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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/04/2025, n. 1247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1247 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Linda Catagna, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al numero 4541 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 e vertente
TRA
elettivamente domiciliato rappresentato e difeso;
Parte_1
-OPPONENTE-
E
elettivamente domiciliata rappresentata e difesa come in atti;
CP_1
- OPPOSTA –
NONCHE'
; Controparte_2
-TERZI CONTUMACI- CP_3
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione fase di merito.
CONCLUSIONI: Come da atti e verbali di causa
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. L'esposizione dello svolgimento del processo risulta omessa in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art.132 c.p.c. come modificato (segnatamente al secondo comma n.4) dalla legge in e 18 giugno 2009 n.69, applicabile alla controversia in esame.
2. Con atto di citazione ritualmente notificato il Parte_1
ha introdotto la fase di merito dell'opposizione alla esecuzione spiegata nella
[...] procedura esecutiva presso terzi n.1019/2024 RGE. In particolare l'opposizione è diretta avverso il pignoramento presso terzi notificato il 26.02.2024 ad istanza di CP_1
e fondato sul D.I n.706/2021 reso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in
[...] data 14.02.2021 e reso esecutivo in data 26.06.2021
In questa fase ripete sostanzialmente i motivi di doglianza articolati in prime cure.
Devolve infatti quali motivi di censura la improcedibilità del pignoramento nei confronti di non avente la qualifica di tesoriere, il mancato rispetto del Controparte_4 termine di cui all'art.14 DL 669/1996, il difetto di titolarità attiva, nonché la nullità della notifica del pignoramento.
Si è costituita l'opposta la quale ha chiesto il rigetto CP_1 dell'opposizione.
Nonostante la ritualità delle notifiche non si sono costituiti Controparte_4
e per cui ne va dichiarata la Controparte_2 contumacia.
Senza svolgimento di attività istruttoria, lo scrivente Magistrato all'udienza a trattazione scritta del 15 aprile 2025 riservava la causa in decisione.
3. Come noto, in ipotesi di opposizioni esecutive, costituisce precipuo compito dell'organo giudicante procedere all'esatta qualificazione dell'azione promossa, prescindendo dalla formulazione letterale adottata e dalla prospettazione giuridica operata dalle parti, in virtù di una disamina del contenuto delle doglianze sollevate
(diffusamente, sul punto, Cass., 24 settembre 1999 n.10493; Cass., 20 marzo 1999
n.2574).
Nell'esercizio di tale facoltà ermeneutica, la prima delle censure riportate, integrano , senza dubbio, motivo di opposizione alla esecuzione ex art.615 cpc.
4. Va qui richiamato il principio della "ragione più liquida”, il quale principio, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c. in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost..
Ne discende che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (in termini espressi, Cass. 11 novembre 2011, n. 23621
Cass. N. 12002 del 28.5.2014; Cass. SS. UU n. 9936 dell'8.5.2014 e, indirettamente, sulle conseguenze di tale postulato in materia di giudicato implicito, Cass., SS.UU. 12 ottobre 2011 n. 20932; Cass. SS.UU. 9 ottobre 2008 n. 24883; Cass. SS.UU.18 dicembre
2008 n. 29523; Cass. 16 maggio 2006 n. 11356).
L'ordine delle questioni poste all'attenzione di questo Giudice consente di affermare che sulla base del secondo motivo così come prospettato l'opposizione va accolta.
Occorre considerare che il titolo esecutivo costituito dal D.I.n.706/2021 corredato dal provvedimento che ne ha disposto la esecutività è stato notificato all'ente pubblico in data 01.12.2023.
Va richiamato l'art.14 del D.L.669/1996 rubricata “Esecuzione forzata nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni”: “Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente completano le Controparte_5 procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata ne' alla notifica di atto di precetto”.
Ebbene nel caso che oggi ci occupa sussiste la violazione di tale termine dilatorio che consiste nella concessione all'ente pubblico dello spatium adimplendi per il completamento delle procedure per la esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento ad una somma di denaro. Prima del decorso del termine di 120 giorni dalla notifica del titolo il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica del precetto.
Per tali motivazioni l'opposizione va accolta
5. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza e le stesse si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in persona del Giudice dr.ssa Linda Catagna ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede :
DICHIARA la contumacia di e Controparte_4 Controparte_2
.
[...]
ACCOGLIE l'opposizione;
CONDANNA alla refusione delle spese di lite in favore di CP_1
spese che si liquidano in complessivi euro Parte_1
5881,00 oltre IVA CPA e rimborso forfettario come per legge da liquidarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario
Santa Maria Capua Vetere, lì 15 aprile 2025
Il Giudice
Dr. ssa Linda Catagna