Decreto 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, decreto 15/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE LAVORO
Decreto ex art. 445 bis, 5° co., c.p.c.
Il Giudice del Lavoro Dott. Casdia Antonino;
esaminati gli atti del procedimento n. 1422 / 2022 R.G.,
introdotto da:
Controparte 1 C.F. C.F. 1 rilevato che le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio – ritualmente comunicate alle parti - pur essendo state contestate, non risulta poi proposto il giudizio di merito;
Ritenuto, come recentemente statuito dalla Suprema Corte di Cassazione, sez. 6 Civile, con l'Ordinanza del
03/01/2023 n.97, che nelle controversie per l'invalidità civile la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis u.c., c.p.c. (ATPO), è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (c.d. requisito sanitario) sicchè quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinato a sopravvivere solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici.
P.Q.M.
OMOLOGA
l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio:
PRESTAZIONE DI RIFERIMENTO = pensione di inabilità;
ACCERTAMENTO DEL REQUISITO SANITARIO = POSITIVO;
DECORRENZA DELL' ACCERTAMENTO = 01/10/2022.
COMPENSA
integralmente le spese di lite, tenendo conto del fatto che la decorrenza del requisito sanitario, fissata in data successiva al deposito del ricorso, integra una circostanza sopravvenuta che ha determinato l'esito del procedimento.
.CP Pone a definitivo carico dell' le spese di C.T.U. separatamente liquidate.
Patti, 15/04/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Casdia Antonino