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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/12/2024, n. 4972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4972 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 13228/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Andrea Tinelli Presidente
Costanza Teti Giudice
Claudia Gheri Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per “divorzio – scioglimento del matrimonio” iscritto al n. 13228/2022 R.G. instaurato da
(c.f. ), elettivamente domiciliata a Brescia, Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Luisa Ferrari, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso ex artt. 473-bis.69 ss. c.p.c.
RICORRENTE contro
(c.f. ), elettivamente domiciliato a Brescia, Controparte_1 CodiceFiscale_2 presso lo studio dell'Avv. Diego Piali, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla memoria difensiva
RESISTENTE con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
(Come da udienza del giorno 8.5.2024)
Per parte ricorrente: “si oppone al riconoscimento della sentenza di divorzio marocchina e insiste per il prosieguo del pendente giudizio”; Per parte resistente: “previa ogni declaratoria del caso, state il passaggio in giudicato della sentenza pronunciata dall'Autorità Giudiziale marocchina adita da controparte, dichiararsi
l'improcedibilità del presente procedimento nella miglior forma ritenuta”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 16.11.2022 deduceva di aver contratto Parte_1
matrimonio con in data 11.3.2013 a Rabat (Marocco), non trascritto nei registri Controparte_1
Per_ Per_ degli atti di matrimonio italiani, unione dalla quale erano nate le figlie (il 4.11.2014) e (il
25.10.2017). Ella lamentava le condotte violente del marito ai propri danni e chiedeva la pronuncia della separazione con regolamentazione dei rapporti personali ed economici fra le parti e fra costoro e le figlie.
Prima dell'udienza presidenziale, a seguito del ricorso urgente presentato dalla ricorrente, veniva disposto, nei confronti del resistente, l'ordine di allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla moglie e alle figlie, ordine efficace sino al mese di aprile 2024, oltreché posto a suo carico un contributo al mantenimento delle figlie pari ad € 250,00 mensili ciascuna, oltre al
50% delle spese straordinarie.
All'udienza presidenziale del 14.6.2023 compariva , per contestare le violenze Controparte_1 riferite dalla moglie e per evidenziare che quest'ultima, subito dopo l'instaurazione del giudizio di separazione in Italia, aveva promosso giudizio di divorzio in Marocco.
Assunti i provvedimenti provvisori ed urgenti, che prevedevano l'affidamento super esclusivo delle figlie alla madre, con collocamento presso di lei, incontri protetti con il padre, e un contributo al mantenimento delle figlie a carico di quest'ultimo pari ad € 150,00 mensili per ciascuna, oltre al
50% delle spese straordinarie, e acquisita al giudizio la sentenza di divorzio pronunciata dall'autorità giudiziaria marocchina, passata in giudicato, che il resistente chiedeva fosse riconosciuta nell'ordinamento italiano, richiesta alla quale la ricorrente si opponeva, all'udienza del giorno 8.5.2024, celebrata in modalità cartolare, le parti precisavano le conclusioni trascritte in epigrafe in ordine alla questione pregiudiziale suddetta, e il Giudice rimetteva la causa al Collegio ai fini della decisione, senza termini ex art. 190 c.p.c.
***
Ai sensi dell'art. 64 della legge 218/1995, la sentenza straniera è automaticamente riconosciuta in
Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento, in presenza dei requisiti ivi indicati. Ai sensi dell'art. 67, comma 1, della legge 218/1995, tuttavia, “in caso di … contestazione del riconoscimento della sentenza straniera … chiunque vi abbia interesse può chiedere all'autorità giudiziaria ordinaria l'accertamento dei requisiti del riconoscimento”.
La parte ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di disporre la prosecuzione della trattazione del merito della sua domanda di separazione, proprio sul presupposto della non riconoscibilità della sentenza di scioglimento del vincolo matrimoniale fra i coniugi, già pronunciata in Marocco su domanda della stessa ricorrente in data 6.4.2023, e passata in giudicato, per violazione dei requisiti di cui alle lettere f) e g) dell'art. 64 della legge 218/1995, in quanto il processo di divorzio in
Marocco è stato promosso dopo l'instaurazione del giudizio di separazione in Italia, e il riconoscimento della sentenza marocchina produrrebbe effetti contrari all'ordine pubblico in quanto conterrebbe disposizioni in contrasto con il superiore interesse delle minori, in particolare, da un lato, prevedendo incontri liberi fra padre e figlie quando, per fatti sopravvenuti al processo marocchino, nel presente giudizio è stato adottato un ordine di protezione contro gli abusi familiari nei confronti del resistente e sono stati previsti esclusivamente incontri protetti alla presenza di un educatore dei Servizi Sociali, nonché, dall'altro lato, ponendo a carico del padre un contributo al mantenimento delle figlie eccessivamente modesto.
