Articolo 13 della Legge 11 febbraio 1963, n. 479
Articolo 12Articolo 14
Versione
2 maggio 1963
Art. 13.
Le entrate del bilancio della
Amministrazione medesima, rimaste da
riscuotere alla chiusura dello
esercizio 1950-51, restano
determinate in........................ L 62.817.053.527,34
delle quali furono riscosse nel 1951-52 L. 25.884.720.806,62
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e rimasero da riscuotere al 30 giugno
1952.................................. L. 36.932.332.720,72
Entrata in vigore il 2 maggio 1963