causa proprio in essa, come disposto dalla stessa fonte normativa che ha espressamente individuato i centri -in cui si sono effettuati gli impianti a rischio- quali soggetti tenuti ad attivarsi.
Atteggiandosi dunque quale doverosa attività discendente da prestazione contrattuale ed essendone la naturale conseguenza, anche per volontà normativa, ne discende che l'obbligo de quo mutua dall'obbligazione a monte che gli ha dato causa la medesima natura di responsabilità contrattuale.
3.1. Oneri probatori in capo alla ricorrente
Secondo la consolidata giurisprudenza l'attore, paziente danneggiato, deve provare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento), nonché il relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario o la struttura - la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile.
Più di recente, la Suprema Corte ha chiarito che: “La prova dell'inadempimento del medico non è sufficiente ad affermarne la responsabilità per la morte del paziente, occorrendo altresì il raggiungimento della prova del nesso causale tra l'evento e la condotta inadempiente, secondo la regola della riferibilità causale dell'evento stesso all'ipotetico responsabile, la quale presuppone una valutazione nei termini del c.d. “più probabile che non” (così Cass. n. 21008/2018) e, più in generale, che: “Nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare
l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del
“più probabile che non”, causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata” (in questo senso: Cass. n. 3704 del 2018; Cass. n. 12961 del 2011;
Cass. n. 4792 del 2013; Cass. n. 12254 del 2015; Cass. n. 18392 del 2017; Cass. n. 26824 del 2017;
Cass. n. 29315 del 2017; Cass. n. 18392 del 2018; C. n. 26700 del 2018 e, da ultimo, Cass. n. 28991 del
2019).
Ne discende che non basta che il paziente dimostri il contratto di spedalità e deduca l'aggravamento o l'insorgenza della patologia in conseguenza delle cure prestate, ma è necessario che sia data prova della concreta riconduzione di tale aggravamento o dell'insorgenza della lesione alla condotta, attiva od omissiva, dei medici che hanno operato nella struttura ospedaliera. Cosicché, quando le cause pagina 6 di 13 rimangano ignote o comunque incerte, anche all'esito dell'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, specie con riguardo alla verificazione di un esito infausto, la responsabilità non potrà essere ascritta alla struttura convenuta e tale incertezza ricade sul paziente e non sulla struttura ospedaliera.
Ciò posto in generale, nel caso di specie la ricorrente deve provare il contratto di spedalità da cui è derivata la condotta omissiva contestata ed il nesso di causa tra tale condotta ed il pregiudizio che le è derivato, incombendo alla struttura la prova di aver correttamente adempiuto e di non versare in colpa.
3.2. Nesso di causalità.
In applicazione del criterio del “più probabile che non” deve risultare accertata la sussistenza del nesso di causalità tra, da un lato, la condotta della struttura sanitaria e del medico e, dall'altro, il danno evento e i danni conseguenza.
Al riguardo, la univoca Giurisprudenza di Legittimità ha chiarito che la ricostruzione del nesso di derivazione eziologica esistente tra la condotta del danneggiante e la conseguenza dannosa risarcibile implica la scomposizione del giudizio causale in due autonomi e consecutivi segmenti:
- il primo volto a identificare - in applicazione del criterio del “più probabile che non” - il nesso di causalità materiale che lega la condotta all'evento di danno, prescindendo da ogni valutazione di prevedibilità o previsione da parte dell'autore;
- il secondo, invece, diretto ad accertare il nesso di causalità giuridica che lega tale evento alle conseguenze dannose risarcibili;
accertamento, quest'ultimo, da compiersi in applicazione dell'art. 1223 c.c., norma che pone essa stessa una regola eziologica (cfr., ex multiis, Cass. n. 21619/2007).
L'accertamento del nesso di casualità giuridica consente di individuare e selezionare le conseguenze risarcibili dell'evento.