Le censure suddette, tuttavia, appaiono infondate.
La sentenza marocchina, in primo luogo, certamente non viola il requisito di cui alla lettera f) dell'art. 64 della legge 218/1995, che prevede quale elemento necessario ai fini della riconoscibilità della sentenza straniera il fatto che “non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero”. Nel caso di specie, infatti, pur essendo stato il giudizio di separazione in Italia introdotto prima (in data
16.11.2022) di quello introdotto in Marocco (instaurato il 28.11.2022), è pacifico che i giudizi di separazione e divorzio, alla luce del concetto di identità di cause applicabile nei rapporti fra stati extra Unione Europea, concetto più restrittivo rispetto a quello applicabile nei rapporti fra Stati membri, non abbiano lo stesso oggetto, in quanto la separazione pone il matrimonio in uno stato di quiescenza, dal quale esso, tramite la riconciliazione, potrebbe tornare a rivivere pienamente, mentre il divorzio determina lo scioglimento definitivo ed irreversibile del vincolo coniugale. In questo senso si è sempre pacificamente espressa la Suprema Corte: “in tema di litispendenza internazionale extra-comunitaria, deve applicarsi l'art. 7, comma 1, della legge n.
218 del 1995 e non già l'art. 19 del Regolamento CE n. 2201 del 2003, disciplinante la litispendenza intra-comunitaria, sicché ai fini della sospensione obbligatoria del processo successivamente instaurato, occorre che le domande presentino identità dell'oggetto e del titolo non accogliendosi il concetto più ampio di identità di cause adottato in ambito comunitario che fa leva non tanto sulla specificità del provvedimento richiesto al giudice quanto su una situazione complessiva di "crisi del matrimonio". Ne consegue, pertanto, che non è ravvisabile il concetto di identità di cause tra il giudizio di separazione dei coniugi e quello di divorzio” (cfr. Cass. civ. n.
24542/2016; Cass. civ. n. 2654/2021).
Infondata appare anche la censura relativa al fatto che il riconoscimento della sentenza marocchina produrrebbe effetti contrari all'ordine pubblico in violazione dell'art. 64, lettera g), della legge
218/1995, per la previsione, in essa contenuta, di incontri liberi fra padre e figlie, dal momento che, nel giudizio italiano, le visite sono state disposte in forma esclusivamente protetta. Tuttavia, un simile contrasto si produrrebbe solo ove, nel nostro ordinamento, vigesse il principio fondamentale per cui sono sempre radicalmente vietati gli incontri liberi fra un minore e il genitore rispetto al quale è stata fatta un'allegazione di condotte violente, principio, invece, inesistente. Del resto, anche sul piano concreto, nel caso di specie, l'ordine di protezione emesso nei confronti del resistente ha perso efficacia il 15.4.2024 e la ricorrente non ne ha richiesto una proroga, anzi ella stessa ha ammesso di aver fatto vedere i figli più volte liberamente all'ex marito dopo quella data, peraltro contravvenendo al provvedimento giudiziale che imponeva incontri padre- figli esclusivamente in modalità protetta, con ciò dimostrando di non ritenere in contrasto con il superiore interesse delle minori il contatto libero con il padre. Quanto al contributo economico modesto fissato dalla sentenza marocchina di divorzio per il mantenimento delle minori, occorre ricordare che il rispetto dell'ordine pubblico va sempre valutato in astratto e non in concreto, e che il riconoscimento del provvedimento straniero si potrebbe porre in contrasto con esso solo ove non fosse in alcun modo previsto un contributo economico per le minori, contrastando una simile omissione con il principio generale fondamentale del nostro ordinamento per cui i genitori hanno sempre il dovere di mantenere i figli minori, anche a seguito della crisi dell'unione coniugale, mettendo a disposizione le proprie risorse economiche e, in ipotesi di disoccupazione, la propria capacità lavorativa, salvo ragioni eccezionali da esplicitare nel provvedimento decisorio sul punto.
La mera inadeguatezza in concreto del contributo previsto, invece, può giustificare una domanda di modifica delle condizioni di divorzio fissate nella sentenza straniera, ma non certo la sua radicale non riconoscibilità in astratto nel nostro ordinamento.
Peraltro, questo Collegio ritiene opportuno censurare il comportamento processuale della ricorrente, che ha adito ella stessa il Giudice marocchino in data 28.11.2022, pochi giorni dopo l'instaurazione del presente giudizio di separazione (avvenuta con ricorso depositato il 16.11.2022), senza rendere nota la circostanza, emersa solo a seguito delle difese sollevate dalla controparte, per poi chiedere di non riconoscere il provvedimento decisorio straniero emesso dietro sua stessa richiesta. Inoltre, le condotte violente del resistente sono state allegate dalla sin dall'atto introduttivo del Pt_1 giudizio di separazione, tanto che ella ha sempre chiesto l'affidamento super esclusivo delle figlie a sé, seppure abbia poi chiesto l'ordine di protezione e gli incontri protetti alla presenza degli operatori dei Servizi Sociali solo in data successiva (14.4.2023), condotte violente che avrebbero dovuto prevenirla dall'instaurare un giudizio di divorzio in Marocco nel quale non vi sarebbe stato alcun approfondimento sotto questo profilo.
In conclusione, poiché, fra i coniugi, è già stata pronunciata la sentenza di divorzio emessa dal
Tribunale di Rabat (Marocco) il 6.4.2023, passata in giudicato (cfr. documenti del fascicolo del resistente n. 9 depositato in data 22.5.2023 e n. 2 depositato in data 20.11.2023), che questo
Collegio ritiene riconoscibile nell'ordinamento italiano ai sensi del combinato disposto degli artt. 64
e 67 della legge 218/1995, non può che dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Appare opportuno, però, invitare i Servizi Sociali incaricati a proseguire il monitoraggio del nucleo familiare in via amministrativa per la durata di un anno e a segnalare eventuali situazioni di pregiudizio per le minori che richiedano un intervento urgente alla competente Procura presso il
Tribunale per i Minorenni.
Le spese di lite debbono essere regolamentate in base al principio di soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., con la conseguenza che, quanto al giudizio di separazione, la ricorrente dovrà rimborsare al resistente personalmente le fasi di studio e introduttiva, e al resistente e, per lui, ammesso al
Patrocinio a Spese dello Stato in data 29.9.2023, all'erario, le fasi istruttoria/di trattazione e decisoria. Le spese dovranno essere liquidate come da dispositivo, in base ai valori minimi delle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, per i procedimenti di cognizione dinanzi al Tribunale di valore indeterminabile di bassa complessità, alla luce della semplicità delle questioni di fatto e di diritto affrontate. Quanto al giudizio cautelare relativo all'ordine di protezione lo stesso principio di soccombenza comporta che il resistente dovrà rimborsare alla ricorrente, e, per essa, ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato, le relative spese che si liquidano come da dispositivo, in base ai valori minimi delle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, per i procedimenti cautelari di valore indeterminabile di bassa complessità, alla luce della semplicità delle questioni di fatto e di diritto affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita: 1) DICHIARA la cessazione della materia del contendere;
2) CONDANNA la ricorrente, , a rimborsare le spese di lite del presente Parte_1 giudizio, che si liquidano in € 3.809,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali al
15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, dei quali € 1.453,00, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, al resistente, , ed € Controparte_1
2.356,00, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, al resistente, , e, per esso, allo Stato;
Controparte_1
3) CONDANNA il resistente, , a rimborsare alla ricorrente, Controparte_1 Pt_1
, e, per essa, allo Stato, le spese di lite del giudizio cautelare avente ad oggetto l'ordine
[...] di protezione, che si liquidano in € 2.608,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4) INVITA i Servizi Sociali incaricati a proseguire il monitoraggio del nucleo familiare in via amministrativa per la durata di un anno e a segnalare eventuali situazioni di pregiudizio per le minori che richiedano un intervento urgente alla competente Procura presso il Tribunale per i
Minorenni.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e ai Servizi Sociali incaricati.
Così deciso a Brescia all'esito della camera di consiglio del 28.11.2024.
La Giudice estensora Il Presidente
Claudia Gheri Andrea Tinelli
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Andrea Tinelli Presidente
Costanza Teti Giudice
Claudia Gheri Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per “divorzio – scioglimento del matrimonio” iscritto al n. 13228/2022 R.G. instaurato da
(c.f. ), elettivamente domiciliata a Brescia, Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Luisa Ferrari, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso ex artt. 473-bis.69 ss. c.p.c.
RICORRENTE contro
(c.f. ), elettivamente domiciliato a Brescia, Controparte_1 CodiceFiscale_2 presso lo studio dell'Avv. Diego Piali, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla memoria difensiva
RESISTENTE con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
(Come da udienza del giorno 8.5.2024)
Per parte ricorrente: “si oppone al riconoscimento della sentenza di divorzio marocchina e insiste per il prosieguo del pendente giudizio”; Per parte resistente: “previa ogni declaratoria del caso, state il passaggio in giudicato della sentenza pronunciata dall'Autorità Giudiziale marocchina adita da controparte, dichiararsi
l'improcedibilità del presente procedimento nella miglior forma ritenuta”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 16.11.2022 deduceva di aver contratto Parte_1
matrimonio con in data 11.3.2013 a Rabat (Marocco), non trascritto nei registri Controparte_1
Per_ Per_ degli atti di matrimonio italiani, unione dalla quale erano nate le figlie (il 4.11.2014) e (il
25.10.2017). Ella lamentava le condotte violente del marito ai propri danni e chiedeva la pronuncia della separazione con regolamentazione dei rapporti personali ed economici fra le parti e fra costoro e le figlie.
Prima dell'udienza presidenziale, a seguito del ricorso urgente presentato dalla ricorrente, veniva disposto, nei confronti del resistente, l'ordine di allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla moglie e alle figlie, ordine efficace sino al mese di aprile 2024, oltreché posto a suo carico un contributo al mantenimento delle figlie pari ad € 250,00 mensili ciascuna, oltre al
50% delle spese straordinarie.
All'udienza presidenziale del 14.6.2023 compariva , per contestare le violenze Controparte_1 riferite dalla moglie e per evidenziare che quest'ultima, subito dopo l'instaurazione del giudizio di separazione in Italia, aveva promosso giudizio di divorzio in Marocco.
Assunti i provvedimenti provvisori ed urgenti, che prevedevano l'affidamento super esclusivo delle figlie alla madre, con collocamento presso di lei, incontri protetti con il padre, e un contributo al mantenimento delle figlie a carico di quest'ultimo pari ad € 150,00 mensili per ciascuna, oltre al
50% delle spese straordinarie, e acquisita al giudizio la sentenza di divorzio pronunciata dall'autorità giudiziaria marocchina, passata in giudicato, che il resistente chiedeva fosse riconosciuta nell'ordinamento italiano, richiesta alla quale la ricorrente si opponeva, all'udienza del giorno 8.5.2024, celebrata in modalità cartolare, le parti precisavano le conclusioni trascritte in epigrafe in ordine alla questione pregiudiziale suddetta, e il Giudice rimetteva la causa al Collegio ai fini della decisione, senza termini ex art. 190 c.p.c.
***
Ai sensi dell'art. 64 della legge 218/1995, la sentenza straniera è automaticamente riconosciuta in
Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento, in presenza dei requisiti ivi indicati. Ai sensi dell'art. 67, comma 1, della legge 218/1995, tuttavia, “in caso di … contestazione del riconoscimento della sentenza straniera … chiunque vi abbia interesse può chiedere all'autorità giudiziaria ordinaria l'accertamento dei requisiti del riconoscimento”.
La parte ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di disporre la prosecuzione della trattazione del merito della sua domanda di separazione, proprio sul presupposto della non riconoscibilità della sentenza di scioglimento del vincolo matrimoniale fra i coniugi, già pronunciata in Marocco su domanda della stessa ricorrente in data 6.4.2023, e passata in giudicato, per violazione dei requisiti di cui alle lettere f) e g) dell'art. 64 della legge 218/1995, in quanto il processo di divorzio in
Marocco è stato promosso dopo l'instaurazione del giudizio di separazione in Italia, e il riconoscimento della sentenza marocchina produrrebbe effetti contrari all'ordine pubblico in quanto conterrebbe disposizioni in contrasto con il superiore interesse delle minori, in particolare, da un lato, prevedendo incontri liberi fra padre e figlie quando, per fatti sopravvenuti al processo marocchino, nel presente giudizio è stato adottato un ordine di protezione contro gli abusi familiari nei confronti del resistente e sono stati previsti esclusivamente incontri protetti alla presenza di un educatore dei Servizi Sociali, nonché, dall'altro lato, ponendo a carico del padre un contributo al mantenimento delle figlie eccessivamente modesto.
Le censure suddette, tuttavia, appaiono infondate.
La sentenza marocchina, in primo luogo, certamente non viola il requisito di cui alla lettera f) dell'art. 64 della legge 218/1995, che prevede quale elemento necessario ai fini della riconoscibilità della sentenza straniera il fatto che “non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero”. Nel caso di specie, infatti, pur essendo stato il giudizio di separazione in Italia introdotto prima (in data
16.11.2022) di quello introdotto in Marocco (instaurato il 28.11.2022), è pacifico che i giudizi di separazione e divorzio, alla luce del concetto di identità di cause applicabile nei rapporti fra stati extra Unione Europea, concetto più restrittivo rispetto a quello applicabile nei rapporti fra Stati membri, non abbiano lo stesso oggetto, in quanto la separazione pone il matrimonio in uno stato di quiescenza, dal quale esso, tramite la riconciliazione, potrebbe tornare a rivivere pienamente, mentre il divorzio determina lo scioglimento definitivo ed irreversibile del vincolo coniugale. In questo senso si è sempre pacificamente espressa la Suprema Corte: “in tema di litispendenza internazionale extra-comunitaria, deve applicarsi l'art. 7, comma 1, della legge n.
218 del 1995 e non già l'art. 19 del Regolamento CE n. 2201 del 2003, disciplinante la litispendenza intra-comunitaria, sicché ai fini della sospensione obbligatoria del processo successivamente instaurato, occorre che le domande presentino identità dell'oggetto e del titolo non accogliendosi il concetto più ampio di identità di cause adottato in ambito comunitario che fa leva non tanto sulla specificità del provvedimento richiesto al giudice quanto su una situazione complessiva di "crisi del matrimonio". Ne consegue, pertanto, che non è ravvisabile il concetto di identità di cause tra il giudizio di separazione dei coniugi e quello di divorzio” (cfr. Cass. civ. n.
24542/2016; Cass. civ. n. 2654/2021).
Infondata appare anche la censura relativa al fatto che il riconoscimento della sentenza marocchina produrrebbe effetti contrari all'ordine pubblico in violazione dell'art. 64, lettera g), della legge
218/1995, per la previsione, in essa contenuta, di incontri liberi fra padre e figlie, dal momento che, nel giudizio italiano, le visite sono state disposte in forma esclusivamente protetta. Tuttavia, un simile contrasto si produrrebbe solo ove, nel nostro ordinamento, vigesse il principio fondamentale per cui sono sempre radicalmente vietati gli incontri liberi fra un minore e il genitore rispetto al quale è stata fatta un'allegazione di condotte violente, principio, invece, inesistente. Del resto, anche sul piano concreto, nel caso di specie, l'ordine di protezione emesso nei confronti del resistente ha perso efficacia il 15.4.2024 e la ricorrente non ne ha richiesto una proroga, anzi ella stessa ha ammesso di aver fatto vedere i figli più volte liberamente all'ex marito dopo quella data, peraltro contravvenendo al provvedimento giudiziale che imponeva incontri padre- figli esclusivamente in modalità protetta, con ciò dimostrando di non ritenere in contrasto con il superiore interesse delle minori il contatto libero con il padre. Quanto al contributo economico modesto fissato dalla sentenza marocchina di divorzio per il mantenimento delle minori, occorre ricordare che il rispetto dell'ordine pubblico va sempre valutato in astratto e non in concreto, e che il riconoscimento del provvedimento straniero si potrebbe porre in contrasto con esso solo ove non fosse in alcun modo previsto un contributo economico per le minori, contrastando una simile omissione con il principio generale fondamentale del nostro ordinamento per cui i genitori hanno sempre il dovere di mantenere i figli minori, anche a seguito della crisi dell'unione coniugale, mettendo a disposizione le proprie risorse economiche e, in ipotesi di disoccupazione, la propria capacità lavorativa, salvo ragioni eccezionali da esplicitare nel provvedimento decisorio sul punto.
La mera inadeguatezza in concreto del contributo previsto, invece, può giustificare una domanda di modifica delle condizioni di divorzio fissate nella sentenza straniera, ma non certo la sua radicale non riconoscibilità in astratto nel nostro ordinamento.
Peraltro, questo Collegio ritiene opportuno censurare il comportamento processuale della ricorrente, che ha adito ella stessa il Giudice marocchino in data 28.11.2022, pochi giorni dopo l'instaurazione del presente giudizio di separazione (avvenuta con ricorso depositato il 16.11.2022), senza rendere nota la circostanza, emersa solo a seguito delle difese sollevate dalla controparte, per poi chiedere di non riconoscere il provvedimento decisorio straniero emesso dietro sua stessa richiesta. Inoltre, le condotte violente del resistente sono state allegate dalla sin dall'atto introduttivo del Pt_1 giudizio di separazione, tanto che ella ha sempre chiesto l'affidamento super esclusivo delle figlie a sé, seppure abbia poi chiesto l'ordine di protezione e gli incontri protetti alla presenza degli operatori dei Servizi Sociali solo in data successiva (14.4.2023), condotte violente che avrebbero dovuto prevenirla dall'instaurare un giudizio di divorzio in Marocco nel quale non vi sarebbe stato alcun approfondimento sotto questo profilo.
In conclusione, poiché, fra i coniugi, è già stata pronunciata la sentenza di divorzio emessa dal
Tribunale di Rabat (Marocco) il 6.4.2023, passata in giudicato (cfr. documenti del fascicolo del resistente n. 9 depositato in data 22.5.2023 e n. 2 depositato in data 20.11.2023), che questo
Collegio ritiene riconoscibile nell'ordinamento italiano ai sensi del combinato disposto degli artt. 64
e 67 della legge 218/1995, non può che dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Appare opportuno, però, invitare i Servizi Sociali incaricati a proseguire il monitoraggio del nucleo familiare in via amministrativa per la durata di un anno e a segnalare eventuali situazioni di pregiudizio per le minori che richiedano un intervento urgente alla competente Procura presso il
Tribunale per i Minorenni.
Le spese di lite debbono essere regolamentate in base al principio di soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., con la conseguenza che, quanto al giudizio di separazione, la ricorrente dovrà rimborsare al resistente personalmente le fasi di studio e introduttiva, e al resistente e, per lui, ammesso al
Patrocinio a Spese dello Stato in data 29.9.2023, all'erario, le fasi istruttoria/di trattazione e decisoria. Le spese dovranno essere liquidate come da dispositivo, in base ai valori minimi delle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, per i procedimenti di cognizione dinanzi al Tribunale di valore indeterminabile di bassa complessità, alla luce della semplicità delle questioni di fatto e di diritto affrontate. Quanto al giudizio cautelare relativo all'ordine di protezione lo stesso principio di soccombenza comporta che il resistente dovrà rimborsare alla ricorrente, e, per essa, ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato, le relative spese che si liquidano come da dispositivo, in base ai valori minimi delle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, per i procedimenti cautelari di valore indeterminabile di bassa complessità, alla luce della semplicità delle questioni di fatto e di diritto affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita: 1) DICHIARA la cessazione della materia del contendere;
2) CONDANNA la ricorrente, , a rimborsare le spese di lite del presente Parte_1 giudizio, che si liquidano in € 3.809,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali al
15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, dei quali € 1.453,00, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, al resistente, , ed € Controparte_1
2.356,00, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, al resistente, , e, per esso, allo Stato;
Controparte_1
3) CONDANNA il resistente, , a rimborsare alla ricorrente, Controparte_1 Pt_1
, e, per essa, allo Stato, le spese di lite del giudizio cautelare avente ad oggetto l'ordine
[...] di protezione, che si liquidano in € 2.608,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4) INVITA i Servizi Sociali incaricati a proseguire il monitoraggio del nucleo familiare in via amministrativa per la durata di un anno e a segnalare eventuali situazioni di pregiudizio per le minori che richiedano un intervento urgente alla competente Procura presso il Tribunale per i
Minorenni.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e ai Servizi Sociali incaricati.
Così deciso a Brescia all'esito della camera di consiglio del 28.11.2024.
La Giudice estensora Il Presidente
Claudia Gheri Andrea Tinelli
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209