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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/10/2025, n. 7787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7787 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione LAVORO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dr.ssa Daniela Ammendola, ha pronunciato all'udienza di discussione del 29.10.2025 la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al numero 2883/2024 R.G.
TRA
rappresentata e difesa dall'avv.to Improta Emanuele Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Mauro Elberti CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: COME IN ATTI
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.2.2024 la parte ricorrente in epigrafe premetteva: di essere titolare di pensione di reversibilità n. 28445641 con decorrenza dal 01.06.2005; che in data 19.06.2023 CP_ inoltrava all' domanda per il riconoscimento dell'assegno per nucleo familiare maggiorato per c.d. “coniuge superstite inabile” con decorrenza nei limiti della prescrizione quinquennale (cfr. all.2), in quanto per le patologie da cui è affetta era da tempo inabile al proficuo lavoro, tanto che è vero che CP_ era stata già riconosciuta dall' invalida civile totale sin dal 30.09.2022; che non avendo ricevuto alcuna risposta nei successivi 120 giorni, in data 23.10.2023 inoltrava telematicamente ricorso CP_ amministrativo al Comitato Provinciale rimasto anch'esso senza esito.
Tutto ciò premesso, dedotto il possesso di tutti i requisiti reddituali e sanitario per l'ottenimento della prestazione invocata, adiva l'adito Tribunale chiedendo di: “Accertare il diritto di parte ricorrente alla percezione degli Anf quale coniuge superstite inabile nella misura di €52,91 mensili con decorrenza dal Maggio 2022 in applicazione della Tabella 19 primo scaglione di reddito (atteso il reddito e la composizione del nucleo familiare della ricorrente), oppure in subordine con decorrenza da successiva data e nella misura ritenuta di giustizia dal Tribunale. - Condannare, per l'effetto, CP_ l' al pagamento della somma complessiva di €1164,02 a titolo di Anf già maturati da Maggio
2022 a Febbraio 2024 o comunque alla somma risultante in caso di accertamento di successiva decorrenza del diritto alla prestazione rispetto a quella invocata, nonché al pagamento delle somme
a titolo di ratei della prestazione maturati in corso di causa. In ogni caso su tale importo condannare CP_ l' al pagamento della maggior somma tra il differenziale di svalutazione e gli interessi legali calcolati sull'ammontare nominale del credito decorrenti dal 120° giorno successivo alla CP_ presentazione della domanda amministrativa del 19.06.2023. -Condannare altresì l' al pagamento di spese e competenze professionali del presente giudizio - ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e nel rispetto dei criteri stabiliti dal D.M. 55/2014 in particolare quello previsto dall'art. 4 comma 1
Bis - con attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario. l'accertamento del Parte suo diritto, con correlativa condanna a percepire i ratei di dalla data del riconoscimento CP_1 della pensione di reversibilità (1.2.2012) oltre accessori di legge e con vittoria delle spese di lite.”
Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l' eccependo l'infondatezza CP_1 della domanda per i motivi diffusamente illustrati in memoria ed insistendo per il suo rigetto.
Disposta CTU medico-legale , all'udienza del 29.10.2025 il GL decideva la causa con sentenza contestuale le cui motivazioni di seguito si illustrano.
Il ricorso è infondato.
È noto che l' dell'assegno per il nucleo familiare si caratterizza per l'esigenza di assicurare un CP_2 sistema dei trattamenti di famiglia in favore dei nuclei che si mostrano effettivamente bisognosi sul piano finanziario. L'ammontare di esso è, infatti, diversificato in rapporto al numeri dei componenti ed al reddito del nucleo familiare (art.2, secondo comma, prima parte della l. 153/1988). I limiti di reddito per la fruizione dell'assegno vengono elevati in favore di quei nuclei familiari che risultano meritevoli di una più specifica e intensa tutela, in quanto comprendenti soggetti colpiti da infermità
o difetti fisici o mentali (e che si trovano, a causa di infermità fisici o mentali, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro),ovvero minorenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere compiti e le funzioni proprie della loro età (art. 2, secondo comma, seconda parte, l.n. 153 - 1988).
