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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 14/02/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI PALERMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, Sezione per le controversie di lavoro, previdenza ed assistenza composta dai signori magistrati:
1. Dott. Maria G. Di Marco Presidente
2. Dott. Cinzia Alcamo Consigliere relatore
3. Dott. Carmelo Ioppolo Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n° 340 R. G. anno 2024 promossa in grado di appello
DA
Parte_1
Sede di Palermo, in persona del legale
[...] rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Palermo, Viale del Fante
n.58/D presso gli Uffici dell' Avvocatura Regionale Inail, rappresentato e difeso dall' avv. Salvatore Cacioppo.
Appellante
CONTRO rappresentato e difeso dall'Avv. Rino Ciancimino, presso il Controparte_1 cui studio sito in Sciacca, Via Tommaso Campanella n. 5 è elettivamente domiciliato.
Appellato e appellante incidentale
OGGETTO: indennizzo – infortunio in itinere
All'udienza del 30 gennaio 2025 i procuratori delle parti hanno insistito nelle conclusioni di cui ai propri atti difensivi.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza n.71/2024, emessa in data 7 marzo 2024, il Tribunale di Sciacca, in funzione di G.L., accolse il ricorso proposto da volto ad ottenere Controparte_1
l'indennizzo per infortunio in itinere - denunciato all'I.N.A.I.L. - patito in data
25.10.2018, al rientro dal lavoro e durante il tragitto verso casa a bordo del proprio ciclomotore, a causa di una rovinosa caduta cagionata da una buca sul manto stradale.
1 In particolare, il Tribunale, dando atto dell'esito della disposta c.t.u., ritenne che la patologia diagnosticata – riconducibile alla voce tabellare n.278 del DM
12.06.2000 per lassità articolare del ginocchio da rottura di uno dei due legamenti collaterali, non operata - avesse determinato una menomazione dell'integrità psico- fisica nella misura del 7%, rispetto a 2% accertato dall'Istituto per gli “esiti di meniscectomia artroscopica”, in applicazione della voce tabellare n. 282. Condannò l'Inail al pagamento delle spese di lite e della ctu sanitaria.
Per la riforma di tale decisione ha proposto appello l'I.N.A.I.L., con ricorso depositato il 2 aprile 2024, lamentando l'erroneità della valutazione del danno invalidante e, di conseguenza, dell'indicazione della voce tabellare, ritenendo, quindi, sproporzionata la percentuale di danno biologico assegnata, per l'assenza di limitazioni funzionali al ginocchio sinistro.
si è costituito in giudizio resistendo al gravame e Controparte_1 sollecitando, con impugnazione incidentale, il riconoscimento di un grado complessivo di menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura pari ad almeno il 12%.
Rinnovata la c.t.u. sanitaria e depositato l'elaborato tecnico, all'udienza del 30 gennaio 2025 la causa, previa discussione e sulle conclusioni delle parti, è stata decisa come da dispositivo steso in calce.
********
L'appello principale è infondato. Il C.T.U. dott. ssa nominato in questo grado, infatti - tramite Persona_1 indagini medico-legali i cui risultati appaiono correttamente motivati e sulla cui completezza e accuratezza non si dubita – ha accertato che in Controparte_1 conseguenza dell'infortunio patito risulta affetto da:
-“ESITI DI FRATTURA PILASTRO ANTERIORE DELL'ACETABOLO SN
-“ESITI DI LESIONE DEL CORNO POSTERIORE DEL MENISCO INTERNO
DEL GINOCCHIO SN.
-“ESITI DI INFRAZIONE VII COSTA SN.
Ha concluso che la percentuale totale del danno biologico che ne è derivato risulta pari all' 8% (secondo le Tabelle del danno biologico permanente dell'assicurazione sociale contro gli infortuni del lavoro e malattie professionali D.M.
12/07/2000) ripartita secondo lo schema di seguito rappresentato:
DIAGNOSI % DANNO BIOLOGICO CODICE
-Esiti di frattura pilastro 5% 271 anteriore dell'acetabolo sn;
-Esiti di lesione del corno 2% 283 posteriore del menisco del ginocchio sn;
2 -Esiti di infrazione VII costa sn;
1% 218
Ha spiegato che:
1) Per gli esiti di frattura del pilastro anteriore dell'acetabolo sn, la limitazione articolare dell'anca riscontrata sul periziando è di circa 1/4, pertanto secondo il criterio analogico e proporzionale rispetto alla previsione tabellare di cui al codice 271, si valuta un danno biologico pari al 5%.
Si fa presente, che le fratture acetabolari anche se trattate con successo, possono danneggiare la superficie lisci dell'articolazione, rendendo più probabile che l'artrosi si sviluppi durante il recupero o anche anni dopo un infortunio. Nel tempo, la cartilagine articolare che protegge l'articolazione si consuma, provocando un aumento del dolore e della rigidità.
2) Per gli esiti di lesione del corno posteriore del menisco del ginocchio sn, la lesione del menisco è parziale, pertanto secondo il criterio analogico e proporzionale rispetto alla previsione tabellare di cui al codice 283, si valuta un danno biologico pari al 2%.
3) Per gli esiti di infrazione della VII costa sn, la lesione è un'infrazione della costa e non una frattura completa, pertanto secondo il criterio analogico e proporzionale rispetto alla previsione tabellare di cui al codice 218, si valuta un danno biologico pari al 1%.
Sulla scorta di quanto sopra esposto, ritiene, in definitiva, la Corte che le conclusioni rassegnate nella relazione medico-legale depositata in questo grado risultino, da un lato, solidamente ancorate ad un approfondito apprezzamento del c.t.u. delle risultanze processuali, dall'altro, sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico che, in quanto tali, meritano di essere pienamente condivise.
Conseguentemente, il gravame principale deve essere rigettato e, in accoglimento dell'impugnazione incidentale, va riconosciuto l'indennizzo per un danno biologico pari al'8%.
Le spese di questo grado seguono la soccombenza dell'I.N.A.I.L. e si liquidano e distraggono, come da dispositivo, in favore di parte appellata.
I compensi di consulenza della dott.sa liquidati con separato Persona_1 decreto, vanno definitivamente posti a carico dell'I.N.A.I.L.
Infine, deve darsi atto della sussistenza a carico della parte appellante principale dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17 L. n. 228/2012.
P.Q.M.
3 La Corte definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma della sentenza n.71/2024 emessa dal Tribunale GL di Sciacca il 7 marzo 2024 accerta un grado di menomazione dell'integrità psico-fisica di Controparte_1 pari all'8% in conseguenza dell'infortunio lavorativo occorsogli in data 25.10.2018. condanna INAIL a corrispondere al ricorrente l'indennizzo correlato a tale grado di menomazione, oltre interessi e rivalutazione sino al saldo effettivo;
conferma nel resto la sentenza impugnata;
condanna l'appellante INAIL al rimborso delle spese di questo grado che liquida in complessivi € 2.500,00, a titolo di compensi professionali, spese generali, IVA e CPA, se dovute, da distrarsi in favore dell'Avv. Rino Ciancimino dichiaratosi antistatario.
Lascia a carico dell'Inail i compensi già liquidati al ctu, con separato decreto.
Dà atto della sussistenza a carico della parte appellante principale dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17 L. n. 228/2012. Così deciso in Palermo, il 30 gennaio 2024.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Cinzia Alcamo Maria Giuseppa Di Marco
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