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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 29/05/2025, n. 764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 764 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1970 / 2024 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE- LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 28.5.25 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta
D A
, , , rapp.ti e difesi. Parte_1 Parte_2 Parte_3 giusta procura in atti dall'avv. VALERIA ALBORA
RICORRENTE
CONTRO
rapp e dif dagli Avv Angelo Abignente, Giovanni Ronconi e Dora Antonia Controparte_1
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 15/04/2024 i ricorrenti hanno evidenziato di essere dipendenti a tempo indeterminato della società azienda di trasporti pubblici che gestisce il trasporto Controparte_1 su gomma nella città di Salerno e comuni limitrofi con sede di Servizio in Pagani o Fisciano, di svolgere, sin dall'assunzione, mansioni di autisti -operatori di esercizio- addetti alla guida di autobus;
di aver sempre prestato servizio in turni a rotazione collocati in fasce orarie sia diurne che notturne, come disposto dall'azienda per assicurare alla propria utenza la fruizione del servizio pubblico di trasporto in ogni giorno della settimana (domenica compresa) tanto in orario diurno che notturno ed hanno evidenziato di non aver percepito, durante i periodi di fruizione delle ferie annuali, di un'indennità equiparabile alla retribuzione corrisposta dall'azienda nei periodi di servizio in quanto non avevano ricevuto l'indennità di turno giornaliera (pari ad euro 0.52), l'indennità giornaliera di produttività (pari ad euro 2,30) e l'indennità di forfettizzazione mensile ritardi (pari ad 1,10 euro al giorno) che invece integravano in modo continuativo, predeterminato e non occasionale la loro retribuzione;
deducevano inoltre che la perdita di complessivi €
3,92 giornalieri (ovvero 98 euro per 25 giorni di ferie complessivi) era per loro anche dissuasiva dall'esercizio del loro diritto tenendo conto della retribuzione percepita;
concludevano per la condanna di parte convenuta al pagamento degli importi di cui ai conteggi indicati nell'atto introduttivo e calcolati dalla data di assunzione di ciascuno di loro (ovvero dal 1.1.2017 per Parte_4
e dal 1.7.2017 per ) e sino al giugno 2022, allorquando il nuovo ccnl aveva
[...] Parte_2 previsto, in applicazione della normativa europea, uno specifico emolumento denominato “indennità retribuzione ferie” del valore di € 8,00 giornalieri;
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio e concludeva per il rigetto della domanda;
la causa veniva trattata nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. ed è stata decisa oggi in seguito al deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti;
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi sono fondati e vanno accolti;
La giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 13425/19; Cass. n. 20216/22; Cass. n. 13932/24), che questo
Tribunale fa propria e condivide ha evidenziato come il diritto del lavoratore a ferie retribuite trovi disciplina sia nel diritto interno (art. 36, comma 3, della Cost, art. 2109, comma 2, c.c.) che in quello dell'Unione (art. 7 della Direttiva 2003/88/CE).
Con specifico riferimento alla disciplina europea è stato evidenziato che l'articolo 7 della direttiva 2003/88, intitolato «Ferie annuali», stabilisce che «1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali [...]» , che il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è anche espressamente sancito anche dall'art. 31, nr. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea a cui l'art. 6, n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenze Per dell'8 novembre 2012, e , C-229/11 e C-230/11, punto 22; del 29 novembre 2017, , Per_1 Per_2 Per C-214/16, punto 33, nonché del 4 ottobre 2018, , C-12/17, punto 25) e che il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016, C-341/15, punto 25); Per_5
Per ciò che riguarda «l'ottenimento di un pagamento» a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, e altri (punto 50), ha avuto Persona_6 occasione di precisare che l'espressione «ferie annuali retribuite» di cui all'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, «deve essere mantenuta» la retribuzione ovvero che il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo;
nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, e altri (punto 21) è stato inoltre Per_7 affermato che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
In quest'ultima pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come «sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore [...] di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro» (punto 23) e che pertanto «qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore [...] deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali» (punto 24), che , vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione «correlati allo status personale e professionale» del lavoratore ( punto 28) e che, all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali «gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro» (punto 25) Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è stato confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30,
31) ove è stato precisato che, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, tali possono essere anche quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (sentenza Z.J.R. Lock cit., punto 30).