L'art. 2 della suddetta legge n. 153/88, alla cui stregua deve trovare soluzione la presente controversia così recita testualmente: "Il nucleo familiare può essere composto di una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'età inferiore ai diciotto anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro". Nel caso di specie, invero, la parte ricorrente ha dedotto e documentato di essere titolare di pensione ai superstiti a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti n. e di essere inabile PartitaIVA_1 al proficuo di lavoro, in particolare documentando di essere stata riconosciuta invalida in misura pari al 100% con verbale della Commissione Medica Asl a seguito di visita del 5.12.2022.
Giova rammentare che l'inabilità a lavoro proficuo non è da intendere quale assoluta e permanente invalidità; occorre però che sia di tale entità da procurare in concreto l'inidoneità del soggetto a svolgere attività remunerativa che gli fornisca, in modo potenzialmente continuo, mezzi sufficienti per provvedere ai bisogni normali della vita e quindi a garantire una esistenza libera e dignitosa;
essa va riferita non alle sole attività confacenti alle specifiche attitudini del soggetto, ma a tutte quelle che possono proficuamente convogliare il residuo grado di capacita lavorativa.
Dunque "inabilita a qualsiasi proficuo lavoro" va intesa come inidoneità del soggetto a dedicarsi ad un lavoro atto a soddisfare le sue primarie esigenze di vita senza alcun esame delle residue energie.
In ragione delle considerazioni fin qui esposte è stata disposta CTU medico legale al fine di far accertare la sussistenza del requisito sanitario necessario (inabilità al proficuo lavoro, così come prima descritta) per l'attribuzione degli ANF.
Il Ctu nominato dott. ha accertato che è affetta dalle Persona_1 Parte_1 seguenti infermità: 1) Esiti intervento di tiroidectomia totale per gozzo nodulare 2) Esiti intervento di QSE mammella dx per carcinoma duttale infiltrante 3) Artrosi polidistrettuale in pz osteopenica.
Ha illustrato che gli esiti dell'intervento di tiroidectomia totale, eseguito nel 2018 per un gozzo nodulare, sono essenzialmente rappresentati da un ipotiroidismo post-chirurgico, in terapia ormonale sostitutiva;
che l'intervento di QSE della mammella dx risulta eseguito nel dicembre 2022 per un carcinoma duttale infiltrante (pT1cpNxM0) a grado intermedio di malignità (G2), seguito da RT
(18.07.22-23.08.22) ed ormonoterapia, ancora in atto, è indubbiamente l'infermità a maggior incidenza funzionale ma nel novembre 2023 la ricorrente è stata sottoposta a visita di revisione a seguito della quale la Commissione competente la riconosceva invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura del 75%. Infine, l'artrosi polidistrettuale, associata a documentata osteopenia, comporta, come si evince dall'esame obiettivo, modeste limitazioni funzionali con deambulazione autonoma, spontanea, valida ed autonomi risultano i passaggi posturali”.
Il Ctu ha dunque concluso che la ricorrente non si trova nell'assoluta e permanente impossibilità a dedicarsi a un lavoro proficuo.
Tali conclusioni appaiono corrette ed immune da vizi, in quanto fondate sulle risultanze dell'esame obiettivo e sull'analisi della documentazione medica in atti e non sono state oggetto di alcuna specifica contestazione delle parti e, pertanto, sono condivise e fatte proprie dal Giudicante. Va altresì evidenziato per mera completezza che la ricorrente è stata valutata, nella seduta del
05.12.2022, dalla Commissione Medica Asl invalida nella misura del 100%, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa (30.09.2022) e rivedibilità ad un anno (settembre
2023) e che nel novembre 2023 è stata sottoposta a visita di revisione, a seguito della quale la
Commissione competente la riconosceva invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura del 75%., giudizio confermato anche nel giudizio di Atp conclusasi con decreto di omologa del Tribunale di Napoli Sezione lavoro depositato il 16.09.2024.
Alla stregua di tutte le suesposte considerazioni la domanda va rigettata.
Vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. dichiara irripetibili le spese di lite. Pone le spese di
Ctu come liquidate in separato decreto a carico dell . CP_1
PQM
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Daniela
Ammendola definitivamente pronunciando, così provvede:
a. Rigetta il ricorso b. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite e pone le spese di CTU come liquidate in separato decreto a carico dell' CP_1
Così deciso in Napoli il 29.10.2025
Il Giudice
dott. ssa Daniela Ammendola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione LAVORO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dr.ssa Daniela Ammendola, ha pronunciato all'udienza di discussione del 29.10.2025 la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al numero 2883/2024 R.G.
