Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 07/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 155/2023
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE – LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, Vincenzo Accardo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 155/2023, promossa da
, con l'avv. Andrea Anfuso Alberghina;
Parte_1
- Ricorrente -
contro
, in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, con l'Avvocatura dello Stato di Caltanissetta;
- Convenuto -
*********************
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 7 febbraio 2023, ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale per sentir accogliere, nei confronti del Controparte_1
, le seguenti conclusioni: “secondaria, in parte in fatto riportata e sopra
[...]
indicata, voglia accertare e DICHIARARE Che la Ricorrente Ha diritto alla percezione dell'indennità prevista ed introdotta all'art. 1, comma 121, della l. 13 luglio 2015, n.
107 Per l'effetto CONDANNARE Il in persona Controparte_1 del suo legale rapp. P.t., a mettere a disposizione della ricorrente la somma di €
2.500,00, secondo le modalità di utilizzazione del citato beneficio e ciò A titolo di indennità (card docente) introdotta dall'art. 1, comma 121, della l. 13 luglio 2015, n.
107 Relativamente ai seguenti anni scolastici a. Anno scolastico 2016-2017 b. Anno scolastico 2017 – 2018 c. Anno scolastico 2018 – 2019 d. Anno scolastico 2019-2020 e.
Anno scolastico 2020 – 2021 Oltre accessori dalla data dal dovuto al soddisfo”.
contratti a tempo stipulati fino al termine delle attività didattiche, negli anni scolastici
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, senza fruire della c.d.
“Carta elettronica del docente”.
Si è costituito il , eccependo la prescrizione quinquennale Controparte_1 dei crediti e, ad ogni modo, l'infondatezza delle domande attoree.
All'esito dell'udienza del 21 novembre 2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate da parte ricorrente come da note in atti, la causa è stata trattenuta per la decisione e viene quindi definita nei termini che seguono.
2. Va preliminarmente esaminata e parzialmente accolta l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte resistente, con riferimento segnatamente agli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018.
In relazione al termine di prescrizione e al dies a quo di decorrenza vanno richiamati i principi di recente affermati dalla Corte di Cassazione con sentenza n.
29961/2023, secondo cui: “4. L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica
[…]”.
Nel caso di specie, il conferimento dell'incarico di supplenza per l'anno scolastico
2016/2017 reca la data del 13 ottobre 2016, mentre per l'anno scolastico 2017/2018 la data del 28 settembre 2017 (cfr. stato matricolare allegato alla memoria). A fronte di tali risultanze, non è stato provato dalla ricorrente che la data in cui il sistema consentiva anno per anno la registrazione fosse successiva alla data di conferimento incarico
(l'allegazione di altra data è, infatti, privo di riscontro normativo regolamentare). Ne discende che, con riferimento all'anno scolastico in oggetto, la pretesa di parte ricorrente risulta prescritta, considerando che alla data della notifica della diffida, avvenuta il 29 dicembre 2022, risultava già decorso il termine quinquennale decorrente
2 dalla data di conferimento dell'incarico, limitatamente a tali anno e non anche a quelli successivi.
3. Quanto alle ulteriori annualità, reputa il Tribunale che il ricorso sia fondato.
L'art. 1 co. 121 L 107/2015 stabilisce che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_2
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché' per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Dirimente ai fini del riconoscimento di fondatezza della pretesa è la decisione della Corte di Giustizia dell'UE resa nella causa C-450/21, secondo cui “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo
1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno
1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il Controparte_1 CP_1 beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili
3 all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali,
a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”, con l'ulteriore specificazione, in punto di motivazione, per cui “spetta al giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se” colui che (ndr) “era alle dipendenze del con contratti di lavoro a tempo CP_1
determinato, si trovasse in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo
(v., per analogia, sentenza del 5 giugno 2018, Grupo Norte Facility, C-574/16,
EU:C:2018:390, punto 49 e giurisprudenza ivi citata)”.
Quanto alla verifica di comparabilità demandata al giudice nazionale, la Corte ha ricordato che “Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019,
UstarizAróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). 46
Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli
4 obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, UstarizAróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
La Corte ha ancora evidenziato che “Secondo una giurisprudenza costante, al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile (sentenza del 5 giugno 2018, Grupo Norte Facility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 48 e giurisprudenza ivi citata)”.
Più precisamente la Corte di Giustizia, nella causa C-450/21 ai punti 35 e ss. ha evidenziato: “35 Nel caso di specie, […] risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
36 Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. CP_1
Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti CP_1 professionali a distanza […]
38 La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego» (Cfr. in termini CGUE. ordinanza del 9 febbraio 2012, C-556/11, punto 38, e, in senso Persona_1
conforme, CGUE 12 dicembre 2013, C-361/12, punto 35, 5 giugno 2018, Per_2
Grupo Norte Facility C-574/16, punto 41, ordinanze del 21 settembre 2016, Per_3
5 C-631/15, punto 34, e 22 marzo 2018, C-315/17, punto Per_4 Persona_5
45.)”.
Quanto agli effetti della pronunzia resa dalla Corte di giustizia, si osserva come l'art. 19 TUE riconosca alla Corte di giustizia il compito di assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati.
L'interpretazione del diritto UE, che compete alla Corte di giustizia, ha dunque efficacia vincolante per tutte le autorità (giurisdizionali o amministrative) degli Stati membri.
La Corte costituzionale, a partire dalle sentenze 113/85 e 389/1989, ha con continuità affermato che “le statuizioni interpretative della Corte di giustizia delle comunità europee hanno, al pari delle norme comunitarie direttamente applicabili, operatività immediata negli ordinamenti interni”.