Può, dunque, affermarsi che sussiste una “nozione europea di retribuzione dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali”, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003, come interpretato dalla Corte di
Giustizia, e che spetta al giudice di merito interpretare ed applicare le norme del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, e quindi verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE (nello stesso senso, Cass. n. 37589/21; Cass. n.
20216/22) che comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass.
n. 13932/24 in motivazione;
Cass. n. 13425/19; Cass. n. 37589/21).
Nella fattispecie i ricorsi vanno accolto considerando che l'indennità di turno richiesta, prevista dall'art. 5 dell'Accordo Nazionale del 21.05.1981, spetta al “personale viaggiante di macchina e di guida e al rimanente personale che presta servizio in turni avvicendati” e pertanto non solo è strettamente collegata al profilo professionale dei ricorrenti ma risulta anche esser stata loro corrisposta in modo costante per tutte le giornate di servizio svolte (cfr buste paga in atti)
Quanto all'indennità giornaliera di produttività (art. 74 ccnl di settore), la stessa è contrattualmente “legata alla prestazione giornaliera” e va corrisposta, per ogni giornata, “ai conducenti con qualifica Operatore di
Esercizio” in quanto “derivante dal miglioramento della produttività aziendale ingenerato dalle particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e alle correlate/connesse attività accessorie e/o complementari a quella di guida”; l'indennità è pertanto non solo strettamente collegata al profilo di inquadramento dei ricorrenti tutti operatori di esercizio ma risulta anche dimostrata la sua costante erogazione per tutte le giornate mensili di effettivo servizio (buste paga in atti).
Allo stesso modo l'indennità di forfettizzazione mensile ritardi (art. 73 della normativa pattizia applicata) è riconosciuta a tutti i conducenti che lavorano su turni e mira a compensare, in via complessiva e globale appunto, tutti gli eventuali prolungamenti dell'orario di servizio che non dipendano da responsabilità del prestatore di lavoro;
anche in questo caso l'emolumento risulta connesso alle mansioni di autista in turnazione espletate dai ricorrenti e riconosciuto dall'azienda durante i giorni non festivi (buste paga in atti).
Considerato pertanto che le suindicate indennità non rappresentano elementi transeunti e occasionali della retribuzione corrisposta ai ricorrenti ma la caratterizzano in modo costante e continuativo le stesse devono anche rientrare nel calcolo del compenso da corrispondere agli stessi durante il periodo di riposo annuale per ferie.
Quanto agli importi dovuti si ritiene di poter fare propri i conteggi esibiti dagli attori effettuati tenendo conto del complessivo importo di euro 3,92 giornaliero (€ 0,52 per l'indennità di turno;
€ 2,30 per l'indennità di produttività ed € 1,10 per l'indennità di forfettizzazione mensile) moltiplicato per il numero totale delle giornate di ferie godibili in ciascun anno di servizio.
Tale importo, inoltre, non può neppure ritenersi poco significativo per i lavoratori, specie se rapportato alla retribuzione ordinaria dagli stessi percepita;
Quanto, infine, alla prescrizione dei titoli retributivi, la stessa non può dirsi maturata, atteso che i rapporti lavorativi sono ancora in essere (cfr. Cass. n. 26246/22 e Cass. n. 13932/24). In definitiva, la parte resistente va condannata al pagamento degli importi di cui in ricorso e riportati in dispositivo, oltre interessi legali via via rivalutati ex artt. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. da calcolarsi dal dovuto sino al saldo effettivo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del cumulo soggettivo delle parti attrici.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 1970 2024
Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna parte convenuta al pagamento: in favore di
[...]