L'accertamento del nesso causale, da compiersi secondo il criterio della preponderanza dell'evidenza
(più probabile che non), implica una valutazione della idoneità della condotta del sanitario a cagionare il danno lamentato dal paziente che deve essere correlata alle condizioni del medesimo, nella loro irripetibile singolarità. Lo standard di certezza probabilistica in materia civile non può essere ancorato esclusivamente alla determinazione quantitativa - statistica delle frequenze di classi di eventi, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e nel contempo di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili in relazione al caso concreto (così detta probabilità logica: che indica il grado di conferma razionale della conclusione deduttiva con la quale si afferma che un singolo evento è stato causato dalla condotta di chi si assuma responsabile del suo accadimento, cfr.
Cass. n. 3847/2011).
3.3. Attiene al piano della causalità giuridica disciplinata dall'art. 1223 c.c. la relazione che lega l'evento lesivo (lesione della salute) alle conseguenze pregiudizievoli (postumi invalidanti) secondo un pagina 7 di 13 nesso di regolarità eziologica che riconduce al primo tanto gli effetti dannosi diretti quanto quelli indiretti ove oggettivamente prevedibili quali effetti che derivano e che deriverebbero - secondo l'id quod prelurmque accidit - dalla lesione personale.
3.4. Oneri probatori in capo alla struttura sanitaria.
Provata la sussistenza del nesso causale, in base alla presunzione relativa alla imputabilità per colpa
(negligenza o imperizia professionale) di tale omissione al convenuto struttura sanitaria, sarà quest'ultima, a dover provare, al fine di vincere tale presunzione semplice, ossia della non imputabilità
a colpa dell'inadempimento (omissione della informazione e convocazione).
Infatti, mentre gli eventuali dubbi - residuanti all'esito dell'istruttoria, anche tecnica - circa l'effettiva efficacia impeditiva (se non superabili secondo il criterio logico-argomentativo del più probabile che non) ricadono a carico (e a sfavore) dell'attore - paziente danneggiato, onerato della prova del nesso eziologico, i dubbi attinenti all'evitabilità dell'inadempimento e del fatto lesivo mediante l'impiego della debita diligenza o perizia, ovvero di comportamento adeguato alle leges artis in concreto confacenti alla situazione clinico-patologica del paziente, rimangono a carico del professionista (e della azienda sanitaria pubblica o privata da cui questi dipende), stante la presunzione di colpa di cui all'art. 1218 c.c., da superarsi ad opera del debitore-danneggiante, mediante adeguata prova.
4. L'esito della CTU.
Tanto premesso può procedersi all'esame di quanto accertato dai CC.TT.U. e delle conclusioni alle quali i medesimi sono pervenuti e ciò onde valutare la sussistenza o meno dei presupposti fattuali e giuridici per l'accoglimento della domanda introitata ex art. 281 decies c.p.c.
La relazione tecnica depositata - le cui conclusioni meritano di essere condivise, in quanto basate su di un completo esame anamnestico e su di un obiettivo, approfondito e coerente studio della documentazione medica prodotta - consente di accertare la responsabilità della struttura convenuta.
L'accertamento peritale elaborato è stato peraltro svolto dai consulenti senza incorrere in irregolarità procedimentali e garantendo il massimo contraddittorio possibile tra le parti costituite.
Dalla relazione dei CTU trova conferma la cronologia degli eventi per come ricostruita da parte ricorrente, descrivendosi la storia clinica della SI.ra nata in data [...], Parte_1
di anni 32 all'epoca in cui venne sottoposta ad intervento di mastoplastica additiva presso il Centro
Medico Polispecialistico di RO (PU) -in data 23 Maggio 2008- con diagnosi di Controparte_1
ipotrofia mammaria, intervento eseguito dal Dott. con posizionamento retropettorale di CP_2
protesi PO AN PR (P.I.P.) da cc 230.
In data 22 Febbraio 2020, per rottura protesica bilaterale, la paziente era ricoverata presso l'
[...]
di Ancona ove era sottoposta, in data 26 Febbraio 2020 presso la locale U.O. Clinica Controparte_5
pagina 8 di 13 di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva, ad intervento in regime di urgenza di rimozione degli impianti mammari.