TRA
rappresentata e difesa dall'avv.to Improta Emanuele Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Mauro Elberti CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: COME IN ATTI
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.2.2024 la parte ricorrente in epigrafe premetteva: di essere titolare di pensione di reversibilità n. 28445641 con decorrenza dal 01.06.2005; che in data 19.06.2023 CP_ inoltrava all' domanda per il riconoscimento dell'assegno per nucleo familiare maggiorato per c.d. “coniuge superstite inabile” con decorrenza nei limiti della prescrizione quinquennale (cfr. all.2), in quanto per le patologie da cui è affetta era da tempo inabile al proficuo lavoro, tanto che è vero che CP_ era stata già riconosciuta dall' invalida civile totale sin dal 30.09.2022; che non avendo ricevuto alcuna risposta nei successivi 120 giorni, in data 23.10.2023 inoltrava telematicamente ricorso CP_ amministrativo al Comitato Provinciale rimasto anch'esso senza esito.
Tutto ciò premesso, dedotto il possesso di tutti i requisiti reddituali e sanitario per l'ottenimento della prestazione invocata, adiva l'adito Tribunale chiedendo di: “Accertare il diritto di parte ricorrente alla percezione degli Anf quale coniuge superstite inabile nella misura di €52,91 mensili con decorrenza dal Maggio 2022 in applicazione della Tabella 19 primo scaglione di reddito (atteso il reddito e la composizione del nucleo familiare della ricorrente), oppure in subordine con decorrenza da successiva data e nella misura ritenuta di giustizia dal Tribunale. - Condannare, per l'effetto, CP_ l' al pagamento della somma complessiva di €1164,02 a titolo di Anf già maturati da Maggio
2022 a Febbraio 2024 o comunque alla somma risultante in caso di accertamento di successiva decorrenza del diritto alla prestazione rispetto a quella invocata, nonché al pagamento delle somme
a titolo di ratei della prestazione maturati in corso di causa. In ogni caso su tale importo condannare CP_ l' al pagamento della maggior somma tra il differenziale di svalutazione e gli interessi legali calcolati sull'ammontare nominale del credito decorrenti dal 120° giorno successivo alla CP_ presentazione della domanda amministrativa del 19.06.2023. -Condannare altresì l' al pagamento di spese e competenze professionali del presente giudizio - ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e nel rispetto dei criteri stabiliti dal D.M. 55/2014 in particolare quello previsto dall'art. 4 comma 1
Bis - con attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario. l'accertamento del Parte suo diritto, con correlativa condanna a percepire i ratei di dalla data del riconoscimento CP_1 della pensione di reversibilità (1.2.2012) oltre accessori di legge e con vittoria delle spese di lite.”
Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l' eccependo l'infondatezza CP_1 della domanda per i motivi diffusamente illustrati in memoria ed insistendo per il suo rigetto.
Disposta CTU medico-legale , all'udienza del 29.10.2025 il GL decideva la causa con sentenza contestuale le cui motivazioni di seguito si illustrano.
Il ricorso è infondato.
È noto che l' dell'assegno per il nucleo familiare si caratterizza per l'esigenza di assicurare un CP_2 sistema dei trattamenti di famiglia in favore dei nuclei che si mostrano effettivamente bisognosi sul piano finanziario. L'ammontare di esso è, infatti, diversificato in rapporto al numeri dei componenti ed al reddito del nucleo familiare (art.2, secondo comma, prima parte della l. 153/1988). I limiti di reddito per la fruizione dell'assegno vengono elevati in favore di quei nuclei familiari che risultano meritevoli di una più specifica e intensa tutela, in quanto comprendenti soggetti colpiti da infermità
o difetti fisici o mentali (e che si trovano, a causa di infermità fisici o mentali, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro),ovvero minorenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere compiti e le funzioni proprie della loro età (art. 2, secondo comma, seconda parte, l.n. 153 - 1988).
L'art. 2 della suddetta legge n. 153/88, alla cui stregua deve trovare soluzione la presente controversia così recita testualmente: "Il nucleo familiare può essere composto di una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'età inferiore ai diciotto anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro". Nel caso di specie, invero, la parte ricorrente ha dedotto e documentato di essere titolare di pensione ai superstiti a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti n. e di essere inabile PartitaIVA_1 al proficuo di lavoro, in particolare documentando di essere stata riconosciuta invalida in misura pari al 100% con verbale della Commissione Medica Asl a seguito di visita del 5.12.2022.
Giova rammentare che l'inabilità a lavoro proficuo non è da intendere quale assoluta e permanente invalidità; occorre però che sia di tale entità da procurare in concreto l'inidoneità del soggetto a svolgere attività remunerativa che gli fornisca, in modo potenzialmente continuo, mezzi sufficienti per provvedere ai bisogni normali della vita e quindi a garantire una esistenza libera e dignitosa;
essa va riferita non alle sole attività confacenti alle specifiche attitudini del soggetto, ma a tutte quelle che possono proficuamente convogliare il residuo grado di capacita lavorativa.
Dunque "inabilita a qualsiasi proficuo lavoro" va intesa come inidoneità del soggetto a dedicarsi ad un lavoro atto a soddisfare le sue primarie esigenze di vita senza alcun esame delle residue energie.
In ragione delle considerazioni fin qui esposte è stata disposta CTU medico legale al fine di far accertare la sussistenza del requisito sanitario necessario (inabilità al proficuo lavoro, così come prima descritta) per l'attribuzione degli ANF.
Il Ctu nominato dott. ha accertato che è affetta dalle Persona_1 Parte_1 seguenti infermità: 1) Esiti intervento di tiroidectomia totale per gozzo nodulare 2) Esiti intervento di QSE mammella dx per carcinoma duttale infiltrante 3) Artrosi polidistrettuale in pz osteopenica.
Ha illustrato che gli esiti dell'intervento di tiroidectomia totale, eseguito nel 2018 per un gozzo nodulare, sono essenzialmente rappresentati da un ipotiroidismo post-chirurgico, in terapia ormonale sostitutiva;
che l'intervento di QSE della mammella dx risulta eseguito nel dicembre 2022 per un carcinoma duttale infiltrante (pT1cpNxM0) a grado intermedio di malignità (G2), seguito da RT
(18.07.22-23.08.22) ed ormonoterapia, ancora in atto, è indubbiamente l'infermità a maggior incidenza funzionale ma nel novembre 2023 la ricorrente è stata sottoposta a visita di revisione a seguito della quale la Commissione competente la riconosceva invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura del 75%. Infine, l'artrosi polidistrettuale, associata a documentata osteopenia, comporta, come si evince dall'esame obiettivo, modeste limitazioni funzionali con deambulazione autonoma, spontanea, valida ed autonomi risultano i passaggi posturali”.
Il Ctu ha dunque concluso che la ricorrente non si trova nell'assoluta e permanente impossibilità a dedicarsi a un lavoro proficuo.
Tali conclusioni appaiono corrette ed immune da vizi, in quanto fondate sulle risultanze dell'esame obiettivo e sull'analisi della documentazione medica in atti e non sono state oggetto di alcuna specifica contestazione delle parti e, pertanto, sono condivise e fatte proprie dal Giudicante. Va altresì evidenziato per mera completezza che la ricorrente è stata valutata, nella seduta del
05.12.2022, dalla Commissione Medica Asl invalida nella misura del 100%, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa (30.09.2022) e rivedibilità ad un anno (settembre
2023) e che nel novembre 2023 è stata sottoposta a visita di revisione, a seguito della quale la
Commissione competente la riconosceva invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura del 75%., giudizio confermato anche nel giudizio di Atp conclusasi con decreto di omologa del Tribunale di Napoli Sezione lavoro depositato il 16.09.2024.
Alla stregua di tutte le suesposte considerazioni la domanda va rigettata.
Vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. dichiara irripetibili le spese di lite. Pone le spese di
Ctu come liquidate in separato decreto a carico dell . CP_1
PQM
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Daniela
Ammendola definitivamente pronunciando, così provvede:
a. Rigetta il ricorso b. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite e pone le spese di CTU come liquidate in separato decreto a carico dell' CP_1
Così deciso in Napoli il 29.10.2025
Il Giudice
dott. ssa Daniela Ammendola