dell'importo di euro 538,99 ciascuno oltre accessori come per legge Parte_4 ed in favore di dell'importo di euro 489,98 oltre accessori come per legge;
Parte_2
Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute dagli attori che liquida in euro 824,00 per compensi oltre accessori e contributo unificato (se versato) con attribuzione
Nocera Inferiore 29/05/2025 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE- LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 28.5.25 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta
D A
, , , rapp.ti e difesi. Parte_1 Parte_2 Parte_3 giusta procura in atti dall'avv. VALERIA ALBORA
RICORRENTE
CONTRO
rapp e dif dagli Avv Angelo Abignente, Giovanni Ronconi e Dora Antonia Controparte_1
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 15/04/2024 i ricorrenti hanno evidenziato di essere dipendenti a tempo indeterminato della società azienda di trasporti pubblici che gestisce il trasporto Controparte_1 su gomma nella città di Salerno e comuni limitrofi con sede di Servizio in Pagani o Fisciano, di svolgere, sin dall'assunzione, mansioni di autisti -operatori di esercizio- addetti alla guida di autobus;
di aver sempre prestato servizio in turni a rotazione collocati in fasce orarie sia diurne che notturne, come disposto dall'azienda per assicurare alla propria utenza la fruizione del servizio pubblico di trasporto in ogni giorno della settimana (domenica compresa) tanto in orario diurno che notturno ed hanno evidenziato di non aver percepito, durante i periodi di fruizione delle ferie annuali, di un'indennità equiparabile alla retribuzione corrisposta dall'azienda nei periodi di servizio in quanto non avevano ricevuto l'indennità di turno giornaliera (pari ad euro 0.52), l'indennità giornaliera di produttività (pari ad euro 2,30) e l'indennità di forfettizzazione mensile ritardi (pari ad 1,10 euro al giorno) che invece integravano in modo continuativo, predeterminato e non occasionale la loro retribuzione;
deducevano inoltre che la perdita di complessivi €
3,92 giornalieri (ovvero 98 euro per 25 giorni di ferie complessivi) era per loro anche dissuasiva dall'esercizio del loro diritto tenendo conto della retribuzione percepita;
concludevano per la condanna di parte convenuta al pagamento degli importi di cui ai conteggi indicati nell'atto introduttivo e calcolati dalla data di assunzione di ciascuno di loro (ovvero dal 1.1.2017 per Parte_4
e dal 1.7.2017 per ) e sino al giugno 2022, allorquando il nuovo ccnl aveva
[...] Parte_2 previsto, in applicazione della normativa europea, uno specifico emolumento denominato “indennità retribuzione ferie” del valore di € 8,00 giornalieri;
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio e concludeva per il rigetto della domanda;
la causa veniva trattata nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. ed è stata decisa oggi in seguito al deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti;
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi sono fondati e vanno accolti;
La giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 13425/19; Cass. n. 20216/22; Cass. n. 13932/24), che questo
Tribunale fa propria e condivide ha evidenziato come il diritto del lavoratore a ferie retribuite trovi disciplina sia nel diritto interno (art. 36, comma 3, della Cost, art. 2109, comma 2, c.c.) che in quello dell'Unione (art. 7 della Direttiva 2003/88/CE).
Con specifico riferimento alla disciplina europea è stato evidenziato che l'articolo 7 della direttiva 2003/88, intitolato «Ferie annuali», stabilisce che «1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali [...]» , che il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è anche espressamente sancito anche dall'art. 31, nr. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea a cui l'art. 6, n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenze Per dell'8 novembre 2012, e , C-229/11 e C-230/11, punto 22; del 29 novembre 2017, , Per_1 Per_2 Per C-214/16, punto 33, nonché del 4 ottobre 2018, , C-12/17, punto 25) e che il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016, C-341/15, punto 25); Per_5
Per ciò che riguarda «l'ottenimento di un pagamento» a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, e altri (punto 50), ha avuto Persona_6 occasione di precisare che l'espressione «ferie annuali retribuite» di cui all'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, «deve essere mantenuta» la retribuzione ovvero che il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo;
nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, e altri (punto 21) è stato inoltre Per_7 affermato che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
In quest'ultima pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come «sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore [...] di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro» (punto 23) e che pertanto «qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore [...] deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali» (punto 24), che , vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione «correlati allo status personale e professionale» del lavoratore ( punto 28) e che, all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali «gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro» (punto 25) Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è stato confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30,
31) ove è stato precisato che, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, tali possono essere anche quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (sentenza Z.J.R. Lock cit., punto 30).
