Sentenza 20 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 20/04/2025, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. 1143/2023 R.G. Corte d'Appello di Brescia - Sez. III Civile -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA
SEZIONE III CIVILE
composto dai signori Magistrati:
Maria Grazia Domanico Presidente rel. est.
Francesca Caprioli Consigliere Maria Luisa Tezza Consigliere Aus.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero di ruolo sopra indicato sull'appello depositato l'8.12.2023 nell'interesse di:
nata a [...] il [...], residente in [...]
Maglio del Lotto 2, rappresentata e difesa dall'avv. Aldo Mazzocchi del Foro di Brescia, ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del COA di Brescia del 4.11.2023 appellante contro
nato a [...] il [...], residente in [...]
Pioppi 15/A, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonella Bonora del Foro di Milano, ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera del COA di Brescia del 31.7.2019 appellato e appellante incidentale
Oggetto: appello per la riforma della sentenza n. 914/2023 emessa dal Tribunale di BE il 20.4.2023 e pubblicata il 4.5.2023 In punto: azione di accertamento della lesione della quota di legittima, divisione della comunione ereditaria e pronunce conseguenti.
1
CONCLUSIONI
PARTE APPELLANTE:
“Nel merito: in parziale riforma dell'impugnata sentenza, previe le più opportune declaratorie e statuizioni del caso, contrariis reiectis,
- accertata per tabulas la sottrazione, da parte dell'appellato e dalla disponibilità della de cuius, quantomeno, salvo che emergano dall'istruttoria ulteriori somme,
* dell'importo di € 118.000,00 (portato da 3 assegni circolari intestati A R_
),
[...]
* dell'importo di € 27.000,00 (portato da 2 assegni bancari intestati a R_
),
[...]
* dell'importo di € 21.600,00 (portato da due assegni bancari intestati a _1
),
[...]
* dell'importo di € 39.781,27 frutto dello svincolo di una polizza vita intestata alla de cuius;
accertare e dichiarare che il sig. non ha restituito le somme ricevute o _1 la diversa, minore o maggiore somma che risulterà accertata in corso di causa e, per l'effetto, condannare il sig. a restituirla alla accertata massa _1 ereditaria di € 181.068,97, maggiorata, quantomeno sulle somme distratte e per i titoli dedotti in narrativa, degli interessi legali pari ad € 41.578,59 (calcolati dal giorno della distrazione fino al 23/11/23 e da aggiornare fino al conferimento effettivo), al fine di farli rientrare nel c.d. relictum;
In via subordinata: accertata dalla Procura della Repubblica di BE e dichiarata l'avvenuta illegittima sottrazione o comunque donazione indiretta disposta dalla sig.ra a favore del figlio dell'importo di Parte_2 _1
€ 157.781,27 (50.000,00 +50.000,00 +18.000,00 +39.781,27) e, per l'effetto, ordinare a quest'ultimo di imputare tale somma, oltre agli interessi legali medio tempore maturati sino al momento della conferimento effettivo ex art. 737 ed art. 741 c.c., o la diversa somma che risulterà accertata in corso di causa, alla massa ereditaria, al fine di farla rientrare nel c.d. donatum;
In via principale:
- calcolata esattamente la porzione disponibile e la porzione indisponibile mediante riunione fittizia tra i beni relitti (c.d. relictum) e quelli oggetto delle donazioni dirette o indirette (c.d. donatum), secondo il valore determinato in base alle regole dettate negli artt. 747, 750 e 751 c.c., ed accertata l'eventuale lesione della quota di legittima riservata alla appellante , disporre la reintegrazione Parte_3 della quota di legittima spettante alla appellante, mediante riduzione delle eventuali accertate donazioni, partendo da quelle più recenti, eccedenti la quota di cui il de cuius poteva disporre in vita, nei limiti della quota medesima;
- all'esito della domanda di riduzione delle eventuali donazioni accertate e di reintegrazione della quota di riserva, di cui al capo precedente, procedere allo scioglimento dell'accertata comunione ereditaria, nominando il CTU per l'esatta
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determinazione della massa attiva da dividersi e per la formazione delle singole quote previa esatta individuazione dei beni mobili ed immobili caduti in successione e dei relativi frutti;
- ordinare la correlativa divisione dei cespiti in relazione alle singole quote spettanti agli eredi, ordinando all'Agenzia del Territorio competente, in persona del Direttore pro tempore, di trascrivere l'emananda sentenza e di eseguire le conseguenti variazioni;
- rigettare tutte le domanda attoree, con la sola eccezione di quella di scioglimento della comunione ereditaria alla quale la appellante aderisce, in quanto infondate in fatto ed in diritto. In via istruttoria: con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare ulteriori istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale di controparte si chiede, sin d'ora, di ordinare la produzione ex art. 210 e 213 cpc a: a) Procura della Repubblica presso il Tribunale di BE: atti e documenti del fascicolo P.M. procedimento penale n.10526/2013 R.G.N.R. Mod.21; a) Agenzia delle Entrate: documento attestante tutti i rapporti patrimoniali e finanziari intestati alla de cuius, sig.ra riferiti agli ultimi dieci anni, Parte_2 nonché della documentazione attestante i rapporti patrimoniali e finanziari intestati al sig. e alla di lui moglie, sig.ra , _1 Parte_4 sempre riferiti agli ultimi dieci anni;
b) estratto attestante le posizioni pensionistiche intestate alla de cuius sig.ra CP_2
(a titolo semplificativo, pensione di invalidità e pensione di Parte_2 reversibilità del sig. ); Parte_5
c) alla RSA Istituto Don RL TT di BE (Residenza Santa Chiara), di
BE, via Garibaldi n.5: cartella clinica della sig.ra Parte_2 documentazione attinente alla tutela della privacy ed a ogni altra documentazione fatta sottoscrivere al momento del ricovero della sig.ra presso la Parte_2 struttura RSA;
documentazione attestante il pagamento delle rette dalla data del ricovero sino alla data del decesso;
d) alla ON di BE: certificato storico delle proprietà immobiliari intestate alla de cuius, sig.ra Parte_2
e) all'amministratore pro-tempore del Maglio del Lotto Controparte_3
n.2, prospetti delle spese condominiali ordinarie e straordinarie, dal 2010 sino alla data di decesso della sig.ra Parte_2
f) alla moglie del sig. , sig.ra , nata a [...]_4
Limbiate (MB) il 22.05.1963: estratti del c/c alla stessa intestati o cointestati con il marito, dall'anno 2002 sino alla data di decesso della sig.ra Parte_2
- Si chiede, sin d'ora, di ordinare la produzione ex art.210 cpc al sig. : _1 estratti del c/c o dei c/c allo stesso intestati dall'anno 2002 sino alla data di decesso della sig.ra contratto di compravendita dell'immobile sito in ZA Parte_2
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(MI), via dei Pioppi n.15/a; atto di compravendita dell'immobile sito in ZA (MI), via Roma n.10.
