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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 26/05/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Giudici:
dott. Rosario Baglioni Presidente rel. est. dott.ssa Licia Tomay Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile iscritta al nr. 1198/2024 V.G. introdotta da
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Macchia Parte_1
ed elettivamente domiciliata c/o lo studio del predetto difensore, ubicato in Marsiconuovo (PZ), alla
Via Vallicella nr. 16
e da
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2
Massimo Macchia ed elettivamente domiciliato c/o lo studio del predetto difensore, ubicato in
Marsiconuovo (PZ), alla Via Vallicella nr. 16
- ricorrenti - con
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
1 Parte necessaria
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
Conclusioni: le parti chiedono emettersi sentenza di divorzio congiunto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 30/05/2024, e - premesso di aver Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio concordatario in Potenza, il 12.03.1998 e che dalla loro unione è nato il figlio (il 27.06.2013) - hanno dedotto che il venir meno della comunione materiale Per_1
e spirituale che ha precluso la prosecuzione della convivenza.
Con sentenza parziale n. 100/2024, pubblicata il 05.11.2024, è stata omologata la separazione consensuale dei coniugi e con separata ordinanza la causa è stata rimessa sul ruolo per la trattazione della domanda di divorzio.
Hanno quindi chiesto emettersi sentenza di divorzio alle condizioni di seguito riportate:
“1.Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai ricorrenti in data 07.03.1998, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Potenza al nr. 10, parte II, Serie A, Anno 1998; 2. Confermare il provvedimento di separazione con le medesime condizioni;
3. Confermare che i ricorrenti continueranno a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
4. Confermare che la casa coniugale sita in Potenza alla C. da Gallitello n. 99, resti assegnata al sig. ;
5. Confermare che il figlio minore Parte_2 Per_2
resti affidato congiuntamente ai genitori, i quali esercitano congiuntamente la
[...]
responsabilità genitoriale, con collocazione presso la madre, la quale ne avrà cura e provvederà alle sue esigenze, impegnandosi ad operare di concerto con il SI. , il Pt_2
quale andrà informato, se del caso anche quotidianamente, dei problemi e delle esigenze del minore, così avendo la possibilità di esplicare al meglio la propria funzione di padre;
6.
Confermare che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli ogni qualvolta o vorrà, previo accordo con la madre;
7. Confermare la rinuncia della SI.ra a qualsiasi sostegno in Pt_1
quanto allo stato autosufficiente da un punto di vista economico e che il sig. verserà Pt_2
a titolo di concorso spese per il figlio minore la somma di euro 400,00 in favore della SI.ra
da adeguare annualmente secondo la variazione degli indici ISTAT;
8. Confermare Pt_1
che il SI. contribuirà nella misura del 100% al pagamento di tutte le spese Pt_2
straordinarie documentate relative al mantenimento del figlio minore, spese mediche, spese scolastiche e per tutto ciò che si possa qualificare come
2 straordinario mentre le spese ordinarie resteranno a carico della SI.ra
; 9. Confermare che il SI. rimarrà obbligato a corrispondere il Pt_1 Pt_2
sopracitato contributo al mantenimento fintanto che il figlio continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente;
11. Confermare l'impegno reciproco dei genitori a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di esse, si impegnano, inoltre a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli;
12. Confermare tra le parti il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire i figli nel proprio passaporto;
13. Le spese relative alla procedura sono a carico di entrambi i coniugi.”.
All'udienza del 08.05.2025, le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, alle condizioni sopra riportate, e la causa è stata riservata in decisione.
Come sopra detto, la separazione consensuale dei coniugi è stata omologata da questo
Tribunale con la sentenza sopra citata, prodotta dai ricorrenti e munita di attestazione di irrevocabilità.
La mancata ripresa della convivenza tra i coniugi deve ritenersi pacifica, alla luce delle dichiarazioni rese dai coniugi all'udienza del 08.05.2025.
Ricorrono le ulteriori condizioni per la richiesta pronuncia.
Anzitutto, la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella presente procedura di separazione consensuale e divorzio congiunto (v. art. 3 lett. b legge 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1 lett. a del d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 e applicabile ratione temporis).
In secondo luogo, le prospettazioni di entrambe le parti evidenziano il venir meno dell'affectio coniugalis, di tal che risulta pacifico che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Va dunque dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti.
Dopo il passaggio in giudicato la presente sentenza sarà trasmessa agli Ufficiali dello Stato civile del Comune di Potenza per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Quanto alle condizioni del divorzio, con la sentenza di omologa della separazione consensuale il Collegio ha già verificato che nei rapporti tra i coniugi l'accordo non presenta
3 profili di illiceità o contrarietà a norme imperative e che, inoltre, esso risponde al superiore interesse della prole. Le relative argomentazioni si intendono qui integralmente richiamate.
Anche per il divorzio l'accordo va integrato con la previsione – imposta dalla legge – della rivalutazione annuale, sulla base degli indici Istat-Foi, del contributo economico pattuito per la prole.
Nulla per le spese, attesa la congiunta proposizione della domanda.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...]
, con ricorso del 30.05.2024, richiamata la sentenza parziale n. 100/2024, Parte_2
pubblicata il 05.11.2024, di omologa della separazione consensuale, già pronunciata tra le parti, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e , i quali hanno Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio in Potenza, il 07.03.1998, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Potenza dell'anno 1998, Atto nr. 10, Parte
II, Serie A;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione della sentenza - dopo il passaggio in giudicato - a margine dell'atto di matrimonio, nonché agli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396, con esonero da responsabilità;
c) dà atto che le parti hanno concordato le condizioni del divorzio alle medesime condizioni di cui alla separazione consensuale, come trascritte nella parte motiva della presente sentenza ed al piano genitoriale;
d) nulla per le spese.
Potenza, camera di consiglio in data 08.05.2025
IL PRESIDENTE
Rosario Baglioni
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