Ordinanza collegiale 28 novembre 2024
Sentenza 17 giugno 2025
Ordinanza cautelare 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 17/06/2025, n. 11854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11854 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/06/2025
N. 11854/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01947/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1947 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Davide Ascari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Modena, corso Duomo,20;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto -OMISSIS- di diniego di concessione della cittadinanza italiana, richiesta ai sensi dell''art. 9, comma 1, lettera f) della legge 5 febbraio 1992, n. 91, emesso in data 25 novembre 2019 e notificato in data 02.01.2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 giugno 2025 la dott.ssa Francesca Ferrazzoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe è stato impugnato il decreto prot. -OMISSIS- adottato il 25 novembre 2019 dal Ministero dell’Interno e notificato il 2 gennaio 2020, con il quale è stata respinta la domanda di cittadinanza italiana presentata dalla signora -OMISSIS- in data 12 gennaio 2016 ex art. 9, c. 1, lett. f), L. n. 91/92.
L'Amministrazione, alla luce della documentazione fornita dall'interessata, anche a seguito della comunicazione del preavviso di diniego di cui all'art. 10-bis della legge n. 241/90, ha negato la cittadinanza in quanto non risulterebbe provata la percezione di un reddito sufficiente per tutte le annualità prese in considerazione.
Avverso il predetto decreto di rigetto ha quindi proposto ricorso l'odierna istante, affidato al seguente motivo di diritto: “ Eccesso di potere e carenza di motivazione. Ingiustizia manifesta. Mancanza di idonei parametri di riferimento. Difetto di istruttoria e carenza di motivazione ”.
Si è costituito il Ministero contestando tutto quanto ex adverso dedotto.
All’udienza del 13 giugno 2025 la causa è stata introitata per la decisione.
2. Il ricorso è infondato e deve essere respinto per le ragioni che si vengono ad illustrare.
3. In via preliminare, si procede con la ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale relativo alla questione dell’accertamento del reddito ai fini della concessione della cittadinanza italiana, per come già effettuato in numerosi precedenti:
“ Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale ripetutamente condiviso anche da questa Sezione (cfr., da ultimo, TAR Lazio, Roma sez. V bis, nn. 14163/2023 e 14172/2023), nel giudizio ampiamente discrezionale che l'amministrazione svolge ai fini della concessione della cittadinanza italiana rientra anche l'accertamento della sufficienza del reddito, in quanto la condizione del possesso di adeguati mezzi di sostentamento dell'istante non è solo funzionale a soddisfare primarie esigenze di sicurezza pubblica, considerata la naturale propensione a deviare del soggetto sfornito di adeguata capacità reddituale (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 3 febbraio 2011, n. 766; id., 16 febbraio 2011, n. 974) - ratio che è alla base delle norme che prescrivono il possesso di tale requisito per l'ingresso in Italia, per il rinnovo del permesso di soggiorno e per il rilascio della carta di soggiorno - ma è anche funzionale ad assicurare che lo straniero possa conseguire l'utile inserimento nella collettività nazionale, con tutti i diritti e i doveri che competono ai suoi membri, cui verrebbe ad essere assoggettato; in particolare, tra gli altri, al dovere di solidarietà sociale di concorrere con i propri mezzi, attraverso il prelievo fiscale, a finanziare la spesa pubblica, funzionale all'erogazione dei servizi pubblici essenziali (cfr., ex multis, Tar Lazio, I ter, 31 dicembre 2021, n. 13690; id., 19 febbraio 2018, n. 1902; Cons. Stato, sez. III, 18 marzo 2019, n. 1726).
La valutazione del requisito reddituale va effettuata tenendo conto non solo di quello già maturato al momento della presentazione della domanda (cfr., TAR Lazio, sez. I ter, 14 gennaio 2021, n. 507; id., 31 dicembre 2021, n. 13690, nonché, da ultimo, sez. V bis, n. 1590/2022 e. 1724/2022) - che deve essere corredata della dichiarazione dei redditi dell'ultimo triennio, come prescritto dal DM 22.11.1994 adottato in base all'art. 1 co. 4 del DPR 18 aprile 1994, n. 362 - ma anche di quello successivo, in quanto lo straniero deve dimostrare di possedere una certa stabilità e continuità nel possesso del requisito, che va mantenuto fino al momento del giuramento, come previsto dall'art. 4, co. 7, DPR 12.10. 1993, n. 572 (TAR Lazio, sez. V bis, n. 1724/2022; sez. I ter, n. 507/2021, n. 13690/2021, n. 10750/2020, n. 2234/2009; cfr. sez. II quater n. 1833/2015; n. 8226/2008).