- Si chiede, all'esito dell'acquisizione della documentazione di cui agli ordini di esibizione ex artt. 210 e 210 e 213 cpc, Disporsi supplemento di CTU volta ad accertare il valore, al momento dell'apertura della successione, dei beni rientranti nel c.d e nel c.d. , sulla CP_4 CP_5 scorta degli estratti conto e dei documenti già prodotti dalle parti e di quelli che verranno versati in atti a seguito degli ordini ex art. 210 cpc di cui sopra, i beni individuati da parte appellante sottoponendo al nominando consulente il seguente quesito: esaminati gli atti ed i documenti di causa, descriva il CTU i beni mobili ed immobili costituenti la massa ereditaria (costituita dal relictum e dal donatum), indichi il CTU il valore del compendio, tenuto conto della collazione di quanto ricevuto in donazione o sottratto alla massa dagli eredi, eventualmente con la determinazione di un conguaglio. SI FA ISTANZA affinchè venga autorizzata la produzione di un file audio nel quale il Sig. conferma che la de cuius ha percepito, a titolo di risarcimento del Tes_1 danno occorsole in un sinistro nel 1992, una somma superiore a 700.000.000 di vecchie lire ovvero, in subordine, che venga sentito quale testimone il Sig. Tes_1 da BE, a conferma del fatto che la de cuius ha percepito tale somma.
[...]
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, con riserva di depositare, a tal fine, istanza di liquidazione delle spese di patrocinio a spese dello Stato a conclusione del presente giudizio”.
PARTE APPELLATA
“In via preliminare/pregiudiziale: dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dalla sig.ra , per tutti i motivi ex ante Parte_3 rappresentati;
Nel merito: rigettare il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto e confermare l'impugnata sentenza del Tribunale di BE n. 914/2023; In subordine: in via di appello incidentale: modificare la sentenza impugnata nel punto in cui non ha accolto la domanda riconvenzionale dell'attore di _1 dichiarare e accertare la nullità ex art. 1418 c.c. del contratto di comodato d'uso in data 10/3/2016 relativo all'immobile sito in BE, via Maglio del Lotto,2 della durata di anni 60 tra e e con spese ordinarie e Parte_2 Parte_3 straordinarie a carico della comodante e, dalla sua morte, a carico Parte_2 della massa ereditaria, con le conseguenti declaratorie a favore della massa ereditaria e pertanto dichiarare tenuta con ogni effetto conseguente la convenuta a imputare alla propria quota ereditaria a titolo di anticipazioni sull'eredità l'importo di € 41.693,20 (così composto: € 12.817,17 per spese condominiali ordinarie dalla gestione 2010 al decesso della madre, € 17.000,00 per indennità di occupazione immobile di BE, via Maglio del Lotto,2 dal 10/3/16 al decesso della madre 19/1/19, € 11.500,00 pari al 50% dell'indennità di occupazione di € 23.000,00 per il
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periodo dal 20/1/19 al 19/11/22 salvo ulteriori, e, in ogni caso, € 320,54 pari al 50% di 641,09 per spese condominiali straordinarie a carico degli eredi pagate dall'attore ed € 55,50 per 50%spese Consorzio bonifica pagate dall'attore) o la diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia e con conferma dei restanti capi della impugnata sentenza n. 914/2023. Si dà atto del fatto che la liquidazione delle spese di Patrocinio a Spese dello Stato a favore della esponente avv. Bonora è avvenuta in primo grado con separato decreto che è stato annullato del Presidente del Tribunale Ordinario di BE che ha provveduto a nuova liquidazione a favore della esponente con sentenza inappellabile n. 1054/2024. Spese e competenze professionali compensate tra le parti, tenendo conto dell'ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato ottenuto da entrambe.
− Liquidare altresì le competenze professionali, le spese imponibili e le anticipazioni a favore dell'avv. Antonella Bonora difensore dell'appellato ammesso _1 al Patrocinio a spese dello Stato, per la presente fase giudiziale per la quale si è depositata in data 6/9/24 la relativa Istanza di liquidazione delle spese di Patrocinio
a Spese dello Stato nonché la relativa Nota spese in superamento della precedente depositata con comparsa di costituzione.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione del 12.2.2020, regolarmente notificato, il signor
[...]
conveniva in giudizio la sorella, NO , chiedendo _1 Parte_3 preliminarmente di dichiarare la loro qualità di eredi legittimi della madre, sig.ra
[...]
vedova , nata in [...] il [...] e residente, Parte_2 _1 al momento del decesso avvenuto in data 19.01.2019, presso la RSA Istituto Don
RL TT (Residenza Santa Chiara) di BE e, quindi, di procedere alla divisione della comunione ereditaria fra loro in essere per effetto della successione ab intestato della comune madre previo ordine alla convenuta, ai sensi Parte_2 dell'articolo 485 c.c., di fare l'inventario dei beni facenti parte dell'eredità. Riferiva inoltre di alcune elargizioni da lui ricevute dalla madre in vita, di propri crediti nei confronti della madre, e di crediti della madre nei confronti della figlia relativi all'appartamento da quest'ultima abitato, facente parte della comunione ereditaria, sito in BE, via Maglio del Lotto 2. In particolare, elencava i beni, “per quanto a lui noto”, facenti parte della massa ereditaria e caduti in comunione, ovvero:
1) conto corrente n. 31028 intestato al de cuius, accesso c/o AN UB Spa, agenzia di P.zza Pontida di BE, con un saldo alla data del decesso di € 2.421,76;
2) deposito titoli n. 66746 presso la AN UB Spa, agenzia di P.zza Pontida BE, il cui valore di realizzo alla data di decesso “era di circa € 37.471,46”;
3) conto di deposito Rendimax presso la AN IFIS Spa, intestato al de cuius, con saldo, al momento del decesso di “€ 12.475,75”;
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4) appartamento, intestato alla de cuius, sito in BE, via Maglio del Lotto n. 2 – via Autostrada s/n ed i beni mobili e gli arredi ivi contenuti;
5) mobili antichi e arredi, siti un tempo presso l'abitazione condotta in locazione dai genitori e in BE, via F.lli Calvi n.6 ed in Parte_2 Parte_5 possesso, a dire dell'attore, della appellante ed “elencati in uno scritto della sig.ra
Parte_2
Esponeva, inoltre, che l'immobile di proprietà della defunta madre, sito in BE, via Maglio del Lotto n. 2, era stato occupato, senza titolo, a decorrere dall'anno 2010, sino ad oggi, dalla sorella, e che di conseguenza doveva essere considerato ai fini della ripetizione della massa ereditaria il godimento dell'immobile e dei relativi arredi da parte della convenuta alla data di apertura della successione. Rappresentava che la sorella era, altresì, debitrice nei confronti della massa ereditaria, anche delle spese condominiali “ordinarie”, dall'anno 2010 sino all'apertura della successione, pagate dalla defunta madre nonostante l'uso addebitabile alla convenuta in via esclusiva. Sottolineava, inoltre, che nell'anno 2006 la defunta madre aveva “pagato il 50% del costo” dell'immobile da lui acquistato, sito a ZA (MI), via Roma n. 10, cointestato tra lui e la moglie, sig.ra affermando Parte_4 che, pro bono pacis, lo stesso sarebbe stato “disposto a riconsiderare il 50% del valore dell'appartamento ricevuto come anticipo sull'eredità materna allo stesso spettante da computarsi secondo i criteri di legge e da compensarsi con propri crediti nell'ambito della divisione ereditaria” qualora la sorella non intendesse “tener fede alla volontà di liberalità della comune madre”. L'attore ancora dava atto di avere ricevuto dalla madre in data 05.09.2005 un bonifico di € 39.781,27. Riferiva di aver pagato a favore della defunta madre importi per vacanze, utenze, spese dentistiche, ICI, spese di funerale e varie per un importo di almeno € 28.239,13, definendosi per l'effetto creditore nei confronti della massa ereditaria per tali somme.
