Cass. civ., SS.UU., sentenza 17/06/2021, n. 17333
CASS
Sentenza 17 giugno 2021

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In tema di responsabilità disciplinare, grava sul magistrato l'obbligo di vigilare con regolarità sulla persistenza delle condizioni, anche temporali, cui la legge subordina la privazione della libertà personale di chi è sottoposto ad indagini, sicché l'inosservanza dei termini di durata massima della custodia cautelare, costituisce grave violazione di legge idonea ad integrare gli illeciti disciplinari di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) e g), del d.lgs. n. 109 del 2006; tali illeciti non sono scriminati né dalla laboriosità o capacità del magistrato incolpato, né dalle sue gravose condizioni lavorative e neppure dall'eventuale strutturale disorganizzazione dell'ufficio di appartenenza, occorrendo, al riguardo, la presenza di gravissimi impedimenti all'assolvimento del dovere di garantire il diritto costituzionale alla libertà personale del soggetto sottoposto a custodia cautelare, senza che possa assumere rilievo il ritardo del funzionario di cancelleria nella presentazione del fascicolo al magistrato, posto che a quest'ultimo (e non al cancelliere) spetta l'obbligo di esercitare una diuturna vigilanza sulla persistenza delle condizioni, anche temporali, di legalità dello stato di detenzione. (Nella specie, le Sezioni Unite - nel confermare la condanna alla censura dell'incolpato, che, disinteressandosi del procedimento dopo il suo invio alla cancelleria delegata per la trasmissione degli atti in appello, aveva determinato l'illegittima privazione della libertà personale dell'imputato per 292 giorni - hanno escluso che potesse costituire esimente il fatto che il cancelliere deputato alla gestione del fascicolo, a sua volta disciplinarmente sanzionato, limitandosi a far giacere per mesi l'incartamento, nulla avesse fatto o segnalato al magistrato).

L'errata indicazione delle conclusioni rassegnate dal Procuratore Generale nella intestazione della sentenza disciplinare, riportate in modo difforme dal verbale dell'udienza, non determina l'invalidità della decisione e il predetto errore materiale può essere oggetto di correzione secondo la disciplina dell'art. 130 c.p.p. (Nella fattispecie, le Sezioni Unite della S.C. hanno disposto la correzione dell'errore materiale nell'intestazione della sentenza della Sezione disciplinare del CSM nella parte in cui era scritto che il requirente aveva domandato la condanna alla sanzione della censura, anziché la richiesta di assoluzione dell'incolpato per essere il fatto di scarsa rilevanza, istanza quest'ultima risultante dal verbale dell'udienza).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 17/06/2021, n. 17333
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17333
Data del deposito : 17 giugno 2021

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