Per quanto riguarda, invece, la soglia minima del reddito, non stabilita direttamente dalla normativa soprarichiamata, l'Amministrazione ha ritenuto di fissare ex ante dei parametri minimi indefettibili di reddito, facendo a monte una valutazione circa la congruità degli stessi a garantire l'autosufficienza economica del richiedente.
Segnatamente, l'Amministrazione - come esplicitato nella circolare del Ministero dell'Interno prot. n. K. 60.1 del 5 febbraio 2007 a sua volta ricognitiva del consolidato orientamento giurisprudenziale in subiecta materia - ha assunto a parametro di riferimento l'ammontare prescritto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria dall'art. 3, d.l. 25 novembre1989, n. 382, convertito in l. 25 gennaio 1990, n. 8, confermato dall'art. 2, comma 15, l. 28 dicembre 1995, n. 549, fissato in € 8.263,31 annui, incrementato ad € 11.362,05 in presenza di coniuge a carico e di ulteriori € 516,00 per ciascun figlio a carico, in quanto indicatore di un livello di adeguatezza reddituale ritenuto idoneo a garantire la possibilità per il soggetto di mantenere in modo stabile e continuativo se medesimo e la propria famiglia.
Il parametro cui si conforma la p.a. individua una soglia che è ritenuta congrua dalla giurisprudenza in materia, in quanto "indicatore di un livello di adeguatezza reddituale che consente al richiedente di mantenere adeguatamente e continuativamente sé e la famiglia senza gravare (in negativo) sulla comunità nazionale" (cfr. ex multis: Cons. Stato, Sez. IV, 17 luglio 2000, n. 3958; T.A.R. Lazio - Roma, sez. II, 2.2.2015, n. 1833).
D'altronde, tale soglia reddituale non è stata creata arbitrariamente dalla giurisprudenza, in quanto assume, quale parametro di riferimento, il livello reddituale minimo previsto, cautelativamente, dall'art. 26, comma 3, d.lgs. n. 286/1998, per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, che richiede, appunto, il possesso "di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria" (cfr. livello individuato quale soglia dall'art. 24 legge 40/1998).
Il parametro su riferito costituisce, dunque, un requisito minimo indefettibile, ragion per cui, l'insufficienza del reddito dichiarato può costituire causa ex se di diniego di cittadinanza, anche nei confronti di un soggetto che risulti sotto ogni altro profilo bene integrato nella collettività, con una regolare situazione di vita familiare e di lavoro, e titolare di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro ovvero della carta di soggiorno; anche in questi casi, infatti, si tratta di titoli che possono essere rilasciati e rinnovati solo previa dimostrazione del possesso dei requisiti reddituali espressamente prescritti art. 9 e 29 d.lgs n. 286/1996 (sicché il requisito reddituale risulta implicitamente incluso nel requisito della "residenza legale").
Pertanto, salvo qualche sporadico caso isolato (che peraltro si giustifica con riferimento alle particolarità del caso di specie, vedi, Cons. St., sez. II, n. 1175/2009), il possesso del requisito reddituale è ritenuto una condizione indefettibile per la concessione della cittadinanza in quanto funzionale non solo ad evitare che l'ammissione del nuovo membro non finisca per gravare (in negativo) sul pubblico erario per carenza di adeguate fonti di sussistenza, ma anche e soprattutto per assicurare che sia in grado di assumersi i doveri che derivano dall'appartenenza alla Comunità Nazionale, in primis quello di concorrere (in positivo) allo sviluppo economico-sociale e di onorare il vincolo di solidarietà mediante la partecipazione al gettito fiscale (vedi, Cons. Stato, sez. IV, n. 2254/1996, 3145/1998, 1474/1999; 6063/2002), che possa "apportare un contributo ulteriore ed autonomo alla Comunità di cui entra a far parte" (TAR Lazio, sez. I, n. 2377/2006; TAR Lazio, sez. II quater n. 832/2009; Cons. St., sez. VI, n. 8421/2009; Cons. St., sez. VI, 3213 e 3907 del 2008; TAR Lazio, sez. II quater, n. 4189/2012; vedi, tuttavia, per la possibilità di deroga a tali principi nel caso in cui il richiedente sia un portatore di handicap, TAR Lazio, sez. I ter, n. 7846/2020, con richiamo ai principi di eguaglianza e non discriminazione di cui agli artt. 2 e 3 della Costituzione, alla legge 104/1992 ed alla sentenza della Corte Costituzionale n. 258/2017). Si tratta pertanto di un punto di arrivo ormai pacifico (vedi, da ultimo, tra tante, Cons. St., sez. III, nn. 3143, 4754 e 4767 del 2023) che la Sezione ha da subito recepito (TAR Lazio, sez. V bis, n. 1590/2022, 1698/2022, 1724/2022, 2945/2022, nonché, di recente, n. 11028/2022, 11187/2022, 8273/2023, 9570/2023, 9582/2023, 11964/2023, 12386/2023), evidenziandone la validità anche dal punto di vista storico-comparatistico, dato che "il requisito dell'autonomia reddituale costituisce una condizione prescritta dalla legislazione in materia dei diversi Stati membri dell'Unione Europa, configurandosi come principio comune ai diversi ordinamenti giuridici" (TAR Lazio, sez. V bis, n. 11028/2022; 16321/2022, 1993/2023, 4268/2023, 10747/2023).
A tale riguardo va peraltro osservato che, anche a livello sovranazionale, il possesso del requisito in contestazione è prescritto dalla normativa comunitaria sulla cittadinanza dell'Unione per l'esercizio del diritto di soggiorno nei territori degli Stati Membri, che, al fine di evitare il fenomeno del cd. "turismo sociale", è sottoposto alla condizione "di disporre, per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, affinché non divenga un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato Membro ospitante durante il periodo di soggiorno, e di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato Membro ospitante" (art. 7 direttiva 2004/38/CE), per la ragione che "i beneficiari non devono costituire un onere eccessivo per le finanze pubbliche dello Stato ospitante" (considerando n. 10 della citata Direttiva). L'autosufficienza reddituale rileva, pertanto, quale elemento tangibile dell'effettiva appartenenza alla comunità nazionale richiesta in capo al richiedente la cittadinanza, il quale, proprio in vista di detta verifica, deve dimostrare di poter contare su strumenti personali per far fronte ai bisogni propri e del proprio nucleo familiare (TAR Lazio, Roma, sez. V bis, n. 14172/2023 cit.).
In definitiva, l'interesse pubblico alla concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante; prospettive a cui non può essere estranea la produzione di un reddito, che accresca le risorse del Paese stesso sotto il profilo sia produttivo che contributivo onde evitare di gravare, al contrario, sugli oneri di solidarietà sociale previsti per i soggetti indigenti.
La legittimità della suddetta valutazione è stata affermata anche dalla giurisprudenza costante in materia, condivisa anche da questo Tribunale (TAR Lazio, sez. V bis, n. 1590/22, 1698/22, 1724/22, 2945/22, 3692/22, 4619/22; cfr.: Tar Lazio, sez. I ter, 31 dicembre 2021, n. 13690; 6 settembre 2019, n. 10791; Tar Lazio, sez. II quater, 2 febbraio 2015, n. 1833; 13 maggio 2014, n. 4959; 3 marzo 2014, n. 2450; 18 febbraio 2014, n. 1956, 10 dicembre 2013, n. 10647; Cons. Stato sez. I, parere n. 240/2021; parere n. 2152/2020; Cons. Stato, sez. III, 18 marzo 2019, n. 1726).
Ciò posto, valga altresì precisare che, nella valutazione sulla sussistenza del requisito della capacità reddituale, l'Amministrazione deve tenere conto non soltanto del reddito dell'istante ma deve anche verificare l'eventuale, effettivo, contributo offerto dagli altri membri del nucleo familiare (in tal senso, ex plurimis, Tar Lazio, sez. V bis, n. 1698/2022; Cons. St., sez. III, n. 4372/2019).
L'orientamento da tempo espresso dalla giurisprudenza al riguardo è stato recepito dallo stesso Ministero dell'Interno, che, nella circolare prot. n. K. 60.1 del 5 febbraio 2007, diramata agli Uffici competenti, ha ribadito che è necessario, "nel rispetto del concetto di solidarietà familiare cui sono tenuti i membri della famiglia, valutare la consistenza economica dell'intero nucleo al quale l'aspirante cittadino appartiene quando, dalla documentazione prodotta e/o dalla istruttoria esperita, si può evincere che esistono altre risorse che concorrono a formare il reddito".
La stessa circolare ha altresì precisato che, essendo autocertificabili solo i redditi propri, per i redditi degli altri componenti il nucleo familiare andrà necessariamente prodotta la documentazione (mod. CUD, mod. 730 e mod. Unico) atta a dimostrare la disponibilità dei mezzi di sostentamento adeguati ” (cfr. TAR Roma n. 8961/2024).
4. Ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, nella vicenda in esame l'Amministrazione ha motivato il diniego rilevando l'insussistenza del requisito reddituale come sopra individuato.
Il ricorrente ha sostenuto, in estrema sintesi, che la normativa in vigore al momento della presentazione della domanda di cittadinanza prevedeva l’esibizione delle tre dichiarazione dei redditi antecedenti la domanda di presentazione della cittadinanza e non il possesso di tali requisiti per tutti gli anni a venire.
Ha contestato la tardività dell’adozione del provvedimento gravato.
Ha infine affermato che “ per la concessione della cittadinanza non è necessaria la percezione di un reddito di carattere retributivo o stabile, ma è sufficiente provare il possesso di mezzi di sussistenza idonei ”.
Il Ministero ha controdedotto che il nucleo familiare risultava essere composto dalla sola richiedente, e che può essere considerato adeguato esclusivamente un reddito costante nel tempo pari ad -OMISSIS- annui.
Ha rappresentato che, in sede di istruttoria, dalla documentazione acquisita tramite Punto Fisco, sarebbe emerso che per l’anno di imposta 2017 sarebbero stati dichiarati redditi pari ad -OMISSIS- sicché tali redditi apparirebbero inferiori a quelli fissati nei richiamati parametri.
Ha evidenziato che solamente in sede di chiarimenti l’istante avrebbe precisato che “ Ad ogni buon conto la sorella con il suo reddito ha partecipato al mantenimento della ricorrente arrivando a superare pertanto il limite previsto dalla normativa di specie ”, senza tuttavia corredare da alcun elemento probatorio detta asserzione.
Inoltre ha sostenuto l’Amministrazione che: “Ai fini del cumulo reddituale, possono essere considerati i redditi dei familiari presenti nello stesso stato di famiglia del richiedente la cittadinanza limitatamente a quelli previsti dall’art. 433 del Codice civile, ovvero (sempre in rapporto al richiedente la cittadinanza) il coniuge (o, ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, la parte unita civilmente o il convivente di fatto legato da un contratto scritto di convivenza), i figli legittimi o legittimati (e, in loro mancanza, i discendenti prossimi), i genitori (e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi), i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle germani o unilaterali. Sono dunque esclusi i redditi di familiari diversi da quelli elencati sopra, di familiari non compresi nello stato di famiglia del richiedente la concessione della cittadinanza, nonché del convivente di fatto non legato da un contratto scritto di convivenza, anche in presenza di figli in comune, come nel caso di cui trattasi. La giurisprudenza più volte chiarito che, il principio della cumulabilità del reddito con quello dei componenti del nucleo familiare deve essere interpretato in modo restrittivo, tenuto conto della ratio sottesa al requisito reddituale ai fini della concessione della cittadinanza che, come si è detto, risiede nell’esigenza di assicurarsi che la richiedente sia effettivamente fornito di idonei mezzi di sussistenza in modo stabile e continuativo, onde conseguire l’utile inserimento nella collettività nazionale, con tutti i diritti e i doveri che competono ai suoi membri cui verrebbe ad essere assoggettato, ed evitare, altresì, di gravare sul pubblico erario ”.
Con riferimento alla lamentata tardività dell’impugnato decreto di reiezione eccepita da parte ricorrente, ha sostenuto che si applicherebbe il criterio generale secondo cui il termine di conclusione del procedimento, come si ricava, dall’art. 20, comma 4, della legge n. 241 del 1990, deve essere considerato come ordinatorio, per cui il suo decorso non esaurisce il potere in capo all’amministrazione in caso di suo esercizio tardivo.
5. Orbene, osserva innanzitutto il Collegio che si applica alla fattispecie in esame il principio tempus regiti actum , per cui bene ha fatto l’Amministrazione ad adottare la normativa vigente al momento dell’adozione del provvedimento impugnato.
Peraltro, la giurisprudenza ha reiteratamente affermato che:
“ Passando alla verifica del requisito economico, va ricordato come in sede di concessione di cittadinanza per naturalizzazione ex art. 9 l. 91/1992, l'ampia discrezionalità dell'amministrazione si esplica in un potere valutativo con riguardo al definitivo inserimento dell'istante all'interno della comunità nazionale sotto varî profili, tra i quali vi è anche quello della sufficienza del reddito con cui l'aspirante cittadino intende garantire il proprio sostentamento. Tale requisito, infatti, è volto non solo a garantire la disponibilità di adeguati mezzi economici di sostentamento per il richiedente, ma, nell'ottica del contemperamento degli interessi pubblici e privati sotteso al procedimento di concessione della cittadinanza, anche ad assicurare che lo stesso possa essere regolarmente adempiente agli obblighi fiscali e ai doveri di solidarietà sociale ed economica a cui sarà tenuto a seguito dell'acquisizione dello status di cittadino (da ultimo, v. Tar Lazio, sez. V-bis, 3 agosto 2023, n. 13038).
15. Nel silenzio del legislatore su una soglia economica minima, l'amministrazione, per valutare la congruità del reddito del richiedente, fa riferimento a quanto specificato dalla disciplina dell'esenzione alla spesa sanitaria ai sensi dell'art. 3 d.l. 25 novembre 1989, n. 382, conv. dalla l. 25 gennaio 1990, n. 8: quest'ultima, in particolare, è garantita per coloro che possiedono reddito imponibile fino ad € 8.263,31, incrementato fino ad € 11.362,05 di reddito complessivo in presenza del coniuge a carico e di ulteriori € 516,00 per ogni figlio a carico (cfr. circolare del Ministero dell'interno DLCI K. 60.1 del 5 gennaio 2007). In materia di cittadinanza, tale parametro è stato ritenuto congruo dalla giurisprudenza in materia in quanto "indicatore di un livello di adeguatezza reddituale che consente al richiedente di mantenere in modo idoneo e continuativo sé e la famiglia, senza gravare negativamente sulla comunità nazionale" (Cons. Stato, sez. IV, 17 luglio 2000, n. 3958 e, piú di recente, Tar Lazio, sez. I-ter, 31 dicembre 2021 n. 13690).
16. La verifica del suddetto requisito reddituale deve essere, poi, effettuata non solo sul triennio precedente alla richiesta di concessione della cittadinanza - come espressamente previsto dal d.m. 22 novembre 1994, adottato in base all'art. 1, comma 4, d.p.r. 18 aprile 1994, n. 362, recante il regolamento disciplinante i procedimenti in materia di cittadinanza - ma, ai sensi dell'art. 4, comma 7, d.p.r. 12 ottobre 1993, n. 572 (regolamento di attuazione della l. 91 cit.), deve essere mantenuto anche nel periodo successivo, al fine di dimostrare una certa stabilità e continuità nel possesso del requisito, in particolare fino al giuramento (cfr., Tar Lazio, sez. V-bis, 7 dicembre 2022, n. 16321) ” (cfr. TAR Roma n. 10761/2025).
Ciò posto, nella fattispecie in esame è pacifico tra le parti che l’istante non era in possesso del requisito reddituale prescritto nel 2017, né ha in alcun modo provato il reddito della sorella, tantomeno la dedotta circostanza che quest’ultima avrebbe contribuito al suo mantenimento.
Quanto alla contestata violazione del termine per la definizione del procedimento di concessione della cittadinanza decorrente dalla data di presentazione della domanda, è sufficiente osservare che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa in materia: “ alla violazione del termine finale di un procedimento amministrativo non consegue l'illegittimità dell'atto tardivo - salvo che il termine sia qualificato perentorio dalla legge, trattandosi di una regola di comportamento e non di validità. L'art. 2-bis della legge sul procedimento, infatti, correla all'inosservanza del termine finale conseguenze significative sul piano della responsabilità dell'Amministrazione, ma non include, tra le conseguenze giuridiche del ritardo, profili afferenti la stessa legittimità dell'atto tardivamente adottato ” (cfr, ex multis, Cons. St., sez. VI, 22 febbraio 2018, n. 1123).
La Corte costituzionale ha ancora di recente chiarito che il decorso del termine di cui all'art. 2, L. n. 241/1990, non comporta alcuna decadenza nell'esercizio del potere (Corte cost., 12 luglio 2021, n. 151).
La più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, da cui il Collegio non ritiene opportuno discostarsi, ha chiarito che:
- la ratio del parametro reddituale è quella valutare che l’istante sia economicamente autosufficiente, trattandosi di elemento che attiene al giudizio sull’avvenuta integrazione del richiedente nel tessuto sociale dello Stato, di modo che “ alla base del requisito reddituale vi è la necessità di accertare che il richiedente lo status di cittadino possa far fronte al dovere di solidarietà sociale di concorrere con i propri mezzi, attraverso il prelievo fiscale, a finanziare la spesa pubblica per i servizi pubblici essenziali ” (Consiglio di Stato, sez. III, 11/05/2023, n.4767);
- la scelta del parametro di legge da parte dell’amministrazione e della giurisprudenza non ha la finalità di individuare una soglia reddituale che lo straniero deve raggiungere per dimostrare il proprio grado di integrazione nel tessuto socio-economico, bensì unicamente quella di stabilire il limite minimo entro cui si può ritenere possibile la conduzione di una esistenza dignitosa, tenuto anche conto del numero dei componenti del nucleo familiare. “ Ciò a prescindere dalla circostanza che il soggetto sia in buona salute, ovvero invalido civile (…) In altri termini, dunque, il parametro assunto dall’amministrazione in ordine alla sufficienza reddituale prescinde dalle condizioni personali e soggettive del richiedente la cittadinanza, finanche dalla sua personale ed effettiva capacità di produrre reddito (…). In esito a quanto esposto, deve concludersi per l’insussistenza dell’invocato vizio di disparità di trattamento sotto il profilo del rispetto del principio di eguaglianza sostanziale di cui all’art. 3, comma 2 Cost. ” (Consiglio di Stato, n. 4767/2023 cit.).
Ritiene, in definitiva, il Collegio che i rilievi innanzi indicati valgano a sorreggere adeguatamente il giudizio cui è pervenuta l’Amministrazione in ordine all’insufficienza e all’instabilità della condizione economica dell’istante.
Infine, con specifico riguardo ai provvedimenti di concessione della cittadinanza questo Tribunale ha ancora di recente affermato che: “ per la richiesta di cittadinanza per naturalizzazione di cui all'articolo 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91 del 1992 non sussiste alcun limite temporale che impedisca l'adozione di un provvedimento negativo (cfr. Tar Lazio, Sez. II quater, sentenza n. 9800/2013)" (TAR Lazio, sez. VS, 3 febbraio 2025, n. 2348) ” (cfr. TAR Roma n. 9756/2025).
6. In conclusione, occorre ribadire che il provvedimento di concessione della cittadinanza è atto altamente discrezionale, in quanto l'Amministrazione, dopo aver accertato l'esistenza dei presupposti per proporre la domanda di cittadinanza, deve effettuare una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall'appartenenza alla comunità nazionale, ivi compresi quelli di solidarietà economica e sociale.
In tale quadro, l'interesse pubblico alla concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante; prospettive a cui non può essere estranea la produzione di un reddito, che accresca le risorse del Paese stesso sotto il profilo sia produttivo che contributivo onde evitare di gravare, al contrario, sugli oneri di solidarietà sociale previsti per i soggetti indigenti.
L’anzidetta valutazione discrezionale può essere sindacata in questa sede nei ristretti ambiti del controllo di legittimità, con esclusione di ogni sindacato sostitutivo di merito; il sindacato del giudice, dunque, non può spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole (Consiglio di Stato sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; Tar Lazio II quater n. 5665 del 19 giugno 2012).
Ebbene, considerato che la disponibilità di un reddito minimo da parte del richiedente, onde raggiungere l’autosufficienza economica, costituisce uno dei presupposti fondamentali richiesti al cittadino straniero per ottenere la cittadinanza italiana, ne consegue che l’insufficienza dei mezzi economici può essere valutata come circostanza ostativa alla concessione della cittadinanza sulla scorta di tutte le considerazioni sinora esposte.
D’altronde, si tenga conto che il diniego della cittadinanza non preclude all’interessato di ripresentare l’istanza nel futuro e di conseguire lo status anelato ove concorrano tutte le condizioni richieste, per cui le conseguenze discendenti dal provvedimento negativo sono solo temporanee e non comportano alcuna “ interferenza nella vita privata e familiare del ricorrente ” (art. 8 CEDU, art. 7 Patto internazionale diritti civili e politici), dato che l’interessato può continuare a rimanere in Italia ed a condurvi la propria esistenza alle medesime condizioni di prima.
In conclusione, il provvedimento appare adeguatamente motivato e scevro dalle dedotte censure, pertanto il ricorso proposto deve essere respinto.
7. Alla luce di una valutazione globale della controversia, ritiene il Collegio che sussistano giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2025 tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dagli artt. 87, comma 4 bis, c.p.a. e 13 quater disp. att. c.p.a. con l'intervento dei magistrati:
Claudia Lattanzi, Presidente FF
Calogero Commandatore, Primo Referendario
Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Ferrazzoli | Claudia Lattanzi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.