, dedotta l'accettazione tacita dell'eredità delle parti, dichiarava infine _1 di essere disponibile, nel rispetto dell'art. 720 c.c., a cedere il 50% dell'appartamento sito in BE, via Maglio del Lotto n.2, ed i relativi arredi alla sorella dietro pagamento della quota a lui spettante del valore di detti beni, previa stima condivisa o giudizialmente accertata del valore e, in caso di mancato interesse della convenuta, chiedeva di procedere alla vendita a terzi del bene immobile, non comodamente divisibile, con attribuzione del 50% del prezzo oltre che l'attribuzione di parte degli altri beni caduti in successione per quanto di sua spettanza, previ i conguagli ex art.728 c.c.
2. Si costituiva in giudizio la convenuta sostenendo che il fratello si era negli anni appropriato di notevoli somme di denaro e di gioielli della madre, facendone un elenco, peraltro a suo dire non esaustivo. Per avere un quadro più preciso della situazione formulava istanze ex articoli 210 e 213 c.p.c..
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Eccepiva l'esistenza di donazioni o comunque di elargizioni ricevute in vita dall'attore chiedendone il computo all'interno della massa ereditaria. Eccepiva inoltre di abitare nell'appartamento facente parte della comunione ereditaria sulla base di un contratto di comodato gratuito della durata di sessant'anni stipulato con la madre. Sulla base di quanto argomentato la convenuta chiedeva la dichiarazione di nullità delle deleghe in base alle quali il fratello aveva gestito i beni della madre;
la _1 condanna dell'attore alla restituzione alla massa ereditaria di tutti i beni di cui si era appropriato e/o che gli erano stati elargiti;
la reintegrazione della sua quota di legittima;
lo scioglimento della comunione ereditaria;
il rigetto di tutte le domande proposte dall'attore, ad eccezione di quella inerente allo scioglimento della comunione ereditaria. In particolare, l'appellata deduceva che il fratello si era indebitamente appropriato dei risparmi di una vita dei coniugi e , costituiti, tra l'altro, anche Parte_2 _1 dall'ingente risarcimento dei danni di circa € 500.000,00 - più di £ 700.000.000 - ottenuto dalla sig.ra a titolo di risarcimento delle lesioni patite a Parte_2 seguito di un incidente stradale occorsole nel 1992 e causa di una invalidità permanente, nonché di una serie di oggetti preziosi di ingente valore di proprietà della mamma e del defunto padre. Esponeva che le deleghe concesse al figlio ammesso e non concesso che _1 fossero state rilasciate nella piena consapevolezza della madre, furono certo rilasciate dalla de cuius al solo ed esclusivo fine di agevolare i pagamenti delle spese relative alla sussistenza della stessa, mentre, al contrario, erano state strumentalmente utilizzate dal sig. per appropriarsi indebitamente del patrimonio _1 materno. Tutta la movimentazione dei conti correnti (UB AN, AN popolare di BE ed Ifis) e dei conti titoli dal 2002 al 2019 (quando la de cuius si trovava presso la RSA), comprensiva di numerosi “prelievi in contanti”, “prelievi dallo sportello”, “bonifici a favore di terzi”, “sottoscrizione prestiti banca”, “stacco di assegni a favore di terzi”, doveva essere ricondotta ad iniziativa o, comunque, alla gestione posta in essere dal delegato , gestione che in parte era stata _1 accertata come fraudolenta dalla Procura della Repubblica di BE. Inoltre, evidenziava che lo stesso attore aveva ammesso di aver ricevuto in donazione dalla madre il 50% dell'importo per il pagamento della casa ad ZA via Roma 10 da lui acquistata insieme alla moglie ad un prezzo diverso da quello dichiarato. In ogni caso, emergevano innumerevoli ed articolatissime movimentazioni che evidenziavano attività ultronea rispetto a quella che sarebbe stata necessaria per gestire le spese necessarie alla sussistenza della de cuius che dal 2002 fino alla morte, aveva vissuto in una RSA percependo la propria pensione, quella di invalidità e quella di reversibilità del marito premorto. Evidenziava, ancora, che il fratello aveva sottratto il premio della polizza vita n. 902177 delle Banche Popolari Unite pari ad € 39.781,27, somma che laconicamente veniva riconosciuta come ottenuta con bonifico in sede di citazione.
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Riteneva che il fratello avesse sottratto anche una cassetta di sicurezza n. 1000062, nella quale vi era contenuto contante ed oggetti preziosi per un valore di € 200.000,00, il cui contratto veniva estinto in data 13.10.2003 dalla madre, convinta dal figlio che le aveva proposto di porre i beni nella cassaforte all'interno del suo appartamento di ZA. Così come anche i gioielli, dapprima custoditi dalle sorelle della madre, e poi erano stati consegnati all'attore allo stesso fine. Per_2 Per_3
In tal senso allegava un documento nel quale erano elencati beni preziosi, tra i quali esistevano anche beni di sua esclusiva proprietà: “(a) spilla in oro con brillantini, b)un anello con brillante singolo, c)una medaglietta con la scritta “nonna Per_4
23.9.1961”; d) un anello con vari brillantini, e) un anello da mignolo con due intrecci tipo cerchietti in oro giallo e bianco)”, dolendosi infine come anche i gioielli indossati dalla madre all'epoca della permanenza presso la RSA erano stati consegnati dalla stessa al figlio. Riconosceva, quindi, l'esistenza del deposito titoli n. 940/66746 intestato alla de cuius con importo pari a € 37.471,46, ma con firma libera e delega al fratello, cosicché, secondo la convenuta, risultava indispensabile accertare se l'attore avesse provveduto a sottrarre denari;
evidenziava di non aver avuto mai, prima della citazione, contezza del deposito Rendimax presso la AN Ifis che riportava il saldo indicato in € 12.475,75. Essendo quindi possibile che vi fossero altri rapporti richiedeva che ai sensi dell'art. 213 cpc si ordinasse alla Agenzia delle Entrate e alla AN BI di presentare tutti i possibili conti aventi come nominativo la madre defunta, non senza aggiungere di aver proposto querela contro i funzionari di BI e quindi contro lo stesso fratello per non aver avuto diretta risposta su tale indagine. Relativamente all'immobile sito in BE, via Maglio del Lotto 2 assumeva:
- che tale immobile era stato abitato dalle due sorelle della madre, e Per_2 Persona_5
sin dagli anni '70 e che a loro spese lo avevano arredato, cosicché la
[...] richiesta dell'imputazione degli arredi nell'ambito della massa ereditaria della madre era errata, trattandosi peraltro di mobili vecchi, in pessimo stato e di nessun valore;
- che occupava effettivamente l'appartamento in virtù di un contratto di comodato gratuito, dapprima attuato oralmente e successivamente tradotto in atto scritto, concesso dalla madre che, peraltro, si era assunta l'onere esclusivo di pagarne le spese condominiali ordinarie e straordinarie, evidenziando che essendo stato stipulato per 60 anni, doveva produrre i suoi effetti anche oltre la morte del comodante, di conseguenza nulla poteva essere richiesto a lei né prima né dopo il decesso della madre in termini di spese o di oneri per il godimento di esso. Aggiungeva come proprio tale immobile, per alcuni versi inagibile per problemi di umidità nella camera da letto, era stato prima del 2010 – anno in cui ella era entrata come comodataria – anche posto in locazione dal fratello attraverso un'agenzia immobiliare e come lo stesso fratello avesse, con un atto falsamente sottoscritto dalla madre, anche svolto contro di lei, occupante il bene, un'intimazione di sfratto che aveva dato luogo ad un giudizio nel quale ella aveva fatto valere il comodato.
8 Proc. 1143/2023 R.G. Corte d'Appello di Brescia - Sez. III Civile -
Contestava che l'attore avesse erogato spese a favore della madre per l'importo di € 28.239,13, perché spese certamente attuate con il denaro della madre gestito appunto dall'attore. Assumeva di non aver partecipato alla mediazione perché essendo stato l'avviso notificato per “compiuta giacenza” ella non aveva saputo nulla e nessuna spesa poteva così esserle addebitata.
Concludeva quindi, alla luce delle suesposte deduzioni, nei seguenti termini:
“In via preliminare: - accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1418 c.c, per i motivi esposti in narrativa, la nullità del deleghe concesse dalla sig.ra al Parte_2 figlio che hanno consentito allo stesso si appropriarsi indebitamente _1 di somme ricadenti nella massa ereditaria;
- per l'effetto condannare il sig.
[...]
a restituire tutti i beni mobili sottratti fraudolentemente a favore della _1 massa ereditaria, nonché di tutti i beni mobili contenuti nella cassetta di sicurezza intestata alla sig.ra e trasferiti nella cassaforte sita nell'immobile di Parte_2
ZA (MI), via dei Pioppi n.15/a di proprietà dell'attore, al fine di farli rientrare nel c.d relictum;
- previo accertamento del contratto di mutuo contratto con i genitori sig.i e per l'importo di € 100.000,00 accertare e Parte_2 Parte_5 dichiarare che il sig. non ha restituito la somma ricevuta, con cui ha _1 acquistato l'immobile sito in ZA (MI), via dei Pioppi n.15/A, o la diversa, minore o maggiore somma che risulterà accertata in corso di causa e, per l'effetto, condannare il sig. a restituirla, comprensiva di frutti, alla massa _1 ereditaria, al fine di farli rientrare nel c.d. relictum;
- in via preliminare subordinata: accertare e dichiarare l'avvenuta donazione disposta dalla sig.ra
[...]
a favore del figlio dell'importo di € 118.000,00 e, per Parte_2 _1
l'effetto, ordinare a quest'ultimo di imputare tale somma, oltre agli interessi legali medio tempore maturati sino al momento del conferimento effettivo ex art.737 ed art.741 c.c., o la diversa somma che risulterà accertata in corso di causa, alla massa ereditaria, al fine di farla rientrare nel c.d. donatum;
In via principale: - calcolata esattamente la porzione disponibile e la porzione indisponibile mediante riunione fittizia tra i beni relitti (c.d. relictum) e quelli oggetto delle donazioni dirette o indirette (c.d. donatum), secondo il valore determinato in base alle regole dettate negli artt. 747, 750 e 751 c.c., ed accertata l'eventuale lesione della quota di legittima riservata alla convenuta , disporre la reintegrazione Parte_3 della quota di legittima spettante alla convenuta, mediante riduzione delle eventuali accertate donazioni, partendo da quelle più recenti, eccedenti la quota di cui il de cuius poteva disporre in vita, nei limiti della quota medesima;
- all'esito della domanda di riduzione delle eventuali donazioni accertate e di reintegrazione della quota di riserva, di cui al capo precedente, procedere allo scioglimento dell'accertata comunione ereditaria, nominando il CTU per l'esatta determinazione della massa attiva da dividersi e per la formazione delle singole quote previa esatta individuazione dei beni mobili ed immobili caduti in successione e dei relativi frutti;
- ordinare la correlativa divisione dei cespiti in relazione alle singole quote spettanti agli eredi, ordinando all'Agenzia del Territorio competente, in persona del Direttore
9 Proc. 1143/2023 R.G. Corte d'Appello di Brescia - Sez. III Civile -
pro tempore, di trascrivere l'emananda sentenza e di eseguire le conseguenti variazioni catastali e, in caso di ravvisata non materiale divisibilità degli immobili, ordinare la vendita all'incanto con formazione successiva di separata massa liquida da ripartire fra i singoli coeredi;
- rigettare tutte le domanda attoree, con la sola eccezione di quella di scioglimento della comunione ereditaria alla quale la convenuta aderisce, in quanto infondate in fatto ed in diritto”.
3. Il Tribunale con ordinanza 11.12.2020 accoglieva in parte le istanze istruttorie dell'attore e della convenuta disponendo inoltre CTU per la valutazione dell'immobile caduto in eredità. Assunte in parte le prove ammesse, causa la decadenza di alcune di esse per la mancata intimazione dei testi, ed espletata la CTU, il Tribunale così decideva:
“Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- Dichiara sciolta la comunione ereditaria per la morte di , nata a [...]
Brembate di Sotto il 3.11.1926 e deceduta in BE il 19.1.2019;
- dichiara che le parti sono eredi in pari quota ai sensi dell'art. 566 cc e per l'effetto:
- Riconosce l'attore proprietario esclusivo dei beni mobili di cui ai _1 depositi intestati alla madre e così individuati : a) conto corrente n. 31028 presso la AN UB spa, filiale di BE Piazza Pontida, intestato alla de cuius con un saldo all'epoca dell'apertura della successione di € 2.421,76; b) deposito titoli n. 66746 presso la stessa banca, filiale di BE Piazza Pontida, intestato alla sola madre il cui valore di realizzo, all'epoca dell'apertura della successione era pari ad € 37.471,46; c) conto di deposito Rendimax presso la AN IFIS spa con sede a Venezia-Mestre, intestato alla madre con saldo di € 12.475,75;
- Riconosce la convenuta proprietaria esclusiva dell'unico Parte_3 immobile ereditario e cioè a) dell'appartamento sito in BE, via Maglio del Lotto 2 – via Autostrada sn BE, censito al Catasto Fabbricati, Comune di BE: Foglio 87, particella 8056, subalterno 11, Categoria A/3, Classe 8, Consistenza 4 vani, Superficie catastale totale 82 m2 e 79 m2 con esclusione delle aree scoperte, Rendita € 506,13. Il cui valore è di € 128.700,00.
- Dispone che la convenuta versi a conguaglio a Parte_3 _1
l'importo di € 13.127,68;
- Pone in via solidale sulle parti l'onere del pagamento dell'espletata CTU;
- Ordina al Conservatore dei RRII di BE, presso l'Ufficio di Pubblicità Immobiliare (ex Agenzia del Territorio), la trascrizione della presente sentenza ai sensi dell'art. 2646 cc.
- Compensa tra le parti le spese di lite”.
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4. Mediante appello ritualmente introdotto propone 13 motivi di Parte_3 impugnazione che verranno più avanti esaminati, chiedendo la riforma della sentenza come da conclusioni sopra riportate.
5. L'appellato, regolarmente costituitosi, chiede la dichiarazione di inammissibilità/improcedibilità dell'appello e comunque il suo integrale rigetto, proponendo appello incidentale, come da conclusioni parimenti sopra riportate.
6. A seguito della prima udienza di trattazione del 23.4.2024, precisate dalle parti le conclusioni e depositate le comparse conclusionali e memorie di replica, all'udienza del 19.11.2024 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, assunta nella camera di consiglio del 3.12.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Va preliminarmente disattesa l'eccezione dell'appellato di inammissibilità dell'appello per violazione dei termini a comparire previsti dall'articolo 342 comma 3 c.p.c., essendo stata tale nullità sanata dalla costituzione dell'appellato stesso. Ai sensi dell'articolo 164 con 3 c.p.c., infatti, pacificamente applicabile anche al giudizio di appello (da ultimo Cass. 7314/24; Cass. 10926/23), “la costituzione del convenuto sana i vizi della citazione”.
8. Passando ai motivi dell'appello principale, mediante il primo di essi l'appellante si duole del mancato rinnovo dell'ordine di esibizione documentale alla banca UB. Il motivo è infondato. Con l'ordinanza 11.12.20 il Tribunale ha ordinato a UB il deposito della documentazione bancaria dal 19.1.2009 al 19.3.2019. Come risulta da più parti della sentenza impugnata (pg. 9, 20, 21) tale ordine è stato adempiuto dalla banca. Non si vede d'altra parte, né l'appellante minimamente lo spiega, perché mai questo ordine avrebbe dovuto essere rinnovato. Il motivo quindi, oltreché generico, è privo di fondamento e va quindi rigettato.
9. Con il secondo e il terzo motivo l'appellante si duole del mancato accoglimento di una serie di istanze ex artt. 210 e 213 c.p.c. già respinte dal Tribunale visto il loro carattere manifestamente esplorativo.
Il Tribunale in sentenza ha ampiamente motivato sul punto e in particolare ha osservato (pag. 12 ss.):
“Relativamente … alla richiesta fiume di esibizione di documentazione sopra letteralmente riportata su tutto ciò che poteva essere attribuito alla madre, ma anche alla moglie (in regime di separazione beni) o ai figli dell'attore, dell' e CP_2 quant'altro vale oggi ancor di più proprio la motivazione data per la non ammissibilità di tali prove e cioè il dato della particolare genericità di tali richieste,
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che non hanno il necessario addentellato su fatti specifici o contestati, così diventando meramente esplorative. Vale ricordare come l'esercizio del potere, previsto dall' art. 213 c.p.c., di richiedere d'ufficio alla P.A. le informazioni relative ad atti e documenti della stessa che sia necessario acquisire al processo non può risolversi nell'esenzione della parte dall'onere probatorio a suo carico, con la conseguenza che tale potere può essere attivato soltanto quando, in relazione a fatti specifici già allegati, sia necessario acquisire informazioni che la parte sia impossibilitata a fornire e dei quali solo l'Amministrazione sia in possesso proprio in relazione all'attività da essa svolta. E' quanto si legge per es. già nell' ordinanza n. 23941 del 12 ottobre 2017 della Suprema Corte, peraltro confermativa di un indirizzo ben più antico ed unanime (vedi per es. l'esercizio del potere di cui all'art. 213 c.p.c. di richiedere d'ufficio alla pubblica amministrazione le informazioni relative ad atti e documenti della stessa che sia necessario acquisire al processo (nella specie, richiesta di documentazione relativa ai controlli periodici sulla funzionalità del misuratore autovelox utilizzato – dagli organi di polizia stradale – per l'accertamento dell'eccesso di velocità), rientra, al pari del ricorso ai poteri istruttori previsti dall'art. 421 c.p.c., nella discrezionalità del giudice, e non può comunque risolversi nell'esenzione della parte dall'onere probatorio a suo carico. Tale facoltà del giudice ha ad oggetto poteri inquisitori non sostitutivi dell'onere probatorio incombente alla parte, con la conseguenza per cui essi possono essere attivati soltanto quando, in relazione a fatti specifici già allegati, sia necessario acquisire informazioni relative ad atti o documenti della P.A. che la parte sia impossibilitata a fornire e dei quali solo l'amministrazione sia in possesso proprio in relazione all'attività da essa svolta. (Fattispecie in cui la Corte ha respinto il motivo di ricorso del ricorrente poiché la richiesta istruttoria, disattesa dal giudice di merito, non era sorretta da alcuna allegazione idonea a farne presumere la necessità). Cass. civ. sez. I 7 novembre 2003, n. 1671. L'aver omesso la convenuta di evidenziare non solo il motivo per il quale veniva richiesto il documento piuttosto che la tesi secondo la quale in tale documento potevano essere rintracciate le prove di una qualche appropriazione da parte dell'attore piuttosto che il motivo per il quale non solo tutte le banche, ma anche l'Agenzia delle Entrate (per quale motivo), la ON (a fronte dei documenti allegati già) lo stesso Amministratore del dell'immobile dalla convenuta CP_3 goduto gratuitamente dal 2010 appaiono davvero privi di reale motivazione, soprattutto a fronte di quanto ordinato ed esibito dalla UB e alla luce dei documenti pubblici allegati dall'attore e, soprattutto, visto che la stessa convenuta era stata autorizzata con l'ordinanza ammissiva delle prove a richiedere e a depositare per intero il fascicolo penale relativo alle accuse di appropriazione nei confronti dell'attore , e concernente le uniche specifiche somme contestate”. La decisione del Tribunale trova ampio supporto nella giurisprudenza, anche recente, della Corte Suprema secondo cui:
“L'ordine di esibizione è subordinato alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli articoli 118 e 210 cpc e 94 disposizioni attuazione cpc, che impongono alla
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parte di dare specifica indicazione dei documenti che ne costituiscono oggetto, il cui possesso l'istante provi di non essere riuscito diversamente ad acquisire, e di dimostrare, quando necessario, che la parte o il terzo li possieda, onde evitare indagini istruttorie non pertinenti o comunque non utilmente esperibili, essendo tali prescrizioni espressione di un principio generale in base al quale nessuna indagine istruttoria, anche inquisitoria, può essere ammessa ove non siano forniti elementi apprezzabili, anche indiziari, della sua pertinenza e della concreta possibilità della stessa di pervenire a risultati utili per il processo. L'ordine di esibizione, peraltro, costituisce strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non soltanto sia indispensabile, ma non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e non sia perciò volto a supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico della parte istante, sicché esso è espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il cui mancato esercizio non può, quindi, formare oggetto di ricorso per cassazione per violazione di norma di diritto. (A tali principi si è attenuta la Corte di merito, ha osservato la Suprema Corte, allorché ha affermato che l'ordine di esibizione non fosse ammissibile in quanto fondato su mere congetture o tesi indimostrate e in quanto avente natura esclusivamente esplorativa)” (così Cass. 10.1.24 n. 982; conforme, da ultimo, Cass. 36063/23). L'appellante, di contro, nulla di valido oppone alle argomentazioni del Tribunale limitandosi ad affermare in modo del tutto apodittico e generico di aver
“dettagliatamente precisato il motivo per il quale chiedeva l'ordine di esibizione ex artt. 210 e 213 c.p.c.”, senza peraltro dare alcuna precisazione al riguardo, e limitandosi per il resto a riferirsi, in modo altrettanto generico, ad accertamenti svolti sul conto dell'appellato dalla Procura della Repubblica di BE, nell'ambito di un procedimento peraltro pacificamente conclusosi con la richiesta di archiviazione da parte della Procura stessa. Anche tali motivi vanno quindi respinti in quanto infondati.
9. Con il quarto motivo, l'appellante evidenzia che in relazione al contratto di comodato, la morte del comodante non comporta la risoluzione del contratto di comodato, in quanto, in linea di principio, gli eredi subentrano nelle obbligazioni del de cuius, rimanendo vincolati ai suoi obblighi contrattuali. Osserva che, anche a voler ammettere che il contratto in esame vada considerato a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 1810 cc nei contratti che non prevedono una scadenza il comodante potrà richiedere la restituzione del bene prestato in ogni momento.
In relazione a tale motivo di appello la Corte osserva che alla pagina 19 dell'impugnata sentenza si legge:
“A differenza, tuttavia, della tesi proposta in comparsa dalla convenuta la morte del comodante non è indifferente. Nei casi infatti di comodato precario, cioè di un contratto per il quale non è apposto un termine, la morte del comodante costituisce causa di scioglimento di esso e gli eredi del comodante possono agire per ottenere la restituzione del bene oggetto del contratto”.
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Il riferimento è al contratto di comodato dell'appartamento sito in BE, via Maglio del Lotto 2, intercorso fra la de cuius e la appellante. L'appellante deduce la erroneità di tale affermazione mediante deduzioni sul merito delle quali è inutile soffermarsi. Va infatti sottolineato, cosa di cui la sentenza impugnata dà atto (pg. 18), che l'ingresso in causa della questione relativa alla validità di tale contratto è stato dovuto a una domanda proposta in via riconvenzionale da , che il Tribunale ha _1 respinto (pg. 19). Non si vede quindi che interesse abbia l'appellante - che non si cura minimamente di spiegarlo - a ottenere una riforma della sentenza su un punto che l'ha vista comunque prevalere, come del resto dimostra il fatto stesso che nelle conclusioni da questa rassegnate la questione de qua non ha il minimo riscontro, né si traduce in domanda alcuna. La carenza di interesse emerge a maggior ragione atteso che la sentenza impugnata attribuisce in sede divisionale la proprietà esclusiva dell'appartamento in questione proprio all'appellante.
10. Il quinto motivo è così formulato:
“Alle pagine 20 - 21 dell'impugnata sentenza si legge: “la AN ha allegato da parte sua gli estratti conto relativi al c/c e al deposito titoli relativi agli anni 2009/2019”. In tale parte di sentenza il tribunale contraddice sé stesso, dimenticandosi che invece BI AN NON ha depositato ingiustificatamente la documentazione relativa al periodo 19/03/09 – 01/01/2010. Il tribunale, ancora una volta, ha “svicolato” dal prendere doverosi provvedimenti nei confronti di BI AN per il mancato adempimento di quanto ordinatole. Anche tale parte di sentenza appare pertanto errata e da riformare”. Non può sfuggire la genericità estrema anche di questo -peraltro alquanto oscuro ed involuto- motivo che non spiega perché il tribunale “contraddice sé stesso” né come e perché UB non avrebbe adempiuto a quanto ordinatole. Anche questo motivo non può che essere rigettato.
11. Con sesto motivo si contesta il seguente passo della sentenza:
“Sono da considerare pesi dell'eredità i costi sostenuti dopo la morte della madre e consistenti nelle spese per il condominio, pari ad € 5.422,53 e per quelle versate al Consorzio di Bonifica, pari ad € 111,00” Secondo l'appellante “Tale considerazione appare del tutto apodittica, poiché del an e del quomodo di tali spese, considerate “pesi dell'eredità”, non v'è alcuna traccia probatoria”. Obbietta correttamente l'appellato che “ ha provato documentalmente _1 gli esborsi dallo stesso sopportati a favore della massa ereditaria: trattasi dei docc. 13, 14, 27 e 28 nonché dei documenti trasmessi, con autorizzazione del Giudice, al
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CTU che li ha poi depositati allegati alla perizia d'ufficio, perché relativi a spese maturate successivamente alla introduzione della causa. Trattandosi di bonifici bancari e di assegni provenienti da e corredati _1 da ricevute di pagamento vi è piena prova delle somme pagate da e _1 giustamente computate in sentenza come “pesi dell'eredità”. L'appellante a tutto ciò nulla obbietta nelle proprie difese finali, limitandosi a ribadire le proprie generiche e non meglio motivate censure. Anche questo motivo va quindi rigettato.
12. Il settimo motivo è svolto come segue:
“Alla pagina 23 dell'impugnata sentenza si legge:
“La collazione da imporre all'attore. Vengono contestati all'attore a) il prezzo dell'immobile sito in ZA, via dei Pioppi 15/A, b) il prezzo del 50% dell'immobile sito in ZA, via Roma 10 (riconosciuto dal medesimo attore), c) l'importo di € 118.000,00 quale somma complessiva di cui si è appropriato con assegni circolari emessi il 24.7.2006, utilizzato secondo la convenuta per l'acquisto di uno degli immobili di ZA in comunione con la moglie, d) l'importo di € 39.781,27 quale premio incassato dalla polizza vita n. 902177 (riconosciuto dall'attore)”. La critica svolta è unicamente la seguente: “Parte appellante in primo grado non si è limitata a contestare quanto sopra, bensì tutte le donazioni dirette ed indirette, nonché le appropriazioni indebite poste in essere da ”'. _1
Il motivo è a tal punto vago e generico da risultare, prima ancora che infondato, non rispondente ai requisiti previsti dall'articolo 342 c.p.c., e come tale inammissibile.
13. L'ottavo motivo è svolto come segue:
“Alla pagina 25 dell'impugnata sentenza si legge:
“Diverso il discorso da fare per quanto concerne l'immobile di via Roma 10, ZA, acquistato dall'attore insieme alla moglie, come da rogito 25.7.2006 allegato in data 11.1.21 su ordine del giudice. L'attore ha asserito che la madre gli avrebbe di fatto donato il 50% del prezzo dell'immobile, pari ad € 145.000,00. Ciò significa che occorre considerare nella collazione l'importo di € 72.500,00” Il giudice di prime cure “prende per buono” quanto dichiarato da e _1 non si basa, invece, sui documenti versati in atti, peraltro proveniente dalla Procura della Repubblica di BE, dai quali emerge che, per l'acquisto della casa di via Roma ad ZA, alla de cuius non sono stati “sottratti” solo € 72.500,00, bensì il controvalore dell'intero prezzo di acquisto di € 145.000,00 attraverso:
* 2 assegni circolari tratti dal conto della de cuius ed intestati all'acquirente ( ) da € 50.000,00 ciascuno, in data 24/07/06, Persona_1
* 1 assegno circolare tratto dal conto della de cuius ed intestato all'acquirente ( ) da € 18.000,00 ciascuno, in data 24/07/06, Persona_1
* 1 assegno bancario tratto dal conto della de cuius ed intestato all'acquirente ( ) di € 2.000,00 in data 26/04/06, Persona_1
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* 1 assegno bancario tratto dal conto della de cuius ed intestato all'acquirente ( ) di € 25.000,00 in data 03/05/06. Persona_1
Nella collazione, per quanto riguarda l'acquisto dell'immobile di ZA (Mi), andrà pertanto considerato l'importo di € 145.000,00 e non quello erroneamente indicato in sentenza di soli € 72.500,00”. La estrema genericità anche di questo motivo, meramente assertivo, è evidente. L'appellante basa infatti le proprie lagnanze unicamente sul fatto che il Tribunale non avrebbe preso in considerazione “documenti versati in atti, peraltro provenienti dalla Procura della Repubblica di BE”, senza tuttavia minimamente darsi pena quanto meno indicare di quali documenti si tratterebbe e cosa essi rifletterebbero dal punto di vista probatorio. Non è superfluo ricordare, anche qui, che il procedimento nei confronti dell'appellato si è concluso con una richiesta di archiviazione della stessa Procura. Anche questo motivo è quindi manifestamente infondato.
14. Il nono motivo è così motivato: Alla pagina 25 dell'impugnata sentenza si legge:
“A debito deve anche essere considerata la somma di € 39.781,27 ottenuta nel 2005. Il donatum per l'attore è dunque complessivamente pari ad € 112.281,27. Egli, di contro vanta un credito di € 28.239,13 in base ai doc. 12 e 13. A suo carico allora occorrerà considerare l'importo di € 84.042,14”. Si è detto sopra che l'importo sottratto dall'appellato per l'acquisto dell'immobile di ZA ammonta ad € 145.000,00. A tale somma va aggiunta quella di € 39.781,27, ottenuta sottraendo, come accertato dalla Procura di BE, alla de cuius il ricavato della polizza vita a scadenza ed a lei intestata. Si sono sopra ricordati anche due assegni, rispettivamente di € 9.000,00 del 13/12/03 e di € 12.000,00 del 24/06/06, emessi a firma ed a favore di Parte_2 _1
. Anche tali importi andranno considerati “donazioni indirette” a favore
[...] dell'appellato per complessivi € 21.600,00 Infine, si è detto sopra che non vi è dimostrazione alcuna che abbia _1 pagato la somma di € 28.239,13. Per tutti questi motivi anche tale parte di sentenza appare pertanto errata ed andrà sostituita con la seguente:
“A debito deve anche essere considerata la somma di € 39.781,27 ottenuta nel 2005. Le somme ottenute in vita da l'attore sono dunque complessivamente _1 pari ad € 206.381,27 (145.000,00 + 39.781,27 + 21.600,00 = 206.381,27). Egli non ha dimostrato di vantare crediti. A suo carico allora occorrerà considerare l'importo di € 206.381,27”. La contestazione relativa all'importo da conferire in collazione con riferimento all'acquisto dell'immobile di ZA è già stata appena sopra esaminata e rigettata con riferimento all'ottavo motivo.
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La contestazione relativa all'importo di € 39.718,27 è del tutto generica e sfornita di prova posto che, come di consueto, l'appellante non precisa minimamente quali sarebbero gli accertamenti della Procura della Repubblica su cui basa le proprie affermazioni, ed i risultati cui tali accertamenti avrebbero condotto. In ogni caso l'appellato afferma che l'importo in questione è stato da egli restituito alla madre indicando il relativo documento a comprova. Va notato che nei propri scritti difensivi successivi l'appellante non contesta nulla al riguardo. Infine, l'appellato dichiara che “Non si accetta il contraddittorio sulla nuova domanda/eccezione mossa tardivamente dall'appellante solo nel presente grado di giudizio e dunque inammissibile ex art. 345 c.p.c., mai fatta in primo grado, relativa a ritenuti assegni di € 9.000,00 del 13/12/2003 e di € 12.000,00 del 24/6/2006”. L'appellante nella propria memoria di replica si limita ad obiettare che “Non costituisce domanda nuova, ma semplice richiamo all'osservazione della documentazione prodotta in primo grado, la richiesta di inserimento” (degli importi in questione); affermazione questa incomprensibile e che ha il solo effetto di confermare implicitamente che le contestazioni relative a tale importi non si sono mai tradotte da parte dell'appellante in domande precise e rituali. Anche questo motivo va quindi rigettato.
15. Mediante il decimo motivo viene in primo luogo impugnato il capo della sentenza che comprende nella collazione ereditaria i canoni di locazione dell'appartamento di BE, via del Maglio 2, facente parte dell'asse ereditario, che, in tesi, la NO
avrebbe in pratica risparmiato avendo goduto gratuitamente per Parte_3 diversi anni dell'appartamento per averlo ricevuto in comodato dalla de cuius. Si legge infatti a pg. 25 della sentenza che:
“a carico della convenuta devono invece computarsi le seguenti dazioni di denaro. Dev'essere considerate nell'ambito della collazione : a) il canone di locazione risparmiato dalla convenuta a seguito del comodato, pari ad € 500,00 mensile dal mese di marzo 2016 fino al gennaio 2019 (n. 34 mesi) e quindi pari ad € 17.000,00 e le indennità di occupazione dalla morte della madre in poi che si calcolano anch'esse in € 500,00 mensili da febbraio 2019 alla data del novembre 2022 in € 22.500,00. Alla stessa andrà pertanto detratta la somma di € 39.500”. Obbietta l'appellante che le utilità derivanti dall'aver goduto in comodato di un bene facente parte dell'eredità vanno esenti da collazione. Questo motivo è fondato. Dispone infatti l'articolo 737 del codice civile che: “I figli e i loro discendenti ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazioni direttamente o indirettamente, salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati”. Ai fini della collazione disciplinata dalla predetta norma non pare possibile assimilare, come invece fatto dal Tribunale, il comodato alla donazione, viste le forti ed irriducibili differenze che caratterizzano questi due istituti, tali da impedire qualsiasi forma di interpretazione analogica o estensiva della norma sopra citata che,
17 Proc. 1143/2023 R.G. Corte d'Appello di Brescia - Sez. III Civile -
richiamando la donazione (diretta o indiretta), non può applicarsi al godimento a titolo di comodato. Soccorre a riguardo il costante insegnamento della Corte Suprema secondo cui:
“In tema di divisione ereditaria, il godimento a titolo gratuito di un immobile concesso durante la propria vita dal "de cuius" a uno degli eredi, da inquadrarsi necessariamente nel contratto di comodato, non è qualificabile come donazione soggetta a collazione, atteso che l'utilità per il comodatario consiste nell'uso personale, gratuito e temporaneo della cosa, essendo insito nello schema causale del contratto l'obbligo di restituzione. Tali peculiarità sono incompatibili con l'illimitata rinuncia alla disponibilità del bene che caratterizza la struttura e la finalità della donazione nella quale la predetta utilità costituisce il risultato finale dell'atto posto in essere dalle parti” (Cass. 27259/17; in tal senso si veda anche Cass. 24866/2006, mentre le altre sentenze citate dalla appellante quali precedenti riguardano tutt'altro). L'appellato non contesta la correttezza di quanto sopra, limitandosi ad eccepire che il contratto di comodato de quo, in quanto non registrato, non gli sarebbe opponibile, senza però altro aggiungere, men che meno in ordine alle basi su cui tale eccezione sarebbe fondata. Si osserva comunque che, ai sensi dell'articolo 2704 del codice civile, la registrazione della scrittura privata riguarda solo l'opponibilità ai terzi della data della scrittura stessa ma non della sua esistenza e contenuto, in causa non oggetto di contestazione. L'eccezione in parola è quindi infondata. Alla luce di quanto sopra il conteggio del Tribunale va rivisto sottraendo dalla collazione l'importo di € 39.500, erroneamente imputato alla appellante. Nel segue che al valore netto del relictum accertato dal Tribunale, pari a € 175.535,44 va aggiunto in sede di collazione unicamente il valore delle donazioni ricevute in vita dal solo , accertato dal Tribunale in € 84.042,14; il tutto per un valore _1 finale di € 259.577,58. Tale importo deve quindi essere diviso per metà destinata a ciascuno dei due eredi;
il risultato aritmetico della divisione è € 129.788,799, e depurato del donatum ricevuto da . _1
Pertanto, in riforma della impugnata sentenza, a deve essere _1 riconosciuta la somma di € 45.746,65 (129.788,79 – 84.042,14, ossia il valore delle donazioni ricevute in vita dalla madre); a dovrà essere Parte_3 riconosciuta la somma di € 129.788,79 senza alcuna decurtazione. Alla luce di quanto sopra la divisione fra gli eredi del compendio ereditario va così modificata: viene confermata l'attribuzione a fatta da parte del _1
Tribunale dei denari e titoli per un importo totale di €52.368,88; viene confermata l'attribuzione a dell'immobile di BE per un valore stimato Parte_3 di € 128.770; va corretto il conguaglio fra gli eredi sottraendo dal valore della quota ereditaria riconosciuta a (€ 129.788,79) il valore dell'immobile Parte_3 assegnatole (€ 128.770), con conseguente conguaglio a suo favore di € 1.088,79, che va condannato a corrisponderle. _1
18 Proc. 1143/2023 R.G. Corte d'Appello di Brescia - Sez. III Civile -
Il resto del motivo di impugnazione in esame è basato sulla affermazione secondo cui la Procura della Repubblica di BE avrebbe “ritenuto che abbia _1 illegittimamente sottratto il controvalore gli assegni circolari di complessivi € 118.000,00, consegnati a , nonché il ricavato della polizza vita, pari Persona_1 ad € 39.781,27”; una affermazione del tutto apodittica e generica che non spiega, né tantomeno documenta, come e perché la Procura della Repubblica di BE avrebbe accertato e ritenuto quanto sopra. Il motivo per questa parte è quindi totalmente infondato e va pertanto respinto.
16. Mediante l'undicesimo motivo l'appellante contesta la divisione fatta dal Tribunale. Il motivo è evidentemente assorbito dalla nuova divisione stabilita al paragrafo che precede.
17. Con il dodicesimo motivo l'appellante contesta la regolazione delle spese fatte dal giudice di primo grado. L'appellante a tal fine sostiene che “non si comprende perché, essendo stata anche la Sig.ra ammessa al patrocinio a spese dell'erario, non si Parte_3 preveda che vengano liquidate le competenze del suo difensore. Il comportamento non collaborativo tenuto dall'appellato nel corso del primo grado e l'evidente atteggiamento predatorio emerso per tabulas ai danni della massa ereditaria lo avrebbe dovuto forse vedere dichiarato soccombente”. La prima osservazione è del tutto ultronea: l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato concerne, infatti, esclusivamente i rapporti fra la parte ammessa a tale beneficio ed il suo difensore, ma all'evidenza nulla ha a che vedere con la regolazione tra le parti delle spese di lite, che segue invece i criteri previsti dall'articolo 91 c.p.c. Sotto il secondo aspetto il riferimento a un non meglio precisato “comportamento non collaborativo tenuto dall'appellato” e a un ancor meno precisato suo “atteggiamento predatorio” non è certo ipotizzabile possa costituire motivo per riformare il capo della sentenza in esame, che correttamente compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
18. Da ultimo va respinta l'istanza dell'appellante affinché venga autorizzata la produzione di un file audio del sig. sentendolo anche quale teste. Tes_1
Entrambe tali istanze si scontrano infatti con le preclusioni previste dall'articolo 345 c.p.c., né d'altra parte è ipotizzabile che abbia ingresso nel processo un “file audio” privo di qualsiasi attendibilità quanto alla sua formazione, provenienza ed autenticità.
19. Occorre infine esaminare l'appello incidentale proposto dal signor , _1 finalizzato ad ottenere la dichiarazione di nullità del contratto di comodato della abitazione di BE intervenuto fra la de cuius e la NO . Parte_3
Tale domanda è stata respinta dal Tribunale (pg. 19) mediante la seguente motivazione:
19 Proc. 1143/2023 R.G. Corte d'Appello di Brescia - Sez. III Civile -
“L'attore ha documentato come la madre tra il 2004 (doc. 23) ed il 2016 -doc. 24 - (epoca della sottoscrizione del comodato) avesse avuto un netto peggioramento delle condizioni intellettive e cognitive appunto nel 2016 riportando un punteggio di 12/30 nel test MMSE (rispetto a quello precedente di 29/30 del 2004). Tale incapacità documentata o comunque tale particolare fragilità, che avrebbe portato la Parte_2
(che negli anni precedenti, come si legge negli atti del procedimento penale del 2008, aveva avuto diversi conflitti con la figlia a sfondo economico e collegati alla richiesta di quest'ultima di ottenere aiuti economici per la instabilità lavorativa) a sottoscrivere un contratto-capestro, con oneri eccessivi a suo danno, non è tuttavia tale, anche per l'assenza di ulteriori elementi probatori, da configurare un'inabilità così grave o una possibile situazione psichica teoricamente in grado di fondare un'interdizione o comunque una importante perdita di capacità di intendere e volere. Da ciò, dunque, non si hanno elementi certi per procedere alla richiesta declaratoria di nullità di tale atto”. Questo capo della sentenza appare congruamente motivato, né d'altra parte l'appellante in via incidentale ha ritualmente fornito ulteriori elementi, oltre all'esito del test MMSE effettuato nel 2016, di per sé insufficiente a fondare una declaratoria di nullità del contratto per incapacità del comodante. L'appello incidentale va quindi respinto.
20. L'esito del giudizio, valutato complessivamente e rilevata una soccombenza reciproca, giustifica la compensazione totale tra le parti delle spese anche del giudizio di appello.
PQM
la Corte d'Appello di Brescia, sull'appello proposto da in Parte_1 parziale riforma della sentenza impugnata n. 914/2023 emessa dal Tribunale di
BE il 4.5.2023, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- sottrae dalla collazione l'importo di € 39.500, erroneamente imputato alla appellante;
Parte_3
- stabilisce che al valore netto del relictum accertato dal Tribunale, pari a € 175.535,44 va aggiunto per effetto di collazione unicamente il valore delle donazioni ricevute in vita dal solo , accertato dal Tribunale in € _1
84.042,14; il tutto per un valore finale di € 259.577,58;
- in sede di divisione della comunione ereditaria riconosce tale importo per metà
a ciascuno dei due eredi -quindi € 129,788,79- che va tuttavia depurato per della somma di € 84.042,14 pari al valore delle donazioni _1 ricevute in vita dalla de cuius;
- per effetto di quanto sopra riconosce a la somma di € 45.746,65 _1
(129.788,79 – 84.042,14) e a la somma di € 129.788,79; Parte_3
20 Proc. 1143/2023 R.G. Corte d'Appello di Brescia - Sez. III Civile -
- corregge il conguaglio fra gli eredi sottraendo dal valore della quota ereditaria riconosciuta a (€ 129.788,79) il valore dell'immobile Parte_3 assegnatole (€ 128.770), con conseguente conguaglio a suo favore di € 1.088,79, che va condannato a corrisponderle;
_1
- conferma per il resto l'impugnata sentenza rigettando tutti i rimanenti motivi di appello, tanto principali che incidentali, proposti dalle parti;
- compensa integralmente fra le parti le spese anche del giudizio di appello.
Brescia, Camera di Consiglio del 3.12.2024
Il Presidente est. Maria Grazia Domanico
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