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Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 16/11/2025, n. 841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 841 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente est.
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1910 del Ruolo Generale V.G. delle cause dell'anno 2025,
T R A
(c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. Paola Parte_1 C.F._1
Nocera, come da mandato in atti;
E
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
DA Di TO, come da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: separazione consensuale.
Per l'udienza del 6 ottobre 2025 davanti alla relatrice, svoltasi mediante trattazione scritta, entrambe le parti hanno depositato note scritte, chiedendo congiuntamente la pronuncia della separazione alle condizioni tra loro concordate e specificate in atti. Il P.M., rassegnando per iscritto le sue conclusioni in data 22.6.2025, nulla ha opposto.
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RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 30.4.2025, le parti indicate in epigrafe hanno esposto: di aver contratto matrimonio il 2.9.2006 in Racale (LE), in regime economico di Per_ separazione dei beni;
che dalla loro unione era nata la figlia il 6.1.2010; che i coniugi avevano stabilito la residenza coniugale in Racale, in un'abitazione di proprietà esclusiva del che il rapporto coniugale si era rivelato da qualche tempo infelice per CP_1 incompatibilità caratteriale tra i coniugi ed era ormai intollerabile la prosecuzione della convivenza. Tanto premesso, hanno chiesto che fosse dichiarata la separazione dei coniugi, alle condizioni indicate in ricorso. Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
Le comuni deduzioni dei coniugi, infatti, confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio.
L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni indicate in ricorso, con le integrazioni concordate e depositate dalle parti in data 14.7.2025, con le quali è stata integrata la regolamentazione indicata al punto 4) del ricorso introduttivo, non risultano in contrasto con i criteri di legge e appaiono adeguate all'interesse della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene.
La regolamentazione richiesta dalle parti può dunque essere posta a base della presente decisione, così come specificato in dispositivo.
Nulla va disposto per le spese processuali, trattandosi di procedimento a domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da e Parte_1
con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: Controparte_1
a) omologa la separazione consensuale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 che hanno contratto matrimonio il 2.9.2006 in Racale (LE), trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 29 Parte II Serie A anno 2006, alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo del presente giudizio, con le integrazioni specificate in motivazione;
b) nulla per le spese;
c) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 14.11.2025.
La Presidente est.
dott.ssa Cinzia Mondatore