Può, dunque, affermarsi che sussiste una “nozione europea di retribuzione dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali”, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003, come interpretato dalla Corte di
Giustizia, e che spetta al giudice di merito interpretare ed applicare le norme del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, e quindi verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE (nello stesso senso, Cass. n. 37589/21; Cass. n.
20216/22) che comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass.
n. 13932/24 in motivazione;
Cass. n. 13425/19; Cass. n. 37589/21).
Nella fattispecie i ricorsi vanno accolto considerando che l'indennità di turno richiesta, prevista dall'art. 5 dell'Accordo Nazionale del 21.05.1981, spetta al “personale viaggiante di macchina e di guida e al rimanente personale che presta servizio in turni avvicendati” e pertanto non solo è strettamente collegata al profilo professionale dei ricorrenti ma risulta anche esser stata loro corrisposta in modo costante per tutte le giornate di servizio svolte (cfr buste paga in atti)
Quanto all'indennità giornaliera di produttività (art. 74 ccnl di settore), la stessa è contrattualmente “legata alla prestazione giornaliera” e va corrisposta, per ogni giornata, “ai conducenti con qualifica Operatore di
Esercizio” in quanto “derivante dal miglioramento della produttività aziendale ingenerato dalle particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e alle correlate/connesse attività accessorie e/o complementari a quella di guida”; l'indennità è pertanto non solo strettamente collegata al profilo di inquadramento dei ricorrenti tutti operatori di esercizio ma risulta anche dimostrata la sua costante erogazione per tutte le giornate mensili di effettivo servizio (buste paga in atti).
Allo stesso modo l'indennità di forfettizzazione mensile ritardi (art. 73 della normativa pattizia applicata) è riconosciuta a tutti i conducenti che lavorano su turni e mira a compensare, in via complessiva e globale appunto, tutti gli eventuali prolungamenti dell'orario di servizio che non dipendano da responsabilità del prestatore di lavoro;
anche in questo caso l'emolumento risulta connesso alle mansioni di autista in turnazione espletate dai ricorrenti e riconosciuto dall'azienda durante i giorni non festivi (buste paga in atti).
Considerato pertanto che le suindicate indennità non rappresentano elementi transeunti e occasionali della retribuzione corrisposta ai ricorrenti ma la caratterizzano in modo costante e continuativo le stesse devono anche rientrare nel calcolo del compenso da corrispondere agli stessi durante il periodo di riposo annuale per ferie.
Quanto agli importi dovuti si ritiene di poter fare propri i conteggi esibiti dagli attori effettuati tenendo conto del complessivo importo di euro 3,92 giornaliero (€ 0,52 per l'indennità di turno;
€ 2,30 per l'indennità di produttività ed € 1,10 per l'indennità di forfettizzazione mensile) moltiplicato per il numero totale delle giornate di ferie godibili in ciascun anno di servizio.
Tale importo, inoltre, non può neppure ritenersi poco significativo per i lavoratori, specie se rapportato alla retribuzione ordinaria dagli stessi percepita;
Quanto, infine, alla prescrizione dei titoli retributivi, la stessa non può dirsi maturata, atteso che i rapporti lavorativi sono ancora in essere (cfr. Cass. n. 26246/22 e Cass. n. 13932/24). In definitiva, la parte resistente va condannata al pagamento degli importi di cui in ricorso e riportati in dispositivo, oltre interessi legali via via rivalutati ex artt. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. da calcolarsi dal dovuto sino al saldo effettivo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del cumulo soggettivo delle parti attrici.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 1970 2024
Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna parte convenuta al pagamento: in favore di
[...]
dell'importo di euro 538,99 ciascuno oltre accessori come per legge Parte_4 ed in favore di dell'importo di euro 489,98 oltre accessori come per legge;
Parte_2
Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute dagli attori che liquida in euro 824,00 per compensi oltre accessori e contributo unificato (se versato) con attribuzione
Nocera Inferiore 29/05/2025 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale