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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/03/2025, n. 1155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1155 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice, dr.ssa Marisa GALLO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 5888/2022 promossa da:
con il patrocinio degli avv.ti MARCO PESENTI ed EDOARDO Parte_1
NATALE, elettivamente domiciliata in Torino, Corso Francia n. 25, presso i difensori
APPELLANTE
contro
, con il patrocinio degli avv.ti GIORGIA Controparte_1
FIERAMOSCA e GAETANO DI FLURI, elettivamente domiciliata in Salerno, Via Max
Casaburi n. 8, presso i difensori
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace - bancario
CONCLUSIONI
Parte attrice appellante
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Torino contrariis reiectis:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
- accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 154/2022 emessa dal Giudice di Pace di Torino e pubblicata il 24 gennaio 2022, accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado e, quindi, respingere le domande tutte formulate dall'attrice nei confronti di Parte_1
[...] - per l'effetto, condannare alla restituzione delle somme versate da Parte_1
a titolo di capitale. interessi e spese legali, in esecuzione del provvedimento impugnato.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio, oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.
Parte convenuta appellata
“Voglia l'Ill.mo Giudice:
- rigettare l'appello perché del tutto infondato in fatto ed in diritto
- condannare l'appellante alla refusione delle spese di causa con attribuzione al procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato ( ”) Parte_1 Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 154/2022, emessa dal Giudice di Pace di
Torino, depositata in data 24.01.2022, chiedendone la riforma.
Riferiva come con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra CP_1
avesse convenuto in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Torino,
[...]
esponendo: di aver sottoscritto in data 02.10.2015 con il Parte_1 Parte_1
contratto di mutuo rimborsabile mediante cessione del quinto della pensione n.
33.411, per un importo di € 29.400,00, da restituire in 120 rate mensili di € 245,00 ciascuna;
che lo stesso veniva estinto anticipatamente il 31.12.2019 alla 48esima rata;
che, a seguito dell'estinzione anticipata, la sig.ra aveva diritto alla CP_1
restituzione di tutti i costi posti a suo carico, sia essi qualificati come up front che recurring, sulla base del principio di diritto proprio della nota sentenza 11.09.2019 emessa dalla Corte di Giustizia Europea nella causa C-383/2018, c.d. sentenza per un importo pari a € 1.791,92, calcolato secondo il criterio pro-rata CP_2
temporis; che dovevano ritenersi nulle le clausole che distinguevano tra costi ripetibili e non ripetibili.
1.2. Con comparsa di costituzione e risposta del 09.06.2021 chiedeva il Parte_1 rigetto delle domande attoree, sostenendone l'infondatezza.
1.3. Con sentenza n. 154/2022, depositata il 24.01.2022, il Giudice di Pace di Torino accoglieva le domande di parte attrice.
Il giudice di prime cure evidenziava: che seguito dell'estinzione anticipata, al contratto oggetto di causa doveva applicarsi il disposto dell'art. 125 sexies TUB come novellato dal D.lgs. n. 141/2010, entrato in vigore prima della stipulazione del contratto e che, stante il carattere imperativo della norma in parola, alla luce dei principi espressi dalla sentenza C-383/2018 della Corte di Giustizia Europea, la sig.ra avesse il diritto al rimborso dei costi secondo il criterio CP_1
proporzionale ratione temporis;
che il quadro normativo così come rappresentato dalla CGUE non poteva ritenersi scalfito dalla riformulazione dell'art. 125 sexies
TUB, introdotta dall'art. 11 octies co. 1 D.L. n. 73/2021, convertito nella L. n.
106/2021, dovendosi ritenere che una norma interna non potesse sovvertire i principi espressi dalla CGUE, fonte del diritto primaria.
1.4. Avverso la suddetta sentenza proponeva appello, formulando quattro Parte_1 motivi di impugnazione e ne richiedeva l'integrale riforma, con accoglimento delle conclusioni come riportate in epigrafe.
1.5. Si costituiva la sig.ra , contestando le prospettazioni Controparte_1 avversarie e chiedendo il rigetto dell'appello.
1.6. Con ordinanza del 25.11.2024, la causa veniva trattenuta a decisione, con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*******
2.1. Con il primo motivo di appello, lamenta l'omessa applicazione della Parte_1 novella normativa. Parte appellante, in particolare, evidenzia: che l'art. 11 octies del
D.L. n. 73/2021, convertito con L. n. 106/2021, modificando l'art. 125 sexies TUB, ha previsto il rimborso del costo totale del credito, in proporzione alla vita residua del contratto ma solo per i contratti sottoscritti dopo l'entrata in vigore della legge in parola;
che, diversamente, ai contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021, come nel caso di specie, deve applicarsi il previgente art. 125 sexies TUB così come interpretato dalle disposizioni di trasparenza e vigilanza della Banca d'Italia vigenti ratione temporis.
Il motivo non è fondato.
Ebbene, la Direttiva n. 48/2008 prevede che il consumatore abbia il diritto di estinguere il contratto in qualsiasi momento adempiendo in tutto o in parte al proprio obbligo restitutorio, ottenendo una riduzione del costo totale del credito.
Il legislatore italiano ha recepito tale Direttiva mediante il D. Lgs. n. 141/2010 introducendo all'interno del TUB l'art. 125 sexies. Secondo l'interpretazione data dalla Banca d'Italia “solo una parte delle commissioni pagate anticipatamente dalla clientela in via anticipata si riferisce a prestazioni non rimborsabili (come le spese di istruttoria o di stipula del contratto) (c.d. quota up front), mentre la restante parte (c.d. quota recurring) è volta a coprire i rischi trattenuti
(rischi di credito e di liquidità connessi con le garanzie prestate, quali ad esempio quella del 'non riscosso per riscosso') e gli oneri la cui maturazione è intrinsecamente connessa con il decorso del finanziamento (ad esempio, la gestione degli incassi e dei sinistri)”.
Di tenore differente è stata invece la decisione della Corte di Giustizia Europea C-
383/18, c.d. Lexitor, la quale, al punto 36, ha chiarito, fissando un criterio uniforme di interpretazione dell'art. 16 della succitata Direttiva, che in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi posti a carico riconoscendo così al cliente la ripetibilità di tutti i costi e non soltanto di quelli c.d. recurring.
Costituendo l'art. 125 sexies TUB la trasposizione nell'ordinamento interno dell'art. 16 della Direttiva n. 48/2008, lo stesso deve essere interpretato in modo conforme alla medesima Direttiva, così come interpretata dalla citata sentenza della CGUE.
Successivamente il legislatore italiano, sulla scorta delle criticità sollevate nel contesto nazionale e per esigenze di chiarezza, ha riformulato l'art. 125 sexies TUB introducendo l'art. 11 octies del D.L. n. 73/2021, convertito nella L. n. 106/2021.
Il nuovo art. 125 sexies TUB prevede la rimborsabilità del costo totale del credito, escluse le imposte, in proporzione alla vita residua del contratto, secondo i principi definiti dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza c.d. Lexitor, ma, con norma transitoria, ha stabilito che ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della Legge in parola dovesse applicarsi il regime normativo precedente secondo le Disposizioni di Trasparenza e Vigilanza di Banca d'Italia le quali prevedono la non ripetibilità dei costi up front.
Nel corso del presente procedimento, con la sentenza n. 263/2022 la Corte costituzionale, a seguito della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 octies co. 2 D.L. n. 73/2021 per violazione degli artt. 3, 11 e 117 co. 1 Cost. sollevata dal
Tribunale di Torino, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 11 octies co. 2 D.L. 73/2021, chiarendo che i principi stabiliti dalla CGUE nella sentenza Lexitor devono essere applicati a tutti i contratti, anche antecedenti al 25 luglio 2021, data di entrata in vigore del nuovo art. 125 sexies TUB. A ciò si aggiunga che l'art. 11 octies co. 2, come riformato dal D.L. n. 104/2023 convertito con L. n. 136/2023, richiama letteralmente il rispetto del diritto dell'Unione
Europea e delle pronunce della Corte di Giustizia Europea, con la chiara conseguenza che ai contratti sottoscritti prima del 25.07.2021 si applica il previgente art. 125 sexies TUB, secondo i principi stabiliti nella sentenza c.d. Lexitor.
Ciò chiarito, sostiene che la sentenza della CGUE del 9.2.2023 emessa Parte_1 nella causa C-555/21 “rappresenta di fatto un superamento della sentenza Lexitor”
(comp. concl. pag. 2 parte appellante).
Quanto affermato da parte appellante non è condivisibile, attesa l'irrilevanza, ai fini del caso in esame, della sentenza c.d. Lexitor Immobiliare, la quale è relativa all'interpretazione dell'art. 25, par. 1 della Direttiva 2014/17 sui contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali (contrariamente al caso di specie) e ha espressamente ribadito i principi precedentemente dettati dalla Corte di Giustizia europea nella sentenza c.d. Lexitor, affermando le differenti finalità perseguite dagli artt. 16 Dir. 2008/48 e 25 Dir. 2014/17.
Ancora, , a sostegno della propria domanda di appello, richiama l'art. 6 bis Parte_1
D.P.R. n. 180/1950, introdotto dal D.Lgs. n. 169/2012, sostenendo che “il significato della norma è chiaro e non equivocabile […] Esistono oneri che “devono essergli [al cliente] rimborsati in caso di estinzione anticipata del contratto” ed oneri per i quali tale rimborso non è dovuto” cosicchè “la differenza tra costi recurring e costi up front resta attuale e pienamente vigente, atteso che l'art. 6 bis comma 3 lett. b) DPR
180/1950 rimane immune dalla declaratoria di illegittimità costituzionale sancita dalla sentenza 362/2022 Corte Costituzionale” (comp. concl. pag. 5 parte appellante).
Quanto esposto da parte appellante non è conferente, atteso che la disciplina del rimborso dei costi a seguito di estinzione anticipata del contratto per volontà del consumatore è oggetto di provvedimenti legislativi e giurisdizionali (costituzionali e comunitari) che sovrastano una normativa di rango secondario come quella richiamata dalla parte appellante e, per di più, la Corte Costituzionale ha stabilito che
“resteranno chiaramente applicabili tutte le norme secondarie richiamate dai numerosi rinvii operati dal testo unico bancario, con esclusione di quelle riferite alla vecchia interpretazione del precedente art. 125 sexies, comma 1” (cfr. Corte Cost. n.
263/2022).
Alla luce delle considerazioni svolte, ne consegue che il cliente, in caso di estinzione anticipata, ha il diritto al rimborso di tutti i costi del credito, anche per i contratti di finanziamento stipulati prima dell'entrata in vigore del nuovo art. 125 sexies TUB - come nel caso in esame, essendo il contratto oggetto di causa stato sottoscritto in data
2.10.2015 - senza distinzione tra costi up front e recurring, ritenendosi nulle le clausole contrattuali che escludono la ripetibilità dei primi (in tal senso, Trib. di Torino n.
3323/2023; Trib. di Torino n. 3315/2023; Trib. di Torino n. 4009/2024).
2.2. Con il secondo motivo di appello, sostiene l'erroneità della sentenza Parte_1 del Giudice di prime cure nella parte in cui si afferma che “le disposizioni secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e vigenza bancarie vigenti alla data di sottoscrizione del contratto [sono] tutte confermative dell'applicazione dei principi dettati dalla CGUE con la sentenza sostenendo di contro che tali disposizioni CP_2 di Banca d'Italia sono le uniche richiamate dall'art. 11 octies co. 2 e che “Banca
d'Italia ha più volte ribadito la diversa natura tra costi up front e costi recurring” (cit. in appello pagg. 14 e 15).
Le argomentazioni dell'appellante sono infondate, considerato che la Corte
Costituzionale ha definitivamente chiarito che le disposizioni di Banca d'Italia sono disposizioni secondarie, le quali non possono derogare a quanto previsto dalla legge, stabilendo che “resteranno chiaramente applicabili tutte le norme secondarie richiamate dai numerosi rinvii operati dal testo unico bancario, con esclusione di quelle riferite alla vecchia interpretazione del precedente art. 125-sexies, comma 1” (cfr. Corte Cost. n.
263/2022).
2.3. Con il terzo motivo di appello, rileva l'erroneità della sentenza del Parte_1
Giudice di primo grado nella parte in cui dichiara nulle le clausole contrattuali che disciplinano il rimborso dei costi up front esponendo che “le clausole 5 e 8 […] sono del tutto legittime e valide, in quanto indicano in maniera chiara e trasparente la distinzione tra oneri up front e recurring, nonché l'esclusiva rimborsabilità di quest'ultimi in caso di estinzione anticipata” (cit. in appello pag. 16).
Anche questo motivo non è fondato, per le ragioni già in precedenza esposte.
in comparsa conclusionale sostiene ancora che “L'ambito normativo di Parte_1 riferimento del giudizio del giudizio di primo grado è stato modificato dall'art. 27 del decreto-legge 10 agosto 2023 n. 104/2023 (c.d. Decreto Omnibus), che ha modificato
l'art. 11 octies del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.” (comp. concl. pagg. 1 e 2 ). Parte_1
Tuttavia, come già sopra evidenziato, la novella normativa richiama letteralmente il rispetto del diritto dell'Unione Europea e delle pronunce della Corte di Giustizia Europea, con la chiara conseguenza che ai contratti sottoscritti prima del 25.07.2021 si applica il previgente art. 125 sexies TUB, secondo i principi stabiliti nella sentenza c.d. Lexitor.
2.4. Con il quarto motivo, rileva il tema del criterio di calcolo del rimborso Parte_1 sostenendo che “La scrivente difesa aveva avanzato la propria richiesta subordinata relativa al riconoscimento del calcolo secondo la curva degli interessi per gli oneri up front, così come disposto dall'ABF – Collegio di Coordinamento con la decisione n.
26525/2019. Purtroppo, il Giudice di prime cure non ha minimamente considerato tale richiesta, avendo omesso qualsivoglia motivazione sottesa alla diversa formula di calcolo riconosciuta nel caso di specie”; che “la correttezza del calcolo secondo la curva degli interessi è ampiamente rafforzata dalla novella legislativa introdotta dalla
L. n. 106/2021” (cit. in appello pagg. 22 e 23) e che “il criterio di quantificazione secondo la curva degli interessi abbia pari grado di semplicità e comprensibilità del criterio di quantificazione secondo il criterio pro rata temporis” (comp. concl. pag. 9
). Parte_1
Le argomentazioni di non sono fondate. Parte_1
Nella fattispecie in esame, infatti, i punti D e G del foglio “Criteri e modalità di restituzione delle componenti di costo in caso di estinzione anticipata” stabiliscono la modalità di calcolo adottata per la determinazione dell'importo restituibile al cliente con applicazione del criterio pro-rata temporis (cfr. pag. 5 fascicolo 1 grado docc. allegati alla comparsa
). Parte_1
Pertanto, la giurisprudenza del Tribunale di Torino richiamata da parte appellante in comparsa conclusionale (vedi pagg. 11 e 12) non è conferente, considerato che, nel caso che ci occupa, il contratto contiene un espresso riferimento al criterio pro rata temporis, mentre i provvedimenti citati affermano certamente la possibile applicazione del criterio della curva degli interessi, ma in assenza di diverse previsioni contrattuali.
Dunque, in applicazione del metodo di calcolo pro-rata temporis, si conferma la condanna dell'appellante al rimborso dei costi di credito sostenuti dall'appellata in via anticipatoria, per un importo pari a € 1.791,92 oltre interessi legali dalla data di notifica della domanda giudiziale di primo grado al saldo.
3. Le spese di lite del presente giudizio di appello vengono compensate nella misura di un terzo, dal momento che la pronuncia della Corte Costituzionale è intervenuta in corso di causa;
per il resto vengono poste a carico di parte appellante che, nonostante la pronuncia della Corte Costituzionale, ha comunque scelto di proseguire il giudizio. Esse, ridotta la quantificazione operata dall'appellata con la comparsa conclusionale, si liquidano in complessivi € 2.126,50, con applicazione dei parametri medi previsti dal
D.M. n.147/2022 per le cause di valore ricompreso tra € 1.101,00 ed € 5.200,00 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e minimi per la fase di trattazione, in considerazione della limitata attività svolta.
Sussistono, altresì, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002 perché la parte appellante sia dichiarata tenuta al versamento di ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari all'importo dovuto per lo stesso titolo e la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, respinge l'appello proposto da avverso la sentenza n. 154/2022 Parte_1
emessa dal Giudice di Pace di Torino, depositata in data 24.01.2022; dichiara compensate tra le parti le spese di lite nella misura di un terzo;
condanna a rimborsare a i restanti due Parte_1 Controparte_1 terzi delle spese di lite, che si liquidano, quanto ai due terzi, in € 1.418,00 per compenso, oltre 15,00% rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge, disponendo che il pagamento sia eseguito in favore dei procuratori antistatari;
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002 perché la parte appellante sia dichiarata tenuta al versamento di ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari all'importo dovuto per lo stesso titolo e la stessa impugnazione.
Così deciso in Torino, in data 10.3.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Marisa GALLO