I CC.TT.U. hanno chiarito che il quadro normativo prodottosi in Italia a seguito dell'allarme dato dall'agenzia francese responsabile per i dispositivi medici in questione, ed esitato, dapprima, nell'Ordinanza del Ministero della Salute del 29 Dicembre 2011 denominata “Ordinanza di necessità ed urgenza del Ministro della Salute. Adozione di provvedimenti in materia di protesi mammarie cosiddette P.I.P.”, e poi nella ordinanza del 05 Marzo 2012 (stesso Ministero), era volto a tracciare il numero di pazienti sottoposte ad impianto di protesi P.I.P., al fine di monitorarne la relativa condizione clinica ed, eventualmente (non vi era alcuna disposizione perentoria in tal senso), a procedere a rimozione dei dispositivi (qualora ve ne fosse l'indicazione clinica) con successiva sostituzione ad opera di strutture del Sistema Sanitario Nazionale.
Nel caso di specie, non rinvenivano alcun riscontro documentale comprovante il fatto che la SI.ra fosse stata rintracciata dal centro sanitario per fornirle un'informativa adeguata circa gli Parte_1
eventi e per eseguire una valutazione clinica dello stato dei suoi dispositivi protesici.
Gli ausiliari concludevano traendo dal dato normativo menzionato, che imponeva alla struttura sanitaria di convocare la paziente, la responsabilità della struttura medesima per non aver ottemperato a tale precetto, ravvisando nesso causale tra le omissioni informative poste in essere dalla struttura sanitaria di RO e l'evento lesivo per la paziente, consistito, a distanza di anni, nella Controparte_1
rottura bilaterale delle protesi (con contestuale sovrainfezione a carico della protesi sinistra).
Tali considerazioni appaiono pienamente condivisibili, dovendosi dare risalto ad una normazione, pur secondaria, ma di assoluta urgenza, che con due ordinanze imponeva alle strutture (ospedaliere od ambulatoriali in cui erano stati impiantati i dispositivi medici censurati) di attivarsi per convocare le pazienti trattate al fine di sottoporle ai dovuti controlli ed eventualmente verificare se vi fossero indicazioni cliniche per intervento di rimozione.
Di tale convocazione non vi è traccia agli atti di causa;
di contro la contumacia della struttura convenuta non ha consentito di poter valutare segni contrari a tale dato.
Sempre in punto di causalità, gli ausiliari, con ragionamento controfattuale così concludevano: “… rappresenta ipotesi scientificamente qualificata quella secondo cui a fronte di una tempestiva informativa e di un pronto controllo dello stato protesico, “più probabilmente che non” si sarebbe giunti ad una rimozione dei dispositivi protesici (e ad una loro sostituzione) ben prima che gli stessi andassero incontro a rottura”.
Deve convergersi anche su tale conclusione, aggiungendo altresì che una informazione tempestiva del rischio avrebbe di certo consentito alla ricorrente di assumere decisioni circa la sostituzione delle pagina 9 di 13 protesi allorchè si trovava in buone condizioni di salute, evitandole l'ulteriore trauma di essere sottoposta ad intervento di rimozione in regime d'urgenza a causa della sopraggiunta infezione;
ciò senza ulteriormente considerare che se non si fosse operato d'urgenza ed in periodo critico (pandemia covid) sarebbe stato sufficiente sottoporre la ricorrente ad un solo ed unico intervento, di simultanea rimozione e sostituzione, scientemente pianificato, evitandole l'ulteriore aggravio di doverne affrontare, eventualmente, un secondo.
Per la quantificazione del danno non patrimoniale, i ctu propendevano per un danno biologico permanente attuale residuato alla SI.ra pari ad una riduzione pari al 5% Parte_1
dell'integrità psico-fisica sulla base dell'Allegato II del DM 03 Luglio 2003 (“Tabella delle menomazioni all'integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità”).
Escludevano che, sulla base della documentazione sanitaria a disposizione, potesse essere riconosciuta una voce di danno superiore a quella individuata per problematiche di carattere psichico e/o legate a patologie di natura autoimmune, non documentate.