Anche secondo la Corte di Cassazione, “la Corte di giustizia della UE è l'unica autorità giudiziaria deputata all'interpretazione delle norme comunitarie, la quale ha carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarla anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. Ne consegue che a tali sentenze, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti,
e “ultra partes”, di ulteriore fonte del diritto della UE, non nel senso che esse creino
“ex novo” norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia “erga omnes” nell'ambito dell'Unione” (Cassazione civile sez. VI, 08/02/2016, n. 2468).
Ciò posto, ritenuto, per quanto sopra esposto, che sussiste l'incompatibilità delle norme interne indicate in ricorso con la clausola 4 dell'accordo quadro Europeo allegato alla direttiva 99/70, e che tale contrasto non può che essere risolto in favore delle previsioni del diritto dell'Unione, va disposta la disapplicazione della normativa interna
(art. 1, co. 121 e ss., l. 107/2015 e successivi decreti attuativi), nella parte in cui preclude al docente a tempo determinato, che versi in condizioni assimilabili al docente a tempo indeterminato, la fruizione della carta elettronica del docente di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015.
Ed invero, “Il giudice nazionale deve disapplicare la norma dell'ordinamento interno, per incompatibilità con il diritto comunitario, sia nel caso in cui il conflitto
6 insorga con una disciplina prodotta dagli organi della CEE mediante regolamento, sia nel caso in cui il contrasto sia determinato da regole generali dell'ordinamento comunitario, ricavate in sede di interpretazione dell'ordinamento stesso da parte della
Corte di Giustizia delle Comunità Europee, nell'esercizio dei compiti ad essa attribuiti dagli artt. 169 e 177 del Trattato del 25 marzo 1957, reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203” (ex multis, C. Cass., sez. lav., 21/12/2009 n. 26897;
3841/2002)”.
4. Nel caso in esame la natura del lavoro svolto dalla parte ricorrente con contratto a tempo determinato appare del tutto analoga a quella dei docenti di ruolo, eccezion fatta per la temporaneità dell'incarico, la quale da sola non può giustificare la disparità di trattamento.
Appare, del resto, indubitabile che anche i docenti a tempo determinato abbiano il diritto-dovere di procedere all'aggiornamento professionale, essendo chiamati a svolgere le medesime funzioni dei docenti a tempo indeterminato, al fine del perseguimento dell'istruzione pubblica.
Tale comparabilità risulta confermata, in concreto, dalla documentazione in atti.
Come emerge dallo stato matricolare allegato alla memoria di costituzione, risulta che il ricorrente ha espletato servizio negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e
2020/2021, come docente a tempo determinato dall'inizio dell'anno scolastico - o poco dopo l'inizio dello stesso - fino al termine delle attività didattiche. Più precisamente: a.s.
2018/2019, dal 29 settembre 2018 al termine delle attività didattiche (30 giugno); a.s.
2019/202020, dal 23 settembre 2019 con incarico fino al termine delle attività didattiche
(30 giugno); a.s. 2020/2021, dal 19 settembre 2020 con incarico fino al termine delle attività didattiche (30 giugno). Ciò sempre sulla base di incarichi per docenza ai sensi dell'articolo 4, comma 2, L. 124/1999.
La situazione lavorativa della parte ricorrente nei termini appena descritti è pertanto del tutto assimilabile a quella di un docente assunto a tempo indeterminato, sicché non appare possibile individuare, nella materia in scrutinio e nel caso in esame, un legittimo fondamento alla diversità di trattamento, che integra proprio la denunciata discriminazione tra docenti a tempo indeterminato e determinato.
Tale soluzione trova, del resto, riscontro in quanto affermato dalla Corte di
Cassazione nella sentenza n. 29961/2023 emessa il 27 ottobre 2023 sul procedimento di
7 rinvio pregiudiziale promosso con ordinanza del Tribunale di Taranto del 24 aprile 2023 ex art. 363-bis c.p.c., la quale, comunque precisando come fosse estraneo al giudizio a quo il tema delle supplenze temporanee, ragione per cui il relativo tema non è stato affrontato, ha enunciato il principio di diritto secondo cui “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. CP_1
Va, in definitiva, accertato il diritto della parte ricorrente a fruire del beneficio economico di € 500,00 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per il servizio prestato negli anni scolastici indicati e documentati e segnatamente negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 e, dunque, per euro 1.500,00, con la condanna del convenuto agli adempimenti dovuti al fine CP_1
di rendere effettivamente fruibile alla detta parte la carta elettronica del docente, alle medesime condizioni (durata di utilizzo, importo, etc.) già garantite ai docenti di ruolo, oltre accessori nei termini di cui in dispositivo in ragione della natura pubblica del rapporto.
5. Tenuto conto dell'esito della controversia e del parziale accoglimento dell'eccezione di prescrizione articolata dal , le spese di lite possono CP_1
compensarsi in ragione di un 2/5; la restante parte segue la soccombenza ex art. 91
c.p.c. e, liquidata come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal
D.M. n. 147/2022, va posta a carico del convenuto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: accerta il diritto di parte ricorrente di fruire della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall'art. 1, comma 121, L.
107/2015, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021; condanna il , in persona del Controparte_1 CP_3
alla attribuzione alla parte ricorrente della Carta elettronica nei termini e per le
[...]
8 ragioni di cui in motivazione per un valore complessivo di euro 1.500,00, oltre accessori dal dovuto al soddisfo nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della Legge 30 dicembre
1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 della Legge n. 724/94; condanna il al pagamento delle spese Controparte_1
processuali in favore di parte ricorrente, liquidate nella misura complessivi di euro
618,00 per compensi (somma già ridotta di un 2/5), oltre spese forfettarie al 15%, IVA e
C.P.A., da distrarsi in favore del procuratore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Gela, 3 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
Vincenzo Accardo
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