In merito al quesito 2) i CTU hanno evidenziato che “ …la paziente doveva ricorrere, in regime di urgenza, ad intervento di rimozione delle protesi per rottura bilaterale con sovrainfezione a sinistra. Il ricovero per l'esecuzione dell'intervento (posto in essere in regime di urgenza), nonchè il successivo periodo di trattamento antibiotico e quello necessario per il recupero fisico erano da ritenersi sovrabbondanti rispetto ad una sostituzione protesica in reg ime di elezione (quale quella che sarebbe stato lecito attendersi in presenza di protesi integre), consentendo di identificare un periodo di danno biologico temporaneo risarcibile per la paziente pari a: - dieci giorni di danno biologico temporaneo assoluto (100%); - sette giorni di danno biologico temporaneo parziale al 75%; - sette giorni di danno biologico temporaneo parziale al 50%; - sette giorni di danno biologico temporaneo parziale al 25%”
I consulenti hanno altresì evidenziato che la c.d. “sofferenza menomazione correlata” al danno biologico temporaneo era identificabile di grado medio per quanto concerne i dieci giorni identificati a titolo di danno biologico temporaneo assoluto (100%) ed i sette di danno biologico temporaneo parziale al 75%, mentre era possibile individuarla di grado lieve per quanto concerne i sette di danno biologico temporaneo parziale al 50% ed i sette di danno biologico temporaneo parziale al 25%.
Circa le spese mediche, non risultando documentate, i ctu non si pronunciavano, aggiungendo tuttavia che l'eventuale sostituzione delle protesi P.I.P. dovrebbe essere a carico del SSN come da Ordinanze richiamate.
Venendo alla quantificazione del danno non patrimoniale, occorre osservare che non può essere assunta per il calcolo del punto base del danno permanente l'età della danneggiata al tempo dell'intervento di pagina 10 di 13 mastoplastica additiva del maggio 2008, posto che nessuna censura è stata rilevata con riguardo ad esso.
Gli addebiti mossi alla struttura ospedaliera concernono infatti omissioni successive alle ordinanze ministeriali, purtuttavia, al fine di assumere una data concreta riferibile ad un evento certo di danno, reputa questo Tribunale di dover considerare l'età della danneggiata al momento dell'intervento del febbraio 2020, effettuato a seguito della infezione procurata dalle protesi e quindi del danno concretamente patito a seguito della colposa omissione.
Facendo applicazioni dell'art. 139 codice delle assicurazioni richiamato dall'art. 7 co. 4 L. 24/2017 nonché alla Tabella di riferimento per l'anno 2024 - Età del danneggiato alla data del sinistro 45 anni -
Percentuale di invalidità permanente 5% - Punto base danno permanente € 947,30, deriva il seguente conteggio:
Danno biologico permanente € 5.861,42
Invalidità temporanea totale (giorni 10) € 552,40
Invalidità temporanea parziale (giorni 7) al 75% € 290,01,
Invalidità temporanea parziale (giorni 7) al 50 %, € 193,34,
Invalidità temporanea parziale (giorni 7) al 25%, € 96,67,
Totale invalidità temporanea € 1.132,42
Danno morale (33,33% biologico e temporanea), € 2.331,05, con un Totale generale di danno non patrimoniale pari ad € 9.324,89.
Non può riconoscersi l'ulteriore voce di danno esposta in sede di verbale del 03.10.2024, ribadita in sede di precisazione delle conclusioni e discussione, danno che sarebbe pari al costo da sostenersi per intervento di impianto di protesi mammaria bilaterale presso una clinica privata al fine di sopperire ai lunghi tempi di prenotazione del servizio sanitario nazionale, gestiti dal Cup regionale Marche.
Rammentandosi che è previsto dalla normativa più volte richiamata che la tipologia di intervento in oggetto è a carico del servizio sanitario nazionale, deve osservarsi che il danno richiesto non è direttamente collegabile al danno evento, a mente dell'art. 1223 c.c., che, si veda supra, richiama i principi eziologici e causali, considerando danni risarcibili soltanto quelli che sono conseguenza immediata e diretta della condotta inadempiente.
Le lungaggini del sistema prenotativo del Centro Unico Regionale non possono imputarsi alla
[...]
la cui condotta omissiva non può essere in alcun modo considerata causale rispetto ad esse, CP_1
ostando a tale conclusione il fatto che la problematica riferita afferisce ad una dimensione estranea al debitore inadempiente ed al suo dominio.
pagina 11 di 13 Ulteriormente, l'irrisarcibilità del danno petito (in termini di costo dell'intervento privato) deriva dal fatto che il medesimo ad oggi, oltre a non essersi concretizzato, si atteggia in termini di mero danno ipotetico, del quale deve rilevarsi l'incertezza sull'an: all'attualità infatti non possono ritenersi fermi e certi i lunghi tempi di attesa riferiti dalla ricorrente mediante l'indicazione del proprio numero di prenotazione per sostenere le lungaggini del SSN che, in ipotesi, potrebbero anche essere suscettibili di interventi migliorativi, né può affermarsi come certo che la danneggiata si sottoporrà a nuovo intervento di mastoplastica additivo, trattandosi pur sempre di intervento estetico e non terapeutico.
In definitiva non ricorrono i presupposti per considerare il danno richiesto conseguenza immediata e diretta del comportamento omissivo della convenuta società.
8. Natura di debito di valore dei danni risarcibili e conseguenze.
Le somme oggetto di liquidazione a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale costituiscono debito di valore. Le stesse pertanto devono essere maggiorate degli interessi compensativi, al tasso legale, da applicarsi sulla somma rivalutata anno per anno (cfr. Cass. S.U. 1712/1995) dalla data del fatto (10.7.19) fino alla pubblicazione della sentenza. Inoltre, sulle medesime spettano gli interessi corrispettivi al tasso legale dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo, in quanto, per effetto della liquidazione si ha la conversione del debito di valore in debito di valuta.
9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione del d.m.
13.08.2022 n. 147, identificando lo scaglione di riferimento in base al decisum.
Alle stesse deve aggiungersi la liquidazione delle spese sostenute da parte ricorrente per l'accertamento tecnico preventivo, vale a dire le spese liquidate ai CTU per € 4.000,00 oltre accessori di legge (doc.
17), nonché le spese per il compenso dovuto al proprio legale per € 3.342,00 oltre accessori di legge
(doc. 018) (si veda per tutte Cass. 15492/2019).
P.Q.M.
il Tribunale di Ancona, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando rigettata o assorbita ogni diversa domanda, difesa, eccezione o istanza, in accoglimento della domanda avanzata da
, così provvede:
1- ON (Numero REA PS 165818 – Cod. fisc. E Partita Iva Controparte_1
) in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento in favore di P.IVA_1 Parte_1
(cod. fisc. ) del danno non patrimoniale quantificato in complessivi €
[...] C.F._1
9.324,89.
La suddetta complessiva somma deve essere maggiorata di interessi e rivalutazione come indicato in parte motiva.
pagina 12 di 13 2- ON (Numero REA PS 165818 – Cod. fisc. E Partita Iva Controparte_1
) in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di P.IVA_1 Parte_1
(cod. fisc. ) delle spese e dei compensi del presente giudizio che
[...] C.F._1 liquida in € 5.077,00 , oltre accessori di legge sugli importi imponibili: contributo spese forfettarie 15% ex art. 2, comma 2, d. m. 147/2022, C.P.A. 4% e I.V.A. come per legge, nella misura dovuta al momento del pagamento, se e in quanto dovuta,
3- ON (Numero REA PS 165818 – Cod. fisc. E Partita Iva Controparte_1
) in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di P.IVA_1 Parte_1
(cod. fisc. ) delle spese e dei compensi del procedimento di
[...] C.F._1 accertamento tecnico preventivo pari ad € 4.000,00 per liquidazione compenso ctu ed € 3.342,00, oltre accessori di legge sugli importi imponibili nella misura dovuta.
Visto l'art. 52, comma 2, d. lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, dispone che sia apposto a cura della Cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza e ordina al Cancelliere la comunicazione dell'ordinanza alle parti.
Ancona, lì 16.01.2025.
Il Giudice dott.ssa Francesca Perlini
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